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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 102 del 24 novembre 2006


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA)

Modifiche e integrazioni allo statuto.

Modifiche e integrazioni allo statuto apportate con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 2 ottobre 2006.

Art. 10 commi 4-5-6-7-8-e 9

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, ad eccezione della prima seduta successiva alle elezioni comunali, che è convocata e presieduta dal Sindaco eletto.

5. Per l’elezione del Presidente del Consiglio è richiesta, alla prima votazione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in seconda votazione e successiva seduta è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.

6. Spetta al presidente del Consiglio:

  • convocare il Consiglio Comunale;
  • diramare gli avvisi di convocazione;
  • presiedere e dirigere i lavori consiliari;
  • attivare le commissioni consiliari;
  • convocare e presiedere le conferenze dei capogruppo.

7. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice presidente, la cui elezione è effettuata secondo quanto previsto dal 5^ comma di questo articolo.

8. Sino alla elezione del Presidente e del Vice presidente del Consiglio, rimane al Sindaco la competenza a convocare ed a presiedere le adunanze consiliari.

9. Il funzionamento del Consiglio per la fattispecie non regolata dalla legge, è disciplinata da apposito regolamento.

 

Art. 13  comma 9

9. Il Sindaco può delegare ad uno o più Consiglieri funzioni specifiche di ausilio allo svolgimento del proprio compito e/o di quello degli assessori. Gli incarichi possono essere permanenti o temporanei per affari determinati e periodi definiti: Tali incarichi sono comunicati al Consiglio Comunale.

Art. 17 comma 1

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la nomina e presiede, nonché da un numero massimo di sei assessori, di cui uno svolge le funzioni di vice-sindaco. La nomina viene comunicata dal Sindaco nella prima seduta successiva all’elezione

Art. 21 comma 1

1.  Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto. Per il calcolo dei presenti e della maggioranza dei voti, in caso di risultanze decimali, si ricorre all’arrotondamento per difetto se la cifra decimale risultante è inferiore a cinquanta, od a quello per eccesso, se è pari o superiore al suddetto limite.

Art. 25 comma 2

2. Le attribuzioni di cui ai punti a), b), c) e g) sono svolte dal Presidente del Consiglio, se eletto ai sensi dell’art. 10 di questo Statuto.

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