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Bur n. 48 del 25 maggio 2007


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO (VERONA)

Prot. n. 9110 del 04/05/2007. Rep. n. 303 del 04/05/2007

Accordo di Programma stipulato in data 27 aprile 2007 tra il Comune di San Pietro in Cariano e la Provincia di Verona per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica “realizzazione dell’illuminazione della rotatoria tra la strada provinciale n. 1 “Tangenziale” e la strada provinciale n. 4 “della Valpolicella”” e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione della spesa.

IL SINDACO

 Premesso che:

  • il Comune di San Pietro in Cariano ha comunicato, con nota in data 1 luglio 2005, protocollo n. 12734, pervenuta al protocollo generale della Provincia di Verona il 12 luglio 2005 al n. 58404, che si rende necessario realizzare l’illuminazione della rotatoria tra la strada provinciale n. 1 “Tangenziale” e la strada provinciale n. 4 “della Valpolicella” al fine di migliorare la sicurezza dell’incrocio;
  • il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 71 del 4 ottobre 2006 ad oggetto: “Ricognizione stato di attuazione dei programmi e controllo equilibri del bilancio. Destinazione avanzo di amministrazione 2005 e assestamento del bilancio di previsione 2006, del bilancio pluriennale 2006-2008 e relazione previsionale e programmatica 2006-2008”, ha destinato fra l’altro parte dell’avanzo economico 2006 all’erogazione di un contributo in conto capitale di 30.000,00 euro per concorso nel finanziamento del suddetto intervento nel Comune di San Pietro in Cariano;
  • in data 26/04/2007 è stato stipulato l’Accordo di Programma tra il Comune di San Pietro in Cariano e la Provincia di Verona.

Visto l’art. 34 del D.Lgs. n.267/2000.

DECRETA 

di approvare l’Accordo di Programma stipulato in data 27 aprile 2007 tra il Comune di San Pietro in Cariano e la Provincia di Verona per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica “realizzazione dell’illuminazione della rotatoria tra la strada provinciale n. 1 “Tangenziale” e la strada provinciale n. 4 “della Valpolicella”” e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione della spesa.

L’Accordo di Programma costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La vigilanza e il controllo sull’esecuzione dell’accordo sono esercitati dal Collegio di Vigilanza, come stabilito dall’Accordo stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL SINDACO
Accordini dr. Giorgio

 ACCORDO DI PROGRAMMA

con il Comune di San Pietro in Cariano per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell’opera pubblica “realizzazione dell’illuminazione della rotatoria tra la strada provinciale n. 1 “Tangenziale” e la strada provinciale n. 4 “della Valpolicella”” e per l’erogazione del contributo a titolo di compartecipazione della spesa.

L’anno duemilasette, addì ventisei del mese di aprile: 

FRA 

- il Comune di San Pietro in Cariano, di seguito denominato “Comune”, C.F: 00261520233, rappresentato dal Sindaco pro tempore dr. Giorgio Accordini

E

- la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”, C.F: 00654810233, rappresentata dall’Assessore alla manutenzione e progettazione viabilistica Dott. Luca Sebastiano, a quanto qui di seguito autorizzato con delega del Presidente Prof. Elio Mosele del 28 marzo 2007, protocollo provinciale del 29 marzo 2007, n. 28610, e con deliberazione della giunta provinciale n. 50 del 5 aprile 2007;

premesso che:

- il Comune di San Pietro in Cariano ha comunicato, con nota in data 1 luglio 2005, protocollo n. 12734, pervenuta al protocollo generale di questa Provincia il 12 luglio 2005 al n. 58404, che si rende necessario realizzare l’illuminazione della rotatoria tra la strada provinciale n. 1 “Tangenziale” e la strada provinciale n. 4 “della Valpolicella” al fine di migliorare la sicurezza dell’incrocio;

- il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 71 del 4 ottobre 2006 ad oggetto: “Ricognizione stato di attuazione dei programmi e controllo equilibri del bilancio. Destinazione avanzo di amministrazione 2005 e assestamento del bilancio di previsione 2006, del bilancio pluriennale 2006-2008 e relazione previsionale e programmatica 2006-2008”, ha destinato fra l’altro parte dell’avanzo economico 2006 all’erogazione di un contributo in conto capitale di 30.000,00 euro per concorso nel finanziamento del suddetto intervento nel Comune di San Pietro in Cariano;

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La Provincia di Verona e il Comune di San Pietro in Cariano convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione dell’illuminazione della rotatoria tra la strada provinciale n. 1 “Tangenziale” e la strada provinciale n. 4 “della Valpolicella”, poi definita “opera pubblica”.

2. “Provincia” e “Comune” danno atto che il “Comune” è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopraccitata.

3. La spesa presunta per la realizzazione dell’opera è di euro 35.200,00.

Articolo 3 (Impegni del “Comune”)

1. Il “Comune” è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto competente. Se per l’opera pubblica si rendessero necessarie l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, il “Comune” è autorità espropriante.

2. Il “Comune” assume l’impegno:

a) di progettare, a sua cura e spese, l’opera pubblica, in tutte le fasi, e ad acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, nonché ad appaltare i lavori e a curarne l’esecuzione e il collaudo;

b) di presentare alla “Provincia” il progetto definitivo, entro un anno dalla stipulazione del presente accordo di programma;

c) di presentare alla “Provincia” il progetto esecutivo entro un anno dal nulla osta della Provincia sul progetto definitivo espresso anche in sede di Conferenza dei servizi;

d) di finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;

e) di ultimare i lavori entro tre anni dal loro inizio.

3. Il “Comune” si impegna ad iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e a darne comunicazione alla Provincia - settore sviluppo del territorio.

Articolo 4 (Impegni della “Provincia”)

1. La “Provincia” si obbliga a corrispondere al “Comune” un contributo straordinario di euro 30.000,00, a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1, pari al 85% della spesa presunta indicata all’articolo 2, comma 3.

2. La Provincia si impegna a corrispondere al “Comune”, il contributo di cui al precedente punto 1 senza variazioni, ad eccezione dell’ipotesi in cui dalla relazione acclarante finale emerga un’economia sulla spesa complessiva dell’opera. In questo caso la “Provincia” erogherà il contributo assegnato in misura proporzionalmente ridotta.

3. La Provincia si impegnerà a corrispondere il contributo al “Comune”, con le seguenti modalità:

a) acconto del 50% entro trenta giorni dalla presentazione del 1° certificato di pagamento dei lavori;

b) importo a saldo entro sessanta giorni dalla verifica da parte del settore sviluppo del territorio della “Provincia” della relazione acclarante presentata dal “Comune”.

Articolo 5 (Recesso)

1. La Provincia recederà unilateralmente dal presente accordo, mediante semplice comunicazione scritta al Comune, se nei termini indicati all’articolo 3, comma 2, lett. b), il Comune non abbia fatto pervenire al protocollo della Provincia stessa copia del progetto definitivo.

2. Analogo recesso sarà esercitato dalla Provincia se il Comune, nei termini indicati dall’articolo 3, comma 2, lettera c) non avrà fatto pervenire al protocollo della Provincia stessa copia del progetto esecutivo.

 Articolo 6 (Vigilanza)

1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:

- Sindaco del comune o suo delegato, con funzioni di Presidente;

- Presidente della Provincia, o suo delegato.

2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.

Articolo 7 (Durata)

1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all’articolo 4, comma 3, lett. b).

Articolo 8 (Approvazione)

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune”.

Articolo 9 (Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

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