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Bur n. 16 del 22 febbraio 2008


Materia: Acque

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, PARMA

Deliberazione n. 5 del 19 luglio 2007

Adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico del delta del fiume Po.

Il Comitato Istituzionale

Visto:

-         la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

-         in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;

-         il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;

-         il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

-         in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;

-         Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;

-         il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

-         in particolare, l’art. 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;

-         il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po”;

Visti, inoltre:

-         il D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

-         l’art. 63 del medesimo D. lgs. n. 152/2006, relativo all’Autorità di bacino distrettuale;

-         il D. lgs. 9 novembre 2006, n. 284, recante “Disposizioni correttive e integrative del D .lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

-         in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4, del suddetto Decreto legislativo;

Richiamate:

-         la propria deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995 ”;

-         la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con la quale questo Comitato, ha adottato il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po”;

-         la propria deliberazione n. 26 del 18 dicembre 2001, con la quale questo Comitato ha adottato il “Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po”;

-         la Dgr Emilia - Romagna n. 1357 del 14 luglio 2003;

-         la Dcr Veneto n. 78 del 15 giugno 2006;

Premesso che:

-         il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

-         con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;

-         l’art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall’art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

-         nella seduta del 26 aprile 2001, con propria Deliberazione n. 18, questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente denominato PAI), successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001, il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

-         il PAI, tra l’altro, ha estesola delimitazione e la normazione delle fasce fluviali - contenuta nel precedente “Piano stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF, adottato da questo Comitato istituzionale con propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997 e successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998) - ai corsi d’acqua della restante parte di bacino del Po, non compresa nel PSFF medesimo e, in particolare, ai corsi d’acqua oggetto della presente Deliberazione;

-         il territorio del Delta del Po, dal canto suo, non è stato ricompreso nell’ambito territoriale di riferimento del PAI approvato nel 2001, in considerazione delle sue specificità geografiche, ambientali e, in particolare, di assetto idraulico, le quali rendono necessari speciali approfondimenti conoscitivi ed una peculiare pianificazione ad essi conseguente;

-         di conseguenza, a seguito dell’espletamento dei suddetti approfondimenti, è stato presentato a questo Comitato Istituzionale un Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il territorio del Delta del fiume Po (di seguito brevemente denominato Progetto di PAI Delta), che è stato adottato nella seduta del 18 dicembre 2001 con Deliberazione n. 26/2001;

Considerato che:

-         il PAI Delta costituisce stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17 della legge n. 183/1989 e persegue l’obiettivo di garantire al territorio interessato un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

-         nella definizione grafica delle zone interessate dal PAI Delta e nella relativa regolamentazione sono state garantite, ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della legge 183/1989, la considerazione sistemica del territorio e l’interrelazione dei contenuti con le fasi precedenti e successive di pianificazione;

-         in adempimento alle prescrizioni stabilite dall’art. 18 della legge n. 183/1989 e dalle norme integrative introdotte successivamente dall’art. 1bis del DL 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365) si sono tenute le Conferenze Programmatiche convocate dalle Regioni Veneto (14 marzo 2003) ed Emilia - Romagna (4 giugno 2003), che hanno espresso i pareri di loro competenza sul progetto di PAI Delta;

-         a seguito di ciò, detti pareri sono stati recepiti, rispettivamente, nella Dgr Emilia - Romagna n. 1357 del 14 luglio 2003 e nella Dcr Veneto n. 78 del 15 giugno 2006 e trasmessi alla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino, la quale ha provveduto ad apportare al Progetto le necessarie modifiche conseguenti, oltre che al ricordato recepimento dei pareri e delle osservazioni delle Conferenze Programmatiche, anche alle esigenze di aggiornamento resesi necessarie in conseguenza dei consistenti mutamenti normativi intervenuti nel periodo trascorso dall’adozione del Progetto;

-         al termine del suddetto iter procedurale è possibile infine adottare definitivamente l’allegato PAI Delta;

Considerato, altresì, che:

-         l’articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;

-         l’art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato, tuttavia, che:

-         a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l’articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l’adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;

-         ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all’adozione della presente Deliberazione;

Acquisito

-         il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 13 giugno 2007;

Ritenuto

di adottare l’allegato Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

delibera

Art. 1

1.È adottato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dell’art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267) e dell’art. 1bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365), il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po” (di seguito brevemente denominato PAI Delta), il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa.

2.Il PAI Delta ha valore di Piano territoriale di settore ai sensi dell’art. 17, comma 1 della legge 183/1989 ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti l’assetto idraulico dell’ambito territoriale del Piano stesso.

3.Il PAI Delta si compone dei seguenti elaborati:

1.      Relazione generale e relativi allegati:

            Allegato 1 - Cartografia di inquadramento territoriale ed amministrativo;

            Allegato 2 - Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti;

            Allegato 3 - Opere idrauliche sul reticolo idrografico e a mare;

            Allegato 4 - Dinamica e modificazioni delle sezioni d’alveo del Po di Venezia;

Allegato 5 - Analisi del rischio residuale;

2.      Quadro degli interventi strutturali di difesa;

3.      Programma finanziario;

4.      Delimitazione delle fasce fluviali - cartografia alle scale 1:10.000 e 1:100.000;

5.      Norme di attuazione.

Art. 2

1.Il PAI Delta contiene l’estensione della delimitazione e della regolamentazione delle Fasce fluviali, di cui al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) approvato con DPCM 24 luglio 1998 ed al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001, al sistema idrografico a valle dell’incile del Po di Goro.

2.Le delimitazioni delle Fasce fluviali, contenute nel presente Piano, modificano, per le parti difformi, quelle del PSFF e del PAI di cui al comma precedente.

3.Le disposizioni relative alla delimitazione e della regolamentazione delle Fasce fluviali contenute nelle Norme di Attuazione del presente Piano integrano quelle del PSFF e del PAI richiamati e, in caso di incompatibilità, prevalgono su queste ultime.

Art. 3

1.Copia della presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, nonché sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Veneto ed Emilia - Romagna, territorialmente competenti.

2.Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, le Regioni provvederanno a trasmettere ai Sindaci dei Comuni interessati copia della deliberazione medesima e degli elaborati di cui all’articolo 1 che non siano già in possesso dei Comuni interessati.

3.Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al comma precedente, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a pubblicare gli elaborati di cui al comma precedente riguardanti i rispettivi territori comunali mediante affissione degli stessi all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e a trasmettere poi alle Regioni la certificazione relativa all’avvenuta pubblicazione.

Art. 4

1.Il PAI Delta allegato entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2.Dalla data di entrata in vigore del PAI Delta, le amministrazioni e gli enti pubblici competenti non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del Piano.

3.Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati, nonché quelli per i quali alla data di cui al primo comma sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che a tale data i lavori relativi siano già stati iniziati e purché detti lavori vengano completati entro e non oltre il termine di tre anni dalla data di inizio. Il Comune è comunque tenuto a notificare al titolare del provvedimento la condizione di dissesto idraulico rilevata.

4.Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione Civile, nonché dal decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

Il Segretario Generale
Dott. Michele Presbitero
Il Presidente
Sen. Gianni Piatti

Allegato A

Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6ter

Piano stralcio

per l’assetto idrogeologico del Delta del Fiume Po

(Pai Delta)

Deliberazione C. I. n. 5 del 19 luglio 2007

5

Norme di attuazione

Indice 

Parte I (Natura, contenuti ed effetti del Piano)

Art. 1 (Valore giuridico e finalità generali)

Art. 2 (Ambito territoriale e Comuni interessati dal Piano)

Art. 3 (Elaborati del Piano)

Art. 4 (Effetti del Piano)

Art. 4bis (Rapporti di coordinamento ed adeguamento con altri strumenti di pianificazione)

Art. 4ter (Attività dell’Autorità di bacino del fiume Po)

Art. 5 (Classificazione delle Fasce Fluviali)

Art. 6 (Demanio fluviale e pertinenze idrauliche demaniali)

Art. 7 (Programmi di previsione e prevenzione e Piani di emergenza)

Parte II (Norme sulla programmazione degli interventi)

Art. 8 (Attuazione del Piano e formazione dei Programmi triennali di intervento)

Art. 9 (Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e programmazione degli interventi di adeguamento)

Art. 10 (Infrastrutture di attraversamento)

Art. 11 (Valore, finalità ed efficacia dei vincoli applicabili ai territori delle Fasce del Pai Delta)

Art. 11bis (Disposizioni in materia di attività edilizia nelle Fasce A-B e C1)

Art. 11ter (Norme per le attività di gestione rifiuti, trattamento acque reflue e approvvigionamento acqua potabile nei territori delle Fasce A-B del Pai Delta)

Art. 11quater (Ulteriori limitazioni alle attività d’uso e di trasformazione del suolo nei territori delle Fasce A-B e C1 del Pai Delta)

Art. 12 (Contributi per l’attuazione delle disposizioni del Piano)

Art. 13 (Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici siti nelle Fasce A-B e C1)

Art. 14 (Interventi di manutenzione idraulica)

Art. 15 (Interventi di regimazione e di difesa idraulica)

Art. 16 (Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione)

Art. 17 (Interventi nell’agricoltura e perla gestione forestale)

Art. 18 (Compatibilità delle attività estrattive

Art. 19 (Interventi di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei)

 

Norme di attuazione 

Parte I

Natura, contenuti ed effetti del Piano

Articolo 1

(Valore giuridico e finalità generali) 

  1. Il presente Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del Po, denominato anche Pai Delta o Piano, costituisce stralcio del piano di bacino del fiume Po ed ha valore giuridico di piano territoriale di settore ai sensi dell’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
  2. Il Piano persegue l’obiettivo di garantire al territorio del Delta del Po, zona sensibile dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di inondazione e di dissesto idraulico, attraverso:

-        il recupero degli equilibri idraulici, degli ambiti fluviali e del sistema delle acque;

-        il rispetto e il ripristino degli equilibri ambientali;

-        il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate ed anche mediante usi ricreativi compatibili;

-        la pianificazione di emergenza di Protezione Civile;

-        la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa e della diminuzione del livello di vulnerabilità.

  1. Le finalità richiamate al precedente comma 1 sono perseguite mediante le seguenti attività:

-        la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti, in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;

-        la regolamentazione degli usi e delle trasformazioni del suolo, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, in relazione ai fenomeni di deflusso delle piene che interessano gli alvei delimitati dagli argini maestri e le zone immediatamente limitrofe;

-        l’elaborazione di criteri e indirizzi per la pianificazione territoriale, urbanistica e di protezione civile, con l'obiettivo di conseguire trasformazioni e usi del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia delle persone e dei beni, nonché di integrare le misure di sicurezza mediante la pianificazione di protezione civile;

-        l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale degli ambienti fluviali, alla tutela e al recupero dei valori monumentali, paesaggistici e ambientali presenti ed alla riqualificazione delle aree degradate;

-        l’individuazione di incentivi finalizzati al perseguimento delle finalità e delle disposizioni del presente Piano;

-        l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti che interferiscano negativamente con gli obiettivi del presente Piano, con finalità di adeguamento e anche di rilocalizzazione;

-        la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;

-        il monitoraggio dei caratteri di naturalità e dello stato degli squilibri idraulici;

-        l’individuazione di progetti di gestione agro-ambientale e forestale, nonché di valorizzazione del turismo e delle attività legate allo specifico ecosistema deltizio.

Articolo 2

(Ambito territoriale e Comuni interessati dal Piano) 

  1. L’ambito territoriale di riferimento del Piano è il Delta del fiume Po, costituito dal sottobacino che, dall’incile del Po di Goro, si estende a nord, sino al limite del bacino idrografico, come da perimetrazione approvata con Dpr 1 giugno 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 19 ottobre 1998 e a sud al ramo del Po di Goro.
  2. L’ambito territoriale di riferimento di cui al precedente comma 1 interessa i seguenti Comuni:

-   Adria, Loreo, Papozze e Porto Viro, in provincia di Rovigo, parzialmente interni al bacino idrografico del Po;

-   Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di Po, in provincia di Rovigo, totalmente interni al bacino idrografico del Po;

-   Berra, Mesola e Goro, in provincia di Ferrara, totalmente interni al bacino idrografico del Po.

  1. Le disposizioni relative alla delimitazione e regolamentazione delle fasce fluviali del presente Piano interessano, oltre al Comuni di cui al precedente comma, i seguenti, in provincia di Ferrara: Codigoro, Comacchio, Jolanda di Savoia, Migliarino.
  2. Per i Comuni di cui al comma 3 e per i Comuni di Berra, Mesola, Goro e Papozze, di cui al comma 2, le delimitazioni delle fasce fluviali, contenute nel presente Piano, modificano e integrano, per le parti difformi, quelle del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, Dpcm 24 luglio 1998 e quelle del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, Dpcm. 24 maggio 2001. Di conseguenza le disposizioni di cui alle presenti norme di attuazione, integrano, ovvero prevalgono, in caso di incompatibilità, su quelle dei due Piani richiamati.
  3. Per le aree comprese nella fascia prospiciente gli argini lungo la sponda sinistra del Po di Venezia e del Po di Maistra, delimitata d’intesa tra le Autorità di bacino del Po e del Fissero -Tartaro -Canal Bianco ai sensi dell’art. 2 del Dpr 1 giugno 1998, le linee di pianificazione, comprensive della disciplina degli usi del suolo, sono definite mediante specifica intesa tra le suddette Autorità di bacino, da adottarsi ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 2 del Dpr 1 giugno 1998, ed entrano in vigore a seguito del perfezionamento di detta intesa.

Articolo 3

(Elaborati del Piano) 

  1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale.

-     Allegato 1 - Cartografia di inquadramento territoriale ed amministrativo.

-     Allegato 2 - Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti.

-     Allegato 3 - Opere idrauliche sul reticolo idrografico e a mare.

-     Allegato 4 - Dinamica e modificazioni delle sezioni d’alveo del Po di Venezia.

-     Allegato 5 -Analisi del Rischio residuale

2. Quadro degli interventi strutturali di difesa.

3. Programma finanziario.

4. Delimitazione delle fasce fluviali - cartografia alla scala 1:10.000 e 1:100.000.

5. Norme di attuazione.

  1. L’aggiornamento dei seguenti Allegati alla Relazione generale è operato con deliberazione del Comitato Istituzionale:

-   Allegato 1 - Cartografia di inquadramento territoriale ed amministrativo;

-   Allegato 2 - Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti;

-   Allegato 3 - Opere idrauliche sul reticolo idrografico e a mare;

-   Allegato 4 - Dinamica e modificazioni delle sezioni d’alveo del Po di Venezia;

-   Allegato 5 - Analisi del Rischio residuale.

Articolo 4

(Effetti del Piano) 

  1. Agli effetti dell’art. 17, comma 5, della Legge 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni delle Norme di Attuazione del presente Piano di cui:

-        all’art. 6, commi 3 e 4;

-        all’art. 9, commi 1, 3 e 4;

-        all’art. 10, comma 1;

-        all’art. 11bis, commi 1, 3 e 4;

-        all’art. 11ter, comma 1;

-        all’art. 11quater, commi 1 e 3;

-        all’art 18;

  1. Fatto salvo quanto previsto da successivi articoli delle presenti Norme di Attuazione, a partire dalla data di entrata in vigore del Pai Delta, le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, nullaosta ed assensi comunque denominati relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al comma precedente. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 22 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380) e rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati alla data di pubblicazione del Dpcm di approvazione del Pai Delta sulla Gazzetta Ufficiale, purché detti lavori vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso l’Autorità amministrativa competente è tenuta a notificare al titolare del provvedimento la condizione di dissesto idraulicorilevata dal Piano.
  2. In tutti i casi in cui gli interventi o le opere previsti dal Piano riguardino e interferiscano con beni o aree tutelati ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, essi sono soggetti alle procedure autorizzative previste da tale Decreto.
  3. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme contenute nella vigente legislazione statale in materia di opere idrauliche, di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale o comunale nonché in altri Piani di tutela del territorio, ivi compresi i Piani paesistici.
  4. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate e aggiornate almeno ogni 5 anni, anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, di sicurezza idraulica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio.

Articolo 4bis

(Rapporti di coordinamento ed adeguamento con altri strumenti di pianificazione) 

  1. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente art. 4, comma 1 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’atto di approvazione del Piano, emanano ove necessario disposizioni di carattere integrativo concernenti l’attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico.
  2. I Comuni di cui all’art. 2 sono tenuti a verificare la coerenza dei loro strumenti urbanistici rispetto alle finalità ed ai contenuti del presente Piano, nonché ai Piani di Protezione Civile di cui all’articolo 7 e ad adottare, se del caso, le Varianti a tali strumenti urbanistici necessarie per l’adeguamento al Pai Delta e per la realizzazione degli interventi consentiti dagli articoli successivi.
  3. Allorché il Pai Delta detta disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (Psff, approvato con Dpcm 24 luglio 1998) o dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (Pai, approvato con Dpcm 24 maggio 2001), le sue previsioni integrano quelle contenute nelle Norme di Attuazione di tali Piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano fra loro incompatibili.
  4. A norma dell’art. 17, comma 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati o, comunque, non in contrasto con il presente Piano approvato. Salve espresse previsioni normative di termini diversi e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del Dpcm di approvazione del Pai Delta le autorità competenti provvedono pertanto ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali e, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
  5. I piani territoriali di coordinamento regionali e provinciali attuano il Pai Delta specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica trattate dal Pai Delta, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del Pai Delta, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio. L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57.

Articolo 4ter

(Attività dell’Autorità di bacino del Fiume Po) 

  1. Al fine di attuare le previsioni e le prescrizioni del presente Piano, l’Autorità di bacino del fiume Po può adottare, con deliberazione del Comitato Istituzionale, uno o più regolamenti per l’organizzazione delle proprie funzioni. Le norme regolamentari assicurano l’ordinato svolgimento, da parte della stessa Autorità di bacino, del compito di approfondire e dare continuità nel tempo al processo di pianificazione del territorio interessato dalle Fasce A-B, C1 e C2 dal presente Piano, ponendo la sua attività al servizio delle Regioni e degli Enti locali competenti, in una visione di tutela unitaria e integrata dell’ambiente naturale, della produzione agricola e della difesa del territorio.
  2. In collegamento con le Regioni, l'Autorità di bacino cura la messa a disposizione ai Comuni, alle Province e agli enti gestori di aree protette interessati di:

-     cartografia aggiornata del territorio;

-     dati relativi alle condizioni fisiche, geologiche e idrogeologiche del suolo;

-     studi e piani di settore già redatti o in corso di preparazione;

-     dati quantitativi e qualitativi derivanti dall'analisi del territorio in relazione alle sue condizioni di uso e allo stato dei pubblici servizi;

-     dati quantitativi, eventualmente disaggregati per ambiti intercomunali e per Province;

-     quote delle piene di riferimento.

3.      L'Autorità di bacino, inoltre:

-   svolge, con riferimento alle materie del presente Piano e nei limiti delle proprie competenze istituzionali, un’attività consultiva nei confronti dei soggetti istituzionali che ne facciano richiesta, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal Piano medesimo;

-   può svolgere attività di coordinamento degli interventi di attuazione del Pai Delta di competenza di enti regionali e sub-regionali, con particolare riguardo agli interventi di realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico interessanti i territori delle fasce fluviali;

-   può, anche al di fuori dei casi di cui al successivo art. 8 comma 2, promuovere e partecipare alla stipulazione di accordi ed intese con enti ed istituzioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle finalità del presente Piano, con particolare riguardo ad accordi finalizzati a consentire il miglior coordinamento del Pai Delta con altri strumenti di pianificazione ai sensi del precedente art. 4bis e lo svolgimento coordinato degli adempimenti necessari per il monitoraggio degli interventi attuativi delle presenti disposizioni.

Articolo 5

(Classificazione delle Fasce Fluviali) 

  1. Nell’ambito delle presenti Norme, ai fini della regolamentazione degli usi e delle trasformazioni del suolo in funzione del rischio idraulico si intende per:

-   “alveo di piena”: l’alveo delimitato dagli argini maestri, destinato al deflusso delle portate di piena;

-   aree inondabili per tracimazione o rottura degli argini maestri”: le porzioni di territorio soggette a pericolosità residuale di inondazione a seguito di fenomeni di cedimento delle opere di ritenuta;

-   “pericolosità idraulica residuale di inondazione”: la pericolosità correlata alla possibilità che si verifichino eventi di entità superiore alla piena di progetto assunta per il dimensionamento del sistema deltizio, nonché all'intensità dell'evento stesso;

-   “rischio residuale”: il prodotto della pericolosità residuale per il danno sociale ed economico potenziale, rappresentato dal valore degli elementi a rischio, e della loro vulnerabilità.

  1. Nelle tavole di cui all'art. 3, un apposito segno grafico individua le fasce fluviali classificate come segue:

a.Fascia dell’alveo di piena (Fascia A-B), costituita dall'alveo di piena di cui al comma 1. Il limite di tale fascia si estende sul lato campagna del piede degli argini esistenti lungo i rami deltizi;

b.Fasce costituite da aree esterne all’alveo di piena e inondabili per tracimazione o rottura degli argini maestri, delimitate in funzione delle condizioni di rischio residuale:

-   Fascia di rispetto idraulico (Fascia C1), costituita dalla porzione di territorio che si estende dal limite esterno della Fascia A-B sino alla distanza di m. 150 da questo, ovvero, per le difese arginali a mare, dal piede sul lato campagna delle stesse, sino alla stessa distanza;

-   Fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri (Fascia C2), costituita dalla porzione di territorio inondabile per cedimento o tracimazione delle opere di ritenuta, in rapporto alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche, alle caratteristiche geotecniche e di affidabilità del sistema arginale. Tale Fascia si estende dal limite esterno della Fascia C1 sino al limite esterno della Fascia C1 interessante altro ramo o le difese arginali a mare per le isole interne, ovvero, per l’area in sponda destra al ramo del Po di Goro, sino al rilevato arginale del Po di Volano.

  1. Nella Fascia A-B il Piano persegue l’obiettivo di garantire, in condizioni di sicurezza, il deflusso, l’invaso e la laminazione della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Nella Fascia A-B il Piano sostiene inoltre gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
  2. Nella Fascia C1 il Piano persegue l’obiettivo di individuare e attuare l’insieme delle azioni necessarie alla riduzione delle condizioni di vulnerabilità per le popolazioni e i beni esposti, a garantire l’efficienza, la funzionalità e la conservazione delle opere idrauliche esistenti, nonché le operazioni di sorveglianza, controllo e ricognizione lungo le stesse e le relative pertinenze.
  3. Nella Fascia C2 il Piano persegue l’obiettivo di fornire criteri e indirizzi alla pianificazione territoriale, urbanistica e di protezione civile, nonché di integrare le misure di sicurezza a tutela delle popolazioni e dei beni esposti, anche attraverso la pianificazione di protezione civile.

Articolo 6

(Demanio fluviale e pertinenze idrauliche demaniali) 

  1. Il Piano assume l’obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questo fine le Regioni trasmettono all’Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d’acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvedono altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all’art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l’Autorità di bacino del fiume Po, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.
  3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Piano, le aree del demanio fluviale di nuova formazione, di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 37, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
  4. Nei terreni demaniali ricadenti all’interno della Fascia A-B, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d’iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale e alla promozione dell’interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1 delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette presenti e devono contenere:

-   l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;

-   l’individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;

-   l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti. L’organo istruttore trasmette i predetti progetti all’Autorità di bacino del fiume Po che, entro tre mesi e con esclusione degli interventi individuati a norma del successivo comma 5, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette presenti. In applicazione dell’art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l’incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d’acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402 e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d’uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d’acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall’Autorità di bacino. Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell’atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell’esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso. In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

  1. L'Autorità di bacino emana e aggiorna direttive riguardanti i criteri e le prescrizioni per la redazione dei progetti di gestione, di cui al precedente comma 4, e individua gli interventi per i quali non è richiesto il parere vincolante di compatibilità di cui al precedente comma 4.

Articolo 7

(Programmi di previsione e prevenzione e Piani di emergenza) 

  1. Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni contribuiscono, mediante il Piano e nella fase della sua attuazione, nell’ambito delle proprie competenze, a fornire alle Province le linee guida e gli elementi conoscitivi per l’espletamento delle competenze relative alla redazione della pianificazione di protezione civile di propria competenza, in particolare ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, dell’art 108 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e delle successive modifiche ed integrazioni a tali normative.
  2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del Dpcm di approvazione del Pai Delta sulla Gazzetta Ufficiale, i Comuni dovranno redigere il Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio idraulico secondo le finalità e le indicazioni dello stesso Pai Delta, tenendo conto delle funzioni di raccordo e coordinamento delle Amministrazioni regionali e provinciali.
  3. I territori individuati come fasce A-B, C1 e C2 nel Piano costituiscono gli ambiti di riferimento per la elaborazione del Programma regionale di previsione e prevenzione, del Piano d'emergenza provinciale e del Piano comunale di protezione civile.
Parte II

Norme sulla programmazione degli interventi

Articolo 8

(Attuazione del Piano e formazione dei Programmi triennali d’intervento) 

  1. Ai sensi dell’articolo 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per le finalità di cui all'art. 1 delle presenti norme, gli interventi previsti dal Piano sono attuati in tempi successivi, anche per singole parti del territorio, attraverso Programmi triennali di intervento, tenendo conto delle finalità e dei contenuti del Piano stesso e dei suoi allegati.
  2. Per gli interventi che coinvolgono più soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie statali, regionali, nonché degli enti locali, il Piano può essere attuato anche mediante le forme di accordo tra i soggetti interessati secondo i contenuti definiti dalle leggi vigenti.
  3. L’Autorità di bacino, sulla base degli indirizzi e delle finalità del Piano di bacino e dei suoi stralci, tenuto conto delle indicazioni delle Amministrazioni competenti, redige i Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183 e aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri e gli indirizzi per la formulazione della programmazione triennale e per la progettazione degli interventi oggetto di programmazione.
  4. I Programmi triennali di cui al precedente comma riguardano principalmente le seguenti categorie di intervento:
    • manutenzione degli alvei, delle opere di difesa arginali fluviali, interne e a mare;
    • completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
    • interventi di riqualificazione e rinaturazione in ambiti fluviali;
    • opere nel settore agricolo e forestale finalizzate alla difesa idraulica;
    • adeguamento delle opere viarie di attraversamento;
    • studi e monitoraggi, finalizzati alla compatibilità tra rischio idraulico residuo, pianificazione urbanistica e territoriale e di protezione civile.
  5. Al fine di individuare, in conformità al comma precedente, le opere e gli interventi da realizzare ed i relativi costi di massima, l’Autorità di bacino definisce e aggiorna un “Quadro del fabbisogno di interventi”, tenendo conto delle linee generali di intervento del Piano e dell’Elaborato 2 “Quadro degli interventi strutturali di difesa”, anche sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni regionali. Il “Quadro del fabbisogno di interventi” è ordinato secondo criteri di priorità.
  6. Le Amministrazioni competenti, ai fini della programmazione triennale, sviluppano a livello di progetto preliminare gli interventi prioritari di cui al “Quadro del fabbisogno di interventi”. L’Autorità di bacino, su tale base, costituisce un Parco progetti.
  7. I Progetti preliminari costituenti il Parco progetti devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, ambientale ed ecologico. A tal fine:
    1. i progetti delle opere strutturali devono uniformarsi alle indicazioni del “Quaderno delle opere tipo” di cui al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po, approvato con Dpcm 24 maggio 2001. L'Autorità di bacino provvede all'aggiornamento del citato “Quaderno delle opere tipo”, anche sulla base delle proposte dell'autorità idraulica competente e delle regioni interessate, relativamente alle opere di difesa idraulica a mare;
    2.  i progetti delle opere strutturali interessanti i siti e le zone tutelati a livello regionale, nazionale e comunitario, con riferimento a quanto indicato nell’Allegato 2 alla Relazione generale del Piano “Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti” e dalle disposizioni vigenti in materia, devono contenere uno studio di inserimento ambientale che tenga conto degli elementi di rilevanza naturalistica, ecologica e paesaggistica presenti. Il Programma triennale è redatto sulla base del Parco progetti e tiene conto della programmazione finanziaria. Possono inoltre essere considerati interventi di rilevanza locale, sulla base di necessità documentate e in coerenza con il quadro degli interventi definiti dal Piano.
    3. Il Programma triennale è redatto sulla base del Parco progetti e tiene conto della programmazione finanziaria. Possono inoltre essere considerati interventi di rilevanza locale, sulla base di necessità documentate e in coerenza con il quadro degli interventi definiti dal Piano.
    4. Ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione vengono costituiti e aggiornati appositi archivi presso l’Autorità di bacino, sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni competenti e degli elementi derivanti dal catasto delle opere di cui all'art. 14, comma 4 delle presenti Norme; gli archivi contengono:
      • il censimento e la caratterizzazione dei tratti fluviali aventi maggiori necessità di manutenzione periodica;
      • il parco dei progetti di manutenzione, redatti a livello preliminare. I progetti sono ordinati secondo un parametro di priorità definito in base alle linee di intervento del Piano.
    5. Il Programma triennale di manutenzione è redatto sulla base del parco progetti di manutenzione e tiene conto della programmazione finanziaria.

Articolo 9

(Realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico) 

  1. All’interno della Fascia A-B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrove localizzabili, a condizione che:
    • non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche bio-ecologiche del fiume e delle rive;
    • non costituiscano significativo ostacolo al deflusso;
    • non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
    • non concorrano ad incrementare il carico insediativo.
  2. I progetti relativi alle opere di cui al comma precedente devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti il rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma. Gli studi di compatibilità devono essere predisposti in conformità ai criteri forniti con la Direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B” adottata dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 2 dell’11 maggio 1999 e con le successive modifiche ed integrazioni della stessa. Gli studi di compatibilità devono essere presentati all’Autorità idraulica competente, individuata dalla Direttiva suddetta, per l’espressione di un parere di conformità alla pianificazione di Bacino. Per gli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica, individuati sulla base della medesima Direttiva, il parere sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
  3. All’interno della fascia C1 è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico a condizione che non interferiscano con la funzione, propria della fascia, di garantire l’efficienza, la funzionalità e la conservazione delle opere idrauliche esistenti, nonché le operazioni di sorveglianza, controllo e ricognizione lungo le stesse e le relative pertinenze. Le stesse opere non devono incidere negativamente sul livello di sicurezza della popolazione e dei beni presenti.
  4. Le opere consentite, di cui al precedente comma, sono subordinate ad una verifica tecnica, volta a dimostrare la compatibilità tra l’opera e la funzione della fascia, sia per quanto riguarda possibili interferenze con le opere di difesa esistenti, sia in relazione alla sicurezza dell’opera stessa. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell’intervento. Il progetto e la verifica sono sottoposti al previo parere dell’Autorità idraulica competente, la quale dovrà accertare la compatibilità idrogeologica dell’opera rispetto alle previsioni del Piano. 

Articolo 10

(Infrastrutture di attraversamento) 

  1. Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete interessanti il sistema idrografico oggetto di delimitazione della Fascia A-B del presente Piano, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui alla Direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B” adottata dall’Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 in data 11 maggio 1999.
  2. Gli Enti proprietari delle esistenti opere viarie di attraversamento che interessano i corsi d’acqua di cui al comma precedente predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione del Dpcm di approvazione del Piano sulla Gazzetta Ufficiale, una verifica di compatibilità idraulica delle stesse sulla base di apposita direttiva emanata dall’Autorità di bacino. La verifica di compatibilità idraulica è inviata all’Autorità di bacino e all'Autorità idraulica competente. Gli Enti medesimi, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali correttivi e di adeguamento necessari.
  3. L’Autorità di bacino, anche su proposta degli Enti proprietari e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati o per la protezione di opere e di ambiti territoriali di notevole valore culturale ed ambientale.

Articolo 11

(Valore, finalità ed efficacia dei vincoli applicabili ai territori delle Fasce del Pai Delta) 

  1. Per il conseguimento delle finalità del Pai Delta, con particolare riguardo alla tutela idrogeologica ed alla difesa del suolo, i territori delle fasce A-B e C1 individuati dal Piano sono destinati a vincolo speciale di tutela idrogeologica ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e le attività d’uso e di trasformazione del suolo in detti sono sottoposte ai vincoli e alle limitazioni di cui agli articoli successivi, cui devono obbligatoriamente adeguarsi gli strumenti urbanistici comunali.
  2. Laddove le previsioni degli strumenti urbanistici e delle loro varianti facciano riferimento ai territori della Fascia C2, l’approvazione di detti strumenti è subordinata ad una verifica di coerenza con le finalità e i contenuti del presente Piano, con particolare riferimento all’Allegato 5 alla relazione generale “Analisi del rischio residuale”, nonché con le indicazioni dei Piani di protezione civile di cui all'art. 7.
  3. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni e gli atti amministrativi di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, al D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, all’art. 82 del Dpr 24 luglio 1977, n. 616 ed alle successive modifiche e integrazioni di tali norme.

Articolo 11bis

(Disposizioni in materia di attività edilizia nelle Fasce A-B e C1) 

  1. Ai fini del presente Piano, in assenza di diverse definizioni contenute in leggi nazionali o regionali si intende per “centro edificato” l’insieme delle aree che, al momento dell'entrata in vigore del Pai Delta, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Salve diverse disposizioni di legge nazionale o regionale, compete all’Amministrazione comunale procedere alla delimitazione del centro edificato per le finalità del Pai Delta.
  2. Nelle aree classificate come Fascia A-B e Fascia C1 site all’interno dei centri edificati, si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici generali vigenti. L’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
  3. Nelle aree classificate come Fascia A-B site all’esterno ai centri edificati sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio e, in particolare, gli interventi edilizi di nuova edificazione. ad eccezione di quelli derivanti da previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali o nelle varianti agli stessi approvati prima della data di pubblicazione del Dpcm di approvazione del Pai Delta sulla Gazzetta Ufficiale purché a tale data detti interventi siano già stati autorizzati (o sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 22 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380) e purché alla medesima data i relativi lavori siano già stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso l’Autorità amministrativa competente è tenuta a notificare al titolare del provvedimento la condizione di dissesto idraulico rilevata dal Piano.
  4. Nelle aree di cui al comma precedente sono esclusivamente consentiti, qualora non siano in contrasto con le norme in materia di opere idrauliche e previo nullaosta idraulico:
    1. gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
    2. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, comma 1, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume e purché i relativi progetti contengano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti;
    3. gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume comunque non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa.
  5. Nelle aree classificate come Fascia C1 e site all’esterno dei centri edificati, delimitati a norma del primo comma, sono vietati gli interventi edilizi di nuova edificazione nonché gli ampliamenti di edifici esistenti, salvo quanto previsto alla lettera a) del successivo comma 6.
  6. Nelle aree di cui al comma precedente sono esclusivamente consentiti, qualora non siano in contrasto con le norme in materia di opere idrauliche e previo nullaosta idraulico:
    1. gli interventi edilizi di nuova edificazione e gli ampliamenti di edifici esistenti derivanti da previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali o nelle varianti agli stessi approvati prima della data di pubblicazione del Dpcm di approvazione del Pai Delta sulla Gazzetta Ufficiale purché a tale data detti interventi siano già stati autorizzati (o sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 22 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380) e purché alla medesima data i relativi lavori siano già stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso l’Autorità amministrativa competente è tenuta a notificare al titolare del provvedimento la condizione di dissesto idraulico rilevata dal Piano.
    2. gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
    3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31, comma 1, lettere a), b), c), d) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
    4. gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove detti interventi siano connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto e si rendano necessari per il rispetto della legislazione in vigore, ivi compresa quella in materia di sicurezza del lavoro;
    5. gli interventi finalizzati al raggiungimento di un maggior grado di sicurezza degli edifici esistenti.
  7. Per le aree di cui al presente articolo sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di rilocalizzazione di cui al successivo art. 13.

Articolo 11ter

(Norme per le attività di gestione rifiuti, trattamento acque reflue e approvvigionamento acqua potabile nei territori delle Fasce A-B del Pai Delta)

  1. A seguito dell’entrata in vigore del presente Piano, nelle aree classificate come Fascia A-B sono vietati:
    1. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l’ampliamento degli impiegati esistenti;
    2. l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definite dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto previsto al comma successivo;
    3. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché gli ampliamenti degli impianti esistenti salvi esclusivamente gli ampliamenti necessari per l’adeguamento degli impianti stessi alle normative vigenti.
  2. Nella aree di cui al comma precedente è consentito, se non in contrasto con le norme in materia di opere idrauliche e previo nullaosta idraulico, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dei D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e 3 aprile 2006, n. 152 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 214 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Le autorizzazioni e le comunicazioni di cui al presente comma possono essere rinnovate fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza, bonifica e ripristino del sito, così come definite all’art. 240 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152.
  3. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e di approvvigionamento idropotabile, ubicati nella Fascia A-B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base della Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali ‘À e ‘B’ e nelle aree in dissesto idrogeologico ‘Eè ed ‘Eb’ ”, adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle direttive richiamate.
  4. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento, ai sensi degli art. 21 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, per interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali programmi l’Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori della Fascia A-B.

Articolo 11quater

(Ulteriori limitazioni alle attività d'uso e di trasformazione del suolo nei territori delle Fasce A-B e C1 del Pai Delta) 

  1. Oltre alle limitazioni di cui agli articoli precedenti, nelle aree classificate come Fascia A-B sono vietati:
    1. le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m. dal ciglio della sponda, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone. La presente disposizione è stabilita al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente. Le Regioni provvedono a disciplinare l'utilizzo delle rimanenti aree golenali, comprese nella fascia tra i 10 m. dal ciglio della sponda e il rilievo arginale, nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del RD 25 luglio 1904, n. 523;
    2. la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, lett. i);
    3. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 4, lett. c), d), e) ed f);
    4. le attività estrattive, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 14;
    5. qualsiasi intervento, scavo o opera che causi l'orientamento della corrente verso il rilevato arginale o l'abbassamento del piano campagna tale da compromettere la stabilità del rilevato stesso ovvero la riduzione della sezione di deflusso della piena.
  2. Nella Fascia A-B sono consentite le opere di difesa, regimazione e sistemazione idraulica finalizzate alla corretta gestione del corso d'acqua. Sono inoltre consentiti, se non in contrasto con le norme in materia di opere idrauliche e previo nullaosta idraulico, gli interventi di cui alle successive lettere:
    1. i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, fermi restando i divieti di cui al precedente comma 1, lettera a);
    2. le occupazioni temporanee, purché la loro durata sia espressamente definita in sede di autorizzazione e sempre che le stesse siano realizzate in modo tale da non ridurre la capacità di portata dell'alveo e da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
    3. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata, ed agli impianti di trattamento del materiale estratto, presente nel luogo di produzione e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
    4. il deposito temporaneo di rifiuti, come definito all’art. 183, comma 1, lett. m), del 3 aprile 2006, n. 152;
    5. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che, per loro caratteristiche, non possono essere definiti e classificati come “rifiuti”, purché la durata di tale deposito sia definita in sede di autorizzazione e purché esso sia finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
    6. il deposito temporaneo a cielo aperto dei materiali risultanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del corso d'acqua, delle relative pertinenze e delle opere idrauliche;
    7. la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché tali cave risultino inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
    8. gli interventi di infrastrutturazione per la navigazione di natura pubblica e privata lungo i rami deltizi, se individuati negli strumenti di pianificazione regionali, provinciali e comunali e nelle forme ivi previste;
    9. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto nelle aree con argini secondari di difesa esistenti, purché non modifichino negativamente le quote del terreno e solamente in presenza di copertura assicurativa o previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno;
    10. il miglioramento fondiario, limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia, comprese eventuali opere di presa e scarico (sifoni) regolarmente autorizzati.
  3. Nei territori della Fascia C1, oltre alle limitazioni di cui agli articoli precedenti, è vietata la realizzazione di strutture, opere, scavi o abbassamenti del piano campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
  4. Nei territori della fascia C1 sono consentite:
    1. la realizzazione di infrastrutture pubbliche lineari e di opere di urbanizzazione senza volumi, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 9;
    2. le occupazioni temporanee, solo se realizzate in modo da non determinare interferenze con gli argini;
    3. le perforazioni di pozzi, previo nullaosta idraulico.

Articolo 12

(Contributi per l’attuazione delle disposizioni del Piano)

  1. L’Autorità di bacino del fiume Po, nell’ambito dei programmi triennali di cui all’art. 8, per agevolare e incentivare l’attuazione delle disposizioni del presente Piano individua misure di finanziamento con riferimento ai seguenti punti:

-   studi di approfondimento e integrazione dei contenuti del presente Piano, a scala comunale e provinciale, finalizzati a definire gli elementi di compatibilità tra rischio idraulico residuale e pianificazione urbanistica e territoriale;

-   la pianificazione e progettazione di interventi di tutela, recupero e valorizzazione interessanti la Fascia C1, che prevedano soluzioni che ne migliorino la primaria funzione di fascia di rispetto idraulico;

-   il raccordo con i piani e i finanziamenti regionali relativi ad abitati da trasferire, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, presenti nella Fascia C1.

Articolo 13

(Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici siti nelle Fasce A-B e C1) 

  1. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi strumenti urbanistici, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare, in aree con idonee caratteristiche di sicurezza, comprensori da destinare all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nelle quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle Fasce A-B e C1. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.

Articolo 14

(Interventi di manutenzione idraulica)

  1. Il Piano ha l’obiettivo di sostenere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale del territorio; in particolare, il Piano si prefigge: 
    • di mantenere in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene;
    • di mantenere in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica;
    • di garantire la funzionalità degli ecosistemi;
    • di garantire la tutela della continuità ecologica;
    • di garantire la conservazione e l’affermazione delle biocenosi autoctone.
  2. Gli interventi di manutenzione del territorio fluviale e delle opere di difesa devono tutelare le caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardare la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie autoctone e la qualità ambientale e paesaggistica del territorio, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all’art. 3, comma 3 della L. 16 dicembre 1991, n. 394, nonché delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Importanza comunitaria di cui al D.M. 3 Aprile 2000, allegati A e B. Gli interventi devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d’acqua e degli ecosistemi ripariali.
  3. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l’asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla “Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po” adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 ed approvata con Dpcm 24 maggio 2001 (Direttiva n. 3 del Pai), come successivamente aggiornata dalla “Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua”, adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 5 aprile 2006.
  4. Ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione, le Amministrazioni competenti costituiscono e aggiornano, secondo modalità coordinate con l’Autorità di bacino, un catasto delle opere di difesa idraulica. Il catasto e i relativi aggiornamenti periodici vengono trasmessi da parte delle Amministrazioni competenti all’Autorità di bacino.
  5. L’Autorità di bacino aggiorna la “Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione dei programmi di manutenzione” adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 15 aprile 1998, come Allegato 3 al “Programma di rilancio degli interventi di manutenzione”.
  6. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese, rispetto all’art. 140, lett. e) del Regolamento di cui al Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, fino a 5 metri.

Articolo 15

(Interventi di regimazione e di difesa idraulica) 

  1. Il complesso delle opere di sistemazione idraulica necessarie al conseguimento degli obiettivi di Piano ed interessanti il sistema degli argini fluviali è definito sulla base delle indicazioni contenute nell’Elaborato 2 “Quadro degli interventi strutturali di difesa”.
  2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono oggetto di una attività di verifica e monitoraggio di attuazione, da svolgere a cura dell’Autorità di bacino in collaborazione con le Amministrazioni competenti, con le seguenti finalità:

-         la verifica dello stato di avanzamento dell’attuazione degli interventi finanziati;

-         l’individuazione di azioni correttive che dovessero risultare utili o necessarie, sulla base delle risultanze circa lo stato di avanzamento degli interventi;

-         la predisposizione degli aggiornamenti della programmazione;

-         la rilevazione dello stato di attuazione della programmazione dal punto di vista dei finanziamenti impegnati;

-         l’analisi critica e la valutazione dei risultati raggiunti per ciascun intervento e nel complesso.

  1. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l’asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all’art. 97, lettera m) del R. D. 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente se finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.
  2. Ai fini del controllo del rischio residuale, il Pai Delta persegue l’obiettivo di favorire il completamento, l'adeguamento e la manutenzione, il recupero funzionale e l'integrazione dei rilevati arginali di difesa interni presenti nel proprio ambito territoriale di riferimento, in rapporto alla loro funzione di compartimentazione territoriale ai fini della prevenzione dei fenomeni calamitosi estremi, nonché di protezione dei centri abitati.

Articolo 16

(Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione) 

  1. Il Piano ha l’obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione, che favoriscano:
    • la riattivazione e l’avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;
    • il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e degli habitat tipici, allo scopo di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali.
  2. Nella Fascia A-B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso il Piano favorisce gli interventi finalizzati al mantenimento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.
  3. Nei progetti di intervento di cui al presente articolo deve essere assicurata la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, con la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e con la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato. Detti progetti devono essere realizzati nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 8 del 5 aprile 2006, la quale contiene i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di rinaturazione, per il loro monitoraggio e per la formulazione dei Programmi triennali.
  4. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.
  5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino del fiume Po predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 2.
  6. Per la valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato e per l’eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati, il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative.
  7. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore delle stesse.

Articolo 17

(Interventi nell’agricoltura e per la gestione forestale) 

  1. Conseguentemente al carattere di zona sensibile dal punto di vista ambientale attribuito al Delta del Po dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, nelle aree ad utilizzo agricolo e forestale presenti all'interno delle Fascia A-B possono trovare applicazione le priorità di finanziamento a favore delle aziende agricole insediate in aree protette previste da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.
  2. Le aree comprese nelle Fascia A-B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici, a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.
  3. Nell’ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l’Autorità di bacino del fiume Po, anche in riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l’obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal presente Piano, la riduzione o l’esclusione di determinati interventi irrigui, la riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l’attuazione di singoli interventi programmati, l’Autorità di bacino del fiume Po può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all’art. 8.

Articolo 18

(Compatibilità delle attività estrattive) 

  1. Fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nelle vigenti leggi di tutela, nei territori della Fascia A-B le attività estrattive sono ammesse solo quando siano individuate nell'ambito dei Piani di settore. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.
  2. I Piani di settore devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I Piani di settore devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi Piani devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I Piani di settore delle attività estrattive, vigenti alla data di approvazione del presente Piano devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.
  3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo e devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche ed ambientali della fascia fluviale.
  4. I Piani di settore devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nella Fascia A-B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino del fiume Po, che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.
  5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore e, in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.
  6. Nei territori delle Fascia A-B sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.
  7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.
  8. Ove le attività di escavazione di materiale litoide nei territori della Fascia A-B siano regolamentate da procedure e disposizioni regionali che non prevedono la programmazione delle stesse nell'ambito di Piani di settore, l'Autorità idraulica competente verifica la coerenza delle attività stesse rispetto alle finalità del presente Piano. Tali interventi devono essere conformi a quanto previsto dalla “Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po” adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 ed approvata con Dpcm 24 maggio2001 e dalla successiva “Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua”, adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 5 aprile 2006.

Articolo 19

(Interventi di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei) 

  1. Il Piano assume come obiettivo prioritario il monitoraggio delle caratteristiche fisiche e idrologiche degli alvei, finalizzato a fornire elementi conoscitivi in grado di rappresentare l’evoluzione morfologica del sistema idrografico del Delta e l’andamento del trasporto solido, di fondo e in sospensione, anche attraverso l’affinamento dei modelli numerici di bilancio del trasporto solido e il confronto con le sezioni morfologiche storiche del sistema deltizio. L’attività di monitoraggio è svolta a cura dell’Autorità idraulica competente, sulla base di un apposito Programma predisposto ed adottato dall’Autorità di bacino ai sensi dei commi successivi.
  2. L’Autorità di bacino predispone un Programma di monitoraggio relativo alle caratteristiche fisiche, idrologiche ed idrauliche del sistema deltizio, finalizzato a fornire gli elementi conoscitivi necessari alla caratterizzazione dell’evoluzione del sistema e alla valutazione dell’efficacia degli interventi di Piano, nonché al miglioramento delle attuali reti di controllo quali - quantitative.
  3. Il Programma di monitoraggio riguarda, le seguenti attività:
    • rilevazioni topografiche della geometria degli alvei dei rami del Delta, mediante campagne di misura di definita periodicità, in funzione del trend di evoluzione morfologica e del regime idrologico;
    • misure idrometriche, tramite una rete di sensori con funzionamento in continuo ubicati lungo il ramo principale e quelli secondari, finalizzate alla descrizione del profilo idrico, in situazioni sia di magra che di piena;
    • misure di portata, tramite sensori in continuo e campagne periodiche di misura finalizzate principalmente alla costruzione di scale di portata sperimentali, dotate di buona significatività per i diversi stati idrologici, soprattutto di piena, e alla quantificazione della ripartizione della portata lungo i diversi rami del Delta;
    • misure di trasporto solido tramite stazioni con funzionamento in continuo;
    • caratterizzazione geotecnica dei rilevati arginali, tramite campagne di indagine ed installazione di strumentazione di misura, secondo metodiche adatte alla specifiche caratteristiche del sistema argine - fondazione, realizzate progressivamente a partire dai tratti a maggiore criticità fino alla copertura completa del sistema arginale, con la finalità di caratterizzazione del grado di affidabilità della struttura arginale rispetto alle esigenze di funzionalità in condizioni di livelli idrometrici di piena e di diversa persistenza temporale degli stessi.
  4. Il Programma di monitoraggio è costituto da stazioni di misura e da campagne di indagini con periodicità definita. Nell’ambito del Programma sono indicati i soggetti competenti per le diverse attività di misura attinenti ai punti di cui al precedente comma 2, secondo criteri di coordinamento funzionale delle diverse competenze degli enti coinvolti e di integrazione dell’utilizzo delle reti di misura esistenti.
  5. Le attività di monitoraggio sono inserite nei Programmi triennali di attuazione del presente Piano, con criteri tali da garantire la necessaria continuità delle misure e delle indagini.
  6. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, anche le attività di monitoraggio realizzate al di fuori della programmazione triennale di cui al precedente art. 8 devono essere comunicate e messe a disposizione dell'Autorità di bacino del Po.

Allegato

Allegato unico alla deliberazione n. 14/2007

Progetto di variante al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del delta del Fiume Po

Variante all’art. 16 (Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione) dell’elaborato 5 (Norme di Attuazione)”

a.L’art. 16 (Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione) dell’Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po”, adottato con Deliberazione C. I. n. 5 del 19 luglio 2007 è sostituito dal seguente:

Articolo 16

(Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione)

  1.  Il Piano ha l’obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione, che favoriscano:
    • la riattivazione e l’avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;
    • il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e degli habitat tipici, allo scopo di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali.
  2. Nella Fascia A-B, e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso, sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.
  3. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica.
  4. Ogni intervento di rinaturazione previsto all’interno della Fascia A-B deve essere definito tramite un progetto. Tale progetto deve essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 8 del 5 aprile 2006, e deve essere sottoposto ad apposita autorizzazione amministrativa. Spetta alla Regione individuare la Pubblica Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione. Ai fini dell’adozione del provvedimento, l’Amministrazione competente trasmette il progetto all’Autorità di bacino la quale, ai sensi della vigente normativa, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto medesimo con le finalità del presente Piano.
  5. I progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere, rispettivamente, predisposti e realizzati di concerto con l’ente gestore.
  6. Qualora gli interventi di cui al comma 4 prevedano l’asportazione di materiali inerti, i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico.
  7. Gli interventi di rinaturazione che comportano asportazione di materiali litoidi, di cui all’art. 3, comma 6, lett. b) della “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” devono essere considerati nell’ambito dei Piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali e relativi alle attività estrattive, anche a titolo di contributo di volumi al fabbisogno programmato, siano essi realizzati su terreni privati o su terreni demaniali.
  8. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l’Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183.
  9. Al fine di valutare gli effetti e l’efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di cui al precedente comma 4, coordinandosi con gli Enti di gestione di aree protette territorialmente interessati.
  10. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

b.Al comma 1 dell’art. 4 (Effetti del Piano) del medesimo Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po”, dopo le parole “all’art. 11quater, commi 1 e 3” sono aggiunte le seguenti:

“all’art. 16, commi 4, 5, 6 e 7”.

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