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Materia: Urbanistica
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 3 dicembre 2007
Variante parziale n. 23 al P.R.G vigente, ai sensi dell’art. 50, co. 9, della L.R. 61/1985. Approvazione.
Premesso:
che con deliberazione della G.R.V. n. 3243 del 23.09.1997, è stato approvato con modifiche d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 L.R. 61/1985, il Piano Regolatore Generale di questo Comune;
che con propria deliberazione n. 22 del 28.06.2006, esecutiva, è stata adottata la variante parziale n. 23 al P.R.G. vigente, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 50, co. 9, della L.R. 61/1985;
che la variante succitata, è stata depositata a disposizione del pubblico in conformità alla disciplina recata dall’art. 50, co. 10, della L.R. 61/1985 e succ. modifiche;
che con propria deliberazione n. 7 del 8.05.2007, esecutiva, è stato, fra l’altro, espresso il parere dell’Ente sulle 6 osservazioni pervenute;
che con municipale del 29.09.2007 prot. n. 13044/07 la variante parziale in argomento è stata trasmessa alla competente Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali, per il superiore parere previsto dall’art. 50, co. 11, della L.R. 61/1985;
che non nota del 12.10.2007 prot. n. 568267/57.09, acclarata al protocollo del Comune in data 16.10.2007 con prot. n. 13889, il Dirigente Regionale - Arch. Vincenzo Fabris, ha espresso parere favorevole alla variante parziale di cui trattasi, secondo i pareri della Provincia di Padova e con lo stralcio delle modifiche nn. P4 e P6 in quanto non rientranti nella fattispecie del comma 9 dell’art. 50 della L.R. 61/1985;
Ciò premesso;
Visti i pareri espressi dalla Provincia di Padova, pervenuti agli atti in data 6.11.2006 con prot. n. 15699 e 18.09.2007 con prot. n. 12427, allegati A) e B) alla presente deliberazione;
Visto il parere del Dirigente Regionale - Direzione Urbanistica, pervenuto agli atti in data 16.10.2007 con prot. n. 13889, allegato C) alla presente deliberazione;
Ritenuto di dover approvare la variante urbanistica n. 23 al P.R.G. vigente, in conformità al succitato parere del Dirigente Regionale, dato atto che lo stralcio dei punti P4 e P6 in esso previsto, riguarda:
- punto P4: aggiornamento dimensionale dello stato di fatto grafico e tecnico dell’area “attrezzzature a parco, gioco e sport catalogata con il n. 83/4; tale aggiornamento era stato previsto come mero atto ricognitivo, in conseguenza della modifica P3;
- punto P6: aggiornamento dimensionale dello stato di fatto grafico e tecnico dell’area “parcheggio” catalogata con il n. 95/10; tale aggiornamento era stato previsto come mero atto ricognitivo, in conseguenza della modifica P5;
fattispecie entrambe non previste dal co. 9, della L.R. 61/1985, ma cartografate per esigenze di chiarezza espositiva degli elaborati di variante;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della variante parziale de qua, ai sensi dell’art. 50, comma 13, della L.R. 27.06.1985, n. 61 e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e succ. modifiche;
delibera
1) di dare atto che in riferimento alla variante parziale n. 23 al P.R.G. vigente, adottata con propria deliberazione n. 22/06, esecutiva, sono pervenuti i pareri:
2) di approvare la variante parziale n. 23, al P.R.G. vigente, in conformità ai pareri sub 1), costituita dai seguenti elaborati, già aggiornati con la deliberazione di C.C. n. 22/2006 di adozione e con la deliberazione di C.C. n. 7/2007 di controdeduzione alle osservazioni pervenute, sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario e dal competente Responsabile del Servizio - 2^ Area edilizia privata, Urbanistica e Ambiente: Omiss.
3) di dare atto che in ossequio a quanto disposto dall’art. 50, co. 14, della L.R. 61/1985 e succ. modifiche, la variante approvata, acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
4) di demandare al competente responsabile del servizio - responsabile della 2^ Area Edilizia privata, urbanistica e ambiente - i conseguenti adempimenti.
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