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Bur n. 111 del 28 dicembre 2007


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI (VICENZA)

Statuto comunale di adeguamento al T.U. n. 267/2000.

Statuto comunale di adeguamento al T.U. n. 267/2000.

Titolo I

Principi

 

Art. 1 - Elementi costitutivi del comune

1.      Il comune di San Germano dei Berici, il cui territorio ha la superficie di Ha. 1.552, è costituito dalla popolazione del capoluogo S.Germano e delle Frazioni di Villa del Ferro e Campolongo.

 

Art. 2 - Sede

1.      La sede del comune viene fissata nel palazzo comunale situato nel Capoluogo.

2.      Gli uffici e servizi amministrativi sono ubicati nel palazzo comunale.

 

Art. 3 - Autonomia e funzioni del comune

1.      La comunità locale di San Germano dei Berici, ordinata in Comune secondo i principi costituzionali e la normativa statale sull’ordinamento degli enti locali, è autonoma.

2.      Il comune di San Germano dei Berici rappresenta la comunità insediata nel proprio territorio, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo socio-economico.

3.      Per la cura di tali interessi il comune svolge funzioni politiche normative e di governo.

4.      Le funzioni, di cui ha la titolarità sono esercitate secondo il presente
statuto, i regolamenti comunali, secondo le leggi statali e regionali in quanto non incompatibili con l’ordinamento delle autonomie locali.

5.      Le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione ai Comuni sono esercitate secondo le rispettive leggi statali e regionali.

6.      Il comune rappresenta, altresì, la comunità locale verso gli altri livelli di governo e di amministrazione.

 

Art. 4 - Funzioni comunali peculiari

1.      Il comune riconosce la cultura patrimonio inalienabile dei cittadini e valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione.

2.      Il comune deve concorrere a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi della cultura ed adotta misure atte a garantire la possibilità a tutti i giovani di accesso alla scuola di ogni ordine e grado.

 

Art. 5 - Commissione pari opportunità

1.      Il comune riconosce parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi.

2.      La commissione per le pari opportunità è individuata quale strumento operativo a cui affidare le iniziative volte ad eliminare le differenze che si riscontrano per realizzare le finalità di cui al primo comma.

3.      Apposito regolamento stabilisce i compiti e le funzioni della commissione.

 

Art. 6 - Funzione sociale della famiglia

1.      Il comune assume quale valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell’amministrazione, la promozione del rapporto
 tra famiglia e territorio.

2.      I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori sociali, etici e morali propri dell’istituzione famigliare.

 

Art. 7 -  Funzione sociale economica

1.      Al fine di armonizzare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione e per meglio consentire lo svolgimento delle attività che producono reddito, il consiglio comunale può emanare indirizzi agli Istituti pubblicistici o a rilevare partecipazione popolare per dirigere il credito verso quelle categorie di attività che appaiono maggiormente bisognose di attenzione.

2.      Il sindaco mantiene contatti con i presidenti delle Casse di Risparmio, delle Casse Rurali ed artigiane e delle Banche Popolari e altre per conoscere la consistenza creditizia che è possibile impegnare per realizzare le finalità di cui al primo comma e per migliorare le procedure di accesso al credito a quelle categorie che si trovano in crisi.

3.      Gli enti economici, operanti nel territorio, dovranno uniformare la loro attività secondo gli indirizzi che il consiglio comunale potrà emanare per raggiungere le finalità di sviluppo economico programmato.

 

Art. 8 - La salute pubblica

1.      La salute pubblica, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale, appartengono alla sfera dei diritti del cittadino. Il comune concorre nelle forme ritenute idonee ad assicurare ai cittadini, che ne hanno necessità, il godimento di tali diritti.

 

Art. 9 - La partecipazione dei cittadini ed il diritto di accesso

1.      Il comune garantisce e promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, da svolgersi nelle modalità stabilite al titolo VI del presente statuto.

2.      Tutti gli atti, interni ed esterni, sono pubblici salve le eccezioni di cui alla legislazione generale sul procedimento amministrativo.

3.      Apposito regolamento disciplinerà l’esercizio del diritto di accesso, fermo restando il principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

 

Art. 10 - Rapporti con Regione, Provincia, Comuni ed altri Enti ed Istituzioni 

1.      Il comune, quale ente esponenziale della comunità locale, ha potere di rappresentanza e di impulso verso lo Stato, la Regione, la Provincia o gli altri enti nelle materie attribuite per legge alla loro competenza.

Titolo II

Organi Elettivi del Comune

Art. 11 - Principio di decentramento 

1.      L’organizzazione degli uffici e dei servizi comunali deve tenere conto delle esigenze dei cittadini, in particolare delle persone anziane e portatrici di handicap.

2.      A tal fine deve attuarsi il massimo decentramento compatibile con la dotazione immobiliare e di personale, in armonia ai principi dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.

3.      In applicazione delle più moderne tecnologie, deve tendersi a realizzare
 forme di certificazione a domicilio ed il rilascio automatizzato di certificazioni anagrafiche e di stato civile.

 

Art. 12 - Funzioni e competenze 

1.      Il consiglio esercita le funzioni relative all’organizzazione, all’indirizzo ed al controllo politico - amministrativo del comune attraverso l’adozione di atti fondamentali.

2.      Costituisce atto fondamentale ciò che nell’ambito della legislazione sulle autonomie locali abbia caratteristiche di generalità ed astrattezza, ovvero di programmazione e di promozione, nonché di organizzazione dei servizi e delle risorse.

 

Art. 13 - Proposta di deliberazione 

1.      Il diritto di proposta di deliberazione, appartiene al sindaco, alla giunta comunale e a ciascun consigliere.

2.      Le proposte vengono iscritte all’ordine del giorno, dopo essere state istituite dagli uffici competenti ed acquisiti i pareri prescritti.

 

Art.14 - Attribuzione dei consiglieri 

1.      Ciascun consigliere rappresenta il comune ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Ogni consigliere è titolare della funzione di indirizzo politico e di organizzazione del comune, nonché di controllo sull’attività della giunta, degli uffici e dei servizi.

2.      A tale fine egli esercita i più ampi poteri di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio.

3.      Egli è titolare del diritto di ottenere dalla giunta, nonché dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso.

4.      Ciascun consigliere ha diritto di proposta di deliberazione su tutte le materie di competenza del consiglio, interpellanze, interrogazioni e mozioni.

5.      Nel caso in cui le deliberazioni, di cui al precedente comma, comportano spese dovranno essere indicati i mezzi per farvi fronte.

 

Art. 15 - Adunanze 

1.      Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, salvo altri oggetti che il sindaco ritiene di inserire all’ordine del giorno.

Il consiglio si riunisce altresì in sessione straordinaria su determinazione del sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al comune.

 

Art. 16 - Sedute 

1.      Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

2.      Ove la pubblicità dei lavori consiliari possa risultare di nocumento al diritto alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti, il regolamento stabilisce le misure idonee ad evitare l’evento pregiudizievole. In tale ambito vengono previsti i casi di seduta segreta e/o di votazione segreta.

 

Art. 17 - Votazioni 

1.      Ogni deliberazione, comprese le nomine di competenza del consiglio, viene assunta con votazione palese, salvo quanto indicato nel precedente art. 16 e nei casi previsti da leggi speciali.

 

Art. 18 - Composizione del Consiglio Comunale 

1.                  Il numero dei consiglieri comunali è attribuito dalla legge.

 

Art. 19 - Consigliere anziano 

1.      Per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, consigliere anziano è il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2.      Nel caso di impedimento od impossibilità del primo degli eletti, è ritenuto consigliere anziano il secondo degli eletti e così di seguito.

 

Art. 20 - Decadenza 

1.      Oltre i casi previsti dalla legge, il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene ad una intera sessione ordinaria del consiglio, decade dalla carica.

2.      La proposta di decadenza si esercita d’ufficio e deve essere notificata al consigliere almeno dieci giorni prima della data fissata per l’esame in consiglio comunale.

 

Art. 21 - Gruppi Consiliari - Capigruppi

1.      I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari.

2.      Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo di appartenenza.

3.      Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di
capogruppo.

4.      In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo, il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell’ambito della lista di appartenenza.

Art. 22 - Commissione Consiliari

1.      Il consiglio comunale determina il numero e la composizione delle commissioni comunali permanenti nonché le loro attribuzioni.

2.      Le Commissioni hanno competenza consultiva per tutti gli atti sottoposti al loro esame.

3.      Le commissioni hanno anche una competenza “referente” per cui gli atti approvati in questa sede sono sottoposti all’approvazione del consiglio che deve approvarli secondo quanto stabilito dal regolamento.

4.      Per casi particolari e singoli oggetti il consiglio può costituire commissione di indagine, di inchiesta o conoscitiva. Le deliberazioni, di volta in volta, indicheranno il numero dei componenti, la durata entro il quale deve essere assolto l’incarico, il presidente, i poteri assegnati secondo la disciplina del regolamento.

5.      I risultati delle indagini e dell’inchiesta vengono riferiti in consiglio comunale, ove necessario in seduta segreta, da un relatore di maggioranza ed uno di minoranza incaricati dal presidente della commissione.

 

Art. 23 - Commissione permanente per lo statuto ed i Regolamenti 

1.      Il consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per  l’aggiornamento dello statuto e dei regolamenti comunali, la quale provvede, anche su segnalazione degli uffici competenti, a predisporre in merito progetti di regolamento da sottoporre all’esame del consiglio.

2.      Ai lavori della commissione partecipa il segretario comunale o funzionario da lui delegato secondo l’oggetto del regolamento.

 

Art. 24 - Commissione permanente di vigilanza sulla gestione economica interna

1.      Il consiglio comunale istituisce una commissione consiliare permanente con funzioni di vigilanza sulla gestione economica interna del comune.

2.      La commissione può richiedere dati ed informazioni al revisore dei conti, nonché ai responsabili degli uffici e servizi del comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, indicando i temi di verifica.

3.      Il presidente della commissione segnala al sindaco le questioni di particolare rilevanza e riferisce, almeno due volte all’anno, al consiglio comunale.

 

Art. 25 - La Giunta - composizione 

1.      La giunta è composta dal sindaco che la presiede, nonché da numero 4 assessori.

 

Art. 26 - Composizione (della Giunta) 

1.      I membri della giunta comunale sono scelti tra i consiglieri comunali o anche tra i cittadini elettori che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

2.      Questi ultimi non possono essere più del 20% dei componenti.

3.      Gli assessori esterni al consiglio comunale sono eletti contestualmente agli altri assessori.

4.      Il documento programmatico deve indicare le specifiche competenze tecniche che motivano la scelta degli assessori esterni.

5.      Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

6.      In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

 

Art. 27 - Nomina

1.      I componenti la giunta sono nominati dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.      L’assessore può essere revocato dal sindaco in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione al consiglio.

3.      Le dimissioni dei singoli assessori indirizzate al sindaco hanno effetto dal momento della protocollazione.

4.      Il sindaco procede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per altre cause e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.

 

Art. 28 - Attribuzione degli assessori

1.      Gli assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.

2.      Il sindaco può delegare agli assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie al fine di impartire ai responsabili di struttura le
necessarie disposizioni volte a realizzare gli obbiettivi ed i programmi deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta comunale e per verificare che l’azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.

 

Art. 29 - Competenze

1.      Spettano alla giunta le funzioni di Governo relative all’attuazione delle scelte politiche generali operate dagli atti fondamentali del consiglio.

2.      A tal fine essa delibera l’approvazione delle proposte esecutive e di intervento ed assume i provvedimenti di amministrazione delle risorse che implichino rilevante incidenza nell’organizzazione e nelle dotazioni patrimoniali dell’ente.

3.      La giunta stabilisce inoltre le direttive generali alle quali il segretario ed i responsabili delle strutture organizzative devono ispirare la propria azione, nonché le indicazioni di massima e la scala delle priorità per l’azione da svolgere, tenuto conto delle risorse a disposizione.

 

Art. 30 - Il Sindaco: competenze

1.      Oltre a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, il sindaco rappresenta gli interessi generali e diffusi della popolazione.

2.      Compete, inoltre, al sindaco:

impartire le direttive al segretario comunale ed ai responsabili di struttura per lo svolgimento delle procedure e dell’attività amministrativa dell’ente;

verificare costantemente la corretta esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio;

  • coordinare lo svolgimento delle funzioni degli assessori e l’attività dei vari uffici;
  • delegare agli assessori, quando occorre, di rappresentare il comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni, ecc.;
  •  rappresenta in giudizio gli interessi generali e diffusi della popolazione.
 

Art. 31 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1.      Il sindaco quale Ufficiale del Governo svolge i compiti affidatigli dalla legge.

2.      Gli atti, rispetto ai quali gli sono attribuite solo funzioni di sovrintendenza, sono di norma adottati dai responsabili di struttura, tranne i casi in cui presentino aspetti di rilevante discrezionalità.

 

Art. 32 - Vicesindaco

1.      Il sindaco, all’atto della nomina della giunta, designa fra gli assessori il vicesindaco, che lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto nei casi previsti dalla legge.

2.      Le funzioni di vicesindaco possono essere modificate durante il corso della legislatura.

Titolo III

L’ordinamento degli Uffici, l’esercizio delle funzioni e gli Organi amministrativi

Art. 33 - L’ordinamento degli uffici

1.      L’ordinamento degli uffici e dei servizi deve ispirarsi a principi di flessibilità e razionalizzazione delle strutture mediante una programmazione unitaria dei vari interventi.

2.      Il processo organizzativo deve tendere al raggiungimento della massima efficienza uniformandosi a criteri di specializzazione e coordinamento del lavoro.

3.      Il regolamento disciplina l’organizzazione degli uffici e dei servizi la cui direzione spetta al segretario comunale, secondo il principio in base al quale i criteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili di servizio.

4.      Spetta al segretario comunale collegare la struttura organizzativa con gli organi politici, sia per la formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell’ente, sia per fornire elementi di conoscenza e valutazione tecnica per l’analisi dei risultati.

5.      Le direttive al responsabile del servizio sono impartite dal sindaco o, per sua delega, dall’assessore.

 

Art. 34 - Il Segretario

1.      Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall’amministratore e pertanto svolge funzioni di collaborazione e consulenza anche positiva, nonché di coordinamento e direzione complessiva degli uffici e dei servizi.

2.      Il segretario svolge attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

3.      Il segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive oltre che referenti e di assistenza e cura direttamente, o anche a mezzo di funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.

4.      Al segretario compete in particolare:

  • la responsabilità della fase istruttoria dell’attività amministrativa;
  • curare e promuovere l’attuazione dei provvedimenti;
  • la rogazione dei contratti nei quali l’ente è parte, ha interesse o è destinatario;
  • la funzione certificativa che dalla legge o dal presente statuto non è attribuita ad altri soggetti;
  • tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonché le informazioni a chi ha diritto a richiederle, sull’attività del comune ed il miglior utilizzo dei servizi nell’interesse del cittadino;
  • l’esercizio del potere disciplinare.

5.      Il segretario si avvale della struttura, dei servizi e del personale affinché, in coerenza con quanto previsto al primo comma, possa realizzare gli obiettivi ed i programmi dell’amministrazione svolgendo la necessaria attività a carattere organizzativo e provvedimentale.

 

Art. 35 - I responsabili di struttura

1.      Ai responsabili di struttura è assegnato il compito di trasformare in attività concreta l’attività di indirizzo devoluta agli organi collegiali, secondo le disposizioni impartite dal segretario comunale.

2.      Spettano ai responsabili di struttura:

  • la responsabilità degli uffici e dei servizi a loro assegnati;
  • l’istruzione delle procedure che si concludono con l’adozione di atti di semplice gestione amministrativa che non impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
  • l’istruttoria degli atti concessori e delle autorizzazioni, nonché l’emanazione degli atti certificativi;
  • la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

3.      In aggiunta alla responsabilità amministrativa-contabile, sono responsabili dei risultati della loro azione amministrativa.

4.      In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni di responsabili di struttura possono essere assegnate temporaneamente dalla giunta comunale a dipendenti di altri Enti Locali, in possesso della relativa professionalità.

Titolo IV

Ordinamento dei servizi locali

Art. 36 - Il personale

1.      L’organizzazione strutturale ed operativa degli uffici, l’ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale sono stabiliti dal regolamento del personale comunale.

2.      Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali, mentre rimane riservata alla legge la disciplina dell’accesso al rapporto del pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all’eser-cizio dei diritti fondamentali.

3.      Le procedure di accesso al reparto del pubblico impiego e le altre proce-dure concorsuali sono disciplinate dal regolamento generale dei concorsi e delle assunzioni. L’amministrazione può ricoprire, con le modalità previste dal regolamento, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato ovvero con convenzioni a termine, posti di responsabile di servizio o di altra specializzazione ovvero può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

4.      Conferimento incarichi professionali ai funzionari comunali.

 

Art. 37 - Principi Generali

1.      Il comune nell’ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed espletamento di attività rivolte a realizzare fini di utilità sociale o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, tenendo prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini.

2.      Per la gestione dei pubblici servizi, il comune si avvale di concessionari, salvo il caso in cui le caratteristiche del servizio da erogare non rendano necessaria o conveniente la gestione in economia.

3.      Particolare rilevanza viene attribuita all’associazionismo, al volontariato e alle imprese cooperative che impieghino persone portatori di handicaps nella gestione dei servizi sociali.

4.      La scelta tra le varie forme organizzative previste dalla legge viene effettuata sulla base dei principi della legge stessa sanciti, come segue:

  • concessione a terzi: per servizi di natura temporanea o frazionata con particolare riferimento all’ipotesi in cui, per l’attivazione di quel servizio, si renda necessario un investimento i cui costi possono essere finanziari, in tutto o in parte, con i proventi della gestione;
  • in economia: per l’esercizio di servizi di modeste dimensioni, ovvero quando la legge prevede la gestione diretta da parte dell’Ente, ovvero quando valutazioni d’ordine economico ne accertino la convenienza.

5.      Per la definizione della forma di gestione del servizio, dovranno essere effettuati studi preliminari che tengano conto dei seguenti fattori: obiettivi e utenza interessata, organizzazione della struttura esistente e/o da attivare, aspetti economici e finanziari.

6.      Nell’ambito della struttura comunale, può essere individuato un ufficio per il rilevamento, l’elaborazione e l’analisi dei dati relativi all’andamento delle partecipazioni comunali da fornire all’amministratore.

 

Art. 38 - Concessione

1.      Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui al precedente art. 37, viene disposto dal consiglio comunale, il quale approva anche lo schema di concessione. Lo schema di concessione deve contenere le norme volte a disciplinare:

a)      l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio erogato;

b)      i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;

c)      la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da effettuare al comune, agli altri enti pubblici ed ai privati;

d)      la vigilanza in ordine all’espletamento del servizio;

e)      la regolare manutenzione degli impianti per l’intero periodo della concessione;

f)        il canone dovuto per la concessione;

g)      i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall’amministrazione;

h)      le modalità per la costruzione e l’ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell’ambito e per le finalità del servizio concesso;

i)        le modalità per il trasferimento al patrimonio del comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;

j)        le penali per l’inosservanza degli obblighi contrattuali;

k)      i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione delle eventuali controversie;

l)        l’esercizio della facoltà di riscatto.

2.      In particolare, qualora nell’ambito del servizio affidato in concessione, dovesse rendersi necessaria la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di un’opera pubblica si procederà ad integrare il contratto relativo alla gestione del servizio con apposito atto aggiuntivo i cui contenuti dovranno essere in armonia con le norme a quel momento vigenti in materia di lavori pubblici e di concessione. La competenza ad approvare l’intervento e la disciplina del rapporto relativamente alla realizzata opera spetta alla giunta comunale, purché l’operazione non comporti oneri aggiuntivi per la gestione del servizio o variazioni sostanziali al rapporto concessorio già autorizzato dal consiglio comunale.

 

Titolo V

Forme associative

Art. 39 - Forme associative di cooperazione

1.      Il comune per l’esercizio di servizi e funzioni e per l’attuazione di opere, interventi o programmi uniforma la propria attività al principio dell’associazione e della cooperazione con gli altri comuni, la provincia, la regione e gli altri enti pubblici interessanti.

 

Art. 40 - Convenzioni

1.      Il comune per l’espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri comuni e con la provincia, apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consulenza degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

 

Art. 41 - Consorzi

1.      Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri comuni e con la provincia.

2.      La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del consiglio comunale, dello statuto e di una convenzione avente il contenuto di cui al precedente art. 40.

3.      Al consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 del D.Lgs n. 267/2000.

 

Art. 42 - Unione Comuni

1.      Al fine di migliorare le strutture pubbliche, l’offerta di servizi e l’espletamento di funzioni, il consiglio comunale, verificatone l’opportunità e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, può costituire una unione fra (con) i comuni contermini.

 

Art. 43 - Accordi di programma

1.      Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell’attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinare l’azione per la loro completa realizzazione, il comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2.      Per le medesime finalità il comune può chiedere che la provincia o la regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

 

Titolo VI

Istituti di partecipazione

Art. 44 - Forme associative e relazioni con il Comune 

1.      Il comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa, che persegua finalità riconosciute di interesse locale.

2.      Viene istituito il registro municipale delle associazioni operanti nel terri-torio comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività.

3.      Compatibilmente con le proprie risorse, per le finalità e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il comune può destinare specifici fondi, o altre risorse, per le finalità di cui al comma primo.

4.      Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l’iscrizione nel registro municipale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni l’accesso alle strutture ed ai servizi municipali, oltre ai finanziamenti erogati al comune.

5.      Il comune riconosce all’Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali che si estrinseca essenzialmente in:

a)      iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico ed ambientale della località;

b)      iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorare le condizioni generali del soggiorno;

c)      iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d)      assistenza ed informazione turistica;

e)      attività ricreative;

f)        coordinamento di iniziative ed attività locali.

 

Art. 45 - Presenza della Pro-Loco e delle varie Associazioni nell’ambito comunale 

1.      Per l’espletamento delle proprie attività, la Pro Loco ed ogni altra associazione regolarmente iscritta nell’apposito Albo Municipale, sono esenti da alcune tasse comunali (Tosap - Tarsu - Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni).

2.      Alla Pro Loco ed alle altre associazioni può essere affidato la gestione di alcuni servizi comunali attinenti il settore ed il coordinamento di particolari iniziative locali tipiche delle finalità delle stesse.

3.      Il comune, per favorire la promozione dell’attività della Pro Loco, può concedere a detta associazione un contributo annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione e da erogare in unica soluzione o anche in più rate durante l’anno. Il contributo sarà corrisposto dopo il parere da parte dell’amministrazione comunale sul programma delle attività previste nell’anno nonché sul preventivo di spesa da parte della Pro Loco entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro lo stesso termine la Pro Loco dovrà far prevenire una relazione sull’attività svolta ed un consuntivo dell’esercizio precedente.

 

Art. 46 - Diritti di informazione delle associazioni

1.      Senza pregiudizio del diritto di accesso all’informazione riconosciuto in generale a tutti i cittadini, alle associazioni, debitamente iscritte nel registro municipale, vengono riconosciuti i seguenti diritti:

a)      ricevere nella propria sede sociale, o presso lo stesso municipio, copia degli avvisi di convocazione degli organi collegiali municipali, relativi a
questioni attinenti agli obiettivi propri dell’associazione. Analogamente, verranno trasmesse copie degli atti e delle deliberazioni che riguardano le stesse materie;

b)      ricevere nella propria sede sociale, o presso lo stesso municipio, le pubblicazioni di carattere periodico pubblicate dal comune, così come tutte le informazioni divulgate, sempre che siano di interesse per l’associazione, in relazione alle finalità perseguite.

 

Art. 47 - Partecipazione delle Associazioni ai procedimenti amministrativi

1.      Fatta salva la partecipazione a singoli procedimenti amministrativi delle forme associative dei cittadini, secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, il comune favorisce la partecipazione delle associazioni o degli organismi appositamente costituiti, alla formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale e settoriale.

2.      Per il raggiungimento di tale finalità, l’amministrazione può chiedere pareri alle entità associative interessate al provvedimento, o agli organismi appositamente costituiti, oppure avviare forme di consultazione formale ed informale.

 

Art. 48 - Diritto di presentare proposte ed interrogazioni

1.      Le associazioni iscritte nel registro municipale e gli eventuali organismi di partecipazione, a mezzo del proprio rappresentante, hanno il diritto di:

a)      presentare proposte di deliberazioni;

b)      chiedere la modifica di atti amministrativi;

c)      presentare interrogazioni al sindaco ed al consiglio comunale.

2.      Relativamente all’ipotesi sub c) deve essere fornita risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

 

Art. 49 - Partecipazione degli interessati al procedimento

1.      In conformità con quanto previsto dalla legge, l’amministrazione comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità che verranno indicate nel regolamento.

 

Art. 50  -Diritto d’accesso ai documenti amministrativi

1.      I cittadini hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi, prodotti o comunque tenuti dall’amministrazione comunale, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge o per motivata e temporanea dichiarazione del sindaco.

2.      Il regolamento disciplina i profili operativi del diritto di accesso, con modalità tali da assicurare la tempestività dell’esercizio del diritto medesimo.

 

Art. 51 - Il Difensore Civico

1.      È precisa funzione del difensore civico, quella di additare gli abusi e le disfunzioni della macchina amministrativa, ai fini di garantire l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

2.      Per dare effettiva valenza all’azione del difensore civico resta da sciogliere il nodo dei poteri da conferirgli in concreto.

3.      A tal proposito si dovrebbe prevedere la possibilità per il difensore civi-co di richiedere l’inizio del procedimento disciplinare per i funzionari per i quali se ne ravvisassero gli estremi, dovuti a comportamenti omissivi o, comunque, lesivi dei diritti del cittadino.

4.      Strettamente collegato a questo potere dovrebbe essere riconosciuto per il difensore civico l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria su ogni fatto che si potesse configurare come reato, compreso anche l’obbligo di segnalazione alla magistratura della Corte dei Conti di ogni ipotesi comportante responsabilità contabile a carico dei dirigenti, funzionari o incaricati di pubblico servizio.

5.      Al di fuori di queste competenze si può proporre che il difensore civico diventi una sorte di “grande ascoltatore” dei bisogni dei cittadini e che si faccia esso stesso tramite imparziale presso gli organi.

6.      Di conseguenza dovrebbe essere eletta all’ufficio del difensore civico una persona che offra la massima garanzia di competenza giuridico - amministrativa, nonché imparzialità ed obiettività di giudizio, tale da svolgere il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del comune.

 

Art. 52 - Elezione

1.      Il difensore civico è eletto tra persone competenti nella materia giuridico - amministrativa.

2.      Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri e resta in carica fino allo scadere del consiglio comunale, con proroga fino all’elezione del successore.

3.      Tale figura è preferibile possa servire una zona intercomunale.

 

Art. 53 - Prerogative e mezzi

1.      Il difensore civico, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può:

a)      chiedere agli uffici notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b)      consultare e ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all’intervento richiesto ed acquisire le informazioni necessarie;

c)      convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti ed accedere agli uffici per acquisire elementi conoscitivi;

d)      avanzare proposte per migliorare l’attività amministrativa.

2.      Il funzionario interessato deve tener conto delle osservazioni presentate dal difensore civico.

 

Art. 54 - Rapporti con il consiglio comunale

1.      Il difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale una relazione sull’attività svolta, da cui emergono le disfunzioni riscontrate oltre a proposte migliorative.

2.      Il consiglio comunale emanerà apposito regolamento concernente l’organizzazione dell’ufficio.

 

Art. 55 - Referendum Consultivo

1.      L’amministrazione comunale riconosce il referendum consultivo strumento incisivo di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla ge-stione pubblica.

2.      Il sindaco indice il referendum consultivo, previa deliberazione della giunta comunale, quando lo richieda n. 200 (duecento) elettori.

3.      Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

4.      Formano oggetto di referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale, in particolare l’unificazione delle liste elettorali, fatto salve quelle in materia di tributi locali o quelle che risultino avere un contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale.

5.      Per l’ammissibilità dei quesiti referendari e quindi sulla conseguente indizione del referendum consultivo, è istituita un’apposita commissione consiliare, integrata da esperti e dal segretario comunale, che avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte e decidere sull’ammissibilità del referendum consultivo entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste stesse.

6.      Non può essere proposto referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.

7.      È fatto divieto di proporre identico referendum consultivo non prima di 15 anni.

8.      Il referendum consultivo viene sospeso, previo parere dell’apposita commissione, qualora il consiglio comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del consiglio comunale.

9.      Le modalità di svolgimento del referendum (i tempi, i modi, i quorum per le validità delle consultazioni, la proclamazione dei risultati) dovranno essere disciplinati da apposito regolamento.

10. Il consiglio comunale dovrà deliberare in merito all’argomento proposto con referendum entro 30 (trenta) giorni.

 

Art. 56 - Diritto d’accesso ai documenti amministrativi 

1.      Secondo quanto previsto dalla legge, tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, prodotti o detenuti dall’amministrazione comunale, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge o per motivata o temporanea dichiarazione del sindaco.

2.      Il regolamento disciplina i profili operativi del diritto di accesso, con modalità tali da assicurare la tempestività dell’esercizio del diritto medesimo.

 

Art. 57 - Partecipazione degli interessati al procedimento

1.      In conformità con quanto previsto dalla legge, l’amministrazione comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo.

 

Art. 58 - Procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte

1.      I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte, depositandole presso l’ufficio di segreteria del comune secondo quanto previsto nel regolamento.

2.      Entro trenta giorni dalla richiesta, salvo diverso termine da supportare con adeguata motivazione, viene comunicata ai cittadini interessati l’ammissibilità dell’istanza, della petizione o della proposta, secondo quanto deliberato dall’organo competente.

3.      Nel caso di esito favorevole, entro il termine di trenta giorni, verranno attivati i procedimenti amministrativi connessi alla richiesta medesima, dan-done comunicazione agli interessati, nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento.

 

Titolo VII

Finanza e contabilità

Art. 59 - Finanza locale

1.      L’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.

2.      La potestà impositiva si esplica nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

3.      Le entrate del comune per trasferimento erariale, regionale o provinciale, garantiscono i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento viene erogato.

4.      Il comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e dalla Regione, anche a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo, sino alla concorrenza delle somme allo scopo trasferitegli.

5.      Il consiglio comunale, in relazione alla programmazione ed agli obiettivi perseguiti, indica strumenti di contabilità economica ed effettua il controllo di gestione interno.

6.      Con apposito regolamento vengono disciplinate le procedure di contabilità.

 

Art. 60  -I revisori del conto

1.      I Revisori del Conto hanno diritto di partecipare alle sedute del consiglio comunale e della giunta e, se richiesto, potranno esprimere pareri.

2.      Per la partecipazione alle sedute della giunta e del consiglio, potrà essere
 riconosciuto un gettone di presenza da convenirsi.

 

Art. 61 - Fasi della spesa

1.      Tutte le spese debbono essere preventivamente impegnate e debbono trovare completa copertura in bilancio. Il sindaco trasmette alla ragioneria le ordinanze contingibili ed urgenti, che comportano oneri a carico del bilancio comunale, al fine di provvedere alla relativa copertura.

2.      Le spese sono liquidate dalla giunta comunale che ne richiede il pagamento al ragioniere. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal ragioniere e debbono contenere tutti gli elementi fissati dalla legge e dal regolamento.

 

Art. 62 - Controllo di gestione

1.      La giunta comunale allega alla proposta di approvazione del conto consuntivo una relazione sull’attività amministrativa dell’anno di riferimento e sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2.      Al conto consuntivo è allegata la contabilità economica strutturata, ai sensi degli artt. 2423 e segg. del Codice Civile, per schede che ne permettono la lettura per progetti, programmi, interventi, servizi, e ne indicano ogni elemento, per la determinazione del rapporto costi/benefici. Su ogni scheda in sede di conto consuntivo il revisore esprime le valutazioni di efficienza dell’azione.

3.      Il consiglio comunale, nella stessa seduta nella quale viene approvato il conto consuntivo, si pronuncia in ordine al grado di efficacia e di efficienza conseguito dall’attività della giunta comunale.

Indice

 

Titolo I

Principi

Art. 1   -     Elementi costitutivi del comune

Art. 2   -     Sede

Art. 3   -     Autonomia e funzioni del comune

Art. 4   -     Funzioni comunali peculiari

Art. 5   -     Commissione pari opportunità

Art. 6  -     Funzione sociale della famiglia

Art. 7   -     Funzione sociale economica

Art. 8   -     La salute pubblica

Art. 9   -     La partecipazione dei cittadini ed il diritto d’accesso

Art. 10 -     Rapporti con Regione, Provincia Comuni ed altri enti ed istituzioni

 

Titolo II

Organi elettivi del Comune

Art. 11 -     Principio Di Decentramento

Art. 12 -     Funzioni e competenze

Art. 13 -     Proposta di deliberazione

Art. 14 -     Attribuzione dei consiglieri

Art. 15 -     Adunanze

Art. 16 -     Sedute

Art. 17 -     Votazioni

Art. 18 -     Composizione del consiglio comunale

Art. 19 -     Consigliere anziano

Art. 20 -     Decadenza

Art. 21 -     Gruppi consiliari - Capigruppo

Art. 22 -     Commissioni consiliari

Art. 23 -     Commissione permanente per lo statuto ed i regolamenti

Art. 24 -     Commissione permanente di vigilanza sulla gestione economica interna

Art. 25 -     La giunta - Composizione

Art. 26 -     Composizione (della giunta)

Art. 27 -     Nomina

Art. 28 -     Attribuzione degli assessori

Art. 29 -     Competenze

Art. 30 -     Il sindaco: competenze

Art. 31 -     Competenze del sindaco quale Ufficiale di Governo

Art. 32 -     Vicesindaco

 

Titolo III

L’ordinamento degli Uffici, l’esercizio delle funzioni e gli organi amministrativi

 

Art. 33 -     L’ordinamento degli uffici

Art. 34 -     Il segretario

Art. 35 -     I responsabili di struttura

Titolo IV

Ordinamento dei servizi locali

Art. 36 -     Il personale

Art. 37 -     Principi generali

Art. 38 -     Concessione

 

Titolo V

Forme Associative

Art. 39 -     Forme associative di cooperazione

Art. 40 -     Convenzioni

Art. 41 -     Consorzi

Art. 42 -     Unione comuni

Art. 43 -     Accordi di programma

 

Titolo VI

Istituti di partecipazione

Art. 44 -     Forme associative e relazioni con il comune

Art. 45 - Presenza della Pro-Loco e delle varie associazioni nell’ambito comunale

Art. 46 -     Diritti d’informazione delle associazioni

Art. 47 -     Partecipazione delle associazioni ai procedimenti amministrativi

Art. 48 -     Diritto di presentare proposte ed interrogazioni

Art. 49 -     Partecipazione degli interessi al procedimento

Art. 50 -     Diritto d’accesso ai documenti amministrativi

Art. 51 -     Il difensore civico

Art. 52 -     Elezione

Art. 53 -     Prerogative e mezzi

Art. 54 -     Rapporti con il consiglio comunale

Art. 55 -     Referendum consultivo

Art. 56 -     Diritto d’accesso ai documenti amministrativi

Art. 57 -     Partecipazione degli interessati al procedimento

Art. 58 -     Procedure per l’ammissione d’istanze, petizioni e proposte

 

Titolo VII

Finanza e contabilità

Art. 59 -     Finanza locale

Art. 60 -     I revisori del conto

Art. 61 -     Fasi della spesa

Art. 62 -     Controllo di gestione

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