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Bur n. 62 del 13 luglio 2007


Materia: Servizi sociali

CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI DEL TERRITORIO DELL'AZIENDA ULSS 20, VERONA

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Accordo di programma relativo al piano di zona dei servizi alla persona per il triennio 2007 - 2009.

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

Nell’anno 2007 (duemilasette), il giorno 19 (aprile) del mese di aprile presso l’Ufficio della Conferenza dei Sindaci del territorio dell’Azienda Ulss n. 20 ubicato presso il Comune di Verona, Servizi Sociali, vicolo S. Domenico n. 13/b;

gli Enti interessati come di seguito elencati:

i Comuni della Conferenza dei Sindaci del territorio dell’Azienda Ulss n. 20, rappresentati dal Presidente pro-tempore, avv. Paolo Zanotto, Sindaco del Comune di Verona, costituiti dalle sottoindicate Amministra-zioni locali, rappresentate dai rispettivi Sindaci pro-tempore o Commissari straordinari:

  • Comune di Albaredo d’Adige
  • Comune di Arcole
  • Comune di Badia Calavena
  • Comune di Belfiore
  • Comune di Bosco Chiesanuova
  • Comune di Buttapietra
  • Comune di Caldiero
  • Comune di Castel d’Azzano
  • Comune di Cazzano di Tramigna
  • Comune di Cerro Veronese
  • Comune di Cologna Veneta
  • Comune di Colognola ai Colli
  • Comune di Erbezzo
  • Comune di Grezzana
  • Comune di Illasi
  • Comune di Lavagno
  • Comune di Mezzane di Sotto
  • Comune di Montecchia di Crosara
  • Comune di Monteforte d’Alpone
  • Comune di Pressana
  • Comune di Roncà
  • Comune di Roveredo di Guà
  • Comune di Roverè Veronese
  • Comune di San Bonifacio
  • Comune di San Giovanni Ilarione
  • Comune di San Giovanni Lupatoto
  • Comune di San Martino Buon Albergo
  • Comune di San Mauro di Saline
  • Comune di Selva di Progno
  • Comune di Soave
  • Comune di Tregnago
  • Comune di Velo Veronese
  • Comune di Verona
  • Comune di Veronella
  • Comune di Vestenanova
  • Comune di Zimella

l’Azienda Ulss n. 20 di verona, con sede legale in Verona, via Valverde n. 42, rappresentata dal Direttore Generale, ing. Ermanno Angonese;

(omissis)

tutto ciò premesso e ritenuto

tra i soggetti indicati in epigrafe

si conviene

il seguente accordo di programma, promosso a norma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’attuazione del Piano di Zona dei Servizi alla Persona per il triennio 2007-2009, con conseguente assunzione dei relativi obblighi per quanto di rispettiva competenza, nelle modalità e nei tempi indicati nel Piano e conformemente a quanto di seguito specificato.

 

Articolo 1
Recepimento delle premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

 

Articolo 2
Oggetto 

Oggetto del presente accordo di programma è l’attuazione del Piano di Zona dei Servizi alla Persona per il triennio 2007-2009, approvato dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 4 del 19 aprile 2007, secondo i principi, le modalità e le scansioni temporali previste nel Piano stesso.

 

Articolo 3
Finalità 

Il Piano di Zona dei Servizi alla Persona è lo strumento primo e fondamentale con il quale i Comuni che compongono il territorio dell’Azienda Ulss n. 20, d’intesa con la stessa e con il concorso degli altri soggetti pubblici e privati del territorio, realizzano il sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

Il Piano persegue tre obiettivi fondamentali: definire e organizzare le politiche sociali e socio sanitarie dell’ambito territoriale; attuare la programmazione e la progettazione definita; favorire il riordino e la messa in rete della pluralità degli interventi e dei servizi presenti sul territorio in modo tale da addivenire un vero e proprio “sistema”.

Le finalità strategiche del Piano di Zona sono essenzialmente:

-        promuovere la partecipazione attiva di tutti i membri della comunità locale in un’ottica di sussidiarietà;

-        sviluppare forme di responsabilizzazione nella definizione delle politiche sociali;

-        avviare una programmazione unitaria all’interno del territorio;

-        definire le politiche sociali e socio sanitarie in modo puntuale ed integrato;

-        definire gli obiettivi e le priorità di intervento cui destinare le risorse disponibili;

-        garantire la libertà di scelta del cittadino nell’accesso ai servizi e la personalizzazione dell’intervento;

-        prevedere un sistema di rilevazione della qualità e dell’efficacia delle politiche e degli interventi;

-        costruire un sistema di protezione e di promozione sociale che sia in grado di accompagnare la persona e la sua famiglia lungo tutto il ciclo di vita;

-        valorizzare le risorse della persona, della famiglia e del contesto sociale promuovendo una cultura della solidarietà e del volontariato;

-        riconoscere e valorizzare il ruolo e la partecipazione delle organizzazioni non profit e di tutte le realtà del territorio.

 

Articolo 4
Enti firmatari dell’accordo di programma

I firmatari dell’accordo di programma sono il Presidente della Conferenza dei Sindaci ed il Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 20 di Verona.

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci sottoscrive il presente accordo di programma - così come espressamente previsto al punto 2) del dispositivo della deliberazione n. 4 del 19 aprile 2007 della Conferenza dei Sindaci - in rappresentanza e per conto di tutti i Sindaci facenti parte della Conferenza medesima e segnatamente dei Sindaci dei Comuni di: Albaredo d’Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Bosco Chiesanuova, Buttapietra, Caldiero, Castel d’Azzano, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Erbezzo, Grezzana, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Pressana, Roncà, Roveredo di Guà, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Zimella.

Articolo 5
Impegni dei soggetti firmatari 

Gli Enti firmatari si impegnano all’attuazione del Piano di Zona 2007-2009 e concorrono alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla suddetta pianificazione unitamente ai soggetti di cui al successivo articolo 6.

L’attuazione del presente accordo avviene pertanto ad opera dei singoli soggetti firmatari che si impegnano a dare mandato e direttive ai propri organi, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane, professionali, strumentali ed economiche.

 

Articolo 6
Partecipazione di altri soggetti 

Alla realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano di Zona 2007-2009 concorrono tutti i soggetti partecipanti al processo di elaborazione e di attuazione del Piano con le modalità e i tempi fissati dal "Manuale del Piano di Zona dei Servizi alla Persona" approvato dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 2 del 15 febbraio 2007.

 

Articolo 7
Monitoraggio e verifica del piano 

Il monitoraggio, la verifica e la valutazione sullo stato di attuazione del processo di pianificazione zonale sarà effettuato nei tempi e con le modalità indicate nella specifica parte del Piano.

 

Articolo 8
Ufficio del piano di zona 

L’Ufficio del Piano di Zona ha la funzione di coordinamento tecnico e di supporto allo sviluppo del processo di attuazione del Piano di Zona con riguardo, in particolare, alla promozione, attivazione e verifica delle azioni individuate per la realizzazione degli obiettivi definiti nel Piano medesimo.

 

Articolo 9
Durata dell’accordo 

Il presente accordo di programma ha validità triennale per il periodo 2007-2009 in conformità alla durata temporale fissata per il Piano di Zona dei Servizi alla Persona.

Nel corso della sua vigenza, l’accordo potrà essere assoggettato a modifiche e/o integrazioni, da approvarsi con la medesima procedura adottata per il presente accordo, in relazione all’adozione di nuove disposizioni normative in materia, a mutate esigenze o assetti organizzativi degli Enti firmatari, in base alle risultanze del processo di monitoraggio e di valutazione del Piano o più in generale con riferimento alle fasi e agli esiti del processo di programmazione partecipata permanente.

 

Articolo 10
Controversie 

Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo saranno devolute alla Conferenza dei Sindaci.

 

Articolo 11
Adempimenti 

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è incaricato della trasmissione alla Regione Veneto, entro i termini stabiliti, del Piano di Zona dei Servizi alla Persona 2007-2009 e del presente accordo di programma, unitamente a copia della deliberazione di approvazione della Conferenza n. 4 del 19 aprile 2007 e della deliberazione n. 207 del 19 aprile 2007 del Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 20 di Verona di recepimento del Piano medesimo.

Il presente accordo sarà pubblicato per estratto, a cura del Presidente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

Articolo 12
Norma di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente accordo di programma, si fa rinvio al testo integrale del documento “Piano di Zona dei Servizi alla Persona 2007-2009”, al relativo "Manuale" e alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il presente atto verrà conservato presso l’Ufficio della Conferenza dei Sindaci del territorio dell’Azienda Ulss n. 20.

Copia dell’atto verrà inviata a tutti gli Enti firmatari.

Letto, approvato e sottoscritto.

 

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci
avv. Paolo Zanotto
Il Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 20
ing. Ermanno Angonese

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