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Bur n. 106 del 08 dicembre 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI POVEGLIANO (TREVISO)

Statuto comunale

Statuto comunale

Titolo 1 - Principi fondamentali e programmatici

Articolo 1- Principi fondamentali

1.      La comunità di Povegliano è Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria e di potestà regolamentare e organizzativa, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2.      Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche.
3.      Il Comune, dotato di autonomia impositiva efinanziaria, nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
a)      affermazioni dei valori umani della persona, della famiglia, dell’istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata;
b)      promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
c)      promozione dei valori e della cultura della pace e della vita;
d)      promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell’ambito della propria competenza e nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell’ambiente;
e)      scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;
f)        favorire le organizzazioni e le associazioni;
g)      valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero;
h)      soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli.
4.      Il Comune ispira la propria azione all’applicazione del principio della pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
5.      Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 2 – Territorio
 
1.      Il Comune di Povegliano comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.
2.      Il territorio di cui al comma 1 comprende le frazioni di:
a)      Povegliano, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali;
b)      Camalò;
c)      Santandrà.
3.      Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell’articolo 133 della costituzione, sentite le popolazioni interessate, tramite consultazione referendaria.

Articolo 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo
 
1.      I simboli ufficiali del Comune sono:
a)      lo stemma;
b)      il sigillo;
c)      il gonfalone.
2.      Lo stemma è come da riproduzione fotografica a colori allegata.
3.      Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: “Comune di Povegliano - Provincia di Treviso”.
4.      La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettera destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
5.      Il Sindaco o suo delegato fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali previste e non previste, osservando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/06/1986.
6.      L’uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato solamente all’amministrazione comunale. Il Sindaco può consentire l’utilizzo dello stemma comunale alle Pro Loco di Povegliano, Santandrà e Camalò, ed associazioni non aventi scopo di lucro.

Articolo 4 - Albo Pretorio
 
1.      Nella sede municipale è collocato un apposito spazio, di facile accessibilità, da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
2.      Il segretario comunale cura l’affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1, anche in luoghi non ufficiali (bacheca), avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Articolo 5 - Rapporti con regione, provincia e altri
 
1.      Il Comune, nell’ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione e la provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2.      Il Comune opera con la provincia in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali, che di volta in volta possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, la popolazione del Comune e di quella dei comuni limitrofi.
3.      Il Comune collabora inoltre con altri comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

Articolo 6 – Funzioni 
 
1.      Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà.Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello stato, della regione e della provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
2.      Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l’obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

Articolo 7 - Sviluppo sociale
 
1.      Il Comune esercita le funzioni relative all’assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all’istruzione pubblica e privata, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all’agevolazione ed al potenziamento dell’associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.
2.      Ai fini di un maggior coinvolgimento di enti, associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate ai medesimi e alle cooperative regolarmente costituite.

Articolo 8 - Assetto ed utilizzo del territorio
 
1.      Il Comune esercita nell’ambito delle proprie competenze le funzioni relative:
a)      alla tutela dell’ambiente;
b)      all’attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
c)      alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
d)      alla disciplina dell’utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
e)      allo sviluppo dell’edilizia residenziale;
f)        alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
g)      alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all’interesse pubblico e generale.

Articolo 9 - Sviluppo economico
 
1.      Spetta al Comune:
a)      regolamentare e coordinare, mediante l’attuazione dei piani previsti dalla legge, l’attività commerciale;
b)      predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell’artigianato e dell’attività industriale;
c)      favorire al meglio il settore agricolo da noi specifico; renderlo il più utilizzabile possibile anche da coloro che non sono direttamente interessati (valorizzazione dei piani interpoderali). Conservare al meglio questo patrimonio storico e ambientale e incentivare lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell’equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo.

Titolo 2 - Organi del Comune

Articolo 10 - Organi del Comune
 
1.      Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

Capo 1 - Consiglio Comunale

Articolo 11 - Elezione, composizione e durata in carica
 
 
1.      L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dal titolo terzo - capo 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.      Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale sono stabilite dal capo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.      Il Consiglio comunale rimane in carica per gli atti urgenti ed improrogabili e fino alla elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Articolo 12 – Funzioni
 
1.      Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2.      Ad esso compete l’esercizio dei poteri e l’adozione di tutti gli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza dall’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.      L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento.

Articolo 13 – Attribuzioni
 
1.      Il Consiglio comunale:
a)      esercita le attribuzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo con l’adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge;
b)      esercita l’autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell’ambito delle leggi di settoree del coordinamento della finanza pubblica;
c)      definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un tempo che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;
d)      nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale o nei tempi consentiti dagli enti proponenti o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
e)      nomina il comitato della biblioteca comunale;
f)        istituisce le commissioni comunali e nomina le commissioni consiliari.
2.      Il Consiglio comunale non può delegare l’esercizio delle proprie attribuzioni.

Articolo 14 - Prima seduta del Consiglio comunale
 
1.      Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
2.      La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata alla:
a)      convalida dei Consiglieri comunali eletti;
b)      comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell’Assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice Sindaco;
c)      giuramento del Sindaco;
d)      nomina della commissione elettorale comunale.
3.      La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
4.      Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5.      Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.
6.      L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l’eventuale surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Articolo 15 – Convocazione
 
1.      Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d’urgenza.
2.      Il Sindaco formula l’ordine del giorno della seduta consiliare.
3.      Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco con avviso scritto da consegnare al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni liberi prima della seduta per le sedute ordinarie e straordinarie.
4.      In caso d’urgenza, il Consiglio comunale può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.
5.      Il Sindaco provvede inoltre a convocare il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, con le modalità di cui al comma terzo:
a)      quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica, e sempreché le questioni che si chiede vengano trattate rientrino nell’ambito delle competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto al Consiglio comunale. In tali casi la data della convocazione dev’essere compresa nei venti giorni successivi a quello in cui è pervenuta la richiesta;
b)      quando ne sia fatta richiesta dal Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
6.      Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dal Sindaco ed in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza anche di quest’ultimo, dall’Assessore anziano.

Articolo 16 - Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)
 
1.      Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati, salvo che ne sia richiesta una qualificata.
2.      Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell’adunanza l’intervento di almeno sei Consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto o dal regolamento.
3.      Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

Articolo 17 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)
 
1.      Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongono diversamente.
2.      Per le nomine o le designazioni, qualora la legge o lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono per schede segrete con voto limitato. In quest’ultimo caso risultano validamente nominati o designato coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.
3.      Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a)      coloro che si astengono dal partecipare al voto;
b)      coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4.      Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5.      Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio comunale.

Articolo 18 - Pubblicità delle sedute
 
1.      Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2.      Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.

Articolo 19 – Votazioni
 
1.      Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2.      Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio comunale vota a scrutinio segreto.

Articolo 20 - Presidenza delle sedute consiliari
 
1.      Chi presiede la seduta del Consiglio comunale è investito dal potere di far rispettare l’ordine, l’osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
2.      Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

Articolo 21 - Verbalizzazione delle sedute consiliari
 
1.      Il segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.
2.      Qualora il segretario comunale sia interessato all’argomento in trattazione e debba allontanarsi dall’aula, assume le funzioni di segretario il vice segretario, se presente, ed in assenza anche di quest’ultimo si deve procedere alla nomina di un segretario temporaneo scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.
3.      Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.
4.      Ogni Consigliere comunale ha diritto di far risultare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
5.      Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e dell’inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri comunali.

Articolo 22 - Pubblicazione delle deliberazioni
 
1.      Le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Articolo 23 - Documento programmatico di mandato
 
1.      Entro tre mesi dalla data delle elezioni, il Sindaco presenta al Consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2.      A tal fine il documento, sottoscritto dal Sindaco e dagli Assessori, viene depositato nell’ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.
3.      È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare e modificare nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle sopravenute esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.
4.      Il Consiglio comunale provvede alla verifica dell’attuazione delle linee medesime, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 24 - Piano Generale di Sviluppo
 
1.      Il piano generale di sviluppo dell’ente è previsto come documento obbligatorio dall’art. 165, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella forma prevista dal principio contabile n. 1. Esprime le reali possibilità dell’ente locale nei confronti delle previsioni del documento programmatico di mandato.
2.      Il piano generale di sviluppo dell’ente deve essere deliberato dal consiglio precedentemente al primo bilancio annuale del mandato, con i relativi allegati, antecedentemente alla definizione in Giunta della programmazione triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.
3.      Successivamente deve essere verificato ed eventualmente adeguato attraverso una nuova deliberazione prima dell’approvazione del bilancio annuale, anche nella medesima seduta.

Capo 2 - Consiglieri Comunali

Articolo 25 - I Consiglieri comunali

1.      La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.      Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intera comunità, senza vincolo di mandato.
3.      I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione. In caso di surrogazione, sarà la relativa deliberazione a sancire l’entrata in carica del Consigliere comunale.
4.      Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune, come da art. 63 e segg. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5.      L’entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

Articolo 26 - Doveri dei Consiglieri comunali
 
1.      I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
2.      Il Consigliere comunale assente alla seduta consiliare deve far pervenire la giustificazione motivata, all’inizio della seduta, con nota che sarà riportata a verbale.
3.      I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.
4.      La proposta di decadenza è formulata d’ufficio o su istanza del gruppo di appartenenza o di qualunque elettore del Comune. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato della proposta di decadenza.
5.      Il Consigliere comunale di cui si propone la decadenza, può far pervenire al Sindaco le proprie controdeduzioni in merito alla proposta di decadenza.
6.      Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di assenza delle controdeduzioni dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
7.      I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
8.      I Consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Articolo 27 - Diritti dei Consiglieri comunali
 
1.      I Consiglieri comunali:
a)      esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti;
b)      possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
c)      hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutti gli atti, le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.
2.      L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento del Consiglio comunale.
3.      Il Comune assicura l’assistenza processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori, al Sindaco ed ai componenti le commissioni permanenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti o atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti giudiziari, in qualunque stato o grado, purché non sussistano evidenti situazioni di conflitto di interesse con il Comune.
4.      In caso di sentenza definitiva di condanna civile e/o penale nei confronti di un consigliereil Comune dovrà richiedere all’interessato il rimborso delle spese incontrate per la difesa.
5.      Nel caso in cui il soggetto implicato nei procedimenti predetti abbia dovuto provvedere in proprio all’assistenza assicurativa e medica, avrà diritto al rimborso delle relative spese ogni qualvolta il giudizio si sia concluso con l’assoluzione, o per improcedibilità, o per qualsiasi altra causa estintiva.

Articolo 28 - Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali
 
1.      Le dimissioni dalla carica di consigliere sono formulate per iscritto ed indirizzate al rispettivo consiglio. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2.      Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3.      Non si fa luogo alla surroga nel caso previsto dall’art. 141 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma I lettera b).
4.      Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata ai sensi dell’articolo 59, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato che segue della stessa lista. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga con la medesima persona.
5.      Alla surroga del consigliere deceduto provvede il Consiglio comunale nella sua prima riunione.

Articolo 29 - Consigliere anziano
 
1.      è consigliere anziano, colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggiore somma individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri comunali; a parità di somma individuale la carica spetta al maggiore di età.
2.      Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea consigliare, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

Articolo 30 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo
 
1.      I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che in una lista presentata alle elezioni sia stato eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2.      Il Consigliere comunale che si dissocia dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo.
3.      I capigruppo ed il Sindaco si riuniscono in conferenza con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale. Alla conferenza dei capigruppo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie sulle commissioni consiliari.
4.      Le attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono di carattere esplicativodell’attività del consiglio
5.      La conferenza dei capigruppo o delegati è presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
6.      La designazione dei capogruppo deve avvenire entro la prima convocazione del Consiglio comunale per la proclamazione degli eletti, per esplicitare nel migliore dei modi le attività del medesimo consiglio.
7.      Della designazione dei capigruppo o delegati è data comunicazione scritta al segretario comunale.

Capo 3 – Commissioni

Articolo 31 – Commissioni

1.      Il Consiglio comunale istituisce se proposte le seguenti commissioni:
a)      commissione consiliare permanente
b)      commissione consiliare speciale e temporanea
c)      commissione consiliare di controllo
d)      commissioni comunale consultive.
2.      Nelle commissioni di cui ai punti a), b), e c) deve essere assicurata la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi presenti al Consiglio comunale. Trattandosi di Comune in cui vige il sistema maggioritario, almeno un quarto dei membri assegnati a ciascuna commissione deve essere riservato alla minoranza.
3.      Il funzionamento delle commissioni è normato da appositi regolamenti.

Articolo 32 - Commissioni consiliari permanenti
 
1.      Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari permanentirispetto alla durata della legislazione.
2.      Il numero e le competenze delle commissioni permanenti sono determinate dal Consiglio comunale tenendo presente situazioni storiche sociali ed economiche del momento.
3.      Alle commissioni permanenti, competenti per materia, sono sottoposte, per l’esame preliminare, le proposte di settore delle deliberazione del Consiglio comunale.
4.      Alle commissioni permanenti compete altresì, in casi determinati dal regolamento del Consiglio comunale, di procedere all’audizione dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi contemplati dalle proposte in esame.
5.      Le commissioni permanenti, nell’esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi di consulenze ed audizioni di soggetti ed esse estranei, inerenti le problematiche della commissione medesima con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento.
6.      Alla commissione possono partecipare gli Assessori di competenza senza diritto di voto.
7.      Di tali attività istruttorie le commissioni fanno relazione al consiglio.
8.      Al termine della legislatura tutte le commissioni permanenti sono automaticamente sciolte.

Articolo 33 - Commissioni consiliari speciali e temporanee

1.      Il Consiglio comunale può istituire, di volta in volta, commissioni consiliari speciali per l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare.

2.      Il consiglio può disporre lo studio di problemi particolari o lo svolgimento di inchieste nelle materie di competenza comunale. In tali casi costituisce una commissione speciale e temporanea, definendone, l’oggetto ed i principi e criteri direttivi di azione nonché assegnando il tempo entro cui deve essere presentata relazione scritta, decorso il quale la commissione è automaticamente sciolta.

3.      Le commissioni temporanee o speciali esercitano le loro funzioni nell’osservanza della disciplina stabilita per le commissioni permanenti, di cui ai precedente articolo.

Articolo 34 - Commissioni consiliari di controllo e di indagine
 
1.      Il Consiglio comunale istituisce, se richiesto, la commissione di controllo, la cui presidenza è attribuita alle minoranze, secondo le modalità dell’art. 44 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.      La Commissione di indagine può essere istituita, su richiesta del Consiglio comunale, con le modalità dell’art. 44 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del presente Regolamento.
3.      Le commissioni di controllo e di indagine verranno istituite con le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 35  - Commissioni comunali consultive
 
1.      Le commissioni comunali consultive sono costituite da cittadini residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale. La proposta nominativa è di competenza del Consiglio comunale; espletata la verifica dei requisiti, la nomina avviene con decreto sindacale.
2.      La commissione ha compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
3.      Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
4.      Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
5.      Il Sindaco e gli Assessori, di competenza, possono partecipare alle sedute delle commissioni comunali con diritto di parola.

Capo 4 - Giunta Comunale

Articolo 36
- La Giunta comunale
 
1.      La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.
2.      Riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
3.      Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
4.      Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco previste dalle leggi o dal presente statuto.
5.      Affianca il Sindaco nella volontà di creare sempre, al fine di un bene Comune, situazioni di armonia all’interno del Consiglio comunale.

Articolo 37 - Composizione e presidenza
 
1.      La Giunta comunale è nominata dal Sindaco.
2.      La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di sei Assessori.
3.      La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco.
4.      Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Tali Assessori non possono ricoprire la carica di vice Sindaco. Possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione con le stesse modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale per gli Assessori e consiglieri. Nelle sedute consiliari non hanno diritto di voto.
5.      In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall’Assessore anziano.

Articolo 38Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
 
1.      Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dal capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 39  - Anzianità degli Assessori
 
1.      L’ordine nominale della lista degli Assessori presentata dal Sindaco determina l’anzianità dei medesimi.
 
Articolo 40 -  Durata di carica
 
1.      Salvo il caso di revoca da parte del Sindaco, la Giunta comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
2.      La Giunta comunale rimane in carica fino all’elezione del nuovo Sindaco.
3.      La Giunta comunale rimane in carica anche in caso di scioglimento del Consiglio comunale.

Articolo 41  - Sfiducia nei confronti della Giunta comunale
 
1.      La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2.      Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta del Sindaco odella Giunta comunale non comporta le dimissioni della stessa.
3.      La Giunta comunale non è messa in discussione qualora vi sia voto contrario nel Consiglio comunale (art. 52 c. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
4.      Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia:
a.       La mozione di sfiducia viene posta in discussione al Consiglio comunale non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata al Sindaco ed al consigliere anziano.
b.      tale mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.
c.       La mozione di sfiducia deve essere approvata con appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune (art. 52 c. 2 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
d.      l’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e quindi la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
5.      In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio comunale, per la discussione della mozione di sfiducia, il segretario comunale ne riferisce al prefetto.
6.      Per tutti questi casi la Giunta comunale rimane in carica per assolvere l’ordinaria amministrazione.

Articolo 42 -  Cessazione di singoli Assessori
 
1.     Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
a)      morte;
b)      dimissioni;
c)      revoca.
2.      Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.
3.      Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori quando non svolgano un’azione amministrativa coerente al documento di indirizzi generali approvato dal Consiglio comunale oppure quando non intervengano a tre sedute consecutive della Giunta comunale senza giustificato motivo.
4.      Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al consiglio comunale.

Articolo 43  - Attribuzioni

1.      Alla Giunta comunale in particolare compete:

a)      formulare le previsioni di bilancio, proporre i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio comunale: approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo,
b)      approvare i progetti esecutivi, i programmi esecutivi e le linee obiettive degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale;
c)      fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi comunali e costituire l’ufficio per le operazioni elettorali;
d)      autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, ed approvare le transazioni;
e)      formulare il programma delle assunzioni o riduzioni triennali del personale;
f)        approvare la dotazione organica e le relative variazioni;
g)      approvare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
h)      determinare le aliquote dei tributi locali;
i)        accettare o rifiutare lasciti o donazioni;
j)        esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
l)        nominare i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
m)    riferire annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività e svolgere attività di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 44 -  Funzionamento
 
1.      L’attività della Giunta comunale è collegiale.
2.      La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.
3.      Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta comunale ed assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4.      La Giunta comunale delibera con l’intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
5.      Alle sedute della Giunta comunale partecipa, se richiesto, senza diritto di voto, il Revisore del conto.
6.      Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta comunale stessa.
7.      Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale, che non sia atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8.      Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione del verbale dell’adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta e dal Segretario comunale stesso. Il Segretario comunale è tenuto ad esprimere un parere scritto circa la conformità all’ordinamento giuridico per ogni atto della Giunta comunale o del Consiglio comunale.
9.      Qualora il Segretario comunale sia interessato all’argomento in trattazione, lo stesso deve allontanarsi dall’aula e le relative mansioni sono assunte da uno degli Assessori, designato dal Sindaco o da chi presiede la seduta.

Articolo 45 - Comunicazione delle deliberazioni di Giunta comunale ai capogruppo
 
1.      Contestualmente all’affissione all’albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale sono trasmesse in elenco ai capogruppo consiliari.
2.      Il testo delle deliberazioni della Giunta comunale, entro cinque giorni dalla pubblicazione, è reso noto sul sito internet comunale.
3.      Gli eventuali allegati non pubblicati per motivi tecnici sul sito internet comunale, saranno a disposizione dei capogruppo presso la segreteria comunale.
4.      In caso di mancata pubblicazione, delle deliberazioni della Giunta comunale, sul sito internet, verranno trasmesse ai capigruppo le copie cartacee delle medesime.
5.      È data facoltà al consigliere capogruppo di richiedere la trasmissione delle copie delle deliberazioni in forma cartacea.

Capo 5 – Sindaco

Articolo 46 - Il Sindaco

 
1.      Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza.
2.      Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge, di controllo e di organizzazione.
3.      Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4.      Il suo status, le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, le indennità, i permessi, e le cause di cessazione dalla carica, sono disciplinati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 53.

Articolo 47 - Attribuzioni di amministrazione
 
1.      Il Sindaco:
a)      ha la rappresentanza legale e generaledel Comune;
b)      sovrintende e coordina l’attività politica ed amministrativa;
c)      impartisce direttive generali al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi;
d)      nomina i componenti della Giunta comunale, scegliendo fra loro il vice Sindaco, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
e)      può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa delegata ai singoli Assessori. In base alla fiducia la delega può essere tolta qualsiasi momento.
f)        provvede entro quarantacinque giorni dall’insediamento, - art. 13, comma 1, lettera d) dello statuto, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
g)      revoca, qualora ne esistano le condizioni, i rappresentanti di cui alla lettera f) del presente articolo;
h)      nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal presente statuto art. 61 e dal regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
i)        promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
l)        può concludere accordi con tutti i soggetti privati, interessati all’attività comunale.
m)    promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
n)      adotta i provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
o)      assume attività d’iniziativa, d’impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione (es. comitati).

Articolo 48 - Attribuzioni di vigilanza
 
1.      Il Sindaco:
a)      acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)      promuove, anche tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;
c)      controlla l’attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un Assessore;
d)      compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
e)      può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
f)        collabora con il revisore del conto per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
g)      impartisce direttive al servizio di polizia locale, vigilando sull’espletamento dell’attività ed adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 49 - Attribuzioni di organizzazione
 
1.      Il Sindaco:
a)      convoca e presiede la Giunta comunale e il Consiglio comunale;
b)      stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute della Giunta comunale e del Consiglio comunale;
c)      convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
d)      esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
e)      risponde alle interrogazioni ed alle interpellanze presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
f)        riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
 
Articolo 50 - Deleghe del Sindaco
 
1.      Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli Assessori proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificamente si è riservato.
2.      Nel rilascio delle deleghe, di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa affidata agli organi burocratici dell’ente.
3.      Il Sindaco può modificare l’attribuzione delle funzioni di ciascun Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4.      Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere redatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.
5.      Con proprio provvedimento il Sindaco può delegare al segretario comunale la sottoscrizione di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate agli Assessori.
6.      Il Sindaco può delegare la trattazione in determinate materie ai Consiglieri comunali, senza però potere di firma, da parte di questi ultimi.

Articolo 51 - Attribuzioni per le funzioni statali
 
1.      Il Sindaco quale ufficiale del governo:
a)      assolve le funzioni di polizia giudiziaria;
b)      sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica art. 54, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c)      sovraintende all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, art. 54, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d)      adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti, art. 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 52 - Funzioni sostitutive, sospensione e decadenza
 
1.      Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo delle funzioni.
2.      Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di decesso, di impedimento permanente.
3.      Le cause di eventuali sospensioni e decadenza del Sindaco sono quelle previste dall’art. 59 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4.      In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del vice sindaco, spetta all’Assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell’amministrazione e di ufficiale di governo.
5.      Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale non sarà il vice sindaco a sostituire il Sindaco, ma un commissario straordinario.
 
Articolo 53 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. Determinano lo scioglimento del Consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario.

Titolo 3 - Organi burocratici
 
Articolo 54 - Principi e criteri direttivi
 
1.      L’organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2.      I poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli uffici e ai singoli responsabili dei servizi.
3.      I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.
4.      Il segretario comunale è direttamente responsabile, in mancanza della nomina del direttore, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

Articolo 55 - Segretario comunale
 
1.      Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
2.      Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.
3.      Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, ha le seguenti mansioni:
a)      è capo del personale;
b)      dirige e coordina gli uffici ed i servizi avvalendosi di singoli responsabili;
c)      svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
d)      partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
e)      roga tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
f)        adotta i provvedimenti di assunzione del personale, nonché quelli di mobilità interna del personale stesso;
g)      esercita il potere disciplinare ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e delle censure;
h)      sovrintende ai servizi che assicurano le pubblicazioni e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
i)        attesta l’esecutività dei provvedimenti;
j)        liquida compensi ed indennità al personale, già previsti e determinati per legge o regolamenti, preventivamente autorizzati e nei limiti deliberati.
4.      Il segretario comunale per l’esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale comunale, nonché di esperti esterni per particolari casi.
5.      Il segretario comunale comunica al prefetto la presentazione delle dimissioni del Sindaco al Consiglio comunale.
 
Articolo 56 - Direttore generale
 
1.      Il Comune può avvalersi della figura del direttore generale, anche in forma associata.
2.      La nomina del direttore generale, le competenze ed i rapporti con il segretario comunale saranno regolati dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 57 - Vice Segretario comunale
 
1.      Il regolamento organico può prevedere il posto di Vice Segretario - Responsabile dell’area amministrativa e dei servizi contabili e generali.
2.      Per l’accesso a tale posto è necessario il possesso di diploma di laurea in scienze giuridiche, scienze politiche od economiche.
3.      Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale nell’esercizio delle sue funzioni e svolge funzioni vicarie del Segretario comunale sostituendolo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

Titolo 4 - Uffici e servizi
 
Capo 1 - Uffici
 
Articolo 58 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
 
1.      L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi ed ai piani operativi approvati dalla Giunta comunale. Il regolamento degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo le modalità sopra stabilite e prevede le regole per l’assegnazione del personale agli uffici ed ai servizi comunali.
2.      L’organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata, secondo le linee d’indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dal Segretario comunale, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni. È finalizzata alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, ed al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
3.      Il Comune assicura l’accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all’evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.
4.      Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina, tra l’altro, la dotazione organica, le modalità di assunzione e cessazione del servizio del personale dipendente.
5.      Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

Articolo 59 - Responsabili di area
 
1.      I responsabili di area sono i soggetti preposti alla direzione delle aree in cui è articolata la struttura comunale.
2.      I responsabili di area assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
3.      Compete al Sindaco, alla giunta, ai singoli Assessori nonché al segretario comunale ed eventuale direttore generale, emanare direttive ai responsabili di area. Tali direttive sono finalizzate all’esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.
4.      L’istruttoria e l’attuazione dei provvedimenti viene attuata dai singoli responsabili di area.
5.      Agli stessi compete, a seconda della materia:
a)      la presidenza delle commissioni di gara e di concorso del settore di competenza;
b)      la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso del settore di competenza;
c)      la stipulazione dei contratti, in rappresentanza dell’ente;
d)      l’adozione di atti - determinazioni - che impegnano l’ente verso l’esterno, in coerenza con gli obiettivi attribuiti dalla giunta e all’interno dei budget di spesa a ciascuno assegnati, per il raggiungimento degli stessi;
e)      i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni: i provvedimenti contenenti materia discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
f)        le attestazioni, le certificazioni, le concessioni, le diffide, le autenticazioni, i decreti espropriativi, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
g)      gli atti ad esso delegati dal Sindaco o dal segretario comunale.
6.      I responsabili di area rispondono, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;
7.      Alla valutazione dei responsabili di area si applicano i principi contenuti nell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Articolo 60Determinazioni
 
1.      Le determinazioni sono atti dei singoli responsabili di area, datati e numerati in ordine progressivo, unico per tutti gli uffici, non necessitanti dell’espressione di alcun parere preventivo.
2.      Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive una volta ottenuto il visto di attestazione della copertura della spesa, espresso dal responsabile di ragioneria o, in sua assenza, dal Segretario comunale.
3.      Le determinazioni sono pubblicate all’Albo Pretorio.
4.      Ciascun responsabile potrà munirsi di un registro nel quale annotare, in ordine cronologico, le determinazioni assunte nell’arco dell’anno.
5.      L’elenco delle determinazioni viene trasmesso almeno quindicinalmente alla Giunta comunale.

Articolo 61 - Incarichi esterni a contratto
 
1.      Il Sindaco può prevedere che la copertura dei posti di responsabili di area, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione di Giunta comunale, motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e tenendo conto delle cause di incompatibilità previste nel pubblico impiego (art. 100, commi 2,3,4,5,6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
 
Capo 2 – Servizi
 
Articolo 62 - Servizi pubblici
 
1.      Il Comune provvede all’impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2.      I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3.      La gestione dei servizi, può avvenire nelle seguenti forme:
a)      in economia;
b)      in concessione a terzi;
c)      a mezzo di azienda speciale, anche consortile;
d)      a mezzo di istituzione;
e)      a mezzo di società di capitali costituite o partecipate dal Comune
f)        a mezzi di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4.      La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal Consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
5.      Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
6.      I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.
7.      Le forme di gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale sono disciplinate dalla legge.

Articolo 63 - Gestione in economia
 
1.      Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2.      Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.
 
Articolo 64 - Concessione a terzi
 
1.       Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale può essere affidatain concessione a terzi.
2.       La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti. Deve essere inoltre garantita la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3.       Il conferimento della concessione di servizi avviene, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica. Sarà importante anche valutare sul mercato l’esistenza di una pluralità di soggetti afferenti il medesimo servizio.

Articolo 65 - Azienda speciale
 
1.      La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali. Queste possono essere preposte anche a più servizi.
2.      Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono la carica di Consigliere comunale.
3.      Sono organi dell’azienda il consiglio d’amministrazione, il presidente ed il direttore.
4.      Il presidente ed il consiglio d’amministrazione, la cui composizione numerica è stabilità dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune la carica di consigliere ed Assessore comunale. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5.      I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
6.      il Sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio d’amministrazione anche su proposta del Consiglio comunale, qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio stesso. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
7.      Il direttore dirige e gestisce l’azienda con le conseguenti responsabilità.
8.      L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati nell’ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l’obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
9.      Il Comune trasferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.
10. Lo statuto delle aziende speciali deve prevedere un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
11. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 66Istituzione
 
1.      Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituireistituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2.      Sono organi delle istituzioni il consiglio d’amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d’amministrazione è stabilito dal regolamento.
3.      Per la nomina e la revoca del presidente del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 6 dell’articolo precedente.
4.      Il direttore dirige e gestisce l’istituzione, con la conseguente responsabilità.
5.      Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6.      Il Consiglio comunale:
a)      stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
b)      determina le finalità e gli indirizzi;
c)      approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
d)      esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
e)      provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7.      Il revisore del conto del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8.      Il Consiglio comunale, contestualmente alla costituzione dell’istituzione ne approva il regolamento, che ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Articolo 67 - Società di capitali
 
1.      Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
2.      Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico o della realizzazione dell’opera.
3.      Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante trasferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4.      Il Comune inoltre, per la gestione di servizi, o per il raggiungimento di interessi generali, può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
5.      Lo statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all’entità della partecipazione comunale.

Titolo 5 - Forme associative e di cooperazione fra enti
 
Articolo 68 - Principi di cooperazione
 
1.      Il Comune per l’esercizio di servizi o funzioni e per l’attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell’associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.
2.      A tal fine l’attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Articolo 69Convenzioni
 
1.      Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o con la provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.
2.      Le convenzioni evidenziano i fini, le loro funzioni, i loro servizi, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3.      Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.
4.      La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti fino alla sua scadenza.
5.      Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche.

Articolo 70Consorzi
 
1.      Il Consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione o la partecipazione ad un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati:
a)      la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b)      lo statuto del consorzio.
2.      Il consorzio è uno strumento degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3.      Sono organi del consorzio:
  • l’assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
  • il consiglio di amministrazione, eletto dall’assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto;
  • il presidente, eletto dall’assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
4.      Il consorzio assume carattere polifunzionale quanto gestisce una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Articolo 71 - Accordi di programma
 
1.      L’accordo di programma contempla la realizzazione di opere ed interventi che coinvolgono più amministrazioni. Il Sindaco determina tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, per raggiungere l’accordo.
2.      Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma.
3.      Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l’accordo sul quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
4.      Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5.      Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione. Il Sindaco può sottoscrivere l’accordo in relazione alle competenza ed all’interesse, diretto od indiretto, del suo Comune alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare. Interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.
6.      Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.
 
Articolo 72 - Unione dei Comuni
 
1.      Il Consiglio comunale, alle condizioni e per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, può disporre l’unione del Comune con uno o più Comuni confinanti, nei termini previsti dall’art. 32 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Titolo 6 - Partecipazione popolare
 
Capo 1 - Accesso alla partecipazione di organismi e forme associative istituti di partecipazione
 
Articolo 73 - Organismi e forme associative di partecipazione
 
1.      Il Comune garantisce e valorizza l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2.      A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e cooperativa e di volontariato, riconoscendole forme di sussidiarietà. Compito, quello di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a tutela di interessi diffusi e alla creazione di attività culturali, sportive, economiche e sociali.
3.      Il Comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento delle finalità sopracitate considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.
4.      Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
 
Articolo 74 - Elenco delle associazioni e del volontariato
 
1.      Viene istituito “l’elenco comunale delle associazioni e del volontariato”.
2.      Per l’iscrizione all’elenco, le associazioni ed i gruppi di volontariatodevono rispondere ai seguenti requisiti:
a)      essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, o avere depositato presso l’amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
b)      lo statuto deve essere improntato a principi di democrazia ed escludere espressamente il perseguimento di scopi di lucro; debbono avere approvato la carta del volontariato.
3.      Il presidente dell’associazione o del gruppo di volontariato comunica annualmente le modifiche riguardanti le cariche sociali.

Capo 2 - Partecipazione collaborativa
 
Articolo 75 ­- Istanze, petizioni e proposte
 
1.      I cittadini, singoli ed associati, possono rivolgere, per iscritto, al Sindaco istanze, petizioni e proposte, dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2.      Il Sindaco dà risposta scritta entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Articolo 76 - Proposte; iter
 
1.      Mediante atto scritto recante le firme autenticate di almeno trenta elettori iscritti nelle liste elettorali possono essere indirizzate, al Sindaco, alla Giunta comunale o al Consiglio comunale, nell’ambito della rispettiva competenza, proposte di nuove deliberazioni o di revoca di precedenti deliberazioni.
2.      Le proposte devono essere inserite all’ordine del giorno dell’organo competente ad esaminarle entro trenta giorni dal ricevimento. Delle determinazioni assunte in merito viene data idonea pubblicità, nelle forme previste dal regolamento.

Articolo 77 - Iniziativa popolare
 
1.      L’iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale può diventare un progetto di delibera, corredato da una relazione.
2.      Il progetto deve essere sottoscritto da almeno duecento elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune..
3.      Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a)      tributi e bilancio;
b)      espropriazioni per pubblica utilità;
c)      designazioni e nomine;
d)      materie che non siano di competenza esclusiva dell’ente comunale;
e)      revisione dello statuto.
4.      Il Comune a fronte dell’iniziativa così determinata farà istituire una commissione consiliare speciale, integrata da tecnici, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato. La commissione decide sulla sua ricevibilità ed ammissibilità formale; presenta quindi la propria relazione al Consiglio comunale, entro il termine di quarantacinque giorni dall’assegnazione del progetto al suo esame.
5.      Il progetto, se dichiarato ricevibile ed ammissibile, dev’essere inserito all’ordine del giorno del Consiglio comunale entro trenta giorni dalla presentazione della relazione predetta.
6.      La tempistica di cui sopra potrà subire modifiche solo qualora il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, dovesse accertare delle necessità improcrastinabili. Il Consiglio comunale determinerà la nuova tempistica.

Capo 3 - Partecipazione consultiva
 
Articolo 78 - Referendum consultivo
 
1.      In ordine alla partecipazione diretta dei cittadini all’attività amministrativa, viene contemplata la possibilità, art. 8 c. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di referendum consultivi. Questi garantiscono una presa di posizione effettiva da parte di tutti gli elettori intorno alle questioni oggetto di referendum.
2.      È ammesso referendum consultivo. L’essere consultivo non nega il valore dell’azione referendaria che può contenere indicazioni chiare sotto l’aspetto propositivo, (ovvio che questa propositività potrà essere giudicata dalle parti, anche di carattere abrogativo), su materie di esclusiva competenza comunale interessanti l’intera collettività dell’ente.
3.      Sono escluse dal referendum:
a)      le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
b)      le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
c)      le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell’ultimo quinquennio;
d)      i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
e)      le designazioni e le nomine di rappresentanti;
f)        lo statuto comunale
4.      Il referendum può essere promosso:
a)      dal Consiglio comunale, con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
b)      da almeno un quarto degli elettori, iscritti nelle liste elettorali comunali. In questo caso la proposta referendaria è soggetta a controllo di ammissibilità da parte di una commissione consiliare speciale integrata da tecnici, dal difensore civico e dal segretario comunale.
5.      Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e/o comunali.

Articolo 79 - Effetti del referendum consultivo
 
1.      La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2.      Il Consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
3.      L’esito referendario può anche non impegnare l’amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico finanziarie in ordine alla eventuale adozione o revoca di atti.

Articolo 80 - Disciplina del referendum consultivo
 
1.      Le norme per l’attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative, sono stabilite in apposito regolamento comunale.

Articolo 81 - Consultazione su atti fondamentali
 
1.      Prima dell’approvazione o dell’adozione di importanti atti amministrativi (piani urbanistici generali, piani commerciali, ecc.) la Giunta comunale, su proposta della conferenza dei capigruppo, promuove incontri pubblici secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

Capo 4 - Partecipazione difensiva
 
Articolo 82 - Pubblicità degli atti
 
1.      Tutti gli atti del Comune, degli enti e delle aziende che dipendono dal Comune stesso sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente dal Sindaco o dal presidente degli enti ed aziende.
2.      Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della repubblica e del bollettino ufficiale della regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali.

Articolo 83 - Diritto di accesso e di informazione
 
1.      Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti pubblici adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, nelle forme cartacee e informatizzate. Apposito regolamento disciplinerà, sia gli atti legali che potranno essere richiesti, nonché il rilascio di copie cartacee e informatizzate, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
2.      Il regolamento inoltre:
a)      detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
b)      assicura il diritto dei cittadini ad accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione comunale;
c)      assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l’accesso alle strutture ed ai servizi, solo assieme al personale amministrativo e tecnico comunale, previa istanza scritta;
d)      detta norme per l’accesso agli atti da parte degli amministratori comunali.
3.      Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, si avvale di un notiziario comunale periodico e anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
4.      L’informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5.      Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l’amministrazione comunale è in possesso, individua l’ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

Articolo 84 - Azione popolare
 
1.      Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2.      La Giunta comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che l’ente, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.
 
Capo 5 - Difensore Civico
 
Articolo 85 - Difensore civico

1.    Il Comune può istituire anche in forma di convenzione, come garante dell’imparzialità e della correttezza amministrativa, la figura del difensore civico. In tal caso la convenzione disciplina l’elezione, le prerogative, ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con i consigli comunali dei comuni convenzionati.
2.    Il Consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il difensore civico.
3.    Il difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
4.    È compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell’amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo le modalità di legge (art. 127 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
5.    È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
6.    Il difensore civico deve essere preferibilmente cittadino elettore del Comune, avere almeno titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica, nonché possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
7.    Non possono ricoprire la carica di difensore civico:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo;
b) il difensore civico regionale;
c) gli Assessori e i consiglieri del Comune;
d) gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;
e) i ministri del culto.
8.    Il Consiglio comunale può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l’elezione.
9.    Per gli adempimenti di sua competenza, il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può chiedere di essere ascoltato dalla giunta, dal consiglio, dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al consiglio una relazione annuale, entro il 30 giugno, sull’azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell’azione amministrativa. Partecipa alla seduta consiliare dedicata all’oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.
10.    Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti. Il Consiglio comunale può stabilire una indennità di carica mensile onnicomprensiva.

Titolo 7 - Patrimonio, finanza e contabilità
 
Articolo 86 - Finanza locale
 
1.      L’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato, che fissa anche i principi per l’esercizio della potestà impositiva del Comune.
2.      Ferma la riserva di legge di cui al primo comma, Il Comune ha facoltà di imporre contribuzioni a fronte della erogazione di servizi non essenziali, graduandone la misura in relazione a particolari categorie di utenti e per gli scopi di utilità sociale.
3.      In ogni caso è soggetta a contribuzione l’erogazione di servizi a domanda individuale.
4.      Nella dotazione organica del personale comunale deve essere istituito un apposito ufficio tributi, con competenza all’accertamento ed alla riscossione delle entrate tributarie, per contribuzione e patrimoniali, nonché alla rilevazione dei presupposti impositivi e contributivi ed alla costituzione della relativa banca dati.
5.      Il Consiglio comunale, in relazione alle scelte di politica fiscale risultanti dalla normativa statale e locale, assume le determinazioni generali di spesa con il metodo della programmazione e della aggregazione degli interventi secondo obiettivi da perseguire.
6.      A tal fine, con apposito regolamento di contabilità, sono anche indicati gli strumenti di contabilità economica e le modalità per il controllo della gestione.
7.      Con il regolamento di cui al comma precedente, sono anche disciplinate tutte le altre procedure di contabilità.
 
Articolo 87 - Il Revisore del Conto
 
1.      Il Revisore del Conto adempie alle funzioni attribuitegli dalla legge, e collabora con Il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, secondo le seguenti modalità:
a)      segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
b)      segnalando aspetti e situazioni suscettibili di incidere negativamente sul risultato di esercizio; tale segnalazione dà luogo a messaggio alla Giunta comunale, che è tenuta ad esprimersi su di esso;
c)      sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte agli Organi rispettivamente competenti;
d)      partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze consiliari convocate per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consultivo, nonché alle riunioni della Giunta comunale, previa comunicazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
 
Articolo 88 - Controllo economico interno della gestione
 
1.      Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, servizi ed interventi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.
2.      È attribuita al Revisore del Conto, oltreché la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria, anche quella inerente la contabilità economica, che dovrà essere strutturata secondo i principi contabili per gli enti locali, nonché delle schede di rapporto costi-benefici per ciascun intervento, servizio o progetto attuato.
 
Articolo 89 - Controllo di gestione
 
1.      La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a)      la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b)      la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c)      il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;
d)      l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
2.      Il controllo di gestione può essere effettuato internamente o tramite incarico a società esterna.
3.      Il regolamento di contabilità definisce le linee guida dell’attività del controllo interno di gestione.
 
Articolo 90 - Demanio e patrimonio
 
1. Le alienazioni patrimoniali, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari, sono normate da apposita sezione del regolamento di contabilità.
 
Articolo 91 - Ordinamento finanziario e contabile
 
1.      L’ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.
2.      Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con le modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto e regolamento.
 
Titolo 8 - Funzione normativa
 
Capo 1 – Regolamenti
 
Articolo 92 - Ambito di applicazione
 
1.      Il Comune emana regolamenti:
a)      nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
b)      in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.      Spetta al Sindaco, o in sua assenza od impedimento al Vice Sindaco, nonché agli Assessori a ciò delegati, assicurare l’osservanza dei regolamenti comunali.
 
Articolo 93 - Procedimento di formazione
 
1.      L’iniziativa per l’adozione, la modifica e l’abrogazione dei regolamenti comunali spetta:
a)      a ciascun Consigliere comunale;
b)      alla Giunta comunale;
c)      ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ai sensi dell’articolo 78 del presente statuto.
2.      I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.
3.      I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
4.      I regolamenti comunali devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
 
Articolo 94 - Regolamenti
 
1.      Lo statuto, è supportato da una serie di regolamenti che vanno a disciplinare le varie aree.
2.      Tali regolamenti vanno intesi come appendice dello statuto medesimo. Saranno oggetto di modifiche/aggiornamenti ogni qualvolta interverranno delle azioni legislative motivate.
 
Titolo 9 - Norme transitorie e finali
 
Articolo 95 - Revisione dello Statuto
 
1.      Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con le procedure di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2.      La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3.      Nessuna iniziativa per la revisione o l’abrogazione totale dello statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello stesso o dall’ultima modifica.
4.      La disposizione di cui al terzo comma non si applica alle modifiche statutarie che debbono essere introdotte a seguito di sopravvenute disposizioni di legge.
 
Articolo 96 - Entrata in vigore
 
1.      Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla sua affissione all’Albo Pretorio.
2.      Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
3.      Dopo l’entrata in vigore dello statuto, il Consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.
Fino all’entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purchè compatibili con la legge e con lo statuto.

(seguono allegati)

stemma_193592.pdf

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