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Bur n. 75 del 24 agosto 2007


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI PRESSANA (VERONA)

Decreto n. 5 del 18 luglio 2007. 

Approvazione accordo di programma.

IL SINDACO DEL COMUNE DI PRESSANA

Premesso:

Che il Comune di Pressana ha comunicato alla Provincia di Verona, con nota in data 03/08/2006, prot. N° 5362, la necessità di realizzare un incrocio a raso con rotatoria fra la S.P. N° 7 “Padovana” e le strade comunali Via Traversina e Via Carbon, per la regolamentazione del traffico, avanzando nel contempo istanza di contributo ai sensi della L.R.V. N° 39/91, art. 9 e s.m.i.;

Che il Consiglio Provinciale con deliberazione N° 71 del 04/10/2006, avente ad oggetto “Ricognizione stato di attuazione dei programmi e controllo equilibri del bilancio. Destinazione avanzo di amministrazione 2005 e assestamento del bilancio di previsione 2006, del bilancio pluriennale 2006/2008 e relazione revisionale e programmatica 2006/2008”, ha destinato fra l’altro parte dell’avanzo economico 2006 all’erogazione di un contributo in conto capitale di € 200.000,00, per concorso nel finanziamento del suddetto intervento nel Comune di Pressana;

Che in data 23/04/2007 è stato sottoscritto un accordo di programma tra la Provincia di Verona ed il Comune di Pressana, regolante le condizioni di realizzazione dell’opera e l’erogazione del contributo della Provincia, a titolo di compartecipazione;

Che con Deliberazione di C.C. N° 14 del 07/06/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato preso atto dell’accordo di programma summenzionato;

Che ai fini del riconoscimento del contributo da parte della Provincia di Verona, è necessario che detto accordo di programma venga approvato con Decreto Sindacale, ai sensi dell’art. 8 dell’accordo di programma medesimo e dell’art. 34 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

DECRETA

Di approvare l’accordo di programma fra la Provincia di Verona ed il Comune di Pressana per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica “realizzazione di un incrocio a raso con rotatoria fra la strada provinciale N° 7 “Padovana” e le strade comunali di Via Traversina e Via Carbon” e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa da parte della Provincia di Verona, sottoscritto fra le parti in data 23/04/2007, che composto da N° 9 articoli va a formare parte integrante e sostanziale del presente Decreto

IL SINDACO
Ing. Stefano Marzotto

 ACCORDO DI PROGRAMMA

con il Comune di Pressana

per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica “realizzazione di un incrocio a raso con rotatoria fra la strada provinciale n. 7 “Padovana” e le strade comunali di via Traversina e via Carbon” e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione della spesa.

L’anno duemilasette, addì ventitre del mese di aprile

FRA

    il Comune di Pressana, di seguito denominato “Comune”, C.F: 00663220234, rappresentato dal Sindaco pro tempore Stefano Marzotto 

    la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”,

C.F: 00654810233,      rappresentata   dall’Assessore alla manutenzione e progettazione viabilistica Dott. Luca Sebastiano, a quanto qui di seguito autorizzato con delega del Presidente Prof. Elio Mosele del 28 marzo 2007, protocollo provinciale del 29 marzo 2007, n. 28610, e con deliberazione della giunta provinciale n. 22 del 22 febbraio 2007;

premesso che:

— il Comune di Pressana ha comunicato, con nota in data 3 agosto 2006, protocollo n. 5362, pervenuta al protocollo generale di questa Provincia il 9 agosto 2006 al n. 68453, che si rende necessario realizzare un incrocio a raso con rotatoria fra la strada provinciale n. 7 “Padovana” e le strade comunali di via Traversina e via Carbon per la regolamentazione del traffico;

— il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 71 del 4 ottobre 2006 ad oggetto: “Ricognizione stato di attuazione dei programmi e controllo equilibri del bilancio. Destinazione avanzo di amministrazione 2005 e assestamento del bilancio di previsione 2006, del bilancio pluriennale 2006-2008 e relazione previsionale e programmatica 2006- 2008”, ha destinato fra l’altro parte dell’avanzo economico 2006 all’erogazione di un contributo in conto capitale di 200.000,00 euro per concorso nel finanziamento del suddetto intervento nel Comune di Pressana;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La Provincia di Verona e il Comune di Pressana convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione di un incrocio a raso con rotatoria fra la strada provinciale n. 7 “Padovana” e le strade comunali di via Traversina e via Carbon, poi definita “opera pubblica”.

2. “Provincia” e “Comune” danno atto che il “Comune” è soggetto competente in via prevalente sull’opera pubblica sopraccitata.

3. La spesa presunta per la realizzazione dell’opera è di euro 502.948,00.

Articolo 3

(Impegni del “Comune”)

1. Il “Comune” è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l’opera pubblica di cui trattasi si riterrà e, pertanto, se si rendessero necessarie l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, il “Comune” e autorità espropriante.

2. Il “Comune” assume l’impegno:

a) di progettare, a sua cura e spese, l’opera pubblica, in tutte le fasi, e ad acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, nonché ad appaltare i lavori e a curarne l’esecuzione e il collaudo;

b) di presentare alla “Provincia” il progetto definitivo, entro un anno dalla stipulazione del presente accordo di programma;

c) di presentare alla “Provincia” il progetto esecutivo entro un anno dal nulla osta della Provincia sul progetto definitivo espresso anche in sede di Conferenza dei servizi;

d) di finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;

e) di ultimare i lavori entro tre anni dal loro inizio.

3. Il “Comune” si impegna ad iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e a darne comunicazione alla Provincia — settore sviluppo del territorio.

Articolo 4

(Impegni della “Provincia”)

1. La “Provincia” si obbliga a corrispondere al “Comune” un contributo straordinario di euro 200.000,00, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1.

2. La Provincia si impegna a corrispondere al “Comune”~ il contributo di cui al precedente punto i senza variazioni, ad eccezione dell’ipotesi in cui dalla relazione acclarante finale emerga un’economia sulla spesa complessiva dell’opera. In questo caso la “Provincia” erogherà il contributo assegnato in misura proporzionalmente ridotta.

3. La Provincia si impegnerà a corrispondere il contributo al “Comune”, con le seguenti modalità:

a) acconto del 50% entro trenta giorni dalla presentazione del io certificato di pagamento dei lavori;

b) importo a saldo entro sessanta giorni dalla verifica da parte del settore sviluppo del territorio della “Provincia” della relazione acclarante presentata dal “Comune”.

Articolo 5

(Recesso)

1. La Provincia recederà unilateralmente dal presente accordo, mediante semplice comunicazione scritta al Comune, se nei termini indicati all’articolo 3, comma 2, lett. b), il     Comune non abbia fatto pervenire al protocollo della Provincia stessa copia del progetto definitivo.

2. Analogo recesso sarà esercitato dalla Provincia se il Comune, nei termini indicati dall’articolo 3, comma 2, lettera c) non avrà fatto pervenire al protocollo della Provincia stessa copia del progetto esecutivo.

Articolo 6

(Vigilanza)

1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:

   Sindaco del comune o suo delegato, con funzioni di Presidente;

   Presidente della Provincia, o suo delegato.

2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’ attuazione dell’ accordo stesso.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all’articolo 4, comma 3, lett. b).

Articolo 8

(Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune

Articolo 9

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di Pressana

Stefano Marzotto

Per la Provincia di Verona

Sebastiano Luca

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