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Bur n. 6 del 18 gennaio 2008


Materia: Statuti

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TREVISO)

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Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2002, modifiche approvate con atto consiliare n. 18 del 24/05/2007, esecutivo ai sensi di legge.

-          l’art. 15 è sostituito dal seguente:

Art. 15

Attribuzioni

1.         Il Consiglio comunale:

a)    esercita le attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;

b)   esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;

c)    definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;

d)   nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle Commissioni e sugli organismi previsti dalla legge e dai regolamenti;

e)    approva il programma di governo del Sindaco sottoposto a votazione finale;

f)     istituisce e ordina i tributi, e quando previsto dalla legge determina le relative aliquote; disciplina in via generale le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. (vedi legge finanziaria 2007 c. 156)

2.         Il Consiglio comunale ha competenza inoltre limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a)    convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

b)   istituzione compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;

c)    assunzione diretta dei pubblici servizi, creazione di istituzione di aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

d)   spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

e)    acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione.

3.         Il Consiglio Comunale non può delegare l’esercizio delle proprie attribuzioni. Vengono fatte salve le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale e da sottoporre alla ratifica del consiglio nel termine dei 60 giorni successivi a pena di decadenza comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

-          l’art. 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16

Presidenza

1.         II Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco; in sua assenza è presieduto dal Vicesindaco oppure (qualora questi sia un membro esterno al Consiglio) da un Assessore in ordine di anzianità sulla base dei criteri di cui all’art. 41.

2.         Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3.         Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4.         Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

-          l’art. 17 è sostituito dal seguente:

Art. 17

Consiglieri comunali - convalida - programma di governo

1.         I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2.         Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3.         II consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4.         Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5.         Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6.         Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7.         II consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8.         La verifica da parte dei consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

-          l’art. 18 è sostituito dal seguente:

Art. 18

Convocazione

1.        Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie straordinarie e d'urgenza.

2.        Il Sindaco formula l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale e, se lo ritiene opportuno, la conferenza dei capogruppo.

3.        II Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria e d'urgenza dal Sindaco.

4.        Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria:

a)      su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali in carica. In tal caso, qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno riguardino materie espressamente contemplate tra le competenze dalla legge attribuite al Consiglio comunale, la seduta deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;

b)      su richiesta del Prefetto nei casi previsti dalla legge.

5.        In caso d'urgenza, il Consiglio comunale può essere,convocato con un preavviso di almeno 24 ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.

-          l’art. 19 è sostituito dal seguente:

Art. 19

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

1.         II funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a)      gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

·        cinque giorni liberi prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

·        tre giorni liberi prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

·        un giorno libero prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b)      nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stato assicurato l’adeguato deposito degli atti relativi alle sedute;

c)      richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

d)      riservare al presidente della seduta il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

e)      fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f)        indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

g)      disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2.         In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a)      per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b)      per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3.         Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4.         La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5.         Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6.         Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

-          l’art. 20 è sostituito dal seguente:

Art. 20

Numero legale per la validità delle sedute

1.         Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà, escluso il Sindaco, dei componenti il Consiglio stesso, salvo che non sia richiesta una maggioranza speciale.

2.         Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri comunali assegnati per legge non computando a tal fine il Sindaco. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto o dal regolamento.

3.         Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione ove non sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervengano alla seduta almeno 1/3 dei Consiglieri comunali assegnati per legge, non computando, a tal fine, il Sindaco. (vedi art. 38 comma 2)

4.         Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri comunali che escono dalla sala prima della votazione.

-          l’art. 24 è sostituito dal seguente:

Art. 24

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1.         II consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. II sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro î quindici giorni successivi.

2.         Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3.         Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo (salvi gli effetti proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.)

-          l’art. 25 è sostituito dal seguente:

Art. 25

Verbalizzazione delle sedute consiliari

1.         Il Segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio comunale e cura direttamente o tramite funzionario da lui designato, la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

2.         Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula, oppure temporaneamente impedito, assume le funzioni di segretario, in via temporanea, il componente del consiglio comunale più giovane di età presente alla seduta.

3.         Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.

4.         Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

5.         II regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri comunali;

b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

-          l’art. 32 è sostituito dal seguente:

Art. 32

Cessazione e surroga dei consiglieri comunali

1.         I Consiglieri comunali cessano dalla carica per:

a)      morte;

b)      dimissioni;

c)      decadenza.

2.         Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale a norma dell'art. 141, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.         Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo 267/2000 il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.

4.         Quando le dimissioni riguardino metà più uno dei Consiglieri comunali assegnati il Sindaco non può procedere alla convocazione del Consiglio comunale per la surroga dei Consiglieri comunali dimissionari, ma deve darne immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti, adempimenti.

-          l’art. 39 è sostituito dal seguente:

Art. 39

La Giunta - Composizione e nomina – Presidenza

1.         La Giunta comunale è composta dal sindaco che la nomina e la presiede e fino a un massimo di cinque assessori, compreso il vicesindaco.

2.         Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3.         II Sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4.         La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

-          l’art. 43 è sostituito dal seguente:

Art. 43

Durata in carica

1.         La Giunta comunale rimane in carica fino all’elezione del nuovo sindaco anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, in seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. (art. 53 D.Lgs. 267/2000)

-          l’art. 46 è sostituito dal seguente:

Art. 46

Attribuzioni

1.         La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale, o dei dipendenti responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2.         La Giunta Comunale, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)        approva il progetto di bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;

b)        approva la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo;

c)        approva il piano degli obiettivi e delle risorse e le sue variazioni determinando gli obiettivi di gestione ed i criteri di verifica affidando il raggiungimento degli obiettivi stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali;

d)        delibera le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge ed i prelievi dal fondo di riserva da comunicare al Consiglio;

e)        propone al Consiglio i regolamenti;

f)          determina, con riferimento agli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, le indennità di funzione da corrispondersi al Sindaco, agli Assessori;

g)        approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;

h)        approva il piano triennale delle assunzioni e delibera la cessazione dal servizio, il trasferimento o il comando ad altri enti del personale;

i)          approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche qualora non comportino varianti urbanistiche e siano compresi o abbiano riferimento ad atti fondamentali adottati dal Consiglio Comunale quali, ad esempio, la programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici;

j)          approva, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, le risultanze delle procedure concorsuali e di gara proclamandone rispettivamente i candidati dichiarati idonei e gli aggiudicatari;

k)        delibera in materia di toponomastica;

l)          approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m)      determina le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, nonché le transazioni e le conciliazioni autorizzando il Sindaco a conferire il mandato per la rappresentanza tecnica e la difesa degli interessi del Comune in ogni ordine e grado di giudizio;

n)        approva la concessione di contributi nel caso non sia possibile ricondurre la fattispecie concreta a criteri generali già definiti da norme di legge o regolamenti;

o)        approva la realizzazione di mostre, spettacoli, convegni, manifestazioni, cerimonie e simili che non siano già previste nel piano degli obiettivi e delle risorse;

p)        fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

q)        decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali del Comune;

r)         fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale, se nominato;

s)         determina, sentito il revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio Comunale;

t)          aderisce alle associazioni ove non necessita la stipula di una convenzione;

u)        modifica le tariffe di canoni, tributi e servizi, ferme restando eventuali specifiche competenze del Consiglio Comunale;

v)        nomina i componenti delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

w)      classifica le industrie insalubri;

x)        determina i criteri e gli indirizzi per la concessione di loculi ed aree cimiteriali;

y)        approva le perizie suppletive e di variante relative ad opere pubbliche quando comportano una maggiore spesa rispetto al progetto originario;

z)         ratifica i certificati di regolare esecuzione e di collaudo delle opere pubbliche, salvo l’adozione di provvedimenti di competenza nell’ipotesi prevista dall’art. 202 del Dpr n. 554/1999;

aa)     accetta lasciti e donazioni salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientrano nella competenza del Consiglio;

bb)    dispone la risoluzione dei contratti relativi ad appalti di opere pubbliche nelle ipotesi previste dalla legge;

cc)     adotta tutti i Regolamenti organizzativi all’interno dell’ente e non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

-          l’art. 48 è sostituito dal seguente:

Art. 48

Linee programmatiche e mandato

1.         Entro il termine di tre mesi dalla prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco sentita la Giunta Comunale consegna ai Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2.         Le linee programmatiche debbono indicare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie ed evidenziandone la priorità.

3.         Entro il mese successivo il Consiglio comunale esamina ed approva il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

4.         Il Consiglio comunale, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

5.         Al termine del mandato politico ¿ amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

6.         Il Consiglio comunale definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche predisposte dal Sindaco e dai singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti;

7.         La verifica da parte del Consiglio comunale dell'attuazione del programma avviene entro il 30 settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U.18-08-2000, n.267.

-          l’art. 49 è sostituito dal seguente:

Art. 49

Rappresentanza dell’Ente

1.         Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente.

2.         L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile del servizio in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.

3.         La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al responsabile del servizio delegato l’esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:

·        rappresentare in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

·        stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

4.         Il Sindaco può altresì delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun Assessore o Consigliere per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

·        rappresentanza dell’Ente in manifestazioni politiche;

·        stipulazione di convenzione per la costituzione di consorzi, unione di comuni.

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