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Bur n. 11 del 02 febbraio 2007


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI FONTANELLE (TREVISO)

Deliberazione di G.C. n. 67 del 24 ottobre 2006

Strada privata laterale di via Roma (Borgo Cattai) - Fonta-nelle. Classificazione strada vicinale.

La Giunta Comunale

Premesso che:

l’art. 8 della Legge 12 febbraio 1958, n° 126, abrogando le precedenti norme, definiva strade vicinali quelle non iscritte alle categorie delle strade statali, provinciali e comunali, soggette a pubblico transito;

l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, nel ri­definire e classificare le strade, non prevede un’autonoma categoria per le strade vicinali, come nel precedente ordinamento;

l’art. 2, comma 6 lettera D (ultimo periodo) del D.Lgs 285/92 testualmente recita “Ai fini del presente codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali”;

Premesso inoltre che:

l’art. 2, comma 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 “Rego­lamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada” statuisce che la classificazione amministra­tiva delle strade comunali, esistenti e di nuova costru­zione, è effettuata dagli organi regionali competenti;

l’art. 94, comma 2 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n° 11 testualmente recita: “Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e de­classificazione amministrativa della rete viaria di ri­spettiva competenza”;

Ricordato che, in merito, la giurisprudenza afferma che una strada può rientrare nella categoria delle vie vicinali pub­bliche quando sussistano:

il passaggio esercitato da una collettività di persone qua­lificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale;

la concreta idoneità della strada, anche per il collegamen­to con la via pubblica, a soddisfare esigenze di generale interesse;

un titolo valido a sorreggere l’affermazione di uso pubbli­co che possa identificarsi nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile;

Ravvisata la necessità di classificare come strada vicinale, per uso ciclo-pedonale, il tronco stradale che collega via Roma con Via dei Carabinieri, già peraltro utilizzata dai re­sidenti come strada a viabilità ordinaria (veicoli in gene­re);

Accertato:

che il tratto stradale in argomento, già utilizzato da tran­sito ordinario, sarebbe individuato anche come percor­so ciclopedonale utilizzato da coloro i quali, per prati­cità e maggiore sicurezza, intendono transitare da Via Roma a Via dei Carabinieri e viceversa, evitando un tratto di Via Bosco Fontanelle;

che la suddetta strada è collegata a via Roma, importante arteria di rilevanza regionale, ed è idonea a soddisfare esigenze di generale interesse, dato che è utilizzata sia dai residenti frontisti, sia da chi deve transitare per via Bosco Fontanelle;

che, nonostante Via dei Carabinieri sia una strada di recen­te realizzazione, l’uso pubblico si protrae da parec­chio tempo, tanto che la data della sua insorgenza non è testimoniata;

Tenuto conto che la strada è identificata nella planimetria allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ravvisata l’esistenza, di fatto e di diritto, dei requisiti per classificare la strada in argomento come strada vicinale;

Dato atto che con la suddetta classificazione il Comune di Fontanelle acquisirà tutte le prerogative che le vigenti norme dispongono per l’uso pubblico dei beni;

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

di classificare come strada vicinale la strada laterale che collega via Roma (transito veicolare) con Via dei Ca­rabinieri (solo transito ciclopedonale), così come identi­ficata nella planimetria allegata alla presente delibera­zione quale parte integrante e sostanziale;

di ribadire che il transito in uscita/entrata, nel tratto compreso tra la laterale di via Roma e Via dei Carabinie­ri, è di natura esclusivamente ciclopedonale, così come ipotizzato dal piano di lottizzazione/opere di urbanizza­zione nell’intera area in corso di acquisizione al patri­monio comunale;

di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 “Regolamento di esecuzione ed at­tuazione del Nuovo Codice della Strada” il provvedimento di classificazione avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimen­to sul B.U.R.;

di demandare al Responsabile del Servizio LL.PP. i conse­guenti provvedimenti di competen­za.

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