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Bur n. 27 del 16 marzo 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI DEL TERRITORIO DELL'AZIENDA ULSS 20, VERONA

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Accordo di programma relativo al piano locale per la domiciliarità per il triennio 2007 – 2009 ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

Nell’anno 2006 (duemilasei), il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre presso l’Ufficio della Conferenza dei Sindaci del territorio dell’Azienda ULSS n. 20 ubicato presso il Comune di Verona, Servizi Sociali, vicolo S. Domenico n. 13/b;

gli Enti interessati come di seguito elencati:

i Comuni della Conferenza dei Sindaci del territorio dell’Azienda ULSS n. 20, rappresentati dal Presidente pro-tempore, avv. Paolo Zanotto, Sindaco del Comune di Verona, costituiti dalle sottoindicate Amministra-zioni locali, rappresentate dai rispettivi Sindaci pro-tempore o Commissari straordinari:

-        Comune di Albaredo d’Adige

-        Comune di Arcole

-        Comune di Badia Calavena

-        Comune di Belfiore

-        Comune di Boscochiesanuova

-        Comune di Buttapietra

-        Comune di Caldiero

-        Comune di Castel d’Azzano

-        Comune di Cazzano di Tramigna

-        Comune di Cerro Veronese

-        Comune di Cologna Veneta

-        Comune di Colognola ai Colli

-        Comune di Erbezzo

-        Comune di Grezzana

-        Comune di Illasi

-        Comune di Lavagno

-        Comune di Mezzane di Sotto

-        Comune di Montecchia di Corsara

-        Comune di Monteforte d’Alpone

-        Comune di Pressana

-        Comune di Roncà

-        Comune di Roveredo di Guà

-        Comune di Roverè Veronese

-        Comune di San Bonifacio

-        Comune di San Giovanni Ilarione

-        Comune di San Giovanni Lupatoto

-        Comune di San Martino Buon Albergo

-        Comune di San Mauro di Saline

-        Comune di Selva di Progno

-        Comune di Soave

-        Comune di Tregnago

-        Comune di Velo Veronese

-        Comune di Verona

-        Comune di Veronella

-        Comune di Vestenanuova

-        Comune di Zimella

e

l’Azienda ULSS n. 20 di verona, con sede legale in Verona, via Valverde n. 42, rappresentata dal Direttore Generale, ing. Ermanno Angonese;

omissis…

tutto ciò premesso e ritenuto

tra i soggetti indicati in epigrafe

Si conviene

il seguente accordo di programma, promosso a norma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’attuazione del Piano locale per la Domiciliarità per il triennio 2007 – 2009, con conseguente assunzione dei relativi obblighi per quanto di rispettiva competenza, nelle modalità e nei tempi analiticamente indicati nel Piano e conformemente a quanto di seguito specificato:

 

Articolo 1

Recepimento delle premesse

 

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

 

Articolo 2

Oggetto

 

Oggetto del presente accordo di programma è l’attuazione del Piano locale per la Domiciliarità per il triennio 2007 – 2009, definitivamente approvato dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 10 del 21 novembre 2006, secondo le modalità e le scansioni temporali previste nel Piano stesso.

 

Articolo 3

Finalità

 

Il Piano locale per la Domiciliarità, ai sensi della DGR n. 39/2006 e come dettagliatamente indicato nel Piano medesimo, è uno strumento settoriale con il quale si persegue l’obiettivo di promuovere e tutelare la qualità di vita dei cittadini in situazione debole o di fragilità, con particolare riferimento alle persone a rischio di esclusione dal contesto familiare, attraverso la creazione e lo sviluppo continuo di una rete composita ed ordinata di politiche, di risorse e di interventi a sostegno della domiciliarità e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell’assistenza e della tutela delle persone fragili secondo i principi della responsabilità, della partecipazione e della sussidiarietà.

Obiettivi specifici del PLD sono:

-        la promozione e la tutela della qualità di vita dei cittadini in situazioni di fragilità in particolare delle persone che rischiano l’esclusione da un contesto familiare;

-        l’esigibilità dei diritti dei cittadini;

-        l’attuazione a livello locale dei livelli di assistenza sanitaria e sociale;

-        lo sviluppo del processo di presa in carico globale ed unitaria;

-        la definizione del sistema delle responsabilità locali;

-        l’elevato grado di integrazione sociale e sanitaria pianificato e gestito tramite il PLD quale elemento costitutivo del Piano di Zona;

-        la creazione e lo sviluppo continuo di una rete di politiche, di risorse e di interventi;

-        l’implementazione del sistema informativo.

 

Articolo 4

Destinatari

 

Destinatari e beneficiari del presente accordo di programma sono i cittadini e le famiglie residenti nei Comuni dell’Azienda ULSS n. 20 che aderiscono al presente accordo di programma.

 

Articolo 5

Enti firmatari dell’accordo di programma

 

I firmatari dell’accordo di programma sono il Presidente della Conferenza dei Sindaci ed il Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 20 di Verona.

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci sottoscrive il presente accordo di programma – così come espressamente previsto al punto 2) del dispositivo della deliberazione n. 10 del 21 novembre 2006 della Conferenza dei Sindaci – in rappresentanza e per conto di tutti i Sindaci facenti parte della Conferenza medesima e segnatamente dei Sindaci dei Comuni di: Albaredo d’Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Boscochiesanuova, Buttapietra, Caldiero, Castel d’Azzano, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Erbezzo, Grezzana, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Corsara, Monteforte d’Alpone, Pressana, Roncà, Roveredo di Guà, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanuova, Zimella.

 

Articolo 6

Impegni dei soggetti firmatari

 

Gli enti firmatari si impegnano e concorrono alla realizzazione degli obiettivi espressamente previsti nel Piano locale per la Domiciliarità.

L’attuazione del presente accordo avviene pertanto ad opera dei singoli soggetti partecipanti che si impegnano a dare mandato e direttive ai propri organi, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane, professionali, strumentali ed economiche.

 

Articolo 7

Partecipazione di altri soggetti

 

Alla realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano per la Domiciliarità partecipano tutti i soggetti coinvolti nel processo di elaborazione del piano e tutte le altre realtà operanti a livello territoriale nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali erogati a favore dei cittadini dei Comuni del territorio dell’Azienda ULSS n. 20.

 

Articolo 8

Monitoraggio e verifica del piano

 

Il monitoraggio, la verifica e la valutazione sullo stato di attuazione del Piano locale per la Domiciliarità sarà effettuato nei tempi e con le modalità indicate nella specifica parte del Piano.

 

Articolo 9

Ufficio del piano di zona

 

L’Ufficio del Piano di Zona ha la funzione di coordinamento tecnico e di supporto allo sviluppo del processo di attuazione del Piano locale per la Domiciliarità con riguardo, in particolare, alla promozione, attivazione e verifica delle azioni individuate per la realizzazione degli obiettivi definiti nel Piano medesimo.

 

Articolo 10

Durata dell’accordo

 

Il presente accordo di programma ha validità triennale per il periodo 2007-2009 in conformità alla durata temporale fissata per il Piano locale per la Domiciliarità.

Nel corso della sua vigenza, l’accordo potrà essere assoggettato a modifiche e/o ad integrazioni, da approvarsi con la medesima procedura adottata per il presente accordo, in relazione all’adozione di nuove disposizioni normative in materia, a mutate esigenze o assetti organizzativi degli enti firmatari o in base alle risultanze del processo di valutazione del piano o con riferimento all’esito del processo di costruzione di nuove regole per la prossima pianificazione zonale (Piano di Zona dei Servizi alla Persona 2007/2009).

 

Articolo 11

Controversie

 

Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo saranno devolute alla Conferenza dei Sindaci.

 

Articolo 12

Adempimenti

 

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è incaricato della trasmissione alla Regione Veneto del Piano locale per la Domiciliarità e del presente accordo di programma, unitamente a copia della deliberazione n. 10 del 21 novembre 2006 della Conferenza ad oggetto “Approvazione definitiva del Piano locale per la Domiciliarità e del relativo accordo di programma”, entro i termini stabiliti dalla Regione.

Il presente accordo sarà pubblicato, a cura del Presidente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

Articolo 13

Norma di rinvio

 

Per quanto non contemplato nel presente accordo di programma, si fa rinvio al testo integrale del documento “Piano locale per la Domiciliarità” e alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il presente atto viene redatto in un unico originale che verrà conservato presso l’Ufficio della Conferenza dei Sindaci del territorio dell’Azienda ULSS n. 20. Copia dell’atto verrà inviata a tutti gli enti firmatari.

Letto, approvato e sottoscritto


Il Presidente    Il Direttore Generale

della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 20

avv. Paolo Canotto     ing. Ermanno Angonese

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