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Bur n. 6 del 18 gennaio 2008


Materia: Statuti

COMUNE DI ILLASI (VERONA)

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Statuto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 11 dicembre 2001

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Comunità e Comune

Il Comune di Illasi rappresenta un popolo libero, di antiche tradizioni cristiane e umane, proteso verso un avvenire di progresso in una democrazia rispettosa dei superiori interessi pubblici e sociali.

Art. 2

La democrazia Comunale

Amministrare il Comune implica disponibilità al servizio dell’Ente e dei cittadini: in misurata prevalente valutazione del bene pubblico come vantaggio che si riflette sull’intera comunità. La vera democrazia per il Comune implica chiarezza di decisioni e di metodi operativi, così da assicurare sia la risposta ad ogni legittima richiesta, sia l’estraneità di interessi personali in coloro cui viene attribuito l’esercizio dell’autorità.

Art. 3

Finalità ed obiettivi dell’azione comunale

1)         Il Comune di Illasi svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonchè quelle che ritenga di interesse della comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.

2)         Ispira la sua azione ai principi di responsabilità, efficienza, economicità, trasparenza e partecipazione.

3)         Il Comune si prefigge, in particolare, i seguenti obiettivi:

-          la salvaguardia del territorio, dell’ambiente e della salute;

-          il progresso sociale ed economico secondo i principi dell’uguaglianza, socialità solidarietà e pari opportunità;

-          l’estensione dell’accesso ai servizi pubblici e sociali;

-          l’avanzamento della cultura anche quale mezzo per l’educazione alla pace, condizione fondamentale degli uomini e dei popoli;

-          la tutela della diversità delle culture e il rilancio delle tradizioni locali.

Art. 4

I valori da riconoscere

1)         I diritti assoluti della persona umana e gli altri diritti assicurati dalla lettera e dallo spirito della Costituzione Italiana non possono essere in alcun modo violati.

2)         Il Comune di Illasi è membro vivo della comunità nazionale, riconoscendo nell’Italia la patria comune indivisibile: in una moderna visione dei rapporti internazionali per il progresso e la pace, si sente partecipe delle strutture economiche e giuridiche della comunità europea.

Art. 5

Simboli del Comune

1)         Il Comune ha un proprio stemma secondo la tradizione.

2)         Lo stemma viene riprodotto anche sul gonfalone.

3)         L’uso dei simboli è disciplinato dal regolamento.

 

Titolo II

Il territorio del Comune

Art. 6

Sede Comunale

1)         La sede comunale è nel capoluogo di Illasi.

2)         Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.

Art. 7

Frazione

1)         La frazione del Comune di Illasi è Cellore.

2)         Agli abitanti della frazione sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dal regolamento.

 

Titolo III

Organi e loro attribuzioni

Art. 8

Organi

1)         Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2)         Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3)         Il Sindaco rappresenta l'ente ed esercita le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4)         La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 9

Deliberazioni degli Organi Collegiali

1)         Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2)         L' istruttoria delle proposte di deliberazione e la relativa documentazione, avviene attraverso i responsabili degli uffici. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3)         Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4)         I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 10

Consiglio Comunale

1)         Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2)         L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3)         Il consiglio comunale svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai

principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4)         Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5)         Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6)         Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7)         Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

8)         Le convocazioni del Consiglio Comunale, le modalità e termini delle sedute consiliari, nell'ambito delle potestà attribuite della legge, sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 11

Commissioni Consiliari

1)         Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al consiglio.

2)         La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

3)         Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

Art. 12

Astenuti, schede bianche o nulle e rappresentanza delle minoranze

1)         Il consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2)         Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.

3)         Il consigliere per non essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4)         Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

5)         Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

6)         Quando una norma richieda che il consiglio comunale elegga propri rappresentanti in Enti, Commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi si prevede la rappresentanza anche delle minoranze e si procederà con voto limitato, secondo quanto stabilito dal regolamento, fatte salve diverse disposizioni di legge.

7)         In deroga a quanto previsto al precedente comma 4, qualora si tratti di votazione per l'elezione di soli componenti riservati alla minoranza, la maggioranza si asterrà e gli astenuti non saranno computati ai fini di determinare la maggioranza dei presenti al voto.

Art. 13

Commissioni di controllo

1)         Al fine di verificare il rispetto e l'adempimento degli istituti di garanzia e di partecipazione previsti nello statuto e nel regolamento, il consiglio comunale con apposita deliberazione potrà istituire commissioni di controllo e/o di garanzia composte da consiglieri comunali nominati con criteri proporzionali il cui numero sarà stabilito dal regolamento comunale.

La presidenza di dette commissioni sarà attribuita alle minoranze.

2)         Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3)         La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 14

Regolamento interno

1)         Il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 15

Consiglieri

1)         Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2)         I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute ordinarie consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.

3)         A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1)         I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2)         Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3)         I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

4)         I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.

5)         Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale, fatte salve diverse disposizioni previste dal regolamento.

6)         Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.

Art. 17

Gruppi Consiliari

1)         I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

2)         Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3)         Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al consiglio allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

4)         I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il consigliere più anziano per legge.

5)         È istituita, presso il Comune di Illasi, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 39 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

6)         Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

Art. 18

Giunta Comunale

1)         La giunta è l’organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2)         La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3)         La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 19

Composizione

1)         La giunta è composta dal sindaco e da sei assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2)         Il sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini anche non residenti nel comune di Illasi ed eleggibili alla carica di consigliere comunale e che non siano stati candidati alle ultime elezioni comunali.

3)         Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 20

Nomina

1)         Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2)         Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro trenta giorni gli assessori dimissionari o revocati.

3)         Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4)         Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 21

Funzionamento della Giunta

1)         La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2)         Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3)         Le sedute sono valide se sono presenti numero quattro componenti, compreso il sindaco o suo delegato che la presiede e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 22

Competenze

1)         La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e

compie gli atti che, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2)         La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3)         La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)         approva i progetti, i programmi esecutivi e i relativi impegni di spesa e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

b)         elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

c)         assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

d)         nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

e)         propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

f)          approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

g)         dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

h)         fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, di cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

i)          approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l)          decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

m)        determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

n)         approva il Peg su proposta del direttore generale.

Art. 23

Sindaco

1)         Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull’esecuzione degli atti.

2)         Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3)         Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

4)         Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito delle disposizioni di legge, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

5)         Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 24

Attribuzioni di amministrazione

1)         Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, anche in giudizio, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a)         nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta;

b)         può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

c)         convoca e presiede la Giunta;

d)         ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

e)         dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonchè l’attività della giunta e dei singoli assessori;

f)          promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

g)         convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

h)         adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

i)          nomina il segretario comunale, scegliendolo dall’apposito albo;

l)          conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

m)        nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Art. 25

Attribuzioni di vigilanza

1)         Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2)         Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3)         Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi

dalla Giunta.

Art. 26

Attribuzioni di organizzazione

1)         Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)         stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.

b)         esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

c)         propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d)         riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 27

Vicesindaco

1)         Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2)         Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonchè pubblicato all’albo pretorio.

3)         Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco e, mancando diverse espresse disposizioni del Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Art. 28

Mozioni di sfiducia

1)         Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni

2)         Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3)         La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua approvazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 29

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1)         Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2)         In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Ove le cause dell’impedimento permanente si protraggano per un periodo superiore a mesi dodici, si procede parimenti allo scioglimento del consiglio comunale.

3)         L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

4)         La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

5)         La commissione nei termini di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

6)         Il consiglio si pronuncia sulla relazione, in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 30

Linee programmatiche di mandato

1)         Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, deposita presso la Segreteria del Comune, con contestuale notifica a tutti i consiglieri, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2)         Ciascun consigliere comunale può far pervenire entro i 20 giorni successivi dalla data della notifica, integrazioni e adeguamenti mediante presentazione di appositi emendamenti.

Trascorsi i 20 giorni dalla data di deposito e di notifica delle linee programmatiche di cui al comma 2, il Sindaco nei successivi 30 giorni e convoca il consiglio comunale per la presentazione delle linee programmatiche riferendo anche in merito alle decisioni adottate sugli eventuali emendamenti proposti.

3)         Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno decorrente dall'anno successivo a quello di approvazione delle linee programmatiche. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4)         Al termine del mandato politico, amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Titolo IV
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Art. 31

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1)         Le modalità di esercizio del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune, sono disciplinate dal regolamento comunale previsto dalla legge 7.8.1990 n. 241.

Art. 32

Procedimento amministrativo

1)         Le modalità di esercizio del diritto di intervento dei cittadini singoli o associati nei procedimenti amministrativi, sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 33

Valorizzazione del libero associazionismo

1)         Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative nei contenuti e nello spirito della legislazione sul volontariato.

2)         Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari e disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3)         La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla giunta o dal consiglio o dalle commissioni consiliari anche su richiesta delle associazioni. Gli esiti delle consultazioni risulteranno negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4)         Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociali e sanitari, nella vita religiosa, nella cura dell’ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero. Presso la segreteria del Comune sono iscritte le associazioni che siano riconosciute di interesse collettivo con apposita dichiarazione approvata dal consiglio comunale.

5)         Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.

Art. 34

Consultazione della popolazione del Comune

1)         Il consiglio comunale o la giunta comunale possono decidere di consultare la popolazione del comune allo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali su materie di esclusiva competenza locale.

2)         La consultazione riguarda l’intera popolazione del comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.

3)         Il comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell’assemblea.

4)         Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 35

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1)         Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne da informazione alla giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici, che ne daranno congrua risposta.

2)         Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di tali forme di partecipazioni al primo consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 36

Referendum consultivo

1)         In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2)         Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione di grande rilevanza per generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica.

3)         Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

-          tributi, tariffe e strumenti urbanistici

-          di competenza comunitaria, Statale, Regionale e Provinciale a contenuto vincolato definito dalla legge.

4)         Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5)         Il quesito referendario è deliberato dal consiglio comunale o richiesto nelle forme legali dal 30% di cittadini residenti nel Comune, aventi diritto al voto.

6)         Qualora altri referendum siano promossi prima dell’indizione di una consultazione, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7)         Entro 60 giorni l’esito del referendum è comunicato dal Sindaco al consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

8)         Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 37

Accesso agli atti

1)         Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2)         Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3)         La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento, che ne prevede tempi e modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38

Difensore Civico

1)         Ai fini di garantire l’effettiva partecipazione democratica alla vita della pubblica amministrazione e allo svolgimento dei suoi compiti, nonchè per la tutela di interessi protetti, il consiglio comunale con apposita deliberazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati e a scrutinio segreto, provvede all'istituzione del difensore civico.

2)         L'istituzione del difensore civico potrà avvenire anche in forma associata con altri comuni preferibilmente limitrofi, o con la Provincia di Verona, mediante convenzione approvata dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3)         Il difensore civico resta in carica per la durata del consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

4)         È compito del difensore civico esaminare su istanza di cittadini, o di propria iniziativa, situazioni e rapporti di vita pubblica che diano atto a possibili casi di abuso, disfunzione, carenza o ritardo dell’amministrazione comunale. Egli potrà proporre al Sindaco i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni ritenute in danno a carico dei cittadini.

5)         È dovere del Sindaco fornire al difensore civico motivate risposte.

6)         Sono requisiti per la carica: essere cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune dello Stato Italiano, essere laureato in scienze politiche, giurisprudenza ed economia e commercio, adeguata esperienza e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di incompatibilità e ineleggibilità stabilite per il consiglio comunale.

7)         Il consiglio comunale può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l’elezione.

8)         Per gli adempimenti di sua competenza il difensore civico svolge la necessaria istruttoria con pieno accesso agli uffici e agli atti, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla giunta e dal consiglio. Trasmette al consiglio una relazione annuale sull’azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell’azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto relativo ai rilievi formulati con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.

9)         Non può essere nominato difensore civico chi ricopre la carica di parlamentare, consigliere regionale, provinciale e comunale, i membri dei consorzi tra i Comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri del culto, gli iscritti a partiti politici, che sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendente od il segretario comunale.

10)       Le prerogative, i mezzi, i rapporti con il consiglio comunale e le competenze del difensore civico, anche in rapporto all'esercizio del controllo sugli atti, nonchè le modalità di attuazione, sono disciplinati da apposito regolamento.

Titolo V

Attività amministrativa

Art. 39

Obiettivi dell’attività amministrativa

1)         Il comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2)         Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3)         Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonchè forme di cooperazione con altri Comune e con la Provincia.

Art. 40

Servizi pubblici comunali

1)         Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2)         I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 41

Forme di gestione dei servizi pubblici

1)         Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a)         in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b)         in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c)         a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d)         a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)         a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitate pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f)          a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge.

2)         Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3)         Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4)         I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 42

Convenzioni

1)         Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2)         Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 43

Consorzi

1)         Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2)         A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3)         La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4)         Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 44

Accordi di programma

1)         Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azione e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2)         L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi di legge.

3)         Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 45

Unione di comuni

1)         Il Consiglio Comunale può approvare la costituzione di una unione con altri Comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni rientranti nella loro competenza.

2)         Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Titolo VI
Uffici e personale

Art. 46

Principi strutturali e organizzativi

1)         L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai principi fissati dalla legge.

2)         Un particolare riguardo deve essere teso al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione degli uffici.

3)         Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

4)         Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

5)         Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 47

Compiti del Direttore Generale

1)         Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2)         Il direttore generale sovraintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3)         La durata dell’incarico non può eccedere quello della durata del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonchè quando sussistono gravi motivi.

4)         Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 48

Funzioni del Direttore Generale

1)         Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2)         Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a)         predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b)         organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c)         promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

d)         autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

e)         emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi.

f)          gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

g)         riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

h)         promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competenze.

Art. 49

Segretario Comunale

1)         Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall’apposito albo.

2)         Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3)         Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 50

Funzioni del Segretario Comunale

1)         Il Segretario comunale partecipa alla riunioni di giunta e del consiglio secondo le modalità previste dal regolamento, ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2)         Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri secondo le modalità previste dal regolamento.

3)         Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4)         Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5)         Il Segretario comunale può rogare i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

Art. 51

Responsabili di Area e di Ufficio o Servizio

1)         I responsabili delle unità organizzative complesse, o responsabili degli Uffici e dei Servizi, sono individuati con provvedimento del Sindaco e secondo le prescrizioni del Regolamento organico del personale, ed ai sensi delle norme di Legge, di regolamento e di atti amministrativi.

Art. 52

Funzioni dei Responsabili

1)         Spettano ai Responsabili i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti comunali ovvero appositi provvedimenti del Sindaco, non riservino agli organi di governo dell'ente, al Segretario Comunale e al Direttore Generale.

In relazione alle proprie competenze e nell'ambito della propria unità organizzativa o servizio, i responsabili attuano i compiti, gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

2)         I responsabili degli uffici e dei servizi svolgono i compiti e le funzioni collettivi ed in ogni caso esprimono i pareri sulle proposte di deliberazione in confomità alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 53

Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione

1)         La giunta comunale, nelle forme con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2)         La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 267/2000.

3)         I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 54

Collaborazioni esterne

1)         Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad altro contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2)         Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 55

Ufficio di indirizzo e di controllo

1)         Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 504/92.

 

Titolo VII

Patrimonio finanza e contabilità

Art. 56

Ordinamento

1)         L’ordinamento patrimoniale, contabile e quello delle finanze del Comune sono riservati alla legge e, nei limiti da essa previsti, dai regolamenti.

Art. 57

Responsabilità

1)         Gli amministratori e i dipendenti comunali sono responsabili nei confronti del Comune e dei cittadini per i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e sono perseguibili secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 58

Attività contrattuale

1)         Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvedere mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2)         La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3)         La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 59

Revisore dei Conti

1)         Il consiglio comunale elegge, con voto a scrutinio segreto, i componenti dell'organo di Revisione dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2)         L'organo di revisione contabile ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3)         L'organo di revisione contabile collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4)         Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione contabile esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5)         L'organo di revisione contabile, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6)         L'organo di revisione contabile risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 60

Tesoreria

1)         Il Comune ha un servizio di tesoreria disciplinato dal regolamento di contabilità.

Art. 61

Controllo economico della gestione

1)      I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario, secondo le modalità stabilite dal regolamento, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

Titolo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 62

Entrata in vigore

Il presente statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto, affisso all'albo pretorio del Comune di Illasi per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni della sua affissione all'Albo pretorio comunale.

Art. 63

Norma transitoria

I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Art. 64

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 87 del 5.10.1991 n. 98 del 19.12.1991 e n. 223 del 21.4.1994.

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