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Bur n. 14 del 15 febbraio 2008


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO)

ESTRATTO DECRETO N. 1/2008

Realizzazione di un fabbricato da adibire a civile abitazione in località Zuel in Comune di Cortina d'Ampezzo. Espropriazione anticipata con determinazione urgente dell’indennità. Art. 22 DPR 327/2007, L.R. 07.11.2003, n. 27, L.R. 21.05.2004, n. 13. Espropriazione definitiva.

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

D E C R E T A

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

ART. 2 Ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/01 sono definitivamente espropriati a favore della Comune di Cortina d'Ampezzo - beneficiaria dell’espropriazione - i sottoelencati beni immobili necessari per la realizzazione di un fabbricato da adibire a civile abitazione in località Zuel, in Comune di Cortina d'Ampezzo:

C.T. - foglio n. 91, p.lla n. 1170, particella edificale – consistenza cabina elettrica, superficie da assoggettare mq 6;

intestatario ditta Apollonio Cesare, fu Agostino;

- per una indennità di esproprio complessivamente determinata in via provvisoria ed urgente in euro 300,00.= (diconsi Euro trecento/00.=).

ART. 3 L’espropriazione definitiva viene disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due). Di tale esecuzione, dovranno essere effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste dal 5° comma dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..

ART. 4 Si da atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobi­li indicati all’art.2, è sta­ta stabilita in via d’urgenza ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, con la determinazione del Segretario Generale n°573,145LLPP del 02/11/2007.

ART.5 Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di immissione nel possesso, sono invitati a comunicare se condividono l’indennità provvisoria così come determinata con il provvedimento indicato nelle premesse, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi rifiutata. Nel caso in cui non condividano la misura dell’indennità, i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In quest’ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere anche la relazione finale dei tecnici, essi potranno proporre l’opposizione alla stima. In assenza dell’istanza di nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura dell’autorità espropriante, la determinazione dell’indennità alla Commissione provinciale prevista dall’art. 41 del citato D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che vi dovrà provvedere entro il termine di 30 gg e darne comunicazione al proprietario con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.

 ART. 6 Nel caso in cui i proprietari dichiarino di condividere l’indennità nel termine di trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, il corrispettivo dell’atto di cessione è calcolato aumentando del 50% l’indennizzo riportato all’art. 2 del presente decreto. In ipotesi di area coltivata direttamente dal proprietario, il corrispettivo è calcolato moltiplicando per tre l’indennizzo suddetto.

ART. 7 Qualora i proprietari condividano l’indennità di espropriazione e trasmettano la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, sarà disposto il pagamento dell’indennità medesima nel termine di sessanta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione. Decorso tale termine ai proprietari sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

ART. 8 Il presente decreto deve essere notificato nelle forme previste per la notifica­zione degli atti proces­suali civili, ai proprietari dei beni espropriati ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato, trascritto e volturato senza indugio presso i competenti uffici.

ART. 9 La notifica del presente decreto potrà altresì essere effettuata con le modalità stabilite dal comma 3 dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..

ART. 10 Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al B.U.R. per la pubblicazione e trasmesso, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al Presidente della Regione Veneto.

ART. 11 Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presi­dente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (dott. Agostino Battaglia)
Cortina 10 gennaio 2008

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