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Bur n. 70 del 10 agosto 2007


Materia: Statuti

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA (PADOVA)

Statuto Comunale

Statuto Comunale

Indice Sistematico

Titolo I - I Principi Generali

Art. 1 - Fondamenti

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Principi e valori generali

Art. 4 - Gonfalone e stemma

Art. 5 - Sede

Titolo II - Ordinamento Strutturale

Art. 6 - Organi

Art. 7 - Il Consiglio Comunale

Art. 8 - Consiglieri Comunali

Art. 9 - Diritti dei Consiglieri Comunali

Art. 10 - Doveri dei Consiglieri Comunali

Art. 11 - Gruppi Consiliari

Art. 12 - I Capigruppo Consiliari

Art. 13 - Consigliere anziano

Art. 14 - Norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 15 - Ordine del giorno della seduta

Art. 16 - Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

Art. 17 - Voto palese e segreto

Art. 18 - Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

Art. 19 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 20 - Astenuti e schede bianche o nulle tra i votanti

Art. 21 - Commissioni Comunali Permanenti

Art. 22 - Commissioni temporanee con compiti speciali

Art. 23 - Nomina della Giunta Comunale

Art. 24 - Competenze

Art. 25 - Attribuzioni agli Assessori

Art. 26 - Indirizzi generali di governo

Art. 27 - Dimissioni, decadenza

Art. 28 Mozione di sfiducia

Art. 29 Adunanze e deliberazioni

Art. 30 - Il Sindaco

Titolo III - Istituti di Partecipazione

Art. 31 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

Art. 32 - Valorizzazione del libero associazionismo

Art. 33 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

Art. 34 - Consultazione della popolazione del Comune

Art. 35 - Referendum

Art. 36 - Titolarità e procedura referendaria

Art. 37 - Effetti del referendum

Titolo IV - Partecipazione dei cittadini all'amministrazione Comunale

Art. 38 - Partecipazione dei cittadini

Art. 39 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

Art. 40 - Difensore Civico

Art. 41 Difensore Civico - Convenzioni

Titolo V - L'ordinamento amministrativo

Art. 42 - L'organizzazione generale

Art. 43 - Il Segretario Comunale

Art. 44 - Il Vice Segretario

Art. 45 - Aree funzionali e relativi responsabili

Art. 46 - Incarichi a tempo determinato

Titolo VI - Servizi

Art. 47 - Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

Art. 48 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

Art. 49 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

Art. 50 - Partecipazione a società di capitali

Art. 51 - Promozione di forme associative e consortili tra amministrazioni pubbliche

Art. 52 - Rappresentanza del Comune, presso società di capitali e strutture associative

Art. 53 - Amministratori di nomina comunale e rappresentanti comunali

Titolo VII - Finanze e contabilità

Art. 54 - Controllo economico interno della gestione

Art. 55 - Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti

Art. 56 - Motivazione delle deliberazioni consiliari

Titolo VIII - Norme transitorie

Art. 57 - Regolamenti Comunali anteriori

Art. 58 - Revisione dello Statuto

 

Titolo I

I Principi Generali

Art. 1

Fondamenti 

1. Il Comune di Bagnoli di Sopra, sito in Provincia di Padova - Regione del Veneto, espressione della locale comunità, è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita sia funzioni proprie sia funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e dalla Regione Veneto operando secondo i principi di partecipazione, responsabilità, legalità, economicità e trasparenza amministrativa, garantendo un servizio di informazione ai cittadini sulle attività della G.C.,del C.C. e delle Commissioni.

3. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.

4. Il territorio comprende oltre al capoluogo, le frazioni di San Siro, Prejon e Olmo.

Art. 2

Finalità 

1. Il Comune favorisce lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e delle leggi internazionali che tutelano i diritti umani e la cooperazione tra i popoli.

2. Il Comune promuove e tutela le condizioni per il raggiungimento della pari dignità sociale delle persone e delle pari opportunità, in particolare tra uomo e donna.

3. Il Comune, ispirandosi ai principi di solidarietà e di sussidiarietà, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati. Promuove la partecipazione all'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, politiche, religiose, culturali, economiche produttive e sindacali, ed opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

4. L’attività amministrativa del Comune deve essere ispirata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

5. Il Comune svilupperà azioni mirate, finalizzate al raggiungimento del sistema qualità.

 

Art. 3

Principi e valori generali 

1. Il Comune, nell’ambito dei principi costituzionali, ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) persona e famiglia:

1)      il Comune riconosce la centralità della persona umana nella concretezza della sua dignità, con particolare attenzione ai più deboli;

2)      ne promuove il rispetto e la valorizzazione attraverso l'attenta considerazione dei diversi ambiti nei quali si esprime: famiglia, lavoro, società civile e tempo libero;

3)      riconosce la famiglia come comunità primaria di relazioni interpersonali, di apertura sociale e di solidarietà civile;

b) pace e diritti umani:

1)      il Comune si conforma ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, che riconoscono i diritti fondamentali delle persone, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuove la cooperazione tra i popoli;

2)      il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di informazione, ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;

3)      opera anche nei propri limiti, per il superamento di ogni forma di squilibrio ed

arretratezza presente nelle comunità nazionale e mondiale;

4)      in questo spirito, il Comune promuove iniziative di accoglienza e integrazione tra emigranti ed abitanti, ed assume i principi di tolleranza e di apertura nei confronti di culture, nazionalità ed espressioni religiose, nel pieno rispetto delle norme.

c) salute:

1)      il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, e attraverso la struttura sanitaria presenti nel territorio e i servizi ad essa collegati, il diritto alla salute intesa come benessere fisico e mentale dell'uomo inserito nel suo contesto sociale e ambientale;

2)      attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla promozione di comportamenti per una vita sana, alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della prima infanzia e della vecchiaia;

3)      opera per un coordinamento integrato e combinato di risorse per fronteggiare vecchie e nuove povertà, il disagio giovanile, dei minori, degli anziani e inabili e ne favorisce l'integrazione nel contesto familiare e sociale di appartenenza, evitando il più possibile l'istituzionalizzazione o altre forme di emarginazione;

d) patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico:

1)      il Comune, adotta le misure necessarie a conservare, difendere e migliorare l'ambiente, quale risorsa da custodire con cura, passione e conoscenza, attuando i piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per la eliminazione delle cause di inquinamento elettromagnetico, atmosferico, acustico e delle acque;

2)      tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, nonchè la memoria storica e sociale della comunità locale, garantendone il godimento da parte della collettività;

3)      il Comune promuove lo sviluppo della cultura e del patrimonio culturale, anche nelle

sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali attraverso il primario strumento della biblioteca comunale ed il teatro;

3)      incoraggia e favorisce le attività sportive ed il turismo sociale, giovanile e favorisce gli scambi con altre culture anche nelle forme di gemellaggio;

4)      per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ad enti, associazioni, società sportive e singoli cittadini. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sono disciplinati da apposito regolamento;

e) assetto ed utilizzazione del territorio:

1)      il Comune promuove ed attua un organico assetto del suo territorio (Kmq. 35 di superficie), nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle strutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici e commerciali in un quadro di compatibilità ambientale e paesaggistica;

2)      adotta le misure necessarie ad assicurare il diritto alla casa, realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e convenzionata, programma l'edilizia privata;

f) lavoro e sviluppo economico:

1)      il Comune riconosce il valore del lavoro come strumento di realizzazione personale, culturale, sociale, di crescita professionale e di sicurezza individuale e familiare. Il Comune si impegna, per le proprie competenze e possibilità, a realizzare una effettiva politica del lavoro, finalizzata alla piena occupazione locale, al rispetto dei diritti individuali e collettivi di tutti i soggetti lavoratori ed alla umanizzazione del lavoro;

2)      il Comune organizza i servizi propri ed indirizza i servizi collettivi sia pubblici che privati in funzione di una più ampia e piena accessibilità da parte di tutti gli utenti;

3)      Il Comune riconosce rilevanza sociale ed economica al lavoro casalingo;

4)      il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio a favore del consumatore;

5)      il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo alle arti ed ai mestieri manuali. Adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;

6)      il Comune partecipa ad iniziative pubbliche e private che abbiano come finalità l'orientamento e l’avviamento delle persone giovani al lavoro e all'imprenditorialità;

7)      il Comune salvaguarda e promuove le attività agricole, con particolare attenzione alle produzioni che garantiscono la tutela dell'ambiente e la salubrità del prodotto; adotta iniziative atte a stimolare la riconversione produttiva ed il sorgere di attività agrituristiche, al fine di assicurare una più equa remunerazione del lavoro agricolo;

g) servizi pubblici:

1) Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, garantendo insieme alla massima efficienza la trasparenza dei costi e dei risultati confermando il proprio ruolo di programmazione e controllo per la piena tutela degli interessi della collettività.

2 ) Il Comune favorisce l’istituzione di unioni di Comuni per l’esercizio di servizi e funzioni.

 

Art. 4

Gonfalone e Stemma

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.

2. Lo stemma e il gonfalone riconosciuti con D.P.C.M. n. 192 del 19.1.1984 sono descritti come appresso:

Stemma:”di rosso al grappolo d’uva rossa al naturale, pampinoso di due di verde e gambuto al natura, posto nel punto d’onore, accompagnato in punta da tre spighe di frumento, gambute e fogliate d’oro, ordinate in palo una accanto all’altra. Sotto lo scudo su lista bifida e svolazzante di rosso, il motto :”EX HUMO PROSPERITAS” in carattere lapidari romani d’oro. Ornamenti esteriori da Comune”.

Gonfalone :”drappo troncato di verde e di giallo riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopradescritto con l’iscrizione centrata in argento: Comune di Bagnoli di Sopra.”

Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

 

Art. 5

Sede 

1. La sede del Comune è stabilita in Piazza G. Marconi, n. 57. Possono essere istituiti con deliberazione di Giunta Comunale Uffici staccati.

2. Le adunanze degli Organi di governo si svolgono nella sede Comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

3. L’attività amministrativa del Comune può essere pubblicizzata oltre che all’Albo Pretorio anche in appositi spazi individuati nelle frazioni del Comune.

 

Titolo II

Ordinamento Strutturale

Art. 6

Organi 

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. È assegnato a ciascuno dei due sessi almeno un posto di Assessore nella Giunta Comunale.

3. In attuazione del principio della pari opportunità tra donne e uomini la composizione di ciascun organo è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi ciascuno dei quali deve comunque essere rappresentato fra i componenti della Giunta, del Consiglio, e per quanto possibile, delle Commissioni Consiliari.

4. La legge e lo Statuto regolano l’attribuzione delle funzioni ed i rapporti degli organi elettivi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.Gli atti degli organi elettivi sono adottati nella sussistenza dei presupposti e con le forme previste dalla legge sono resi pubblici con l’affissione all’Albo Pretorio dell’ente; altre forme di pubblicità integrativa possono essere previste anche con sistemi di diffusione in via informatica, telematica o internet.

 

Art. 7

Il Consiglio Comunale 

1. Il Consiglio Comunale è l’organo che esprime la rappresentanza diretta della Comunità che lo ha eletto.

2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità; in conformità alle disposizioni legislative, stabilire gli indirizzi che guidano l'attività dell'Amministrazione esercitando il controllo politico amministrativo finalizzato al conseguimento degli obiettivi stabiliti nei documenti programmatici e negli atti fondamentali.

3 Il Consiglio Comunale viene convocato nella sua prima seduta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e approverà le linee programmatiche di governo.

 

Art. 8

Consiglieri Comunali 

1. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto. Entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è stata adottata, da parte del Consiglio, la relativa deliberazione.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione.

3 .Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano immediatamente efficaci.

4. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazioni delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

5. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere alla scioglimento del consiglio.

6. Il Sindaco può attribuire, in via eccezionale, deleghe ai consiglieri comunali su materie specifiche, anche in via temporanea.

 

Art. 9

Diritti dei Consiglieri Comunali 

1. Ciascun consigliere, oltre ai diritti riconosciuti dalla legge, ha diritto di ottenere da tutti gli organi e uffici comunali, dagli Enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2.Per l’esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri Comunali possono usufruire dell’ausilio tecnico del Segretario Comunale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

3. I consiglieri sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

4. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

5. Il Regolamento disciplinerà in dettaglio le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei doveri dei consiglieri.

 

Art. 10

Doveri dei Consiglieri Comunali 

1. Ciascun Consigliere Comunale è tenuto ad esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano componenti.

3. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal Regolamento. Si considera assente giustificato il consigliere che presenti al Sindaco o al Segretario Comunale, prima della seduta, adeguata giustificazione.

4. I Consiglieri Comunali sono tenuti annualmente a rendere pubblico il totale dei compensi percepiti a titolo di indennità di funzione o gettone di presenza. A tale scopo sarà affisso all’albo pretorio l’elenco dei compensi liquidati a ciascun amministratore.

 

Art. 11

Gruppi Consiliari 

1. I Capigruppo Consiliari, costituiti ai sensi dell’art. 11, si riuniscono su richiesta di ogni singolo Capogruppo nei termini di 10 giorni dalla formulazione della richiesta ed in ogni caso 20 giorni prima dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione e del rendiconto.

2. In occasione di ogni altro consiglio, al cui ordine del giorno vi siano argomenti diversi da quelli di cui al primo comma, su richiesta di almeno un capogruppo, la riunione si terrà almeno tre giorni prima della convocazione del Consiglio stesso.

 

Art. 12

I Capi Gruppo Consiliari 

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3. In un unico gruppo misto possono confluire i consiglieri comunali che non aderiscano al gruppo consiliare della lista in cui sono stati eletti.

4. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

5. Ai gruppi consiliari saranno riservati adeguati spazi per espletare le funzioni del loro mandato.

 

Art. 13

Consigliere Anziano 

1.È consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

2. In caso di parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.

3. Il Consigliere anziano sostituisce il sindaco, per la presidenza del consiglio comunale, nel caso di assenza del sindaco e del vice sindaco.

 

Art. 14

Norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale 

1. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione dello stesso in un termine non superiore a venti giorni.

2 Il consiglio è convocato in via ordinaria quando approva lo statuto e le sue modificazioni, i regolamenti e loro modificazioni, bilancio di previsione e il rendiconto finanziario e in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. È convocato in via straordinaria in tutti gli altri casi.

3. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri cinque giorni liberi consecutivi prima della seduta, per le altre sessioni almeno tre giorni liberi consecutivi prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4. Nel caso di convocazione d'urgenza l'avviso col relativo ordine del giorno deve essere notificato almeno 24 ore prima.

5. Il Regolamento disciplinerà in dettaglio le modalità di convocazione del Consiglio Comunale.

6. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale, il quale può stabilire di essere coadiuvato da un dipendente.

7. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono firmate dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Il computo dei termini per la pubblicazione delle deliberazioni è stabilito dalla normativa vigente.

 

Art. 15

Ordine del giorno della seduta 

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno, in apposite bacheche e all’interno di luoghi pubblici previsti dal Regolamento.

2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.

3.Il Consiglio Comunale non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa scelta approvata da tutti i consiglieri assegnati e presenti alla seduta.

 

Art. 16

Pubblicità delle sedute e durata degli interventi 

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

 

Art. 17

Voto palese e segreto 

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonchè di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio del Consiglio Comunale, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengano in modo palese.

 

Art. 18

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute 

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2.In seconda convocazione l’adunanza è valida quando è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. Sia in prima che in seconda convocazione è escluso dal calcolo dei presenti il Sindaco.

 

Art. 19

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto prevedano una diversa maggioranza.

 

Art. 20

Astenuti e schede bianche o nulle tra i votanti 

1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta ma non tra i votanti.

2. Parimenti è computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e le schede nulle vanno computate nel numero dei votanti.

 

Art. 21

Commissioni comunali permanenti 

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti con il compito di approfondire specifiche tematiche di competenza consiliare, formulare proposte in merito o esprimere pareri.

2. Le Commissioni sono costituite nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la composizione, l'organizzazione, le competenze per materia, il funzionamento le forme di pubblicità e le modalità di voto.

 

Art. 22

Commissioni temporanee con compiti speciali 

1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, apposite Commissioni temporanee con compiti e materie specificatamente indicate nella stessa deliberazione istitutiva della Commissione.

2. Un quinto dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di Commissioni temporanee, indicandone i motivi.

3. Con la cessazione delle funzioni del Consiglio Comunale decadono tutte le Commissioni speciali.

4. Il Consiglio Comunale può altresì istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

5. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio Comunale le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro novanta giorni.

6. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

7. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia spetta alle minoranze.

8. Le commissioni di indagine possono essere istituite a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e costituite per oggetti determinati.

 

Art. 23

Nomina della Giunta Comunale 

1. La Giunta è nominata dal Sindaco e composta dal Sindaco e da non più di n. 6 (sei) Assessori.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. L’Assessore esterno gode di tutti i diritti e le prerogative degli altri membri della Giunta e ne assume le medesime responsabilità. Il Sindaco nomina gli Assessori e, fra questi, un Vice Sindaco con decreto sottoscritto per accettazione dalle persone nominate; le nomine hanno efficacia dal momento della sottoscrizione del Sindaco.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Il Sindaco ha l’obbligo di sostituire Assessori revocati o per i quali siano sopravvenute cause di incompatibilità od altrimenti cessati dalla carica, quando il numero dei componenti possa, in virtù di tali cause, scendere complessivamente al di sotto del numero necessario alla validità delle sedute di Giunta. Nel caso di revoca prevista al precedente capoverso, la sostituzione deve avvenire contestualmente all’atto di revoca.

4. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. L'anzianità degli Assessori è data dall'età. L'assessore anziano è il più anziano di età.

 

Art. 24

Competenze

1. La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. In particolare, la Giunta esercita o approva tra l’altro:

a)      le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

b)      verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

c)      il piano esecutivo di gestione o le sue variazioni;

d)      accordi ed i protocolli d’intesa con altre amministrazioni pubbliche e convenzioni con i privati;

e)      prelevamenti dal fondo di riserva;

f)        l’erogazione di contributi;

g)      gli atti in materia di toponomastica in esecuzione di indirizzi generali dettati dal consiglio;

h) variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza e da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

i)   il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell’efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività in occasione della discussione del conto consuntivo.

 

Art. 25

Attribuzioni agli Assessori 

1. Gli Assessori comunali svolgono il loro mandato secondo le deleghe e gli incarichi ricevuti dal Sindaco.

2. Ogni Assessore concorre all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercita, per delega del Sindaco, le funzioni di indirizzo e sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi impartendo le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale. Verifica che l'azione amministrativa complessiva del proprio ambito sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.

3. Nella relazione annuale della Giunta, i singoli assessori riferiscono sullo stato di realizzazione del programma pluriennale e sull'andamento degli uffici cui sono delegati.

 

Art. 26

Adunanze e deliberazioni 

1. La Giunta si riunisce su convocazione anche informale del Sindaco, o del ViceSindaco, quando il Sindaco si assenta, tutte le volte che ne ravvisi la necessità.

2. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal ViceSindaco.

3. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, presiede ai lavori l’Assessore anziano.

4. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Presidente ritenga opportuno sentire.

5. Le adunanze della Giunta Comunale sono validamente costituite quando sono presenti oltre la metà dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

7. Le deliberazioni o le determinazioni da comunicarsi ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco a cura del Responsabile del Servizio Segreteria AA.GG. I relativi testi sono messi a disposizione nella sede Municipale presso l’Ufficio di Segreteria.

 

Art.27

Indirizzi Generali di Governo 

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l'ufficio del Segretario comunale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.

2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.

3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.

4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

 

Art. 28

Dimissioni, decadenza 

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

 

Art. 29

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

 

Art. 30

Il Sindaco 

1. Il Sindaco rappresenta la comunità e l’amministrazione comunale. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune, promuove, nei confronti degli organi collegiali e della struttura burocratica del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei propri cittadini. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, svolge i compiti affidategli dalla legge.

2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l’ordine del giorno.

3. Quale Presidente della Giunta ne esprime l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti dal documento programmatico.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge compete al Sindaco:

a)      impartire le direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale se nominato, ed ai responsabili degli uffici o dei servizi per lo svolgimento dell’attività amministrativa dell’ente;

b)      verificare costantemente la corretta esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e l’attuazione dei programmi e dei progetti da parte dei responsabili degli uffici o dei servizi;

c)      coordinare lo svolgimento delle funzioni delegate agli assessori;

d)      delegare agli assessori di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni ecc.;

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata secondo le sue direttive dal Segretario Comunale.

6. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello Statuto e dell’osservanza dei regolamenti.

7. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

8. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi e nei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere Comunale ad esercitare tali funzioni.

9. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

10. Il Sindaco nomina i responsabili dei settori, definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna da stipularsi con contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica con limiti e con i criteri fissati dal regolamento dell’ordinamento degli uffici e servizi.

 

Titolo III

Istituti di Partecipazione

 

Art. 31

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

 

1. Ai cittadini singoli e associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione, dei consorzi, delle istituzioni che gestiscono servizi pubblici comunali secondo la legge e il regolamento comunale.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Tutti gli atti delle amministrazioni, dei consorzi, delle aziende speciali sono pubblici con le limitazioni previste dal precedente comma.

4. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

5. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di accesso e di informazione.

 

Art. 32

Valorizzazione del libero associazionismo 

1. Il Comune, nel riconoscere la forte valenza sociale delle libere forme associative e, ritenendole un valido strumento per la crescita e la verifica democratica della comunità, al fine di garantirne il concorso all' azione amministrativa, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza la volontà popolare attraverso l'adozione di tutti quegli strumenti consultivi che perseguano l'autentica salvaguardia del bene comune.

2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori: sociale e sanitario, del lavoro, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero, immigrazione ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

3.È istituito l'Albo Comunale delle associazioni. Un apposito regolamento stabilirà requisiti, criteri e modalità per ottenere la registrazione nel suddetto albo.

4. Il Comune riconosce la possibilità di costituzione di un Organismo rappresentativo di tutte le associazioni iscritte all'albo.

5. Il Comune convoca le medesime almeno 2 volte all’anno.

 

Art. 33

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può istituire il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”. Vi possono partecipare i ragazzi residenti nel Comune di Bagnoli di Sopra con età compresa tra i 10 ed i 16 anni.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

 

Art. 34

Consultazione della popolazione del Comune 

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali possono essere istituite forme di consultazioni popolari su materie di esclusiva pertinenza locale nei seguenti modi:

a)      questionari rivolti alla intera popolazione o a segmenti della stessa;

b)      sondaggi effettuati su segmenti selezionati della popolazione o su un campionario scelto con criteri di casualità;

c)      forum dei cittadini. Detti forum su specifiche tematiche possono essere richiesti:

1)      dall'Organismo rappresentativo delle associazioni;

2)      dal 10% (dieci per cento) del corpo elettorale;

3)      dal Consiglio Comunale per propria iniziativa o su proposte della Giunta Comunale;

d)      referendum consultivi;

e)      referendum abrogativi.

2. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

 

Art. 35

Referendum 

1. Nelle materie di competenza del consiglio comunale, ad eccezione di quelle previste al successivo punto, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere delle popolazione o referendum per l’abrogazione di tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Sono escluse dalla potestà referendaria abrogativa le seguenti materie:

  • disciplina delle tariffe e dei tributi;
  • bilancio preventivo e conto consuntivo;
  • assunzione di mutui e emissione di prestiti ;
  • tutela dei diritti delle minoranze;
  • deliberazioni concernenti persone.
 

Art. 36

Titolarità e procedura referendaria 

1. Soggetti promotori del referendum, salva diversa disposizione di legge, possono essere:

a)      il Consiglio Comunale, che deve approvare la deliberazione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati;

b)      il 10% (dieci per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettori del Comune alla data del 1 gennaio.

2. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori, le firme autenticate nei modi di legge degli elettori di cui al punto b) del comma precedente e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria Comunale sulla regolarità della stessa, da effettuarsi entro venti giorni dalla data del ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.

3. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria Comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Qualora gli indirizzi contenuti nella proposta referendaria venissero accolti dal Consiglio Comunale, con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il referendum non avrà luogo.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco e si svolgono non in concomitanza di altre elezioni e con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno o più referendum.

8. I risultati del referendum si ritengono validi qualora vi abbia partecipato:

  • per il referendum abrogativo almeno il 50% (cinquanta percento) + 1 degli aventi diritto;
  • per il referendum consultivo almeno il 50% (cinquanta percento) + 1 degli aventi diritto.

9. In caso di consultazioni valide si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi espressi.

10. Nel corso della stessa legislatura non può essere riproposto un quesito già oggetto di consultazione referendaria.

 

Art. 37

Effetti del Referendum

 

1. Nei referendum abrogativi l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o della parte di esso sottoposto a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale adotterà gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum e la disciplina sostitutiva degli atti abrogati in conformità a quanto stabilito dalla consultazione referendaria.

2. Nei referendum consultivi il Consiglio comunale deve prendere atto formalmente del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dell’esito decidendo in merito. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto il Consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta.

 

Titolo IV

Partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

 

Art. 38

Partecipazione dei cittadini 

1. I cittadini partecipano all'amministrazione del Comune sia come individui, sia attraverso le libere forme associative contribuendo alla fase di impostazione delle decisioni che gli organi dovranno assumere nelle forme e nei modi previsti dai precedenti e successivi articoli e da quanto stabilito dal Regolamento.

 

Art. 39

Istanze, Petizioni e Proposte di cittadini singoli o associati 

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. È in ogni caso garantito il diritto di ogni associazione riconosciuta a livello nazionale, regionale o iscritta all’albo delle associazioni comunali, di formulare opportune proposte di delibera al Consiglio Comunale, che ne discuterà in merito entro 60 gg. dalla richiesta, giunta al protocollo.

 

Art. 40

Difensore Civico 

1. Il Difensore Civico può essere nominato dal Consiglio Comunale oppure viene scelto in convenzione con altro Ente.

 

Art. 41

Difensore Civico –Convenzioni 

1. Il Comune potrà stipulare con i Comuni dell’area Conselvana ed eventualmente con altri Comuni, la Regione Veneto, l’Amm.ne Provinciale, una convenzione per l’istituzione di un Difensore Civico che svolga le proprie funzioni per tutti gli enti convenzionati.

2. Un regolamento definirà le modalità di designazione o di elezione, la durata in carica la determinazione delle indennità di funzione del Difensore Civico, nonché l’organizzazione dell’Ufficio.

Titolo V

L'ordinamento amministrativo

Art. 42

L’organizzazione generale 

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Nell’attuazione di tali criteri e principi, i responsabili degli Uffici e Servizi, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

3. Il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina nel rispetto dei principi fissati dallo statuto, criteri organizzativi, l’organigramma delle dotazioni di personale, l’articolazione della struttura e le modalità per l’assegnazione del personale alle aree, ai settori, uffici e servizi comunali

Art. 43

Il Segretario Comunale 

1 Il Segretario comunale svolge i compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

2. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, il Segretario Comunale sovrintende all’esercizio delle funzioni dei responsabili degli Uffici e Servizi, dei quali coordina l’attività, assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale. Dispone l’attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, coordinando l’esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile degli Uffici e dei Servizi, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi se necessari; svolge, altresì attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite altre funzioni, compresa quelle di Direttore Generale o di gestione attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi

4. Il Segretario comunale, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

 

Art. 44

Il Vice Segretario 

1 Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il posto di Vice Segretario, che coadiuva il Segretario Comunale e di cui esercita le funzioni vicarie in caso di vacanza del posto, assenza o di impedimento.

2. Il Vice Segretario deve possedere i requisiti richiesti per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale.

 

Art. 45

Aree Funzionali e relativi responsabili 

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi comunali deve tener conto delle esigenze dei cittadini compatibilmente con le strutture immobiliari e la dotazione di personale. A tal proposito, il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, nonché l’esecuzione delle deliberazioni e le decisioni assunte dagli stessi organi fatte salve le competenze attribuite al Segretario comunale.

3. I dipendenti preposti ai vari settori, aree, uffici e servizi sono in ogni caso responsabili della regolarità dei procedimenti amministrativi loro affidati e degli atti assunti dagli organi elettivi secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

 

Art. 46

Incarichi a tempo determinato 

1. La copertura dei posti di responsabile di settore, di area, di servizio, di ufficio, di procedimento può essere effettuata mediante conferimento di incarichi ad esperti esterni.

2. Possono essere stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, di alta specializzazione o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, anche al di fuori della dotazione organica, secondo i limiti, i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Tutti gli incarichi esterni non possono essere superiori al mandato del Sindaco, salvo casi particolari e per un massimo di 120 giorni dalla cessazione del Sindaco.

4. Il conferimento, il rinnovo, l’interruzione anticipata o la revoca, nei termini di legge, dei predetti incarichi sono disposti dalla Giunta su proposta del Sindaco.

 

Titolo VI

Servizi

 

Art. 47

Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi 

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi pubblici o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune potrà avvalersi delle forme organizzative previste dalla legge, sulla base dei principi dalla legge stessa sanciti e dall’analisi dei seguenti fattori: obiettivi e utenze interessate, organizzazione della struttura esistente e/o da attivare, effetti economici e finanziari, salvo il caso in cui le caratteristiche del servizio da erogare non rendano necessaria e conveniente la gestione in economia.

 

Art. 48

Nomina, Surroga e Revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni 

1. Il Sindaco procede alla nomina, surroga o revoca degli amministratori di aziende e istituzioni in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

2. Gli amministratori sono scelti tra soggetti in possesso di specifiche competenze tecniche e professionali relative al ruolo da svolgere, convenientemente dimostrati in apposito curriculum. Nella partecipazione agli atti gestionali gli amministratori nominati dal Comune considerano prioritariamente gli interessi dei consumatori e degli utenti.

 

Art. 49

Istituzioni per la gestione di servizi pubblici 

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l’esercizio di servizi sociali, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.

3. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio comunale. Il Sindaco può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando

nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

 

Art. 50

Partecipazione a Società di Capitali 

1. Per la realizzazione e gestione di determinati servizi pubblici previsti dalla legge il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la costituzione.

2.L’atto costitutivo, lo Statuto o l’acquisto e cessione di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentanza dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

 

Art. 51

Promozione di forme associative e consortili tra amministrazioni pubbliche 

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa e favorisce gli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse, nei termini previsti dalla legge.

2. Nei casi in cui la realizzazione di opere, interventi e programmi richiedano una azione integrata di più Comuni, amministrazioni o soggetti pubblici, il Sindaco può stipulare accordi di programma nei modi e termini previsti dalla legge.

3. Quando vi è la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, intervento o programma, il Sindaco convoca la conferenza tra i rappresentanti degli enti interessati.

4. Quando l'accordo di programma è promosso da altro soggetto pubblico il Sindaco partecipa all'accordo e assicura la partecipazione del Comune.

 

Art. 52

Rappresentanza del Comune presso Società di Capitali e Strutture associative 

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea dei soci delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o un Consigliere Comunale da esso delegato.

2. Le fattispecie di ineleggibilità o incompatibilità sono sancite dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

 

Art. 53

Amministratori di nomina comunale e Rappresentanti Comunali 

1. La Giunta comunale esercita la vigilanza sull'attività degli amministratori di nomina comunale e riferisce al Consiglio Comunale.

2. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione degli Statuti delle società costituite o partecipate devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

 

Titolo VII

Finanze e contabilità

 

Art. 54

Controllo economico interno della gestione

 

1. Il Comune riconosce l’autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica;

2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria; documentando i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria e economica;

3. Il Comune attua i principi di cui ai precedenti commi con l’adozione dei regolamenti previsti dalla legge ed in particolare con i regolamenti di contabilità in materia dei tributi locali, sul controllo di gestione, dei contratti e di disciplina dell’assetto organizzativo del Comune;

 

Art. 55

Revisore dei Conti 

1. Il Revisore dei Conti svolge le funzioni attribuite dalla legge o dallo Statuto o dai Regolamenti comunali.

2. L’Organo di Revisione dei conti ha la collaborazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e del Segretario Comunale, che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.

3. L’Organo Revisionale, nell’esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune previa richiesta ai responsabili dei servizi, può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.

4. Il Sindaco può invitare l’Organo alle riunioni del Consiglio e della Giunta o in altre occasioni. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.

5. L’Organo dei Revisori dei Conti ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio Comunale e, in relazione ai singoli oggetti per i quali faccia richiesta, della Giunta Comunale. Può su richiesta indirizzata ai Presidenti di ciascun organo collegiale, prendere la parola o dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

 

Art. 56

Motivazione delle Deliberazioni Consiliari 

1. Il Consiglio Comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione e delle sue variazioni nonché del rendiconto sulla gestione deve tenere in considerazione anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare la mancata adozione delle misure proposte dai revisori.

 

Titolo VIII

Norme Transitorie

 

Art. 57

Regolamenti Comunali Anteriori

 

1. I Regolamenti Comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore, per le parti in cui non sono incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

2. I Regolamenti previsti dallo Statuto, con esclusione dei due obbligatori per leggi, dovranno essere approvati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

 

Art. 58

Revisione dello Statuto

1. Fatta eccezione per le modificazioni che si rendessero necessarie a seguito di modifiche legislative, dopo il primo anno di vigenza dello Statuto o delle modifiche ad esso apportate, eventuali successive proposte di modifica possono essere presentate al Consiglio Comunale dal Sindaco e da ciascun Consigliere Comunale.

2. Il Sindaco convoca la Commissione per la revisione o l’aggiornamento dello Statuto con cadenza annuale.

3 Le proposte di modifica devono essere pubblicate all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi e devono essere comunicate a tutti i Consiglieri almeno 15 giorni prima della discussione in Consiglio.

4. Le proposte sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in sede di prima votazione,si applica la procedura prevista dalla legge.

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