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Bur n. 27 del 28 marzo 2008


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "UNIONVALLI", SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)

STATUTO

STATUTO

UNIONE DEI COMUNI "UNIONVALLI"

STATUTO

INDICE

Titolo I - Elementi costitutivi

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Funzioni dell’Unione

Art. 4 Modalità di attribuzione delle competenze dell’Unione

Art. 5 Durata

Art. 6 Scioglimento dell’Unione

Art. 7 Recesso dall’Unione e adesione di nuovi Comuni

Art. 8 Sede dell’Unione

Titolo II - Ordinamento strutturale

Art. 9 Organi di Governo

Art. 10 Consiglio dell’Unione

Art. 11 Competenze del Consiglio

Art. 12 Convocazione del Consiglio

Art. 13 Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

Art. 14 Funzionamento del Consiglio

Art. 15 Presidente dell’Unione

Art. 16 Competenze del Presidente dell’Unione

Art. 17 Vice-Presidente dell’Unione

Art. 18 Giunta dell’Unione

Art. 19 Competenza della Giunta dell’Unione

Art. 20 Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

Art. 21 Norma di rinvio

Art. 22 Regolamenti

Art. 23 Controllo sugli atti dell’Unione

Titolo III - Partecipazione

Art. 24 Criteri generali

Art. 25 Consultazioni

Art. 26 Istanze, osservazioni, proposte

Titolo IV - Forme di collaborazione con altri enti

Art. 27 Rapporto con i Comuni componenti l’Unione

Art. 28 Convenzioni

Art. 29 Accordi di programma

Titolo V - Uffici e personale

Art. 30 Principi e organizzazione amministrativa

Art. 31 Personale dell’Unione

Art. 32 Segretario dell’Unione

Titolo VI - Ordinamento finanziario

Art. 33 Ordinamento finanziario

Art. 34 Risorse finanziarie

Art. 35 Rapporti finanziari con i comuni costituenti l’Unione

Art. 36 Attività finanziaria

Art. 37 Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 38 Rendiconto

Art. 39 Controllo interno

Art. 40 Revisione economico-finanziaria

Art. 41 Servizio di tesoreria

Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 42 Personale

Art. 43 Segretario dell’Unione

Art. 44 Messo dell’Unione

Art. 45 Bilancio e programmazione finanziaria per il primo esercizio

Art. 46 Gestione del Servizio di Tesoreria

Art. 47 Organo di revisione

Art. 48 Entrata in vigore

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 - Principi fondamentali

1. In conformità al Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali e delle Leggi Regionali concernenti la disciplina delle forme associative in materia di Enti Locali, il presente Statuto individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Unione costituita tra il Comune di San Martino Buon Albergo ed il Comune di Lavagno.

2. L’Unione dei Comuni, denominata "UNIONVALLI" – in seguito chiamata "Unione" – è costituita volontariamente, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Atto costitutivo.

3. L’Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione del Veneto e della provincia di Verona ed è costituita per l’esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 3.

4. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell’atto costitutivo dell’Unione, dai Consigli comunali di San Martino Buon Albergo e Lavagno con le procedure e le maggioranze richieste per l’approvazione degli Statuti comunali.

5. L’Unione è costituita dall’insieme dei territori dei Comuni di San Martino Buon Albergo e Lavagno.

6. Le modifiche dello Statuto avvengono con le procedure richieste per l’approvazione degli Statuti comunali.

7. L’Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.2 - Finalità

1. E’ compito dell’Unione promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dei Comuni che la costituiscono, potenziando le funzioni ed i servizi erogati con criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. L’Unione persegue l’autogoverno, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi con riguardo alle proprie attribuzioni.

3. L’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, mediante l’ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

4. L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dei Comuni che la costituiscono, della Provincia di Verona, della Regione Veneto, dello Stato e dell’Unione Europea, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Art.3 - Funzioni dell’Unione

1. E’ affidata all’Unione la gestione unitaria delle funzioni e servizi di seguito elencati:

- Polizia locale;

- Politiche giovanili, ivi compreso il Servizio Informagiovani.

2. All’Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente Statuto, adottata dai Consigli comunali con le stesse modalità previste per l’approvazione dello Statuto.

3. Parimenti, con atto consiliare da approvarsi con le procedure di cui al precedente comma, i Comuni possono sottrarre all’Unione funzioni e/o servizi già affidati con precedenti atti.

4. L’Unione può altresì gestire in forma associata – ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 – altre attività e servizi complementari, ai fini di coordinarli ed assicurarne omogeneità, efficienza, efficacia ed economicità.

5. A seguito del trasferimento delle competenze, l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salva diversa specificazione. Con apposita deliberazione della Giunta i Comuni membri possono essere esonerati dal pagamento di tasse e tariffe per determinati servizi svolti dall’Unione in favore dei medesimi.

6. Il trasferimento di funzioni dai Comuni all’Unione non comporta la traslazione delle competenze attribuite espressamente al Sindaco dalle norme vigenti nelle materie in cui egli agisce in qualità di Ufficiale di Governo o di Autorità locale.

Art. 4 - Modalità di attribuzione delle competenze all’Unione

1. Il trasferimento delle competenze di cui all’articolo 3, si perfeziona con l’approvazione, da parte dei Consigli comunali, di conformi deliberazioni, nelle quali sono specificati il contenuto della funzione o del servizio attribuito nonché i rapporti finanziari tra gli Enti e con l’adozione di una delibera da parte del Consiglio dell’Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.

2. Nelle deliberazioni inerenti il trasferimento di nuove competenze dovranno essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla regolarità e alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.

3. I Comuni aderenti all’Unione possono affidare ad essa, tramite la stipulazione di convenzioni, lo svolgimento in forma associata di servizi generali di amministrazione degli Enti nonché di attività strumentali all’espletamento delle funzioni comunali; le convenzioni disciplinano le modalità organizzative e i rapporti finanziari tra gli Enti.

4. L’Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 5 - Durata

1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato, con decorrenza dalla sottoscrizione dell’Atto costitutivo.

Art. 6 - Scioglimento dell’Unione

1. L’Unione viene dichiarata sciolta:

¿ in caso di recesso di uno dei 2 Comuni, quando l’Unione è costituita da due soli Comuni;

¿ in caso di recesso della maggioranza dei Comuni, quando l’Unione è costituita da 3 o più Comuni.

2. Lo scioglimento dell’Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni componenti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona, in possesso dei requisiti per svolgere l’attività di Revisori dei Conti degli Enti Locali, che sarà incaricata della liquidazione dell’attività dell’Unione.

4. Al termine dell’attività dell’Unione, l’incaricato della liquidazione, cui spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell’Unione, trasmette, alle Amministrazioni dei Comuni componenti, la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell’Unione tra i Comuni stessi; i Consigli comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

5. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell’Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Verona.

6. Nell’ipotesi che il Presidente dell’Unione sia il Sindaco del Comune interessato, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di recesso e la carica di Presidente viene assunta da uno dei Sindaci facenti parte dell’Unione individuato dal Consiglio.

Art. 7 - Recesso dall’Unione ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere mediante deliberazione di Consiglio comunale, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, comunicata entro il mese di ottobre e con effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.

2. In caso di recesso, ogni Comune recedente ritorna alla piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.

3. L’Ente che recede unilateralmente rimane obbligato nei confronti dell’Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione.

4. L’Unione prenderà atto del recesso, con deliberazione consiliare, nella prima seduta utile, provvedendo alla definizione dei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi.

5. Dal momento del recesso ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell’Unione rappresentanti dell’Ente receduto.

6. Gli organi dell’Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall’Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell’Ente.

7. Salvo diverso accordo tra i Comuni facenti parte dell’Unione, tutti i mezzi ed il personale apportati dal Comune che recede ritorneranno nella disponibilità dello stesso.

8. In ogni momento altri Comuni possono manifestare la volontà di aderire all’Unione; la collaborazione tra l’Unione e l’Ente che ha interesse ad aderire viene avviata mediante appositi incontri e/o conferenze di servizi tra gli organi rappresentativi dell’Unione e del Comune. L’adesione all’Unione avviene mediante approvazione da parte del Consiglio comunale del presente Statuto nelle forme previste dalla legge; la deliberazione del Consiglio comunale dovrà essere recepita da apposita deliberazione del Consiglio dell’Unione. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti.

Art. 8 - Sede dell’Unione

1. L’Unione ha sede nel Comune di San Martino Buon Albergo.

2. La sede dell’Unione può essere variata con deliberazione del Consiglio dell’Unione senza necessità di modificare il presente Statuto.

3. Presso la sede dell’Unione si svolgono di norma le adunanze degli Organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli Organi in luoghi diversi dalla Sede dell’Unione purché all’interno del territorio dell’Unione.

4. Gli uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse purché compresi nell’ambito del territorio dell’Unione.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.9 - Organi di Governo

1. Sono Organi di governo dell’Unione:

- il Consiglio;

- la Giunta;

- il Presidente.

2. Gli Organi dell’Unione hanno durata corrispondente a quella degli Organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dello Statuto; nel caso vi fossero tornate elettorali temporalmente differenziate, si provvede al rinnovo dei Rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

3. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l’istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti. In tale periodo l’attività potrà riguardare solo l’ordinaria amministrazione.

Art. 10 - Consiglio dell’Unione

1. Il Consiglio dell’Unione è espressione dei Comuni partecipanti all’Unione e, pertanto, ne è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio è composto dai Rappresentanti dei Comuni componenti l’Unione.

3. Ciascun Consiglio comunale provvede a designare i propri Rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione, scegliendoli fra i componenti del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio è composto di numero 7 membri di cui i Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione sono membri di diritto; le nomine intervengono nella stessa adunanza di approvazione dello Statuto e sono subordinate all’efficacia dello stesso.

5. Il numero dei Consiglieri spettanti ai singoli Comuni sono i seguenti:

- S. Martino Buon Albergo numero 4 Consiglieri di cui numero 1 spettante alle minoranze;

- Lavagno numero 3 Consiglieri di cui numero 1 spettante alle minoranze;

6. Il Consiglio dell’Unione viene integrato dei nuovi Rappresentanti ogniqualvolta si proceda all’elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni aderenti e comunque entro 20 giorni dall’elezione del Sindaco.

7. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell’Unione, il Consiglio comunale interessato provvede, entro 10 giorni, alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione, da comunicare al Presidente dell’Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

9. Ai Consiglieri dell’Unione può essere attribuito il gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale, previa deliberazione del Consiglio dell’Unione.

Art. 11 - Competenze del Consiglio

1. Al Consiglio spetta determinare l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e controllarne l’attuazione, adottando tutti gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell’Ente, presentato dal Presidente dell’Unione ed approvato dal Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico-amministrativa dell’Ente.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dagli altri Organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell’Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4. La prima adunanza del Consiglio dell’Unione è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo e dovrà essere tenuta entro i successivi 10 giorni.

5. Nella stessa seduta il Consiglio dell’Unione dovrà procedere alla nomina del Presidente; nell’adunanza successiva il Presidente presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e comunica la composizione della Giunta.

Art. 12 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato:

- di norma su iniziativa del Presidente;

- su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri (non computando a tal fine il Presidente);

- su richiesta della Giunta.

2. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l’ordine del giorno della seduta; nell’avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l’ora della riunione.

3. Le sedute del Consiglio sono tutte ordinarie e l’avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

4. Nei casi d’urgenza o di integrazione dell’ordine del giorno, è sufficiente che l’avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tal caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, la trattazione può essere differita al giorno seguente.

5. La consegna dell’avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata (fa fede la data di inoltro) o da dichiarazione del dipendente e/o incaricato che svolge funzioni di messo; diverse modalità di consegna dell’avviso potranno essere individuate nel regolamento del Consiglio dell’Unione di cui all’art. 13.

6. L’elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.

7. La seduta di seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.

Art. 13 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio.

1. Il Consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è regolarmente costituito con l’intervento di almeno un terzo dei componenti.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti e a scrutinio palese, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. Le riunioni del Consiglio dell’Unione sono pubbliche, fatto salvo quanto disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, nel rispetto di quanto fissato nell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Unione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

3. Il regolamento di cui al presente articolo disciplinerà la Presidenza e le altre forme di funzionamento del Consiglio; fino a quando non sia stato approvato il regolamento di cui al comma 1, si applicheranno in quanto compatibili le disposizioni del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di San Martino Buon Albergo.

Art. 15 - Presidente dell’Unione

1. Il Presidente dell’Unione deve essere un Sindaco dei Comuni facenti parte dell’Unione.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell’Unione, a voto segreto e a maggioranza assoluta degli assegnati, nei termini previsti dall’articolo 11.

3. La Presidenza dell’Unione, al fine di favorire una turnazione tra i Sindaci dei Comuni aderenti, ha la durata di due esercizi finanziari, salva diversa indicazione stabilita dal Consiglio.

4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale del mandato, determina con la stessa decorrenza la cessazione dalla carica di Presidente dell’Unione; in tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino all’elezione del nuovo Presidente.

Art.16 - Competenza del Presidente dell’Unione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell’Unione; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, promuovendo e coordinando l’attività dei componenti della Giunta.

2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull’attività delle strutture gestionali-esecutive; sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

3. Il Presidente è competente, nell’ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell’Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell’Unione e dei Comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell’Unione.

4. Il Presidente può farsi coadiuvare dagli Assessori per la trattazione di determinate materie, con esclusivo riferimento ai compiti di indirizzo, di controllo e di sovrintendenza.

5. Il Presidente svolge altresì le funzioni attribuite al Sindaco, compatibili con la natura dell’Unione.

Art. 17 - Vice-Presidente dell’Unione

1. Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente e scelto tra i Componenti del Consiglio dell’Unione; di tale nomina il Presidente dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell’esercizio della funzione.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.

Art.18 - Giunta dell’Unione

1. La Giunta è composta dal Presidente dell’Unione e da un numero massimo di quattro Assessori. Il Presidente dell’Unione nomina gli Assessori su indicazioni dei Sindaci dei Comuni che costituiscono l’Unione. Gli Assessori sono scelti tra i componenti delle Giunte comunali e dei Consigli; possono essere nominati Assessori anche i Sindaci dei Comuni che non hanno avuto accesso alla Presidenza.

2. Non possono far parte della Giunta dell’Unione il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini del Presidente sino al terzo grado.

3. Gli Assessori, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi Consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, da effettuarsi nel termine di trenta giorni, le funzioni di Assessore dell’Unione.

Art.19 - Competenza della Giunta dell’Unione

1. La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali; attua gli indirizzi generali definiti dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce periodicamente sulla propria attività.

2. La Giunta dell’Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente Statuto al Presidente, al Direttore Generale ove nominato, al Segretario o ai dipendenti con funzioni di direzione e gestione.

3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti ed è regolarmente costituita con l’intervento della metà dei componenti.

Art. 20 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio dell’Unione; per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si fa rinvio alla disciplina dettata dal D.Lgs. 267/2000 per le ipotesi di sfiducia e in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

Art. 21 - Norma di rinvio

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti Locali.

Art. 22 - Regolamenti

1. L’Unione ha potestà regolamentare.

2. I regolamenti entrano in vigore nei tempi previsti dalla deliberazione di approvazione.

3. Nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, il Consiglio dell’Unione può deliberare, su proposta della Giunta dell’Unione, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l’Unione.

Art. 23 - Controllo sugli atti dell’Unione

1. Gli atti dell’Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Province.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Art. 24 - Criteri generali

1. L’Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi; tutti gli atti dell’Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l’esibizione.

2. A tal fine l’Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

Art.25 - Consultazioni

1. Qualora l’Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all’indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.

2. Gli organi dell’Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, l’Amministrazione Provinciale, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre Associazioni, esperti.

3. Gli Enti e le Organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli Organi dell’Unione.

Art. 26 - Istanze, osservazioni, proposte

1. I cittadini, gli Organi dei Comuni componenti l’Unione, le Associazioni, le Organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all’Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell’Unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all’Organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall’Organo dell’Unione, che è tenuto ad esprimersi.

TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 27 - Rapporto con i Comuni componenti l’Unione

1. Per garantire l’informazione in merito all’attività dell’Unione, a ciascun Comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell’Unione, nonché dell’elenco delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta adottate, che devono essere esposti all’albo pretorio di ciascun ente per 15 giorni.

2. Ogniqualvolta uno dei Comuni lo richieda, il Presidente dell’Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell’Unione, l’attuazione dei programmi e dei progetti e le linee di sviluppo individuate.

Art. 28 - Convenzioni

1. L’Unione può stipulare con altri Enti locali e con altri Enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei presenti, nella quale devono essere indicati:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;

b) i fini e la durata della convenzione;

c) le modalità di finanziamento;

d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli Enti convenzionati.

3. Per l’espletamento dei propri fini, l’Unione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio e a seguito di accordi con gli Enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri Enti pubblici, degli Uffici dei Comuni componenti, nonché dell’operato di Commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 29 - Accordi di programma

1. Per l’esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l’Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.2. L’accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:

a) tempi previsti;

b) modalità di finanziamento;

c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Art. 30 - Principi e organizzazione amministrativa

1. L’Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, in coerenza con le proprie capacità di bilancio e le esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti di competenza.

2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l’autonomia, la funzionalità, l’economicità di gestione e la flessibilità ed efficacia operativa.

3. L’azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, allo snellimento ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.

4. Per una moderna e funzionale organizzazione, l’Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione e la progressiva informatizzazione delle attività.

5. Il Personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

6. L’Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

7. Per quanto non disciplinato dal presente Titolo V, va fatto riferimento alle norme vigenti in materia, nonché ai Regolamenti del Comune di San Martino Buon Albergo, sino a quando l’Unione non si sia dotata di proprie norme regolamentari.

Art. 31 - Personale dell’Unione

1. L’Unione può assumere personale proprio, previa adozione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell’opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità ed i limiti consentiti dalla normativa in vigore.

2. L’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione può comportare l’unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni; in tal caso, il personale interessato opera in Convenzione.

3. Al personale dell’Unione, ed al personale eventualmente utilizzato in Convenzione, si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali.

4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni - Enti locali.

5. L’Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata e della concertazione.

Art. 32 - Segretario dell’Unione

1. Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente e potrà essere individuato tra i Segretari dei Comuni aderenti all’Unione, in regime di turnazione.

2. Il Presidente può, altresì, nominare un Vice-Segretario da individuarsi tra i Segretari dei Comuni aderenti all’Unione oppure fra i dipendenti dell’Unione ovvero dei Comuni aderenti l’Unione, in possesso dei requisiti per l’accesso in carriera dei Segretari comunali.

3. Il Segretario dell’Unione svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e/o di procedimento coordinandone l’attività.

4. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento: la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato; il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione della Giunta. Il trattamento economico del Segretario è regolato tra le parti con separato atto.

5. Il Segretario dell’Unione, in particolare:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell’Unione;

- esercita le funzioni di Direttore Generale, ove gli siano state conferite.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 33 - Ordinamento finanziario

1. L’Ordinamento finanziario è riservato alla legge per quanto concerne i principi fondamentali.

2. L’Unione, nell’ambito della Finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

3. L’Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Titolo VI, va fatto riferimento alle norme vigenti in materia, nonché ai Regolamenti del Comune di San Martino Buon Albergo, sino a quando l’Unione non si sia dotata di proprie norme regolamentari.

Art. 34 - Risorse finanziarie

1. La finanza dell’Unione è costituita da:

− contributi erogati dalle Amministrazioni statali, regionali e provinciali;

− trasferimenti operati dai Comuni componenti;

− tasse e diritti per servizi pubblici;

− risorse per investimenti;

− altre entrate;

− contributi erogati dalla Unione Europea e altri organismi.

2. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, l’Unione istituisce, con deliberazione consiliare, tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 35 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l’Unione.

1. L’Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti ovvero affidati all’Unione stessa.

2. Il Consiglio dell’Unione propone ai singoli Comuni le modalità di riparto delle spese le quali saranno dai singoli Comuni approvati con deliberazione consiliare nell’ambito delle delibere di trasferimento delle funzioni/servizi all’Unione.

Art. 36 - Attività finanziaria

1. L’Unione adotta il regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell’art. 152 del T.U.E.L.

2. Nel Regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell’Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario e contabile.

3. Il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

4. Il Regolamento di contabilità contiene le norme che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Art 37 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell’Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell’Unione entro i termini stabiliti dalla legge.

2. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell’osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell’efficacia dell’azione dell’Unione.

3. Al bilancio annuale sono allegati:

- la relazione previsionale e programmatica;

- il bilancio pluriennale;

- tutti i documenti previsti dall’art. 172 del T.U.E.L.

4. L’Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 38 - Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute negli art. 227 e seguenti del T.U.E.L.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell’Unione, entro il termine fissato dalla legge.

3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall’art. 227, comma 4, del T.U.E.L.:

a) la relazione illustrativa della Giunta che, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del T.U.E.L, esprime valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

b) la relazione del revisore del conto, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera "d", del T.U.E.L;

c) l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 39 - Controllo interno

1. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli Organi ed agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. L’Unione, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale;

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Art. 40 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio dell’Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore del conto secondo le disposizioni di cui al titolo VII del T.U.E.L. e del presente Statuto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 239, comma 6, del T.U.E.L. le funzioni affidate al Revisore dei conti potranno essere ampliate in sede di approvazione del regolamento di contabilità.

Art. 41 - Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato ai soggetti abilitati a svolgere tale servizio, ai sensi dell’art. 208 del T.U.E.L; per quanto attiene le ulteriori disposizioni inerenti il Servizio di Tesoreria, si applicano le disposizioni previste dal T.U.E.L. e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Personale

1. Fino all’adozione della dotazione organica ed assunzione di eventuale personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell’Unione, si ricorre alla stipula di apposita convenzione a norma dell’art. 30 del T.U.E.L. ovvero agli istituti del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni, ecc., sussistendone gli estremi di legge.

Art. 43 - Segretario dell’Unione

1. Fino all’individuazione di un proprio Segretario, l’Unione si avvale del Segretario comunale titolare del Comune di San Martino Buon Albergo; in caso di assenza del Segretario, le funzioni di Segretario sono svolte dal suo naturale sostituto.

Art. 44 - Messo dell’Unione

1. Fino all’adozione della dotazione organica, le funzioni di Messo dell’Unione sono svolte dagli Agenti di polizia municipale dei Comuni aderenti all’Unione. Il Presidente può conferire dette funzioni anche ai Messi dei restanti Comuni aderenti all’Unione.

Art. 45 - Bilancio e programmazione finanziaria per il 1° esercizio.

1. Il Consiglio dell’Unione delibera, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’Unione e comunque in tempo utile, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.

2. Fino all’avvenuta approvazione del bilancio di previsione di cui al presente articolo, al fine di fronteggiare le spese di costituzione e avvio dell’Unione, i singoli Comuni costituiscono un fondo nel proprio Bilancio in corso; le spese sostenute nell’interesse dell’Unione dai singoli Comuni saranno oggetto di successivo conguaglio in proporzione al grado di partecipazione di ciascuno.

Art. 46 - Gestione del Servizio di Tesoreria

1. Nelle more dell’espletamento della gara per 1’aggiudicazione del Servizio di Tesoreria e comunque per il primo esercizio finanziario, il Servizio di Tesoreria dell’Unione sarà svolto dal soggetto che svolge le medesime funzioni per il Comune di San Martino Buon Albergo.

Art. 47 - Organo di revisione

1. Fino alla nomina del revisore dei conti, l’organo di revisione economico-finanziario del Comune di San Martino Buon Albergo provvede agli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, affisso all’Albo pretorio dei Comuni partecipanti all’Unione per 30 giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

2. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di affissione all’Albo pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

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