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Bur n. 112 del 29 dicembre 2006


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "DESTRA ADIGE", SAN PIETRO DI MORUBIO (VERONA)

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Statuto

Titolo I

Principi fondamentali

Art. 1

Oggetto

1.II presente Statuto disciplina ai sensi di Legge e dell'Atto costitutivo, le norme fondamentali relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente locale autonomo "Unione dei Comuni", composto dai Comuni di Angiari, Isola Rizza, Roverchiara e San Pietro di Morubio “Destra Adige”, che può essere esteso ad altri Comuni che condividano finalità e gli obiettivi, con le modalità previste dallo Statuto stesso.

Art. 2

Finalità dell’Unione

1.L'Unione dei Comuni Destra Adige, di seguito denominata semplicemente Unione, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono.

1.L’Unione costituisce, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, sia quelli di cui al presente Statuto che quelli conferiti con leggi dello Stato o della Regione.

2.È compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.

Art.3

Obiettivi programmatici

1.Nel rispetto delle prerogative e competenze dei singoli Comuni l’Unione persegue i seguenti obiettivi:

-promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni, tutelando l'assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e valorizzando, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;

-assumere e gestire i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;

-favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;

-armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali assicurando un uso equo delle risorse;

-riconoscere e promuovere le forme di associazionismo e volontariato presenti su tutto il territorio, al fine di coinvolgere tutta la comunità civile nella promozione di una migliore qualità della vita personale, sociale, culturale e dell’ambiente.

Art.4

Principi e criteri generali dell’azione amministrativa

1.L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2.In particolare l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l’apparato gestionale-amministrativo secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa.

Art.5

Istituti di partecipazione

1.L'Unione, ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, assicura ai cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dall’ordinamento e garantisce l'accesso alla informazione ed agli atti dell'Unione.

2.L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l’effettiva qualità.

Art.6

Sede, stemma e gonfalone

1.La sede dell'Unione è situata a San Pietro di Morubio in via Vittorio Veneto n.62.

2.Le riunioni degli organi si tengono di norma presso la sede dell’Unione, con la possibilità di riunirsi presso le sedi dei Comuni aderenti. Gli uffici sono situati presso la sede dell’Unione e possono essere dislocati in modo diverso, purchè nell’ambito del territorio dei Comuni, previa deliberazione della Giunta dell’Unione.

3.L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione ed il cui uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.7

Durata

1.L'Unione è costituita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 8

Scioglimento

1.Lo scioglimento dell’Unione prima della scadenza di cui all’art. 7 è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In questo caso l’Unione si scioglie con decorrenza 1 gennaio successivo all’adozione delle deliberazioni consiliari, purchè queste ultime siano adottate entro il 30 giugno.

2.I responsabili dei servizi finanziari dei Comuni dell’Unione predisporranno congiuntamente un piano di riparto di attività e passività, applicando i criteri previsti per la compartecipazione dei Comuni al finanziamento dell’Unione. Tale riparto dovrà essere poi approvato, eventualmente anche con modifiche, da tutti i Consigli Comunali.

3.Nella definizione dei rapporti di lavoro facenti capo all’Unione, si adotterà il principio che ciascun Comune riacquisterà nella propria dotazione organica una quota di personale tendenzialmente proporzionale alla propria compartecipazione al finanziamento dell’Unione. Nella individuazione di tale quota di personale, ciascun Comune riacquisterà nella propria dotazione organica prioritariamente quello a suo tempo trasferito all’Unione con l’istituto della mobilità, purchè lo stesso all’epoca fosse stato almeno per sei mesi nell’organico del Comune prima del passaggio all’Unione. Per il restante personale, si dovrà in ogni caso provvedere in sede di riparto di cui al precedente comma, ricercando, per quanto possibile, il summenzionato criterio di proporzionalità nonché la salvaguardia occupazionale dei lavoratori.

4.In ogni caso, nell’assumere rapporti obbligatori verso terzi che eccedano la scadenza di cui all’art.7, gli organi dell’Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all’evenienza dello scioglimento della gestione associata.

Art.9

Recesso

1.Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, tenuto conto dei successivi commi.

2.La richiesta di recesso deve essere presentata con adozione di deliberazione consiliare entro il mese di febbraio. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il Presidente convoca il Consiglio dell’Unione, il quale deciderà a maggioranza dei consiglieri assegnati sul recesso del singolo Comune. Se il Consiglio dell’Unione non approva il recesso, il Comune richiedente può confermarlo con provvedimento del proprio Consiglio adottato con le maggioranze e le procedure di cui al comma 1. Tutta la procedura deve concludersi improrogabilmente entro il 30 giugno.

3.Il recesso ha effetto a decorrere dal 1° gennaio del primo anno successivo alla conclusione della procedura di cui al comma precedente entro il 30 giugno.

4.Nei confronti del Comune che recede, il recesso non produce effetto per i rapporti obbligatori verso terzi già assunti o in corso. Per le spese di indebitamento, il Comune che intende recedere dovrà comunque sostenere le proprie quote, comprensive di capitale e interessi, fino alla scadenza naturale del debito. Per le spese relative al personale, il Comune che intende recedere deve riassorbire nel proprio organico la propria quota di personale proporzionale alla sua compartecipazione al finanziamento dell’Unione, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo precedente, e dovrà versare per ulteriori tre anni la propria quota pro-abitante relativa ai costi del restante personale in organico. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi fra tutti i Comuni dell’Unione recepiti in appositi provvedimenti. È comunque consentito all’Unione, previo consenso dell’interessato, mantenere nel proprio organico una o più unità di personale.

5.Il Comune recedente rientrerà nel pieno possesso dei beni mobili conferiti in comodato all’Unione, salvo diversi accordi fra le parti. Nell’ipotesi di locazione di beni immobili, l’Unione ed il Comune recedente dovranno accordarsi se proseguire nel rapporto o risolverlo anticipatamente.

6.Per tutti i rapporti di natura patrimoniale fra il Comune recedente e l’Unione, in caso di disaccordo le controversie saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell’Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o suo delegato, e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Provincia.

7.I termini di cui ai commi 2 e 3 debbono in ogni caso consentire la possibilità della iscrizione a bilancio, da parte dei singoli Comuni, degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi assunti nonché consentire la possibilità e il rispetto dei termini di legge per l’adozione delle deliberazioni delle tariffe ed aliquote d’imposta e comunque di quanto previsto dagli art. 170 e 172 del D.Lgs. 267/2000.

Art.10

Adesione di nuovi Comuni

1.Nuovi Comuni possono richiedere di aderire all’Unione dei Comuni Destra Adige. L’adesione è deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. L’adesione è subordinata al parere favorevole di tutti i Comuni aderenti, da prestare con atti deliberativi dei rispettivi consigli, approvati con le maggioranze di cui sopra.

2.L’adesione ha effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

3.La Giunta dell’Unione dei Comuni Destra Adige, in caso di nuova adesione, stabilisce preventivamente la quota relativa alle spese generali, patrimoniali e delle passività relative alle spese per avviamento delle funzioni e/servizi trasferiti all’Unione a carico del Comune aderente.

Titolo II

Funzioni dell’Unione

Art. 11

Funzioni

1.I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali, ed in particolare:

-sportello unico per le imprese;

-pianificazione territoriale;

-interventi di tutela idrogeologica e dell'ambiente urbano e rurale;

-programmazione e progettazione delle opere pubbliche di interesse dei Comuni
associati ivi comprese quelle relative alla viabilità di rilievo intercomunale;

-espletamento gare di appalto di lavori pubblici di interesse regionale;

-piani di traffico intercomunale e servizi di trasporto pubblico locale;

-realizzazione e gestione di interventi di edilizia residenziale pubblica;

-realizzazione e gestione di reti infrastrutturali e servizi a rete;

-servizi di protezione civile;

-servizio di sistemi informativo-statistici integrati;

-servizio polizia municipale, vigilanza e polizia amministrativa;

-grande distribuzione commerciale;

-Attività culturali;

-difensore Civico;

-Assistenza sociale;

-Assistenza domiciliare;

-Decentramento funzioni catastali e servizio microzone censuarie

-Informagiovani;

-Ufficio tributi;

-Servizio R.S.U.

-Manutenzione patrimonio;

-Monitoraggio ecologico ed attività di tutela ambientale di interesse generale;

-Nucleo di valutazione;

-Notificazione atti;

-Mantenimento e custodia cani randagi;

-Centro Estivo Ricreativo;

-Trasporto scolastico;

-Edilizia Privata.

2.Delle suddette funzioni e/o servizi, sono già attribuiti all’Unione dei Comuni Destra Adige i seguenti:

-assistenza domiciliare;

-assistenza sociale;

-soggiorni climatici per anziani;

-Polizia Municipale;

-Notificazione atti;

-Servizio di progettazione opere pubbliche dei Comuni ed espletamento gare appalto;

-Sportello Unico delle imprese.

3.L’attivazione di nuovi servizi avviene con le modalità e le procedure indicate al successivo art. 12.

Art.12

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1.II trasferimento delle funzioni e/o servizi, deliberato dai Consigli Comunali di norma entro il mese di ottobre con decorrenza dall'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento dal parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno essere chiaramente indicate le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.

2.L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.

3.A seguito del trasferimento delle funzioni l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

4.Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell’Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o suo delegato, e da un Segretario comunale in servizio presso uno dei Comuni costituenti l’Unione scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, sorteggiato, ovvero ancora, qualora non sia possibile neanche per sorteggio, da un esperto in materia amministrativa nominato dal Presidente della Provincia.

Titolo III

Organizzazione di governo

Capo I

Organi dell'Unione

Art. 13

Organi

1.Sono organi dell'Unione: II Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

Art.14

Il Consiglio dell’Unione

1.II Consiglio dell'Unione è composto da dodici consiglieri, eletti in secondo grado dai Consigli Comunali dei Comuni partecipanti all’Unione stessa, scegliendo i membri da eleggere in seno ai rispettivi consigli, in misura proporzionale alla popolazione complessiva di ciascun Comune, come stabilito al comma 2 e fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2.Ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti spetta nominare tre componenti, fra cui il Sindaco come membro di diritto, più un consigliere di maggioranza e uno di minoranza. Nell’ipotesi che aderiscano all’Unione altri Comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 10.000 abitanti o che uno dei quattro Comuni aderenti all’Unione nel tempo rientri in tale fascia demografica, a ciascuno di essi spetterà nominare cinque componenti scelti tra i propri consiglieri, fra cui il Sindaco come membro di diritto, e due consiglieri di maggioranza e due di minoranza. Agli eventuali nuovi Comuni aderenti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, spetterà nominare sette componenti scelti tra i consiglieri, di cui tre di maggioranza e tre di minoranza, oltre al Sindaco di diritto.

3.Nello spirito del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seno al Consiglio dell’Unione dovrà pertanto essere rappresentata la minoranza consiliare di ogni Comune appartenente all’Unione.

4.In caso di modifiche nella composizione del numero dei Comuni dell’Unione per recesso o nuova adesione, si procederà all’adeguamento del numero dei consiglieri in conformità ai precedenti commi 1 e 2.

5.Ogni volta che vi sia l’elezione di un nuovo Consiglio Comunale, quest’ultimo dovrà improrogabilmente procedere alla nomina dei consiglieri dell’Unione entro quarantacinque giorni data delle consultazioni elettorali. Il Consiglio dell’Unione prende atto della nomina dei nuovi consiglieri come primo adempimento nella prima seduta successiva e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti comunali.

6.Qualora il Consiglio Comunale non provveda alla nomina dei consiglieri dell’Unione nel termine di cui al precedente comma, il Presidente dell’Unione è tenuto ad inoltrare apposita comunicazione al Prefetto ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 15

Il Presidente

1.Il Presidente viene eletto dal Consiglio dell’Unione nel suo interno, scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti e dura in carica due anni dal momento della elezione.

2.L’elezione del Presidente avviene con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati.

3.Fino all’elezione del Presidente, le sue funzioni di presidente del consiglio sono svolte dall’assessore dell’Unione più anziano di età, oppure, se quest’ultimo non è anche consigliere dell’Unione, dal Sindaco più anziano di età. Lo stesso vale per ogni ipotesi di impedimento temporaneo o di assenza del Presidente.

4.Nell’elezione del Presidente si applica, per quanto possibile, il principio dell’alternanza fra tutti i Sindaci dei Comuni dell’Unione, sentita la disponibilità del singolo Sindaco ad assumere l’incarico.

5.Chi ha ricoperto per due mandati la carica del Presidente non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 16

La Giunta dell’Unione

1.Il Presidente, sentiti i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, nomina e revoca i componenti della Giunta, che assumono la denominazione di Assessori dell’Unione.

2.Il Presidente, nella prima seduta successiva alla sua elezione, e comunque non oltre trenta giorni, dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta con le varie deleghe attribuite, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente.

3.Possono essere nominati Assessori dell’Unione i Sindaci o, su proposta di quest’ultimi, gli assessori dei singoli Comuni. In ogni caso ciascun Comune deve essere rappresentato in Giunta da almeno un componente. La composizione numerica della Giunta, compreso il Presidente, non può in alcun caso essere inferiore al numero dei Comuni aderenti all’Unione e non superiore a sette componenti.

4.Come il Presidente che la nomina, anche la Giunta dell’Unione dura in carica due anni. Entrambi gli organi decadono quando sia stata rinnovata la composizione del Consiglio dell’Unione per almeno la metà rispetto alla composizione del Consiglio che ha eletto quel Presidente. Nel caso predetto, come in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza anche a seguito della cessazione dalla carica di Sindaco o decesso, il Consiglio dell’Unione entro dieci giorni si riunisce per la nomina del nuovo Presidente.

Capo II

Funzioni e competenze degli organi

Art. 17

Competenze del Consiglio

1.Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e non incompatibili con il presente Statuto.

2.Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell’Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico-amministrativa dell’Ente.

3.Il Presidente e la Giunta forniscono almeno una volta all’anno al Consiglio un rapporto generale e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4.Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, l’organizzazione dell’Ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra questo ed i Comuni associati. Con regolamento approvato a maggioranza dei consiglieri assegnati, il Consiglio disciplina le norme relative al suo funzionamento.

5.Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l’Unione subentra ai Comuni. Il Consiglio nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica cessano con la nomina di quelli di competenza dell’Unione.

6.Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.

7.Il Consiglio può istituire le commissioni consiliari sulle materie di competenza dell’Unione, secondo quanto previsto dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione.

Art. 18

Competenze della Giunta

1.La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.

2.Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3.La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di responsabilità.

Art. 19

Competenze del Presidente

1.Il Presidente, che è il legale rappresentante dell’Unione, svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, promovendo e coordinando l’attività degli Assessori.

2.Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell’Unione, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

3.Il Presidente dell’Unione ricopre anche le funzioni di presidente del consiglio dell’Unione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15, comma 3.

Art 20

Assessore più anziano d’età

1.L’Assessore più anziano d’età sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

Art. 21

Diritti e doveri dei Consiglieri

1.I consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

2.Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Unione.

3.I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e nelle forme stabilite dall’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa

4.I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Sono altresì tenuti alla piena osservanza ed al rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti; rispetto al trattamento dei dati personali i consiglieri non possono utilizzare le notizie ed i dati acquisiti in ragione del loro mandato per fini privati o personali

5.I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 22

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1.Decade il consigliere che, senza giustificarsi preventivamente con il Presidente o con il Segretario, o anche con una comunicazione scritta all’ufficio segreteria, non intervenga a tre o più sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona, su formale richiesta di uno o più consiglieri, seguendo la medesima procedura prevista dalla legge per la decadenza a causa di incompatibilità.

2.Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3.La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell’Unione appena divenute efficaci, previa immediata comunicazione all’Unione.

4.Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso apparteneva, provvede improrogabilmente entro venti giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell’Unione.

5.Nell’ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale di un Comune appartenente all’Unione, l’Autorità che per legge esercita le funzioni nel Comune rappresenterà il Comune presso l’Unione.

Art. 23

Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1.Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell’Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell’Unione.

2.La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco o assessore nel Comune di provenienza, determina la cessazione dall’ufficio di Assessore nella Giunta dell’Unione.

3.Il Presidente convoca entro venti giorni il Consiglio comunicando e motivando l’accaduto, unitamente alla eventuale nomina del nuovo assessore dell’Unione.

Art. 24

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1.Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2.Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3.Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione.

4.Ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell’Unione determina la cessazione della Giunta.

5.Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell’Unione rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione in regime di prorogato, nel rispetto della normativa vigente.

Titolo IV

Organizzazione amministrativa

Art. 25

Principi

1.Gli Organi dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.

2.L’azione amministrativa deve tendere all’avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.

3.A tal fine l’Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l’accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

4.Per la semplificazione e la qualità dell’azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. I responsabili di settore avanzano proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

5.Nello spirito di una concreta collaborazione fra Enti l’Unione:

-ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;

-favorisce l’adozione di ogni iniziativa diretta a rendere il più possibile omogenea ed uniforme l’attività amministrativa della propria struttura burocratica con quelle dei Comuni, attraverso percorsi condivisi di formazione e di sviluppo delle varie professionalità esistenti.

Art. 26

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

2.L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli Organi istituzionali.

3.L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

4.La Giunta può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale e dei dati del controllo della gestione.

5.La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.

Art. 27

Direzione dell’organizzazione

1.La direzione dell’organizzazione dell’Unione viene attuata dal Segretario dell’Unione stessa.

2.Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell’Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente, e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3.Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all’articolo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

4.Al Segretario compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) - comma 2 - dell’art. 197 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto.

Art. 28

Segretario

1.Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente dell’Unione fra i Segretari comunali iscritti all’albo di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

2.In caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte di preferenza da un Segretario titolare di un Comune dell’Unione, su nomina del Presidente.

3.L’incarico di Segretario dell’Unione ha durata corrispondente a quella del Presidente che lo ha nominato e cessa per ogni causa di decadenza dalla carica di quest’ultimo. In tal caso vi è una proroga dell’incarico non superiore a quarantacinque giorni.

4.Al Segretario, per l’espletamento delle sue mansioni, spetta un compenso mensile che viene stabilito dalla Giunta dell’Unione.

5.Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l’attività.

6.Il Segretario inoltre:

-partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

-può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell’interesse dell’Ente;

-esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitegli dal Presidente dell’Unione.

Art. 29

Principi in materia di servizi pubblici locali

1.L’Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia titolarità nelle forme previste dalla legge.

2.L’Unione non può dismettere l’esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

3.In caso di recesso o scioglimento dell’Unione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente Statuto.

Titolo V

Finanza e contabilità

Art. 30

Finanze dell’unione - servizio finanziario - compartecipazione dei Comuni

1.Nell’ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi sulla finanza pubblica locale, l’Unione ha autonomia finanziaria, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2.All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati dai Comuni.

3.Il Presidente dell’Unione cura di presentare richiesta per l’accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

4.Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.

5.I Comuni sono tenuti a compartecipare alla copertura delle risorse dell’Unione per la gestione corrente e gli investimenti versando all’Unione medesima una quota il cui ammontare è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

6.I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole attività predefinite in accordo con i Comuni dell’Unione.

7.In parziale deroga al comma 5, la ripartizione delle spese relative alle eventuali indennità di carica al Presidente ed agli Assessori dell’Unione, nella misura stabilita dalle norme vigenti e per quanto a carico dell’Unione, avviene, per libero accordo fra tutti i Comuni aderenti, con rimborso integrale all’Unione da parte di ciascun Comune dove gli stessi espletano l’incarico di Sindaco o Assessore.

Art. 31

Bilancio e programmazione finanziaria

1.L’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l’anno successivo. A tal fine i Comuni provvedono a deliberare i propri bilanci prima dell’approvazione del bilancio dell’Unione.

2.L’attività economico-finanziaria dell’Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli Enti Locali.

3.Le modalità organizzative per lo svolgimento dell’attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

4.L’Unione dovrà comunicare l’importo di eventuali compartecipazioni finanziarie dei Comuni aderenti entro il mese di ottobre dell’anno precedente all’approvazione del bilancio di previsione.

Art. 32

Controllo economico della gestione

1.Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 33

Revisione economica e finanziaria

1.La revisione economico-finanziaria è affidata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ad un solo revisore dei conti, eletto dal Consiglio dell’Unione a maggioranza assoluta dei membri.

2.Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 34

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell’ente è svolto, ai sensi di legge, da un Istituto Bancario.

Titolo VI

Norme transitorie e finali

capacità normative dell’Unione

1.L’Unione possiede, limitatamente all’oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i Comuni.

2.Il trasferimento di attribuzioni o compiti all’Unione determina, ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle relative disposizioni comunali.

Modificazioni al presente Statuto

1.Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell’Unione a maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio stesso.

2.Le proposte di modifica sono preventivamente inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell’Unione, i quali deliberano al riguardo, con eventuali emendamenti, di norma entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte; in caso di inerzia o di voto contrario da parte di uno o più Consigli Comunali, il Consiglio dell’Unione può approvare le modifiche al presente Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

3.Il Consiglio dell’Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta, in apposita seduta, lo stato di attuazione delle presenti norme, la loro adeguatezza in rapporto all’evoluzione delle esigenze dell’Unione e della Comunità, la dinamica del quadro legislativo di riferimento nonché le eventuali proposte di variazione dei singoli Comuni aderenti.

4.Copia degli atti di modifica del presente Statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti Uffici Regionali e Provinciali.

Entrata in vigore

1.Il presente Statuto abroga il precedente adottato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 02 del 19.04.2000 ed entra in vigore all’avvenuta affissione del relativo testo, per trenta giorni consecutivi, all’Albo pretorio dell’Ente e dei Comuni aderenti all’Unione medesima.

2.Lo Statuto sarà inviato per la relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Tale adempimento non costituisce obbligo imperativo e necessario ai fini dell’entrata in vigore dello stesso.

3.Lo Statuto sarà quindi trasmesso al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Indice

Titolo I - Principi fondamentali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità dell’Unione

Art. 3 - Obiettivi programmatici

Art.4 - Principi e criteri generali dell’azione amministrativa

Art. 5 - Istituti di partecipazione

Art. 6 - Sede, stemma e gonfalone

Art. 7 - Durata

Art. 8 - Scioglimento

Art.9-Recesso

Art.10-Adesione di nuovi Comuni

Titolo II - Funzioni dell’Unione

Art.11 - Funzioni

Art.12 - Procedimento per il trasferimento delle competenze

Titolo III - Organizzazione di governo

Capo I - Organi dell’Unione

Art.13 - Organi

Art.14 - Il Consiglio dell’Unione

Art.15 - Il Presidente

Art.16-La Giunta dell’Unione

Capo II - Funzioni e competenze degli organi

Art.17 - Competenze del Consiglio

Art.18 - Competenze della Giunta

Art.19 - Competenze del Presidente

Art.20 - Assessore più anziano d’età

Art.21 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art.22 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Art.23 - Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

Art.24 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

Titolo IV - Organizzazione amministrativa

Art.25 - Principi

Art.26 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art.27 - Direzione dell’organizzazione

Art.28 - Segretario

Art.29 - Principi in materia di servizi pubblici locali

Titolo V - Finanza e contabilità

Art.30 - Finanze dell’Unione - servizio finanziario - compartecipazione dei comuni

Art.31 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art.32 - Controllo economico della gestione

Art.33 - Revisione economica e finanziaria

Art.34 - servizio di tesoreria

Titolo VI - Norme transitorie e finali

Capacità normativa dell’Unione

Modificazioni al presente statuto

Entrata in vigore

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