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Bur n. 29 del 23 marzo 2007


Materia: Statuti

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI (BELLUNO)

Statuto

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 1 febbraio 2007.

Titolo I
I Principi Generali 

Capo I
I Principi 

Art. 1 - Il Comune 

1. Il Comune di San Gregorio nelle Alpi rappresenta ed esprime l’autonomia della propria Comunità secondo i principi e con i poteri e gli istituti di cui di seguito, nell’ambito della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 2 - Il capoluogo e le frazioni 

1.      Il capoluogo del Comune è San Gregorio nelle Alpi nel quale sono ricompresi i nuclei abitati di Caval, Burbai, Saltoi, Donada, Cort, Carazzai, Barp e Sottocort.

2.      e frazioni del Comune sono:

·        Roncoi con i nuclei di Cargnach e Gasnil.

·        Muiach con i nuclei di Fumach, Paluch, Romagno, Romaviero, Comaroi, Velos, Maserolle e Donce.

·        Paderno con i nuclei di Alconis, Luni, Tassin, Cassol, Busa Parè e Caroip.

3.         L’ambito territoriale è determinato con provvedimento del Consiglio.

4.         L’istituzione di nuove frazioni, il loro eventuale accorpamento ed il cambio di denominazione sono disposti dal Consiglio previa consultazione dei frazionisti interessati.

Art. 3 - Finalità 

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica:

a)      cura e rappresenta gli interessi generali della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione della Repubblica e allo Statuto della Regione Veneto;

b)      persegue l’equa ed equilibrata fruizione da parte di tutti i cittadini dei beni comuni ed in particolare del suo territorio interamente montano, quale risorsa dell’intera Comunità e partecipa alla valorizzazione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

c)      assicura nella sua attività la parità dei diritti tra i cittadini di ambo i sessi, favorendo ogni iniziativa volta ad eliminarne la differenza e considera la famiglia quale comunità primaria ;

d)      si avvale dei suoi poteri pubblici per regolare i rapporti di convivenza sociale ed economica tra i cittadini e le loro associazioni secondo i principi della sussidiarietà, della proporzionalità, dell’ adeguatezza e dell’interesse generale e ne persegue il benessere sviluppando i servizi pubblici locali;

e)      svolge le sue funzioni, intendendosi per tali quelle attribuite dalla Legge in attuazione dell’art. 117,comma 2, lettera p) della Costituzione e quelle assunte autonomamente dal Comune stesso, anche attraverso l’attività di collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale e ne favorisce la partecipazione alle scelte amministrative e l’assunzione delle cariche pubbliche locali;

f)        informa i cittadini dell’attività amministrativa ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici.

2. Il Comune ricerca forme di incontro e di scambio culturale, sociale ed anche economico con enti locali, anche di altre nazioni ed in particolare in quelli nei quali vi siano presenze significative di oriundi sangregoriesi o altre affinità culturali di nicchia.

Art. 4 - Solidarietà sociale 

1. Il Comune manifesta la solidarietà della Comunità di San Gregorio nelle Alpi nei confronti dei propri cittadini, che per disabilità o per altri impedimenti involontari non sono in grado di assicurare a se stessi e alle proprie famiglie un livello di vita dignitoso, nonché nei confronti di altre comunità nel caso di emergenze eccezionali nei limiti delle proprie disponibilità.

2. Gli interventi che comportano oneri per il bilancio comunale sono disposti in base a norme regolamentari.

Art. 5 - Principi di organizzazione 

1.      Ferma restando la rappresentanza della Comunità Locale attribuita agli Organi del Governo Comunale e la loro funzione di indirizzo e di controllo, il Consiglio delega i poteri e le funzioni del Comune e la gestione dei servizi alla Comunità Montana, alla Provincia e eventualmente ad altri enti locali e ricorre agli istituti associativi previsti dalla legge ove ciò migliori le prestazioni o riduca i costi.

2.      Il Comune favorisce inoltre la collaborazione e l’ assunzione tramite accordo di attività di rilevanza comunale da parte delle associazioni locali e del volontariato.

3.      Il Comune riconosce il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle della gestione e vi adegua la propria organizzazione strumentale, demandandole tutte le attività e gli atti gestionali e la relativa responsabilità.

4.      I provvedimenti che comportano l’esercizio in modo inscindibile di entrambe le succitate funzioni sono di competenza degli organi di governo.

5.      Il Sindaco può assumere in via temporanea ed eccezionale atti gestionali in carenza non diversamente rimediabile del dipendente responsabile della specifica gestione.

Art. 6 - Autonomia impositiva e finanziaria 

1. I cittadini concorrono al finanziamento dei servizi generali della Amministrazione Comunale in ragione della loro capacità contributiva e del rimborso dei costi per i servizi obbligatori e a domanda in ragione della fruizione diretta.

2. Il Consiglio Comunale attraverso l'attività regolamentare individua le situazioni di tutela e di agevolazione e le fonti di compensazione, nonché i casi di sospensione dei servizi a domanda per mancata contribuzione.

3. Il contrasto dell’evasione tributaria viene attuato prioritariamente con iniziative di prevenzione e con strumenti di collaborazione con i contribuenti.

Art. 7 - Programmazione, pianificazione e forme di cooperazione 

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell’azione di governo il metodo e gli strumenti della programmazione per obiettivi, della verifica della loro attuazione e della pubblicità dei risultati.

3. I rapporti con gli altri enti pubblici ed in particolare con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e di lealtà reciproca e sono finalizzati al migliore utilizzo delle risorse e alla sviluppo dei servizi.

Art. 8 - L’attività amministrativa 

1. L’attività amministrativa persegue i fini stabiliti dagli organi di governo comunale nell’ambito della legge ed in attuazione dello Statuto e dei regolamenti ed è retta dai principidella partecipazione, della imparzialità, della proporzionalità, dell’efficienza, efficacia ed economicità e della pubblicità.

2. La semplificazione dei procedimenti costituisce obiettivo primario degli organi di governo e dell’organizzazione ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale anche con riferimento alle attività e ai servizi gestiti in forma associata o convenzionata..

3. L’attività gestionale non autorizzatoria utilizza gli strumenti del diritto privato.

Art. 9 - I regolamenti 

1. L’autonomia in ordine alla disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni viene esercitata mediante l’emanazione di regolamenti generali, di regolamenti dei servizi pubblici locali e di regolamenti di organizzazione.

2. I regolamenti entrano in vigore con l’esecutività della delibera che li approva, salvo che l’organo deliberante non disponga in modo diverso.

3. Affinché un atto a carattere normativo possa avere valore di regolamento deve riportarne l’intestazione.

4. Le norme regolamentari che riguardano le attività dei cittadini o i loro rapporti con l’Amministrazione Comunale devono tenere conto dei vincoli che impongono e degli effetti che provocano, anche in termini di costi, in relazione ai benefici generali che ne conseguono, devono evitare inutili imposizioni formali ed essere comprensibili ed essenziali.

5. I procedimenti e gli aspetti di dettaglio sono disciplinati con provvedimento del Sindaco.

6. I procedimenti sanzionatori e l’ammontare delle sanzioni sono fissati da apposito regolamento o in apposite norme dei singoli regolamenti nei limiti e secondo i principi della legge. I medesimi procedimenti devono prevedere forme di conciliazione intese a convincere più che a reprimere.

Art. 10 - Sede 

1. La sede del Comune è fissata dal Consiglio Comunale.

2. Gli organi di governo collegiali possono essere convocati anche in sedi diverse in base ai rispettivi regolamenti.

Art. 11 - Albo comunale 

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «albo comunale», per la pubblicazione legale degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Consiglio Comunale mediante regolamento stabilisce forme anche alternative di pubblicazione, utilizzando tecnologie telematiche multimediali.

Art. 12 - Stemma e gonfalone 

1.      Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma riportante due chiavi intersecate color oro in campo bleu e sovrastante banda rossa con serti di alloro e quercia e nella parte superiore la corona turrita.

2.      Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.

3. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione del Sindaco.

Art. 13 - Prevalenza dello Statuto 

1. Le norme del presente Statuto, nell’ambito di cui all’articolo 4 della legge 131/2000, si intendono prevalenti rispetto alle norme di legge.

Titolo II
Gli organi di governo
 

Capo I
Il Consiglio Comunale
 

Art. 14 - Le funzioni 

1. Il Consiglio Comunale esprime l’unità della Comunità locale e la pluralità dei cittadini, esercita la funzione costitutiva attraverso l’approvazione e le modifiche dello Statuto e la funzione regolamentare generale, determina l’ammontare complessivo della contribuzione tributaria, partecipa alla determinazione delle linee programmatiche proposte dal Sindaco, compie gli atti di amministrazione attiva riservatigli dalla legge ed esercita il controllo generale sull’attività dell’Amministrazione e sulla qualità ed economicità dei servizi pubblici locali nei confronti degli utenti.

Art. 15 - Principi del regolamento del Consiglio 

1. Nella determinazione delle norme ad esso riservate dalla legge, il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dovrà perseguire:

a)      la separazione effettiva dei poteri e delle funzioni del Consiglio rispetto a quelle del Sindaco e della Giunta;

b)      la non ingerenza nella attività gestionale, ferme restando le funzioni di indirizzo e di controllo dei risultati per l’utenza;

c)      la conduzione della attività della assemblea e delle commissioni in modo da privilegiare il dibattito e la costruzione di idee e di soluzioni;

d)      la possibilità da parte di tutti i componenti di esprimere e divulgare le proprie idee e soluzioni, nell’ambito delle finalità del Consiglio e delle competenze del Comune e di disporre di idonei elementi di conoscenza, di informazione e di manifestazione.

2. Il Consiglio neoeletto approva o conferma il regolamento entro 6 mesi dalla sua elezione.

Art. 16 - Linee programmatiche 

1. Il Sindaco neo eletto presenta le linee programmatiche del mandato alla conferenza di capigruppo entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti e le fa pubblicare all’albo comunale e agli albi frazionali per 30 giorni. Il Consiglio è convocato entro i successivi 20 giorni.

2. Le proposte di modifica ed integrazione da parte dei consiglieri e dei cittadini singoli o associati devono essere depositate presso la segreteria comunale per gli atti del Consiglio.

3. Le linee programmatiche sono votate dal Consiglio e vengono adeguate annualmente in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica. L’attuazione viene verificata in sede di esame del rendiconto annuo.

Art. 17 - Decadenza dei consiglieri 

1. Qualora un consigliere senza giustificato motivo comunicato al Sindaco risulti assente per tre sedute consecutive dell’assemblea, il Sindaco attiva la procedura di decadenza chiedendo giustificazione all’interessato, che è tenuto a rispondere entro 10 giorni. Il procedimento è sottoposto all’esame e alla decisione del Consiglio nella sua seduta successiva, prima di trattare ogni altro argomento. Analoga procedura è applicata ove su 5 sedute consecutive le assenze siano più di 2. Le motivazioni devono essere riferite a serie e circostanziate ragioni di impedimento.

2. Il consigliere sottoposto a procedimento di decadenza può prendere parte alla discussione, ma non alla votazione.

3. Il Consiglio dichiarata la decadenza, procede immediatamente alla surroga.

Art. 18 - I gruppi consiliari, i capigruppo e la Conferenza dei capigruppo 

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative di gruppo consiliare.

3. Viene considerato capo gruppo il consigliere candidato alla carica di sindaco, o in sua assenza, colui che ha conseguito la maggior cifra elettorale nell’ambito della lista di appartenenza, salvo che la maggioranza dei componenti non sottoscrivano una diversa designazione.

4. I capigruppo nominano e sostituiscono con le modalità previste dal regolamento i rappresentanti in seno alle commissioni consiliari temporanee.

5. Nel caso di passaggio a un gruppo diverso ivi compreso il gruppo misto, il consigliere decade da ogni nomina o rappresentanza conferitagli dal Consiglio stesso.

Art. 19 - Funzioni della Conferenza dei capigruppo 

1.      La Conferenza collabora con il Sindaco alla gestione dei lavori del Consiglio e dei relativi procedimenti.

2. Le decisioni assunte dalla Conferenza all’unanimità vincolano il Sindaco e tutti i consiglieri relativamente alla organizzazione dei lavori del Consiglio.

3. Il Sindaco convoca il Consiglio, sentita la Conferenza, salvo i casi di assoluta urgenza.

Art. 20 - Commissioni temporanee e sedute informali 

1.      Il Consiglio può nominare commissioni temporanee per specifici argomenti secondo il Regolamento.

2.      Il Sindaco può convocare il Consiglio in seduta informale per l’esame preliminare di argomenti di particolare complessità.

3.      Alle sedute informali possono partecipare anche i cittadini nei limiti e con le modalità fissate dal Regolamento.

Art. 21 - Commissioni speciali di indagine e di garanzia 

1. Il Consiglio può istituire con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati commissioni consiliari straordinarie con compiti di indagine o di inchiesta, nei casi di gravi violazioni di legge o delle norme statutarie e regolamentari da parte dell’Amministrazione.

2. La proposta di istituzione della commissione deve essere presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e deve essere sottoposta all’esame del Consiglio entro 30 giorni dal deposito della richiesta presso la segreteria.

3. La richiesta deve indicare in maniera circostanziata le ragioni che la motivano.

4. Il Consiglio determina anche la durata dei lavori della commissione, che devono concludersi con una relazione unica.

5. La commissione è presieduta dal designato dall’Opposizione, che non ha però diritto di voto.

6. La commissione d’inchiesta può convocare i dipendenti e gli incaricati del Comune e può richiedere l’audizione degli amministratori.

Capo II
Il Sindaco

Art. 22 - Competenze del Sindaco 

1. Il Sindaco è il capo del Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente nei confronti del Consiglio e dei cittadini, salvo per quanto demandato al Consiglio medesimo.

2. Il Sindaco determina, in collaborazione con il Consiglio, gli indirizzi ed il mandato amministrativo e li attua con i poteri attribuitigli dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Sindaco assume tutti gli atti di governo, salve le competenze del Consiglio e della Giunta previste dalla legge o dallo Statuto.

4. Il Sindaco convoca il Consiglio, fissa gli argomenti da trattare, ne dirige i lavori ed assicura l’esercizio delle funzioni e dei diritti dei componenti.

5. Il Sindaco può delegare attività ed atti di sua competenza, nell’ambito delle funzioni comunali, agli assessori ed ai consiglieri. Egli può delegare anche ai responsabili della gestione la rappresentanza legale del Comune in giudizio, ferma restando la sua competenza a decidere la costituzione, la resistenza e la conciliazione.

7. Spetta al Sindaco la convocazione delle conferenze di servizio, la stipula degli accordi di programma e delle convenzioni tra enti per l’attribuzione di funzioni, nonché l’adesione a proposte in seno alle conferenze dei sindaci in organismi sovracomunali, che abbiano per oggetto l’esercizio di poteri o attengano comunque alle competenze degli organi di governo. Gli impegni conseguenti sono autorizzati o ratificati dal Consiglio Comunale solo nel caso incidano sugli strumenti della programmazione comunale, o sui regolamenti, o comportino attribuzioni di funzioni o di poteri del Comune.

8. Il Sindaco rappresenta il Comune nelle assemblee delle società e delle fondazioni, cui partecipa, e ne esercita i poteri inerenti salvo quanto riservato preventivamente al Consiglio Comunale.

9. il Sindaco informa annualmente i cittadini sulle attività svolte attraverso un periodico e/o con pubbliche assemblee.

10. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale nella prima riunione dopo l’elezione, pronunciando la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica, lo Statuto e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini».

Art. 23 - Il Vice Sindaco 

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco temporaneamente assente, impedito, o sospeso dalla carica in tutte le funzioni, fatta eccezione per la nomina di nuovi assessori o per la revoca di quelli in carica

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, alla sostituzione provvede l’assessore in carica nell’ordine di nomina del Sindaco con precedenza assoluta per gli assessori consiglieri comunali.

3. Nel caso di reggenza spettano al Vice Sindaco tutte le funzioni ad esclusione della nomina di un altro vice sindaco.

4. Nel caso di nomina di un commissario per la sostituzione del Sindaco e della Giunta, la presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere in carica che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista del Sindaco.

Capo III
La Giunta

 Art. 24 - Competenze 

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune attraverso:

a)      l’esercizio del potere regolamentare e deliberativo nei casi espressamente attribuiti alla stessa dalla legge sull’ordinamento degli enti locali;

b)      l’assunzione di decisioni nelle materie di competenza del Sindaco e che lo stesso rimetta alla collegialità della Giunta;

c)      l’assistenza al Sindaco nella formulazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e degli aggiornamenti;

d)      la formulazione di proposte deliberative al Consiglio;

e)      l’assistenza al Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni e poteri;

f)        la approvazione di atti programmatori delle attività gestionali e di indirizzo ai responsabili della gestione;

g)      il controllo della gestione.

Art. 25 - Composizione della Giunta 

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da non più di 4 assessori e non meno di due, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco deve obbligatoriamente nominare il Vice Sindaco tra i consiglieri, mentre è sua facoltà nominare assessori anche cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità a consigliere.

3. Non possono essere nominati assessori coloro che hanno concorso alla elezione nel Consiglio Comunale in carica e non sono risultati eletti.

4. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

Art. 26 - Funzionamento 

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta ed assicura la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Le sedute non sono pubbliche.

7. Formano oggetto di specifico atto deliberativo i provvedimenti di cui alle lettere a) del precedente articolo 24 e quelli per i quali la Giunta stessa ne ritenga l’opportunità; in tutti gli altri casi le decisioni della Giunta sono attestate dal verbale.

8. Gli impegni di spesa assunti dalla Giunta in forza della competenza prevalente, di cui al precedente art. 5, comma 4, divengono efficaci a seguito della verifica della sussistenza della loro copertura finanziaria.

9. Il funzionamento della Giunta per quanto qui non previsto è disciplinato da regolamento, approvato dalla stessa.

Capo IV
Controllo sugli atti degli organi di governo

Art. 27 - Controllo sugli atti degli organi di governo 

1. Le determinazioni del Sindaco sono comunicate ai Capigruppo Consiliari e sono pubblicate all’albo comunale.

2. Eventuali opposizioni agli atti degli organi di governo devono essere esaminate dagli organi medesimi per la rispettiva competenza. Nel caso di opposizione a delibere consiliari il termine per l’esame è di 30 giorni e viene effettuato dalla Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Segretario Comunale e i responsabili della gestione sono tenuti a rispondere in forma scritta ai quesiti tecnico-legali su atti e procedimenti afferenti l’attività dell’Amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei consiglieri comunali o di una commissione consiliare o di almeno cinquanta cittadini maggiorenni e residenti.

4. Gli stessi funzionari hanno l’obbligo di segnalare al Sindaco e al Segretario Comunale per quanto di loro competenza le eventuali illegittimità, illiceità e le violazioni dello Statuto e dei regolamenti relativamente agli atti da assumere o assunti dagli organi di governo o di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 28 - Poteri sostitutivi 

1. Le funzioni, già attribuite all’organo regionale di controllo dall’articolo 141, comma 2° del Testo unico enti locali 267/2000, sono demandate al Segretario Comunale.

Titolo III
Partecipazione dei cittadini alla amministrazione e forme di tutela

Capo I
Partecipazione popolare

Art. 29 - Organizzazione volontaria delle Frazioni 

1. Le frazioni, singole od anche associate, possono organizzarsi in consigli o comitati con propri regolamenti, adottati dall’assemblea degli elettori ed approvati dal Consiglio Comunale, cui sono assicurate funzioni propositive e di collaborazione, anche mediante delega, per quanto di specifico interesse, in particolare nella gestione di edifici ed impianti comunali, nel presidio del territorio, nelle attività sociali, culturali, turistiche e ricreative

Art. 30 - Consultazioni dei cittadini 

1. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale, da emanarsi entro 3 anni dalla approvazione del presente Statuto, individua e struttura forme di consultazione dei cittadini residenti e di sondaggio, ricorrendo anche alla tecnologia telematica.

Art. 31 - Partecipazione al governo

1. Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto a presentare osservazioni, proposte e richieste al Sindaco e a riceverne risposta.

2.      Tutti i cittadini residenti, singoli o associati, hanno diritto di segnalare le eventuali violazioni dello Statuto da parte dell’Amministrazione, nel governo e nella gestione. Le segnalazioni sono esaminate entro 60 giorni dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 32  - Partecipazione al procedimento amministrativo 

1. Ferme restando le norme di legge in ordine alla partecipazione dei cittadini ai procedimenti che li riguardano o per i quali hanno un interesse tutelabile, i regolamenti di settore prevedono forme di agevole conoscibilità pubblica degli atti conclusivi dei procedimenti.

Art. 33 - Informazione sull’attività dell’Amministrazione 

1. Al fine di rendere effettiva la conoscenza ed il controllo da parte dei cittadini della attività amministrativa quale fondamento della vita democratica del Comune, vengono determinate attraverso un apposito regolamento approvato dal Consiglio la tipologia dei dati, delle notizie e dei risultati raggiunti rispetto a quelli previsti o attesi, nonché i costi da portare a conoscenza di tutti i cittadini in modo periodico e le modalità della comunicazione.

2. E’ inoltre favorita per tutti gli utenti di ciascun servizio la conoscenza dei dati organizzativi, economici e finanziari riassuntivi relativi.

Art. 34 - Difensore civico 

1. Viene data adesione all’istituto tramite strutture di associazione.

Titolo IV
Ordinamento degli uffici e dei servizi

Capo I
Uffici e servizi

Art. 35 - I principi 

1. Le funzioni autoritative, quelle di controllo, nonché quelle di coordinamento della programmazione del territorio e dei servizi locali sono gestite con personale dipendente del Comune o dell’ente pubblico delegato.

2. Le attività strumentali sono assicurate in via preferenziale mediante ricorso all’associazione, alla esternalizzazione e alla privatizzazione.

3. La legittimazione dei responsabili della gestione in ordine ai provvedimenti emessi è sempre presunta, salvo espresso disconoscimento da parte del Sindaco. Tale disconoscimento relativamente agli atti aventi natura contrattuale non è opponibile a terzi relativamente agli effetti prodotti, salvo dolo e colpa grave.

4. L’attività di gestione viene svolta dai responsabili in forza dell’incarico e nell’ambito degli indirizzi di governo, che costituiscono vincolo, ma non anche necessario presupposto.

5. Gli organi di governo valutano l’attività di gestione dei responsabili in base ai risultati, predeterminando le modalità e gli strumenti del controllo.

6. Il rapporto tra gli organi di governo ed i responsabili della gestione, nonché gli altri dipendenti è improntato a fiducia, collaborazione e riconoscimento dei rispettivi ruoli.

7. Gli ambiti gestionali ai fini dell’organizzazione sono delimitati con provvedimenti regolamentari.

8. Al personale dipendente va assicurato un trattamento economico dignitoso, strumenti ed opportunità di formazione ed aggiornamento professionale, possibilità di sviluppo professionale, nonché condizioni ed ambienti di lavoro soddisfacenti e consoni alla dignità della funzione pubblica svolta.

9. La responsabilità degli incaricati di funzioni gestionali e degli altri dipendenti è limitata all’ambito dei poteri a loro espressamente conferiti, salva relazione scritta al Sindaco sull’impossibilità ad adempiere ai doveri conseguenti.

10. I dipendenti devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura delle mansioni loro affidate.

Art. 36 - Criteri generali per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

1. Compete al Consiglio Comunale, nell’ambito dei principi di cui all’articolo precedente, stabilire i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente a:

a)      definizione della struttura essenziale dell’organizzazione;

b)      statuizione delle norme sull’incompatibilità;

c)      determinazione delle norme generali relative ai concorsi e all’attribuzione di incarichi di lavoro dipendente;

d)      utilizzazione della facoltà prevista dal 1° comma dell’articolo 110 del Testo unico enti locali 267/2000 e relative modalità di assunzione.

Art. 37 - Conferimento incarichi 

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici, specificando gli ambiti provvedimentali e gestionali attribuiti.

2. Gli ambiti di competenza sono individuati con riferimento al risultato finale, ferma restando la collaborazione e la corresponsabilizzazione ove siano richieste competenze tecniche ed organizzative plurime.

3. Gli atti dei responsabili della gestione concernente le attività d’imperio non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

5. In caso di inerzia, il Sindaco fissa, ove possibile, un termine per l’adempimento e nomina un sostituto ad acta ove l’inerzia permanga ulteriormente.

6. Gli incarichi di responsabile della gestione hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco, che li ha conferiti, e possono essere anticipatamente revocati dal Sindaco medesimo a sua discrezione.

Titolo V - I servizi pubblici locali 

Capo I
Servizi pubblici

Art. 38 - Istituzione e regolamentazione

1. Il Comune riconosce il suo interesse pubblico per tutti i servizi che possono concorrere alla migliore qualità della vita dei propri cittadini e gli istituisce con appositi regolamenti.

2. Il Comune attua i servizi, di cui al comma precedente, in qualità di committente e quindi ricorrendo, in via ordinaria e comunque allorché ciò sia economicamente ed organizzativamente possibile, agli istituti associativi, nonché alla privatizzazione.

3. Il Comune:

a)      assicura l’erogazione dei servizi locali propri con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

b)      garantisce l’informazione ed i diritti dell’utenza mediante le carte dei servizi, approvate dal Consiglio;

c)      attiva forme di controllo che permettano di misurare il grado di soddisfazione degli utenti;

Titolo VI
Gli istituti associativi di diritto pubblico e le altre forme di collaborazione

Capo I
Forme di collaborazione

Art. 39 - Delega di funzioni 

1.      Al fine di migliorarne l’esercizio il Consiglio Comunale ricorre alla istituzioni associative previste dalla legge, privilegiando la Comunità Montana e la Provincia.

2.       Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale in sede di conto consuntivo sull’attività di controllo e sui risultati.

Art. 40 - Convenzione per la gestione di servizi 

1. La gestione associata tra enti pubblici di servizi non comportanti delega di funzioni o di poteri pubblici è assunta o conferita dal Sindaco mediante convenzioni indicanti l’oggetto, la durata, le modalità di calcolo del concorso economico ed i mezzi economici per fronteggiarlo.

Art. 41 - Collaborazione con Enti ed Associazioni di diritto privato 

1. Il Comune riconosce la rilevanza pubblica delle attività delle associazioni private che concorrono all’attuazione delle finalità del Comune e dei programmi della Amministrazione. L’eventuale sostegno economico è disposto nel bilancio ed è assegnato in base a convenzioni o accordi.

Titolo VII
Attuazione dello statuto

Capo I
Attuazione

Art. 42 - Norma finale 

1. Gli atti ed i provvedimenti del governo e della gestione in contrasto con lo Statuto sono illegittimi.

2. Il Sindaco relaziona ogni anno al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo sullo stato di attuazione dello Statuto.

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