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Materia: Acque
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, PARMA
Deliberazione n. 5 del 19 luglio 2007
Adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico del delta del fiume Po.
Il Comitato Istituzionale
Visto:
- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a “valore, finalità e contenuti del piano di bacino”;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po”;
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”;
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”;
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, l’art. 1bis della suddetta normativa, relativo a “Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio”;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante “Approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po”;
Visti, inoltre:
- il D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l’art. 63 del medesimo D. lgs. n. 152/2006, relativo all’Autorità di bacino distrettuale;
- il D. lgs. 9 novembre 2006, n. 284, recante “Disposizioni correttive e integrative del D .lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;
- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4, del suddetto Decreto legislativo;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995 ”;
- la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con la quale questo Comitato, ha adottato il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po”;
- la propria deliberazione n. 26 del 18 dicembre 2001, con la quale questo Comitato ha adottato il “Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po”;
- la Dgr Emilia - Romagna n. 1357 del 14 luglio 2003;
- la Dcr Veneto n. 78 del 15 giugno 2006;
Premesso che:
- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;
- l’art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall’art. 12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- nella seduta del 26 aprile 2001, con propria Deliberazione n. 18, questo Comitato ha adottato il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (di seguito brevemente denominato PAI), successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001, il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI, tra l’altro, ha estesola delimitazione e la normazione delle fasce fluviali - contenuta nel precedente “Piano stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF, adottato da questo Comitato istituzionale con propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997 e successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998) - ai corsi d’acqua della restante parte di bacino del Po, non compresa nel PSFF medesimo e, in particolare, ai corsi d’acqua oggetto della presente Deliberazione;
- il territorio del Delta del Po, dal canto suo, non è stato ricompreso nell’ambito territoriale di riferimento del PAI approvato nel 2001, in considerazione delle sue specificità geografiche, ambientali e, in particolare, di assetto idraulico, le quali rendono necessari speciali approfondimenti conoscitivi ed una peculiare pianificazione ad essi conseguente;
- di conseguenza, a seguito dell’espletamento dei suddetti approfondimenti, è stato presentato a questo Comitato Istituzionale un Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il territorio del Delta del fiume Po (di seguito brevemente denominato Progetto di PAI Delta), che è stato adottato nella seduta del 18 dicembre 2001 con Deliberazione n. 26/2001;
Considerato che:
- il PAI Delta costituisce stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell’art. 17 della legge n. 183/1989 e persegue l’obiettivo di garantire al territorio interessato un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- nella definizione grafica delle zone interessate dal PAI Delta e nella relativa regolamentazione sono state garantite, ai sensi dell’art. 17, comma 6ter della legge 183/1989, la considerazione sistemica del territorio e l’interrelazione dei contenuti con le fasi precedenti e successive di pianificazione;
- in adempimento alle prescrizioni stabilite dall’art. 18 della legge n. 183/1989 e dalle norme integrative introdotte successivamente dall’art. 1bis del DL 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365) si sono tenute le Conferenze Programmatiche convocate dalle Regioni Veneto (14 marzo 2003) ed Emilia - Romagna (4 giugno 2003), che hanno espresso i pareri di loro competenza sul progetto di PAI Delta;
- a seguito di ciò, detti pareri sono stati recepiti, rispettivamente, nella Dgr Emilia - Romagna n. 1357 del 14 luglio 2003 e nella Dcr Veneto n. 78 del 15 giugno 2006 e trasmessi alla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino, la quale ha provveduto ad apportare al Progetto le necessarie modifiche conseguenti, oltre che al ricordato recepimento dei pareri e delle osservazioni delle Conferenze Programmatiche, anche alle esigenze di aggiornamento resesi necessarie in conseguenza dei consistenti mutamenti normativi intervenuti nel periodo trascorso dall’adozione del Progetto;
- al termine del suddetto iter procedurale è possibile infine adottare definitivamente l’allegato PAI Delta;
Considerato, altresì, che:
- l’articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l’art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Considerato, tuttavia, che:
- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l’articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l’adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall’art. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questa Autorità di bacino all’adozione della presente Deliberazione;
Acquisito
- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 13 giugno 2007;
Ritenuto
di adottare l’allegato Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po;
per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale
delibera
Art. 1
1.È adottato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dell’art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267) e dell’art. 1bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365), il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po” (di seguito brevemente denominato PAI Delta), il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa.
2.Il PAI Delta ha valore di Piano territoriale di settore ai sensi dell’art. 17, comma 1 della legge 183/1989 ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti l’assetto idraulico dell’ambito territoriale del Piano stesso.
3.Il PAI Delta si compone dei seguenti elaborati:
1. Relazione generale e relativi allegati:
Allegato 1 - Cartografia di inquadramento territoriale ed amministrativo;
Allegato 2 - Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti;
Allegato 3 - Opere idrauliche sul reticolo idrografico e a mare;
Allegato 4 - Dinamica e modificazioni delle sezioni d’alveo del Po di Venezia;
Allegato 5 - Analisi del rischio residuale;
2. Quadro degli interventi strutturali di difesa;
3. Programma finanziario;
4. Delimitazione delle fasce fluviali - cartografia alle scale 1:10.000 e 1:100.000;
5. Norme di attuazione.
Art. 2
1.Il PAI Delta contiene l’estensione della delimitazione e della regolamentazione delle Fasce fluviali, di cui al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) approvato con DPCM 24 luglio 1998 ed al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001, al sistema idrografico a valle dell’incile del Po di Goro.
2.Le delimitazioni delle Fasce fluviali, contenute nel presente Piano, modificano, per le parti difformi, quelle del PSFF e del PAI di cui al comma precedente.
3.Le disposizioni relative alla delimitazione e della regolamentazione delle Fasce fluviali contenute nelle Norme di Attuazione del presente Piano integrano quelle del PSFF e del PAI richiamati e, in caso di incompatibilità, prevalgono su queste ultime.
Art. 3
1.Copia della presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, nonché sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Veneto ed Emilia - Romagna, territorialmente competenti.
2.Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, le Regioni provvederanno a trasmettere ai Sindaci dei Comuni interessati copia della deliberazione medesima e degli elaborati di cui all’articolo 1 che non siano già in possesso dei Comuni interessati.
3.Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al comma precedente, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a pubblicare gli elaborati di cui al comma precedente riguardanti i rispettivi territori comunali mediante affissione degli stessi all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e a trasmettere poi alle Regioni la certificazione relativa all’avvenuta pubblicazione.
Art. 4
1.Il PAI Delta allegato entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del DPCM di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2.Dalla data di entrata in vigore del PAI Delta, le amministrazioni e gli enti pubblici competenti non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del Piano.
3.Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati, nonché quelli per i quali alla data di cui al primo comma sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’art. 4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che a tale data i lavori relativi siano già stati iniziati e purché detti lavori vengano completati entro e non oltre il termine di tre anni dalla data di inizio. Il Comune è comunque tenuto a notificare al titolare del provvedimento la condizione di dissesto idraulico rilevata.
4.Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione Civile, nonché dal decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza per la tutela della pubblica incolumità.
Piano stralcio
per l’assetto idrogeologico del Delta del Fiume Po
(Pai Delta)
Deliberazione C. I. n. 5 del 19 luglio 2007
5
Norme di attuazione
Parte I (Natura, contenuti ed effetti del Piano)
Art. 1 (Valore giuridico e finalità generali)
Art. 2 (Ambito territoriale e Comuni interessati dal Piano)
Art. 3 (Elaborati del Piano)
Art. 4 (Effetti del Piano)
Art. 4bis (Rapporti di coordinamento ed adeguamento con altri strumenti di pianificazione)
Art. 4ter (Attività dell’Autorità di bacino del fiume Po)
Art. 5 (Classificazione delle Fasce Fluviali)
Art. 6 (Demanio fluviale e pertinenze idrauliche demaniali)
Art. 7 (Programmi di previsione e prevenzione e Piani di emergenza)
Parte II (Norme sulla programmazione degli interventi)
Art. 8 (Attuazione del Piano e formazione dei Programmi triennali di intervento)
Art. 9 (Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e programmazione degli interventi di adeguamento)
Art. 10 (Infrastrutture di attraversamento)
Art. 11 (Valore, finalità ed efficacia dei vincoli applicabili ai territori delle Fasce del Pai Delta)
Art. 11bis (Disposizioni in materia di attività edilizia nelle Fasce A-B e C1)
Art. 11ter (Norme per le attività di gestione rifiuti, trattamento acque reflue e approvvigionamento acqua potabile nei territori delle Fasce A-B del Pai Delta)
Art. 11quater (Ulteriori limitazioni alle attività d’uso e di trasformazione del suolo nei territori delle Fasce A-B e C1 del Pai Delta)
Art. 12 (Contributi per l’attuazione delle disposizioni del Piano)
Art. 13 (Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici siti nelle Fasce A-B e C1)
Art. 14 (Interventi di manutenzione idraulica)
Art. 15 (Interventi di regimazione e di difesa idraulica)
Art. 16 (Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione)
Art. 17 (Interventi nell’agricoltura e perla gestione forestale)
Art. 18 (Compatibilità delle attività estrattive
Art. 19 (Interventi di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei)
Parte I
Natura, contenuti ed effetti del Piano
Articolo 1
- il recupero degli equilibri idraulici, degli ambiti fluviali e del sistema delle acque;
- il rispetto e il ripristino degli equilibri ambientali;
- il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate ed anche mediante usi ricreativi compatibili;
- la pianificazione di emergenza di Protezione Civile;
- la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa e della diminuzione del livello di vulnerabilità.
- la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti, in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;
- la regolamentazione degli usi e delle trasformazioni del suolo, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, in relazione ai fenomeni di deflusso delle piene che interessano gli alvei delimitati dagli argini maestri e le zone immediatamente limitrofe;
- l’elaborazione di criteri e indirizzi per la pianificazione territoriale, urbanistica e di protezione civile, con l'obiettivo di conseguire trasformazioni e usi del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia delle persone e dei beni, nonché di integrare le misure di sicurezza mediante la pianificazione di protezione civile;
- l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale degli ambienti fluviali, alla tutela e al recupero dei valori monumentali, paesaggistici e ambientali presenti ed alla riqualificazione delle aree degradate;
- l’individuazione di incentivi finalizzati al perseguimento delle finalità e delle disposizioni del presente Piano;
- l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti che interferiscano negativamente con gli obiettivi del presente Piano, con finalità di adeguamento e anche di rilocalizzazione;
- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
- il monitoraggio dei caratteri di naturalità e dello stato degli squilibri idraulici;
- l’individuazione di progetti di gestione agro-ambientale e forestale, nonché di valorizzazione del turismo e delle attività legate allo specifico ecosistema deltizio.
Articolo 2
- Adria, Loreo, Papozze e Porto Viro, in provincia di Rovigo, parzialmente interni al bacino idrografico del Po;
- Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di Po, in provincia di Rovigo, totalmente interni al bacino idrografico del Po;
- Berra, Mesola e Goro, in provincia di Ferrara, totalmente interni al bacino idrografico del Po.
Articolo 3
1. Relazione generale.
- Allegato 1 - Cartografia di inquadramento territoriale ed amministrativo.
- Allegato 2 - Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti.
- Allegato 3 - Opere idrauliche sul reticolo idrografico e a mare.
- Allegato 4 - Dinamica e modificazioni delle sezioni d’alveo del Po di Venezia.
- Allegato 5 -Analisi del Rischio residuale
2. Quadro degli interventi strutturali di difesa.
3. Programma finanziario.
4. Delimitazione delle fasce fluviali - cartografia alla scala 1:10.000 e 1:100.000.
- Allegato 1 - Cartografia di inquadramento territoriale ed amministrativo;
- Allegato 2 - Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti;
- Allegato 3 - Opere idrauliche sul reticolo idrografico e a mare;
- Allegato 4 - Dinamica e modificazioni delle sezioni d’alveo del Po di Venezia;
- Allegato 5 - Analisi del Rischio residuale.
Articolo 4
- all’art. 6, commi 3 e 4;
- all’art. 9, commi 1, 3 e 4;
- all’art. 10, comma 1;
- all’art. 11bis, commi 1, 3 e 4;
- all’art. 11ter, comma 1;
- all’art. 11quater, commi 1 e 3;
- all’art 18;
Articolo 4bis
Articolo 4ter
- cartografia aggiornata del territorio;
- dati relativi alle condizioni fisiche, geologiche e idrogeologiche del suolo;
- studi e piani di settore già redatti o in corso di preparazione;
- dati quantitativi e qualitativi derivanti dall'analisi del territorio in relazione alle sue condizioni di uso e allo stato dei pubblici servizi;
- dati quantitativi, eventualmente disaggregati per ambiti intercomunali e per Province;
- quote delle piene di riferimento.
3. L'Autorità di bacino, inoltre:
- svolge, con riferimento alle materie del presente Piano e nei limiti delle proprie competenze istituzionali, un’attività consultiva nei confronti dei soggetti istituzionali che ne facciano richiesta, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal Piano medesimo;
- può svolgere attività di coordinamento degli interventi di attuazione del Pai Delta di competenza di enti regionali e sub-regionali, con particolare riguardo agli interventi di realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico interessanti i territori delle fasce fluviali;
- può, anche al di fuori dei casi di cui al successivo art. 8 comma 2, promuovere e partecipare alla stipulazione di accordi ed intese con enti ed istituzioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle finalità del presente Piano, con particolare riguardo ad accordi finalizzati a consentire il miglior coordinamento del Pai Delta con altri strumenti di pianificazione ai sensi del precedente art. 4bis e lo svolgimento coordinato degli adempimenti necessari per il monitoraggio degli interventi attuativi delle presenti disposizioni.
Articolo 5
- “alveo di piena”: l’alveo delimitato dagli argini maestri, destinato al deflusso delle portate di piena;
- “aree inondabili per tracimazione o rottura degli argini maestri”: le porzioni di territorio soggette a pericolosità residuale di inondazione a seguito di fenomeni di cedimento delle opere di ritenuta;
- “pericolosità idraulica residuale di inondazione”: la pericolosità correlata alla possibilità che si verifichino eventi di entità superiore alla piena di progetto assunta per il dimensionamento del sistema deltizio, nonché all'intensità dell'evento stesso;
- “rischio residuale”: il prodotto della pericolosità residuale per il danno sociale ed economico potenziale, rappresentato dal valore degli elementi a rischio, e della loro vulnerabilità.
a.Fascia dell’alveo di piena (Fascia A-B), costituita dall'alveo di piena di cui al comma 1. Il limite di tale fascia si estende sul lato campagna del piede degli argini esistenti lungo i rami deltizi;
b.Fasce costituite da aree esterne all’alveo di piena e inondabili per tracimazione o rottura degli argini maestri, delimitate in funzione delle condizioni di rischio residuale:
- Fascia di rispetto idraulico (Fascia C1), costituita dalla porzione di territorio che si estende dal limite esterno della Fascia A-B sino alla distanza di m. 150 da questo, ovvero, per le difese arginali a mare, dal piede sul lato campagna delle stesse, sino alla stessa distanza;
- Fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri (Fascia C2), costituita dalla porzione di territorio inondabile per cedimento o tracimazione delle opere di ritenuta, in rapporto alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche, alle caratteristiche geotecniche e di affidabilità del sistema arginale. Tale Fascia si estende dal limite esterno della Fascia C1 sino al limite esterno della Fascia C1 interessante altro ramo o le difese arginali a mare per le isole interne, ovvero, per l’area in sponda destra al ramo del Po di Goro, sino al rilevato arginale del Po di Volano.
Articolo 6
- l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l’individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.
Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti. L’organo istruttore trasmette i predetti progetti all’Autorità di bacino del fiume Po che, entro tre mesi e con esclusione degli interventi individuati a norma del successivo comma 5, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette presenti. In applicazione dell’art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l’incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d’acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402 e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d’uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d’acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall’Autorità di bacino. Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell’atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell’esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso. In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.
Articolo 7
Norme sulla programmazione degli interventi
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 11bis
Articolo 11ter
Articolo 11quater
Articolo 12
- studi di approfondimento e integrazione dei contenuti del presente Piano, a scala comunale e provinciale, finalizzati a definire gli elementi di compatibilità tra rischio idraulico residuale e pianificazione urbanistica e territoriale;
- la pianificazione e progettazione di interventi di tutela, recupero e valorizzazione interessanti la Fascia C1, che prevedano soluzioni che ne migliorino la primaria funzione di fascia di rispetto idraulico;
- il raccordo con i piani e i finanziamenti regionali relativi ad abitati da trasferire, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, presenti nella Fascia C1.
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
- la verifica dello stato di avanzamento dell’attuazione degli interventi finanziati;
- l’individuazione di azioni correttive che dovessero risultare utili o necessarie, sulla base delle risultanze circa lo stato di avanzamento degli interventi;
- la predisposizione degli aggiornamenti della programmazione;
- la rilevazione dello stato di attuazione della programmazione dal punto di vista dei finanziamenti impegnati;
- l’analisi critica e la valutazione dei risultati raggiunti per ciascun intervento e nel complesso.
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Allegato
Allegato unico alla deliberazione n. 14/2007
a.L’art. 16 (Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione) dell’Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po”, adottato con Deliberazione C. I. n. 5 del 19 luglio 2007 è sostituito dal seguente:
b.Al comma 1 dell’art. 4 (Effetti del Piano) del medesimo Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po”, dopo le parole “all’art. 11quater, commi 1 e 3” sono aggiunte le seguenti:
“all’art. 16, commi 4, 5, 6 e 7”.
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