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Bur n. 14 del 15 febbraio 2008


Materia: Statuti

COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE (BELLUNO)

STATUTO

STATUTO

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 04.06.2007 )

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I IL COMUNE

Art. 1COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE

1. Il Comune di Domegge di Cadore, istituzione autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della sua Comunità.

2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini della Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

3.Il Comune di Domegge di Cadore, appartiene alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno, alla Comunità Montana Centro Cadore ed alla Magnifica Comunità di Cadore.

Art. 2 TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE

1.Il territorio del Comune di Domegge di Cadore confina con quello dei Comuni di Calalzo di Cadore, Pieve di Cadore, Cimolais, Forni di Sopra, Lorenzago. Auronzo e Lozzo di Cadore.

2.La Sede Municipale è ubicata nel capoluogo.

3.Il Comune è composto dalle frazioni di Domegge, Vallesella e

Grea.

4.Lo stemma del Comune è rappresentato da: "due torri incatenate ad un abete nel primo partito e San Giorgio e il drago nel secondo partito".

5.Il gonfalone del Comune è costituito da: ”drappo partito di bianco e di blu con lo stemma del Comune e fregi argentati”.

Art. 3 FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, riconoscendo i diritti inviolabili alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione anche dei popoli. Sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella pace un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli.

2.Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3.La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) affermazione dei valori della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;

b) soddisfacimento dei bisogni della Comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, dei disabili e dei più deboli;

c) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità nazionale;

d) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

f) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. A tale riguardo il Comune di Domegge di Cadore promuove accordi di collaborazione con gli organismi sovracomunali di gestione del territorio e con gli altri Comuni cadorini e bellunesi.

Art.4 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune valorizza il volontariato e l’associazionismo locale facilitando la loro attività con specifiche iniziative di promozione e di sostegno.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

CAPO II - L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 5 L'AUTONOMIA

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 6 LO STATUTO

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i

procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e della organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal Consiglio comunale.

Art. 7 I REGOLAMENTI COMUNALI

1.I regolamenti comunali sono provvedimenti normativi del Comune.

2.La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze di legge e secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto comunale.

3.Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell' ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro.

4.Al fine di facilitare la partecipazione, prima della loro adozione i regolamenti comunali verranno depositati per 10 giorni presso la Segreteria comunale onde consentire ai cittadini la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito.

5.Dopo l’adozione il regolamento resterà pubblicato all’albo

pretorio comunale per 15 giorni.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

CAPO I - ORDINAMENTO GENERALE

Art. 8 ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 RUOLO E FUNZIONI GENERALI

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2.I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio, non può essere delegato.

Art. 10 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti ad esso attribuiti dalle vigenti disposizioni normative.

2. Le deliberazioni di competenza consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio comunale esercita le sue competenze e attribuzioni secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle norme regolamentari.

Art. 11 PRIMA ADUNANZA

1. Nella prima adunanza il Consiglio comunale neo eletto, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento procede alla convalida degli eletti ed alla comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.

2. La convocazione del Consiglio comunale neo eletto, è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 12 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento e secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. Il Sindaco stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo svolgimento della seduta consiliare.

4. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria per l’approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione.

5. Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria per l'esercizio delle altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto e quando sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. In questo ultimo caso l'adunanza consiliare deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti, in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Nel calcolo dei voti a favore e contrari non si contano gli astenuti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

8. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento o nelle votazioni riguardanti persone.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

10. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

11. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, che può essere coadiuvato da uno o più funzionari.

12. Il Sindaco è computato come consigliere ai fini del calcolo dei quorum previsti nei precedenti commi.

CAPO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13 PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, nel rispetto dello Statuto e con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia, l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

- presentare interrogazioni. Le interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo sono presentate per iscritto dai Consiglieri al Sindaco o agli altri Assessori da lui delegati, secondo le modalità del regolamento;

- presentare all'esame del Consiglio mozioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la visione o la copia di atti e documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, visione e copia di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6.Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell' ente nell' ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

7. I Consiglieri, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi; l’obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi nei quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’ amministratore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere dell'interesse dei corpi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei loro successori.

9. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e se non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal Consiglio con le modalità di approvazione delle proposte di deliberazione. Il Consigliere deve far pervenire la giustificazione della eventuale assenza al Sindaco, allo scopo di permettere a quest’ultimo di darne notizia al Consiglio; la giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione verbale, fatta al Consiglio da un altro Consigliere allo scopo informato. Dell’ avvenuta giustificazione viene presa nota a verbale.

10. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nell’ elezione a tale carica ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri; a parità di voti è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto comunale e dal regolamento. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo il criterio sopra precisato.

11. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri di seguire determinate materie o dell’esame di singole problematiche ovvero di coadiuvare l’attività degli Assessori.

12. Quando il Consiglio è chiamato a nominare più rappresentanti presso un singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

Art. 14 -I GRUPPI CONSILIARI

1 I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari.

2.Ciascun Gruppo consiliare deve essere formato da almeno due Consiglieri.

3.Nel Gruppo misto possono confluire Consiglieri comunali che non costituiscono Gruppo consiliare e che non aderiscono al Gruppo consiliare della lista in cui sono stati eletti.

4. Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo.

5.In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo, il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

6.Il regolamento definisce le competenze della conferenza dei Capo gruppo, e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 15 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti.

2. Compito principale delle commissioni è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3.Il Regolamento disciplina i poteri, le materie di competenza ed il funzionamento delle commissioni.

Art.16 COMMISSIONE DI INDAGINE E COMMISSIONI CONSULTIVE

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, commissionidi indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. L'istituzione delle commissioni di indagine avviene con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito.

4. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre Consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza consiliare. La presidenza della commissione è attribuita al commissario nominato dalla minoranza.

5. Il Consiglio comunale può altresì istituire commissioni consultive su specifici argomenti o iniziative.

6. La delibera istitutiva della commissione consultiva stabilisce la composizione della commissione che può anche non essere composta da Consiglieri, l'entità numerica e i compiti della stessa. La commissione deve avere in ogni caso almeno un rappresentante eletto dalla minoranza.

CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE

Art. 17 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, fra cui un vice Sindaco, nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

2. Il Sindaco può nominare uno degli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Art. 18 PROGRAMMA DI GOVERNO

1.Qualora il programma di governo non venga presentato nella prima adunanza successiva al rinnovo, la convocazione per la presentazione deve avvenire entro 1 mese dalla prima seduta del Consiglio.

2. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche, con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale.

3. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 19 RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti; in particolare ad essa compete:

a) accettare o rifiutare lasciti e donazioni di beni mobili;

b) assumere decisioni in materia di toponomastica;

c) decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, in ordine a transazioni nelle quali è parte il Comune;

d) assumere come organo di vertice gli atti in materia di organizzazione e programmazione del personale.

3. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

4. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla di lui competenza.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Art. 20 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E’ presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

3. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia; la revoca o la modifica di deleghe da parte del Sindaco verrà comunicata al Consiglio.

4. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo statuto per il Consiglio, circa il quorum funzionale e strutturale, nonché circa le modalità di votazione.

5. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi.

Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello del voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale scritta a verbale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

6. L'anzianità degli Assessori è data dall'età.

Art. 21 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2 .Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art. 22 REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE, DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco ai Consiglieri.

3. L'Assessore che non interviene a quattro sedute consecutive della Giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

4.Il Sindaco può provvedere alla surrogazione dell'Assessore dandone comunicazione al Consiglio alla prima seduta utile.

Art. 23 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale e può assistere il funzionario designato per la redazione del verbale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri comunali, dipendenti del Comune o esperti in particolari materie.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.

CAPO V -IL SINDACO

Art. 24 RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente l'ente nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Ad esso compete:

a) convocare e presiedere il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;

b) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

In mancanza il difensore civico regionale adotta i provvedimenti sostitutivi;

c) autorizzare l’uso dello stemma e del gonfalone per iniziative e manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso organizzate in collaborazione con soggetti pubblici e privati e per iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune o dallo stesso ritenute di interesse per la Comunità;

d) sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

e) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi ed i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;

f) attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale;

g) decidere, sentito il responsabile del servizio competente per materia, se instaurare un giudizio o resistere in un giudizio nel quale è parte il Comune;

h) nominare l’avvocato da incaricare nei giudizi nei quali è parte il Comune;

i) nominare i componenti dei collegi arbitrali, la cui nomina sia di competenza dell’ Ente, per le controversie nelle quali è parte il Comune;

j) decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, l’acquisizione di pareri legali su singole questioni e nominare l’ avvocato da incaricare;

k) assumere le ordinanze-ingiunzioni e gli atti in materia di pubblica sicurezza e igiene e sanità previsti dai testi unici delle rispettive materie;

l) decidere in ordine all’opposizione ad atti ed a provvedimenti nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;

m) sovraintendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.

n) individuare con proprio decreto i responsabili dei servizi che rappresentano il Comune in sede processuale e che sono abilitati a sottoscrivere la procura alle liti.

3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 25 RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Compete al Sindaco nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

Art. 26 IL VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori il vice Sindaco.

2. Il vice Sindaco è chiamato a sostituire il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. L'incarico di vice Sindaco non può essere conferito all'Assessore esterno.

Art. 27 POTERI D' ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Ai provvedimenti citati è data pubblicità mediante affissione all’albo pretorio; ulteriori forme di diffusione possono essere stabilite dal Sindaco in relazione all’ importanza del provvedimento ed al numero dei soggetti interessati.

Art. 28 DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL SINDACO

1.I casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sono disciplinati dalla legge.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 29 LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall' art.18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un’adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma. Particolare rilevanza, inoltre, viene riconosciuta:

a) alle Parrocchie di San Giorgio e San Vigilio presenti ed operanti nel territorio comunale;

b) agli enti che curano l'aspetto religioso, morale ed etico della popolazione;

c) alle Pro Loco/Comitati Turistici presenti ed operanti sul territorio comunale come strumento di base per la tutela e promozione dei valori culturali, artistici, naturali e ambientali.

d) alle associazioni con finalità di protezione civile.

e) alle altre associazioni senza fine di lucro che svolgono attività di valorizzazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e culturali.

4. La Giunta comunale promuove i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini riferendone al Consiglio.

5. Il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire gratuitamente alle associazioni contributi e locali per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l’attività ordinaria svolta. Può altresì affidare alle stesse associazioni, previa apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi comunali compatibili con le finalità perseguite.

Art. 30 LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI ED ALTRE FORME ASSOCIATIVE

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali o diffusi della collettività, sono sottoposte all'esame istruttorio del competente ufficio per il successivo esame del competente organo elettivo. La motivata decisione sulle stesse, deve essere adottata entro novanta giorni dalla data di ricevimento ed è comunicata ai firmatari.

2. Alle associazioni temporanee che si costituiscono per la difesa di interessi riguardanti tutto o parte del territorio geografico comunale, è riconosciuta la facoltà di esercitare le istanze di partecipazione di cui al comma 1. Dette associazioni sono interlocutori del Comune sul singolo problema.

CAPO II LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 31 LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio comunale, la Giunta comunale od il Sindaco, possono decidere la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. L’ufficio competente dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti.

Art. 32 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è l’istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si fissa il testo da sottoporre agli elettori, la data, il luogo e le ulteriori modalità della consultazione. La delibera deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; dotazioni organiche del personale e relative variazioni;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti.

4. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 30% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata dal Sindaco al Consiglio, dopo la verifica dell’ammissibilità del quesito proposto, entro 90 giorni dalla data di ricevimento, per l’adozione del provvedimento di indizione di cui al comma 2. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone al Consiglio la richiesta e il parere di inammissibilità dell’ufficio competente, per la definitiva decisione assunta con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco mediante pubblici avvisi.

6. Il Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

7. Le consultazioni di cui al presente articolo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

8. Il referendum, qualora riguardi interessi specifici di una delle due frazioni, può essere limitato al territorio della frazione. In tal caso le modalità, i quorum e la partecipazione devono intendersi riferiti alla popolazione della frazione.

CAPO III LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.33 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L' Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un’istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.

4. Allo scopo di rendere effettiva la semplificazione amministrativa, non può essere istituita nessuna diversa o ulteriore forma di controllo degli atti rispetto a quelle stabilite per legge.

Art.34 DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il regolamento prevede le modalità di individuazione dei responsabili del procedimento e dei soggetti preposti a sostituirli in caso di assenza o impedimento, assicurando nel contempo la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.

CAPO IV L'AZIONE POPOLARE

Art. 35 L'AZIONE SOSTITUTIVA

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso in cui la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIO

NE DEL CITTADINO

Art.36 PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'albo pretorio del Comune.

4. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini.

Art.37 IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il deferimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25 quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 38 DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio comunale può nominare il Difensore Civico.

2. Ove nominato, il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile.

3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte.

5. Sono requisiti per la carica:

a) essere cittadino italiano;

b) avere titolo di studio di scuola media superiore;

c) adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica.

Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere comunale.

6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l’elezione.

7. Per gli adempimenti di sua competenza il Difensore Civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici ed agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sente i cittadini, gli Amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio comunale, dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali.

Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.

8. Al Difensore Civico sono forniti sede e strumenti adatti.

Art. 39 DIFENSORE CIVICO SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio comunale può istituire, in accordo con uno o più Comuni della Provincia o con la Comunità Montana Centro Cadore, la figura del Difensore Civico sovracomunale.

2. In alternativa può essere anche prevista l'istituzione del Difensore Civico sovracomunale con la Provincia di Belluno, avvalendosi del Difensore Civico di quest'ultima ovvero procedendo alla sua nomina d' intesa con la stessa.

3. I rapporti tra il Comune e gli enti aderenti all' iniziativa sono disciplinati con convenzione approvata dal Consiglio comunale.

4. Oltre ai compiti stabiliti dalla convenzione di cui al comma 3, il Difensore Civico sovracomunale esercita anche i compiti che la legge attribuisce al Difensore Civico comunale.

5. Non si applicano alla figura del Difensore Civico sovracomunale le norme di cui all' art. 38.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I UFFICI E PERSONALE

Art.40 PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura l'imparzialità, il giusto procedimento e il buon andamento dell' amministrazione utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.

2. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale riferiti all' evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici, inoltre riconosce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere contestualmente agli indirizzi politici del Sindaco, del Consiglio comunale e dalla Giunta comunale, mediante un modulo organizzativo di tipo orizzontale per funzioni e attribuzioni e verticale per gerarchie e responsabilità.

4. La struttura organizzativa del Comune è articolata in servizi e ciascun servizio può essere articolato in uffici secondo le previsioni del regolamento. A ciascun servizio ed, ove previsto, a ciascun ufficio, è preposto un responsabile.

5. Con regolamento in particolare sono disciplinati:

a) la dotazione organica;

b) le modalità di assunzione agli impieghi;

c) i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

6. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 41 DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE AMMINISTRATIVA

1. Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, mentre spetta agli organi di direzione politica del Comune definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, spetta ai responsabili dei servizi e degli uffici la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Essi sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati e devono uniformare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Ai responsabili dei servizi e degli uffici sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità previste dai regolamenti, con particolare riferimento alle seguenti attribuzioni:

a) la partecipazione come presidente o componente alle commissioni di gara;

b) la responsabilità delle procedure di appalto;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi i permessi di costruire;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’ abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale attuativi di piani generali o di indicazioni di indirizzo relative alla soluzione di particolari problemi ovvero i provvedimenti nella citata materia, che si rendano necessari per razionalizzare le modalità di utilizzo delle strade;

i) i decreti di esproprio e di occupazione d’urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti.

j) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

k) l'istruttoria delle deliberazioni e delle determinazioni e l'assunzione degli atti

connessi e necessari per la loro attuazione;

l) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. I provvedimenti nelle materie di cui al comma 2 lettere g), h), sono assunti sotto forma di ordinanza.

4. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell’ente per temporanea vacanza dei relativi posti, l’attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere conferita mediante contratto di diritto pubblico a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto. Per la fattispecie citata si potrà, eccezionalmente e motivatamente, fare ricorso a contratti di diritto privato a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Per particolari esigenze organizzative le funzioni di responsabile possono essere attribuite, con delibera di Giunta, a componenti dell'organo esecutivo.

Art. 42 PIANI ESECUTIVI DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto comunale e dal regolamento, sono annualmente attribuiti gli obiettivi di gestione, ed assegnate le relative dotazioni finanziarie di spesa.

2. I responsabili delle aree sono abilitati a sottoscrivere i provvedimenti attuativi dei piani esecutivi di gestione, che sono definiti "determinazioni", classificati e raccolti cronologicamente.

3. Le ulteriori modalità relative all' adozione delle determinazioni sono individuate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e nel regolamento di contabilità.

Art. 43 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. L'Amministrazione può attribuire a soggetti esterni all'ente, con le modalità stabilite dal regolamento, incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità, per l’assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e alla informatizzazione. Il regolamento dispone in ordine alla durata del rapporto ed ai criteri per la determinazione del compenso.

Art. 44 COMMISSIONI DI CONCORSO

1. Le commissioni di concorso per l'assunzione del personale sono formate esclusivamente da esperti. Il regolamento ne determina la composizione e stabilisce i requisiti dei componenti.

CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE E IL DIRETTORE GENERALE

Art. 45 IL SEGRETARIO COMUNALE ED IL VICESEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario comunale, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto ad apposito albo territorialmente articolato, nominato e revocato dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge.

2. Il Segretario comunale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell' ente secondo le modalità del regolamento. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze di Consiglio comunale e di Giunta comunale, secondo le norme stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, delle commissioni e della Giunta comunale. Può altresì rogare tutti i contratti nel quale il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell' interesse dell'ente. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l' attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

3.Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

4.Il Comune può avere un vice Segretario comunale, nominato dal Consiglio comunale tra i responsabili di area.

5. Il vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Per la nomina del vice Segretario comunale è richiesto il possesso di un titolo di studio equivalente a quello richiesto per accedere alla carriera di Segretario comunale.

Art. 46 IL DIRETTORE GENERALE

1. Al di fuori della pianta organica e con contratto a tempo determinato può essere nominato un direttore generale con il compito di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, di sovraintendere alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia, di predisporre il piano dettagliato degli obiettivi necessario per il controllo di gestione, di formulare la proposta del piano esecutivo di gestione. Per le suddette finalità al direttore generale rispondono i responsabili di area e degli uffici.

2. Il direttore generale è nominato dal Sindaco previa stipulazione di una convenzione tra Comuni della Provincia le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. Ove non sia stipulata la citata convenzione le attribuzioni del direttore generale possono essere conferite al Segretario comunale. La cessazione per qualunque motivo del Sindaco dalla carica, comporta la cessazione automatica dall' incarico del direttore generale nella stessa data, senza necessità di alcun espresso provvedimento di revoca.

3. Il trattamento economico riconosciuto al direttore generale è disposto in base alle vigenti disposizioni normative.

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 47 SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi comunali nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.

2. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 48 GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una diversa forma di gestione.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 49 LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 50 LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2 Sono organi delle istituzioni: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consigliere comunale, di Assessore e di Revisore ai conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di revoca dell’incarico, prima della scadenza, da parte del Consiglio comunale. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio.

5. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

9. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 51 LE SOCIETA'

1. Il Comune può partecipare, valutate le circostanze in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare, a società per azioni a prevalente capitale pubblico.

2. Il Consiglio comunale può designare a rappresentarlo nella società il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri.

3. Inoltre il Comune può partecipare a società di capitali per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza sociale per lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI

 COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I FORME COLLABORATIVE

Art. 52 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 53 CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni ed enti pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 54 CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

Art. 55 UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 52 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, previa consultazione referendaria di cui all'art. 32 del presente Statuto, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 56 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 57 LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

1.La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il Bilancio di previsione annuale e i suoi allegati.

2. Il Bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio comunale nei termini stabiliti dalla legge osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità e pareggio finanziario.

3. Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale il relativo schema, il Prefetto nomina un Commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio comunale.

4. In tale caso, e comunque quando il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini fissati dalle vigenti disposizioni normative lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta comunale, il Prefetto assegna al Consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante Commissario da lui nominato, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

5. Nel caso in cui in sede di presa d’atto consiliare degli equilibri generali di bilancio, si riscontri la mancanza di tale circostanza, il Consiglio comunale approva appositi provvedimenti di ripiano dei debiti fuori bilancio dei quali sia possibile riconoscere la legittimità e appositi provvedimenti di ripiano dell'eventuale previsione di disavanzo, di amministrazione o di gestione. In caso di mancata approvazione dei provvedimenti citati, il Prefetto procede con le modalità di cui al comma 4.

6. Nel caso in cui, dal Bilancio di previsione, dai rendiconti o da altra fonte, emerga una condizione di dissesto dell'ente ritenuta sussistente, il Prefetto assegna al Consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante Commissario da lui nominato, all'Amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 58 IL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale approva annualmente il programma dei lavori pubblici adottato dalla Giunta, con le indicazioni e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci.

3. Nel caso nel corso dell' esercizio finanziario si intendano effettuare variazioni al programma dei lavori pubblici, si dovrà preliminarmente procedere alle necessarie variazioni di bilancio.

CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 59 LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti delle tariffe, delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 60 LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui sopra.

4. Il regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità della conservazione del patrimonio comunale attraverso la tenuta dell' inventario.

5. Il regolamento stabilisce le modalità di alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

CAPO III PRINCÌPI IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 61 ATTIVITA’ TRIBUTARIA COMUNALE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune si impegna ad uniformare la propria attività in materia tributaria ai princìpi sanciti nello Statuto dei diritti del contribuente. L’attività dell’ufficio tributi dovrà pertanto essere improntata ai principi di chiarezza semplicità e trasparenza nella redazione di disposizioni tributarie, assicurando completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari ed amministrative adottate dall’ente in materia tributaria.

2. Il Comune garantisce l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante notifica e con modalità comunque idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3. E’ fatto divieto di richiedere al contribuente documentazioni e informazioni che siano già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal cittadino.

4. E’ fatto obbligo di inviare una richiesta di chiarimenti al cittadino prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazioni medesime.

5. Gli atti in materia tributaria devono essere motivati e redatti nel rispetto dei princìpi di chiarezza, e devono indicare in modo esplicito l’ufficio al quale fare riferimento, l’organo amministrativo per eventuali riesami o ricorsi, le modalità i termini e l’organo giurisdizionale o autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6. I soggetti che esercitano attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi comunali, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

CAPO IV LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 62 IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale nomina, con le modalità di legge, il Revisore dei conti.

2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto al suo incarico.

3. Il Revisore dei conti collabora con gli organi del comune ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 63 IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto di gestione alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO V APPALTI E CONTRATTI

Art. 64 PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

CAPO VI TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 65 TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale, mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, ad una banca autorizzata che disponga, o si impegni ad aprire prima dell' inizio del servizio, di una sede operativa nel territorio geografico comunale o del Comune di Domegge di Cadore.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile nei casi di legge.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

3. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede, di norma, in proprio.

TITOLO VIII COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 66 LO STATO

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi e alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che dovrebbe assicurare la copertura dei relativi oneri.

Art. 67 LA REGIONE

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della Comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che dovrebbe assicurare la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 68 LA PROVINCIA

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 69 LA COMUNITA' MONTANA

1. Il Consiglio comunale può delegare alle Comunità Montane l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alle stesse le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

2. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

TITOLO IX -NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio con le modalità di legge.

Art. 71 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 72 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle materie demandate ai regolamenti, le disposizioni dello Statuto hanno efficacia dalla loro entrata in vigore.

2. I regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore in quanto compatibili con lo Statuto e fino alla approvazione dei successivi.

3. E' facoltà del Consiglio comunale adottare nelle materie demandate ai regolamenti, normative a carattere transitorio qualora ne ravvisi la necessità.

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