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Bur n. 72 del 17 agosto 2007


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BELLUNO)

Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 18 del 31 Luglio 2007

Classificazione a strada Comunale della diramazione della S. P. n° 3 della Val Imperina che conduce al Palazzo Municipale nel centro abitato di Rivamonte Agordino. D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495. Legge Regionale 13 aprile 2001 n° 11.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

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 DETERMINA 

1-il tratto della S.P. n° 3 della Val Imperina costituente la diramazione tra la progressiva Km. 5+760 del tracciato principale ed il palazzo Municipale di Rivamonte Agordino della lunghezza di Km. 0,500 è classificato quale strada Comunale ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 285/1992 e degli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 495/1992;

2- La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione salvo quanto riportato al successivo punto 3;

3- In caso di non contestuale pubblicazione sul B.U.R. dei due provvedimenti emanati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Provincia di Belluno (declassificazione) e da questo Comune (classificazione a strada Comunale) in base alle funzioni recentemente delegate con l’art. 94 della L.R. 11/2001), la responsabilità nella gestione del tratto di viabilità in argomento sarà attribuita all’Ente ricevente unicamente dalla data di efficacia del provvedimento di classificazione a strada Comunale ai sensi dell’art. 3 – 5° comma del D.P.R. 495/1992.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Luigi Fossen)

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