Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 56 del 22 giugno 2007


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TREVISO)

---

Statuto comunale di adeguamento al T.U. n. 267/2000

PREFAZIONE

Lo Statuto del Comune è pensato per la comunità e per il territorio, per interpretare le sue peculiarità e rispondere ai suoi bisogni.

Ma una comunità si identifica in quello che è oggi così come nella sua storia passata, nelle tradizioni, nell’evoluzione e nella crescita che ha subito nel tempo.

Per queste motivazioni non si possono ignorare la storia e le radici di un popolo che la memoria collettiva ci ha consegnato e non si può ignorare che sulle antiche strade di San Zenone scorrono tremila anni di vicende umane, e non c’è porzione, per quanto piccola, di territorio che non si sveli allo studioso e al cittadino cosciente carica di uno spessore memoriale, di significati simbolici e di valenze culturali.

Un enorme deposito invisibile, spesso richiamato unicamente dalla tenace resistenza di un toponimo, si somma alla ricchezza materiale dell’industria e dei solchi, fecondati da fertili vie d’acqua.

Il lavoro incessante di generazioni, di braccia e speranze di uomini e donne nei millenni, ha inciso e trasformato questo ambiente generoso.

Segni ed incisioni che hanno documentato le difficoltose vite dei paleoveneti, arroccati sul colle di San Lorenzo; la presenza della ceramica di uso quotidiano certifica il perpetuo alternarsi di popoli ed etnie che la morfologia del nostro territorio forniva di sostentamento e difesa.

L’origine “orientale” o “anatolica” o “troiana” dei veneti è ancora oggi oggetto di discussione e problema intricatissimo per storici ed archeologi.

In ogni caso una valutazione del tutto speciale va riservata alla testimonianza di Catone, l’autore latino assai attento alle origini, ai costumi ed alle consuetudini delle varie popolazioni italiche, citato da Plinio il Vecchio ( Naturalis Historia, III, 130): “ Venetos Troiana stirpe ortos auctor est Cato, […]”.

Come pure, nella lettura del materiale archeologico, si intuisce la presenza di una florida comunità latina non certo estranea alla colonia romana asolana, né a quelle “ Misquilensis” del vicino Mussolente.

Nel frattempo la “PAX AUGUSTEA” portava una nuova suddivisione dell’Italia in undici regioni dove la “ VENETIA” fu compresa nella Regio X^ e ne costituiva il settore occidentale.

Dalla decadenza di Roma imperiale, al susseguirsi delle invasioni barbariche, al nostro medioevo, vissuto in prima fila con la presenza, per oltre 60 anni della Famiglia Da Romano che, annovera nella sua ultima generazione quell’ Ezzelino III°, vicario di Federico II° Imperatore “Stupor Mundi”, e Signore dell’antica Marca Trivigiana.

Famiglia allo stesso modo amata ed odiata, spazzata via, come un temporale, dalla Lega dei Comuni.

Non furono diversi gli anni successivi; alla minaccia degli Scaligeri subentra Venezia che nel 1389 ne usufruisce come luogo ameno per i nobili patrizi che qui vi insediarono ville e fabbriche.

Non si dimentichi l’esercizio della sovranità della Repubblica di Venezia nel circondare di mura e custodia il preziosissimo bosco di roveri della piana sanzenonese; legname pregiato per la costruzione di galeazze e navi da guerra della flotta veneziana.

Passa come una folata di vento, come il fuoco sulle messi, l’età napoleonica, con la caduta di Venezia ad un nuovo Signore da servire per tutta la gente veneta.

Ed ancora l’Impero Austro-Ungarico ed una nuova guerra, mondiale questa volta, che si prende le braccia più forti, ed ancora le bonifiche del ventennio svuotano il Veneto di forza lavoro; d’altra parte la nostra gente paga con l’esilio il proprio amore per la terra, la generosità e la forza di volontà mai dome, la rassegnazione nell’ormai sempre uguale “ si paron”, “come vol lu paron”.

La seconda guerra mondiale lascia nei nostri paesi la miseria più nera e la desolazione.

L’emigrazione di migliaia di Veneti è l’ossigeno che permette a queste genti di sopravvivere.

Lavorando 18 ore al giorno, anno dopo anno, risparmio dopo risparmio, tornano finalmente a casa.

E’ per questo che nell’accingersi all’adozione di questo Statuto Comunale, ci rivolgiamo particolarmente ai nostri giovani, anche a quelli che le leggi del nostro tempo collocano sul limitare della pienezza dei diritti e dei doveri consentita dalla maggiore età.

Perché nel momento in cui stanno per lasciare l’adolescenza conoscano il fardello della storia che l’intelligenza e la fatica di uomini e donne, vissuti in queste terre, ha costituito in dote per loro.

E sappiano cavare dai secoli delle memorie quel po’ di luce che comunque serve a non lasciarsi sorprendere dal futuro.

San Zenone degli Ezzelini, lì 22 giugno 2005

L’ Amministrazione Comunale di San Zenone degli Ezzelini (TV)

PARTE INIZIALE

PRINCIPI GENERALI

Titolo I

IL COMUNE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e autonomia.

1. Il Comune di San Zenone degli Ezzelini è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle Leggi dello Stato, dell’Unione Europea e della Regione e del presente Statuto.

Art. 2 - Sede comunale.

1. Il Comune ha sede legale nel palazzo comunale dove sono situati l’ufficio del Sindaco e gli uffici amministrativi dell’ente, salvo circostanze straordinarie.

Art. 3 - Origini – Popolazione e territorio.

1.Il predicato “Degli Ezzelini” è stato deliberato dal Consiglio Comunale il 12 febbraio 1867 e approvato con Regio Decreto 10 novembre 1867 n. 4098.

2. Una scelta voluta dalla prima Amministrazione Comunale Italiana: legare il nostro ambito alla storia per la quale il castello è famoso. Gli Ezzelini avevano infatti costruito qui un fortilizio che avrebbe potuto soggiogare la Marca Trevigiana nel secolo XIII.

3. Il Comune è costituito dal territorio che si estende dalle colline pedemontane del Grappa alla pianura, fra i Comuni di Mussolente, Loria, Riese Pio X, Fonte, Crespano del Grappa, Borso del Grappa e dalla comunità che vi risiede.

4. La circoscrizione comunale è costituita dalle seguenti frazioni e località storicamente riconosciute:

a)      San Zenone – Capoluogo

b)      Ca’ Rainati – Frazione

c)      Liedolo – Frazione

d)      Sopracastello – Località.

Art. 4 - Segni distintivi.

1. Il Comune ha un proprio stemma approvato con Regio Decreto emanato dal Re d’Italia Umberto I in data 18 dicembre 1889 che recita: “Ci piacque con decreto del 29 agosto ultimo scorso concedere al Comune di San Zenone degli Ezzelini (Treviso) l’uso di uno speciale stemma civico. Ed essendo stato questo Nostro decreto registrato, come avevamo ordinato, alla Corte dei conti, e trascritto nei registri della Consulta Araldica e dell’Archivio di Stato in Roma. Vogliamo ora spedire solenne documento dell’accordata grazia al comune concessionario. Perciò in virtù della Nostra Autorità Reale e Costituzionale dichiariamo spettare al Comune di San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso il diritto di fare uso dello stemma civico miniato nel foglio annesso che è : d’azzurro alla torre d’argento merlata alla ghibellina, cimata da capo e collo di struzzo d’argento, movente dalla torre tenente col becco un ferro di cavallo dello stesso e crestato di rosso. Motto FINIS ECCELLINORUM. Lo scudo sarà sormontato da corona formata da un cerchio di muro d’oro, aperto di quattro porte sormontato da otto merli dello stesso, uniti da muriccioli d’argento. Comandiamo poi alle Nostre Corti di giustizia, ai Nostri Tribunali ed a tutte le potestà civili e militari di riconoscere e di mantenere al Comune di San Zenone degli Ezzelini i diritti specificati in queste Nostre Lettere Patenti, le quali saranno sigillate col Nostro Sigillo Reale, firmate da Noi e dal Presidente del Consiglio dei Ministri e vedute dalla Consulta Araldica.

Date a Roma addì diciotto del mese di Dicembre dell’anno milleottocentottantanove, dodicesimo del Nostro Regno.

Firmato Illeggibile”.

2. Il Comune ha altresì un proprio gonfalone con le medesime insegne dello stemma.

3. Lo stemma e il gonfalone sono distintividella comunità.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo speciale autorizzazione per associazioni non aventi fini di lucro.

Art. 5 - Albo pretorio.

1.La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Nel territorio comunale potranno essere predisposti idonei spazi per le pubblicazioni ufficiali dell’Ente.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, la lettura integrale del testo e la tempestività.

3. Il segretario, o altro funzionario della segreteria, cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Obiettivi fondamentali.

1. Il Comune, nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli altri enti pubblici, ed in particolare con i comuni viciniori anche di altra provincia, persegue quali obiettivi fondamentali per garantire la qualità della vita:

1)      la centralità della dignità del cittadino;

2)      il diritto alla salute dei suoi abitanti;

3)      il diritto alla sicurezza sociale con particolare riguardo ai ceti più deboli;

4)      la funzione sociale della famiglia;

5)      la pianificazione dello sviluppo del territorio secondo la sua naturale vocazione turistica, assicurando l’equilibrio fra sviluppo edilizio ed economico e salvaguardia dell’ambiente, in particolare quello collinare, e la tutela delle zone agricole;

6)      la promozione dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione in particolare con iniziative atte a favorire gli studi dopo l’età dell’obbligo;

7)      l’incoraggiamento e il sostegno delle attività artistiche, favorendo in particolare le iniziative giovanili e la conservazione delle tradizioni locali;

8)      la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e artistico e la prevenzione all’inquinamento;

9)      la promozione e il sostegno dell’edilizia economica e popolare attraverso la pianificazione urbanistica e adeguati sostegni finanziari;

10) il sostegno dell’attività sportiva e del tempo libero;

11) il coordinamento delle attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e dei servizi, anche attraverso appositi piani;

12) lo sviluppo in particolare delle zone artigianali finalizzato alla crescita economica del settore;

13) la valorizzazione della condizione giovanile con adeguate azioni positive. Per tale finalità il Comune potrà istituire organismi che rendano effettiva la partecipazione dei giovani alle attività amministrative di interesse generale o particolare per la tutela degli interessi che essi rappresentano;

14) la valorizzazione della condizione femminile, ispirando la propria azione all’applicazione delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e pertanto nella Giunta Comunale, nelle commissioni comunali, nonché negli organi delle proprie aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell’organizzazione interna sarà favorita un’adeguata presenza di entrambi i sessi;

15) lo sviluppo della cultura della legalità,della pace, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli;

16) la tutela e il sostegno al volontariato, all’associazionismo e agli istituti di cooperazione economica a base associativa;

17) le azioni volte a favorire i rapporti con i cittadini emigrati, i discendenti da emigrati, nonché il loro reinserimento nel territorio comunale anche attraverso accordi con forze economiche locali;

18) la pari dignità nel rapporto tra comune e associazioni;

19) la tutela dei diritti delle persone diversamente abili, per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, mediante adeguati interventi volti a garantire il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, favorirne l’integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la sua partecipazione alla vita della collettività.

Art. 7 - Forme di attività.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Veneto, della Provincia, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune instaura altresì rapporti di collaborazione con Regione, Provincia, Comuni, Enti pubblici, parrocchie e associazioni.

5. Può ricorrere alla collaborazione con i privati per l’esercizio di quei servizi in ordine ai quali una gestione diretta non risulti conveniente.

6. L’attività amministrativa ed in particolare della Giunta è organizzata per aree funzionali e deve essere improntata a criteri di trasparenza, partecipazione edeconomicitàcomparando l’interesse pubblico perseguito con gli interessi privati eventualmente sacrificati.

Per una qualificata azione amministrativa il Comune può aderire ad associazioni di enti locali.

Art. 8 - Lutto Cittadino.

1. In occasione della morte di amministratori comunali in corso di mandato, e non, il Sindaco indice il lutto cittadino.

2. Il lutto cittadino può essere indetto anche in occasione di morti sentite dalla generalità dei cittadini come lutti per la comunità,sentita la Giunta Comunale.

3. Durante il lutto cittadino devono essere esposte la bandiera nazionale ed europea a mezz’asta sugli edifici pubblici.

4. L’Amministrazione comunale partecipa ai riti funebri con il gonfalone della Città.

5. Con il provvedimento con il quale indice il lutto cittadino il Sindaco, in relazione all’eccezionalità dell’evento luttuoso, potrà disporre l’eventuale chiusura di negozi, pubblici esercizi, uffici e scuole determinandone la durata.

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9 - Finalità.

1. È riconosciuto ai cittadini singoli o associati un reale e immediato potere di intervento e partecipazione ai procedimenti amministrativi del Comune, allo scopo di favorire:

·        una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa e dei processi decisionali, assicurando la più ampia informazione sull’attività svolta;

·        una maggiore collaborazione dei cittadini con le Istituzioni;

·        una maggiore tutela di fronte agli abusi. I cittadini singoli od associati hanno dirittodi partecipare alla formazione di un procedimento che possa incidere nelle loro situazioni giuridiche soggettive.

Art. 10 - Organismi di partecipazione dei cittadini.

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, anche su base di frazione e località secondo le norme del presente statuto.

Art. 11 – Rapporti con le associazioni.

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di tutela della salute, di promozione sociale, civile e turistica, di salvaguardia dell’ambiente naturale e del patrimonio storico, artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.

2. La valorizzazione dell’associazionismo locale si attua mediante:

a.       il diritto all’informazione per tutte le associazioni;

b.      la consultazione per singole materie pertinenti le associazioni mediante audizioni nelle commissioni consiliari, qualora costituite,nei modi e nei tempi indicati nella deliberazione che le istituisce;

c.       l’obbligo della motivazione in caso di diniego o parziale accoglimento dei pareri espressi dalle associazioni consultate;

d.      la determinazione in uno specifico regolamento di criteri per la concessione del sostegno alle attività associative,compatibilmente con le disponibilità dell’ente, in modo da garantire, a parità di rappresentatività, parità di trattamento dei diritti “minimi” a tutte le associazioni presenti nel territorio;

e.       la concessione di spazi in locali di proprietà del Comune;

f.        la valutazione delle istanze e delle esigenze espresse dalle associazioni in occasione della preparazione del bilancio di previsione annuale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni e/o comitati appositamente costituiti l’organizzazione di manifestazioni comunali assegnando i contributi come stabilito al punto d) del precedente comma 2.

4. Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune e assumere i servizi di cui al comma precedente debbono risultare iscritte nell’albo comunale delle associazioni e del volontariato, redatto secondo apposito regolamento.

5. In tutti i casi in cui le associazioni beneficino del sostegno del Comune sono tenute a presentare il rendiconto delle spese sostenute.

Art. 12 - Forme di consultazione della popolazione.

1. Il Comune promuove forme differenziate e articolate di consultazione dei cittadini e delle associazioni, onde acquisire le valutazioni della collettività su specifici problemi.

2. Le forme della consultazione debbono garantire, in ogni caso, la libertà di espressione dei partecipanti.

Art. 13 - Ammissione di istanze, petizioni e proposte.

1.I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

2. Le istanze, le petizioni, le proposte vanno presentate all’Ufficio Protocollo e consegnate al Segretario Comunale, il quale provvede all’inoltro delle stesse al Sindaco accompagnandole da una relazione.

3. Secondo la loro rilevanza e fondatezza, e qualora le questioni sollevate siano di rilevante interesse e gravità, possono essere inserite all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale, convocato dopo la scadenza del termine di cui al 1o comma.

4. Comunque quando sono sottoscritte da almeno duecento elettori devono essere inserite all’ordine del giorno del Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 14 - Procedimento.

1. Nel rispetto delle norme di legge, il regolamento determina per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l’individuazione delle unità organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, le forme di pubblicità del procedimento, i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati, i termini per l’acquisizione dei pareri previsti dai regolamenti comunali.

Art. 15 - La pubblicità degli atti.

1. Gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge in materia di protezione dei dati personali, del presente statuto e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese, o il risultato dell’azione amministrativa.

2. Il Comune, al fine di assicurare trasparenza e pubblicità dell’attività dei propri organi, oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio, promuove forme di comunicazione mediante il proprio sito INTERNET e attraverso manifesti, opuscoli, notiziari ed altri mezzi giornalistici e radio-televisivi.

3. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall’apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

4. Il Sindaco individua un ufficio per le relazioni con il pubblico con il compito di fornire informazioni al cittadino al fine di favorire un suo migliore rapporto con l’Amministrazione e facilitare il superamento di disguidi o carenze burocratiche.

Art. 16 - Difensore Civico.

1.Per il miglioramento dell’azione amministrativa dell’ente e della sua efficacia potrà essere istituito a livello sovraccomunale, previo accordo con altri Enti, il Difensore Civico che svolga un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale segnalando al Sindaco gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini. Le modalità organizzative saranno definite con apposito regolamento.

Art. 17 - Referendum consultivo.

1. Il Referendum consultivo è indetto su decisione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, ovvero su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

2. Per le proposte referendarie la raccolta delle firme, autenticate nelle forme di legge, deve avvenire entro tre mesi dalla presentazione della richiesta al Segretario comunale da parte del comitato promotore.

3. Il regolamento disciplina i tempi e i modi della consultazione, i quorum per la validità delle consultazioni e la costituzione di una commissione dei garanti composta da cinque membri, competenti all’espletamento di tutta la procedura referendaria.

4. I quesiti referendari debbono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità e univocità.

5. In ogni caso detti quesiti debbono riguardare materie di esclusiva competenza locale con esclusione:

·        degli indirizzi politico-amministrativi ed in materia di tributi locali e tariffe dei servizi;

·        delle attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali o di atti dell’amministrazione comunale già in fase di attuazione;

·        di un medesimo oggetto già sottoposto a referendum se non siano trascorsi almeno tre anni dall’ultima consultazione referendaria.

6. Sull’ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la commissione dei garanti entro trenta giorni dalla loro presentazione.

            7. Non possono essere proposti referendum consultivi nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti, ovvero in coincidenza con altre operazioni di voto.

PARTE STRUTTURALE

ORGANI ELETTIVI, ORGANI BUROCRATICI, UFFICI E SERVIZI

Titolo III

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 18 - Organi del Comune.

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 - Definizione.

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella Sala Consiliare del Comune, salvo diversa motivata richiesta del Sindaco.

Art. 20 - Elezione, composizione, durata in carica.

1. L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio.

1. Le attribuzioni del Consiglio Comunale sono stabilite per legge.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a)      statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b)      programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c)      convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d)      istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e)      organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f)       istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g)      indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h)      contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i)        spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j)       acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

k)      definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 22 - Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Art. 23 - Funzionamento del Consiglio Comunale.

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento approvato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi:

a)    riconoscimento dell’autonomia organizzativa e funzionale del consiglio e dell’autonomia di ciascun componente nell’esercizio del proprio mandato;

b)   previsione di idonee forme di garanzia nei confronti del diritto istruttorio dei consiglieri sulle proposte all’ordine del giorno del Consiglio;

c)    pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa;

d)   previsione di modalità di svolgimento delle sedute idonee a consentire a ciascun componente del Consiglio di esprimere il proprio pensiero;

e)    determinazione delle modalità di convocazione delle sedute consiliari ordinarie, straordinarie ed urgenti.

Art. 24 - Commissioni Consiliari.

1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni e per l’approfondimento di problematiche di carattere generale, il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni saranno disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dalla deliberazione che le istituisce.

. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento, e di ogni seduta dovrà redigersi verbale a cura del Segretario comunale o di altro funzionario delegato.

Capo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 25 - Funzioni.

1.I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.

2. Hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

3. Possono svolgere incarichi specifici e temporanei su diretta attribuzione del Sindaco.

4. I Consiglieri Comunali, con le modalità previste dal Regolamento,hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.

5. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno.

7. Sono tenuti ad astenersi in tutti i casi in cui la legge lo prescrive.

Art. 26 - Gruppi Consiliari.

1.  I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi consiliari anche unipersonali. Per lo svolgimento della propria attività possono avvalersidella consulenza degli uffici e, gratuitamente, delle sale riunioni del Comune. Il regolamento stabilisce i tempi e i modi per tale utilizzo.

Art. 27 - Decadenza.

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale, oltre che nei casi previsti dalla legge, per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre riunioni ordinarie consecutive del Consiglio Comunale.

2. Con regolamento verranno disciplinati il procedimento per la contestazione delle cause di decadenza e le garanzie riservate al Consigliere per far valere le cause giustificative.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 - Definizione.

1.La Giunta Comunale, organo collegiale del Comune, collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Collabora altresì con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

Art. 29 - Nomina e composizione.

1.La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore al limite massimo previsto dal 1° comma dell’art. 47 del Testo Unico n. 267/2000.

2. I suoi componenti sono scelti dal Sindaco tra i Consiglieri Comunali e/o anche tra soggetti estranei al Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità.

3. In caso di assenza del Sindaco la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall’Assessore anziano.

Art. 30 - Vicesindaco.

1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco tra gli Assessori.

Art. 31 - Anzianità degli Assessori.

1. L’anzianità degli Assessori è determinata dall’ordine in cui sono inseriti nel provvedimento di nomina della Giunta.

Art. 32 - Revoca degli Assessori.

1. Ogni Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio assieme al nominativo del nuovo assessore.

Art. 33 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità.

1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.

Art. 34 - Competenze.

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco e del Segretario e dei Responsabili dei servizi.

Art. 35 - Attribuzioni di governo locale.

1.Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti :

a)    formula le previsioni di bilancio e la relativa relazione previsionale e programmatica, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo e congiuntamente a quest’ultimo la relazione annuale sulla propria attività;

b)   approva il Piano Esecutivo di Gestione;

c)    predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle Leggi, dallo Statuto o di propria iniziativa nonché loro modifiche ed integrazioni e approva quelli di sua competenza; fra questi anche il Regolamento che disciplina il funzionamento della Giunta;

d)   propone l’elenco delle opere pubbliche da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale e approva i progetti ed eventuali relative procedure di esproprio, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi e degli indirizzi deliberati dal Consiglio;

e)    delibera gli indirizzi per gli acquisti, le alienazioni, gli appalti ed in generale tutti i contratti;

f)     approva, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio, l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione e degli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;

g)   adotta ogni iniziativa, atta a promuovere e migliorare l’immagine del Comune anche fuoridel proprio ambito territoriale;

h)    determina i compensi dovuti ai Responsabili dei servizi in posizione organizzativa e al Direttore, nei limiti previsti dai vigenti contratti collettivi;

i)      approva gli storni di stanziamento dal fondo di riserva e le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;

j)     provvede alla variazione e revisione delle tariffe dei servizi al fine di garantire l’equilibrio costi - ricavi, nel rispetto dei criteri e limiti contenuti in atti fondamentali del Consiglio o nella legge;

k)   dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;

l)      esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, o dalla Provincia, se non specificatamente assegnate alla competenza di altri organi;

m) delibera la costituzione del Comune in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, tanto nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, quanto in quelli dinanzi al giudice amministrativo ed approva le transazioni senza limiti di valore autorizzando il Sindaco a stare in giudizio;

n)   compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco e del Segretario Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 36 - Funzionamento.

1.La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, il revisore del Conto, esperti, tecnici e funzionari responsabili di servizio invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

3. Nella sua attività la Giunta Comunale si uniforma al principio della collegialità.

4. L’esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco a ciascun Assessore deve avvenire nel rispetto di tale principio.

5. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, di quelli adottati nell’ambito delle materie loro rispettivamente delegate.

6. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco, con apposito atto di delega.

7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione del verbale dell’adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta, dall’Assessore anziano e dal Segretario Comunale stesso.

Capo IV

IL SINDACO

Art. 37 - Definizione e funzioni.

1.Il Sindaco è capo dell’Amministrazione comunale ed in tale veste è l’organo responsabile della medesima ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Sovrintende alla direzione unitaria, politica e amministrativa del Comune ed al coordinamento dell’attività dei suoi organi elettivi e burocratici.

Art. 38 - Elezione e durata in carica.

1. L’elezione e la durata in carica del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

Art. 39 - Competenze.

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

Art. 40 - Attribuzioni di Capo del Governo Locale.

1. Il Sindaco svolge in particolare i seguenti compiti:

a)    ha la rappresentanza generale dell’Ente, può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;

b)   impartisce direttive generali al Segretario Comunale e ai Responsabili dei servizi in posizione organizzativa in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

c)    può nominare il Direttore Generale e attribuire ai Responsabili dei servizi e al Segretario comunale posizioni organizzative secondo quanto previsto dal Regolamento che disciplina gli uffici e i servizi del comune,

d)   coordina e stimola l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

e)    concorda con gli eventuali Assessori interessati le dichiarazioni e le posizioni che interessano l’Ente;

f)     sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

g)    convoca i Comizi per i referendum;

h)    promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

i)      esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

j)        coordina, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche e del Comune, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

k)      definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e Regolamenti comunali;

l)        sovrintende il corpo di polizia municipale;

m)    ha facoltà di delegare agli Assessori, ai Consiglieri, al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi l’adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;

n)      promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

o)      adotta ordinanze attribuite dalla legge alla sua competenza;

p)      rappresenta il Comune negli organi collegiali degli Enti nei quali il Comune stesso partecipa per gestione associata di uno o più servizi. Se nell’assemblea degli stessi è prevista di diritto la partecipazione del Sindaco, può partecipare personalmente o delegare un Assessore o un Consigliere;

q)      vieta con atto motivato e per il tempo strettamente necessario l’esibizione di atti dell’Amministrazione Comunale, secondo le norme del Regolamento.

r)       se nominato dal Giudice tutelare, limitatamente al tempo del suo mandato amministrativo, svolge le funzioni di tutore o curatore di cittadini in difficoltà.

Art. 41 - Attribuzioni di vigilanza.

1. Il Sindaco in materia di vigilanza ha i seguenti compiti:

a)    acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b)   promuove tramite il Segretario Comunale verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c)    controlla l’attività urbanistico - edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato;

d)   compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

e)    può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni appartenenti all’Ente e presso le Società per Azioni a cui l’ente partecipa tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale se richiesto;

f)     impartisce direttive al Servizio di Polizia Municipale.

Art. 42 - Attribuzioni organizzative.

1. Il Sindaco inoltre:

a)    convoca e presiede il Consiglio Comunale;

b)   stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale;

c)    convoca e presiede la Giunta Comunale stabilendo l’ordine del giorno da discutere, anche sulla base delle proposte fatte pervenire dai singoli Assessori, dal Segretario Comunale e dai Responsabili degli uffici e dei servizi;

d)   ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vicesindaco;

e)    delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee, ai singoli Assessori e/o Consiglieri Comunali. Il delegato o sostituto del Sindaco, in caso di cerimonia ufficiale o in altri casi previsti dalla legge dovrà usare il distintivo di cui al successivo art. 39.

2. Per il compimento dei fini istituzionali che comportano l’assunzione di oneri finanziari, per forme di ospitalità o atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico da svolgere per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti ufficiali tra organi estranei, anch’essi dotati di rappresentatività, all’ufficio del Sindaco è assegnato annualmente un fondo la cui entità è stabilita dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle risorse di bilancio.

Art. 43 - Sostituzione e delega di funzioni.

1. L’Assessore che ricopre la carica di Vicesindaco è competente a svolgere, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, tutte le funzioni a quest’ultimo spettanti. Con gli stessi poteri allorché anche il Vicesindaco sia assente o impedito il Sindaco viene sostituito da altro assessore in ordine di anzianità ai sensi dell’art. 27.

Art. 44 - Adempimenti preliminari all’investitura e distintivo.

1. Prima di assumere le funzioni proprie della carica , il Sindaco presta giuramento di osservarelealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento .

2. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica  e lostemma del Comuneda portarsi a tracolla.

Titolo IV

GLI ORGANI BUROCRATICI

Capo I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 45 - Definizione.

1.Il Comune ha un Segretario titolare iscritto all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e scelto dal Sindaco.

Art. 46 - Funzioni.

1. Per la durata del mandato del Sindaco al Segretario Comunale possono essere attribuite le funzioni di direzione generale, di Responsabile di posizione organizzativa e particolari compiti con contenuto di alta professionalità.

2. In tal caso potrà essere determinata un’indennità ad personam correlata al bilancio dell’ente e commisurata alla specifica qualificazione professionale richiesta ,nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi.

3. Il Segretario inoltre nella qualità di Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e predispone la proposta del piano esecutivo di gestione.

4. Il Segretario può rogare tutti i contratti nel quale l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

5. Al Segretario Comunale può essere attribuita, dal Regolamento o con provvedimento del Sindaco, ogni altra funzione che si ritenga utile ai fini dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.

Art. 47 - Supplenza del Segretario Comunale. Vice Segretario.

1.Il Vice Segretario, se previsto dalla dotazione organica del personale, svolge funzioni vicarie di ausilio al Segretario Comunale, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli e sostituendolo nei casi di assenza od impedimento.

Titolo V

UFFICI E SERVIZI

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 48 - Struttura organizzativa.

1. La struttura organizzativa dell’ente è articolata in Aree funzionali, cui sono attribuite un insieme di funzioni, svolte anche presso più uffici e servizi e per le quali sono necessarie una programmazione ed una gestione unitarie di cui risponde un unico responsabile.

2. Il numero delle Aree funzionali è determinato dalla Giunta Comunale.

3. In assenza di specifiche professionalità o in carenza di organico possono essere assunte professionalità esterne con contratto a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire con l’osservanza delle modalità fissate dalla Legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Possono essere istituiti uffici e servizi di staff, speciali e per il raggiungimento di finalità di cui al programma amministrativo, individuandone il responsabile.

5. La dotazione organica, le attribuzioni funzionali, nonché le modalità di funzionamento di detti uffici, saranno determinate dalla Giunta Comunale nell’ambito dei suoi poteri organizzativi.

Art. 49 - Attribuzioni ai responsabili di aree.

1. Ai Responsabili di area, nell’ambito degli indirizzi e dell’attribuzione delle risorse deliberati dalla Giunta Comunale, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 50 - Strumenti per l’ordinamento e l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. La Giunta Comunale, in conformità con quanto stabilito nel presente capo e sulla base di criteri dettati dal Consiglio Comunale, predispone uno o più regolamenti per disciplinare l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Compete inoltre alla Giunta la determinazione della dotazione organica nonché del procedimento per l’accesso all’impiego presso l’Ente.

Capo II

SERVIZI

Art. 51 - Servizi pubblici locali.

1.I Comuni provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a)    in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b)   in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale;

c)    a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d)   a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi privi di rilevanza economica;

e)    a mezzo di società a capitale interamente pubblico;

f)     a mezzo di società a capitale misto pubblico/privato nelle quali il socio privato sia scelto mediante gara ad evidenza pubblica.

4. Il Comune può ricorrere alla collaborazione con i privati e con associazioni, anche in regime di convenzione, per l’esercizio di quei servizi in ordine ai quali le forme di gestione sopra elencate non risultino convenienti o funzionali.

Art. 52 - Istituzione e azienda speciale.

1. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale decida di avvalersi per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all’istituzione o all’azienda speciale, il Consiglio Comunale approverà i relativi statuti ai sensi di Legge. A tal fine la relativa deliberazione dovrà riportare la maggioranza assoluta dei propri componenti. Compete al Sindaco la nomina degli amministratori dell’azienda scelti tra soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e specifiche competenze tecniche e professionali

Art. 53 - Conferenze dei Sindaci.

1. Al fine di coordinare gli indirizzi del Comune su tematiche sovraccomunali, il Comune aderisce nella persona del proprio Sindaco a conferenze di Sindaci i cui indirizzi devono essere tenuti in considerazione nell’adozione dei provvedimenti da parte dell’Amministrazione Comunale.

Art. 54 - Partecipazione a Società di Capitali

1. Il Comune può partecipare a Società di Capitali e promuoverne la costituzione, secondo la normativa vigente.

2. In ragione del mandato elettivo il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione delle Società di Capitali, partecipate dal Comune. Essi durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, e comunque fino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

PARTE FUNZIONALE

COOPERAZIONE

Titolo VI

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

Capo I

FORME E MODALITA’ DELLA COOPERAZIONE

Art. 55 - Le forme associative.

1. Il Comune, nella ricerca delle forme più appropriate per organizzare le attività, gestire i servizi, realizzare le opere e i programmi e, in generale, per il fine della promozione dello sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale, privilegia e persegue concretamente le forme associative più idonee alle attività da svolgere e agli obiettivi da conseguire.

2. A tale scopo sviluppa rapporti con altri Comuni, la Provincia, la Regione, altri enti pubblici e privati, anche attraverso accordi, contratti, convenzioni, consorzi e forme associative intracomunali per attività di comune interesse.

3. Il Comune collabora altresì con lo Stato, la Regione, la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni dotati di poteri di intervento nelle materie interessanti la comunità locale, al fine di aumentare il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 56 - Convenzioni.

1. Per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, ovvero per la realizzazione di un’opera o l’attuazione di uno specifico servizio, il Comune può stipulare con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni.

2. Dette convenzioni determinano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57 - Consorzi.

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio ai sensi dell’art. 31 del T.U. n. 267/2000.

2. La deliberazione di approvazione della relativa convenzione è adottata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere tra l’altro la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

4. In seno all’assemblea consortile il Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato.

PARTE FINANZIARIA

Titolo VII

FINANZA E CONTABILITA’

Capo I

LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 58 - Finanza Locale.

1. L’ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

2. La legge riconosce al Comune, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite nonché potestà impositiva autonoma.

3. La finanza del Comune è costituita da:

a)      imposte proprie;

b)      addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c)      tasse e diritti per servizi pubblici;

d)      trasferimenti erariali;

e)      trasferimenti regionali;

f)        altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g)      risorse per investimenti

h)      altre entrate.

Art. 59 - Bilancio e programmazione finanziaria.

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il Comune delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario relativo all’anno successivo entro il 31 dicembre.

3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale.

4. Annualmente viene predisposto il programma triennale dei lavori pubblici in armonia con le previsioni di bilancio.

Art. 60 - Risultati di gestione.

1. I risultati di gestione attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica.

2. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

3. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 61 - Regolamento di contabilità.

1. Con il regolamento di contabilità il Comune individua le modalità organizzative finalizzate ad attuare i principi e le norme in materia contabile.

Capo II

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 62 - Revisione economico-finanziaria.

1. Il Consiglio Comunale elegge l’organo di revisione del conto

2. La durata dell’organo di revisione, le cause di cessazione, le cause di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, le competenze, le funzioni, e le responsabilità sono determinate dalla legge.

Capo III

PROPRIETA’ COMUNALI

Art. 63 - Beni comunali.

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Art. 64 - I beni demaniali.

1. Sono beni demaniali quelli di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

2. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

3. Alla classificazione è competente il Consiglio Comunale.

Art. 65 - I beni patrimoniali.

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono carattere pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti i pubblici bisogni.

Art. 66 - Inventario.

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario distinto per settori di attività.

PARTE NORMATIVA

Titolo VIII

ORDINANZE 

Art. 67 - Ordinanze ordinarie.

1.Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali e in leggi e regolamenti generali, il responsabile di area, nell’ambito della propria materia, emette ordinanze imponendo ai soggetti interessati obblighi positivi o negativi.

Art. 68 - Ordinanze straordinarie.

1.Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie.

2. Il provvedimento dev’essere mantenuto nei limiti richiesti dall’entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

3. L’ordinanza deve avere la forma scritta ed è portata a conoscenza dei destinatari nelle forme più idonee.

Titolo IX

ATTIVITÀ’ REGOLAMENTARI

Art. 69 - Regolamenti.

1.Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ciascuno per la propria competenza, approvano i Regolamenti Comunali a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Le bozze dei regolamenti prima dell’approvazione vengono adeguatamente pubblicizzate per favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

Titolo X

NORMA FINALE

Art. 70 - Modifiche disposizioni statutarie.

1. Eventuali modifiche allo Statuto verranno deliberate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l’approvazione dello Statuto.

I N D I C E

Prefazione

PARTE INIZIALE

PRINCIPI GENERALI

Titolo I

IL COMUNE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art.   1 - Denominazione e autonomia

Art.   2 - Sede comunale

Art.   3 - Origini – Popolazione e territorio

Art.   4 - Segni distintivi

Art.   5 - Albo pretorio

Art.   6 - Obiettivi fondamentali

Art.   7 - Forme di attività

Art.   8 - Lutto Cittadino

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.   9 - Finalità

Art. 10 - Organismi di partecipazione dei cittadini

Art. 11 - Rapporti con le associazioni

Art. 12 - Forme di consultazione della popolazione

Art. 13 - Ammissione di istanze, petizioni e proposte

Art. 14 - Procedimento

Art. 15 - La pubblicità degli atti

Art. 16 - Difensore Civico

Art. 17 - Referendum consultivo

PARTE STRUTTURALE

ORGANI ELETTIVI, ORGANI BUROCRATICI, UFFICI E SERVIZI

Titolo III

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18 - Organi del Comune

Art. 19 - Definizione

Art. 20 - Elezione, composizione, durata in carica

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio

Art. 22 - Linee programmatiche di mandato

Art. 23 - Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 24 - Commissioni Consiliari

Capo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 25 - Funzioni

Art. 26 - Gruppi consiliari

Art. 27 - Decadenza

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 - Definizioni

Art. 29 - Nomina e composizione

Art. 30 - Vicesindaco

Art. 31 - Anzianità degli Assessori

Art. 32 - Revoca degli Assessori

Art. 33 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Art. 34 - Competenze

Art. 35 - Attribuzioni di governo locale

Art. 36 - Funzionamento

Capo IV

IL SINDACO

Art. 37 - Definizione e funzioni

Art. 38 - Elezione e durata in carica

Art. 39 - Competenze

Art. 40 - Attribuzioni di Capo del Governo Locale

Art. 41 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 42 - Attribuzioni organizzative

Art. 43 - Sostituzione e delega di funzioni

Art. 44 - Adempimenti preliminari all’investitura e distintivo

Titolo IV

GLI ORGANI BUROCRATICI

Capo I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 45 - Definizione

Art. 46 - Funzioni

Art. 47 - Supplenza del Segretario Comunale. Vice Segretario

Titolo V

UFFICI E SERVIZI

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 48 - Struttura organizzativa

Art. 49 - Attribuzioni ai responsabili di aree

Art. 50 - Strumenti per l’ordinamento e l’organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo II

SERVIZI

Art. 51 - Servizi pubblici locali

Art. 52 - Istituzione e azienda speciale

Art. 53 - Conferenze dei Sindaci

Art. 54 - Partecipazione a Società di Capitali

PARTE FUNZIONALE

COOPERAZIONE

Titolo VI

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

Capo I

FORME E MODALITA’ DELLA COOPERAZIONE

Art. 55 - Le forme associative

Art. 56 - Convenzioni 

Art. 57 - Consorzi

PARTE FINANZIARIA

Titolo VII

FINANZA E CONTABILITA’

Capo I

LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 58 - Finanza Locale

Art. 59 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 60 - Risultati di gestione   

Art. 61 - Regolamento di contabilità

Capo II

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 62 - Revisione economico-finanziaria

Capo III

PROPRIETA’ COMUNALI

Art. 63 - Beni comunali

Art. 64 - I beni demaniali

Art. 65 - I beni patrimoniali

Art. 66 - Inventario

PARTE NORMATIVA

Titolo VIII

ORDINANZE

Art. 67 - Ordinanze ordinarie  

Art. 68 - Ordinanze straordinarie

Titolo IX

ATTIVITA’ REGOLAMENTARI

Art. 69 - Regolamenti 

Titolo X

NORMA FINALE

Art. 70 - Modifiche disposizioni statutarie

 

Torna indietro