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Materia: Statuti
COMUNE DI ARZIGNANO (VICENZA)
Modifiche allo Statuto Comunale
1. Il Consiglio Comunale, dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, rappresenta gli interessi della Comunità ed esercita le funzioni di indirizzo, di programmazione e controllo politico amministrativo ed ha facoltà di dotarsi di tutti gli strumenti utili in tal senso.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.
3. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
4. Il Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. I Consiglieri debbono intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fanno parte; per la partecipazione hanno diritto ad un gettone di presenza che, su richiesta, può essere trasformato in una indennità mensile nel rispetto dei limiti di legge.
Art. 16 Organi del Consiglio
Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, i Gruppi Consiliari, l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Capigruppo, la Commissione consiliare permanente per la revisione dello Statuto e la formazione dei Regolamenti, le Commissioni consiliari permanenti.
1. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno.
2. L'elezione del Presidente, le modalità ed i relativi termini vengono disciplinati dal regolamento consiliare.
1. L'elezione e le prerogative del Vice Presidente del Consiglio e del Consigliere anziano sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
2. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio devono appartenere: uno alla maggioranza e l'altro alla minoranza consiliare.
Art. 20 Compiti del Presidente del Consiglio
1. Le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale sono esercitate in conformità ai principi della legge, dello Statuto ed alle disposizioni del regolamento consiliare.
2. Il Regolamento stabilisce i criteri ed i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio per la convocazione, la direzione dei lavori e l'attività consiliare.
Il Presidente ha anche la facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio adotta atteggiamenti e prassi comportamentali in linea con le norme regolamentari.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale è assistito da apposito Ufficio di Segreteria della Presidenza, di carattere amministrativo, che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività attribuitegli dallo statuto e dal regolamento, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio Comunale.
5. Il dirigente preposto a dirigere detto ufficio è il Segretario Generale, al quale è affidata la gestione delle risorse assegnate all'ufficio stesso, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio.
6. I ruoli, le incombenze, le risorse e le attività del predetto Ufficio sono stabilite dal regolamento consiliare.
1. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio sono indirizzate al Consiglio Comunale.
2. Il regolamento consiliare disciplina conseguentemente le modalità di voto e qualunque causa di cessazione dalla carica.
1. Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno due Consiglieri.
2. Un Gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere, purché questo sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
3. I Consiglieri che non dichiarino di appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.
4. La composizione del Gruppo, l'elezione del Capogruppo, le eventuali variazioni, la mancata elezione, la funzionalità e la dichiarazione di appartenenza ad un Gruppo sono stabilite dal Regolamento consiliare.
1. La conferenza dei Capigruppo consiliari è costituita dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede, dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, e dai Capigruppo consiliari.
2. La validità delle sedute della conferenza, le procedure, la convocazione, le collaborazioni, le modalità, i tempi e le risorse sono disciplinate dal regolamento consiliare.
Art. 24 Ufficio di Presidenza del Consiglio
1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale quale organismo consultivo del Presidente per le attività del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Vice Presidente del Consiglio e da un Consigliere eletto dal Consiglio con le stesse modalità del presidente del Consiglio e del Vice Presidente.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Alle riunioni di norma è invitato il Sindaco o suo delegato. L'ufficio si avvale della collaborazione del Segretario generale.
4.Il funzionamento di tale Ufficio nonché il suo coordinamento con gli altri Organi del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento o dal regolamento consiliare.
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
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