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Bur n. 64 del 20 luglio 2007


Materia: Servizi sociali

PROVINCIA DI PADOVA

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Accordo di programma di in materia di integrazione scolastica e sociale di alunni con disabilità della Provincia di Padova.

Introduzione - L’integrazione scolastica nel mutato quadro istituzionale.

Sono trent’anni che il processo dell’Integrazione Scolastica di alunni Disabili è divenuto il motore del raggiungimento di obiettivi educativi, didattici, culturali intrinseci alle molte funzioni che la Scuola ha assunto nel tempo. La scuola come luogo privilegiato in cui avviene la crescita della personalità degli alunni, come luogo di conoscenza, di formazione. La scuola come servizio parte di un sistema allargato ad altri soggetti, con cui condividere percorsi e finalità da proporre ad un’utenza sempre più complessa e diversificata. Molti sono stati i mutamenti che hanno attraversato la Scuola, le Istituzioni dello Stato, la Società in questi ultimi anni, mantenendo comunque immutato nei principi fondamentali, il processo di cui stiamo parlando. È proprio da questo intreccio ormai, tra la storia passata e quella futura, che nasce il presente Documento (Accordo di Programma) che ci obbliga a coniugare quanto di affermato già c’è con quanto di innovativo sta avanzando. In continuità però, tra ciò che trent’anni fa apparve un’innovazione rivoluzionaria, come fu l’inserimento di alunni in situazione di handicap nelle classi comuni con la conseguente abolizione delle scuole speciali (L.517/77), alla nuova identità della Scuola dell’Autonomia. È in questo rinnovato quadro istituzionale che si muovono soggetti che nel campo dell’Integrazione scolastica hanno avuto un ruolo fondamentale e necessario perché costitutivo dell’integrazione tra professionalità, competenze, ruoli, ambiti di intervento che hanno fatto da sfondo all’integrazione del disabile. Quindi scuola, in costante gioco dialettico tra le sue diverse articolazioni di nuova e vecchia istituzione, quali il M.I.U.R.[1], l’Ufficio Scolastico Regionale, il Centro Servizi Amministrativi[2], la singola Istituzione scolastica Statale e Paritaria, tutte parti di un sistema in cui ciascuno gioca nuove identità con il soccorso dell’esperienza pregressa. I servizi Socio-Sanitari dell’Azienda Ulss anch’essa diversamente articolata nel territorio, gli Enti Locali: il Comune, riconfermato e coinvolto nei compiti inerenti il Progetto Globale di Vita della persona disabile; la Provincia, riconfermata nei compiti di integrazione scolastica ai disabili sensoriali ma anch’essa coinvolta in nuovi ulteriori ambiti relativi all’orientamento, alla formazione e all’inserimento lavorativo delle fasce deboli. Al fianco di questi soggetti rimane il ruolo insostituibile della persona disabile e della sua famiglia chiamata a condividere con i servizi i percorsi di progettazione, stimolo al miglioramento degli stessi, proponendo suggerimenti alle necessità di un’utenza dai bisogni assai complessi. Anche il linguaggio ha subito negli anni una necessaria diversificazione, non si parla più di handicap ma, come vuole la Conferenza di Madrid, di diverse abilità o di disabilità. Questo è lo scenario in cui è nata la necessità di rinnovare un accordo tra istituzioni diverse in materia di Integrazione Scolastica di alunni con disabilità, sollecitate dal bisogno di adeguare principi consolidati e irrinunciabili alle recenti nuove riforme. Accettando anche le sfide conseguenti, per continuare nel solco della tradizione, superando le difficoltà che possono derivare per garantire servizi sempre più efficienti e di qualità.

Premessa

L’Accordo di Programma è lo strumento attraverso il quale si realizza un adeguato coordinamento interistituzionale finalizzato a sostenere e promuovere l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. L’integrazione è un processo che ha come finalità principale la ricerca delle migliori interazioni per permettere alla persona disabile di esprimere al meglio le potenzialità, allo scopo di realizzare il suo “progetto di vita”. Da questo punto di vista tutti gli operatori sono chiamati a condividere responsabilmente percorsi che implicano particolari adattamenti e flessibilità, per poter rispondere alla complessità dei “bisogni educativi speciali” riflettendo contemporaneamente sui propri “limiti” come docenti, operatori e familiari. Emerge pertanto la necessità di un lavoro integrato, di rete, a livello prima interistituzionale e poi professionale, come peraltro indicato dalla legge 104/92. La scuola in questa prospettiva è considerata come un sistema, a sua volta in relazione con altri sistemi in un rapporto di reciproca interazione, insieme impegnati nella costruzione di azioni coordinate e finalizzate alla realizzazione di una comunità integrante. È pertanto necessario sollecitare relazioni interistituzionali efficaci, capaci di connettere professionalità e/o competenze diverse, per promuovere il benessere singolo e collettivo. L’integrazione delle diverse professionalità si evidenzia nella definizione del Progetto Educativo Individualizzato, che diventa elemento di qualità là dove sono definite responsabilità nella realizzazione degli interventi. In questa prospettiva metodologica si tratta di passare dalla logica del sostegno individuale alla rete dei sostegni, costituita dai diversi apporti professionali presenti nella scuola e dalle risorse esterne per costruire percorsi integrati tra scuola ed extrascuola. A tal fine, la Provincia di Padova - Assessorato ai Servizi Sociali, l’Ufficio Scolastico Provinciale, le Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie, i Centri Territoriali per l’Integrazione, i Comuni rappresentati come capofila dal Comune di Padova e dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (A.N.C.I.), le Aziende UU.LL.SS.SS. 14, 15, 16, 17, la Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) e i rappresentanti del Coordinamento delle Associazioni dell’area disabilità hanno provveduto ad aggiornare l’Accordo di Programma in materia di integrazione scolastica degli alunni disabili. La presente proposta è frutto delle intese e del lavoro comune fra i soggetti suddetti presenti e/o rappresentati al Tavolo Interistituzionale Permanente in attuazione degli art. 13, 39 e 40 della L. 104/92. Il presente Accordo di Programma recepito dai soggetti firmatari intende:

1.         definire i rapporti di collaborazione, di coordinamento e di organizzazione fra le istituzioni e i servizi sopra menzionati, le associazioni di categoria dell’area disabilità, anche alla luce del D.L. n. 112/98 e della L. 328/2000;

2.         definire i livelli delle prestazioni e degli interventi;

3.         definire le risorse e i relativi impegni di spesa di ciascuna istituzione coinvolta nel presente accordo;

4.         definire le modalità delle verifiche e delle valutazioni;

5.         realizzare la piena integrazione delle persone disabili, predisponendo, su richiesta dell’interessato e/o dei suoi familiari, progetti individuali in una logica di “Progetto Globale di Vita”, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche professionali e del lavoro, i Comuni, d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali, come previsto dall’art. 14 L. 328/2000;

6.         promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, anche attraverso indicatori di efficacia e qualità dei servizi resi e con il coinvolgimento dell’utenza.

Gli enti firmatari assumeranno come propria l’osservanza delle procedure definite dal presente Accordo di Programma anche per le strutture convenzionate, per le Istituzioni Scolastiche paritarie, private e degli Enti Locali.

Titolo primo

Obiettivi e competenze

 

Art. 1

Finalità e obiettivi

Il presente Accordo di Programma si propone di condividere iniziative finalizzate al raggiungimento della massima autonomia possibile (art. 1 L.104/92) tenuto conto della gravità e tipologia di disabilità, al fine di realizzare l’integrazione della persona con disabilità nella famiglia, nella scuola e nella società.

Finalità: Assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie interventi sempre più efficaci in un sistema integrato di interventi e servizi finalizzati alla piena integrazione ed inclusione sociale.

Obiettivi:

1.1.      Promuovere la piena attuazione del diritto allo studio (L. 104/92);

1.2.      sostenere la persona con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione ( L. 104/92);

1.3.      favorire l’acquisizione della consapevolezza e fiducia in se stessi allo scopo di esercitare un controllo sulla propria vita da protagonista (Dichiarazione di Madrid approvata nel marzo 2002);

1.4.      garantire e promuovere il coinvolgimento della famiglia e la sua partecipazione nel processo assistenziale-educativo e socializzante;

1.5.      realizzare processi educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell’ambito della scuola, della formazione professionale, del lavoro e delle relazioni sociali con particolare riferimento al tempo libero (Progetti Globali di Vita);

1.6.      avviare interventi di orientamento scolastico, post-scolastico, di formazione professionale e di avviamento al lavoro.

Le parti riconoscono che:

1.7.      l’alunno con disabilità, certificato ai sensi della normativa vigente, è soggetto di diritto e fruitore di servizi, la sua famiglia è l’interlocutore unico costituzionalmente deputato a tutela dei diritti del minore, salvo provvedimenti diversi da parte delle autorità giudiziarie. Il coinvolgimento della famiglia e la sua partecipazione al processo educativo e riabilitativo è requisito indispensabile per un positivo intervento

1.8.      il rapporto di collaborazione tra scuola, servizio socio-sanitario e/o altri servizi e famiglia ha come fine un intervento coordinato e globale che presuppone la distinzione di competenze, senza che si configuri alcuna dipendenza professionale di un servizio dall’altro.

Gli enti e le parti sottoscrittori si coordineranno anche con le associazioni localmente rappresentative per il raggiungimento degli scopi del presente accordo.

 

Art. 2

Competenze della scuola statale e paritaria

All’Istituzione Scolastica nelle sue diverse articolazioni compete: garantire il diritto all’educazione e all’istruzione, l’integrazione degli alunni con disabilità nelle sezioni della scuola dell’infanzia, nelle classi comuni delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, indipendentemente dalla gravità della disabilità e con il concorso delle altre Istituzioni a ciò deputate. All’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) - articolazione provinciale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR), compete:

2.1.      l’analisi delle necessità di ogni istituzione scolastica al fine di quantificare le risorse necessarie (insegnanti di sostegno) a livello provinciale da proporre al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale;

2.2.      l’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche degli insegnanti di sostegno, nel limite delle risorse assegnate;

2.3.      l’attribuzione alle istituzioni scolastiche dei finanziamenti previsti per legge;

2.4.      l’analisi e valutazione delle situazioni rappresentate dalle scuole paritarie di ogni ordine e grado della provincia (alunni con disabilità, assunzione di insegnanti di sostegno, attività finalizzate all’integrazione, ecc.) per la definizione dei finanziamenti annuali previsti dalla legge sulla parità scolastica (L. 62 del 20/3/2000);

2.5.      fornire consulenza alle famiglie, alle Istituzioni Scolastiche, ai singoli operatori al fine di facilitare e migliorare i rapporti con la Scuola anche a garanzia della tutela dei diritti del minore;

2.6.      attivare progetti su specifiche tematiche con le Istituzioni Scolastiche anche con il contributo di Associazioni, Enti Locali, Università, ecc.;

2.7.      sostenere le Istituzioni Scolastiche, singole o in rete, nell’attivazione di progetti, percorsi, attività orientate all’organizzazione di modelli di intervento riferiti anche a particolari disabilità;

2.8.      promuovere e sostenere le reti di scuole (C.T.I.);

2.9.      coordinare a livello provinciale le attività promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale;

2.10.    favorire la crescita della cultura dell’integrazione promuovendo attività formative a carattere provinciale;

2.11.    promuovere le relazioni e gli scambi interistituzionali tra i Servizi che intervengono nei processi di integrazione;

2.12.    monitorare l’andamento dei processi di integrazione nelle scuole e l’utilizzo delle risorse.

All’Istituzione Scolastica autonoma statale e paritaria attengono i seguenti compiti:

2.13.    assegnare personale specializzato alle classi/sezioni e/o altre risorse idonee per le attività di sostegno per l’integrazione degli alunni con disabilità;

2.14.    attivare i gruppi di lavoro secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 15 L.104/92;

2.15.    individuare un docente Referente per l’Integrazione con compiti di coordinamento, documentazione e organizzazione inerenti al progetto d’integrazione della scuola;

2.16.    definire e realizzare la programmazione educativo-didattica, il curriculum individualizzato e il Piano Personalizzato, come previsto dalla L.53/03;

2.17.    collaborare con le Unità Multidisciplinari per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (L. 104/92 art. 12, comma 5);

2.18.    attivare gli incontri per l’elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati, secondo quanto previsto dal Dpr 24/02/94 agli artt. 4 e 5, con la partecipazione e la condivisione della famiglia, dell’équipe pedagogica della scuola, del servizio sociosanitario e sociale di riferimento e di tutti i soggetti coinvolti nel Progetto Globale di Vita (gli incontri devono essere concordati preventivamente con le équipe età evolutiva/neuropsichiatria infantile di riferimento);

2.19.    organizzare attività di sostegno e recupero come previsto dagli artt. 2 e 7 della L. 517/77, valorizzando al massimo le risorse disponibili e/o attivabili;

2.20.    promuovere attività di orientamento nei percorsi scolastici e post scolastici per gli alunni con disabilità, in collaborazione con i Servizi per la disabilità delle Aziende UU.LL.SS.SS.;

2.21.    promuovere la formazione e l’aggiornamento, anche congiunto dei dirigenti scolastici, dei docenti di sostegno e curricolari, di altro personale anche appartenente ad altre istituzioni che intervengono nei processi di integrazione e delle famiglie sulle tematiche dell’integrazione. Particolare cura dovrà essere posta all’aggiornamento dei docenti non specializzati utilizzati in attività di sostegno. Le tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie dovranno scaturire dall’analisi dell’effettivo fabbisogno formativo atte a garantire il miglioramento della qualità dei servizi;

2.22.    garantire la continuità del progetto di integrazione e di crescita nei passaggi tra i diversi ordini di scuola a partire dalla scuola dell’infanzia e in particolare tra la scuola secondaria di I° e II° grado, anche attraverso la trasmissione della documentazione dell’alunno tra le scuole e i servizi socio sanitari;

2.23.    promuovere le intese tra scuole, servizi UU.LL.SS.SS., altri Soggetti del territorio, in collaborazione con la famiglia, per definire i Progetti di Orientamento scolastico, sociale e professionale;

2.24.    coinvolgere i collaboratori scolastici nel processo educativo come previsto dal vigente CCNL di comparto;

2.25.    aderire alle reti CTI;

2.26.    garantire all’alunno con disabilità, in considerazione della gravità, la partecipazione alle attività didattiche ed educative della classe che avvengono all’esterno della scuola (visite d’istruzione, gite scolastiche, ecc …) predisponendo ogni misura a tutela della sua attiva partecipazione (programmazione degli itinerari, condivisione delle necessità con i Servizi di integrazione Scolastica delle Aziende UU.LL.SS.SS., designazione degli insegnanti accompagnatori, ecc…);

2.27.    promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, anche attraverso indicatori di efficacia e qualità dei servizi resi e la consultazione dell’utenza.

Art. 3

Competenze delle Aziende UU.LL.SS.SS.

Alle Aziende UU.LL.SS. attengono i seguenti compiti:

3.1.      la realizzazione di interventi sanitari, riabilitativi e sociali, come previsto dalla L.104/92 e successive modifiche, Dpr 24/2/94, dalla L. 328/2000, dalla L.R. 55/82 e successive modifiche, L.R. 22/89, L.R 5/96 Piano Socio Sanitario Regionale, e dalla Circolare Regionale n. 33/93;

3.2. la costituzione, come previsto dall’art. 3 del Dpr 24/2/94, delle Unità Multidisciplinari deputate alla stesura, fatte salve eventuali successive modificazioni:

a)         della Certificazione - modello C/1 (allegato 1);

b)         della Diagnosi Funzionale - modello C/2 (allegato 2);

c)         del Profilo Dinamico Funzionale - PDF (allegato 3) in collaborazione con la scuola e la famiglia;

d)         del Piano Educativo Individualizzato - PEI (allegato 4);

3.3.      la designazione di operatori dei servizi, delegati a far parte dei gruppi di lavoro di cui all’art. 15 L.104/92 a livello delle singole Istituzioni Scolastiche o in rete nei CTI;

3.4.      la compilazione, da parte delle Unità Multidisciplinari, dei modelli di Certificazione e Diagnosi Funzionale adottando il sistema di classificazione previsto dall’OMS denominato ICD 10;

3.5.      l’impiego di operatori socio-sanitari, presso le istituzioni in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, per garantire l’assistenza, l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità, assegnati dai Servizi di Integrazione Scolastica e Sociale per i casi la cui certificazione richiede tale figura, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore per i Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.). Tale personale dovrà partecipare alle riunioni scolastiche inerenti la persona seguita, su convocazione del Dirigente Scolastico. A tali incontri partecipa il personale di coordinamento dei Servizi Integrazione Scolastica e Sociale, qualora l’organizzazione dell’Azienda Ulss di riferimento ne consenta la disponibilità;

3.6.      la fornitura di protesi e ausili secondo la normativa vigente;

3.7.      lo studio e l’attuazione di progetti e di iniziative per favorire l’integrazione nel territorio delle persone con disabilità, in collegamento con gli Enti Locali e il Privato Sociale. Questi ed altri interventi, anche domiciliari, troveranno attuazione nei Piani di Zona in accordo con le proposte dei gruppi territoriali e coordinati dal referente di area specifica come da L.R. 56/94 art. 17;

3.8.      l’attivazione di strategie ed interventi finalizzati al recupero e all’integrazione, in sinergia con gli altri soggetti (scuola, EE.LL.), a fronte di particolari situazioni di svantaggio;

3.9.      avvio e gestione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e la famiglia, di progetti di orientamento scolastico e formativo-professionale, finalizzati alla valutazione di possibili percorsi di integrazione lavorativa;

3.10.    la formazione e l’aggiornamento degli operatori socio-sanitari, di altro personale e delle famiglie, sulle tematiche dell’integrazione anche in raccordo con le scuole ed in forma congiunta;

3.11.    la comunicazione alle Istituzioni Scolastiche Autonome, anche tramite l’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’elenco aggiornato degli enti convenzionati abilitati ad emettere certificazione;

3.12.    gli oneri per le prestazioni, anche per il personale, sono a carico dell’Azienda Ulss di residenza del soggetto assistito. I rapporti economici vengono regolati tra le Aziende UU.LL.SS.SS. interessate;

3.13.    promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di efficacia ed appropriatezza dei servizi erogati, anche attraverso la consultazione degli utenti.

 

Art. 4

Competenze dei Comuni

Ai Comuni spettano i seguenti compiti:

4.1.      l’adeguamento alla normativa vigente, L.118/71, L. 13/89, D.M. 14/6/89 n. 236 e L.R.41/93 sulle barriere architettoniche:

• negli edifici pubblici comunali e nelle infrastrutture di competenza comunale, in generale;

• nei plessi scolastici per i quali abbiano competenza in materia di edilizia scolastica;

4.2.      la fornitura alle scuole di attrezzature, di sussidi e di materiale didattico specifico, non previsto nel nomenclatore (D.M. 27/08/99 n. 332), da eseguirsi direttamente o tramite delega alle Aziende UU.LL.SS.SS.;

4.3.      garantire agli alunni con disabilità, in relazione alle disponibilità di bilancio, i servizi scolastici finalizzati al diritto allo studio, quali mensa e trasporto (in forma diretta o mediante delega alle Aziende UU.LL.SS.SS.);

4.4.      garantire agli alunni con disabilità la piena fruibilità delle iniziative di tempo libero e/o extrascolastiche, per la cui programmazione e realizzazione si terrà conto in particolare dei bisogni di integrazione delle persone con disabilità, come pure delle persone in condizione di disagio e svantaggio;

4.5.      promuovere, mediante iniziative di coordinamento delle diverse agenzie educative interessate, azioni di monitoraggio sul processo di integrazione scolastica ed extrascolastica, sostenendo progetti e interventi per la prevenzione e il superamento di forme di disagio o svantaggio;

4.6.      garantire l’inserimento negli asili nido, laddove presenti e compatibilmente con le disponibilità del Servizio, dei bambini con disabilità, e favorirne l’accoglienza nelle strutture educative del territorio;

4.7.      promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di efficacia degli interventi e dei servizi erogati, anche attraverso la consultazione degli utenti.

 

Art. 5

Competenze della provincia

Alla Provincia, attengono i seguenti compiti:

5.1.      assegnare, per le persone in condizione di deficit sensoriali, il supporto di personale idoneo per la piena realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione nell’ambito delle scuole dell’infanzia, a gestione comunale o privata e, in ambito familiare, per allievi frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, per favorire e facilitare gli apprendimenti e lo sviluppo dell’autonomia, ai sensi della L. 67/93. Tale personale va notificato alla scuola frequentata dall’alunno, ai Servizi sociosanitari e scolastici che lo seguono e dovrà partecipare alle riunioni scolastiche inerenti la persona seguita, su convocazione del Dirigente Scolastico. Per la formazione di suddetto personale si possono attivare sinergie con le Istituzioni scolastiche, le Aziende UU.LL.SS.SS. e le realtà associative;

5.2.      adeguare le strutture edilizie, in particolare quelle scolastiche, in attuazione della L.118/71, L. 13/89, D.M. 14/6/89 n. 236 e L.R.41/93 sulle barriere architettoniche;

5.3.      predisporre progetti volti a promuovere l’accoglimento di persone con disabilità nei corsi di formazione professionale attualmente propedeutici all’inserimento lavorativo ex. L. 68/99;

5.4.      pianificare e gestire la rete scolastica approfondendo, attraverso efficienti rapporti con le Istituzioni Scolastiche, le problematiche inerenti l’utilizzazione degli edifici e le attrezzature, con particolare attenzione agli alunni con disabilità;

5.5.      partecipare a progetti presentati dai Comuni del territorio per favorire l’integrazione degli studenti in condizioni di svantaggio;

5.6.      concorrere alla realizzazione - con accordi di collaborazione con le Scuole e i Servizi delle Aziende UU.LL.SS.SS. - di progetti e interventi per la prevenzione ed il superamento di forme di disagio e svantaggio, anche mediante l’acquisto di specifiche attrezzature;

5.7.      assicurare, nel contesto del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, l’orientamento scolastico e professionale di adolescenti e giovani con disabilità al fine di promuovere lo sviluppo di tutte le potenzialità e favorire l’inserimento in percorsi formativi adeguati e idonei;

5.8.      sostenere, in relazione alla disponibilità di bilancio, l’acquisto di veicoli con speciali attrezzature per consentire il trasporto della “mobilità debole” in accordo con i Comuni e a cura degli stessi e in collaborazione con il volontariato locale;

5.9.      promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di efficacia degli interventi e dei servizi erogati, anche attraverso la consultazione degli utenti;

5.10.    organizzare un Tavolo Permanente di concertazione con i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, per il monitoraggio periodico e regolare dello stesso, nonché per predisporre nuove e future progettualità’.

Titolo secondo

Aspetti generali

Art. 6

Campo di applicazione

L’integrazione scolastica sancita come diritto all’art. 1, lettera a) della L. 104/92 che così recita: “La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;…”, trova negli art. 12, diritto all’educazione e all’istruzione, art. 13, integrazione scolastica, art. 14, modalità di attuazione dell’integrazione e art. 15, gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica, l’esplicitazione dei principi generali, delle condizioni e degli strumenti per la sua applicazione. L’art. 3 della L. 104/92, inoltre, definisce come persona handicappata “…colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione”. Il medesimo articolo al comma 3 prosegue: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”. Nel nostro territorio l’applicazione della L. 104/92 è stata garantita anche dalla Circolare della Regione Veneto n. 33/93. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in uno studio effettuato in diversi paesi,- ha rilevato che la parola handicap ha assunto nel tempo una connotazione negativa e in seguito alla Dichiarazione di Madrid 2002, è sostituita con il termine “disabilità”. Dal 2002, inoltre, sempre l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha introdotto il nuovo sistema di descrivere e misurare la salute e la disabilità attraverso l’I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento delle Disabilità e della Salute). L’ICF è uno strumento che sarà introdotto, a breve, nei diversi servizi.

 

Art. 7

Strumenti per l’integrazione scolastica

All’individuazione dell’alunno con disabilità/handicap, fatte salve eventuali successive modifiche, viene provveduto dall’Azienda Ulss di competenza secondo la normativa vigente mediante gli strumenti di D.F. - Diagnosi Funzionale, P.D.F. - Profilo Dinamico Funzionale, P.E.I. - Piano Educativo Individualizzato.

• Per diagnosi funzionale (D.F.) si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap (Dpr 24/2/94, art. 3, comma 1). È un atto di competenza esclusiva dei servizi specialistici della Azienda Ulss che deve mettere in evidenza le aree di potenzialità dei soggetti. “La diagnosi funzionale deve comportare la descrizione delle seguenti aree: cognitiva, linguistica, relazionale, sensoriale, motorioprassica e

dell’autonomia.” (Circolare n. 33/93 lettera a, punto 4-c).

• La diagnosi funzionale costituisce il presupposto per la compilazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) che “indica …il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni)”; “…viene redatto dall’unità multidisciplinare …, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione…con la collaborazione dei familiari degli alunni”; “sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale…descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili…”. Il P.D.F. è lo strumento di raccordo tra le conoscenze dal punto di vista sanitario-riabilitativo, educativo didattico e familiare, per individuare obiettivi, attività e modalità su cui articolare il Piano Educativo Individualizzato. Viene compilato all’inizio del primo anno di frequenza dell’alunno con disabilità, verificato periodicamente e aggiornato alla conclusione di ogni grado di scuola (Dpr 22/2/94, art. 4, comma 4).

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è “il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo” (Dpr 24/2/94, art. 5, comma1): “il P.E.I. tiene presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche” (Dpr 24/2/94, art. 5, comma 4). Il P.E.I. è redatto all’inizio di ogni anno scolastico e verificato ed aggiornato in itinere, di norma con frequenza trimestrale e va condiviso e sottoscritto dalla famiglia.

 

Art. 8

Modalità di certificazione

In attuazione a quanto previsto dall’art. 7 del presente Accordo di Programma, fatte salve eventuali successive modificazioni, l’alunno con disabilità viene individuato secondo l’allegata modulistica:

-          certificazione clinica secondo il modello C/1;

-          diagnosi funzionale secondo il modello C/2.

Anche se rilasciata da operatori sanitari di strutture convenzionate, la

documentazione certificativa dovrà essere redatta sui modelli di cui sopra che contengono le indicazioni indispensabili per la formulazione del P.E.I.. La certificazione clinica ha validità corrispondente alla durata del grado di istruzione frequentato, salvo diversa indicazione. La diagnosi funzionale viene periodicamente rivista ed aggiornata secondo le scadenze indicate dal DPR. 24/2/94 fatte salve eventuali modificazioni. Qualora siano previsti trattamenti riabilitativi e/o specialistici che possano interferire con l’attività scolastica ne viene data comunicazione alla scuola. Tali trattamenti vanno effettuati nel rispetto delle esigenze della persona con disabilità, della sua famiglia e del diritto allo studio. Per le iscrizioni agli istituti tecnici, professionali ed artistici la documentazione certificativa deve contenere una dichiarazione da cui risulti che la natura del deficit non pregiudica l’esercizio di eventuali attività di laboratorio previste dall’indirizzo di

studio o dalla sezione scelta (C.M. 22 /12/ 94 n.363 ). La gravità clinica non può essere motivo di esclusione scolastica ma, come previsto dall’art. 10 della legge 104/92, è indispensabile attivare particolari iniziative concordate tra scuola, Azienda Ulss ed Enti Locali, con l’eventuale apporto di associazioni e/o altri organismi, nelle modalità e nei tempi concordati nel PEI e/o nel Progetto di Vita. Iniziative, progetti e convenzioni possono essere oggetto di accordi specifici tra varie istituzioni. La certificazione di disabilità attiva servizi e risorse da parte delle Istituzioni coinvolte ai fini dell’integrazione scolastica (insegnanti di sostegno, operatori sociosanitari per le situazioni di gravità, lettori-ripetitori domiciliari per le disabilità sensoriali etc.).

 

Art. 9

Soggetti richiedenti

Nel caso di persone con disabilità in minore età, la richiesta della documentazione certificativa per l’integrazione scolastica, compete esclusivamente ai genitori o a chi eserciti la patria potestà secondo le norme vigenti. La scuola e i servizi sociosanitari, di comune accordo, forniranno una corretta informazione alle famiglie per sensibilizzarle ad una attiva tutela dei diritti del minore. Qualora la Scuola, nel corso dell’anno, osservi situazioni di rilevante difficoltà in ordine al processo evolutivo, il Dirigente Scolastico può attivare la procedura per il coinvolgimento dei Servizi delle Aziende UU.LL.SS.SS., con il consenso della famiglia, attraverso la compilazione del modello (S/1) di segnalazione da parte dei docenti, al fine di promuovere le sinergie del caso. Dette segnalazioni devono essere inoltrate il più tempestivamente possibile, secondo quanto previsto dall’art. 2 del DPR. 24/2/94. Qualora la famiglia non accetti di attivare la prassi prevista o rifiuti di essere coinvolta, la Scuola, l’Azienda Ulss e l’Amministrazione Comunale concorderanno ogni iniziativa atta a tutelare l’interesse del minore, secondo la normativa vigente.

 

Art. 10

Rilascio della documentazione certificativi

Le figure professionali, competenti al rilascio della documentazione certificativa, sono operatori sanitari abilitati ad emettere certificazioni secondo quanto previsto dall’art. 2 del DPR. 24/2/94 citato, ed eventuali successive modificazioni. La documentazione, di norma, va consegnata ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà. I genitori la presenteranno alla scuola all’atto dell’iscrizione entro le date previste per le stesse (gennaio di ogni anno). Se rilasciata da figure professionali non appartenenti all’Azienda Ulss di residenza

del minore con disabilità, i genitori trasmetteranno copia della documentazione anche ai servizi socio-sanitari di appartenenza, deputati alla raccolta delle informazioni. Ad ogni passaggio dell’alunno al successivo grado di istruzione, la documentazione (modelli C/1 e C/2) va rinnovata. In casi eccezionali, quali una recente individuazione della situazione di disabilità, può essere presentato, all’atto dell’iscrizione, solo il modello C/1.

 

Art. 11

Utilizzo della documentazione certificativi

L’autorità scolastica che riceve la documentazione certificativa è tenuta a fornire ai genitori, ai docenti e agli operatori del servizio socio-sanitario adeguate informazioni sull’utilizzazione della stessa, richiedendo la loro collaborazione per l’elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (modello PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (modello PEI), e, pertanto, invitandoli agli appositi incontri preventivamente concordati. Il professionista che firma la documentazione certificativa, o una rappresentanza della medesima équipe, è tenuto a partecipare agli incontri presso la scuola con il personale docente per la stesura del PDF e del PEI (art. 12, L. 104/92). Le riunioni si tengono presso la sede scolastica; nulla vieta, comunque, alle istituzioni interessate di concordare la sede più idonea ai vari incontri. Il dirigente scolastico, una volta ricevuta la documentazione certificativa la utilizzerà, nel seguente modo:

a)         ne invierà copia all’Ufficio Scolastico Provinciale, entro le date stabilite per la rilevazione delle necessità provinciali (aprile-maggio di ogni anno); il termine ultimo per il ricevimento della documentazione relativa ad eventuali nuove certificazioni (su segnalazioni avvenute oltre gennaio di ogni anno), o rinnovi, è stabilito tassativamente nel 30 giugno di ogni anno. Contestualmente inoltrerà il modello (RR), di richiesta di risorse, in relazione al Progetto Educativo Individualizzato elaborato dal gruppo di lavoro ex art. 5 Dpr 24/2/94 ed eventuali successive modifiche;

b)         richiederà il personale operatore socio-sanitario ai Servizi di integrazione scolastica e sociale delle Aziende Ulss, nel caso in cui ne sia fatta esplicita richiesta nella certificazione, tramite l’inoltro della documentazione, modello C1 e C2, entro le date indicate dalle singole Aziende Ulss e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno;

c)         per la richiesta dell’operatore a carico della Provincia, solo in caso di disabilità sensoriale, l’inoltro della certificazione dovrà avvenire da parte della famiglia non oltre il 30 giugno di ogni anno.

 

Art. 12

Svantaggio

Le situazioni di svantaggio non devono essere confuse con quelle di disabilità. Mentre la disabilità é riferita a menomazioni di natura prevalentemente fisica, psichica o sensoriale, clinicamente accertabile, lo svantaggio può essere ricondotto a condizioni individuali, familiari e sociali, a divari culturali e linguistici che determinano difficoltà in ordine alla partecipazione al processo educativo. Si può verificare tuttavia la necessità di evidenziare una situazione di svantaggio che richieda l’attivazione di strategie ed interventi finalizzati al recupero e all’integrazione. In tal caso, i Servizi del territorio, che già conoscono la situazione, trasmettono, tramite la famiglia, una relazione descrittiva alla scuola, contenente elementi utili per la elaborazione dei progetti educativi rispondenti alle necessità affettive-cognitive- relazionali dell’allievo. Anche il Dirigente Scolastico può segnalare al competente servizio territoriale, sempre tramite la famiglia, situazioni di alunni in difficoltà di apprendimento e/o relazione. Gli operatori dell’Azienda Ulss sono tenuti a collaborare con i docenti della classe e/o della scuola, tenendo conto dei tempi necessari per una valutazione della situazione dell’alunno segnalato, per creare le condizioni più favorevoli per il superamento del disagio. Le parti concordano che lo svantaggio non può essere certificato come situazione di disabilità. La relazione di svantaggio, pertanto, non può essere utilizzata per la richiesta dell’insegnante di sostegno. Essa rappresenta uno strumento utile alla scuola per attivare tutte le forme di organizzazione del lavoro scolastico che si rendano necessarie e previste dalla legge di riforma scolastica L. 53/2003. La relazione avvia un rapporto di consulenza in tempi e modi concordati tra le scuole, i servizi sanitari e gli enti locali. Il responsabile scolastico assume il compito di curare gli aspetti organizzativi di tale rapporto come previsto dalla L.53/2003. Anche per i disturbi specifici dell’apprendimento è prioritario un intervento il più precoce possibile in stretta sinergia tra servizi, scuola e famiglia finalizzato al contenimento delle difficoltà attraverso opportuni e condivisi interventi clinico/ riabilitativi e strategie didattiche.

Art. 13

Orientamento, continuità educativa e documentazione

Ogni Istituzioni Scolastica è tenuta a garantire e curare appositi incontri ed azioni concrete di informazione e di stage, finalizzati alla scelta del percorso scolastico e professionale degli alunni disabili, in collaborazione con i servizi per la disabilità delle Aziende UU.LL.SS.SS. Le Istituzioni Scolastiche di secondo grado sono tenute a formulare nel Piano dell’Offerta Formativa, possibili percorsi di accoglienza per alunni con disabilità. In coerenza con il principio della continuità, ogni istituzione scolastica collabora all’estensione degli obiettivi del progetto educativo individualizzato al Progetto Globale di Vita. Nel rispetto delle norme a tutela dei dati sensibili, ogni Istituzione

Scolastica curerà la trasmissione di ogni documentazione utile alla conoscenza dell’alunno (C.M. 1/88; C.M. 339/92; L.104/92). La documentazione relativa al percorso scolastico dell’alunno potrà essere richiesta dai servizi dell’area disabilità alla scuola, al fine di garantire omogeneità e continuità di intervento. Sarà cura della scuola, in accordo con i Servizi socio-sanitari, conservare e registrare tutta la documentazione relativa a:

• certificazione e diagnosi funzionale;

• profilo dinamico funzionale;

• piano educativo individualizzato,

• relazioni degli incontri con le équipe delle Aziende UU.LL.SS.SS. e strutture convenzionate, genitori, insegnanti degli ordini di scuola precedente, degli alunni seguiti e tutta la documentazione utile al proseguimento del percorso scolastico formativo dell’alunno.

Art. 14

Modalità di raccordo tra scuola secondaria di primo e di secondo grado

Nel PEI vengono programmati da parte della Scuola Secondaria di I grado, a partire dal secondo anno, interventi specifici per l’orientamento scolastico formativo, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni, rilevati da famiglia, Istituzione scolastica e Servizi delle Aziende UU.LL.SS.SS., finalizzati alla scelta di intese operative di tipo orientativo. Ad iscrizione avvenuta, tali interventi prevedono le fasi di seguito elencate:

Fase 1. la scuola secondaria di II grado richiede un incontro con il docente di sostegno e i docenti curricolari della scuola Secondaria di I grado di provenienza, finalizzato a raccogliere le prime informazioni sul percorso scolastico dell’alunno;

Fase 2. a seguito dell’incontro vengono concordati, tra Scuola Secondaria di I grado e Scuola Secondaria di II grado, dei momenti di attività didattica (stage) nei quali il futuro alunno avrà modo di conoscere direttamente gli insegnanti, gli spazi ed alcune attività proposte dall’istituto di accoglienza, al fine di facilitare il passaggio da un ambiente conosciuto a una nuova situazione;

Fase 3. all’inizio delle attività didattiche avranno luogo gli incontri di routine per la formulazione del PDF a cui potranno partecipare anche i docenti dell’ordine di scuola precedente.

Titolo terzo

Strumenti di organizzazione e controllo

Art. 15

Diritto-dovere di informazione e partecipazione

Le parti contraenti si impegnano a far conoscere diffusamente i contenuti del presente Accordo ed applicare i principi della L. 104/92, nel rispetto dei diritti di informazione e partecipazione degli utenti, delle loro famiglie e delle associazioni di rappresentanza e coordinamento dell’area disabilità.

Art. 16

Tavolo interistituzionale permanente - T.I.P.

Per volontà delle parti contraenti si costituisce il Tavolo Interistituzionale Permanente (T.I.P.) al fine di promuovere ed attivare il monitoraggio, la verifica, la valutazione del livello di integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità. Si conviene che al Tavolo Interistituzionale Permanente sia presente un rappresentante del Coordinamento delle Associazioni dell’Handicap.

16.1.    Le parti contraenti si impegnano a sottoporre al Tavolo Interistituzionale Permanente un rapporto sulle misure da esse adottate per applicare gli impegni sottoscritti nel presente Accordo e sui progressi compiuti per la loro realizzazione;

16.2.    le relazioni devono contenere informazioni in merito all’attuazione dell’Accordo;

16.3.    il Tavolo Interistituzionale Permanente può richiedere ogni ulteriore informazione relativa all’applicazione dell’Accordo.

Art. 17

Collegio di vigilanza D. Lgs. n.267 - 18/08/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.)

17.1.    Al fine di esaminare l’esecuzione dell’Accordo di Programma e gli eventuali interventi sostitutivi, nella realizzazione degli obblighi contratti in virtù del presente Accordo, e per l’attuazione dei diritti all’istruzione, all’educazione e all’integrazione delle persone con disabilità previsti dalla L. 104/92, è istituito un Collegio di Vigilanza (da ora in poi designato come Collegio);

17.2.    il Collegio è composto: dal Presidente della Provincia o da un suo delegato che assume la presidenza del Collegio, dal Prefetto o un suo delegato, dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale o un suo delegato, un Sindaco in rappresentanza di ciascuna Conferenza dei Sindaci e dal Direttore Generale di un’Azienda Ulss o da un suo delegato;

17.3.    il Collegio può adottare un suo regolamento interno;

17.4.    il Collegio elegge il suo ufficio per il periodo di durata dell’Accordo;

17.5.    il Collegio si riunisce su richiesta di uno degli Enti firmatari del presente Accordo;

17.6.    il Collegio esamina i rapporti presentati dalle parti e conclude il loro esame con osservazioni specifiche e generali;

17.7.    nel caso in cui il Collegio ravvisi difformità rispetto all’attuazione dell’Accordo ne chiede spiegazioni alle parti interessate e ne sollecita piena e tempestiva applicazione.

Art. 18

Reclamo di una parte avverso il comportamento di un’altra

18.1.    Se una parte contraente ritiene che un’altra parte non applichi le disposizioni del presente Accordo, può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l’attenzione di detta parte. Entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la parte interessata risponderà fornendo spiegazioni scritte atte a chiarire la questione;

18.2.    se entro due mesi dalla data di invio della risposta la questione non è stata risolta con reciproca soddisfazione, tanto l’una che l’altra parte hanno diritto di deferirla al Collegio che mette a disposizione i suoi uffici allo scopo di giungere ad una soluzione che rispetti il diritto delle persone con disabilità all’educazione e all’integrazione;

18.3.    in ogni questione ad esso deferita, il Collegio può chiedere alle parti contraenti di fornire ogni informazione pertinente;

18.4.    valutati i fatti, il Collegio indica alle parti la soluzione migliore da attuarsi nel rispetto dei diritti della persona con disabilità, le parti sono tenute ad attuare la soluzione indicata dal Collegio entro i termini dallo stesso indicati;

18.5.    trascorso tale termine, senza che la parte si sia attivata, il Collegio interviene d’ufficio nei modi ritenuti più appropriati.

Art. 19

Reclamo individuale

19.1.    Il Collegio riceve ed esamina reclami presentati per iscritto provenienti da utenti, rispetto alla non osservanza di una qualsiasi disposizione dell’Accordo;

19.2.    qualora ritenga giustificata l’istanza, il Collegio chiede al responsabile dell’ufficio della parte interessata, che è tenuta a rispondere, notizie sul fatto denunciato;

19.3.    il Collegio conclude l’esame del reclamo con l’indicazione della soluzione da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall’Accordo;

19.4.    la parte contraente interessata, ovvero le parti contraenti, attuano la soluzione indicata dal Collegio che viene informato dell’avvenuta esecuzione tramite comunicazione scritta;

19.5.    in ogni fase del procedimento, di cui al presente articolo, l’utente ricorrente può avvalersi della consulenza di un’associazione rappresentativa della tipologia di disabilità;

19.6.    in ogni caso il Collegio fornisce risposta alle istanze presentate.

Art. 20

Reclamo al difensore civico

Al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza delle azioni previste dall’Accordo, il Difensore Civico della Provincia (o in sua assenza il Difensore Civico Regionale o del Comune capoluogo) può essere chiamato ad intervenire attraverso le modalità previste dal Regolamento provinciale o regionale o comunale.

Art. 21

Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi

La proposizione di azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi non esclude né limita la possibilità di reclamo individuale al Collegio.

Art. 22

Relazione

Sulle relazioni periodiche di cui all’art. 16 e sui reclami di cui agli artt. 18 e 19, il Collegio stende una relazione annuale che è inviata alle parti contraenti e viene resa pubblica nelle linee generali, garantendo comunque la tutela del diritto di riservatezza. Una copia della relazione viene inviata all’Osservatorio Regionale e Nazionale sull’handicap e al Ministero della Pubblica Istruzione.

 

Titolo quarto

Norme finali

Art. 23

Modulistica

La modulistica allegata al presente Accordo potrà essere modificata, per sopraggiunte esigenze funzionali, dal Tavolo Interistituzionale Permanente anche su richiesta degli enti firmatari dell’accordo.

Art. 24

Durata

Il presente Accordo ha durata quinquennale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Art. 25

Verifica

La verifica viene affidata ai lavori del Tavolo Interistituzionale Permanente il quale si convoca per le fasi di verifica del presente Accordo almeno tre volte nell’anno solare.

Enti firmatari dell’Accordo di Programma

Alla firma dell’Accordo di Programma a livello provinciale prendono parte, tramite i loro Rappresentanti legali:

-          Provincia di Padova

-          Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio Scolastico Provinciale

-          Le Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie

-          Le Aziende Socio Sanitarie Locali n. 14 - 15 - 16 - 17

-          A.N.C.I. Veneto

-          I Comuni della provincia di Padova afferenti alle UU.LL.SS.SS. 14 - 15 - 16 - 17

-          F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne

Modelli Allegati

TIPO MODELLO

FINALITÀ

SOGGETTI AUTORI

RILASCIATO DA

MODELLO C1 certificazione

(allegato 1)

art. 8 Accordo di programma

Definizione della diagnosi clinica secondo le classificazioni o.m.s.

EQUIPE

MULTIDISCIPLINARE

SERVIZIO DISTRETTUALE

Azienda Ulss o STRUTTURE CONVENZIONATE

MODELLO C2 diagnosi funzionale

(allegato 2)-

art.7 Accordo di programma

Descrizione della diagnosi clinica, sue modalità di funzionamento secondo determinate aree

EQUIPE

MULTIDISCIPLINARE

SERVIZIO DISTRETTUALE

Azienda Ulss o STRUTTURE CONVENZIONATE

P. D.F.(Profilo dinamico funzionale)

(allegato 3)

art.7 Accordo di programma

Prevede i possibili livelli di sviluppo. Consiste in una “prognosi educativa ”che, considerando le modalità di funzionare di ciascuna area, prevede il raggiungimento di obiettivi e di capacità.

Gruppo di lavoro formato da Operatori dell’Azienda Ulss (équipe multi disciplinare: psicologo, neuropsichiatria, logopedista, fisiatra, specialisti, operatori socio-sanitari ecc.), docenti dell’alunno (curriculare, sostegno, psico pedagogista ) familiari

SCUOLA

P. E. I. (Piano educativo individualizzato )

(allegato 4)

art.7 Accordo di programma

Contiene e sintetizza gli obiettivi individuati nel profilo dinamico funzionale, dal punto di vista educativo e degli apprendimenti (scuola ), della cura, assistenza della riabilitazione (azienda Ulss), delle attività di socializzazione che si svolgono fuori dalla scuola (parrocchia, scouts, ecc.), degli aspetti educativi svolti dalla famiglia attribuendo il compito a ciascuno dei soggetti che affiancano LA SCUOLA

Come il precedente più eventuali Soggetti esterni, ecc.

SCUOLA

MODELLO RR

(allegato 5)

art.11 Accordo di programma

Richiesta risorse per l’integrazione scolastica (insegnanti di sostegno) in cui si delineano le motivazioni per cui si richiede quella quantità di risorse, le strategie attivabili anche in presenza di altre risorse nella scuola .

(vedi PDF e PEI)

SCUOLA

che lo invierà All’Ufficio Scolastico Provinciale

MODELLO S1

(allegato 6)

art. 9 Accordo di programma

Segnalazione ai Servizi Sanitari da parte della scuola, di alunno in (gravi e persistenti) difficoltà in ordine al processo evolutivo, per gli approfondimenti di competenza

Osservazione dei docenti di classe e richiesta da parte del dirigente scolastico (previo consenso dei genitori)

SCUOLA

che lo invierà ai Servizi dell’Azienda Ulss

MODELLO S2

(allegato 7)

art.11 Accordo di programma

Richiesta personale assistente per gli alunni nella cui certificazione è riportata la necessità da parte dei Sanitari che hanno redatto la certificazione .

Il dirigente scolastico

SCUOLA

che lo invierà ai Servizi dell’Azienda Ulss



[1] Con legge 233 art. 1 comma 16 del 17/07/2006, si stabilisce che la denominazione Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I.) così riportato in futuro nel testo, sostituisce la precedente denominazione M.I.U.R..

[2] Per effetto della direttiva Ministeriale 7551/FR del 7/09/2006 la denominazione Ufficio Scolastico Provinciale (U.S.P.) così riportato in futuro nel testo, sostituisce la precedente C.S.A..

(seguono allegati)

Note alla compilazione del modello RR_198879.pdf
modelli insieme_198879.pdf

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