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Bur n. 89 del 12 ottobre 2007


Materia: Statuti

COMUNE DI ZOVENCEDO (VICENZA)

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Approvazione statuto comunale.

Indice generale

Titolo I - Principi generali

Capo I - Finalita’ e Obiettivi

Art. 1 - (Finalità)

Art. 2 - (Finalità ed obiettivi programmatici)

Capo II - Elementi costitutivi e distintivi

- Sezione I - Elementi costitutivi

Art. 3 - (Popolazione)

Art. 4 - (Territorio)

- Sezione II Elementi distintivi

Art. 5 - (Sede)

Art. 6 - (Stemma e albo pretorio)

Titolo II - Istituti di partecipazione

Capo I - Rapporti dei cittadini con il Comune

Art. 7 - (Assemblee e riunioni)

Art. 8 - (Libero associazionismo)

Art. 9 - (La consultazione della popolazione)

Art. l0 - (Istanze, petizioni e proposte)

Art. 11 - (Accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

Capo II - Referendum consultivo

Art. 12 (Materie oggetto di referendum)

Art. 13 (Disciplina del referendum)

Art. 14 (Celebrazione ed esito del referendum)

Titolo III - Ordinamento istituzionale

Capo I - Organi elettivi

Art. 15 (Organi Elettivi)

Capo II - Consiglio comunale

Art. 16 (Competenze)

Art. 17 (Diritti del consigliere comunale)

Art. 18 (Doveri del consigliere comunale)

Art. 19 (Dimissioni del Consigliere Comunale)

Art. 20 (Gruppi consiliari)

Art. 21 (Funzionamento del Consiglio)

Art. 22 (Commissioni Consiliari)

Art. 23 (Presidenza del Consiglio Comunale)

Art. 24 (Pubblicità delle sedute)

Art. 25 (Validità delle sedute e delle deliberazioni)

Art. 26 (Svolgimento dei lavori consiliari e votazione)

Art. 27 (Verbalizzazione della seduta)

Capo III - Giunta comunale

Art. 28 (Competenze)

Art. 29 (Composizione)

Art. 30 (Nomina)

Art. 31 (Durata in carica)

Art. 32 (Sfiducia costruttiva e revoca)

Art. 33 (Funzionamento)

Art. 34 (Cessazione dalla carica di assessore)

Capo IV - Il sindaco

Art. 35 (Competenze e attribuzioni)

Art. 36 (Vicesindaco)

Art. 37 (Deleghe e incarichi)

Capo V - Disposizione comuni

Art. 38 (Dovere di astensione)

Art. 39 (Decadenza)

Art. 40 (Nomine)

Titolo IV - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Capo I - Uffici e personale

Art. 41 (Principi organizzativi)

Art. 42 (Segretario Comunale)

Art. 43 (Il Direttore Generale)

Art. 44 (Vice Segretario Comunale)

Art. 45(Responsabilità)

Art. 46 (Incarichi a tempo determinato)

Capo II - Servizi pubblici

Art. 47 (Disciplina dei pubblici servizi)

Art. 48 (Forme associative e di cooperazione)

Art. 49 (Nomina surroga e revoca degli amministratori in aziende speciali e istituzioni

Art. 50 (Istituzioni per l’esercizio di servizi sociali)

Art. 51 (Partecipazione a società di capitali)

Art. 52 (Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

Art. 53 (Indirizzi e Vigilanza)

Titolo V - Finanza e contabilità

Art. 54 (Finanza Comunale)

Art. 55 (Revisore dei Conti)

Art. 56 (Controllo economico interno della Gestione)

Art. 57 (Rilievi e proposte del revisore dei conti)

 

Titolo I

Principi Generali

 Capo I

Finalità e Obiettivi

Art. 1

(Finalità)

1 - Il Comune di Zovencedo afferma la propria autonomia e capacità decisionale nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto e nel rispetto delle norme del presente statuto.

Ispira la sua azione a principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

2 - Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura e tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3 - Riconosce i valori della propria storia espressi nella cultura, nella lingua, nelle tradizioni, nella religione cristiana, nel patrimonio storico - ambientale e nella relativa tutela e salvaguardia, nelle realtà produttive consolidate; partecipa, collaborando particolarmente con i Comuni contermini, con la Provincia e la Regione, alla realizzazione di un efficiente sistema delle autonomie locali, primario presidio di democrazia e strumento di promozione civile.

4 - I principi fondamentali dettati dal presente statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2

(Finalità ed obiettivi programmatici)

1 - Il Comune di Zovencedo svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali e concorre alla determinazione e realizzazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Regione, Provincia e delle possibili forme aggregative tra enti di cui fa parte. Svolge tutte le funzioni che rintenga di interesse della propria popolazione.

2 - I spira la sua azione ai principi di efficienza, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

3 - Il Comune di Zovencedo, in particolare:

a)   orienta la propria azione al fine di contribuire all’attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica;

b)   favorisce le sviluppo economico e sociale della Comunità promuovendo la partecipazione dell’iniziativa economica pubblica e privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. In tal senso promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente, tutela la salute dei cittadini, favorisce la soluzione del bisogno abitativo, valorizza il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;

c)   rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo un’informazione completa e accessibile sull’attività svolta;

d)   adotta tutte le misure atte a garantire un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona nel rispetto del principio della pari opportunità, sostiene l’istituzione della famiglia quale cardine della società civile, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione, sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

 

Capo II

Elementi Costitutivi e Distintivi

 

Sezione I

Elementi costitutivi

 

Art. 3

(Popolazione)

1 - Sono cittadini di Zovencedo i residenti nel territorio comunale.

2 - Il Consiglio Comunale può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che siano nate a Zovencedo o abbiano operato nell’interesse della comunità stessa e si siano distinte per alti meriti sociali, culturali o scientifici.

 

Art. 4

(Territorio)

1 - Il territorio comunale è costituito dalla parte del suolo nazionale delimitato dal piano topografico nazionale con legge dello Stato ed approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2 - Confina con i Comuni di Grancona, Villaga, Barbarano Vicentino, Arcugnano, Brendola.

3 - Il territorio comunale comprende Zovencedo che è il capoluogo, la frazione di San Gottardo, e le contrade di Gazzo e Calto.

 

Sezione II

(elementi distintivi)

Art. 5

(Sede)

1 - La sede del Comune di Zovencedo è nel capoluogo.

2 - Gli uffici comunali possono essere ubicati provvisoriamente anche nella frazione.

3 - Gli organi comunali possono riunirsi anche in sedi diverse nell’ambito del territorio comunale, previa deliberazione del Consiglio comunale alla quale dovrà essere data adeguata pubblicità nei locali pubblici e aperti al pubblico.

 

Art. 6

(Stemma e albo pretorio)

1 - Il Comune è dotato di uno stemma civico e di un gonfalone, rappresentativi della storia, della tradizione e della cultura locale così descritti: nella parte centrale, con sfondo bianco, è raffigurata una mucca al pascolo sotto una pianta posta all'inizio di un filare di viti con evidenziato un grappolo d’uva; sulla sinistra un ramoscello d’ulivo e sulla destra un ramoscello di rovere tra loro uniti, nella parte inferiore, da un nastro tricolore (bianco, rosso, verde) il tutto sotto una torre merlata composta da nove merli. Sotto, un nastro color azzurro con la scritta in nero: Zovencedo.

2 - L’uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

3 - Il Consiglio Comunale ha individuato nel palazzo civico comunale e nell’edificio scolastico della frazione di San Gottardo appositi spazi da destinare ad “Albo Pretorio”.

 

Titolo II

Istituti di Partecipazione

 

Capo I

Rapporti dei Cittadini con il Comune

 

Art. 7

(Assemblee e riunioni)

1 - Appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed associazioni il diritto di indire assemblee e riunioni per il libero ed autonomo svolgimento delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2 - Il Comune invia, alle Associazioni o Enti Morali che ne fanno richiesta, copia dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

 

Art. 8

(Libero associazionismo)

1 - Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità alle attività comunali, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative.

2 - Il Comune favorisce la formazione di nuovi organismi associativi e agevola quelli esistenti con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o nei modi diversi consentiti.

3 - La consultazione dell’associazionismo, anche attraverso apposite consulte, è promossa e attuata dalla giunta comunale, dal consiglio comunale o dalle commissioni consiliari, per le rispettive competenze, anche su richiesta delle associazioni.

4 - Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori socio—sanitario, della scuola, dell’ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni anche per la gestione di servizi pubblici, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell‘associazionismo.

5 - Ai fini sopraindicati, le associazioni che non abbiano scopo di lucro, e siano dotate di un ordinamento interno che stabilisca l’eleggibilità delle cariche sociali e operino nel rispetto dei regolamenti comunali, sono iscritte nell’albo delle associazioni, tenuto presso l’Ufficio del segretario comunale.

 

Art. 9

(La consultazione della popolazione)

1 - Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, il Comune può consultare periodicamente la popolazione mediante assemblee generali di frazione, o di contrada, o di categorie e gruppi sociali.

2 - La consultazione, oltre che promossa dagli organi comunali, può essere richiesta da almeno un quinto della popolazione interessata; in tal caso la consultazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

3 - La consultazione è indetta dal Sindaco che assicura un’adeguata pubblicità preventiva.

4 - La consultazione può avvenire a mezzo di questionari o in altre forme, anche su richiesta dei proponenti, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati, la libera espressione del voto e la corretta acquisizione dei pareri da parte del Comune.

5 - Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti e resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza.

6 - Ai fini della consultazione di cui ai precedenti commi, la popolazione è costituita dai cittadini che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età.

 

Art. l0

(Istanze, petizioni e proposte)

1 - Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e alla commissione consiliare competente e promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2 - Entro sessanta giorni, il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di sessanta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia.

3 - Il Sindaco fornisce puntuale informazione al primo consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

 

Art. 11

(Accesso agli atti e partecipazione al procedimento)

1 - I cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni secondo le leggi dello stato ed il regolamento comunale.

2 - Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli organismi di partecipazione dell’azione del Comune, è assicurata l’informazione con iniziative dirette dell’amministrazione o con l’utilizzo di altri mezzi.

3 - Sono assicurate forme di partecipazione del cittadino interessato nel procedimento per l’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

4 - L’avvio del procedimento per l’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenirvi e a quanti, individuati o facilmente individuabili, possono subire pregiudizio dall’emanazione dell’atto finale. Ogni altro soggetto cui possa derivare pregiudizio dal procedimento nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

5 - Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l’amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo, come disciplinate dal regolamento.

6 - Nella comunicazione di cui ai precedenti commi sono indicati:

l’oggetto del procedimento; l’ufficio e la persona responsabile di detto procedimento; l’ufficio in cui prendere visione degli atti; il termine per la presentazione di osservazioni e per l’apertura del contraddittorio; il termine e l’autorità cui indirizzare il ricorso in sede giurisdizionale amministrativa. Sono pure indicate le facoltà inerenti alla conclusione di accordi sui contenuti discrezionali del provvedimento o in sostituzione dello stesso.

 

Capo II

Referendum Consultivo

 

Art. 12

(Materie oggetto di referendum)

1 - Il referendum consultivo è ammesso in materie di esclusiva competenza comunale.

2 - Il quesito referendario deve riguardare una questione specifica, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica.

3 - Non è ammesso il referendum consultivo nelle seguenti materie:

a)      documento programmatico preliminare, nella sua globalità;

b)      elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;

c)      personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;

d)      regolamento del consiglio comunale;

e)      istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

f)        bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;

g)      provvedimenti a contenuto vincolato;

h)      oggetti sui quali il consiglio o la giunta comunale abbiano già assunto provvedimenti deliberativi di impegno di spesa e che abbiano già dato luogo a rapporti negoziali con terzi.

4 - Non è ammessa, inoltre, la ripetizione del referendum sullo stesso oggetto o su altro di analogo contenuto entro cinque anni dalla conclusione del precedente.

 

Art. 13

(Disciplina del referendum)

1 - Il quesito referendario è proposto da un comitato promotore di cinque cittadini che abbia raccolto, su fogli che riportino il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario Comunale, le sottoscrizioni autenticate di almeno il 35 per cento del corpo elettorale, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della proposta.

2 - Spetta al consiglio comunale determinare, previa attestazione del segretario comunale sulla regolarità formale degli atti, l’inesistenza di cause ostative, la conseguente ammissibilità del referendum e le procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

3 - Entro sessanta giorni dalla deliberazione consiliare di cui al precedente comma, il sindaco convoca il corpo elettorale per una domenica compatibile con le disposizioni di legge e con un distacco temporale minimo di un anno dall’ultimo referendum esperito; costituisce i seggi elettorali formati, alla presenza dei capigruppo consiliari e del comitato promotore, con estrazione a sorte, di un presidente e due scrutatori e vigila sulla regolarità delle operazioni.

 

Art. 14

(Celebrazione ed esito del referendum)

1 - E’ ammessa la celebrazione contemporanea di più referendum. Non sono ammesse iniziative referendarie nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dei decreti per consultazioni elettorali fino ad un mese dopo le operazioni di voto.

2 - L’esito del referendum è reso noto, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza e dovrà formare oggetto di discussione in consiglio comunale entro sessanta giorni.

 

Titolo III

Ordinamento Istituzionale

 

Capo I

Organi Elettivi

 

Art. 15

(Organi Elettivi)

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

 

Capo II

Il Consiglio Comunale

 

Art. 16

(Competenze)

1 - Il Consiglio Comunale, primaria espressione democratica della comunità, indirizza l’azione generale dell’Amministrazione, individuando obiettivi e scelte da assumere negli atti fondamentali, e controlla i risultati dell’azione. La composizione, l’elezione, le competenze, la durata del consiglio comunale, nonché le cause di ineleggibilità dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

2 - Le competenze del consiglio comunale non sono delegabili ad altri organi.

 

Art. 17

(Diritti del consigliere comunale)

1 - Spettano al Consigliere Comunale: il potere di iniziativa nei limiti di legge; il diritto di ottenere dagli uffici comunali ogni informazione e documentazione utili allo svolgimento del mandato. Lo stesso diritto è esercitato, tramite il Sindaco, nei confronti degli enti e aziende dipendenti; il diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, raccomandazioni, risoluzioni e domande di attualità.

2 - E’ in facoltà del consigliere comunale di avvalersi, per l’esercizio delle proprie funzioni, dell’assistenza del segretario comunale.

3 - I diritti di cui al presente articolo sono esercitati secondo le modalità previste dal regolamento.

 

Art. 18

(Doveri del consigliere comunale)

1 - Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell’intera comunità locale.

2 - Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare alle attività comunali, in particolare con la presenza alle riunioni di consiglio e di commissioni.

 

Art. 19

(Dimissioni del Consigliere Comunale)

1 - Le dimissioni del consigliere, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2 - Il Consiglio, entro 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari.

 

Art. 20

(Gruppi consiliari)

1 - I consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari. Un gruppo può essere composto da un solo consigliere, purché rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

2 - All’inizio del mandato ciascun consigliere comunica al sindaco la propria adesione ad un gruppo.

3 - Il consigliere che, durante il mandato, lascia il proprio gruppo può aderire ad altra formazione esistente o confluire nel gruppo misto.

4 - Ogni gruppo designa il capogruppo per l’esercizio delle funzioni stabilite da legge, statuto e regolamento.

 

Art. 21

(Funzionamento del Consiglio)

1 - Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria almeno due volte all’anno per deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

2 - Viene convocato in sessione straordinaria per trattare gli oggetti di competenza.

3 - La convocazione spetta al sindaco dopo che la Giunta ha determinato l’ordine del giorno e la data della riunione.

4 - In caso di richiesta di un quinto dei consiglieri, la convocazione è effettuata dal sindaco entro venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

5 - L’avviso con l’elenco degli oggetti per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

6 - L’avviso di convocazione per le altre sedute è consegnato almeno tre giorni liberi prima dell’adunanza; in caso d’urgenza, non meno di ventiquattro ore prima.

7 - La consegna degli avvisi avviene con le modalità determinate del regolamento.

8 - Della convocazione del consiglio e dell’ordine del giorno è data diffusione attraverso l’albo pretorio e gli altri mezzi di comunicazione pure definiti dal regolamento.

9 - Le deliberazioni del consiglio comunale sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario comunale.

 

Art. 22

(Commissioni Consiliari)

1 - Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari permanenti per materia o speciali e temporanee per singoli affari nel rispetto del criterio di proporzionalità, indicando il termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico, con la presentazione di una relazione scritta al Consiglio Comunale.

2 - Le commissioni consiliari esercitano funzioni consultive in particolare sulle proposte da sottoporre all’esame del consiglio comunale.

3 - La composizione delle commissioni, la nomina del presidente, la pubblicità delle sedute, il funzionamento e i criteri per garantire la proporzionalità anche avvalendosi del voto plurimo, sono disciplinati dal regolamento.

 

Art. 23

(Presidenza del Consiglio Comunale)

La presidenza del consiglio comunale spetta al Sindaco o, in sua assenza, successivamente al vicesindaco o ad un assessore in ordine di età.

 

Art. 24

(Pubblicità delle sedute)

1 - Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi che implichino valutazioni su persone.

2 - Il regolamento determina le modalità esecutive.

 

Art. 25

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1 - La seduta è valida quando sia presente la metà dei consiglieri in carica. Sono, a tal fine, considerati presenti gli astenuti e coloro che, nelle votazioni segrete, abbiano deposto scheda bianca.

2 - I provvedimenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge non richieda maggioranze diverse. Astensioni e schede bianche non si computano nel numero dei votanti; si computano invece le schede nulle.

3 - Le votazioni sono palesi, salvo che per le deliberazioni concernenti persone o rispondenti all’esigenza di tutela della libertà di espressione delle convinzioni etiche e morali del consigliere.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

 

Art. 26

(Svolgimento dei lavori consiliari e votazione)

1 - Il presidente conduce i lavori consiliari in modo da garantire il loro ordinato e democratico svolgimento.

2 - Il regolamento delle sedute del consiglio ne disciplina il funzionamento ivi compreso: l’ordine degli interventi, la loro durata,le modalità del voto, nonché la partecipazione di rappresentanti di enti e aziende dipendenti e di esperti.

 

Art. 27

(Verbalizzazione della seduta)

Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio e provvede alla verbalizzazione.

 

Capo III

Giunta Comunale

 

Art. 28

(Competenze)

1 - La giunta è l’organo di collaborazione del Sindaco nell’amministrazione del Comune.

2 - Adotta gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei servizi.

 

Art. 29

(Composizione)

1 - La Giunta Comunale è composta dal sindaco e da quattro assessori. Possono far parte della giunta comunale cittadini esterni al consiglio comunale, nel numero massimo di due in possesso di particolari requisiti di esperienza e professionalità.

2 - L’Assessore esterno deve possedere gli stessi requisiti di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri comunali. Partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

 

Art. 30

(Nomina)

1 - L’elezione del sindaco e della giunta avviene sulla base di un documento programmatico contenente la lista dei candidati alla carica di sindaco e di assessore.

2 - La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata presso l’ufficio del Segretario Comunale, almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.

3 - La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco e successivamente viene aperto un dibattito, che si conclude con l’approvazione degli indirizzi generali di governo.

 

Art. 31

(Durata in carica)

1 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2 - Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente dopo il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3 - Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

 

Art. 32

(Sfiducia costruttiva e revoca)

1 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

3 - La mozione di sfiducia è depositata presso l’ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.

4 - Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario

 

Art. 33

(Funzionamento)

1 - Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale.

2 - Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il Consiglio Comunale.

3 - La Giunta Comunale, con apposita determinazione, disciplina il proprio funzionamento e in particolare le modalità per l’istruttoria, la presentazione, la discussione e l’approvazione delle proposte.

4 - Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche; possono esservi ammessi tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

5 - Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal segretario comunale.

 

Art. 34

(Cessazione dalla carica di assessore)

 

1 - Gli Assessori cessano dalla carica, oltre che per gli effetti di cui al primo comma dell’art. 32, per:

    a) morte;

    b)dimissioni;

    c) revoca.

2 - Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco il quale provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile:

3 - Alla sostituzione dell’Assessore deceduto o revocato provvede il Sindaco con le stesse modalità di cui al comma secondo.

 

Capo IV

Sindaco

 

Art. 35

(Competenze e attribuzioni)

1 - Il Sindaco svolge i compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, quale capo dell’Amministrazione e Ufficiale di Governo.

2 - Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente. Convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun amministratore o dirigente, in forza di apposita delega speciale o generale.

3 - Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici servizi e vigila su quanto concerne la sicurezza e l’ordine pubblico.

4 - Al Sindaco è attribuito il potere di assegnazione e di nomina, ovvero di revoca, degli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi.

5 – Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

 

Art. 36

(Vicesindaco)

Il Sindaco designa un assessore quale vicesindaco con funzioni di sostituto in caso di sua assenza o impedimento. Il vicesindaco è sostituito a sua volta, in caso di assenza o impedimento, da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.

 

Art. 37

(Deleghe e incarichi)

1 - Il Sindaco può delegare a singoli assessori di curare per gruppi di materie, la presentazione alla giunta comunale delle proposte di competenza, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici dei medesimi settori, riferendone alla giunta. Può altresì delegare gli assessori a compiere atti di sua competenza. Della delega è data comunicazione al consiglio comunale.

2 - Le deleghe sono revocabili con motivazione. Non è delegabile il potere di ordinanza.

3 - Il sindaco può incaricare, su parere non vincolante della giunta, singoli consiglieri per l’esame di particolari problemi dei quali devono riferire alla stessa giunta comunale.

 

Capo V

Disposizioni Comuni

 

Art. 38

(Dovere di astensione)

1 - Il sindaco e i membri del consiglio e della giunta hanno l’obbligo di non prendere parte, abbandonando il luogo della riunione, alle deliberazioni nelle quali essi abbiano interessi propri e degli enti, aziende, società cui appartengono o dei parenti e affini fino al quarto grado.

2 - La presente disposizione si applica anche al segretario comunale; in questo caso viene temporaneamente sostituito da un consigliere o assessore nominato dal Sindaco.

 

Art. 39

(Decadenza)

Il consiglio comunale pronuncia la decadenza del consigliere e dell’assessore per assenze non giustificate dalle sedute dei rispettivi collegi, a sensi di legge.

 

Art. 40

(Nomine)

1 - Le nomine di competenza del consiglio comunale e della giunta sono precedute da una dichiarazione di disponibilità di accettazione della nomina, che deve essere in deposito agli atti del consiglio comunale, almeno 24 ore libere prima della seduta. Le nomine avvengono a votazione segreta e a maggioranza assoluta dei votanti.

2 - Qualora sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procede con voto limitato secondo le modalità stabilite dal regolamento.

In tal caso per la nomina è sufficiente la maggioranza relativa.

 

Titolo IV

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

 

Capo I

Uffici e Personale

 

Art. 41

(Principi organizzativi)

1 - L’organizzazione degli uffici del Comune si uniforma a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, produttività ed efficienza negli uffici e nei servizi.

2 - Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall’organizzazione gerarchica degli uffici e servizi del Comune, al cui vertice è posto il Segretario Comunale e/o assessore delegato.

3 – Il Comune garantisce adeguata copertura assicurativa per le funzioni del Segretario comunale/assessore delegato e dei responsabili del servizi per gli atti di gestione e per quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

 

Art. 42

(Segretario Comunale)

1 - Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, cura l’attuazione e tempestività dei provvedimenti degli organi elettivi ed è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni.

2 - Il segretario coordina l’attività amministrativa del comune.

3 - Il segretario comunale compie gli atti, anche a rilevanza esterna, a lui attribuiti dalla legge, dallo statuto e da altre fonti normative, ivi compresa la facoltà di rogito degli atti e contratti nell’esclusivo interesse del Comune.

4 - In particolare, il segretario comunale:

a)      sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività;

b)      promuove e coordina tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonché le informazioni, a chi ha diritto a richiederle, sull’attività del comune e il miglior utilizzo dei servizi nell’interesse del cittadino;

c)      verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d)      partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede 1’ adunanza.

 

Art. 43

(Il Direttore Generale) 

1 - Il Direttore Generale, se nominato previa stipula di convenzione tra più comuni, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell’ente. Gli compete, in particolare, la predisposizione del “Piano delle risorse e degli obiettivi”

2 - In assenza della nomina del Direttore Generale, il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, ed altre funzioni di carattere gestionale.

 

Art. 44

(Vice Segretario Comunale) 

1 – All’interno della dotazione organica potrà essere individuato il soggetto in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di Vice-Segretario Comunale.

2- Il Vice-Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

 

Art. 45

(Responsabilità) 

Il Responsabile dell’Area risponde, nei confronti degli organi di direzione politica, dell’attività svolta ed in particolare:

a)      del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;

b)      della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;

c)      della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;

d)      del buon andamento e delle economicità della gestione.

 

Art. 46

(Incarichi a tempo determinato)

1 - Alla Giunta, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio, spetta di deliberare l’assunzione con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, persone destinate alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione.

2 - L’incarico a tempo determinato può riguardare anche la responsabilità di più uffici o servizi in capo alla stessa persona.

 

Capo II

Servizi Pubblici

 

Art. 47

(Disciplina dei pubblici servizi)

1 - Il Comune gestisce i servizi pubblici, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con i soggetti pubblici e privati. Può gestirli in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione o a mezzo di società per azioni, a seconda delle dimensioni, della rilevanza e delle caratteristiche del servizio stesso.

2 - La deliberazione del consiglio comunale con la quale si determina la forma di gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il suo funzionamento, qualora si tratti di azienda speciale o di gestione a mezzo di società; deve contenere le norme regolamentari, in caso di gestione del servizio in economia o in concessione a terzi o a mezzo di istituzione.

 

Art. 48

(Forme associative e di cooperazione)

1 - Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l’azione integrata e coordinata delle stesse.

2 - L’attività del comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

 

Art. 49

(Nomina surroga e revoca degli amministratori in aziende speciali e istituzioni)

1 - Il consiglio comunale procede alla nomina separatamente del presidente e degli amministratori di aziende e istituzioni sulla base di una lista proposta dalla giunta.

2 - I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche e professionali.

3 - Con le stesse modalità si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza.

4 - Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può revocare tutti gli amministratori su mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Alla sostituzione dei singoli amministratori revocati dal consiglio comunale su proposta del sindaco, provvede nella stessa seduta il consiglio.

5 - La proposta o la mozione di revoca devono indicare i nomi dei sostituiti.

 

Art. 50

(Istituzioni per l’esercizio di servizi sociali)

1 - L’istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

2 - I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del consiglio comunale che li ha espressi, sono eleggibili e cessano le loro funzioni con la nomina dei loro successori.

3 - Agli amministratori delle istituzioni si applicano le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all’istituzione, in quanto compatibile, ogni riferimento normativo riguardante il comune.

4 - Il consiglio di amministrazione della istituzione, sentita la giunta comunale, può nominare direttore dell’istituzione medesima il segretario comunale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all’amministrazione, in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.

5 - L’amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

 

Art. 51

(Partecipazione a società di capitali)

1 - Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione.

2 - Qualora la partecipazione del comune a società per azioni sia superiore al venti per cento del capitale sociale, lo statuto di queste deve prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e

del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi di legge.

3 - IL Comune può, inoltre, partecipare ad altre società di capitali.

 

Art. 52

(Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

Il rappresentante del Comune nelle assemblee delle società di capitale e delle strutture associative è il sindaco o un suo delegato.

 

Art. 53

(Indirizzi e vigilanza)

1 - Il consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell’attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.

2 - La giunta comunale esercita la vigilanza sull’attività dei soggetti di cui al precedente comma e riferisce annualmente al consiglio comunale.

3 - La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione statutaria devono essere conformi ad una precedente deliberazione del consiglio comunale.

 

Titolo V

Finanza e Contabilità 

Art. 54

(Finanza comunale)

1 - L’ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge che riconosce al comune autonomia finanziaria e potestà impositiva.

2 - Il comune è dotato di un proprio demanio e patrimonio. Il bilancio annuale e pluriennale e il conto consuntivo costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della contabilità comunale.

3 - L’attività economico finanziaria del Comune si ispira ai principi del pareggio economico e finanziario del bilancio, della coerenza fra programmi e risultati gestionali, dell’utilizzo ottimale delle risorse e dei servizi, della informazione e diffusione dei dati.

 

Art. 55

(Revisore dei Conti)

1 - Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento nei confronti del Comune e delle istituzioni, presta ogni collaborazione al consiglio comunale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.

2 - Il Sindaco può invitare il revisore alle riunioni del consiglio e della giunta per avere informazioni, chiarimenti e suggerimenti.

3 - Il revisore dei conti ha la collaborazione del segretario comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.

 

Art. 56

(Controllo economico interno della gestione)

1 - Al fine della migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, il comune attua forme di controllo economico interno della gestione.

2 - Il revisore collabora a detti fini anche con rilievi e proposte.

3 - Il bilancio del Comune può essere dotato di allegati che consentono tecniche di controllo economico di gestione, definiti dal regolamento.

 

Art. 57

(Rilievi e proposte del revisore dei conti)

1 - Il consiglio comunale, nell’esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

 

Titolo VI

Funzione Normativa

 

Art. 58

(Disposizione finale e transitoria)

1 - Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. A esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2 - Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3 - La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

 

Art. 59

(Regolamenti)

Il    Comune emana regolamenti:

a)      nelle materie a esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b)      in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

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