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Bur n. 16 del 22 febbraio 2008


Materia: Statuti

COMUNE DI GRANCONA (VICENZA)

Statuto

Statuto Comunale di adeguamento al T.U. n. 267/2000.

Titolo I

Principi Fondamentali e Configurazione Giuridica

Art. 1

Funzioni

Il Comune di Grancona esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle Leggi Statali e Regionali nell’attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza, libertà e di pari dignità sociale dei cittadini, favorendo e promuovendo la libertà di espressione per il completo sviluppo della persona umana.

Art. 2

Popolazione - Gonfalone - Stemma

La popolazione del Comune di Grancona è costituita dai residenti nei territori di Grancona capoluogo e delle località di Pederiva, San Gaudenzio e Spiazzo.

Il Comune di Grancona ha un proprio stemma così rappresentato: di colore rosso, a un torrione merlato alla guelfa posto in fondo ad un vallone, accostato da due colline di verde, e da un torrente al naturale. In capo allo scudo il motto “per aspera ad astra”. Sovrastante due ramoscelli di olivo e quercia convergenti, di colore verde su base rosa.

Il Comune di Grancona ha un proprio gonfalone così costituito: su uno sfondo azzurro dallo stemma sovrastato da una corona a forma di torrione di colore marrone ed interno rosso.

Distintivo del Sindaco è una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e del Comune da portarsi a tracolla.

L’uso dei simboli è disciplinato dalle leggi e dal relativo regolamento.

Art. 3

Finalità ed Obiettivi dell’Azione Amministrativa

Il Comune di Grancona svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali e da quelle che ritengono d’interesse della comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i dettati costituzionali della solidarietà sociale.

Ispira la sua azione a principi e criteri d’efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

Il Comune di Grancona si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:

a) favorire la formazione morale e civile dei giovani nella famiglia, nella scuola, nella formazione professionale, negli scambi culturali e nelle iniziative di educazione permanente;

b) valorizzare il ruolo della persona, in particolare giovani, donne ed anziani, nella casa, nel lavoro, nel tempo libero, nello sport e negli impegni sociali;

c) sviluppare i servizi di assistenza giovandosi anche degli interventi delle associazioni e sostenendo gruppi di volontariato;

d) secondare l’innovazione nello sviluppo economico nel rispetto delle arti e dei mestieri tradizionali e in particolare dell’agricoltura, incentivando anche la tradizionale lavorazione della pietra compatibilmente con le preminenti esigenze di tutela dell’ambiente e della salute;

e) incoraggiare la conservazione e diffusione del patrimonio culturale della comunità anche per mezzo della Biblioteca Comunale e delle Associazioni locali;

f) vigilare sulla salvaguardia ed incoraggiare, anche ai fini di sviluppo turistico, il recupero architettonico del centro storico, dei molini, dei beni culturali nei borghi e nelle corti agricole;

g) promuovere ed attuare un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, nel rispetto del patrimonio ambientale;

h) perseguire la tutela dell’ambiente, delle acque e delle risorse idriche, del paesaggio agricolo di monte e di piano, la conservazione e l’incremento del patrimonio boschivo collinare ed il mantenimento dell’ecosistema della zona d’intesa con i Comuni limitrofi, tenendo presenti le necessità di vita e di sviluppo dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato;

i) concorrere a garantire, anche con iniziative proprie, nell’ambito delle sue competenze, la tutela della salute della comunità, adottando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell’infanzia, dei disabili e degli anziani;

l) migliorare i servizi e le infrastrutture viarie e di mobilità per una politica di sviluppo e di integrazione della comunità;

m) dare sviluppo alla collaborazione comunale;

n) realizzare una propria autonomia assicurando l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini, singoli o associati, all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo il dettato costituzionale ed i principi della normativa in materia;

o) curare, al fine di garantire l’informazione sui programmi e sui provvedimenti amministrativi, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei a garantire un corretto rapporto tra cittadini ed istituzione comunale;

p) favorire la partecipazione delle forze politiche, economiche, delle formazioni sociali e culturali operanti nel territorio comunale, nella determinazione di piani e programmi per la concreta realizzazione degli stessi;

q) coordinare il proprio intervento sociale e sanitario nel quadro della normativa regionale con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale.

Art. 4

Collaborazione

Il Comune per l’esercizio di funzioni o di servizi pubblici, privilegia, ove possibile e conveniente, forme di associazione e di cooperazione previste dalla Legge, tenendo conto dell’omogeneità dell’area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazioni precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

Il Comune a tale scopo incentiva e promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

Titolo II

Territorio

Art. 5

Sede Comunale

Il territorio del Comune si estende per 1231 ettari e confina con i Comuni di Sarego, Villaga, Brendola, Zovencedo e San Germano dei Berici.

La circoscrizione del Comune è costituita dai territori di Grancona e dalle località Pederiva, San Gaudenzio e Spiazzo, storicamente riconosciute dalla comunità.

Il palazzo civico ha sede in località Pederiva.

Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati, per le loro adunanze, in sede diversa da quella ufficiale.

La modifica della denominazione delle borgate e frazioni della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 6

Modifiche Circoscrizione Territoriale

Le modifiche alla circoscrizione territoriale dell’Ente sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell’art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 7

 Albo Pretorio

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che devono essere portati a conoscenza dei cittadini o che per Legge devono essere pubblicati.

Il Segretario Comunale certifica l’avvenuta pubblicazione degli atti di cui al punto precedente, su conforme attestazione del messo comunale di cui si avvale per l’affissione degli stessi.

La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura degli atti pubblicati.

Titolo III

Organi Elettivi del Comune

Capo I

Il Consiglio Comunale

Sezione I

I Consiglieri Comunali

Art. 8

Diritti e Poteri dei Consiglieri

1)Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:

a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2 - Per l’esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l’ausilio tecnico del Segretario Comunale.

3 - Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. La risposta del Sindaco, o dall’assessore delegato, deve essere notificata all’interessato entro trenta giorni dalla presentazione.

4 - Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utilmente successiva alla loro presentazione.

5 - Il regolamento disciplinerà forme e modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

6 - I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

Art. 9

Doveri dei Consiglieri Comunali

1 - Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell’intera comunità locale.

2 - I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.

3 - I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato della proposta di decadenza.

4 - I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

5 - Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 10

Gruppi Consiliari

1 - I consiglieri eletti si costituiscono volontariamente in gruppi consiliari, a prescindere dal numero, per cui un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere.

2 - Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario Comunale la sua composizione, designan­do, contestualmente, il nominativo del capo gruppo ed, eventualmente, del Vice capogruppo.

3 - Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 11

Dimissioni dei Consiglieri

1 - Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Sezione II

Disciplina del Consiglio Comunale

Art. 12

Convocazione del Consiglio Comunale

1 -. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d’urgenza, con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.

2 - Nel caso di convocazione ordinaria l’avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

3 - Nel caso di convocazione d’urgenza il termine previsto al comma 2^ è ridotto a 24 ore.

4 - La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo messo comunale oppure a mezzo posta raccomandata R.R., Fax, telegramma o posta elettronica certificata.

Art. 13

Lavori del Consiglio

1 - La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2 - E’ convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;

- giuramento del Sindaco;

- comunicazione delle nomine del Vicesindaco e degli assessori;

- documento programmatico relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3 - Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte l’anno per l’esame e l’approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

4 - Deve essere inoltre riunito entro sessanta giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

5 - Il Consiglio deve essere riunito entro venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri.

6 - Almeno una volta l’anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.

7 - Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 14

Convocazione del Consiglio Comunale

Il Sindaco convoca il Consiglio con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno.

Art. 15

Avviso di Convocazione del Consiglio Comunale

1- L’avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all’albo pretorio insieme all’ordine del giorno.

2 - L’ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.

3 - Il Consiglio non puo’ deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno.

Art. 16

Pubblicità delle Sedute e Durata degli Interventi

1 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2 - Il regolamento puo’ stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta. Sino all’approvazione dell’apposito regolamento il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, puo’ decidere di riunirsi in seduta segreta in particolari o eccezionali casi.

3 - Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri, nonché la partecipazione alle sedute di rappresentanti di Enti e Aziende dipendenti , di istituzioni o anche di esperti nelle materie da trattare.

4 - Qualora la seduta non possa avere luogo per mancanza del numero legale ne è steso verbale, nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri e degli assessori non consiglieri assenti giustificati ed ingiustificati.

Art. 17

Votazione del Consiglio

1 - Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l’esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali dei consiglieri. In questo caso sarà il Consiglio Comunale a decidere, prima della votazione, la forma di votazione.

2 - Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

3 - Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto prevede per appello nominale.

4 - Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio Comunale.

5 - Quando lo richieda la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale si pronuncia con un unico voto sull’intero testo o su parte di esso, compresi gli emendamenti che la Giunta stessa abbia dichiarato di accogliere.

Art. 18

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1 - Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica. L’arrotondamento, per il raggiungimento dell’unità, avviene per eccesso.

2 - Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendo stato raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, il Sindaco informa i consiglieri presenti della data ed ora della seconda convocazione inviando avviso ai soli consiglieri assenti, con un anticipo di ventiquattrore, quando non siano introdotte nuove proposte. In seconda convocazione la seduta è valida quando sono presenti almeno quattro consiglieri.

Art. 19

Maggioranze Richieste per l’Approvazione delle Deliberazioni

1 - Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla Legge o dal presente Statuto maggioranze qualificate.

Art. 20

Astenuti e Schede Bianche e Nulle

1 - Il consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2 - Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell’urna, nel caso di votazione segreta.

3 - Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall’aula al momento del voto.

4 - Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1^ e 2^.

5 - Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 21

Nomina dei Rappresentanti del Consiglio

1 - La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge viene effettuata con voto limitato.

Art. 22

Consigliere Anziano

1 - E’ consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

2 - In caso di parità di voti, l’anzianità è determinata dall’ordine di precedenza nella lista. In ogni caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1^.

Art. 23

Attribuzioni del Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.

2 - L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non puo’ essere delegato, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3 - L’esame degli emendamenti alle proposte di deliberazione, devono essere depositati presso la segreteria del Comune, almeno ventiquattrore prima della seduta di convocazione e subordinatamente all’acquisizione dei pareri previsti dalla Legge. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese, o una diminuzione delle entrate, sono sempre depositati in termini tali da consentire l’apposizione dei pareri e delle attestazioni previste per Legge.

4 - Ogni intervento, in sede di discussione, che viene richiesto, per essere inserito a verbale, dovrà essere consegnato in forma scritta al Segretario Comunale che provvederà ad allegarlo integralmente alla deliberazione.

5 - Il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 24

Potestà Regolamentare del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale esercita la potestà regolamentare e nel rispetto della Legge e del presente Statuto, adotta i regolamenti proposti dalla Giunta Comunale per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per l’esercizio delle funzioni.

Art. 25

Disposizioni Generali sulle Commissioni Consiliari

1 - Il Consiglio Comunale puo’ istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

2 - La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l’incarico.

3 - Il Consiglio Comunale può, altresì, istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.

4 - Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la Legge ne vieti la divulgazione.

5 - Il regolamento disciplinerà l’attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

6 - Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. E’ composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari ed il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento.

7 - Le commissioni di indagine presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo e le conclusioni sono inserite all’ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successivo al loro deposito.

Art. 26

Verbalizzazione delle Sedute Consiliari

Il Segretario del Comune partecipa alle formali riunioni del Consiglio e cura, avvalendosi degli uffici e personale dell’Ente, la verbalizzazione delle sedute; ove il Segretario sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal Segretario Comunale.

Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti pro e contro ogni proposta.

Ogni consigliere ha il diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio voto e dei motivi del medesimo.

Il verbale non viene sottoposto al Consiglio Comunale per la lettura salvo che ne facciano espressa richiesta scritta, presso la Segreteria Comunale, almeno un quinto dei consiglieri in carica, almeno un giorno prima della seduta consiliare.

Le deliberazioni consiliari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo che la Legge non preveda diversamente.

Capo II

La Giunta

Sezione I

Formazione della Giunta

Art. 27

Composizione della Giunta

1 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero 4 assessori, fra cui un vice Sindaco, nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2 - Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3 - L’assessore può essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4 - Le dimissioni dei singoli assessori indirizzate al Sindaco hanno effetto dal momento della protocollazione.

5 - Il Sindaco procede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per altre cause e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 28

Assessori Esterni al Consiglio

1 - Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

3 - Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

4 - In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio Comunale.

6 - Ad ogni fine previsto dalla Legge o dallo Statuto, l’anzianità degli assessori è determinata dall’ordine di presentazione nel provvedimento di nomina della Giunta Comunale.

Art. 29

Indirizzi Generali di Governo

1 - La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l’ufficio del Segretario comunale almeno cinque giorni liberi prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.

2 - Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.

3 - La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.

4 - Dopo l’esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l’approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 30

Dimissioni, Decadenza

1 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2 - Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale e determinano lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

3 - Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

4 - Le dimissione del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5 - Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6 - Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 31

Indirizzi per l’Esercizio delle Competenze della Giunta

1 - La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’amministrazione del Comune.

2 - Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la Legge o lo Statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario.

3 - Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4 - Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5 - Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 32

Attribuzioni della Giunta Comunale

1 - La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 – La Giunta adotta gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di governo dell’Ente che non rientrano nelle competenze del Consiglio e che la Legge o lo Statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2 – In particolare sono di competenza della Giunta:

a) l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

b) l’approvazione della proposta di bilancio annuale e pluriennale;

c) la definizione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, del piano esecutivo digestione;

d) la determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe di beni e servizi, salvo i casi in cui la Legge prevede la competenza del Consiglio Comunale, nel rispetto dell’ordinamento e della disciplina generale definiti dal Consiglio;

e) la relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;

f) variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare entro i termini di Legge;

g) la definizione della dotazione organica dell’Ente;

h) l’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;

i) l’erogazione dei contributi secondo i criteri fissati dall’apposito regolamento;

j) la decisione di promuovere o di resistere in giudizio e la decisione e l’approvazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali previa acquisizione del parere del responsabile del servizio interessato.

Art. 33

Organizzazione della Giunta

1 - La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

2 - Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

3 - Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l’approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4 - Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

5 - Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità, in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.

6 - La Giunta Comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o di ciascun assessore.

Art. 34

Vicesindaco

1 - Il Sindaco, all’atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla Legge. Le funzioni di Vicesindaco possono essere modificate durante il corso della legislatura.

Art. 35

Incarichi agli Assessori

1 - Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l’istruttoria in determinati settori omogenei dell’attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all’organo collegiale.

2 - Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla Legge, con poteri di firma.

3 - Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 36

Mozione di Sfiducia

1 - Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4 - La mozione di sfiducia è depositata presso l’ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5 - Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello dell’approvazione. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 37

Il Sindaco

1 - Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

2 - Esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

Art. 38

Attribuzioni

1 - Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale del Comune;

b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario ed ai responsabili dei servizi sugli indirizzi amministrativi e della gestione;

c) nomina la Giunta e può revocare gli elementi;

d) promuove e sottoscrive i ricorsi giurisdizionali ed amministrativi del Comune, ove autorizzato da una previa delibera della Giunta Comunale;

e) promuove la conclusione di accordi di programma, indice i referendum comunali;

f) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge;

g) adotta le ordinanze previste dalla Legge;

h) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale;

i)    acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all’Ente, informazioni ed atti anche riservati;

l) esercita le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge, emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza ed espropri;

m) provvede alle nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale;

Art. 39

Astensione Obbligatoria e Nomine

1 - Il Sindaco e i membri degli organi collegiali, devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini.

2 - L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione. I commi 1^ e 2^ si applicano anche al Segretario Comunale che viene sostituito da un consigliere o assessore scelto dal Sindaco.

3 - L’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

4 - Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di Legge.

5 - Sono fatte salve le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla Legge.

6 - Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio Comunale dalla Legge devono avvenire sulla base dell’esame dei curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all’ordine del giorno l’effettuazione delle nomine.

Titolo IV

Istituti Di Partecipazione

Art.40

Libere Forme Associative, di Partecipazione e Promozione di Associazioni o di Comitati come Organismi di Partecipazione

1 - Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative.

2 - Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3 - La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4 - Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell’associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l’accesso alle strutture e ai servizi.

5 - Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori ricreativo, scolastico, sociale e sanitario, dell’ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6 - Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell’associazionismo.

7 - Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l’eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un albo dell’associazionismo tenuto presso la Segreteria del Comune. La delibera che istituisce l’albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

8 - Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell’assistenza e della gestione del territorio.

9 - Tali organismi di partecipazione collaborano, nell’ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con organi comunali.

Essi possono formulare proposte all’amministrazione.

10 - Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

11 - La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 41

Consultazione della Popolazione del Comune

1 - La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2 - La consultazione viene richiesta da almeno il venti per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3 - La consultazione riguarda l’intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione, oppure singoli categorie o gruppi sociali.

4 - La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell’assemblea.

5 - Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

6 - La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari, sedute aperte del Consiglio Comunale, assemblee aperte anche a livello di frazione o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libera espressione del voto.

7 - Il Segretario Comunale cura la redazione del verbale dell’assemblea, al fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l’acquisizione dei pareri conclusivamente offerta agli organi comunali.

8 - Partecipano alla consultazione i cittadini maggiori di anni diciotto e residenti.

Art. 42

Istanze, Petizioni e Proposte di Cittadini Singoli o Associati

1 - Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2 - Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3 - Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 43

Referendum Consultivo

1 - In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2 - Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica.

3 - Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- tributi e tariffe;

- provvedimenti a contenuto vincolato definitivo da Leggi Statali o Regionali.

- espropriazioni di pubblica utilità;

- designazioni, nomine, revoche o decadenze;

- provvedimenti riguardanti il personale dipendente.

4 - Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un Referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5 - Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal venti per cento dei cittadini residenti nel Comune.

6- Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo. Le consultazioni referendarie comunali non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

7 - Entro trenta giorni l’esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

8 - L’ammissibilità del quesito referendario sarà giudicata, in modo definitivo dalla commissione, non consiliare, permanente sull’ammissibilità dei referendum, che tra i suoi componenti dovrà avere rappresentata la maggioranza e minoranza consiliare, nonché membri esperti in materie giuridiche.

9 - Le decisioni della sopraccitata commissione devono sempre essere motivate adeguatamente.

Art. 44.

Partecipazione ai Procedimenti Amministrativi

La partecipazione ai procedimenti amministrativi è un diritto del cittadino che si attua secondo le modalità previste dalla Legge.

Il Comune, gli Enti e le Aziende da esso dipendenti, sono tenuti a comunicare per iscritto l’avvio di un procedimento amministrativo nei confronti di coloro che devono intervenirvi. La comunicazione dovrà riportare l’oggetto del procedimento, l’ufficio ed il funzionario responsabile.

I cittadini che sono portatori di interessi pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi, qualora, possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento, ed al fine di tutelare i loro interessi giuridici.

I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti relativi ai procedimenti e di presentare memorie e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Apposito atto amministrativo stabilirà, per ciascun tipo di procedimento, l’ufficio ed il responsabile nonché il termine entro cui deve concludersi, nei casi in cui ciò non sia già espressamente previsto dalla Legge o dai Regolamenti.

Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dalla data di ricezione della domanda dell’interessato all’ufficio protocollo del Comune.

Ogni provvedimento relativo ad un procedimento amministrativo deve essere motivato ed indicare le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Art. 45

Diritto di Accesso e di Informazione

1 - Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l’esercizio più ampio possibile.

2 - Il diritto di accesso si esercita con apposita richiesta di prendere visione e/o ottenere copie di provvedimenti adottati dagli organi amministrativi e/o di tutti i documenti relativi secondo le modalità dello specifico regolamento. Il rilascio di copie è subordinato alla richiesta scritta dell’istante, in regola con la normativa sul bollo, e al pagamento dei diritti e delle spese di copia.

Art. 46

Difensore Civico Comunale e Pluricomunale

1 - Ai fini di garantire l’imparzialità, l’efficienza dell’amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.

2 - Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

3 - È compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell’Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

4 – È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.

5 - Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore nel Comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.

6 - Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

7 - Più Comuni possono accordarsi di nominare una unica persona che svolge la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.

8 - Il candidato è designato con voto unanime dall’Assemblea dei Sindaci interessati.

9 - Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.

10 - In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore Civico Comunale.

11 - I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.

12 - Restano fermi, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.

Titolo V

Uffici e Personale

Art. 47

Principi Organizzativi

1 - Il Comune, nell’organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi;

a) accrescere l’efficienza dell’amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;

c) attuare gradualmente, come previsto dalla Legge, l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;

d) attuare il principio della graduazione delle responsabilità, diffusa su più livelli e gradi.

Il Comune, nella predisposizione della configurazione ottimale dei servizi e degli uffici, si avvale di metodologie, individuate con criteri obiettivi della Giunta Comunale, tese a garantire l’individuazione dei singoli responsabili per ciascun servizio, nonché la dotazione organica di ogni singolo ufficio.

2 - Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla Legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente. Il Comune promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale dipendente.

3 - L’Amministrazione Comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l’individuazione delle relative responsabilità nonché dei relativi responsabili di servizio.

4 - Il responsabile dell’unità organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.

5 - Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

6 - L’amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per singoli atti, per progetti - obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

7 - Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuove forme di aggiornamento professionale del personale, indica nuovi strumenti di tecnologie per una maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi.

Art. 48

Esecuzione delle Deliberazioni

1 - L’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

Art. 49

 Il Segretario Comunale

1 - Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge e dello Statuto e assiste agli organi di governo del Comune nell’azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, cura l’istruttoria delle deliberazioni, emana tutti gli atti conseguenti e necessari per la loro esecuzione, partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici.

2 - In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli Organi Elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli Organi Elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) presiede le commissioni di concorso relative alle categorie apicali;

d) adozione e sottoscrizione di tutti gli organi e i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega;

e) verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

f) rogito dei contratti nei quali l’Ente è parte.

3 - Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente, e con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

4 - Esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e valutazioni di ordine tecnico e giuridico agli organi rappresentativi.

5 - Il Segretario Comunale esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

6 - Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, ai sensi della disciplina regolamentare.

7 - Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

8 - Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l’osservanza di norme regolamentari.

9 - Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni degli altri organismi, curandone la verbalizzazione.

10 - Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività di provvedimenti e atti dell’Ente.

Art. 50

Responsabili dei Servizi

1 - Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2 - Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3 - Ai responsabili apicali spetta la direzione degli uffici e dei servizi. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

4 - Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, la dotazione organica specifica l’attribuzione delle responsabilità gestionali.

5 - In caso di assenza o impedimento, le funzioni di responsabile di area possono essere assegnate dal Sindaco ad altro responsabile di area.

Art. 51

Incarichi di Direzione

1 Il Sindaco, nel rispetto della Legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di responsabili dei servizi e quelli di collaborazione esterna, conferisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali.

2 - La direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore a due anni, ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all’attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi, accertato sulla scorta di una dettagliata relazione del Segretario.

Art. 52

Determinazione e Atti

1 - Le determinazioni dei responsabili dei servizi, acquisita, ove occorra, l’attestazione di copertura finanziaria, sono affisse all’albo per cura del Segretario Comunale che si avvale del messo, e vi restano per quindici giorni.

2 - Qualora, a seguito di opposizione, denuncia o altro, se ne ravvisi la loro illegittimità, il responsabile potrà promuovere l’esercizio del potere di autotutela, provvedendo al loro annullamento In caso di accertata inerzia, preceduta da una diffida, il Segretario Comunale potrà altresì avocare a sé la trattazione dell’affare, sostituendosi nell’adozione del relativo provvedimento.

3 - Agli altri atti dei responsabili dei servizi, che non rappresentino direttamente esplicazione della potestà di utilizzo delle risorse allocate nel bilancio di previsione, si applicano, ove compatibili, le procedure di cui sopra.

4 - I singoli responsabili dei servizi potranno formulare, di volta in volta, autonomamente o su richiesta degli organi elettivi o del Segretario, proposte, pareri, valutazioni tecniche o altri atti di carattere istruttorio prodromici all’adozione dell’atto finale, qualora esso non sia di competenza dei responsabili dei servizi.

Titolo VI

Ordinamento dei Servizi

Art. 53

Finalità e Modalità di Disciplina dei Pubblici Servizi

1 - Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di Legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2 - La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla Legge.

3 - Il Comune promuove nei confronti di tutti i cittadini la fruizione dei servizi.

Art. 54

Istituzioni per la Gestione di Servizi Pubblici e Partecipazione a Società di Capitali

1 - L’Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.

2 - Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3 - Agli amministratori dell’Istituzione si applicano le norme sull’incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla Legge per i consiglieri comunali.

4 - Al direttore dell’Istituzione competono le responsabilità gestionali. E’ nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

5 - Il Consiglio Comunale, all’atto della costituzione dell’Istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

6 - Il controllo dell’Istituzione spetta al Revisore del Conti.

7 - Il Comune può partecipare a società per azioni e promuoverne la fondazione.

8 - Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell’art. 2458 del Codice Civile.

Art. 55

Nomina, Surroga e Revoca degli Amministratori di Aziende e di Istituzioni

1 - Gli amministratori di Aziende ed Istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2 - Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni.

3 - I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.

4 - Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza.

5 - Il provvedimento di revoca deve essere motivato, e indicare i nomi proposti per la sostituzione.

Art. 56

Promozione di Forme Associative e Rappresentanze del Comune Presso Società di Capitali e Strutture Associative

1 - Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un’azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

2 - Il rappresentante del Comune nell’assemblea della società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore da esso delegato.

3 - Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull’andamento delle società di capitali.

4 - La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull’attività dei soggetti di cui ai commi precedenti e riferisce annualmente al Consiglio Comunale, sempre nel rispetto della normativa civilistica in materia.

Titolo VII

Finanze e Contabilità

Art. 57

Il Processo di Programmazione

1 - Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2 - Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.

3 - Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 58

Il Controllo della Gestione

1 Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.

2 - Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

Art. 59

Revisore dei Conti

1 - Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla Legge.

2 - Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all’incarico ricevuto secondo le norme di Legge, di Statuto e di regolamento.

3 - Il Revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:

- collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

- puo’ acquisire documentazione e atti del Comune, chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi;

- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;

- attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4 - Il Revisore dei Conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5 - I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di Legge, statutarie e regolamentari vigenti.

6 - Il Revisore dei Conti svolge la propria attività con la collaborazione del Segretario Comunale, che provvede a fornire, avvalendosi degli uffici, informazioni e dati disponibili.

Art. 60

Motivazione delle Deliberazioni Consiliari

Il Consiglio Comunale, nell’esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del revisore dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.


Indice

Titolo I

Principi Fondamentali e Configurazione Giuridica

Art. 1) Funzioni                                                                                  

Art. 2) Popolazione - Gonfalone - Stemma                             

Art. 3) Finalità ed obiettivi dell’azione amministrativa              

Art. 4) Collaborazione                                                                       

Titolo II

Territorio

Art. 5) Sede Comunale                                                                      

Art. 6) Modifiche circoscrizione territoriale                             

Art. 7) Albo Pretorio                                                                         

Titolo III

Organi Elettivi del Comune

Capo I

Il Consiglio Comunale

Sezione I

Art. 8) Diritti e poteri dei consiglieri                                        

Art. 9) Doveri dei Consiglieri Comunali                                              

Art. 10) Gruppi Consiliari                                                                  

Art. 11) Dimissioni dei Consiglieri                                                      

Sezione II

Disciplina del Consiglio Comunale

Art. 12) Convocazione del C.C.                                                        

Art. 13) Lavori del Consiglio                                                  

Art. 14) Convocazione del C.C.                                                        

Art. 15) Avviso di convocazione del C.C.                                          

Art. 16) Pubblicità delle sedute e durata degli interventi                      

Art. 17) Votazione del Consiglio                                                        

Art. 18) Maggioranza richiesta per la validità delle sedute        pag. 11

Art. 19) Maggioranze richieste per l’approvazione delle

deliberazioni                                                                      

Art. 20) Astenuti e schede bianche e nulle                                          

Art. 21) Nomina dei rappresentanti del C.C.                          

Art. 22) Consigliere anziano                                                   

Art. 23) Attribuzioni del C.C.                                                 

Art. 24) Potestà regolamentare del C.C.                                            

Art. 25) Disposizioni generali sulle commissioni consiliari         

Art. 26) Verbalizzazione delle sedute consiliari                        

Capo II

La Giunta

Sezione I

Formazione della Giunta

Art. 27) Composizione della Giunta                                        

Art. 28) Assessori esterni al Consiglio                                    

Art. 29) Indirizzi generali di Governo                                      

Art. 30) Dimissioni, decadenza                                               

Art. 31) Indirizzi per l’esercizio delle competenze della Giunta 

Art. 32) Attribuzioni della Giunta Comunale                            

Art. 33) Organizzazione e competenze della Giunta                 

Art. 34) Vicesindaco                                                             

Art. 35) Incarichi degli Assessori                                                       

Art. 36) Mozione di sfiducia                                                   

Art. 37) Il Sindaco                                                                            

Art. 38) Attribuzioni                                                               

Art. 39) Astensione obbligatoria e nomine                                          

Titolo IV

Istituti di Partecipazione

Art. 40) Libere forme associative, di partecipazione e promo-

zione di associazioni o di comitati come organismi

di partecipazione                                                               

Art. 41) Consultazione della popolazione del Comune            

Art. 42) Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o

associati                                                                            

Art. 43) Referendum Consultivo                                                        

Art. 44) Partecipazione ai procedimenti Amministrativi            

Art. 45) Diritto di accesso e di formazione                                         

Art. 46) Difensore civico comunale e pluricomunale                

Titolo V

Uffici e Personale

Art. 47) Principi organizzativi                                                 

Art. 48) Esecuzione delle deliberazioni                                   

Art. 49) Il Segretario Comunale                                                         

Art. 50) Responsabili dei servizi                                                         

Art. 51) Incarichi di direzione                                                 

Art. 52) Determinazione e atti                                                

Titolo VI

Ordinamento Dei Servizi

Art. 53) Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi      

Art. 54) Istituzioni per la gestione di servizi pubblici e partecipazione a società di capitali                                           

Art. 55) Nomina, surroga e revoca degli amministratori di

aziende ed istituzioni                                                          

Art. 56) Promozione di forme associative e di rappresentanze

del comune presso società di capitali e strutture asso-

ciative                                                                               

Titolo VII

Finanze e Contabilità

Art. 57) Il processo di programmazione                                             

Art. 58) Il controllo della gestione                                                      

Art. 59) Revisore dei conti                                                                 

Art. 60) Motivazione delle deliberazioni consiliari                    

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