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Bur n. 27 del 16 marzo 2007


Materia: Urbanistica

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 2 febbraio 2007

Variante parziale al P.R.G. zona artigianale ai sensi del comma 9, art. 50 della legge reg. 61/85. Approvazione definitiva.

Il Consiglio Comunale

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 29/06/2006, esecutiva, avente per oggetto "Adozione variante parziale al P.R.G. zona artigianale”, con cui veniva ampliata la zona artigianale situata in località Montegrappa mediante la classificazione in Z.T.O. denominate D1/12 e D2/5, di un’area agricola attualmente interclusa tra l’esistente area produttiva e l’area destinata dal P.R.G. alla costruzione dei nuovi impianti sportivi comunali;

Tenuto conto che l'adozione e l’approvazione della variante segue la procedura prevista dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 dell’art. 50 della L.R. 27.06.1985 n. 61, e ciò in base a quanto stabilisce l’art. 48, comma 7 bis, della L.R. 23/04/2004 n. 11;

Visto il parere espresso dalla Provincia di Padova con protocollo n. 116999 in data 8/09/2006, ai sensi dell’art. 48 - comma 7 bis 1 - della citata L.R. n. 11/2004;

Dato atto :

-    Che dell’avvenuta adozione della variante è stato dato avviso al pubblico per dieci giorni consecutivi mediante affissione di apposito manifesto presso l’Albo Pretorio del Comune e della Provincia;

-    Che con deliberazione n. 37 del 2/10/2006 il Consiglio Comunale ha preso atto che nei termini previsti non sono intervenute osservazioni in merito alla variante;

Visti i seguenti pareri:

-    Consorzio di Bonifica “Sinistra Medio Brenta” espresso in data 3/11/2006, n. 11128;

-    Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio - Unità periferica Genio Civile di Padova - espresso in data 28/11/2006, n. 682162;

Visto il parere favorevole di cui al comma 12 dell’art. 50 della L.R. n. 61/85, espresso con protocollo n.737545 in data 27/12/2006 dal Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, I comma, del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.15, espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri votanti su n. 15 consiglieri presenti accertati dagli scrutatori

delibera

1.       di approvare, in conformità a quanto stabilisce l’art. 50, comma 13, della L.R. n. 61/85, la variante parziale al PRG adottata con DCC n. 27 del 29/06/2006;

2.       di prendere atto che l’approvazione avviene conformemente al parere espresso dal Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, nonché secondo le prescrizioni e le condizioni espresse nei citati pareri della Provincia di Padova, del Consorzio di Bonifica “Sinistra Medio Brenta” e della Unità Periferica Geni Civile di Padova, all’uopo interpellati;

3.                 di demandare gli uffici competenti l’incarico della pubblicazione della variante sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai fini della efficacia della stessa, in base a quanto dispone il comma 14 dell’art. 50 della citata L.R. n. 61/85.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29 giugno 2006

Adozione variante parziale al P.R.G. zona artigianale

Il Consiglio Comunale

Premesso che il Comune di Santa Giustina in Colle è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione consiliare n. 121 in data 27/04/1987 ed approvato con D.G.R.V. n. 6612 del 09/11/1987, al quale negli anni successivi si sono aggiunte alcune varianti parziali regolarmente adottate ed approvate dalla Regione Veneto;

Rilevata l’esigenza di adottare una variante parziale al P.R.G. per aumentare la zona industriale/artigianale esistente in località “Montegrappa” al fine di soddisfare l’esigenza di ampliamento di un’attività produttiva ivi insediata;

Vista la variante predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale, allegata sub. A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, composta dai seguenti elaborati:

¿ Relazione tecnico-illustrativa e Repertorio Normativo;

¿ Tavola 13.3.C - Zone Produttive scala 1:2000: “STATO DI FATTO giugno 2006” ;

¿ Tavola 13.3.C – ZONE PRODUTTIVE scala 1:2000: “PROGETTO giugno 2006”;

¿ Tavola 13.1.B : Intero Territorio (Sud) scala 1:5000: “STATO DI FATTO giugno 2006”;

¿ Tavola 13.1.B : Intero Territorio (Sud) scala 1:5000: “PROGETTO giugno 2006”;

Considerato che la variante predisposta prevede unicamente l’ampliamento della zona produttiva classificata D1/10 nel P.R.G., mediante la classificazione in Z.T.O. D1/12 e D2/5 di un’area attualmente agricola che risulta interclusa tra l’area produttiva citata e la ove il P.R.G. prevede la costruzione dei nuovi impianti sportivi;

Dato atto che la variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 50 - comma 9, lett. b) - della legge regionale 27/6/1985, n. 61 il quale, seppur abrogato con la legge regionale 23.4.2004 n. 11, ha validità fino al 30.6.2006 per effetto dell’art. 48, comma 7 bis 1, della citata L.R. n. 11/04;

Considerato quindi che l’adozione ed approvazione della variante segue la procedura di cui ai commi 6, 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo articolo 50 della L.R. 61/85;

Vista l’asseverazione sottoscritta dai tecnici progettisti in data 21/6/2006, con cui si attesta che la variante non necessita della valutazione di compatibilità idraulica prevista dalla D.G.R.V. n. 3637/2002, data la modesta entità dell’area oggetto di variante e considerato che sono previste alterazioni non significative del regime idraulico esistente;

Preso atto che la suddetta asseverazione è stata trasmessa all’Unità complessa del Genio Civile Regionale con lettera Prot. N. 7289 in data 26/6/2006, e ciò in base a quanto prevede la citata D.G.R.V. n. 3637/2002;

Rilevato che l’area in ampliamento della zona industriale/artigianale (D1/12 e D2/5) sarà inserita nell’ambito di un Piano Particolareggiato finalizzato alla valorizzazione della canaletta Berton (in accordo con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta) ed alla realizzazione del tratto stradale, previsto dal P.R.G. vigente, che collegherà via dell’artigianato (principale arteria della zona produttiva) alla strada provinciale n° 80.

Udita la discussione in merito con gli interventi di seguito riportati:

Sindaco: introduce l’argomento che si pone all’attenzione dei Consiglieri a seguito di un parere non favorevole della Regione sulla variante precedente; evidenzia l’interesse pubblico che sta alla base della proposta spiegando tecnicamente, il percorso per raggiungere l’obiettivo che non si è raggiunto a seguito della bocciatura della Regione. Continua dicendo che due delibere sono collegate, questa e quella successiva dell’ambito territoriale e così facendo si potranno realizzare i lavori della strada previsti nel PRG e la risezionatura della canaletta Berton, contestualmente all’ampliamento della zona produttiva.

Dà la parola al tecnico comunale geom. Crespan.

Geom. Crespan: con la variante si prevede l’ampliamento del 2% delle zone produttive (D) consentite in base alla L.R. 61/85 comma 9 art. 50. Subito dopo è prevista la definizione dell’ambito territoriale ove si dovrà intervenire obbligatoriamente con un piano attuativo di competenza del Consiglio Comunale. Ritiene e spera che si possa raggiungere l’obiettivo.

Cons. Centenaro: proprio perché vi sono due leggi urbanistiche che si accavallano tra loro chiede al Sindaco se si sono sentiti i pareri dei tecnici della Regione.

Sindaco: si, sono stati sentiti sia i tecnici della Provincia che della Regione con i quali si è concordato il percorso.

Zanchin A. : questa proposta va a sanare un errore gravissimo della precedente amministrazione; inoltre sulla canaletta Berton si fa un intervento inutile e si vanno a penalizzare gli agricoltori proprietari dei fondi.

Sindaco: Sulla canaletta Berton è vero che si penalizzano gli agricoltori e si dovrebbe farla correre lungo la strada, facendola sfociare su via dei Custoza, in modo da non allagare il centro del capoluogo. Afferma comunque, che non si sono ripetuti gli errori della lottizzazione Montegrappa1.

Cons. Basso: Sulla canaletta Berton si è permesso di costruirvi quasi sopra, è stato uno scempio, una mancanza assoluta di attenzione. Si chiede come mai nella progettazione di queste aree produttive non vengono previsti i servizi necessari per mettere in sicurezza l’area. Domanda al Sindaco come si è concluso il contenzioso che è sorto con i proprietari confinanti.

Sindaco: quando fu adottata la delibera della variante, artigiani e agricoltori erano d’accordo; poi quando si doveva fissare il prezzo d’acquisto l’accordo è saltato. A seguito di ciò gli agricoltori hanno chiesto il declassamento dell’area.

Richiamato l’art. 78 del T.U. 267 del 18/08/2000 “Doveri e condizione giuridica” degli amministratori locali, il cui secondo comma così dispone:

“gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione specifici interessi dell’amministratore o di parenti affini fino al quarto grado”;

Vista la L.R. 23/04/2004, n. 11 e la L.R. 27/6/1985, n. 61;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano;

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n.1 (Rizzo) contrari n. 1 (Basso) espressi per alzata di mano da n. 14 consiglieri votanti, su n. 15 consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori:

delibera

1. di adottare la variante parziale al P.R.G. come sopra indicata, come indicata negli elaborati predisposti dall'Ufficio Tecnico comunale allegati sub. A) alla presente, composta da:

¿ Relazione tecnico-illustrativa e Repertorio Normativo;

¿ Tavola 13.3.C - Zone Produttive scala 1:2000: “STATO DI FATTO giugno 2006” ;

¿ Tavola 13.3.C – ZONE PRODUTTIVE scala 1:2000: “PROGETTO giugno 2006”;

¿ Tavola 13.1.B : Intero Territorio (Sud) scala 1:5000: “STATO DI FATTO giugno 2006”;

¿ Tavola 13.1.B : Intero Territorio (Sud) scala 1:5000: “PROGETTO giugno 2006”;

2. di prendere atto che la variante non necessita della valutazione di compatibilità idraulica prevista dalla D.G.R.V. n. 3637/2002, come asseverato dai tecnici progettisti in data 21/6/2006, e ciò in considerazione della modesta entità dell’area oggetto di variante e tenuto conto che non sono previste alterazioni significative del regime idraulico esistente;

3. di dare atto che la presente variante al P.R.G. rientra nella fattispecie delle varianti parziali previste dall’art. 48, comma 7 bis 1, della L.R. 23/4/2004 n. 11, e pertanto seguirà la procedura di adozione e di approvazione prevista dall'art. 50, commi 9 e seguenti, della L.R. n. 61/85;

4. di demandare al personale dell’Ufficio Segreteria e dell’Ufficio Tecnico la predisposizione degli ulteriori atti ed adempimenti conseguenti all’adozione della presente.

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