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Bur n. 32 del 30 marzo 2007


Materia: Statuti

COMUNE DI GREZZANA (VERONA)

Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 20.12.2006.

Statuto

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Autonomia Statutaria

1.       Il Comune di Grezzana è soggetto istituzionale pubblico, costitutivo della Repubblica, in forma giuridica equiordinata con gli altri Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato.

2.       Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, secondo principi fissati dalla Costituzione.

3.       Il Comune rappresenta la Comunità di Grezzana nei rapporti con lo Stato, con la Regione Veneto, con la Provincia di Verona e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della Comunità internazionale.

Art. 2 - Finalità

1.       Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità di Grezzana ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2.       Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3.       Il Comune riconosce nella famiglia, cellula primaria della società, un valore ed una risorsa fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell’Amministrazione Comunale.

4.       Il Comune si impegna a garantire, nell’ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti.

5.       In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a)       rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b)      promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c)      recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d)      tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e)       superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f)       promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g)      promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici e territoriali.

Art. 3 - Territorio e sede comunale

1.       Il territorio del Comune si estende per 49,63 kmq, confina con i Comuni di Verona, Negrar, Sant’Anna d’Alfaedo, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese e Roverè Veronese.

2.       Le frazioni del Comune sono: Alcenago, Azzago, Corrubio, Corso, Lugo, Romagnano, Rosaro, Stallavena.

3.       la sede Comunale, è ubicata in Via Roma, 1

4.       Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

5.       All’interno del territorio del Comune di Grezzana non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4 - Stemma e gonfalone

1.       I simboli ufficiali del Comune sono:

a.       lo stemma:

b.      il gonfalone.

1.       Lo stemma del Comune è inquartato dal filetto di rosso: nel Primo, di azzurro, al cane rivoltato, seduto, di nero, sostenuto dalla pianura di verde e accompagnato nel cantone destro del capo dalla mezzaluna calante, di argento; nel Secondo, di azzurro, alla torre di argento, murata di nero, merlata di cinque alla guelfa, finestrata di due in palo, di nero, fondata sul monte di verde, questa fondata sul filetto; nel Terzo, di azzurro, alla rosa di rosso, volta verso il fianco dello scudo, gambuta di verde, il gambo posto in banda alzata e fogliata di quattro, tre foglie a sinistra, una a destra, dello stesso; nel Quarto, di azzurro, alla pecora d’argento, rivoltata, saliente; sul tutto, lo scudo ellittico, di argento, bordato dal filetto di rosso, caricato dalla corona all’antica di cinque punte, posta in capo, d’oro, e da cinque melegrane di rosso, aperte all’ingiù, gambute e fogliate di due, di verde, poste tre, due. Ornamenti esteriori da Comune.

2.       Il gonfalone è costituito da un drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

3.       La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna,nonché in tutti gli atti e i documenti rilasciati del comune.

4.       La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione di stemma e gonfalone del Comune per fini non istituzionali, possono essere concessi ad associazioni, Enti ed imprese operanti nel comune soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5 - Programmazione e cooperazione

1.       Il Comune persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della programmazione, attribuendo particolare rilievo alla pubblicità e alla trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2.       Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Verona e con la Regione Veneto.

Titolo II - Ordinamento Strutturale

Organi e loro attribuzioni

Art. 6 - Organi

1.       Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2.       Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.       Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4.       La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali

1.       Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.       L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale.

3.       Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in Stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4.       I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 - Consiglio Comunale

1.       Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera Comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2.       L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3.       Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4.       Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5.       Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l’imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

6.       Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7.       Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà

Art. 9 - Sessioni e convocazione

1.       L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.       Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3.       Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.       La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5.       La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6.       L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7.       L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini

8.       Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 10 - Linee programmatiche di mandato

1.       Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2.       Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

Art. 11 - Commissioni

1.       Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2.       Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3.       La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 12 - Consiglieri

1.       Lo Stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

2.       Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale secondo quanto normato dall’art. 5, comma 8, della legge n. 81/93.

3.       I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri

1.       I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2.       Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3.       I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e documenti ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.

4.       Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. I Consiglieri possono eleggere il proprio domicilio presso l’Ufficio della Segreteria Comunale, nel quale Ufficio vengono depositati gli avvisi e le comunicazioni citate; ricorrendo questa fattispecie, i Consiglieri possono richiedere che avvisi e comunicazioni vengano loro trasmessi tramite e-mail o fax, la mancata ricezione comunque non avendo rilevanza di sorta.

Art. 14 - Gruppi consiliari

1.       I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale.

2.       Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3.       I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso l’Impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune.

4.       Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

Art. 15 - Sindaco

1.       Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo Stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.       Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi Comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3.       Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4.       Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5.       Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 16 - Attribuzioni di amministrazione

1.       Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a)       dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b)      promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c)      convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del Decreto Legislativo 267/200;

d)      adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge.

Art. 17 - Attribuzioni di vigilanza

1.       Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2.       Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.       Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 18 - Attribuzioni di organizzazione

1.       Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)       stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quanto la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b)      esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c)      propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d)      riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 19 - Vicesindaco

1.       Il ViceSindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2.       Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 20 - Giunta comunale

1.       La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2.       La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ancora la Giunta stabilisce la costituzione o resistenza in giudizio in ogni ordine e grado, la nomina del difensore, dei consulenti o periti di parte.

Art. 21 - Composizione

1.       La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori variabile da un minimo di cinque a un massimo di sette determinato dal Sindaco sulla base di specifiche valutazioni politico – amministrative. Un componente della Giunta è investito della carica di ViceSindaco.

2.       Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere.

3.       Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 22 - Nomina

1.       Il viceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.       Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata Comunicazione al Consiglio.

3.       Le cause di incompatibilità, la posizione e lo Stato giuridico degli Assessori nonché gli istituiti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4.       Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 23 - Funzionamento della Giunta

1.       La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2.       Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.       Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 24 - Competenze

1.       La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi Comunali.

2.       La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.       La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)       propone al Consiglio i regolamenti;

b)      elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

c)      assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

d)      propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

e)       approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

f)       esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini

Capo I - Partecipazione e decentramento

Art. 25 - Partecipazione popolare

1.       Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon funzionamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2.       La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3.       Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II - Associazionismo e volontariato

Art. 26 - Associazionismo

1.       Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2.       A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio Comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3.       Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4.       Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5.       Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6.       Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 27 - Diritti delle associazioni

1.       Ciascuna associazione registrata ha facoltà, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

Art. 28 - Contributi alle associazioni

1.       Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2.       Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3.       Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4.       Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale nonché con le associazioni registrate ai sensi dell’art. 26. L’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5.       Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 29 - Volontariato

1.       Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2.       Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Capo III - Modalità di Partecipazione

Art. 30 - Consultazioni

1.       L’amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2.       Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 31 - Petizioni

1.       Chiunque, anche se non residente nel territorio Comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2.       La raccolta di adesione può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3.       La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4.       Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli elettori l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

5.       Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 32 - Proposte

1.       Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 500 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 20 giorni dal ricevimento.

2.       L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3.       Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono Comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 33 - Referendum

1.       Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali o il Consiglio Comunale con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza Comunale.

2.       Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già Stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a)       statuto Comunale;

b)      regolamento del Consiglio Comunale;

c)      piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3.       Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4.       Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5.       Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6.       Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7.       Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8.       Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

9.       Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 34 - Accesso agli atti

1.       Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2.       Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3.       La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4.       In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve Comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5.       In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6.       Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 35 - Diritto di informazione

1.       Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2.       La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale.

3.       L’affissione viene curata dai responsabili dei servizi.

4.       Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati all’interessato.

5.       Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6.       Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 36 - Istanze

1.       Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2.       La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

Capo IV - Procedimento Amministrativo

Art. 37 - Diritto di intervento nei procedimenti

1.       Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2.       L’Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 38 - Procedimenti ad istanza di parte

1.       Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2.       Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3.       Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4.       Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5.       Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 39 - Procedimenti a impulso di ufficio

1.       Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2.       I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3.       Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 35 dello statuto.

Art. 40 - Determinazione del contenuto dell’atto

1.       Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2.       In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

Titolo IV - Istituti di attività amministrativa

Art. 41 - Obiettivi dell’attività amministrativa

1.       Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2.       Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3.       Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 42 - Servizi pubblici. forme di gestione.

1.       Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2.       La legge opera una distinzione tra i servizi pubblici aventi rilevanza economica e servizi pubblici privi di rilevanza economica.

3.       Per quanto inerente la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica il Comune si attiene ai contenuti della vigente normativa in materia, con particolare riferimento all’art. 113 del D. Lgs. 267/2000.

4.       I servizi pubblici privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a)       istituzioni;

b)      aziende speciali, anche consortili;

c)      società a capitale interamente pubblico ai sensi di legge.

5.       E’ consentita la gestione in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui da ultimo.

Art. 43 - Aziende speciali

1.       Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2.       Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3.       I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 44 - Struttura delle aziende speciali

1.       Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2.       Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.

3.       Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa.

4.       Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5.       Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.

6.       Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7.       Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 45 - Istituzioni

1.       Le istituzione sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2.       Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3.       Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4.       Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5.       Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6.       Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 46 - Società per azioni e a responsabilità limitata

1.       Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2.       L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3.       Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4.       Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

Art. 47 - Convenzioni

1.       Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2.       Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 48 - Consorzi

1.       Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2.       A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3.       La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 35, 2° comma del presente statuto.

4.       Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 49 - Accordi di programma

1.       Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2.       L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate è approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 50 – Unioni di comuni

1.       Il Consiglio Comunale può approvare la costituzione di una Unione con altri Comuni, allo scopo di esercitare conGiuntamente una pluralità di funzioni rientranti nella propria competenza.

2.       Il Consiglio Comunale approva l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

3.       All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 51 – Fondazioni

1.       Il Consiglio Comunale può approvare la costituzione di fondazioni allo scopo di patrocinare attività volte al benessere della comunità.

2.       Il Consiglio Comunale approva l’atto costitutivo e lo statuto della fondazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 52– Nomine in ragione del mandato elettivo

1        In attuazione del disposto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso consorzi, aziende speciali, fondazioni e società di capitali con partecipazione minoritaria del Comune (inferiore al 51%), dipendenti o soggetti a controllo e/o vigilanza da parte dello stesso, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato elettivo.

2        Le deliberazioni che stabiliscono la costituzione di consorzi, aziende speciali, fondazioni o la partecipazione a società di capitali motivano il ricorrere delle condizioni atte a conferire gli incarichi e le funzioni in argomento al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali, anche riferendosi alla rilevanza dei servizi pubblici gestiti. Dette deliberazioni per le situazioni pregresse possono essere adottate in tempi successivi.

Titolo V - Uffici e Personale

Capo I - Uffici

Art. 53 - Principi strutturali e organizzativi

1.       L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)       un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b)      l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c)      l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)      il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e i conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 54 - Organizzazione degli uffici e del personale

1.       Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2.       Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.       I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificando la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4.       Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 55 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1.       Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2.       I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.       La struttura organizzativa è articolata in aree, le quali a loro volta possono essere articolate in uffici o servizi. L’area è la struttura organica di massima dimensione del Comune, deputata alle analisi dei bisogni, alla programmazione, alla realizzazione degli interventi di competenza, al controllo in itinere delle operazioni, alla verifica dei risultati. L’ufficio o servizio costituisce un’articolazione dell’area; esso interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno.

4.       Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 56 - Diritti e doveri dei dipendenti

1.       I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo le qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo Stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2.       Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d’ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.

3.       Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4.       L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi uffici o servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.

5.       Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6.       Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II - Personale direttivo

Art. 57 - Direttore Generale

1.       Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2.       In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3.       Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 58 - Compiti del Direttore Generale

1.       Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2.       Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3.       La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4.       Le attribuzioni del Direttore Generale sono individuate nel regolamento di organizzazione.

Art. 59 - Responsabili di area e di ufficio o servizio

1.       Le attribuzioni dei Responsabili di area e di ufficio o servizio sono individuate nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2.       I Responsabili provvedono ad organizzare le aree e gli uffici o servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 60 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.       La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2.       La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3.       I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 61 - Collaborazioni esterne

1.       Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2.       Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Capo III - Il Segretario Comunale

Art. 62 - Segretario Comunale

1.       Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2.       Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione dell’ufficio del Segretario Comunale.

3.       Lo Stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4.       Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

Art. 63 - Funzioni del Segretario Comunale

1.       Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2.       Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

3.       Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di sottoporre a controllo le deliberazioni secondo quanto previsto dalla legge.

4.       Egli presiede l’ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco nonché la proposta di mozione di sfiducia.

5.       Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quanto non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 64 - Vicesegretario Comunale

1.       La dotazione organica del personale potrà prevedere un ViceSegretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea.

2.       Il ViceSegretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 65

1.       Il presente statuto deve essere adeguato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di nuove leggi enuncianti espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei Comuni.

Art. 66

1.       Il presente statuto entra in vigore secondo quanto previsto dalla legge.

2.       I regolamenti Comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso.

Indice

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Autonomia Statutaria

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Territorio e sede comunale

Art. 4 - Stemma e gonfalone

Art. 5 - Programmazione e cooperazione

Titolo II - Ordinamento strutturale

Organi e loro attribuzioni

Art. 6 - Organi

Art. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 8 - Consiglio Comunale

Art. 9 - Sessioni e convocazione

Art. 10 - Linee programmatiche di mandato

Art. 11 - Commissioni

Art. 12 - Consiglieri

Art. 13 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 14 - Gruppi Consiliari

Art. 15 - Sindaco

Art. 16 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 17 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 18 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 19 - Vicesindaco

Art. 20 - Giunta Comunale

Art. 21 - Composizione

Art. 22 - Nomina

Art. 23 - Funzionamento della Giunta

Art. 24 - Competenze

Titolo III - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I - Partecipazione e decentramento

Art. 25 - Partecipazione popolare

Capo II - Associazionismo e volontariato

Art. 26 - Associazionismo

Art. 27 - Diritti delle associazioni

Art. 28 - Contributi alle associazioni

Art. 29 - Volontariato

Capo III - Modalità di partecipazione

Art. 30 - Consultazioni

Art. 31 - Petizioni

Art. 32 - Proposte

Art. 33 - Referendum

Art. 34 - Accesso agli atti

Art. 35 - Diritto di informazione

Art. 36 - Istanze

Capo IV - Procedimento amministrativo

Art. 37 - Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 38 - Procedimenti ad istanza di parte

Art. 39 - Procedimenti a impulso di ufficio

Art. 40 - Determinazione del contenuto dell’atto

Titolo IV - Istituti di attività amministrativa

Art. 41 - Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 42 - Servizi pubblici. forme di gestione.

Art. 43 - Aziende speciali

Art. 44 - Struttura delle aziende speciali

Art. 45 - Istituzioni

Art. 46 - Società per azioni e a responsabilità limitata

Art. 47 - Convenzioni

Art. 48 - Consorzi

Art. 49 - Accordi di programma

Art. 50 – Unioni di comuni

Art. 51 – Fondazioni

Art. 52– Nomine in ragione del mandato elettivo

Titolo V - Uffici e personale

Capo I - Uffici

Art. 53 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 54 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 55 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 56 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II - Personale direttivo

Art. 57 - Direttore generale

Art. 58 - Compiti del direttore generale

Art. 59 - Responsabili di area e di ufficio o servizio

Art. 60 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 61 - Collaborazioni esterne

Capo III - Il Segretario comunale

Art. 62 - Segretario comunale

Art. 63 - Funzioni del segretario comunale

Art. 64 - Vicesegretario comunale

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 65

Art. 66

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