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Bur n. 33 del 18 aprile 2008


Materia: Ambiente e beni ambientali

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA

Decreto n.  52  del  13  febbraio  2008

Rettifica al documento riguardante le modalità di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, approvato con DDG 102/06.

Il Direttore dell’Area Tecnico - Scientifica riferisce quanto segue:

La Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (così come modificata dalla L. 426/1998 e integrata dal DPCM 31/03/98) prevede che l’attività di tecnico competente possa essere svolta da chi possiede idonei requisiti previa presentazione di apposita domanda all’Assessorato Regionale Competente in materia ambientale (art. 2, comma 7 della L. 447/95) e che la domanda deve essere redatta secondo le modalità indicate dalla regione stessa (art. 1, comma 2 del DPCM 31/03/98);

La L.R. 10/05/1999, n. 21 “norme in materia di inquinamento acustico” prevede, all’art. 4, che la Regione adotti le disposizioni attuative della L. 447/1995 e, in particolare, individui le modalità di riconoscimento della figura di Tecnico Competente ai sensi dei commi sesto, settimo ed ottavo dell’art. 2 della L. 447/95;

L’art. 81, comma 1, lettera d) della L.R. 13/04/2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Legislativo 31/03/1998, n. 112” stabilisce che l’ARPAV eserciti le funzioni relative alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco dei tecnici competenti di cui ai commi sesto, settimo ed ottavo dell’art. 2 della L. 447/95;

Con nota del 22/04/2002, n. 6153 il Direttore dell’Area Tecnico Scientifica dell’ARPAV delega l’Osservatorio Regionale Agenti Fisici all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 81 della L.R. 11/2001 più sopra citata;

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 571 del 21/07/2003, sono state approvate le modalità di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo quanto disposto dall’ art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge n. 447/95;  

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 102 del 26/06/2006 è stato aggiornato il documento riguardante i criteri necessari al riconoscimento di tecnico competente e sono stati indicati i contenuti minimi per i corsi di perfezionamento rivolti a chi opera nel campo dell’acustica ambientale utilizzabili ai fini del riconoscimento della figura di tecnico competente.

Negli ultimi anni le problematiche legate all’acustica ambientale sono in aumento così come il numero di richieste di iscrizione all’elenco regionale dei tecnici competenti;

Relativamente allo sviluppo delle pratiche istruttorie connesse alle richieste di iscrizione dei candidati tecnici è emersa una certa disomogeneità relativa al contenuto tecnico scientifico e agli aspetti formali della documentazione trasmessa dal candidato tecnico;

Il tecnico competente deve essere professionalmente preparato per poter affrontare tutta la casistica che si può presentare nell’ambito dell’acustica ambientale;

Il candidato tecnico deve poter dimostrare d’aver effettivamente svolto pratica nel campo dell’acustica ambientale attraverso la presentazione di idonea documentazione tecnico scientifica e di atti formali dai quali emerga l’attività effettivamente svolta nel campo dell’acustica ambientale e che possa costituire elemento per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

Per quanto sopra riportato propone di:

  • aggiornare i criteri adottati per le attività istruttorie relative alle richieste provenienti dai candidati tecnici e riportati nel documento Allegato A del presente atto.
  • aggiornare i contenuti minimi per i corsi di perfezionamento rivolti a chi opera nel campo dell’acustica ambientale utilizzabili ai fini del riconoscimento della figura di tecnico competente, Allegato B .

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE 

  • CONDIVISA la proposta del Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica;
  • ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa del e del Direttore dell’Area Ricerca ed Informazione;
  • VISTO il Regolamento come approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 4250 del 28.12.2006 (BUR n. 15 del 13.02.2007) e adottato dall’ARPAV con DDG n. 121 del 01.03.2007;
  • VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
  • IN BASE ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio della Regione Veneto n. 44 del 02.3.2006;      

DELIBERA

1.   di approvare, nel rispetto dei requisiti posti dalla normativa vigente nazionale e regionale, i documenti più sotto elencati ed allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

      a)   All. A “Riconoscimento della figura di Tecnico Competente in acustica ambientale”

      b) All. B “Contenuti generali per un corso di perfezionamento rivolto a tecnici in   acustica (durata minima di 180 ore);

2.   di prendere atto che i documenti approvati con DDG 102/06 vengono annullati e sostituiti dai documenti di cui al precedente punto 1);

3.   di trasmettere alla Regione del Veneto il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, costituente notifica a tutti gli effetti agli interessati;

4.   di dare atto che il costo di € 150,00 sarà imputato al centro di costo 4.4.2.2.0 denominato “Spese per pubblicazioni e inserzioni” del bilancio di esercizio 2008;

5.   di rendere disponibili i Documenti indicati al punto 1, ad intervenuta esecutività, attraverso il Sito Internet dell’ARPAV.

Il Direttore Generale
Avv. Andrea Drago

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