Modifiche allo statuto comunale.
Al comma 1, alla fine, viene aggiunto: “Può essere nominato il Presidente del Consiglio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi”.
Art. 8- bis
Il Presidente del Consiglio Comunale
Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale e garantisce le prerogative del Consiglio e i diritti di ciascun consigliere.
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La presidenza del Consiglio Comunale viene attribuita ad un consigliere, eletto con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, salvo i casi di cui ai commi successivi.
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L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale avviene in una seduta del Consiglio successiva a quella della convalida degli eletti ed il giuramento del Sindaco;
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Nella adunanza successiva a quella della sua elezione, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a comunicare al Consiglio la nomina, ad egli spettante, del consigliere Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
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Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
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Con il Presidente del Consiglio decade anche il Vice Presidente e la presidenza ritorna- temporaneamente- al Sindaco.
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La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 6 consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
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Nella stessa seduta di cui al comma precedente o in quella immediatamente successiva, il Consiglio può provvedere alla nomina del nuovo Presidente.
Art.8- ter
Competenze del Presidente del Consiglio Comunale
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Al Presidente del Consiglio Comunale spetta:
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la convocazione delle sedute del Consiglio Comunale, sulla base dell'ordine del giorno stabilito e firmato dal Sindaco,
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la direzione dei lavori delle sedute consiliari;
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l'orientamento delle attività di competenza del Consiglio;
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il coordinamento della conferenza dei capigruppo consiliari;
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decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
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ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
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sottoscrive i verbali delle sedute insieme al Segretario Comunale;
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insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
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assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
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esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune.
Le funzioni di cui al presente articolo rimangono di competenza del Sindaco qualora non venga nominato il Presidente del Consiglio.
Art. 9
Convocazione e prima adunanza del Consiglio Comunale
Ai commi 1, 6 e 7 dopo la parola “Sindaco” è aggiunta “o dal Presidente del Consiglio, se eletto,”;
Art. 11- Funzionamento del Consiglio
Al comma 1 dopo la parola “Sindaco” è aggiunta “ o dal Presidente del Consiglio, se eletto”
Art. 19- Attribuzioni del Sindaco Presidente del Consiglio
- abrogato-