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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 87 del 06 ottobre 2006


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI CASTAGNARO (VERONA)

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Accordo di programma tra il Comune di Castagnaro e la Provincia di Verona per la realizzazione di una rotatoria stradale all’incrocio tra la strada provinciale n. 41/a “del Menà” e la strada comunale di via Cimitero ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

Verona, in questo giorno trentuno del mese di luglio dell’anno duemilasei tra il Comune di Castagnaro e la Provincia di Verona, così rappresentati: - il Comune di Castagnaro, di seguito denominato “Comune”, dal Sindaco Luca Sordo e - la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”, dall’assessore alla progettazione e manutenzione viabilistica Luca Sebastiano, delegato dal Presidente prof. Elio Mosele con delega del 27 luglio 2006, protocollo n. 63874

Premesso che:

- il “Comune” ha comunicato alla “Provincia”, con nota 27 settembre 2005, protocollo n. 82831, l’esigenza di risolvere i problemi di circolazione e di sicurezza stradale in prossimità del centro abitato, realizzando una rotatoria stradale all’incrocio tra la strada provinciale n. 41/a “del Menà” e la strada comunale di via Cimitero;

- la “Provincia” ha interesse a sostenere il succitato intervento, in quanto finalizzato a ridurre il livello di rischio di circolazione lungo la strada provinciale e a migliorare contemporaneamente la viabilità del territorio comunale;

- con deliberazione del consiglio provinciale 6 ottobre 2005, n. 94, è stata approvata la destinazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2004, apportando le opportune variazioni al bilancio 2005, al bilancio pluriennale 2005-2007, alla relazione previsionale e programmatica 2005-2007;

- con la suddetta deliberazione è stato tra l’altro previsto di assegnare al “Comune” una somma di euro 120.000,00 a sostegno finanziario dell’intervento in parola;

- tra i due enti è opportuna la stipulazione di un accordo di programma, onde poter meglio disciplinare i rapporti reciproci nell’ambito dell’opera pubblica che si intende realizzare e assicurare conseguentemente il coordinamento delle azioni, la determinazione dei tempi, le modalità di realizzazione, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1
Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2
Oggetto

1. “Provincia” e “Comune” convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di programma per la realizzazione di una rotatoria stradale all’incrocio tra la strada provinciale n. 41/a “del Menà” e la strada comunale di via Cimitero.

Articolo 3
Impegni del “Comune”

1. Il “Comune” è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente articolo 2.

2. Qualora per la realizzazione dell’intervento fosse necessaria l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, il “Comune” è autorità espropriante.

3. Il “Comune” si impegna quindi:

- a progettare l’opera, in tutte le fasi, ad acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale, ad appaltare i lavori e a curarne l’esecuzione e il collaudo;

- a finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;

- ad acquisire il parere favorevole sul progetto definitivo da parte della commissione tecnica provinciale per la disciplina delle concessioni sulle strade provinciali, prima di convocare l’eventuale conferenza di servizi prevista dagli articoli 14 e 15 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni per ottenere intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati per la realizzazione dell’intervento in parola.

4. Il “Comune” si impegna ad iniziare i lavori entro 730 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo e ad ultimare gli stessi entro 360 giorni dalla consegna.

5. Il “Comune” presenterà al settore sviluppo del territorio della “Provincia”, entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori, una relazione acclarante che attesti le spese complessivamente sostenute per lavori, espropri, spese tecniche e per tutte le altre voci incluse nel quadro economico dell’opera.

Articolo 4
Impegni della “Provincia”

1. La “Provincia” assegna al “Comune” il contributo dell’importo di euro 120.000,00, già impegnato sul bilancio di competenza 2005, per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2.

2. Il suddetto contributo spetta al “Comune” per intero fino al limite di una spesa complessiva dell’opera pari a euro 120.000,00, come risultante dalla relazione acclarante finale.

3. Il suddetto contributo spetta senza variazioni rispetto a maggiori spese, maggiori o minori entrate che si dovessero avere sull’intervento, ad eccezione dell’ipotesi in cui dalla relazione acclarante finale emerga un’economia sulla spesa complessiva dell’opera, nel qual caso la “Provincia” erogherà il contributo assegnato in misura ridotta fino a raggiungere la spesa effettivamente sostenuta.

4. Il contributo verrà quindi erogato in due rate:

- l’acconto del 60% dell’importo inizialmente assegnato, alla maturazione del primo stato di avanzamento dei lavori;

- il saldo, calcolato come previsto al precedente comma 3, a seguito della verifica da parte del settore sviluppo del territorio della “Provincia” della relazione acclarante presentata dal “Comune”.

5. Qualora alla scadenza ultima del presente accordo risultasse che il “Comune”, pur avendo iniziato l’opera non l’abbia ultimata, la “Provincia” si riserva di chiedere la restituzione parziale o totale dell’acconto già versato.

Articolo 5
Vigilanza

1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:

  1. Sindaco del comune o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  2. Presidente della Provincia, o suo delegato.

2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.

3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.

Articolo 6
Durata

1. Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2009 e sarà tacitamente prorogato di un anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all’altra, a mezzo lettera raccomandata, al massimo entro il 30 settembre 2009.

 Articolo 7
Approvazione

1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune”.

Articolo 8
Spese di bollo e di registrazione

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Verona, 31 luglio 2006

Per il Comune di Castagnaro
il Sindaco Luca Sordo 

Per la Provincia di Verona
l’Assessore Luca Sebastiano

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