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Bur n. 46 del 18 maggio 2007


Materia: Statuti

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PADOVA)

Statuto comunale

Statuto comunale

Il Consiglio Comunale
consapevole
che le autonomie locali sono elementi di promozione per lo sviluppo della "democrazia reale";

considerato
che la legge sull'ordinamento delle autonomie locali prevede l'adozione dello statuto;

adotta
il seguente statuto, introdotto da un preambolo che ne evidenzia la rilevanza e il significato, politico e giuridico, da ritenere parte integrante, anche agli effetti interpretativi, dell'intero testo statutario.

Preambolo:
Il Comune gode di autonomia politica e funzionale, intesa come valore di carattere originario e la esercita nell'ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla legge e dal presente statuto.
L'autonomia è espressione di libertà nell'ambito di una visione solidale e perciò coordinata dei vari livelli di comunità territoriale e di istituzioni. L'autonomia implica quindi anche capacità di governo, cioè di orientare e guidare le trasformazioni sociali ed economiche, responsabilizzazione della civica amministrazione e dei cittadini e un insieme di diritti e di doveri non solo garantiti giuridicamente ma esercitati e controllati democraticamente.
Lo statuto intende rispondere alle caratteristiche proprie della comunità di Montegrotto Terme, alle sue tradizioni storiche, culturali e religiose, agli obiettivi di sviluppo, anche per la sua naturale vocazione turistico-termale, valorizzando la collaborazione tra comuni termali.
L'interdipendenza crescente che caratterizza le relazioni tra i popoli incide anche sulla concezione del Comune e della sua autonomia e ne fa, come livello istituzionale a fini generali, un "soggetto aperto", evitando il sovrapporsi di ruoli e di competenze, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il presente statuto perciò richiama espressamente e fa propri i principi contenuti nella Carta europea delle libertà locali, adottata a Versailles nel 1954, e nella Carta europea delle autonomie locali, approvata dal Consiglio dei Comuni d'Europa nel 1985 e ratificata nel 1989 dal Parlamento italiano. In detti documenti la difesa e la valorizzazione delle autonomie sono giustamente collocate nel contesto di un processo di unificazione verso la creazione di un'Europa unita, per la realizzazione della pace e della giustizia tra i popoli.
La partecipazione dei cittadini e dei gruppi sociali è base di ogni reale fondamento democratico e dà sostanza alla stessa autonomia comunale. Essa postula informazione e accesso agli atti amministrativi nell'ambito della legge, nonché la più ampia trasparenza nell'azione amministrativa al servizio delle esigenze della persona umana e del bene comune.
L'informazione, fondamento per l'esercizio di ogni diritto, sarà assicurata mediante specifiche norme contenute nel presente statuto e in apposito regolamento.

Capo I.
Principi fondamentali

Art. 1.
(Il Comune)

1. Il Comune di Montegrotto Terme è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.
2. Il Comune di Montegrotto Terme ha sede in piazza Roma, n. 1. Nel territorio comunale sono individuate le frazioni di Turri e Mezzavia.

Art. 2.
(Stemma e gonfalone)

1. Il Comune di Montegrotto Terme, già San Pietro Montagnon e autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella attuale con R.D. 27.7.1934, n. 1436, ha un proprio stemma e un proprio gonfalone riconosciuti con R.D. 20 marzo 1927.
2. Lo stemma è "d'azzurro, a due chiavi decussate d'oro, accompagnate in punta da un monte d'argento e corona da città".
3. Il gonfalone è formato "da tre fasce poste una sopra l'altra, la prima, in alto, d'azzurro, la seconda di giallo e la terza di bianco. La fascia di giallo caricata dello stemma del Comune".
4. L'utilizzo del gonfalone è riservato alle sole manifestazioni o cerimonie ufficiali, organizzate dal Comune o alle quali il Comune prende parte.
5. Lo stemma potrà essere dato in uso da parte del sindaco a enti, organizzazioni di volontariato e ad associazioni che non perseguano fini di lucro.

Art. 3.
(La comunità)

1. Il Comune:
a) rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale, economico e turistico-termale, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche;
b) riconosce i valori cui aderisce la propria comunità e ne favorisce l’espressione e la realizzazione;
c) garantisce, senza discriminazione alcuna, il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona presente sul proprio territorio, orientando la propria azione amministrativa alla realizzazione di detta finalità;
d) assume, quale valore fondamentale per la predisposizione dei suoi piani e programmi, la valorizzazione della persona e della famiglia, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, la pace e la solidarietà soprattutto nei confronti dei soggetti svantaggiati;
e) riconosce che appartengono alla sfera dei diritti dei cittadini la salute pubblica, l'assistenza sanitaria e sociale, l'informazione e la cultura.
2. L'attività comunale è prioritariamente orientata ad una maggiore valorizzazione e gestione delle risorse termali, caratteristica precipua da salvaguardare e conservare. A tal fine:
a) l'azione programmatico-amministrativa deve essere indirizzata al potenziamento dell'economia termale per assicurare alla comunità locale un più elevato grado di qualità della vita;
b) viene favorita la realizzazione di convegni, congressi e manifestazioni culturali, ricreative e sportive, che abbiano attinenza con la vocazione turistico-termale di Montegrotto Terme;
c) favorisce la più vasta azione di ricerca scientifica e propaganda informativa sulle proprietà terapeutiche delle cure termali congiuntamente alla Regione e agli altri enti locali.
3. Il Comune, inoltre:
a) promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini, utilizzando le forme associative e di cooperazione consentite dalla legge;
b) favorisce relazioni permanenti, specie nella forma del gemellaggio, con enti anche appartenenti a Paesi diversi;
c) si fa carico di promuovere e di partecipare, anche finanziariamente, al sostegno di popolazioni colpite da calamità naturali, sensibilizzando la solidarietà dei cittadini.
4. Oltre alla sede comunale di piazza Roma viene riconosciuta come "casa comunale" per la celebrazione di matrimoni anche l'immobile comunale "ex rustico di Villa Draghi".

Capo II.
Consiglio - Sindaco - Giunta

Art. 4.
(Organi del Comune)

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco, la giunta comunale.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco, legale rappresentante del Comune, esercita anche le funzioni di ufficiale di governo, secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta comunale collabora con il sindaco nella gestione amministrativa dell’ente e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

Art. 5.
(Consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale, che rappresenta l'intera comunità, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa ed esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto.
2. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco sino all'elezione del presidente.
4. La prima convocazione del consiglio comunale, subito dopo le elezioni amministrative, viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In quella seduta vengono esaminate le condizioni degli eletti e dichiarata l’ineleggibilità o l’incompatibilità di essi quando sussistano delle cause ostative. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, e votazioni separate per gli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
5. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, la cui nomina è di competenza del sindaco. Negli altri casi previsti dalla legge provvede alla nomina direttamente il consiglio.
6. Il consiglio comunale conforma la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
7. Il Comune, per meglio tutelare i propri diritti e interessi, e favorire l'accesso alle cariche elettive da parte dei cittadini, assicura l'assistenza legale in sede processuale ai consiglieri, agli assessori e al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento del loro mandato, in procedimenti di responsabilità civile e penale in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente e solo ed esclusivamente in caso di assoluzione con formula piena e/o di definitivo proscioglimento.
8. I casi di scioglimento del consiglio comunale sono quelli previsti dalla normativa in materia.

Art. 6
(Consiglieri comunali)

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità di Montegrotto Terme ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, in osservanza alle vigenti normative, allo statuto e al regolamento del consiglio comunale.
2. Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva i consiglieri hanno piena libertà d’azione amministrativa, di espressione e di voto.
3. Il comportamento di tutto il consiglio comunale deve essere sempre improntato all’imparzialità, al principio di buona amministrazione e al rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità.
4. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
5. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione, la decadenza, la rimozione e la sospensione dalla carica di consigliere comunale sono regolati dalla legge e dallo statuto.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, per le quali non è obbligatoria la motivazione, devono essere indirizzate al consiglio comunale e presentate all’ufficio protocollo del Comune. Le stesse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Entro dieci giorni il consiglio comunale deve provvedere alla surroga del consigliere dimissionario.
7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale e diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. Le modalità e le forme d’esercizio di tali diritti sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
8. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato e, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, di visionare gli atti e i documenti. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto e alla riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. Ai consiglieri comunali viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e dei capigruppo.
10.Se il presidente del consiglio comunale riscontra che un consigliere comunale non è intervenuto per tre volte consecutive alle sedute del consiglio comunale, comunica allo stesso la sospensione in attesa del provvedimento consiliare di decadenza. In questo caso il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione scritta. Scaduto detto termine, il consiglio comunale nella prima sessione utile esamina le cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato e delibera in merito alla decadenza. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 7
(Astensione dei consiglieri)

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla amministrazione o tutela. Il presente comma viene applicato anche nel caso di interessi di parenti o affini fino al quarto grado.
3. In presenza di interessi diversi da quelli indicati ai commi precedenti è fatto obbligo al consigliere di renderli noti.

Art. 8
(Elezione del presidente del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge nel proprio ambito, il presidente del consiglio comunale.
2. Per essere eletto il candidato deve ottenere la maggioranza assoluta di voti, ovvero la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Ogni consigliere ha diritto ad esprimere il proprio voto per un solo candidato.
4. Se alla prima votazione nessuno dei consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nella seconda votazione viene eletto il consigliere che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Non possono essere eletti alla carica di presidente il sindaco o gli assessori comunali.
6. In caso di assenza od impedimento del presidente, la presidenza e i relativi compiti sono assunti dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.

Art. 9
(Compiti e poteri)

1. Il presidente del consiglio comunale rappresenta l'intero consiglio tutelandone tutela la dignità e il ruolo dello stesso.
2. Il presidente del consiglio comunale:
a) assicura l'osservanza dello statuto e del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
b) programma, di concerto con il sindaco, il calendario dell'attività consiliare;
c) convoca il consiglio comunale e la riunione dei capigruppo;
d) provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare;
e) verifica che i lavori si svolgano regolarmente e modera la discussione degli argomenti;
f) concede la facoltà di parlare e verifica i tempi della discussione;
g) determina l'ordine delle votazioni, e con l'ausilio degli scrutatori, controlla e proclama il risultato;
h) riceve gli emendamenti, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale;
i) esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine nella sala consiliare, disponendo utilizzo del personale della polizia municipale;
l) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, da altre normative vigenti o dal regolamento del consiglio comunale.
3. Il Presidente ha la facoltà di prendere la parola in ogni momento e sospendere o dichiarare chiusa la seduta consiliare, dandone motivazione.

Art. 10
(Revoca)

1. Su richiesta opportunamente motivata di almeno un 1/3 dei consiglieri in carica, compreso il sindaco, può essere presentata una mozione di sfiducia per la revoca del presidente.
2. La mozione, inviata al consiglio comunale, deve essere fatta pervenire anche all'interessato al quale vengono concessi 10 giorni per formulare, in forma scritta, i suoi chiarimenti o giustificazioni. Nei successivi 30 giorni il consiglio comunale si deve riunire per deliberare in merito.
3. La proposta di revoca deve essere approvata con voto palese espresso a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Le sedute consiliari in cui si discute la revoca del presidente e la nomina del nuovo presidente sono presiedute dal sindaco.

Art. 11
(Cessazione dalla carica)

1. Il presidente cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per decadenza dei requisiti o per accoglimento della mozione di sfiducia. Alla sua sostituzione si dovrà procedere entro 60 giorni dalla presa atto consiliare.
2. L'elezione del nuovo presidente avviene con le stesse modalità di cui al precedente art. 9.

Art. 12
(Indennità carica)

1. Al presidente del consiglio comunale spetta l'indennità prevista dalla vigente normativa.

Art. 13
(Linee programmatiche di mandato)

1. Il sindaco, dopo la sua elezione, predispone le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Tale provvedimento viene depositato presso l’ufficio di segreteria comunale per 20 giorni. In detto periodo ciascun consigliere può proporre, con relazione scritta da inoltrare al sindaco, emendamenti o integrazioni al documento depositato.
2. Il sindaco dopo aver sentito la giunta comunale, presenta al consiglio comunale, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data delle elezioni, le linee programmatiche.
3. Nel corso della durata del mandato il consiglio comunale, in base a nuove esigenze emerse, può modificare le linee programmatiche.
4. Il sindaco, entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di insediamento, presenta al consiglio comunale un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Al termine del mandato politico amministrativo il sindaco presenta un analogo documento finale.

Art. 14
(Capigruppo consiliari)

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso sia stato eletto un solo consigliere di una lista, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo presente in consiglio comunale, nella prima riunione consiliare dopo le elezioni amministrative, comunica al sindaco il nome del proprio capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo, non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale e al segretario comunale allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capo gruppo di nuova appartenenza.
4. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nelle predette condizioni, essi devono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data da parte dei consiglieri interessati comunicazione scritta al sindaco e al segretario comunale.
5. Il regolamento del consiglio comunale definirà le norme per il funzionamento delle riunioni dei capigruppo.
6. Ai capi gruppo consiliari, o ai consiglieri da loro delegati, viene corrisposto un gettone di presenza per ogni singola riunione.

Art. 15
(Commissioni consiliari di controllo)

1. Il consiglio comunale può istituire delle commissioni consiliari di controllo su provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dai rappresentanti dell’Ente in altri organismi.

Art. 16
(Potestà regolamentare)

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, approva con votazione unica e palese i regolamenti di propria competenza.
2. I regolamenti, le modifiche o le integrazioni degli stessi, approvati dal consiglio comunale, o dalla giunta se competente, entrano in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento deliberativo.
3. I regolamenti, onde assicurare la più ampia pubblicità, vengono ripubblicati per 60 giorni all'albo pretorio.

Art. 17
(Regolamento del consiglio comunale )

1. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri assegnati.

Art. 18
(Convocazioni e partecipazione)

1. La convocazione del consiglio comunale e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al consiglio; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
2. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali contemporaneamente alla convocazione del consiglio comunale, al fine di assicurare una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’esame del consiglio comunale.
3. Le sedute consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge o dal regolamento del consiglio comunale che ne disciplina il funzionamento.

Art. 19
(Validità della seduta e votazioni)

1. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale fissa il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, che non potrà essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta dalla legge, dal presente statuto o da appositi regolamenti, una maggioranza qualificata.
3. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza dei consiglieri presenti, può stabilire, con adeguata motivazione, che le votazioni relative a persone avvengano a scrutinio segreto.
5. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l’adozione delle deliberazioni.
6. I rappresentanti della minoranza sono proposti dalla stessa minoranza e proclamati eletti i candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 20
(Verbalizzazione)

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio comunale e redige i verbali che sottoscrive insieme al presidente.
2. Il verbale deve contenere:
a) il nome dei presenti, degli assenti giustificati e ingiustificati, del presidente, del segretario generale, degli scrutatori e dei consiglieri intervenuti alla discussione;
b) il testo della proposta di deliberazione;
c) i pareri in ordine alla regolarità tecnica e, in caso di impegni di spesa o diminuzione di entrata, alla regolarità contabile;
d) le proposte di emendamento;
e) le dichiarazioni di voto, le modalità di votazione ed il risultato della stessa.
3. Ogni consigliere può chiedere espressamente che nel verbale sia riportata la sua dichiarazione di voto, che deve essere breve e concisa, o consegnata al Segretario comunale già in forma scritta.

Art. 21
(Sindaco)

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli presta giuramento davanti al consiglio comunale nella seduta di insediamento.
3. È capo dell'amministrazione e sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale o al direttore generale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 22
(Competenze del sindaco quale capo dell’Amministrazione)

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, e in particolare:
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum su materie di esclusiva competenza locale;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale le funzioni di direttore generale;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
h) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;
i) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
l) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
m) comunica al presidente del consiglio comunale gli argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale;
n) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
o) propone gli argomenti da trattare nella giunta comunale, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art. 23
(Vicesindaco)

1. Il sindaco conferisce, in caso di sua assenza o impedimento, ad un assessore le funzioni di vicesindaco, affidandogli una delega generale per l’esercizio delle proprie prerogative.

Art. 24
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del consiglio comunale a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25
(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco)

1. Le dimissioni, l’impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del sindaco sono regolate dalla vigente normativa. Le dimissioni diventano efficaci ed irreversibili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione composta da tre esperti eletti dal consiglio comunale ed estranei al consiglio stesso, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal presidente del consiglio comunale o, in sua assenza, dal vicesindaco.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
6. Le dimissioni del sindaco devono essere indirizzate al consiglio comunale e depositate all’ufficio protocollo del Comune.

Art. 26
(La giunta comunale)

1. La giunta è l’organo di gestione amministrativa che collabora con il sindaco per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
2. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori che può variare da 4 a 6.
3. Gli assessori sono scelti dal sindaco tra i consiglieri comunali. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio Comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 27
(Nomina e cessazione dalla carica di assessore)

1. La giunta è nominata dal sindaco e presentata al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni amministrative.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
3. Gli assessori cessano dalla carica per revoca, dimissioni, decadenza.
4. Le dimissioni da assessore sono presentate al sindaco che le comunica al consiglio comunale nella prima seduta utile.
5. Il sindaco può revocare la nomina ad uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
6. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
7. La decadenza degli assessori, nei casi previsti dalla legge, è accertata e dichiarata dal sindaco.
8. Alla sostituzione dei singoli assessori provvede il sindaco.
9. Gli assessori, ai quali sono state delegate dal sindaco le competenze in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 28
(Deleghe)

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con apposito provvedimento, ad ogni assessore delle deleghe specifiche, con o senza firma, per materia o gruppi di materia.
2. Il sindaco può modificare o revocare le deleghe ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3. Le deleghe, le revoche e le eventuali modifiche devono essere redatte per iscritto e comunicate verbalmente al consiglio comunale.
4. Il sindaco ha facoltà di affidare ad uno o più consiglieri incarichi per materia o gruppi di materia, senza firma di delega.

Art. 29
(Funzionamento della giunta)

1. La giunta è presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dal sindaco.
3. Le sedute sono valide se è presente la metà degli assessori, senza computare il sindaco.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche e le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.
5. Le votazioni sono sempre palesi. In casi eccezionali, per votazioni relative a persone, il sindaco può disporre che lo scrutinio avvenga in forma segreta.

Art. 30
(Competenze della giunta)

1. La giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta, che opera in modo collegiale, ha tra i propri compiti quelli di:
a) elaborare le linee di indirizzo e predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
b) svolgere attività propositiva nei confronti del consiglio comunale;
c) riferire annualmente al consiglio comunale, in occasione del conto consuntivo, sulla attività svolta;
d) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ad altri organi;
e) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
f) approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G).;
g) fissare e regolamentare i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato;
h) determinare, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
i) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
l) autorizzare il sindaco a rappresentare il Comune in giudizio e nominare il legale;
m) svolgere tutti gli altri atti o compiti assegnati alla giunta dalla legge.

Art. 31
(Spese elettorali)

1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali trasmettono alla segreteria del Comune, contestualmente alla presentazione delle candidature, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che intendono sostenere. Tali documenti vengono resi pubblici tramite l'affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati e le liste presentano il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale. I rendiconti vengono resi pubblici per trenta giorni tramite l'affissione all'albo pretorio del Comune.

Art. 32
(Spese di rappresentanza e comunicazione)

1. Vengono considerate spese di rappresentanza quelle funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio del Comune, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed esterno al proprio territorio, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Con apposito regolamento potranno essere disciplinate le attività delle spese di rappresentanza nonché di informazione e comunicazione del Comune.

Capo III
Uffici e personale

Art. 33
(Principi strutturali e organizzativi)

1. La gestione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi improntati ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) analisi e individuazione della produttività del lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nello spirito della collaborazione tra gli uffici.

Art. 34
(Organizzazione interna)

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario generale o al direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei settori.
2. Il Comune è organizzato secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza nonché i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, operando sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini e adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti.
3. La struttura comunale si articola in settori, unità e uffici.

Art. 35
(Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)

1. Il Comune attraverso un regolamento stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e tra funzionari dell’Ente.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui:
a) agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa;
b) al direttore e ai funzionari responsabili spetta il perseguimento degli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali.

Art. 36
(Segretario generale)

1. Il segretario generale viene nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo in attuazione della vigente normativa.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dagli specifici contratti di lavoro.
3. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, oltre a prestare la consulenza giuridica agli organi del Comune:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione;
b) roga i contratti nei quali il Comune è parte interessata;
c) autentica scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
d) svolge altri compiti che gli vengono affidati dal sindaco.
4. Nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi deve essere prevista la figura del vicesegretario il quale può sostituire il segretario generale nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 37
(Direttore generale)

1. Il sindaco può assegnare, con proprio decreto, al segretario generale le funzioni di direttore generale.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi che rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della giunta, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 38
(Responsabili di settore)

1. I compiti demandati ai responsabili dei settori, delle unità e degli uffici sono individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
2. I responsabili di strutture organizzative esplicano le loro funzioni secondo i principi generali regolati dalle vigenti normative, al fine di garantire piena concordanza dell'azione delle strutture con gli obiettivi stabiliti dagli organi istituzionali.
3. La responsabilità di un settore viene conferita, con provvedimento motivato, dal sindaco il quale può per giustificati motivi revocarla.
4. L'attività dei responsabili di settore viene svolta nel pieno rispetto dei programmi approvati dal consiglio comunale, delle direttive e delle priorità fissate dal sindaco, dalla giunta comunale e dal segretario generale, o direttore generale se nominato.
5. Nell’ambito degli obiettivi fissati dagli organi politici i capi settore hanno autonomia operativa e responsabilità gestionale amministrativa, finanziaria e tecnica.

Art. 39
(Dipendenti comunali)

1. I dipendenti comunali, inquadrati nelle categorie previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dell’Ente e della cittadinanza.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi a lui affidati e, nel rispetto delle proprie competenze, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso i propri superiori degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 40
(Incarichi e collaborazioni esterne)

1. La giunta, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può disporre, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il sindaco, qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecniche-professionali specifiche, può prevedere, per obiettivi determinati, incarichi esterni con apposite convenzioni a termine.
3. Detti incarichi, tesi a realizzare dei programmi approvati dai competenti organi, devono essere affidati a persone estranee all'amministrazione comunale, delle quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta.
4. L'incarico viene conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce.
5. Il sindaco può prevedere la costituzione di uffici posti alle sue dirette dipendenze, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Art. 41
(Responsabilità)

1. Per gli amministratori, il segretario, il direttore e il personale comunale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. In materia disciplinare si fa riferimento alle norme legislative e ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli enti locali, nel tempo vigenti.

Capo IV
Difensore civico

Art. 42
(Nomina)

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.
2. Il Comune di Montegrotto Terme può convenzionarsi con altri Comuni o con la Provincia di Padova per l’istituzione del difensore civico.
3. Il difensore civico rimane in carica per il periodo fissato dall’apposito regolamento e in ogni caso, fino all'insediamento del successore.

Art. 43
(Requisiti)

1. Il difensore civico deve essere scelto tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.
2. Il prescelto deve possedere uno dei seguenti requisiti:
a) avvocato iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni;
b) magistrato di qualsiasi ordine giudiziario;
c) docente universitario in materie giuridiche;
d) dirigente delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato o degli enti locali, con esperienza in campo giuridico-amministrativo.
Il prescelto appartenente alle categorie b), c) e d) deve essere in quiescenza.

Art. 44
(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'ufficio di difensore civico sono quelli previsti dalla normativa vigente per la nomina a consigliere comunale.

Art. 45
(Revoca o decadenza)

1. Il difensore civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
2. Costituisce motivo di revoca anche l'accertata inefficienza dell'ufficio o la persistente condotta omissiva nell'espletamento dei compiti d'Istituto.
3. Le cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità comportano la decadenza dall'ufficio.
4. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

Art. 46
(Compiti e funzioni)

1. I compiti, le funzioni e il trattamento economico del difensore civico sono stabiliti con apposito regolamento.

Capo V
Procedimento amministrativo e accesso agli atti

Art. 47
(Diritto di intervento nei procedimenti)

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

Art. 48
(Procedimenti ad istanza di parte)

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta, per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare a loro comunicazione della richiesta ricevuta.

Art. 49
(Procedimenti a impulso di ufficio)

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 50
(Accesso agli atti)

1. Ciascun residente ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione o soggetti alla tutela e riservatezza dei dati personali, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento.
3. I tempi, le modalità e la consultazione sono previsti da un apposito regolamento.

Capo VI
Partecipazione popolare

Art. 51
(La partecipazione dei cittadini)

1. La partecipazione dei cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dai regolamenti, realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi comunali e i cittadini stessi e permette a questi ultimi di contribuire con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che l’Amministrazione deve assumere su temi di interesse generale rilevante per la comunità.

Art. 52
(La partecipazione delle libere forme associative)

1. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni o comitati assume rilevanza in relazione alla loro rappresentatività di interessi generali o diffusi e alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
2. Le libere forme associative comprendono:
a) le associazioni di volontariato o benefiche (no profit) che perseguono finalità riconosciute di interesse locale;
b) le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole;
c) le associazioni di protezione dei portatori di handicap;
d) le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente;
e) le associazioni e gli organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
f) le associazioni dei giovani e degli anziani;
g) ogni altra libera forma associativa o comitato, privi di scopo di lucro, che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

Art. 53
(La partecipazione dei singoli cittadini)

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono inviate al sindaco il quale può trasmetterle al consiglio comunale o alla giunta comunale, in base alle proprie competenze.
2. Dopo la valutazione dell’organo competente viene trasmesso al sindaco il parere in merito. Il sindaco provvederà a comunicare al primo firmatario della proposta, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, se la stessa è stata accolta o respinta.

Art. 54
(La consultazione dei cittadini)

1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso la documentazione degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per la comunità o per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e entro il termine indicato.
3. L'ufficio comunale interessato all’argomento provvede allo scrutinio delle risposte pervenute e a riassumere i risultati della consultazione trasmettendoli al sindaco il quale ne dà comunicazione alla giunta e/o al consiglio, per le valutazioni conseguenti, provvedendo successivamente a informare, con pubblici avvisi, i cittadini.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 55
(Referendum consultivo)

1. Viene riconosciuto unicamente l’istituto del referendum consultivo e non ammessi i referendum abrogativi e propositivi.
2. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge e ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo quinto comma, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, nella consapevolezza dell'orientamento prevalente della comunità.
3. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. La giunta, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
4. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale sulla regolarità della stessa, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento che dispone il referendum.
5. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) revisione dello statuto e dei regolamenti del Comune e di quelli delle aziende speciali;
b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
c) piante organiche del personale e relative variazioni;
d) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni, ad eccezione di singole scelte urbanistiche relative a impianti e servizi pubblici;
e) tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;
f) designazione e nomine di rappresentanti.
6. I referendum sono indetti dal sindaco e si tengono entro sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità; si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
7. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con appositi manifesti. Il consiglio comunale entro centocinquanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
8. Non si procede agli adempimenti di cui ai commi precedenti se non ha partecipato alle consultazioni almeno il cinquantuno percento degli aventi diritto al voto.
9. Le consultazioni di cui al precedente articolo 49 e i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
10. Un referendum non può essere indetto prima che sia decorso almeno un anno dalla consultazione di un precedente referendum, di qualsiasi tipo.

Capo VII
Servizi e interventi pubblici locali

Art. 56
(Servizi pubblici comunali)

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 57
(Forme di gestione dei servizi pubblici)

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

Art.58
(Aziende speciali)

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario e economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
5. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

Art. 59
(Società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici; prevedendo eventualmente anche la loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 60
(Convenzioni)

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 61
(Consorzi)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui al presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 62
(Accordi di programma)

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso.
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Capo VIII
Finanza e contabilità’

Art. 63
(Ordinamento)

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 64
(Attività finanziaria del Comune)

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2 I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

Art. 65
(Amministrazione dei beni comunali)

1. Presso l’ufficio ragioneria è tenuto l’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 66
(Bilancio comunale)

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Art. 67
(Rendiconto della gestione)

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.
3. Al rendiconto vengono allegati: una relazione illustrativa della giunta comunale con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e la relazione del collegio dei revisori del conto.

Art. 68
(Attività contrattuale)

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. Un apposito regolamento disciplina la materia.

Art. 69
(Collegio dei revisori del conto)

1. Il consiglio comunale elegge i revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. I componenti del collegio dei revisori del conto hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Le funzioni del collegio dei revisori del conto sono quelle stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Capo IX
Norme transitorie e finali

Art. 70
(Revisione dello statuto)

1. Le modificazioni, le integrazioni e/o l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalla normativa di legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3. L'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l’entrata in vigore del nuovo testo.

Art. 71
(Entrata in vigore)

1. Il presente statuto, divenuto esecutivo dopo il controllo del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio comunale.

Indice

Capo I - Principi fondamentali
Art. 1 (Il Comune)
Art. 2 (Stemma e gonfalone)
Art. 3 (La comunità)

Capo II - Consiglio - Sindaco - Giunta
Art. 4 (Organi del Comune)
Art. 5 (Consiglio comunale)
Art. 6 (Consiglieri comunali)
Art. 7 (Astensione dei consiglieri)
Art. 8 (Elezione del presidente del consiglio comunale)
Art. 9 (Compiti e poteri)
Art. 10 (Revoca)
Art. 11 (Cessazione dalla carica)
Art. 12 (Indennità carica)
Art. 13 (Linee programmatiche di mandato)
Art. 14 (Capigruppo consiliari)
Art. 15 (Commissioni consiliari di controllo)
Art. 16 (Potestà regolamentare)
Art. 17 (Regolamento del consiglio comunale )
Art. 18 (Convocazioni e partecipazione)
Art. 19 (Validità della seduta e votazioni)
Art. 20 (Verbalizzazione)
Art. 21 (Sindaco)
Art. 22 (Competenze del sindaco quale capo dell’Amministrazione)
Art. 23 (Vicesindaco)
Art. 24 (Mozione di sfiducia)
Art. 25 (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco)
Art. 26 (La giunta comunale)
Art. 27 (Nomina e cessazione dalla carica di assessore)
Art. 28 (Deleghe)
Art. 29 (Funzionamento della giunta)
Art. 30 (Competenze della giunta)
Art. 31 (Spese elettorali)
Art. 32 (Spese di rappresentanza e comunicazione)

Capo III - Uffici e personale
Art. 33 (Principi strutturali e organizzativi)
Art. 34 (Organizzazione interna)
Art. 35 (Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi)
Art. 36 (Segretario generale)
Art. 37 (Direttore generale)
Art. 38 (Responsabili di settore)
Art. 39 (Dipendenti comunali)
Art. 40 (Incarichi e collaborazioni esterne)
Art. 41 (Responsabilità)

Capo IV - Difensore civico
Art. 42 (Nomina)
Art. 43 (Requisiti)
Art. 44 (Ineleggibilità e incompatibilità)
Art. 45 (Revoca o decadenza)
Art. 46 (Compiti e funzioni)

Capo V - Procedimento amministrativo e accesso agli atti
Art. 47 (Diritto di intervento nei procedimenti)
Art. 48 (Procedimenti ad istanza di parte)
Art. 49 (Procedimenti a impulso di ufficio)
Art. 50 (Accesso agli atti)

Capo VI - Partecipazione popolare
Art. 51 (La partecipazione dei cittadini)
Art. 52 (La partecipazione delle libere forme associative)
Art. 53 (La partecipazione dei singoli cittadini)
Art. 54 (La consultazione dei cittadini)
Art. 55 (Referendum consultivo)

Capo VII - Servizi e interventi pubblici locali
Art. 56 (Servizi pubblici comunali)
Art. 57 (Forme di gestione dei servizi pubblici)
Art. 58 (Aziende speciali)
Art. 59 (Società per azioni o a responsabilità limitata)
Art. 60 (Convenzioni)
Art. 61 (Consorzi)
Art. 62 (Accordi di programma)

Capo VIII - Finanza e contabilità’
Art. 63 (Ordinamento)
Art. 64 (Attività finanziaria del Comune)
Art. 65 (Amministrazione dei beni comunali)
Art. 66 (Bilancio comunale)
Art. 67 (Rendiconto della gestione)
Art. 68 (Attività contrattuale)
Art. 69 (Collegio dei revisori del conto)

Capo IX - Norme transitorie e finali
Art. 70 (Revisione dello statuto)
Art. 71 (Entrata in vigore)

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