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Materia: Statuti
COMUNE DI VESCOVANA (PADOVA)
STATUTO COMUNALE
MODIFICA STATUTO COMUNALE
Art. 29 abrogato 7° comma
Art. 36 abrogato e sostituito con il seguente:
Art. 36 Incarichi e deleghe agli Assessori
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri comunali. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
3. L’atto di delega, in forma scritta obbligatoria indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce, ed il Sindaco anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenza senza alcuna limitazione.
5. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.
6. Le deleghe conferite dal Sindaco sono comunicate al Consiglio Comunale e agli altri Organi previsti dalla legge
IL SINDACO AVV. ELENA MURARO
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