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Materia: Trasporti e viabilità
COMUNE DI FONTANELLE (TREVISO)
Deliberazione di G.C. n. 67 del 24 ottobre 2006
Strada privata laterale di via Roma (Borgo Cattai) - Fonta-nelle. Classificazione strada vicinale.
La Giunta Comunale
Premesso che:
l’art. 8 della Legge 12 febbraio 1958, n° 126, abrogando le precedenti norme, definiva strade vicinali quelle non iscritte alle categorie delle strade statali, provinciali e comunali, soggette a pubblico transito;
l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, nel ridefinire e classificare le strade, non prevede un’autonoma categoria per le strade vicinali, come nel precedente ordinamento;
l’art. 2, comma 6 lettera D (ultimo periodo) del D.Lgs 285/92 testualmente recita “Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali”;
Premesso inoltre che:
l’art. 2, comma 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada” statuisce che la classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti;
l’art. 94, comma 2 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n° 11 testualmente recita: “Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza”;
Ricordato che, in merito, la giurisprudenza afferma che una strada può rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche quando sussistano:
il passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale;
la concreta idoneità della strada, anche per il collegamento con la via pubblica, a soddisfare esigenze di generale interesse;
un titolo valido a sorreggere l’affermazione di uso pubblico che possa identificarsi nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile;
Ravvisata la necessità di classificare come strada vicinale, per uso ciclo-pedonale, il tronco stradale che collega via Roma con Via dei Carabinieri, già peraltro utilizzata dai residenti come strada a viabilità ordinaria (veicoli in genere);
Accertato:
che il tratto stradale in argomento, già utilizzato da transito ordinario, sarebbe individuato anche come percorso ciclopedonale utilizzato da coloro i quali, per praticità e maggiore sicurezza, intendono transitare da Via Roma a Via dei Carabinieri e viceversa, evitando un tratto di Via Bosco Fontanelle;
che la suddetta strada è collegata a via Roma, importante arteria di rilevanza regionale, ed è idonea a soddisfare esigenze di generale interesse, dato che è utilizzata sia dai residenti frontisti, sia da chi deve transitare per via Bosco Fontanelle;
che, nonostante Via dei Carabinieri sia una strada di recente realizzazione, l’uso pubblico si protrae da parecchio tempo, tanto che la data della sua insorgenza non è testimoniata;
Tenuto conto che la strada è identificata nella planimetria allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Ravvisata l’esistenza, di fatto e di diritto, dei requisiti per classificare la strada in argomento come strada vicinale;
Dato atto che con la suddetta classificazione il Comune di Fontanelle acquisirà tutte le prerogative che le vigenti norme dispongono per l’uso pubblico dei beni;
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese,
di classificare come strada vicinale la strada laterale che collega via Roma (transito veicolare) con Via dei Carabinieri (solo transito ciclopedonale), così come identificata nella planimetria allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
di ribadire che il transito in uscita/entrata, nel tratto compreso tra la laterale di via Roma e Via dei Carabinieri, è di natura esclusivamente ciclopedonale, così come ipotizzato dal piano di lottizzazione/opere di urbanizzazione nell’intera area in corso di acquisizione al patrimonio comunale;
di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada” il provvedimento di classificazione avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.;
di demandare al Responsabile del Servizio LL.PP. i conseguenti provvedimenti di competenza.
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