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Bur n. 16 del 22 febbraio 2008


Materia: Acque

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, PARMA

Deliberazione n. 14 del 19 luglio 2007

Adozione del “Progetto di variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del delta del fiume Po - variante all’art. 16 (interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione) dell’elaborato 5 (norme di attuazione)”.

Il Comitato Istituzionale

Visto:

-         la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

-         in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

-         il Dpcm 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

-         il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

-         in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

-         il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

-         in particolare, l’art. 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

-         il Dpcm 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po”;

-         il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

-         il D. lgs. novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

-         in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

Richiamati:

-         la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con la quale questo Comitato, ha adottato il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po” (di seguito: Pai);

-         l’art. 36 delle Norme di Attuazione del Pai;

-         la propria deliberazione n. 8 del 5 aprile 2006, con la quale questo Comitato ha adottato la “Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Pai), approvato con Dpcm 24 maggio 2001: art. 36 delle Norme di Attuazione (Interventi di rinaturazione). Adozione della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” di cui all’art. 36 delle Norme del Pai”;

-         la propria deliberazione n. 5 del 19 luglio 2007, con la quale questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po” (di seguito: Pai Delta);

-         l’art. 16 (Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione) dell’Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione ) del suddetto Pai Delta;

Premesso che:

-         il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

-         con Dpcm 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

-         l’art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall’art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

-         nella seduta del 26 aprile 2001, con propria deliberazione n. 18, questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (Pai), successivamente approvato con Dpcm 24 maggio 2001, il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

-         per l’Assetto Idrogeologico del territorio del Delta del Po (che non era stato ricompreso nell’ambito territoriale di riferimento del Pai approvato nel 2001, in considerazione delle sue specificità geografiche, ambientali e, in particolare, di assetto idraulico, le quali hanno reso necessario procedere a speciali approfondimenti conoscitivi e ad una peculiare pianificazione ad essi conseguente) a seguito dell’espletamento dei necessari approfondimenti è stato elaborato un apposito Progetto di Piano stralcio, il quale, a seguito dell’iter procedurale previsto dal combinato disposto degli artt. 18 della legge n. 183/1989 e 1bis del DL 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365) è stato adottato definitivamente con deliberazione n. 5 del 19 luglio 2007 (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po: di seguito Pai Delta);

Considerato che:

-         l’art. 16 (Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione) dell’Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Pai Delta dispone testualmente:

  1. Il Piano ha l’obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione, che favoriscano:

-   la riattivazione e l’avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;

-   il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e degli habitat tipici, allo scopo di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali.

  1. Nella Fascia A-B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso il Piano favorisce gli interventi finalizzati al mantenimento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.
  2. Nei progetti di intervento di cui al presente articolo deve essere assicurata la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, con la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e con la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato. Detti progetti devono essere realizzati nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 8 del 5 aprile 2006, la quale contiene i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di rinaturazione, per il loro monitoraggio e per la formulazione dei Programmi triennali.
  3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.
  4. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino del fiume Po predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 2.
  5. Per la valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato e per l’eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati, il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative.
  6. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore delle stesse.

-         nel corso della procedura di adozione definitiva del Pai Delta questo Comitato, con Deliberazione n. 8 del 5 aprile 2006, ha adottato una Variante all’art. 36 dell’Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) del Pai, il cui oggetto (Interventi di rinaturazione) è analogo a quello dell’art. 16 delle Norme di Attuazione del Pai Delta;

-         attraverso tale Variante sono state introdotte modifiche di carattere sostanziale alla disciplina degli interventi di rinaturazione all’interno delle aree perimetrate come Fasce fluviali, implicanti, tra l’altro, l’apposizione di norme di carattere vincolante ai sensi dell’art. 17, comma 5 della legge n. 183/1989;

-         in virtù della rilevanza, al fine del perseguimento degli obiettivi della pianificazione per l’assetto idrogeologico, delle attività di rinaturazione oggetto degli artt. 36 NA del Pai e 16 NA del Pai Delta, e per evitare ingiustificate disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe, si rende necessario estendere la nuova disciplina di tali attività, introdotta dalla Variante adottata con Deliberazione C. I. n. 8/2006, all’ambito territoriale di riferimento del Pai Delta, garantendo contemporaneamente la necessaria partecipazione degli interessati al procedimento, prevista dalle norme di legge menzionate in precedenza;

-         sussiste, dunque, l’esigenza di procedere all’adozione di un Progetto di Variante al Pai Delta, avente come specifico oggetto la modifica della disciplina delle attività e degli interventi di rinaturazione di cui all’art. 16 delle NA di detto Piano in senso conforme a quanto stabilito dall’art. 36 delle NA del Pai attualmente vigente;

Considerato, altresì, Che:

-         l’articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;

-         l’art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato, tuttavia, che:

-         a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l’articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l’adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;

-         ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all’adozione della presente Deliberazione;

Acquisito

-         il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 13 giugno 2007;

Ritenuto

di adottare l’allegato Progetto di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

delibera

 Art. 1

1.È adottato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183 l’allegato “Progetto di variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po - Variante all’art. 16 (Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione) dell’Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione)” (Allegato Unico, di seguito brevemente definito Progetto di Variante).

Art. 2

1.Per le finalità di consultazione di cui all’art. 18 della legge n. 183/1989, la presente Deliberazione è depositata presso la sede dell’Autorità di bacino nonché presso le sedi delle Regioni Emilia - Romagna e Veneto e delle Province di Ferrara e Rovigo.

2.Ai sensi dell’art. 18, comma 3 della legge n. 183/1989, dell’adozione della presente Deliberazione è data notizia, tramite la pubblicazione di apposito avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate. In detti Bollettini Ufficiali sono pure indicate le sedi di consultazione della Deliberazione.

3.Le Regioni sono altresì tenute a trasmettere una copia della presente Deliberazione a tutti i Comuni interessati, con espressa comunicazione dell’avvenuta adozione della stessa. Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, i Comuni interessati sono tenuti a provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell’avvenuta pubblicazione alle Regioni.

Art. 3

1.A partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo precedente nella Gazzetta Ufficiale e fino all’entrata in vigore del Dpcm di approvazione della variante di cui al Progetto allegato o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del testo novellato dell’articolo 16 delle NA del Pai Delta di cui al Progetto di Variante entrano in vigore quali misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’art. 17 comma 6bis della legge 183/89.

Art. 4

1.La presente Deliberazione e l’allegato Progetto di Variante rimangono disponibili presso le sedi di consultazione per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

2.Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro su cui sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

3.Ai sensi dell’art. 18, comma 8 della legge n. 183/1989, le osservazioni sul Progetto di Variante allegato alla presente Deliberazione possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alle Regioni territorialmente competenti entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. Le Regioni sono tenute ad esprimersi sulle osservazioni di cui al presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della legge n. 183/1989.

Art. 5

1.Ai sensi dell’articolo 1bis del citato decreto legge n. 279/2000, convertito in legge n. 365/2000, le Regioni interessate, ai fini dell’adozione definitiva e dell’attuazione del Progetto di Variante allegato alla presente Deliberazione e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto medesimo; detto parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9, della legge n. 183/1989.

Art. 6

1.La Variante all’art. 16 dell’Elaborato n. 5 del Pai Delta è adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario Generale
Dott. Michele Presbitero
Il Presidente
Sen. Gianni Piatti

(Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati di tale progetto di variante, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell’avviso di adozione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, negli orari di ufficio presso:
  • Regione Veneto - Assessorato Ambiente e Lavori Pubblici - Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile - Calle Priuli - Cannareggio, 99 - Venezia;
  • Regione Emilia Romagna - Assessorato Difesa del Suolo e della Costa - Direzione generale Ambiente - Via dei Mille, 21 - Bologna;
  • Provincia di Rovigo - Presidenza della Provincia - Via Richieri, 10 - Rovigo;
  • Provincia di Ferrara - Presidenza della Provincia - Corso Giovecca, 146 - Ferrara;
  • Autorità di bacino del fiume Po - Via Garibaldi, 75 - Parma, ndr)

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