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Bur n. 81 del 14 settembre 2007


Materia: Statuti

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA (VERONA)

Statuti

Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 14.6.2007 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 2.7.2007.

Indice
Titolo I - Principi generali
Art. 1 -Il Comune
Art. 2 - Principi fondamentali e finalità
Art. 3 -Forme di garanzie per i cittadini dell’Unione europea e per gli stranieri
Titolo II - Organi di Governo
Art. 4 -Organi
Art. 5 -Potestà regolamentare
Art. 6 -Consiglio Comunale
Art. 7 -Competenze del consiglio comunale
Art. 8 -Consiglieri comunali
Art. 9 -Commissioni permanenti
Art. 10 -Commissioni di controllo e di indagine
Art. 11 -Commissioni speciali
Art. 12 -Conferenza dei capigruppo consiliari
Art. 13 -Decadenza
Art. 14 -Convocazione del consiglio comunale
Art. 15 -Adunanze consiliari
Art. 16 -Linee programmatiche
Art. 17 -Poteri di iniziativa
Art. 18 -Sindaco
Art. 19 -Vice sindaco
Art. 20 -Giunta comunale
Art. 21 -Attribuzioni della giunta comunale
Art. 22 -Funzionamento della giunta
Art. 23 -Mozione di sfiducia
Art. 24 -Cessazione dalla carica di assessore
Titolo III - Servizi comunali
Art. 25 -Forma di gestione
Art. 26 -Gestione in economia
Art. 27 -Aziende speciali
Art. 28 -Istituzioni
Art. 29 -Società
Art. 30 -Convenzioni
Art. 31 -Consorzi
Art. 32 -Accordi di programma
Art. 33 -Modalità costitutive
Art. 34 -Altre forme di collaborazione
Titolo IV - Ordinamento degli Uffici
Art. 35 -Principi generali
Art. 36 -Il direttore generale
Art. 37 -Responsabili dei servizi
Art. 38 -Funzioni dei responsabili dei servizi
Art. 39 -Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 40 -Collaborazioni esterne
Art. 41 -Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno
Art. 42 -Conferenza dei capi-servizio
Art. 43 -Il segretario comunale
Titolo V - Istituti di partecipazione
Art. 44 -Vice segretario
Art. 45 -Titolari dei diritti
Art. 46-Libere forme associative
Art. 47 -PArtecipazione popolare
Art. 48 -Consultazione della popolazione
Art. 49 -Referendum
Art. 50 -Diritto di informazione
Titolo VI - Programmazione e controllo
Art. 51 -Programmazione di Bilancio
Art. 52 -Conservazione e gestione del patrimoni
Art. 53 -Controllo di gestione
Art. 54 -Organo di revisione
Titolo VII - Procedimento amministrativo e diritto d'accesso - Tutela della riservatezza
Art. 55 -Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Art. 56 -Partecipazione ai procedimenti amministrativi
Art. 57 -Ordine di trattazione delle richieste di atti
Art. 58 -Istruttoria pubblica
Art. 59 -Tutela della riservatezza
Art. 60 -Difensore civico
Titolo VIII - Disposizioni finali e transitorie
Art. 61 -Revisione dello statuto

Titolo I
Principi Generali
Art. 1
Il Comune
1.Il comune di Isola della Scala, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica e nell’ambito della Regione Veneto, rappresenta la comunità isolana.
2.La sede comunale è sita nel Capoluogo, in Via Vittorio Veneto n. 4.
3.Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse, nell’ambito del territorio comunale e fatto salvo il rispetto della pubblicità della riunione.
4.Il gonfalone e lo stemma del comune, secondo la storia e le tradizioni della comunità isolana, sono le seguenti:
Gonfalone: drappo bicolore, bianco a sinistra e rosso a destra, bordato di cordoncino d’oro ai lati e frangia dorata con due nappe dorate in basso. Al centro dello stesso è collocato lo stemma sotto descritto. Sul drappo risultano le seguenti iscrizioni in oro: “Comune di Isola della Scala” in alto, sopra lo stemma, e “Provincia di Verona” in basso.
Stemma: composto da due campi in cui sono raffigurate tre alghe palustri, dette botanicamente Typha Angustifoglia Vulg Sala, in campo azzurro con nuvole, e l’altro in cui è posta una scala d’argento su fondo rosso. Il tutto è sormontato da una corona di Conte a nove palle e reca altresì la seguente scritta: “nec descendere nec morari”.
5.Il territorio del Comune ha una estensione di Kmq. 69,94 ed è così delimitato:
Nord Comune di Buttapietra; Nord-Est
Comune di Oppeano; Est Comune di Bovolone; Sud-Est Comune di Salizzole; Sud Comune di Nogara; Sud-Ovest Comune di Erbè; Ovest Comune di Trevenzuolo; Nord-Ovest Comune di Vigasio.
6.Il territorio del comune è Articolato in Capoluogo e frazioni di Tarmassia e Pellegrina.
Art. 2
Principi fondamentali e finalità
1.Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione e secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.
2.Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3.Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della persona e della famiglia.
4.Il comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della
formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.
5.Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.
6.Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
7.A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
-proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
-proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
-offrire la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel comune;
-perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo e frazioni, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
-promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in
-condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
-rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
-promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
-promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire
-l'occupazione e il benessere della popolazione;
-favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
-sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali,
-sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;
-promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche e l’incremento delle proposte formative;
-partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.
-consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
Art. 3
Forme di garanzie per i cittadini dell’Unione Europea e per gli stranieri
1.Al fine di garantire ai cittadini dell’Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le
loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l’amministrazione e l’accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.
Titolo II
Organi di Governo
Art. 4
Organi
1.Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.
Art. 5
Potestà regolamentare
1.Il comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e legislativi e nel rispetto del proprio statuto.
2.I regolamenti sono approvati dall’organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.
3.È istituito presso la Segreteria Comunale un registro denominato “Indice dei Regolamenti Comunali”, nel
quale saranno riportati l’approvazione e le modifiche dei Regolamenti Comunali. L’aggiornamento del registro deve avvenire entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di esecutività dell’atto.
Art. 6
Consiglio Comunale
1.Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell’esclusivo interesse della collettività locale.
3.Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4.Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5.Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6.Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7.Il consiglio comunale può incaricare uno o più
consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo.
8.Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
al comune.
Art. 7
Competenze del consiglio comunale
1.Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge ed ogni altra iniziativa che sia ritenuta di pubblico interesse dallo stesso Consiglio.
2.Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l’attività dell’amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.
3.Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell’autorizzazione a contrattare con l’indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese devono essere adottate nel rispetto dell’ordinamento contabile.
Art. 8
Consiglieri comunali
1.I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2.I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato,
secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
a)iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio e, comunque, di pubblico interesse;
b)presentare proposte di deliberazione, emendamenti, interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, segnalazioni e raccomandazioni;
c)accesso come prevede la legge.
3.I consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l’interesse alla stessa. In nessun caso il consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell’accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco a norma di regolamento.
4.I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
Art. 9
Commissioni permanenti
1.Il consiglio comunale istituisce nel proprio seno
commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
2.Le commissioni esercitano le competenze loro
attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.
3.Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
4.Tutti i consiglieri possono partecipare, con diritto di parola, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.
5.Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.
6.Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all’esame preventivo delle commissioni.
7.Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
8.Le commissioni esprimono pareri consultivi nel termine fissato dal sindaco o previsto da regolamenti.
9.Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo
10. di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del consiglio.
11. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento
alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori, a titolo consultivo, persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.
Art. 10
Commissioni di controllo e di indagine
1.Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull’attività dell’amministrazione comunale, delle aziende e degli Enti partecipati. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.
2.La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3.Il funzionamento, l’oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l’atto deliberativo che
le istituisce.
Art. 11
Commissioni speciali
1.Il consiglio comunale può istituire commissioni
temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2.La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.
3.Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.
Art. 12
Conferenza dei capigruppo consiliari
1.I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.
2.I capigruppo consiliari ed il sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
3.La conferenza è presieduta dal sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
4.Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.
Art. 13
Decadenza
1.Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su
iniziativa del sindaco, dopo aver esperito la procedura prevista dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2.Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.
Art. 14
Convocazione del consiglio comunale
1.La convocazione del consiglio comunale è effettuata dal sindaco con avvisi scritti, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali, almeno 5 giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2.Per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso scritto deve essere consegnato o trasmesso ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
3.La consegna o trasmissione dell’avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
4.Il deposito degli atti, relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno presso la Segreteria Comunale. è effettuato in contemporanea all’invio dell’avviso di convocazione.
5.Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le
questioni da trattare.
Art. 15
Adunanze consiliari
1.Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2.L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3.Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.
4.Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, in prima convocazione, e di almeno un terzo dei componenti per le adunanze di 2a convocazione.
5.La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
6.Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; quindi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.
7.Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni prescritte espressamente dalla legge o concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8.Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
Art. 16
Linee programmatiche
1.Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico - amministrativo.
2.Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3.Con frequenza almeno annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio Comunale verifica l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori. È
facoltà del Consiglio Comunale integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze che dovessero eventualmente emergere.
4.Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Art. 17
Poteri di iniziativa
1.L’iniziativa delle proposte da sottoporre all’esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2.Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l’adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
3.Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate
all’esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni
richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
Art. 18
Sindaco
1.Il sindaco è il capo dell’amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2.Egli è il rappresentante legale dell’ente, anche in giudizio ed è l’organo responsabile dell’amministrazione. La Giunta autorizza il Sindaco a resistere in giudizio con proprio atto deliberativo.
3.Il Sindaco, nella veste di responsabile dell’Amministrazione, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale e ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4.Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5.Sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
6.Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.
7.In particolare il sindaco:
-dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune, nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;
-può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
-può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;
-indice i referendum previsti dal successivo Articolo 49 e convoca i relativi comizi elettorali;
-adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'Art. 54 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.
-promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.
Art. 19
Vice sindaco
1.Il sindaco, fra gli assessori eletti consiglieri, nomina un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
Art. 20
Giunta comunale
1.La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a 4 e non
superiore a 7.
2.Il sindaco determina il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni
politico-amministrative.
3.Possono essere nominati assessori, in numero non superiore a 2, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4.Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al 3° grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
Art. 21
Attribuzioni della giunta comunale
1.La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente e, comunque, quando lo ritenga necessario, sulla propria attività al consiglio; riferisce, inoltre, quando lo richieda il consiglio stesso.
2.Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3.L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della
struttura organizzativa.
4.La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.
5.Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l’autorizzazione a contrattare con l’indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese devono essere adottate nel rispetto dell’ordinamento contabile.
Art. 22
Funzionamento della giunta
1.La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2.Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la maggioranza assoluta dei componenti.
3.Il sindaco può ammettere alle sedute esperti sulle
materie all’ordine del giorno non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4.Alle sedute della giunta partecipa il segretario
comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
5.La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
6.La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7.Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8.Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.
Art. 23
Mozione di sfiducia
1.Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 24
Cessazione dalla carica di assessore
1.Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di
presa d’atto. Il Sindaco ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.
2.Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3.Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.
Titolo III
Servizi Comunali
Art. 25
Forma di gestione
1.Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’Articolo 113 del T.U. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2.Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a)istituzioni;
b)aziende speciali, anche consortili;
c)società di capitali costituite o partecipate dagli
enti locali, regolate dal codice civile.
3.È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 26, comma 2.
4.Il comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
5.Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l’art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001.
Art. 26
Gestione in economia
1.L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2.La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 25.
Art. 27
Aziende speciali
1.Per la gestione anche di più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2.Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
a)il consiglio di amministrazione è nominato dal
sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni
espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi;
b)il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).
3.Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e le modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4.Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o
comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.
5.Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6.L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7.L’organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall’azienda stessa, con suo regolamento.
8.L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9.Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di
verifica della gestione.
Art. 28
Istituzioni
1.In alternativa alla gestione mediante azienda speciale,
per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2.Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3.Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 27 per le aziende speciali.
4.Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.
5.L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi,
compresi i trasferimenti.
6.Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità
e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7.L’organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 29
Società
1.Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2.Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici a valenza sovracomunale, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico sovracomunale, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può promuovere la costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma
ed anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria ai sensi dell’Art. 116 del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000.
Art. 30
Convenzioni
1.Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2.Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell’indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.
Art. 31
Consorzi
1.Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni.
Art. 32
Accordi di programma
1.Il comune per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l’azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l’amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
Art. 33
Modalità costitutive
1.Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.
Art. 34
Altre forme di collaborazione
1.Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2.L’accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3.Nell’attuazione delle funzioni ed attività previste dall’accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.
Titolo IV
Ordinamento degli Uffici
Art. 35
Principi generali
1.Il comune disciplina, con appositi atti, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e
dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione
amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.
2.Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l’adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell’azione amministrativa.
Art. 36
Il direttore generale
1.Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2.In tal caso i direttore generale dovrà provvedere alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3.Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi
e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
4.Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
5.La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
6.Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
Art. 37
Responsabili dei servizi
1.Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio
di competenza.
2.I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del sindaco.
3.I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e della giunta comunale.
Art. 38
Funzioni dei responsabili dei servizi
1.I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2.Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
3.I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l’ambito della delega.
Art. 39
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1.La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente
e con deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2.Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire nel rispetto dei limiti di cui all’Art. 110 del T.U.E.L. n. 267/2000.
Art. 40
Collaborazioni esterne
1.Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine.
2.Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, i criteri per l’individuazione nonché la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 41
Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno
1.Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni
di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori.
2.Il comune può istituire e attuare i controlli interni secondo un’organizzazione da svolgersi anche in deroga ai principi del D.Lgs. 286/1999. Spetta al regolamento di contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni o l’affidamento di incarichi esterni.
Art. 42
Conferenza dei capi-servizio
1.È istituita la conferenza dei capi servizio. Essa opera sotto la presidenza del direttore generale.
2.In caso di sua mancanza o impedimento assume la presidenza della conferenza il segretario comunale o il vice-segretario con funzioni vicarie.
3.La conferenza si riunisce almeno una volta a quadrimestre per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’amministrazione; formula proposte circa l’organizzazione dei servizi; riferisce alla giunta comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il sindaco e la giunta
comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.
Art. 43
Il segretario comunale
1.Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
2.Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.
3.Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4.Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
5.Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
6.Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
7.Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
8.Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e
riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
9.Presiede, per la sua competenza tecnico - giuridica, le commissioni di gara e di concorso qualora la presidenza non possa essere esercitata dai dipendenti responsabili delle strutture burocratiche di vertice del Comune oppure limitatamente ai servizi ed uffici della cui responsabilità gestionale sia stato investito dal Sindaco.
10. Roga i contratti del comune.
Art. 44
Vice segretario
1.Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appArtenente alla categoria D, in possesso dei requisiti previsti per la funzione di Segretario Comunale.
2.Il vicesegretario coadiuva il segretario e lo sostituisce, di norma, nei casi di vacanza, assenza o impedimento, salvo diverso provvedimento del Sindaco.
Titolo V
Istituti di Partecipazione
Art. 45
Titolari dei diritti
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano, fatto salvo l’Art. 49, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste
elettorali del comune:
-ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
-ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
-agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.
Art. 46
Libere forme associative
1.Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l’amministrazione, promuovendone il concorso attivo all’esercizio delle proprie funzioni.
2.Viene istituito un Registro di tutte le libere forme associative a cui vengono iscritte le associazioni che ne facciano richiesta. È condizione necessaria per ottenere l’iscrizione che l’associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico. L’iscrizione al registro è autorizzata con
provvedimento di Giunta Municipale, previa istruttoria del funzionario competente.
3.Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
Art. 47
Partecipazione popolare
1.Tutti i soggetti di cui al precedente art. 45 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno duecento titolari. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità.
2.La conferenza dei capigruppo consiliari stabilisce
quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale.
3.Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
4.I soggetti di cui al precedente art. 45 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando una proposta di deliberazione accompagnata da una relazione illustrativa, con non meno di trecento firme.
5.Il consiglio comunale delibera nel merito della
proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre 60 gg. dal deposito del testo.
6.Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
7.I medesimi soggetti di cui all’art. 45 possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
8.Le istanze vanno sottoposte all’esame del servizio competente, che deve compierne l’istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all’organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione ai presentatori, nel caso in cui l’istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.
Art. 48
Consultazione della popolazione
1.Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2.La consultazione è indetta dal consiglio comunale su
proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3.Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.
Art. 49
Referendum
1.Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi o propositivi. Possono partecipare al referendum gli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del comune.
2.La competenza per l’indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum è richiesto un numero di firme, da parte degli aventi diritto, pari al 10 % di quanti possono partecipare come descritto al precedente punto 1. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
3.Per l’autentica delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente.
4.Non possono essere sottoposti a referendum:
a)lo statuto, il regolamento del consiglio comunale,
lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
b)il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c)i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d)le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
e)i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
f)gli atti relativi al personale del comune;
g)gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
h)le espropriazioni per pubblica utilità;
i)questioni attinenti a sanzioni amministrative;
j)piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
5.È vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
6.Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di
particolare necessità e urgenza. Nel caso in cui il consiglio comunale non sospenda l’attività deliberativa, viene interrotto per lo stesso periodo il termine per la raccolta delle firme previsto dal successivo comma.
7.L’ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all’ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una commissione composta dal Giudice di Pace e da due avvocati designati dal Consiglio dell’Ordine Provinciale. La commissione si dovrà esprimere entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della proposta. La raccolta delle firme dovrà avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data di comunicazione dell’ammissibilità ai proponenti.
8.Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
9.Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata
referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
Art. 50
Diritto di informazione
1.Il comune garantisce l’informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite la stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2.Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. L’albo viene posto in luogo idoneo a consentire la massima accessibilità.
Titolo VI
Programmazione e controllo
Art. 51
Programmazione di Bilancio
1.Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo le priorità dei bisogni, il comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2.La programmazione dell’attività del Comune è effettuata sulla base delle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
3.Il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale devono essere redatti in modo da permettere una lettura per programmi, servizi ed interventi, al fine di consentire oltre al controllo contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa del comune.
4.Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono presentati al consiglio dalla giunta comunale, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, ove stabiliti.
Art. 52
Conservazione e gestione del patrimonio
1.Il sindaco, coadiuvato dalla giunta comunale sovrintende all’attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale attraverso la tenuta degli inventari dei beni demaniali e dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento.
2.Apposito regolamento comunale disciplina l’uso dei beni comunali garantendo la più ampia fruizione dei medesimi da parte dei cittadini. I soggetti utilizzatori delle strutture e impianti comunali dovranno concorrere alla spesa di gestione degli stessi nella modalità e misura che sarà individuata dal regolamento comunale.
Art. 53
Controllo di gestione
1.Il consiglio comunale approva il regolamento di
contabilità che con apposite norme definisce le linee guida dell’attività di controllo interno della gestione, da utilizzare per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, raffrontandone i risultati ed i costi sostenuti agli obiettivi e ai costi previsti negli atti di programmazione.
2.Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica, mediante rilevazioni sistematiche in corso d’esercizio, dell’andamento della gestione, per assicurare agli organi di governo dell’ente tutti i dati necessari per l’elaborazione delle scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione, orientato al conseguimento dei risultati prefissati.
Art. 54
Organo di revisione
1.Il consiglio comunale elegge in conformità e con le modalità disposte dalla legge l’organo di revisione dei conti.
2.Gli aspetti organizzativi e funzionali dell’organo di revisione dei conti, le attribuzioni di controllo, d’impulso, di proposta e di garanzia, oltrechè le forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra le attività dei revisori e quelle degli organi elettivi e gli uffici dell’ente sono disciplinati
dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.
3.L’organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo e relaziona allo stesso ogni qualvolta ne venga fatta specifica richiesta da parte del consiglio e una volta l’anno con specifica relazione da allegare alla delibera di approvazione del conto consuntivo.
4.L’organo di revisione adempie ai propri doveri con diligenza del mandatario e risponde delle verità delle proprie attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, le riferisce al consiglio comunale che dovrà essere convocato entro 10 giorni dalla comunicazione dell’organo di revisione.
5.Oltre agli specifici requisiti prescritti dalle norme di legge, il revisore del conto deve possedere quelli di eleggibilità a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalle norme.
Titolo VII
Procedimento amministrativo e diritto d'accesso - Tutela della riservatezza
Art. 55
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
1.Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,
l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei
principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2.Il regolamento:
a)disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
b)disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
c)detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell’ufficio, relazioni col pubblico.
3.Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.
Art. 56
Partecipazione ai procedimenti amministrativi
1.Nelle materie di propria competenza il comune
assicura la partecipazione dei destinatari e degli
interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2.Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'Articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
a)ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
b)ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
c)ad essere sostituiti da un rappresentante.
Art. 57
Ordine di trattazione delle richieste di atti
1.Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.
Art. 58
Istruttoria pubblica
1.La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell’istruttoria pubblica sono regolati, nell’ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale
l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta
da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.
Art. 59
Tutela della riservatezza
1.Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2.Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l’esercizio dei diritti dell’interessato.
Art. 60
Difensore civico
1.Il comune promuove ed aderisce ad iniziative per l’istituzione dell’ufficio del difensore civico mediante apposita convenzione con altri enti locali.
Titolo VIII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 61
Revisione dello statuto
1.Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dalla legge vigente.
2.Le proposte sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria Comunale, almeno 30 gg. prima del Consiglio Comunale.
3.La proposta di deliberazione di abrogazione totale
dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

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