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Bur n. 11 del 02 febbraio 2007


Materia: Statuti

COMUNE DI PIOMBINO DESE (PADOVA)

Modifica dello Statuto comunale (delibere di C.C. n. 12/2006 e n. 16/2006).

Modifica dello Statuto comunale (delibere di C.C. n. 12/2006 e n. 16/2006).

 “Articolo 59 bis - Istituzioni

  1. Il Consiglio Comunale può prevedere che l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, servizi culturali, servizi educativi e scolastici, servizio bibliotecario, servizio manifestazioni, sagre e spettacoli, servizi ricreativi e per il tempo libero (anche sportivi) sia gestito a mezzo di Istituzione, organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
  2. L’ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati da apposito Regolamento.
  3. Organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministra- zione il Presidente e il Direttore.
  4. Il Consiglio di amministrazione, composto da tre membri, è nominato dal Sindaco obbligatoriamente tra i Consiglieri Comunali.
  5.  A garanzia del necessario coordinamento tra l’Istituzione e la Civica Amministrazione, il Vice Sindaco è membro di Diritto del Consiglio di Amministrazione e lo presiede.
  6. Il Direttore è nominato dal Sindaco, ed è prescelto tra il segretario comunale, i funzionari apicali dell’Ente ovvero attraverso la forma dell’incarico professionale.
  7. Il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore restano in carica fino alla conclusione del mandato del Sindaco; gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
  8. Per la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano - per quanto compatibili - le disposizioni previste per la revoca degli assessori comunali. Il Direttore può essere revocato dal Sindaco per gravi e comprovati motivi, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Comunale, con preavviso non inferiore a 15 giorni; altresì può essere revocato ove cessi il rapporto di servizio con il Comune di Piombino Dese.
  9. Il Consiglio Comunale conferisce all’Istituzione le risorse, ne determina le finalità e gli indi­rizzi esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal Regolamento.
  10. La Giunta comunale è competente per la individuazione degli specifici compiti tra quelli previsti dal primo comma e per la assegnazione del personale, con deliberazione da assumere annualmente.
  11. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’Istituzione.”

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