Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 77 del 31 agosto 2007


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI QUERO (BELLUNO)

Decreto n. 5908 del 13 agosto 2007

Lavori riguardanti il recupero della memoria storico-agricola delle rive queresi del torrente tegorzo, attraverso il recupero/ricostruzione del "molino banchieri". D.p.r. 08.06.2001, n°327. Espropriazione definitiva.

Il Responsabile del Servizio

omissis

d e c r e t a

Art. 1     Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2     Sono pertanto definitivamente espropriati, ai fini dell’acquisizione delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori riguardanti il recupero della memoria storico-agricola delle rive Queresi del torrente Tegorzo, attraverso il recupero/ricostruzione del "Molino Banchieri", i sottoelencati beni immobili:

DITTA NR. 1

COMUNE DI QUERO:

C.T. - foglio n. 33, mappale n. 104, prato arborato di classe 2^, are 9.40 – R.D. € 3,40, R.A. € 1,94, confinante da nord ed in senso orario con le p.lle nn° 793, 105, 100 e 1192, stesso foglio, intestati alla ditta: Favero Angela nata a Quero (BL) il 12.06.1911, Beda Alberto nato a Quero (BL) il 31.07.1935, Beda Bona nata a Quero (BL) il 29.07.1939, Beda Remo nato a Padova il 01.10.1938, Beda Romolo nato a Padova il 01.10.1938, Zanon Romilda nata a Padova il 11.03.1911, Beda Maria nata a Quero (BL) il 05.03.1929, Borsoi Rodolfo nato a Vittorio Veneto (TV) il 07.07.1928, Borsoi Paola nata a Vittorio Veneto (TV) il 26.06.1961, Borsoi Andrea nato a Vittorio Veneto (TV) il 01.06.1964, Borsoi Dino nato a Pordenone il 03.08.1972, per una indennità di esproprio complessivamente determinata in via provvisoria ed urgente in €. 535,80 (diconsi €. Cinquecentotrentacinque/80) oltre agli indennizzi aggiuntivi per valore di soprassuolo di €. 3.802,30 (diconsi euro tremilaottocentodue/30);

Art. 3     L’espropriazione definitiva viene disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due). Di tale esecuzione, dovranno essere effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste dal 5^ comma dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..

Art. 4     Si da atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili indicati all’art. 2, è stata stabilità in via d’urgenza ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 327/2001, con la determinazione del Responsabile del Procedimento Espropriativo n. 150/TEC del 12.07.2007.

Art. 5     Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di immissione nel possesso, sono invitati a comunicare se condividono l’indennità provvisoria così come determinata con il provvedimento indicato nelle premesse, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi rifiutata. Nel caso in cui non condividano la determinazione della misura dell’indennità, i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In quest’ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere ulteriormente la relazione finale dei tecnici, essi potranno proporre opposizione alla stima. In assenza dell’istanza di nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura dell’autorità espropriante, la determinazione dell’indennità alla Commissione provinciale prevista dall’ art. 41 del citato D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che vi dovrà provvedere entro il termine di 30 gg e della quale sarà data comunicazione al proprietario con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 6     Qualora i proprietari dichiarino di condividere l’indennità nei trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, nel caso di aree non edificabili, il corrispettivo dell’atto di cessione è calcolato aumentando del 50% l’indennizzo determinato con il presente provvedimento, restando fisso ed immutabile l’importo indicato al precedente articolo 2 relativo agli indennizzi aggiuntivi per valore di soprassuolo.

Art. 7     Qualora i proprietari condividano l’indennità di espropriazione e trasmettano la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, sarà disposto il pagamento dell’indennità medesima nel termine di sessanta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione. Decorso tale termine ai proprietari sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 8     Il presente decreto deve essere notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ai proprietari dei beni espropriati ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato e trascritto senza indugio presso i competenti uffici.

Art. 9     La notifica del presente decreto potrà altresì essere effettuata con le modalità stabilite dal comma 3 dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..

Art. 10   Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al B.U.R per la pubblicazione e trasmesso all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..

Art. 11   Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Il Responsabile dell’Ufficio
Comunale per le Espropriazioni
- geom. Antonio Pillon -

Torna indietro