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Bur n. 14 del 15 febbraio 2008


Materia: Statuti

COMUNE DI PIEVE DI CADORE (BELLUNO)

Statuto Comunale

Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2007. Modifica dello Statuto Comunale.

STATUTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20 DICEMBRE 2007


Titolo I

PRINCIPI GENERALI

art.1 - Oggetto dello statuto

1. Il presente statuto detta le disposizioni fondamentali per l’organizzazione del Comune di Pieve di Cadore, in attuazione della normativa vigente.

2. I principi vengono attuati attraverso i regolamenti.

art. 2 -
Finalità ed obiettivi dell’azione comunale

1. Il Comune di Pieve di Cadore intende perseguire il benessere della popolazione amministrata, attraverso una azione efficiente, efficace e trasparente.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è impegnato alla valorizzazione delle risorse e delle realtà locali, alla intensificazione dei rapporti di collaborazione con le realtà economiche, scolastiche, di volontariato, ricreative e religiose presenti sul territorio.

3. Il Comune attua iniziative per l’inserimento degli immigrati, nel rispetto delle   tradizioni locali, delle necessità dei residenti e delle leggi vigenti.

art.3 - Collaborazione e sussidiarietà

1. Il Comune di Pieve di Cadore si impegna a promuovere l’esercizio delle attività in forma associata con altri Comuni e con la Comunità Montana di appartenenza.

art. 4 - Stemma e gonfalone

1.Lo stemma del Comune è rappresentato da due torri legate da una catena ad un abete.

2.L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

art. 5 - Albo pretorio

1.Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle delibere, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

 

Titolo II
IL TERRITORIO DEL COMUNE
art. 6 - Sede comunale

1.Il Comune ha sede nel capoluogo di Pieve di Cadore.

2.Gli uffici comunali possono essere ubicati anche nelle frazioni.

3. Gli organi del Comune, in particolare circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse del capoluogo.

art. 7 - Frazioni comunali

1. Le frazioni esistenti nel Comune di Pieve di Cadore sono le seguenti: Pieve, Tai, Pozzale, Sottocastello e Nebbiù.

2. Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo statuto e dal regolamento.


Titolo III
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Il Consiglio Comunale

art. 8 - Le competenze

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico.
2. Esercita tali funzioni in coerenza con lo Statuto e i regolamenti.

 

art. 9 - Diritti e poteri dei consiglieri

Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:

1.a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi e uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri, i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del segretario comunale.

3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

art. 10 - Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni delle quali siano membri.

3. I consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti secondo le modalità.

art. 11 - Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate al protocollo dell’Ente e diventano irrevocabili da tale momento.

2. Le dimissioni possono essere presentate anche durante la seduta di Consiglio e diventano irrevocabili da tale momento. Devono essere verbalizzate.

art. 12 - Lavori del consiglio

1. Il Consiglio Comunale viene convocato in seduta ordinaria, straordinaria o d’urgenza.

2. Le sedute sono ordinarie per l’approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo, straordinarie negli altri casi.

3. Il Consiglio può essere convocato d’urgenza per questioni particolari su decisione del Sindaco.

4. Il Consiglio viene convocato nei modi e nei termini previsti dalla legge.

art. 13 - Convocazione del consiglio comunale

1. Le sedute del Consiglio sono ordinarie in caso di approvazione del bilancio e del conto consuntivo, straordinarie negli altri casi.
2. In caso di seduta ordinaria gli avvisi di convocazione devono essere recapitati almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione, di almeno tre giorni negli altri casi.
3. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 24 ore prima della seduta.
4. Gli avvisi di convocazione possono essere recapitati a ciascun consigliere attraverso messo comunale o altro incaricato dal Comune, tramite  lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica.
5. Gli atti del Consiglio devono essere disponibili dalla data di convocazione.

art. 14 - Ordine del giorno delle sedute

1.L’ordine del giorno delle sedute deve avere la massima pubblicità.

2.L’ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo.

3.Il Consiglio Comunale può deliberare anche su argomenti non iscritti all’ordine del giorno in presenza di tutti i Consiglieri assegnati al Comune e con il loro accordo unanime.

art. 15 - Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono  pubbliche.
2. Possono essere segrete quando si discute su argomenti riguardanti persone per la tutela della loro privacy.
3. Le delibere che contengono decisioni riguardanti persone fisiche o giuridiche non vengono esposte all’albo pretorio, possono essere visionate dai Consiglieri e non vengono riportate nella seduta successiva.

art. 16 - Voto palese e segreto

1. Le votazioni su argomenti iscritti all’ordine del giorno sono in genere palesi.
2. Sono segrete le votazioni riguardanti apprezzamenti personali, o gradimento e in genere quelle riguardanti persone o Ditte.

art. 17 - Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1.Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, in prima convocazione.
2.In seconda convocazione, da tenersi in altra data, è sufficiente la presenza di almeno quattro componenti.

                 
art. 18 - Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni

1. Per l’approvazione dello statuto, e per le modifiche statutarie, è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in sedute successive ed è approvato se per due volte ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. Salvo maggioranze diverse richieste da disposizioni di legge, per l’approvazione delle deliberazioni è richiesta il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

art. 19 - Astenuti e schede bianche

1.Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto, che non depositi la scheda, o che non la ritiri, è computato tra i presenti.
2.Nel caso di cui al comma precedente, i consiglieri astenuti non si computano nella maggioranza dei votanti.
3.Il Consigliere che non vuole essere computato tra i presenti deve allontanarsi dall’aula.
4.Il voto di astensione e la scheda bianca non viene ritenuto voto favorevole.

art. 20 - I gruppi consiliari

1.I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi e designano un capogruppo.
2.E’ possibile che un gruppo sia costituito da un unico Consigliere qualora unico eletto di una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3.Viene istituzionalizzata la conferenza dei capigruppo i cui poteri verranno stabiliti dal regolamento.

art. 21 - Le commissioni consiliari

1.Possono essere istituite commissioni consiliari per affari particolari o per rendere al Consiglio relazione in merito ad una particolare questione.

2.Le Commissioni si sciolgono automaticamente al raggiungimento dello scopo per il quale sono state nominate.

3.Il Consiglio può istituire commissioni permanenti per materie determinate con funzioni consultive o di vigilanza.

4.Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza della minoranza.

5.Le commissioni svolgono il loro compito con il sostegno degli uffici.

6.Il Funzionamento delle Commissioni temporanee o permanenti è stabilito con apposito regolamento.

art. 22 - Le proposte di deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione sono presentate dal sindaco, dagli assessori, dal segretario, dai responsabili di settore e da almeno un quinto dei consiglieri.

art. 23 - Rappresentanza delle minoranze


Rappresentanza delle minoranze

1. Quando la legge o il regolamento prevede la rappresentanza delle minoranze, si procede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio con unica votazione e voto limitato.

La Giunta

art. 24 - Composizione e nomina

1.La Giunta è composta dal Sindaco che la nomina e la presiede e da un numero di assessori,  non inferiore a 3 e non superiore a 5.
2.Possono essere nominati Assessori anche coloro che non rivestono la carica di Consigliere Comunale. In tal caso si applicano le norme stabilite per la nomina a consigliere comunale.

art. 25 - Competenze della giunta

1. La Giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco e ha competenza residuale. E’ l’organo esecutivo del Comune.

E’ competente a decidere nelle materie ad essa attribuite dalla Legge,    dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco può attribuire, con proprio atto, responsabilità di uffici o servizi ad uno o più componenti della Giunta e stabilire quali funzioni debbano essere da questi esercitate, tra quelle indicate nell’art. 107 del D.Lgsv. 267/2000.

art. 26 - Le sedute

1.Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Sindaco.

 

Il Sindaco

art.27 - Competenze del sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell’amministrazione, ha la responsabilità dell’ente e lo rappresenta.
2. Esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Nomina il Segretario Comunale e può attribuire ad esso le funzioni di Direttore Generale.
4. Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi tra i dipendenti e può attribuire funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici con provvedimento motivato, o ai componenti della Giunta con i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
5. Può partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari temporanee o permanenti qualora lo ritenga necessario.
6. Nomina e revoca gli assessori dandone comunicazioni al Consiglio nella prima seduta utile.
7. Può delegare agli assessori, al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi, qualora incaricati di funzioni dirigenziali, l’esercizio di funzioni proprie.


art. 28 -
Il vice sindaco

1.      Il Sindaco nomina il Vicesindaco all’atto della sua nomina.

2.      Il Vice Sindaco esercita le funzioni di Sindaco in caso di assenza, impedimento, decesso di quest’ultimo.

 

Disposizioni comuni

art. 29 - Astensione obbligatoria

Astensione obbligatoria

1.      Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario, devono astenersi dal prendere parte a sedute in cui si discute di affari propri o del coniuge o di parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado.

2.      Nel caso che l’obbligo di astensione riguardi il Segretario, le funzioni di verbalizzante sono esercitate dal Vice Segretario, se esiste, altrimenti da un componente dell’organo deliberante, individuato dal Sindaco.

 
art. 30 - Nomine

1.      Il consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, in tempo utile perché il sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

2.      Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.
 

Titolo IV
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

art. 31 - Gli organi amministrativi

1. Sono organi amministrativi il segretario comunale, il vice segretario e i funzionari responsabili dei servizi.
2. Agli organi amministrativi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del comune.
3. L'ordinamento e le funzioni degli organi amministrativi sono determinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

art. 32 - Il segretario comunale


Il Segretario Comunale.

1.      Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2.      Sovraintende allo svolgimento delle funzioni degli incaricati di funzioni dirigenziali e dei  responsabili dei servizi e ne coordina l’attività.
3.      Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
4.      Esprime il parere di cui all’art. 49 D.Lgsv. 267/2000, in relazione alle sue competenze, in caso si assenza o di impedimento dei responsabili dei servizi.
5.      Può rogare gli atti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private o atti unilaterali nell’interesse dell’ente.
6.      Svolge le funzioni di direttore generale, qualora le predette funzioni le siano conferite dal Sindaco.
7.      Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco o da questi delegata.
8.      Promuove i procedimenti disciplinari quando necessari avvalendosi dell’ufficio all’uopo istituito anche in forma associata.
9.      Esercita azione di impulso per garantire il rispetto dei termini nei procedimenti amministrativi.

art. 33 - Il vice segretario

1.      Il Comune può avere un Vice segretario, nominato dal Sindaco tra gli apicali in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale.
2.      Qualora nominato, il Vice segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza o di impedimento

 

art. 34 - I funzionari responsabili dei servizi


1.      I responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco e preposti alla direzione dei settori di cui sono responsabili.
2.      Essi organizzano il settore di competenza e qualora titolari di funzioni dirigenziali, adottano atti aventi rilevanza esterna.
3.      Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento.

 
art. 35 - Le unità organizzative

Le unità organizzative

1.      L’apparato amministrativo si articola in servizi omogenei di attività in modo da garantire la completezza dei procedimenti di competenza di ciascuno.
2.      Il responsabile del servizio organizza le risorse umane e strumentali assegnate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi competenti, con criteri di economicità e di efficienza.
3.      Il responsabile del servizio individua i responsabili dei singoli procedimenti, coordina il personale dell’intero servizio, collabora con gli altri responsabili.
4.      Le funzioni sono stabilite dal regolamento di organizzazione.

 
art. 36 - Incarichi a tempo determinato

1.      Il Sindaco, può, previo provvedimento di Giunta Comunale, affidare incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di attività caratterizzate da alto contenuto di professionalità. Tali incarichi sono automaticamente risolti alla scadenza del termine indicato nel contratto o in mancanza alla scadenza del mandato del Sindaco per qualsiasi causa.

 

Titolo V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

art. 37 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni

1.      Il Comune garantisce l’accesso alle informazioni richieste da qualsiasi cittadino in merito a questioni di interesse generale senza alcuna formalità.
2.      La visione degli atti pubblici amministrativi è consentita a semplice richiesta.
3.      Il rilascio di copia di atti avviene su richiesta motivata ed è disposta secondo le modalità previste da apposito regolamento.
4.      I Consiglieri Comunali hanno diritto di ricevere copia di atti amministrativi su semplice richiesta, hanno diritto di prendere visione degli atti del Comune relativamente a procedimenti conclusi.
5.      Sono sottratti all’accesso, i documenti anagrafici e di stato civile, i documenti che riguardano procedimenti disciplinari a dipendenti, il protocollo.
6.      Il diritto di accesso deve essere esercitato in modo da non compromettere il normale svolgimento delle attività d’ufficio.

art. 38 - Valorizzazione del libero associazionismo

1.      Il Comune collabora con le associazioni del territorio costituite per scopi sociali, culturali, ricreativi.
2.      Agevola gli organismi associativi con sostegni finanziatori, disponibilità di strutture e negli altri modi consentiti
3.      La consultazione degli organismi associativi può essere promossa e attuata dagli organi di governo o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni.
4.      Il comune assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali e assicurare l'accesso alle strutture e ai servizi.
5.      Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociali e sanitari, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e in ogni caso che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6.      Il comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di interesse pubblico o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell'associazionismo.
7.      Il consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta, in collaborazione con la presidenza della comunità montana.
8.      Potranno essere indette dal Sindaco riunioni di tutti gli organismi iscritti all'albo con lo scopo di verificare problemi di ordine generale e analizzare i risultati raggiunti..
9.      Gli organismi associativi, anche non iscritti all'albo possono presentare proposte agli organi di governo del comune, con le modalità previste nel regolamento.

art. 39 - Consultazione della popolazione e assemblea dei cittadini

1.      Il Comune può decidere di consultare la popolazione del comune su questioni di rilevante interesse per l’intera comunità.
2.      La consultazione può essere disposta su iniziativa comunale o su richiesta di almeno il 25% della popolazione, iscritta nelle liste elettorali del Comune.
3.      La consultazione è indetta dal sindaco o da un suo delegato. Il comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica delle operazioni.
4.       Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco ai competenti organi comunali per gli atti cui la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
5.      Il comune si impegna a dare la collaborazione per analoghe iniziative richieste dalla comunità montana, su tematiche di interesse comunitario.
6.      La consultazione può avvenire a mezzo di questionari o di quesiti.
7.      L’esito della consultazione viene reso noto dal Sindaco mediante avvisi e manifesti entro tre giorni lavorativi dalla data dello svolgimento della stessa.

art. 40 - Referendum consultivo

1.      In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2.      Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un’unica questione di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3.      Non è ammesso il referendum consultivo nelle seguenti materie:

a) tributi e tariffe

b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4.      Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5.      Il quesito referendario può essere proposto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati o dal 25% dei cittadini residenti nel comune e iscritti nelle liste elettorali.

6.      Nel caso di cui al comma 5 il consiglio comunale decide sulla ammissibilità del quesito e indice il referendum con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

7.      Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

8.      Entro trenta giorni, l'esito del referendum è comunicato dal sindaco al consiglio comunale, che dovrà fame oggetto di discussione e resoconto con adeguata pubblicità alla popolazione.

9.      Lo svolgimento delle operazioni avviene con le stesse modalità di qualsiasi consultazione elettorale

art. 41 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini o associati

1.      Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al sindaco, che ne da comunicazione al consiglio e ne promuove il tempestivo esame da parte degli uffici competenti.

2.      Entro trenta giorni dall'affidamento della pratica per l'esame all'ufficio competente, il sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di sessanta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3.      Il sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

art. 42 - Il difensore civico

1.      Il Comune può istituire il difensore civico o aderire al difensore civico istituito a livello associato, di comunità montana, o di Provincia.
2.      Il funzionamento dell’istituto del difensore civico è riservato ad apposito regolamento

Titolo VI
PUBBLICI SERVIZI
art. 43 - Disciplina dei pubblici servizi

1.      Il Comune di Pieve di Cadore può promuove la gestione associata dei pubblici servizi in collaborazione con i Comuni e la Comunità Montana.
2.      Ai servizi pubblici si applica il capo III del D.Lgsv. 286 del 30 luglio1999 e successive modifiche, relativo alla qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi.
3.      Le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono disciplinati dall’art. 113 del D.Lgsv. 267/2000.

art. 44 - Rappresentanza del comune in società e strutture associative

1.      Il rappresentante del comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il sindaco o una persona da esso delegata, scelta anche tra i dirigenti o i funzionari responsabili dei servizi del comune.

Titolo VII
FINANZA E CONTABILITA

art. 45 - Controllo di gestione

1.      L'attività del comune è soggetta al controllo interno di gestione, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di contabilità.
2.      Il bilancio del comune, redatto nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

art. 46 - Il revisore dei conti

1.      Il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, esaminando in particolare il raggiungimento di obiettivi e di standard.

2.      Il revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del comune.

3.      Il revisore può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai rappresentanti del comune in aziende, istituzioni, società ed altri organismi.

4.      Il sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del consiglio e della giunta; in tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce

 

Titolo VIII
NORME TRANSITORIE

art. 47 - Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al testo unico ordinamento autonomie locali.

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