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Bur n. 73 del 18 agosto 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI CAMPODARSEGO (PADOVA)

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Modifiche allo statuto comunale introdotte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 29/06/2006.

ART. 24 - Lavori del consiglio
1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata dal sindaco, che la presiede fino all’eventuale elezione del Presidente del Consiglio, con il seguente ordine del giorno:
- convalida degli eletti. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
- giuramento del Sindaco
- comunicazioni del sindaco in ordine alla nomina della giunta.
Tale o.d.g. potrà essere integrato con altri argomenti.
3. Il consiglio comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
4. Dev'essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
5. Il consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Presidente della Provincia.
6. Almeno una volta l'anno il consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della giunta.
7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario comunale.
 
ART. 25 - Convocazione del consiglio comunale e ordine del giorno delle sedute
1. Il consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
mediante il messo comunale;
mediante telegramma o raccomandata;
mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
mediante modalità equipollenti previste dal regolamento.
5. L'avviso di convocazione del consiglio comunale deve essere affisso all'Albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
6. L'ordine del giorno viene redatto dal presidente del consiglio d’intesa con il sindaco.
7. Il consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
 
ART. 28 - Presidenza delle sedute consiliari
1. Il Consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, stabilisce se avvalersi o meno della figura del Presidente del Consiglio Comunale e procede alla sua eventuale elezione.
2. Nel caso in cui il Consiglio non deliberi l’istituzione del Presidente del Consiglio, così come nel caso di sua assenza od impedimento, la presidenza e tutte le relative funzioni sono assunte dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
4. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
5. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
 
ART. 28bis - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto dal Consiglio Comunale nel proprio ambito.
2. Per essere eletto il candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti, ovvero la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune
3. Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere il proprio voto per un solo candidato.
4. Se alla prima votazione nessuno dei consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta, nella medesima seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nella seconda votazione viene eletto il consigliere che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Non possono essere eletti alla carica di presidente il Sindaco o gli assessori comunali extraconsilari.
6. Il Presidente assume le funzioni immediatamente dopo la sua elezione.
 
ART. 28ter - Compiti e poteri del Presidente
1. Il Presidente rappresenta l’intero consiglio comunale tutelandone la dignità del ruolo.
2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
convoca il Consiglio Comunale, previa intesa con il Sindaco,
predispone, d’intesa con il Sindaco, l’ordine del giorno del Consiglio,
presiede i lavori del Consiglio e ne garantisce il funzionamento e l’ordine pubblico,
promuove e coordina i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, i Capigruppo e le Commissioni consiliari,
quale rappresentante istituzionale del Consiglio, può partecipare alle manifestazioni ufficiali del Comune;
assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto,
esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, da altre normative, dal regolamento del consiglio comunale
3. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
 
ART. 28quater - Durata in carica del Presidente
1. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente può cessare dalla carica per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto.
3. Su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri in carica può essere richiesta la revoca del Presidente in caso di reiterati inadempimenti. La richiesta di revoca deve essere inviata all’interessato al quale vengono concessi quindici giorni per controdedurre al Sindaco in forma scritta. Nei successivi trenta giorni si deve riunire il Consiglio per deliberare in merito. La proposta di revoca si intende approvata se riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, espressa con voto palese.
4. Le sedute consiliari in cui si discute delle dimissioni, revoca e sostituzione del Presidente sono presiedute dal Sindaco.
 
ART. 67 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni
1. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori dei conti, i dipendenti del comune e delle sue aziende e istituzioni.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
 
ART. 68 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici
1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da due consiglieri, eletti tra i cittadini residenti nel Comune.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. È nominato dal sindaco, tra il personale interno all’ente sulla base dell’esperienza maturata e dei titoli posseduti, ovvero ricorrendo a personale esterno, tramite contratto di diritto pubblico o privato, a tempo determinato.
Il consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

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