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Materia: Trasporti e viabilità
COMUNE DI PAPOZZE (ROVIGO)
Decreto n. 1 del 14 febbraio 2007
Declassificazione porzione laterale di via Della Rinascita.
Visto l’art. 2 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n.285, così come modificato dall’art. 1 del D.Lgs 10/09/1993, n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visto l’art. 3 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato con Dpr 16/12/1992, n. 495, in merito alla procedura da adottare per la declassificazione delle strade;
Vista la L.R. 13/04/2001, n. 11 “conferimento di funzioni e di compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112”, ed in particolare l’art. 94, comma 2, della stessa che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di propria competenza;
Vista la Deliberazione n. 2042 del 3/08/2001 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato le direttive concernenti le sopraindicate funzioni delegate;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 13 del 30/06/2005 con la quale si è deciso di alienare e la Deliberazione di C.C. n. 27 del 28/11/2006, con la quale si è deciso di sdemanializzare una porzione laterale di via Della Rinascita, distinta al Catasto terreni del Comune di Papozze - Sezione di Papozze, Foglio 9 mapp. n. 1452 della superficie di mq. 112, posta a confini con i mapp. n. 961 e 1001;
Preso atto che detta area non ha più le caratteristiche e l’interesse pubblico di viabilità, nonché i requisiti di strada classificabile ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Nuovo Codice della Strada;
Ritenuto pertanto nulla ostare alla declassificazione della porzione laterale di via Della Rinascita sopra indicata;
decreta
1) La porzione laterale di via Della Rinascita, distinta al Catasto terreni del Comune di Papozze - Sezione di Papozze, Foglio 9 mappale n. 1452 della superficie di mq. 112, posta a confini con i mapp. n. 961 ed 1001, trattandosi di tratto di strada comunale che non ha più le caratteristiche e l’interesse pubblico di viabilità, nonché i requisiti di strada classificabile ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Nuovo Codice della Strada, è declassificata ad area non più soggetta al pubblico transito;
2) Il presente Decreto ai sensi dell’art. 3 del Dpr 16/12/1992, n. 495, come modificato dall’art. 2 del Dpr 16/09/1996, n. 610, avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.-
Il Responsabile del Servizio TecnicoGeom. Andrea Ortolan
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