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Bur n. 83 del 21 settembre 2007


Materia: Acque

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE, TRENTO

Delibera n. 1 del 19 giugno 2007

Adozione del Progetto di 1a variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, approvato con DPCM 27 aprile 2006, per le aree in dissesto da versante. Approvazione misure di salvaguardia.

Il Comitato Istituzionale

Vista la legge 18 maggio 1989, n.183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 17 e 18 della suddetta legge, relativi rispettivamente a valore, finalità e contenuti del piano di bacino ed alla procedura di adozione ed approvazione del medesimo;

Visti il D. Lgs. 152/06 recante “Norme in materia ambientale” e il D.L.vo 8/11/2006, n. 284, recante disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 152/2006;

Richiamata la propria delibera n. 1/2005 del 15 febbraio 2005 di “Adozione del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - Regione del Veneto. Norme di attuazione. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime”;

Visto il DPCM 27 aprile 2006, recante “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - Regione del Veneto”.

Dato atto che il piano stralcio citato contiene in sintesi, per il territorio considerato:

  • l’individuazione delle aree vulnerabili per esondazioni, frane o colate detritiche;
  • gli elementi a rischio rilevati in ciascuna area vulnerabile, nonché la valutazione dei relativi danni potenziali con riferimento particolare all’incolumità delle persone, alla sicurezza delle infrastrutture e delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico, allo svolgimento delle attività economiche, alla conservazione del patrimonio ambientale e culturale;
  • la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica;
  • la perimetrazione delle aree a rischio idraulico, da frana e da colata detritica;
  • le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi;
  • le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica e per le aree a rischio da frana e da colata detritica;

Dato atto inoltre che, in tutte le aree perimetrate, il piano ha l'obiettivo di:

  • evitare l'aumento degli esistenti livelli di pericolo o di rischio ed impedire interventi capaci di compromettere la sistemazione idrogeologica a regime del bacino;
  • tutelare i beni e gli interessi riconosciuti come vulnerabili;
  • regolare le attività antropiche in modo da mantenere coerenza con le finalità di cui al punto precedente, subordinando normalmente a studi di compatibilità idrogeologica tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio maggiore;
  • ricercare un coordinamento adeguato con gli strumenti adottati o approvati di pianificazione territoriale nella Regione del Veneto, recependo a tal fine anche le indicazioni provenienti dalla Conferenza programmatica di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge n. 279/2000 convertito dalla legge n. 365/2000;
  • costruire una base informativa ed istruttoria per i piani urgenti di emergenza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre per i piani di previsione e prevenzione previsti dall’articolo 108 del decreto legislativo n. 112/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Considerato che, in linea con quanto già elaborato nel piano relativamente alla perimetrazione del pericolo idraulico, anche per i fenomeni di dissesto da versante si è ritenuto opportuno affinare le elaborazioni del piano individuando azioni strategiche nonché prescrizioni di piano di natura preventiva e connessi al riconoscimento e alla perimetrazione di aree in cui - a prescindere dalla presenza, dalla consistenza e dal valore di elementi a rischio - esistono comunque pericoli di natura idrogeologica di vario grado;

Dato atto che si è proceduto di conseguenza alla elaborazione di una prima variante del piano stralcio con riferimento alle aree interessate da dissesti di versante (di seguito anche variante);

Precisato che tale variante, attraverso l’utilizzo della metodologia svizzera standardizzata Buwal, valuta la pericolosità di frana o colata detritica (P) su tutti i dissesti censiti. Tale metodologia è affine con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di valutazione del rischio idrogeologico (corrispondenza nella definizione delle classi di rischio con “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n.180” D.P.C.M. 29. 09.1998);

Dato atto che il progetto di variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico per le aree in dissesto da versante, di seguito denominato “Progetto di 1a variante”, contiene in sintesi:

  • l'individuazione e la perimetrazione di aree a pericolo da frana e da colata detritica;
  • le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione del pericolo;
  • le norme di attuazione e le prescrizioni di piano;

Precisato che nell’adeguamento delle “Norme di attuazione e prescrizioni di piano” realizzato per tenere conto dell’avvenuto inserimento delle aree di pericolosità da frana e da colata detritica:

  • si sono corretti tutti i riferimenti contenuti nelle norme relativi alle previsioni di “rischio” da frane e da colata detritica inserendo invece le previsioni di “pericolo” da frana e da colata detritica;
  • si sono corrette alcune imprecisioni nel testo e alcuni riferimenti interni errati;
  • è stata rivista interamente la modalità con cui si può procedere all’adeguamento, all’aggiornamento, all’integrazione del piano stralcio e dei suoi contenuti;
  • il titolo 4°, ora relativo alle aree di pericolo da frana o da colata detritica, è stato interamente riscritto ed è stato integrato con un articolo relativo a obiettivi e contenuti delle prescrizioni per le aree di pericolo da frana o da colata detritica;

Accertato che l’indicazione delle opere per la riduzione dei pericoli e dei rischi - contenuta nelle schede degli interventi - non comporta decisioni in ordine alla verifica della cantierabilità ed al finanziamento di interventi, ma si pone come base per la predisposizione dei programmi triennali di intervento per l’attuazione del piano;

Considerato che l’elenco dei Comuni del bacino idrografico dell’Adige - Regione del Veneto in cui sono individuate le aree di pericolo idrogeologico costituisce un presupposto per procedere alla futura individuazione esecutiva degli interventi di mitigazione del rischio;

Preso atto che, in attesa della adozione della variante del piano stralcio, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, vanno adottate misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, commi 6-bis e 6-ter come aggiunti dall’articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Osservato che i vincoli temporanei di salvaguardia e quelli definitivi posti dalla presente delibera sono finalizzati alla tutela di interessi generali prioritari e non fanno sorgere alcun titolo alla corresponsione di indennizzi;

Acquisito il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico circa i contenuti della presente deliberazione nelle sedute del 11 aprile e 13 dicembre 2006;

delibera

Articolo 1 

È adottato il “Progetto di 1a variante al Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - Regione del Veneto, per le aree in dissesto da versante”;

Il Progetto di variante è composto dagli elaborati seguenti:

-       Tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree di pericolo da frana o colata detritica:

·        Relazione tecnica ed elenco degli interventi di mitigazione;

·        Carta geologica (scala 1:100.000);

·        Tavola di ubicazione dei dissesti storici da frana o colata detritica - paleofrane (scala 1:100.000);

·        Tavola di individuazione dei dissesti da frana o colata detritica per le classi di pericolosità P4, P3 e P2 (scala 1:100.000);

·        Perimetrazione a scala di dettaglio delle aree a diversa pericolosità da frana o colata detritica e inquadramento a scala comunale;

-       Norme di attuazione e prescrizioni di piano.

Per la prevenzione del pericolo da frana o colata detritica il Progetto di variante assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia a scala 1:10.000.

Il Progetto di variante riguarda aree di pericolosità idrogeologica (P) localizzate nei territori dei seguenti Comuni:

Comune

Provincia

P4

P3

P2

P1

Altissimo

Vicenza

X

Arzignano

Vicenza

X

Badia Calavena

Verona

X

X

X

Brentino Belluno

Verona

X

Caprino Veronese

Verona

X

X

X

Cerro Veronese

Verona

X

Chiampo

Vicenza

X

X

X

Crespadoro Vicentino

Vicenza

X

X

Dolcè

Verona

X

X

X

Ferrara di Monte Baldo

Verona

X

X

X

Fumane

Verona

X

X

X

Gambellara

Vicenza

X

Grezzana

Verona

X

X

X

Marano di Valpolicella

Vicenza

X

X

X

Montecchia di Crosara

Verona

X

X

Montorso Vicentino

Vicenza

X

Negrar

Verona

X

X

X

Roncà

Verona

X

X

X

Roverè Veronese

Verona

X

X

S.Ambrogio di Val Policella

Verona

X

X

X

X

S. Giovanni Ilarione

Verona

X

X

X

X

San Mauro di Saline

Verona

X

X

Sant'Anna D'Alfaedo

Verona

X

X

Articolo 2

Fino alla approvazione della 1a variante al piano stralcio, alle aree perimetrate dal presente progetto di variante si applicano - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, commi 6-bis e 6-ter come aggiunti dall’articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 - le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 delle "Norme di attuazione e prescrizioni di piano" del progetto di variante al piano stralcio per le aree di pericolo molto elevato ed elevato da frana e da colata detritica.

Articolo 3

Immediatamente dopo l’adozione del progetto di variante, l’Autorità di bacino comunica alla Regione del Veneto, alle Province ed a tutti i Comuni interessati per territorio, copia:

-       della delibera di adozione del progetto di variante del piano stralcio;

-       della documentazione tecnica di perimetrazione delle aree di pericolo da frana o colata detritica;

-       delle norme di attuazione e prescrizioni di piano del progetto di variante al piano stralcio.

Copie integrali del progetto di 1a variante al piano adottato sono depositate presso i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Autorità di bacino dell'Adige, la Regione del Veneto e le Province interessate. Tale deposito è menzionato nelle comunicazioni di cui al precedente comma;

Articolo 4

Con riferimento alle aree di pericolosità da frana o colata detritica, fino alla approvazione della 1a variante al piano stralcio, a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, commi 6-bis e 6-ter come aggiunti dall’articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493:

  1. le amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni di piano adottate con il progetto di variante al piano stralcio;
  2. le amministrazioni comunali sospendono tutti i procedimenti eventualmente in corso di autorizzazione e concessione in sanatoria relativi ad abusi edilizi disciplinati dalla L.R. 5.11.2004, n. 21, con caratteri diversi da quelli degli interventi consentiti dalle norme di attuazione e prescrizioni del progetto di variante al piano stralcio. La sospensione perdura fino alla realizzazione degli interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi e dei pericoli esistenti. Le domande di sanatoria relative ad abusi edilizi non compatibili con il regime di tutela stabilito dalla presente variante vigente dopo la realizzazione degli interventi sono comunque respinte;
  3. possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi ovvero i piani attuativi per i quali siano stati rilasciati, prima della comunicazione dell’adozione del progetto di variante di piano di cui al precedente articolo 3, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione, permessi a costruire ed equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione del Veneto e all’Autorità di bacino dell’Adige la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. La Regione del Veneto valuta l'eventuale inserimento di adeguate opere di mitigazione o eliminazione dei rischi e dei pericoli.

Il Segretario Generale
Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare
On. Sen. Gianni Piatti
Il Presidente
Dott. Nicola Dell’Acqua

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