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Bur n. 5 del 12 gennaio 2007


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "DEL BASSO FELTRINO SETTE VILLE", QUERO (BELLUNO)

Statuto

Approvazione statuto Unione.

Premessa

Le motivazioni

L’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette- Ville, nasce originariamente tra i Comuni di Quero, Segusino e Vas, con la finalità di salvaguardia e sviluppo del territorio e della Comunità del Basso Feltrino, oltre che con la finalità di razionalizzazione operativa dell’attività amministrativa dei Comuni di piccole dimensioni che la componevano.

Poco dopo la costituzione però, il Comune di Segusino ha operato un recesso unilaterale dall’Unione, mentre i Comuni di Quero e Vas hanno ritenuto di proseguire con la citata forma associata di gestione.

I risultati di questi primi anni di attività possono sintetizzarsi come segue:

  • razionalizzazione e utilizzo ottimale di strutture e risorse esistenti, attraverso economie di gestione;
  • erogazione di prestazioni aggiuntive e miglioramento della qualità di quelle in essere;
  • condivisione delle dotazione tecnologiche;
  • uniformazione delle procedure.

I dati

La popolazione dei Comuni aderenti, alla data del 31 dicembre 2005, ammonta a 3.379 residenti effettivi così suddivisi:

          Quero              2.486 abitanti pari al 73,57 %

          Vas                     893 abitanti pari al 26,43 %

La superficie dell’intero territorio dei Comuni risulta pari a 46,00 Km quadrati, così ripartiti:

          Quero                28,25 km/q. pari al 61,41 %

          Vas                    17,75 km/q pari al 38,59 %

Il territorio

L’ambito territoriale dell’Unione si aggrega attorno al fiume Piave e costituisce punto di collegamento tra le Province di Belluno e di Treviso. Storicamente i due Comuni hanno già in passato condiviso un’altra esperienza di gestione associata dei servizi, attraverso la costituzione del “Consorzio per i Servizi Amministrativi e Tecnici tra i Comuni di Alano-Quero-Vas”, al quale aderiva anche il Comune di Alano di Piave. Nonostante siano divise dal fiume Piave, infatti, le Comunità di Quero e di Vas, hanno sempre manifestato momenti di forte unione attorno a problematiche comuni che gravavano sul territorio e sulla popolazione, quali lo sfruttamento del territorio e della montagna da parte della pianura.

Gli obiettivi

L'Unione si pone quindi come modalità per la gestione di un’organizzazione che curi, con la dovuta preparazione, specializzazione ed adeguatezza di mezzi, l’erogazione di servizi istituzionali ad un livello di qualità rapportabile ad un ambito dimensionale equilibrato, riuscendo così a rispondere alle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli stessi Comuni, in tempi congrui, nonché a porre la dovuta attenzione allo sviluppo e alla tutela del territorio e dei suoi aspetti di pregio, con adeguate risorse, anche finanziarie, per svolgere appieno la complessa funzione di sviluppo che è l’obiettivo primo dell’Unione stessa.

In tale quadro generale di finalità, un’attenzione particolare, sarà riservata a quattro settori d’intervento, che negli ultimi anni hanno progressivamente assunto una sempre maggiore rilevanza: la crisi delle imprese, l’aumento della domanda di servizi agli anziani, l’integrazione della popolazione di residenti extracomunitari impiegati nella realtà imprenditoriale territoriale, il sostegno ai servizi scolatici.

Unitamente a tali settori, inoltre, un sostegno particolare sarà riconosciuto al cofinanziamento delle opere pubbliche, per le quali i Comuni abbiano ottenuto contributi in quota-parte.

L’Unione e la Comunità Montana Feltrina

I Comuni di Quero e di Vas, attraverso la Comunità Montana Feltrina, hanno potuto verificare come la gestione associata di talune funzioni e servizi possa arrecare indubbi vantaggi sotto il profilo dell’efficienza, della qualità e dell’economicità.

Ma mentre ha senso, sotto il profilo tecnico ed economico, associare alcune funzioni e/o servizi comunali a livello di Comunità Montana (es. la gestione del personale, raccolta differenziata dei rifiuti, etc.), altri, per la loro natura e anche per il diretto legame con il territorio e con il cittadino, possono raggiungere un ottimale livello di gestione unitaria solo all’interno di un ambito gestionale più ristretto.

L’Unione non vuole quindi porsi in sovrapposizione, ma quale completamento di quel processo di associazione di funzioni e di servizi comunali avviato dalla Comunità Montana Feltrina, dal quale comunque non può prescindere.

Titolo I
Principi generali e programmatici 

Capo I
L’unione

 Art. 1
Unione 

1. L’Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville, è composta dai Comuni di Quero e di Vas.

2. L’Unione è Ente Locale autonomo, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle Leggi e dal presente Statuto.

3. L’Unione è costituita allo scopo di esercitare in forma congiunta una pluralità di funzioni ad essa trasferite dai Comuni aderenti.

4. All’Unione possono aderire altri Comuni ad essa contermini; l’adesione è formalizzata mediante deliberazioni dell’Assemblea e dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, approvate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

 Art. 2
Territorio, stemma, gonfalone 

1. Il territorio dell’Unione coincide con il territorio geografico comunale dei Comuni che lo compongono.

2. Lo stemma dell’Unione è rappresentato: di verde, alla sbarra ondata di azzurro accompagnata da tre stelle di otto raggi, d’oro, ordinate in banda, due in capo, la terza in punta; il tutto alla bordatura di rosso caricata da tredici bisanti d’oro, cinque e cinque nei fianchi, tre in capo. Sopra lo scudo, la corona d’oro all’antica di cinque punte visibili. Sotto lo scudo, due fronde di alloro e di quercia di verde, l’alloro con le drupe d’oro e la quercia con le ghiande dello stesso, decussate in punta, legate dal nastro ricolorato dai colori nazionali.

3. Il gonfalone dell’Unione è costituito da : un drappo di azzurro, riccamente ornato di oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione dell’Unione. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma dell’Unione e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dei colori nazionali frangiati d’oro.

Art. 3
Finalità 

1. L’Unione promuove lo sviluppo dell’intero territorio e la crescita delle Comunità che la costituiscono, attraverso la gestione unitaria delle funzioni ad essa trasferite dai Comuni che la compongono.

2. L’Unione cura e rappresenta gli interessi delle Comunità dei Comuni che la compongono, assicurando alle stesse pari dignità e uguale prestazioni di servizi.

Art. 4
Sede 

1. La sede dell’Unione, è provvisoriamente situata nella Sede Municipale del Comune di Quero, in Piazza Guglielmo Marconi n. 1.

2. Sedi periferiche dell’Unione possono essere poste presso le Sedi Municipali degli altri Comuni aderenti all’Unione.

3. I rapporti tra l’Unione e Comuni aderenti, relativi all’utilizzo delle Sedi Municipali, sono disciplinate con apposite convenzioni.

4. Gli organi dell’Unione possono riunirsi in un edificio ubicato sul suo territorio.

 Art. 5
Durata 

1. L’Unione ha una durata di nove anni decorrenti dalla sottoscrizione dell’Atto costitutivo e quindi fino al 19 dicembre 2009.

2. Al termine di tale periodo, i Comuni aderenti potranno decidere di rinnovare la sua durata, mediante apposito atto redatto in forma pubblica amministrativa.

3. Il rinnovo della durata non potrà essere inferiore a cinque anni, nè superiore a nove.

4. Alla scadenza del primo rinnovo, potranno seguire un numero indeterminato di rinnovi, nel rispetto delle modalità e dei limiti dei commi precedenti.

Art. 6
Recesso 

1. Ogni Comune aderente può recedere dall’Unione, anche unilateralmente, purchè siano trascorsi almeno i 4/5 del periodo di durata dell’Unione, determinato ai sensi del precedente articolo.

2. I Comuni aderenti possono, con il consenso degli altri Comuni aderenti, recedere anche prima del decorso del succitato termine.

3. Al Comune che effettua il recesso, in nessun caso possono essere attribuite risorse finanziarie dell’Unione.

4. Il recesso di un Comune è formalizzato con delibera del Consiglio Comunale del Comune recedente e si perfeziona con delibera dell’Assemblea; i provvedimenti citati devono essere approvati a maggioranza assoluta dai componenti assegnati.

5. Con i provvedimenti di cui al precedente comma, si provvede a disciplinare i reciproci rapporti finanziari e patrimoniali derivanti dal recesso ed a fissare il termine di efficacia del recesso medesimo.

6. Il recesso del Comune dall’Unione è irrevocabile e non può essere condizionato, a pena di nullità dei provvedimenti che stabiliscono il recesso medesimo.

 Art. 7
Competenze 

1. L’Unione può esercitare le funzioni e i servizi ad essa trasferite, ad esclusione di quelle che la legge riservi espressamente ai Comuni.

2. A titolo esemplificativo le funzioni e i servizi che possono essere svolti dall’Unione sono i seguenti:

  • Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
  • Segreteria generale, personale e organizzazione
  • Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
  • Gestione delle entrate tributarie;
  • Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
  • Ufficio Tecnico;
  • Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
  • Altri servizi generali;
  • Funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
    • Polizia municipale;
    • Polizia commerciale;
    • Polizia amministrativa;
  • Funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:
    • Scuola materna;
    • Istruzione elementare;
    • Istruzione media;
    • Istruzione secondaria superiore
  • Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;
  • Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:
  • Biblioteche, musei e pinacoteche;
  • Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
  • Funzioni nel settore sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente:
    • Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti;
    • Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;
  • Funzioni nel campo turistico, la cui articolazione in servizi è la seguente:
    • Servizi turistici;
    • Manifestazioni turistiche;
  • Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione in servizi è la seguente:
    • Gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse dei Comuni e/o dell’Unione;
    • Viabilità circolazione stradale e servizi connessi;
    • Illuminazione pubblica e servizi connessi;
    • Trasporti pubblici locali e servizi connessi;
  • Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, la cui articolazione in servizi è la seguente:
    • Urbanistica e gestione del territorio;
    • Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;
    • Servizio di protezione civile;
    • Servizio idrico integrato;
    • Servizio smaltimento rifiuti;Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente;
  • Funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
    • Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori;
    • Servizi di prevenzione e riabilitazione;
  • Strutture residenziali e di ricovero per anziani;
  • Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
  • Servizio necroscopico e cimiteriale;
  • Funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:
    • Affissioni e pubblicità;
    • Fiere, mercati e servizi connessi;
    • Mattatoio e servizi connessi;
    • Servizi relativi all’industria;
    • Servizi relativi al commercio;
    • Servizi relativi all’artigianato;
    • Servizi relativi all’agricoltura;
  • Funzioni relative a servizi produttivi, la cui articolazione in servizi è la seguente:
    • Distribuzione gas;
    • Distribuzione energia elettrica;
    • Teleriscaldamento;
    • Farmacie;
    • Altri servizi produttivi.

3. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi all’Unione, è deliberato dai Comuni aderenti con provvedimenti di Consiglio Comunale e si perfeziona con la delibera di accettazione dell’Assemblea.

Art. 8
Forme di cooperazione 

1. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche e sindacali alla amministrazione.

2. L’Unione promuove l’aggregazione, l’integrazione e l’associazione nelle più diverse forme con i Comuni limitrofi al fine di assicurare nel modo più efficiente ed economico la gestione del territorio, dei servizi pubblici e l’esercizio delle proprie funzioni.

3. L’Unione sviluppa forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni dell’area territoriale omogenea, anche se appartenenti ad altre Province, con la Comunità Montana Feltrina, con la Provincia di Belluno, con la Regione Veneto e con gli altri Enti pubblici interessati per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della comunità.

Titolo II
Organi elettivi 

Capo I
Ordinamento generale 

Art. 9
Organi  

1. Sono organi dell’Unione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

Capo II
L’assemblea 

Art. 10
L’assemblea 

1. L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni aderenti.

2. Ciascun Comune è rappresentato nell’Assemblea dal rispettivo Sindaco unitamente a due consiglieri o assessori designati dalla maggioranza e da un consigliere designato dalle minoranze; la nomina avviene con delibere consiliari dei rispettivi consigli comunali.

3. I consiglieri comunali dei Comuni aderenti, appartenenti alle minoranze comunali, possono rendersi interpreti di esigenze e istanze dei cittadini e del territorio dell’Unione, facendone espressa segnalazione al Presidente dell’Unione.

4. Ogni Comune deve provvedere alla nomina dei propri rappresentanti e alla comunicazione per iscritto dei nominativi all’Unione, entro i 60 giorni successivi alla proclamazione dei nuovi eletti a seguito di elezioni amministrative comunali.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, senza che i Comuni abbiano provveduto, l’Assemblea può validamente deliberare facendo riferimento, per i “quorum”, ai soli membri dei Comuni che hanno adempiuto.

6. Nel caso uno dei Comuni aderenti risulti retto da Commissario, quest’ultimo interviene in Assemblea con la presenza e il proprio voto, computati pari a nr. 4 consiglieri.

7. I consiglieri dell’Assemblea devono avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale ed entrano in carica al ricevimento, da parte dell’Unione, della comunicazione del Comune di cui al comma 4.

8. I consiglieri sono convalidati dall’Assemblea nella prima seduta alla quale intervengono.

Art. 11
Competenze 

1. L’Assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti:

  1. la convalida dei propri componenti nella prima seduta alla quale gli stessi intervengono;
  2. l’istituzione di commissioni assembleari;
  3. l’approvazione e la modifica dello Statuto delle Aziende speciali, dei regolamenti, ad esclusione di quello in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  4. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto;
  5. convenzioni tra Enti, costituzione e modificazione di forme associative;
  6. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  7. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  8. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  9. contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell’Assemblea ed emissione dei prestiti obbligazionari;
  10. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, ove non previsti espressamente in atti fondamentali;
  11. acquisti, alienazioni e permute immobiliari;
  12. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende od istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti dell’Assemblea presso enti, aziende od istituzioni ad essa espressamente riservate dalla legge.

2. Le deliberazioni, in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi dell’Unione, salvo quelle attinente alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dal Consiglio Direttivo e sottoposte a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi.

Art. 12
Norme generali di funzionamento 

1. Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.

2. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Presidente stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo svolgimento della seduta consiliare.

3. L’Assemblea è convocata in sessione ordinaria per l’ approvazione del Bilancio annuale di previsione e del Rendiconto della gestione.

4. L’Assemblea è convocata in sessione straordinaria per l'esercizio di tutte le altre funzioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, compresa la trattazione degli argomenti iscritti all’ ordine del giorno a seguito della richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.

5. L’Assemblea è convocata d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione dell’Assemblea s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti comprendendo fra questi anche gli astenuti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento.

8. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, salvo i casi per i quali il regolamento prevede che debbano essere segrete.

9. Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segretario dell’Unione, che è coadiuvato a sua richiesta da uno o più dipendenti dell’Unione.

10. Le deliberazioni dell’Assemblea sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell’Unione.

11. Il verbale indica i sinteticamente i punti principali della discussione, purchè attinenti all’argomento in esame, e il risultato della votazione. Il segretario può avvalersi di strumenti di registrazione magnetica delle immagini e della voce, eventualmente depositando i supporti magnetici agli atti e citandoli come parte integrante del verbale. In quest’ultimo caso gli stessi sono accessibili ai consiglieri.

12. Il Presidente non è computato come consigliere ai fini del calcolo del quorum strutturale.

Capo III
I Consiglieri dell’assemblea 

Art. 13
Prerogative e compiti dei Consiglieri 

1. Ai consiglieri dell’Assemblea si applica lo stato giuridico dei Consiglieri comunali.

2. I Consiglieri rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dall’Assemblea. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità della discussione e della presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti a proposte di deliberazione da sottoporre all’esame dell’Assemblea.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.

4. Ogni Consigliere, nel rispetto dello Statuto e con i limiti e la procedura stabiliti dal regolamento, ha diritto di:

  1. iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell’Assemblea;
  2. presentare interrogazioni; le interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo sono indirizzate per iscritto dai consiglieri al Presidente o agli altri componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati;
  3. presentare per iscritto mozioni.

5. Il Presidente può incaricare uno o più consiglieri di seguire determinate materie o dell’esame di singole problematiche ovvero di coadiuvare l’attività dei componenti del Consiglio Direttivo.

6. Ogni Consigliere, con le modalità stabilite dal Regolamento per la visione o la copia di atti e documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, dalle aziende ed enti dipendenti dalla stessa, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, visione e copia di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate all’Assemblea e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L’Assemblea, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento dell’Assemblea.

8. I Consiglieri, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi; l’obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi nei quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’ amministratore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere dell'interesse dei corpi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dell’Assemblea, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei loro successori.

10. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze dell’Assemblea e se non intervengono a quattro sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dall’Assemblea con le modalità di approvazione delle proposte di deliberazione. Il Consigliere deve far pervenire la giustificazione dell’eventuale assenza al Presidente, allo scopo di permettere a quest’ultimo di darne notizia all’Assemblea; la giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione verbale, fatta all’Assemblea da un altro consigliere allo scopo informato. Dell’avventa giustificazione viene presa nota a verbale.

11. Quando l’Assemblea è chiamata a nominare più rappresentanti presso un singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

Art. 14
Commissioni Assembleari 

1. L’Assemblea può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale e con voto limitato, commissioni permanenti.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi dell’Assemblea al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3. Il regolamento disciplina i poteri e il funzionamento delle commissioni.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 15
Commissione di indagine e Commissioni consultive 

1. L’Assemblea può istituire nel suo seno, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. L'istituzione delle commissioni di indagine avviene con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti dell’Unione presso enti o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano all’Assemblea le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione devono essere presentate al protocollo nel termine indicato dalla delibera di istituzione e sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta dell’Assemblea successiva al loro deposito.

4. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza assembleare. La presidenza della commissione è attribuita al commissario nominato dalla minoranza.

5. L’Assemblea può altresì istituire commissioni consultive su specifici argomenti o iniziative.

6. La delibera istitutiva della commissione consultiva stabilisce la composizione della commissione che può anche non essere composta da consiglieri, l'entità numerica e i compiti della stessa. La commissione deve avere in ogni caso rappresentanti eletti dalla minoranza nel rapporto espresso al comma 4.

Capo IV
Il Consiglio Direttivo 

Art. 16
Composizione del Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Sindaci dei Comuni dell’Unione e si costituisce autonomamente dopo la nomina del Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti, il vicesindaco partecipa al Consiglio Direttivo in sostituzione dello stesso.

 Art. 17
Ruolo e competenze generali 

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di impulso e di gestione del Presidente nell'amministrazione dell’Unione.

2. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti d'amministrazione dell’Unione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti; in particolare ad esso compete:

  1. accettare o rifiutare lasciti e donazioni di beni mobili;
  2. decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, in ordine a transazioni nelle quali è parte l’Unione;
  3. riferisce annualmente all’Assemblea sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

3. Il Consiglio Direttivo promuove l’attuazione degli indirizzi generali espressi dall’Assemblea con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione dell’Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti dell’Assemblea, sottoponendo alla stessa proposte, formalmente redatte ed istruite.

Art. 18
Esercizio delle funzioni 

1. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con i quorum e con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 19
Mozione di sfiducia 

1. Il voto contrario dell’Assemblea a una proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente e il Consiglio Direttivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario dell’Unione, il quale rilascia al presentatore apposita ricevuta, e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata dall’Assemblea, si procede allo scioglimento dell’Assemblea e alla nomina di nuovi rappresentanti con le modalità e nei termini di cui all’art. 10.

 Art. 20
Norme generali di funzionamento 

1. Le adunanze del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario dell’Unione.

2. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio Direttivo siano presenti, con funzioni consultive, Sindaci, Assessori, Consiglieri, Consiglieri comunali, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

3. Possono inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti dell’Unione in enti, aziende, consorzi, commissioni.

 Capo V
Il Presidente

Art. 21
Ruolo e funzioni 

1. Il Presidente è eletto dai Consigli Comunali in seduta congiunta, tra i Sindaci dei Comuni aderenti. Rappresenta legalmente l'Unione e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità della stessa.

2. Il Presidente è eletto per un periodo non superiore a cinque anni.

3. Ad esso compete:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno;
  2. provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione all’Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Difensore Civico Regionale adotta i provvedimenti sostitutivi;
  3. autorizzare l’uso dello stemma e del gonfalone per iniziative e/o manifestazioni organizzate direttamente dall’Unione o dai Comuni aderenti o da questi organizzati in collaborazione con soggetti pubblici e privati e per iniziative e/o manifestazioni patrocinate dall’Unione o dallo stesso ritenute di interesse per la Comunità;
  4. sovra intendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
  5. nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;
  6. attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento;
  7. decidere, sentito il responsabile del servizio competente per materia, se instaurare un giudizio o resistere in un giudizio nel quale è parte l’Unione;
  8. nominare l’avvocato da incaricare nei giudizi nei quali è parte l’Unione e conferire allo stesso la procura alla lite; può inoltre delegare ad un Responsabile del servizio il compito di sottoscrivere la citata procura, per singoli contenziosi;
  9. nominare i componenti dei collegi arbitrali, la cui nomina sia di competenza dell’Ente, per le controversie nelle quali è parte l’Unione;
  10. decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, l’acquisizione di pareri legali su singole questioni e nominare l’ avvocato da incaricare.

Art. 22
Programma di Governo 

1. Entro 5 mesi dalla sua nomina, il Presidente convoca l’Assemblea, per la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. L’Assemblea definisce annualmente le risorse e i programmi, con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale.

3. La verifica da parte dell’Assemblea dell’attuazione del programma, avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio

Art. 23
Rappresentanza e coordinamento 

1. Il Presidente rappresenta l’Unione negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un componente del Consiglio Direttivo ad esercitare tali funzioni.

2. Il Presidente rappresenta l’Unione nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

Art. 24
Il Vice Presidente 

1. Il Vice Presidente, nominato dal Presidente, è il componente del Consiglio Direttivo che lo sostituisce nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età, che non ricopre la carica di Presidente o Vice Presidente.

Art. 25
Dimissioni e cessazione del Presidente 

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, il Consiglio Direttivo decade e si procede allo scioglimento dell’Assemblea. L’Assemblea e il Consiglio Direttivo restano in carica fino all'elezione della nuova Assemblea e del nuovo Presidente. Fino alle elezioni del Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

2. Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione all’Assemblea. In tal caso si procede allo scioglimento dell’Assemblea con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento dell’Assemblea determina in ogni caso la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Titolo III 
Istituti di partecipazione popolare 

Capo I
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione  

Art. 26
La partecipazione delle libere forme associative 

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell’Unione, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma. Particolare rilevanza, inoltre, viene riconosciuta:

  1. alle Parrocchie presenti ed operanti nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione;
  2. agli enti che curano l'aspetto religioso, morale ed etico della popolazione;
  3. alle Pro Loco presenti ed operanti sul territorio dei Comuni aderenti all’Unione come strumento di base per la tutela e promozione dei valori culturali, artistici, naturali e ambientali;
  4. alle Associazioni con finalità di protezione civile.

3. L’Unione, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle Associazioni contributi e locali per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l’attività ordinaria svolta. Può altresì affidare alle stesse Associazioni, previa apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi non incompatibili con le finalità perseguite.

Art. 27
La partecipazione dei singoli cittadini ed altre forme associative 

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali o diffusi della collettività, sono sottoposte all'esame istruttorio del competente ufficio per il successivo esame del competente organo elettivo. La motivata decisione sulle stesse, deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento ed è comunicata al primo dei firmatari.

2. Alle Associazioni temporanee che si costituiscono per la difesa di interessi riguardanti tutto o parte del territorio geografico dei Comuni aderenti all’Unione, è riconosciuta la facoltà di esercitare le istanze di partecipazione di cui al comma 1. Le dette associazioni sono interlocutori dell’Unione sul singolo problema.

Capo II
La consultazione dei cittadini ed i referendum 

Art. 28
La consultazione dei cittadini 

1. L’Assemblea, per propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici dell’Unione, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza di fornire dati e/o di esprimere di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. L’ufficio competente dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Presidente, il quale li comunica all’Assemblea e al Consiglio Direttivo per le valutazioni conseguenti.

 Art. 29
Referendum consultivo 

1. Il referendum consultivo è l’istituto con il quale tutti gli elettori dei Comuni aderenti all’Unione, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento dell’Unione, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinchè gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione dell’Assemblea, con la quale si fissa il testo da sottoporre agli elettori, la data, il luogo e le ulteriori modalità della consultazione. La delibera deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

  1. revisione dello Statuto dell’Unione e di quelli delle aziende speciali;
  2. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
  3. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
  4. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
  5. designazione e nomine di rappresentanti.

4. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste dei Comuni aderenti all’Unione alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata dal Presidente all’Assemblea, dopo la verifica dell’ammissibilità del quesito proposto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, per l’adozione del provvedimento di indizione di cui al comma 2. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Presidente sottopone all’Assemblea la richiesta e il parere di inammissibilità dell’ufficio competente, per la definitiva decisione assunta con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Presidente mediante pubblici avvisi.

6. L’Assemblea, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

7. Le consultazioni di cui al presente articolo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

Capo III
La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo 

Art. 30
Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo 

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L’Unione ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L’Unione determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

4. Allo scopo di rendere effettiva la semplificazione amministrativa, non può essere istituita nessuna diversa o ulteriore forma di controllo degli atti rispetto a quelle stabilite per legge.

Art. 31
Disciplina del procedimento amministrativo 

1. Il regolamento prevede le modalità di individuazione dei responsabili del procedimento e dei soggetti preposti a sostituirli in caso di assenza o impedimento, assicurando nel contempo la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.

 Capo IV
Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino 

Art. 32
Pubblicità degli atti e delle informazioni 

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

3. La pubblicazione degli atti ufficiali dell’Unione viene effettuata all'Albo pretorio del Comune ove l’Unione ha la propria sede.

 Art. 33
il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture e ai servizi 

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento nei casi di legge. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Il rifiuto, il deferimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al comma 2.

 Art. 34
Difensore Civico 

1. Per adempiere ai compiti attribuitigli dalla legge e ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell' amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonchè la tutela di interessi protetti, l’Assemblea, nomina il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata dell’Assemblea che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

3. È compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Unione nei confronti dei cittadini e proporre al Presidente e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

4. È dovere degli organi comunali fornire al Difensore Civico motivate risposte.

5. Sono requisiti per la carica:

  1. avere titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
  2. adeguata esperienza in campo amministrativo;
  3. assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite per la carica di Consigliere comunale.

6. L’Assemblea può revocare il Difensore Civico, per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

7. Per gli adempimenti di sua competenza il Difensore Civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo, dall’Assemblea, dalle commissioni assembleari, dagli altri organismi dell’Unione. Trasmette all’Assemblea una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta assembleare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.

8. Al Difensore Civico sono forniti sede e strumenti adatti. L’Assemblea può fissare per lo stesso una indennità non superiore al 50% dell'indennità spettante al Presidente.

9. L’Assemblea può, in alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, aderire in convenzione al servizio di Difensore civico istituito dalla Provincia, dalla Comunità Montana Feltrina o da un Comune. In tal caso non si applicano i limiti previsti ai precedenti commi.

 Titolo IV
Ordinamento degli uffici e del personale 

Capo I
Uffici e personale 

Art. 35
Principi di organizzazione degli uffici e dei servizi 

1. I servizi e gli uffici dell’Unione sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell' azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura l'imparzialità, il giusto procedimento e il buon andamento dell' amministrazione utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.

2. L’Unione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale, attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale riferiti all' evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici, inoltre riconosce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti dell’Unione.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere contestualmente agli indirizzi politici del Presidente, dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, mediante un modulo organizzativo di tipo orizzontale per funzioni e attribuzioni e verticale per gerarchie e responsabilità.

4. La struttura organizzativa dell’Unione è articolata in servizi e ciascun servizio può essere articolato in uffici secondo le previsioni del regolamento. A ciascun servizio e, ove previsto, a ciascun ufficio, è preposto un responsabile.

Art. 36
Dotazione organica 

1. Con il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata:

  1. la dotazione organica;
  2. le modalità di assunzione agli impieghi;
  3. i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

2. La dotazione organica dell’Unione è costituita da:

  1. personale trasferito dai Comuni all’Unione a tempo indeterminato per tutta la durata dell’Unione;
  2. personale trasferito dai Comuni all’Unione a tempo determinato;
  3. personale assunto dall’Unione a tempo determinato;
  4. collaboratori esterni.

3. L’Unione non può assumere proprio personale a tempo indeterminato, né personale a tempo determinato o instaurare rapporti di collaborazione esterna, con contratti di durata superiore a quella fissata per l’Unione.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

Art. 37
Distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa 

1. Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, mentre spetta agli organi di direzione politica dell’Unione definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, spetta ai responsabili dei servizi e degli uffici la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Essi sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. Ai responsabili dei servizi e degli uffici sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità previste dai regolamenti, con particolare riferimento alle seguenti attribuzioni:

  1. la partecipazione come presidente o componente alle commissioni di gara;
  2. la responsabilità delle procedure di appalto;
  3. la stipulazione dei contratti;
  4. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  5. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  6. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  7. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza dell’Unione, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’ abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 
  8. i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale attuativi di piani generali o di indicazioni di indirizzo relative alla soluzione di particolari problemi ovvero i provvedimenti nella citata materia, che si rendano necessari per razionalizzare le modalità di utilizzo delle strade;
  9. i decreti di esproprio e/o di occupazione d’urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti.
  10. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  11. l'istruttoria delle deliberazioni e delle determinazioni e l'assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione;
  12. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti;

3. I provvedimenti nelle materie di cui al comma 2 lettere g), h), sono assunti sotto forma di ordinanza

4. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell’Ente per temporanea vacanza dei relativi posti, l’attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere conferita mediante contratto di diritto pubblico a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto. Per la fattispecie citata si potrà, eccezionalmente e motivatamente, farsi ricorso a contratti di diritto privato a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art. 38
Piano esecutivo di gestione 

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dal regolamento, sono annualmente attribuiti gli obiettivi di gestione, ed assegnate le relative dotazioni finanziarie di spesa.

2. I responsabili dei servizi e degli uffici sono abilitati a sottoscrivere i provvedimenti attuativi del piano esecutivo di gestione, che sono definiti "determinazioni", classificati e raccolti cronologicamente.

3. Le ulteriori modalità relative all' adozione delle determinazioni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 39
Collaborazioni esterne 

1. L'Unione può attribuire a soggetti esterni all'ente, con le modalità stabilite dal regolamento, incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità, per l’assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e alla informatizzazione. Il regolamento dispone in ordine alla durata del rapporto ed ai criteri per la determinazione del compenso.

 Art. 40
Commissioni di concorso 

1. Le commissioni di concorso per l'assunzione del personale sono formate esclusivamente da esperti. Il regolamento ne determina la composizione e stabilisce i requisiti dei componenti.

 Capo II
Il Segretario dell’Unione e il Direttore Generale 

Art. 41
Il Segretario dell’Unione e il Vicesegretario dell’Unione 

1. L’Unione ha un proprio Segretario nominato e revocato dal Presidente e scelto tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali.

2. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell' Ente secondo le modalità del regolamento. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, secondo le norme stabilite dal regolamento. Può altresì rogare tutti i contratti nel quale l’Unione è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell' interesse dell' Ente. Sovra intende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l' attività, salvo quando il Presidente abbia nominato il direttore generale.

3. Il Segretario dell’Unione, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Unione.

4. L’Unione può avere un Vicesegretario.

5. Il Vicesegretario dell’Unione esercita le funzioni vicarie del Segretario dell’Unione, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Per la nomina del Vicesegretario dell’Unione è richiesto il possesso di un titolo di studio equivalente a quello richiesto per accedere alla carriera di Segretario comunale.

 Art. 42
Il Direttore Generale 

1. Al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato può essere nominato un direttore generale con il compito di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Unione, di sovra intendere alla gestione dell’Unione perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia, di predisporre il piano dettagliato degli obiettivi necessario per il controllo di gestione, di formulare la proposta del piano esecutivo di gestione. Per le suddette finalità al direttore generale rispondono i responsabili dei servizi e degli uffici.

2. Il direttore generale è nominato dal Presidente e revocato dallo stesso in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o di grave inopportunità. Il Presidente può nominare Direttore Generale il Segretario. La cessazione per qualunque motivo del Presidente dalla carica, comporta la cessazione automatica dall' incarico del direttore generale nella stessa data, senza necessità di alcun espresso provvedimento di revoca.

 Titolo V
Forme associative e di cooperazione tra enti 

Capo I
Forme collaborative 

Art. 43
Principio di cooperazione 

1. L'attività dell'Unione, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. In applicazione dagli artt. 32 e 67 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, gli amministratori dell’Unione, così come definiti dagli artt. 32 e 77 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, possono assumere incarichi e svolgere funzioni di rappresentanza, di organizzazione o di coordinamento in istituzioni, aziende speciali e società di capitali partecipate o costituite dall’Unione, anche svolgenti servizi e/o appalti nell’interesse di quest’ultimo.

 Art. 44
Convenzioni 

1. L’Assemblea al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

 Art. 45
Consorzi 

1. Per la gestione associata di uno o più servizi l’Assemblea può deliberare la costituzione di un Consorzio con Comuni e/o Enti Pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

  1. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
  2. lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

  1. l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
  2. il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

Art. 46
Accordi di programma 

1. L’Unione per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

  1. determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  2. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra Enti coinvolti;
  3. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Presidente definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

 Titolo VI
Gestione economico-finanziaria e contabilita' 

Capo I
La programmazione finanziaria 

Art. 47
La programmazione del bilancio 

1. La programmazione dell'attività dell’Unione è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il Bilancio di previsione annuale e i suoi allegati.

2. Il Bilancio di Previsione è deliberato dall’Assemblea nei termini stabiliti dalla legge osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità e pareggio finanziario.

3. Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dal Consiglio Direttivo il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo all’Assemblea.

4. In tale caso, e comunque quando l’Assemblea non abbia approvato nei termini fissati dalle vigenti disposizioni normative lo schema di bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, il Prefetto assegna all’Assemblea, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario da lui nominato, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento dell’Assemblea.

5. Nel caso in cui in sede di presa d’atto assembleare degli equilibri generali di bilancio, si riscontri la mancanza di tale circostanza, l’Assemblea approva appositi provvedimenti di ripiano dei debiti fuori bilancio dei quali sia possibile riconoscere la legittimità e appositi provvedimenti di ripiano dell’eventuale previsione di disavanzo, di amministrazione o di gestione. In caso di mancata approvazione dei provvedimenti citati, il Prefetto procede con le modalità di cui al comma 4.

6. Nel caso in cui, dal bilancio di previsione, dai rendiconti o da altra fonte, emerga una condizione di dissesto dell’Ente ritenuta sussistente, il Prefetto assegna all’Assemblea, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario da lui nominato, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento dell’Assemblea.

 Art. 48
Il programma dei lavori pubblici 

1. L’Assemblea approva annualmente il programma dei lavori pubblici, con le indicazioni e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 Capo II
La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione 

Art. 49
Il Revisore dei conti 

1. L’Assemblea elegge, con voto limitato il Revisore dei conti, prescelto in conformità a quanto dispone la legge.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto al suo incarico.

3. Il Revisore collabora con l’Assemblea ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all’Assemblea.

6. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione assembleare sul conto consuntivo.

Art. 50
Il rendiconto della gestione 

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il Consiglio Direttivo, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il rendiconto di gestione è deliberato dall’Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

 Art. 51
Risorse e rapporti finanziari con i comuni aderenti 

1. Le entrate finanziarie dell’Unione sono costituite da:

  • entrate proprie derivanti dalla riscossione di sanzioni, di tributi o dall’alienazione di beni mobili o immobili;
  • entrate derivanti da trasferimenti dei Comuni;
  • entrate derivanti da contributi e/o trasferimenti dello Stato, della Regione o da latri Enti pubblici e privati;
  • lasciti ;
  • donazioni;
  • assunzione di mutui.

2. I Comuni, a copertura della differenza tra le spese e le entrate proprie dell’Unione, trasferiscono risorse finanziarie mediante una quota associativa stabilita in proporzione al numero degli abitanti, calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

3. Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l’importo complessivo delle risorse di cui al precedente comma 2., individuando le quote associative dei Comuni; questi ultimi provvedono ad impegnare e liquidare le somme dovute all’Unione entro 60 giorni dalla richiesta scritta. La previsione annuale, in caso di necessità, può essere modificata nel corso dell’esercizio con apposita deliberazione.

4. Il Consiglio Direttivo, in particolari casi, può deliberare diversi criteri di ripartizione delle spese, quando le stesse siano disposte a beneficio prevalente o esclusivo di determinati Comuni.

5. I Comuni possono deliberare di trasferire all’Unione, oltre che la gestione della funzione attinente i tributi, anche gli introiti ad essa connessi.

 Art. 52
Assegnazione proprieta’ dei beni dell’Unione 

1. Con provvedimento di Consiglio Direttivo, sono stabilite le modalità di individuazione della proprietà di beni mobili o immobili dell’Unione, in caso di scioglimento o decorso del termine di durata dell’Unione stessa.

2. In caso di mancata individuazione delle modalità di cui al comma precedente, la proprietà dei beni passerà al Comune che si renderà disponibile a versare, agli altri Comuni aderenti, il valore residuo dei beni, riferito alla quota parte di proprietà dei Comuni non interessati. In caso di mancato accordo, da concludere nel termine perentorio di 8 mesi dallo scioglimento o decorso del termine di durata dell'Unione, il Comune di Quero avvierà gli atti di alienazione dei beni, con una o più procedure di asta pubblica e con base d'asta determinata in base ad una perizia di stima del valore dei beni; l'importo risultante sarà ripartito tra i Comuni in base al numero degli abitanti al 31.12 dell'anno precedente lo scioglimento. In caso di asta deserta, la stessa sarà ripetuta per due volte con cadenza almeno semestrale e poi con cadenza almeno annuale.

3. Nelle more dell'alienazione, i beni saranno nella disponibilità dei Comuni aderenti, in proporzione alle quote degli abitanti al 31.12 dell'anno precedente la cessazione e con le modalità fissate da apposito provvedimento assunto dai Comuni .

Capo III
Appalti e contratti 

Art. 53
Procedure negoziali 

1. L’Unione provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

 Capo IV
Tesoreria e concessionario della riscossione 

Art. 54
Tesoreria e riscossione delle entrate 

1. Il servizio di tesoreria è affidato dall’Assemblea, mediante procedure a evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, ad una banca autorizzata che disponga, o si impegni ad aprire prima dell' inizio del servizio, di una sede operativa nel territorio geografico dei Comuni aderenti all’Unione. In caso di diserzione della gara per l'affidamento in concessione del servizio, l’Unione ha la facoltà di prevedere che il Tesoriere abbia la propria sede operativa in un Comune geograficamente confinante con il territorio dell’Unione.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza dell’Unione ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

 Titolo VII
Norme transitorie e finali 

Art. 55
Clausola compromissoria 

1. Tutte le controversie che sorgano tra i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino-Sette Ville e l’Unione medesima o tra i Comuni medesimi, in relazione all’applicazione e/o all’interpretazione degli artt. dello Statuto: 5 - Durata, 6 - Recesso, 7 - Competenze, 51 – Risorse e rapporti finanziari con i Comuni aderenti, 52 – Assegnazione proprietà dei beni dell’Unione, o che siano relativi a rapporti obbligatori derivanti dall’adesione all’Unione o abbiano per oggetto la proprietà di beni mobili o immobili dell’Unione, sono di competenza di un collegio arbitrale composto dal Segretario dell’Unione e da due esperti in materia legale nominati dal Consiglio Direttivo, o in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

2. Il collegio arbitrale decide secondo diritto.

 Art. 56
Revisione dello Statuto 

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dai Consigli comunali dei Comuni aderenti all’Unione con le modalità e la maggioranza previste per gli Statuti dei Comuni.

 Art. 57
Disposizioni transitorie 

1. Nelle materie demandate ai regolamenti, le disposizioni dello Statuto hanno efficacia dalla loro entrata in vigore.

2. I regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore in quanto compatibili con lo Statuto e fino alla approvazione dei successivi.

3. È facoltà dell’Assemblea adottare nelle materie demandate ai regolamenti, normative a carattere transitorio.

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