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Bur n. 71 del 11 agosto 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI MONTEVIALE (VICENZA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 3 luglio 2006.

Statuto allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 3 luglio 2006.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
 
Art. 1
Autonomia Statutaria
 
1.     Il Comune di Monteviale:
a)     è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana;
b)     è un ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà tra i popoli;
c)      si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;
d)     considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni, uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente più vicina ai cittadini;
e)     valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f)       realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto l’autogoverno della comunità.
 
Art. 2
Finalità
 
1.     Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile.
2.     Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela, altresì, la salute dei cittadini.
3.     Il Comune ispira, inoltre, la propria azione alle seguenti finalità:
a)     tutela della vita umana, della persona e della famiglia;
b)     rispetto delle diversità etniche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso lo sviluppo della cultura della tolleranza;
c)      valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità;
d)     riconoscimento della parità professionale, culturale, politica e sociale tra i sessi;
e)     tutela, conservazione e sviluppo delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche e delle tradizioni culturali presenti sul territorio;
f)       sostegno alla realizzazione di un sistema complessivo di sicurezza e di tutela delle persone disagiate e svantaggiate;
g)     economicità di gestione, efficienza, semplificazione e trasparenza dell’azione amministrativa.
4.     Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
 
 
Art. 3
Territorio e sede comunale
 
1.     Il Comune è costituito dalla comunità residente nel territorio del capoluogo e delle seguenti località: False, Fornaci, Biron, Costigiola, Settecamini, Delle Mure.
2.     La sede municipale, dove si riuniscono gli organi collegiali e hanno sede gli uffici comunali, è ubicata nel capoluogo. In particolari circostanze e per esigenze specifiche, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede municipale, ma sempre nell’ambito del territorio comunale. L’evento deve essere adeguatamente pubblicizzato.
3.     All’interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento e il traino di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
 
Art. 4
Stemma e gonfalone
 
1.     Il Comune ha lo stemma e il gonfalone riconosciuti ai sensi di legge, posseduti alla data di adozione del presente statuto.
2.     Lo stemma del Comune di Monteviale è così descrivibile:
Uno scudo di tipo sannitico sormontato da una corona a merli ghibellini. Lo sfondo dello scudo è diviso orizzontalmente a metà, di colore giallo nella parte superiore e di colore rosso nella parte inferiore. Sullo scudo è rappresentato un olmo con chioma verde e tronco di colore marrone nascente dal centro del bordo inferiore. Il tronco è attraversato da una lista bianca svolazzante riportante la scritta “MONTEVIALE” in colore oro. In fregio allo scudo, a destra un ramoscello di quercia ed a sinistra di alloro, incrociati alla base e fasciati con un nastro blu.
3.     Il gonfalone del Comune di Monteviale è così descrivibile: Drappo ornato di ricami d'oro con sfondo diviso equamente a metà verticale, in cui la metà di sinistra è di colore rosso e la metà di destra è gialla, e caricato dello stemma sopra descritto. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso, con bullette dorate poste a spirale. La freccia sarà semplice e sul lembo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
4.     L’uso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali può essere autorizzato soltanto dove sussista un pubblico interesse.
 
Art. 5
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
Coordinamento degli interventi
 
1.     Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Unità Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 05.02.1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma ai sensi del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2.     Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede a istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3.     All’interno del comitato è istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate e i loro familiari.
 
Art. 6
Conferenza Stato – Città – Autonomie locali
 
1.     Nell’ambito del decentramento siccome previsto dalla normativa vigente, il Comune si avvale della conferenza Stato – Città - Autonomie locali, in particolare per:
a)     l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici;
b)     la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi della vigente normativa;
c)      le attività relative all’organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni da celebrare in ambito nazionale.
 
Art. 7
Tutela dei dati personali
 
1.     Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, ai sensi della vigente legislazione in materia, con particolare riferimento alla legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni.
 
 
 
Titolo II
ORGANI ISTITUZIONALI
 
Capo I
Consiglio Comunale
 
 
Art. 8
Elezione – Composizione – Consigliere Anziano – Competenze
 
1.     L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2.     Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art.72, 4 comma, del testo unico della legge per la composizione e l’elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.05.1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell’art.7, comma 7, della legge 25.03.1993 n. 81.
3.     Le potestà e le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.
 
Art. 9
Consiglieri Comunali – Convalida
 
1.     I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.
2.     Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3.     Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.41 e 69 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo per il quinquennio successivo, che sono discussi e approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 10
Diritti e doveri dei Consiglieri
 
1.     I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2.     Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3.     I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.
4.     Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
 
Art. 11
Funzionamento
 
1.     Apposito regolamento disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio.
2.     Il regolamento interno di cui al precedente comma 1 disciplina in ogni caso:
a)     la costituzione dei gruppi consiliari;
b)     la convocazione del Consiglio comunale;
c)      la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
d)     la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
e)     l’organizzazione dei lavori del Consiglio.
 
Art. 12
Sessioni del Consiglio
 
1.     Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2.     Le sessioni ordinarie si svolgono:
a)     per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente;
b)     per la verifica degli equilibri di bilancio;
c)      per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
3.     Tutte le altre sessioni sono straordinarie.
 
Art. 13
Pubblicità delle spese elettorali
 
1.     Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al consiglio e delle candidature alla carica di Sindaco e comunque all’atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all’albo pretorio, i candidati alla carica di cui sopra, o un loro delegato, presentano alla Segreteria Comunale il bilancio preventivo delle spese elettorali ancorché finanziabili pro quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.
2.     Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dalla legge.
3.     Il bilancio preventivo deve essere pubblicato all’albo pretorio del Comune, sino al termine di pubblicazione del rendiconto.
 
 Art. 14
Decadenza dei Consiglieri per assenza ingiustificata
 
1.     E’ dichiarato decaduto il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
2.     Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale.
3.     La decadenza è formalizzata nel Consiglio Comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa della Presidenza dell’assemblea o di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l’interessato deve poter evidenziare situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al Sindaco.
 
Art. 15
Commissioni Consiliari Permanenti
 
1.     Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale.
2.     La composizione e il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3.     I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti nei modi stabiliti dal regolamento di cui al comma precedente.
 
Art. 16
Commissione per lo Statuto e i regolamenti
 
1.     Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l’aggiornamento e il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
2.     La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all’esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l’attuazione dello Statuto e delle disposizioni del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
 
Art. 17
Costituzione di commissioni speciali
 
1.     Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini e inchieste.
2.     Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.
3.     Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.
4.     La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5.     La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6.     La commissione, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno e a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
 
 
7.     Il Sindaco o l’Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.
 
Art. 18
Indirizzi per le nomine e le designazioni
 
1.     Il Consiglio comunale è convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
 
 
Capo II
Giunta e Sindaco
 
Art. 19
Elezione del Sindaco
 
1.     Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.     Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
3.     Il Sindaco esercita le funzioni e i poteri attribuitigli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
 
Art. 20
Indirizzi generali di Governo
 
1.     Gli indirizzi generali di governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per la durata del mandato amministrativo, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
 
Art. 21
Dimissioni del Sindaco
 
1.     Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo del Comune.
2.     Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al comma 3 dell’art.53 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
  
Art. 22
Delegati del Sindaco
 
1.     Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, a ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2.     Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
3.     Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
 
Art. 23
Vice Sindaco
 
1.     Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art.59 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
2.     In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’altro assessore.
3.     Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all’elezione del nuovo Sindaco.
 
Art. 24
Divieto generale di incarichi e consulenze
 
1.     Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
 
Art. 25
Nomina della Giunta
 
1.     Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice Sindaco.
2.     I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco o assessore devono:
a)     essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)     non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
c)      non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, la carica di assessore.
 
Art. 26
La Giunta
Composizione e presidenza
 
1.     La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero da 2 a 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.
2.     Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovata competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3.     Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
 
Art. 27
Competenze della Giunta
 
1.     La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2.     La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
 
Art. 28
Funzionamento della Giunta
 
1.     L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2.     La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3.     Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4.     Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni s’intendono fatte in forma palese.
 
Art. 29
Cessazione dalla carica di assessore
 
1.     Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2.     Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3.     Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.
 
Art. 30
Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia
 
1.     Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2.     Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3.     La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori e ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.
4.     La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5.     Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6.     Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
 
 
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO
 
Capo I
Partecipazione dei cittadini – riunioni – assemblee – consultazioni –
istanze e proposte
 
Art. 31
Partecipazione dei cittadini
 
1.     Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione, intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2.     Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione e attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3.     Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:
a)     le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b)     l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4.     L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.
5.     Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare alle attività dell’amministrazione comunale, vengono istituite le consulte di quartiere, aventi funzioni consultive.
6.     Con apposito regolamento consiliare verranno disciplinate le prescrizioni per la disciplina della formazione e del funzionamento delle consulte.
 
Art. 32
Consiglio Comunale dei ragazzi
 
1.     L’Amministrazione comunale al fine di favorire la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita comunitaria, promuove l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2.     L’elezione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento da approvare entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente Statuto.
3.     Le norme in esso contenute, pur assicurando la massima partecipazione e trasparenza nelle varie fasi e operazioni, saranno adottate nella semplicità e nella praticità che si addicono per questo strumento di partecipazione alla vita del paese.
 
Art. 33
Riunioni e assemblee
 
1.     Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2.     L’Amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi e ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d’uso, previste da apposito regolamento, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all’incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.
3.     Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4.     Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a)     per la formazione di comitati e commissioni;
b)     per dibattere problemi;
c)      per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
 
Art. 34
Consultazioni
 
1.     Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2.     I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3.     I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
 
Art. 35
Istanze e proposte
 
1.     Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2.     Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell’istanza o petizione, precisando lo stato e il programma del procedimento.
3.     Le proposte di deliberazione dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
 
Art. 36
Valorizzazione del libero associazionismo
 
1.     Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all’azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione , valorizza le libere forme associative.
2.     Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3.     La consultazione degli organismi associativi può essere promossa e attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4.     Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza occasionale di rappresentanze dell’associazionismo negli organi consultivi comunali. Assicura l’accesso alle strutture e ai servizi.
5.     Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell’ambiente e della cultura, dello sport, del tempo libero e in ogni caso quelle che s’ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6.     Il Comune riconosce alla Pro Loco il ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell’associazionismo locale e può affidare alla stessa la gestione di alcuni servizi comunali (ad esempio biblioteca, assistenza agli anziani ecc..). Per l’espletamento della sua attività la Pro Loco è esente dalle tasse comunali di plateatico, rifiuti e affissioni. Per favorire la promozione della sua attività è concessa a detta associazione un contributo annuale iscritto in apposito capitolo del bilancio comunale di previsione da erogare secondo le disposizioni del vigente regolamento per l’erogazione di contributi ad associazioni.
7.     Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell’associazionismo.
8.     Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l’eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta dell’associazionismo, siano iscritte in apposito albo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l’albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.
9.     Il regolamento del Consiglio comunale può prevedere la partecipazione alle sedute del Consiglio di rappresentanti delle associazioni e categorie quando si esaminano problemi inerenti la loro attività.
10.            Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.
11.Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale. L’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione sono stabilite da apposita convenzione.
 
 
Capo II
Referendum consultivo
 
Art. 37
Referendum consultivo
 
1.     In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2.     Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un’unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significative nei confronti dell’opinione pubblica.
3.     Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
a)     tributi e tariffe;
b)     provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4.     Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale o richiesto dal trenta per cento (30%) di cittadini elettori residenti nel Comune.
5.     Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
6.     Entro trenta giorni l’esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.
7.     Per l’ammissibilità di quesiti referendari e quindi sulla conseguente indicazione del referendum consultivo è istituita un’apposita commissione consiliare, integrata da esperti e dal segretario comunale, che avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte e decidere sull’ammissibilità del referendum consultivo entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste stesse.
8.     Non può essere proposto referendum consultivo se sono stati indetti comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.
9.     E’ fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi cinque anni.
10.      Il referendum consultivo non avrà luogo qualora il Consiglio comunale o la Giunta comunale, in relazione alle proprie competenze, adottano provvedimenti modificativi della materia oggetto del referendum o in caso di scioglimento del Consiglio comunale.
 
 
Capo III
Il difensore civico
 
Art. 38
Difensore civico
 
1.     Ai fini di garantire l’imparzialità, l’efficienza dell’Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale nomina con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il difensore civico.
2.     Il difensore civico resta in carica per la durata del consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3.     E’ compito del difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell’Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri Organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4.     E’ dovere del Sindaco e degli altri Organi fornire al difensore civico motivate risposte.
5.     In caso di inerzia della Giunta o del Consiglio comunale nell’adempimento della approvazione del bilancio previsionale del conto consuntivo, è compito del difensore civico comunale, se nominato, o regionale nominare il Commissario “ad acta” per l’approvazione in via surrogatoria.
6.     Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore del Comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.
7.     Il Consiglio può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l’elezione.
8.     Apposito regolamento disciplina gli altri aspetti del funzionamento e attività del difensore civico.
 
Art. 39
Difensore civico pluricomunale
 
1.     Più Comuni limitrofi possono accordarsi di nominare un’unica persona che svolga la funzione di difensore civico per tutti i Comuni interessati.
2.     In tal caso il Comune non procede alla nomina del difensore civico comunale di cui al precedente articolo.
3.     I rapporti tra Comuni sono definiti con apposita convenzione che disciplinerà la nomina, la revoca e la durata in carica del difensore civico.
4.     Restano fermi, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel precedente articolo.
 
  
Titolo IV
ATTIVITÀ’ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
  
Art. 40
Albo pretorio. Ripubblicazione dei regolamenti
 
1.     E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.
2.     La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente.
3.     Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione, sono ripubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all’inizio della ripubblicazione.
4.     E’ istituito un sito internet dell’Amministrazione, nel quale sono pubblicati, e liberamente consultabili, tutti i regolamenti comunali deliberati e approvati.
 
Art. 41
Svolgimento dell’attività amministrativa
 
1.     Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure. Svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2.     Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.
3.     Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
 
Art. 42
Statuto dei diritti del contribuente
 
1.     In relazione al disposto dell’art.2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2.     Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a) all’informazione del contribuente (art. 5);
b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
d) alla remissione in termini (art. 9);
e) alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente(art. 10);
f) all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19).
 
 Titolo V
PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA’
 
Art. 43
Demanio e patrimonio
 
1.     Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art.12 della legge 15.05.1997 n. 127 disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2.     Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
 
Art. 44
Ordinamento finanziario e contabile
 
1.     L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art.152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
 
Art. 45
Revisione economica- finanziaria
 
1.     La revisione economica- finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2.     Il regolamento di cui al comma 1 del precedente articolo 44, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3.     L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
 
  
Titolo VI
I SERVIZI
 
Art. 46
Forma di gestione
 
1.     Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile., fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 52.
2.     La scelta della forma di gestione è subordinata a una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3.     La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a)     in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
b)     in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)      a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d)     a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)     a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
f)       a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art.46, commi 2 e 3.
 
Art. 47
Gestione in economia
 
1.     L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2.     La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda.
 
Art. 48
Aziende speciali
 
1.     Per la gestione anche di più servizi, economicamente e imprenditorialmente rilevanti, il consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2.     Sono organi dell’azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il direttore:
a)     il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b)     il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).
3.     Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4.     Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri delle Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.
5.     Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente e il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6.     L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto e approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
7.     L’organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall’azienda stessa, con proprio regolamento.
8.     L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l’obbligo del pareggio fra i costi e i ricavi, compresi i trasferimenti.
9.     Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
10.Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
 
Art. 49
Istituzioni
 
1.     Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2.     Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero non superiore a sei dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo dal Consiglio comunale.
3.     Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 48 per le aziende speciali.
4.     Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità. E’ nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami oppure con contratto a tempo determinato.
5.     L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6.     Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7.     L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
 
Art. 50
Società miste
 
1.     Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2.     Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3.     Per l’applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000.
4.     Il Comune può partecipare con quote finanziarie o con l’apporto di beni a Società per la Trasformazione Urbana, tramite convenzione approvata in Consiglio Comunale.
 
Art. 51
Concessione a terzi
 
1.     Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2.     La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.
3.     L’affidamento è regolato da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini/utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
4.     Il conferimento del servizio avviene, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara, in conformità a quanto previsto dalla legge.
 
Art. 52
Gestione dei Servizi
 
1.     Il Comune gestisce i servizi ad esso attribuiti solo ove essi non possano essere adeguatamente gestiti dai privati, fatti salvi l’assunzione dei servizi riservati in via esclusiva a norma dell’art.112, secondo comma del TUEL 267/2000, e quanto previsto dal precedente art. 46.
2.     Nell’assunzione di un pubblico servizio occorre preventivamente dare atto delle ragioni per cui non è utile per il Comune procedere ad una gestione associata con gli altri Enti locali.
3.     In particolare, in presenza di ogni nuova attribuzione o assunzione dei servizi, il Comune dovrà preventivamente valutare l’opportunità di procedere a tale forma di gestione.
4.     L’erogazione dei servizi pubblici è regolata dal contratto di servizio approvato dal Consiglio comunale.
 
Art. 53
Servizi pubblici di rilevanza industriale
 
1.     La proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni, destinate all’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza industriale del Comune di Monteviale, è incedibile.
2.     Il Comune, anche in relazione alle discipline di settore, stabilisce in quali casi l’attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui all’art.113, primo comma, del TUEL 267/2000, è separata da quella di erogazione dei servizi stessi. E’, in ogni caso, garantito l’accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all’erogazione dei relativi servizi.
3.     In tali casi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, il Comune, anche in forma associata, riavvale:
a)     dell’affidamento diretto a società di capitali a maggioranza pubblica appositamente costituite;
b)     di imprese idonee, da individuare mediante procedura di gara.
4.     L’erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, separatamente o con la gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, avviene, secondo le discipline del settore, con riferimento alla titolarità del servizio esclusivamente a società di capitali, attraverso l’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica.
5.     la durata degli affidamenti, quando non stabilita dalle discipline del settore, è determinata dal Comune nel bando di gara.
 
Art. 54
Servizi pubblici privi di rilevanza industriale
 
1.     Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, il Comune, per l’esercizio dei servizi sociali e di quelli privi di rilevanza industriale, ricorre all’affidamento diretto a:
a.      aziende speciali, anche consortili;
b.      società di capitali costituite o partecipate dal Comune;
c.       associazioni o fondazioni costituite o partecipate dal Comune.
2.     la gestione diretta in economia è consentita in relazione alle modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio.
 
Art. 55
Tariffe dei servizi
 
1.     La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’art.117 del T.U. n. 267/2000.
2.     Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.
 
  
Titolo VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
 
Art. 56
Principi
 
1.     Il Comune, per l’esercizio di servizi o funzioni per l’attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell’associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri enti pubblici interessati.
 
Art. 57
Convenzioni, consorzi, unioni di comuni
 
1.     Il Comune per l’espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri comuni o con la Provincia, apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie ai sensi della legge vigente.
2.     Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3.     Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare figura gestionale, si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza sia di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia nel rispetto della legge. La costituzione del Consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio comunale, dello Statuto e di una convenzione disciplinante i rapporti.
4.     Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni, che possono avvalersi anche di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
5.     Ai fini di migliorare le strutture pubbliche, l’offerta di servizi e l’espletamento di funzioni, il Consiglio comunale, verificatone l’opportunità e la sussistenza delle condizioni, previste dalle legge, può costituire un’unione fra i Comuni contermini ai sensi della legge.
 
Art. 58
Accordi di programma
 
1.     Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di intervento o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2.     Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
 
  
Titolo VIII
UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE
  
Capo I
Organizzazione degli uffici e personale
 
Art. 59
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
 
1.     Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi della legislazione vigente.
 
Art. 60
Criteri generali in materia di organizzazione
 
1.     Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi:
-          accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
-          riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
-          compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
-          attuazione dei controlli interni.
2.     La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell’art.89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
 
Art. 61
Ordinamento degli uffici e dei servizi
 
1.     Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera c), della L. n. 421 del 23.10.1992, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell’art.2 del decreto legislativo 03.02.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.
2.     Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
 
Art. 62
Organizzazione del personale
 
1.     Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2.     Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.
 
Art. 63
Stato giuridico e trattamento economico del personale
 
1.     Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
 
Art. 64
Incarichi esterni
 
1.     La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2.     Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato dei responsabili dei servizi o degli uffici, di alte specializzazioni o di funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente o a un’unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un’indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art.242 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
3.     Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’art.169 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall’art.20 del decreto legislativo 03.02.1993 n. 29 e dei contratti collettivi di lavoro.
 
Art. 65
Responsabili degli uffici e dei servizi
 
1.     Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2.     Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono a loro attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente.
3.     I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
 
Art. 66
Ufficio di staff
 
1.     La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Capo II
Segretario Comunale – Vice Segretario
 
Art. 67
Segretario comunale – Stato giuridico, trattamento economico e funzioni
 
1.     Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2.     I singoli regolamenti comunali, nel rispetto della legge, disciplinano l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.
3.     Al segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale ai sensi della legge vigente.
 
Art. 68
Vice Segretario comunale
 
1.     Il regolamento e la pianta organica del personale potranno prevedere un posto di vice segretario, con qualifica funzionale apicale, avente funzioni vicarie.
 
Art. 69
Responsabili degli uffici e dei servizi
 
1.     Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2.     Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3.     Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
a)     la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)     la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c)     la stipulazione dei contratti;
d)     gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e)     gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)       i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)     tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;
h)     le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i)       gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
j)       l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art.50, c. 5 e all’art.54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
k)     l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
l)       l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.
4.     I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.
5.     Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.
 
Art. 70
Rappresentanza del Comune in giudizio
 
1.     In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:
a)     per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;
b)     per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art.68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell’art.107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.
2.     Con determinazione del direttore generale di cui all’art.108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:
a)    sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del Comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;
b)    sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.
 
 
Titolo IX
RESPONSABILITA’
  
Art. 71
Responsabilità verso il Comune
 
1.     Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.     Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3.     Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
 
Art. 72
Responsabilità verso terzi
 
1.     Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dei regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.     Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.     La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4.     Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
 
Art. 73
Responsabilità dei contabili
 
1.     Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
 
  
Titolo X
CONTABILITA’
 
Art. 74
Controllo interno
 
1.     Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti.
2.     Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
3.     I regolamenti che danno esecuzione al presente statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l’espletamento del controllo economico di gestione.
 
Art. 75
Revisore dei conti
 
1.     Il revisore dei conti, eletto dal Consiglio comunale secondo le modalità dell’art.234 del  T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo i casi di decadenza previsti dal presente articolo ed è rieleggibile una sola volta.
2.     Non può essere eletto alla carica e, se eletto decade dall’ufficio, chi si trova nelle situazioni dell’art.2382 cc e:
a)     chi è parente o affine del Sindaco e degli assessori entro il quarto grado;
b)     chi è legato al Comune o agli enti da esso dipendenti, sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal Comune, da un rapporto di prestazione d’opera retribuita anche se non continuativa;
c)      chi è stato sospeso o cancellato dal ruolo o dall’albo professionale.
3.     La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
4.     All’atto della nomina, il Consiglio comunale determina il compenso da erogare al revisore per l’intero periodo di durata del suo ufficio, entro i limiti consentiti dalle disposizioni normative vigenti in materia e tenuto conto delle mansioni affidate.
5.     In attuazione del principio di collaborazione tra Consiglio comunale, nella sua funzione di indirizzo e di controllo, e revisore dei conti, quest’ultimo riferisce immediatamente al Consiglio ove riscontri irregolarità nella gestione del Comune e attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Nella relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione del conto consuntivo esprime i rilievi e indica le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità dei costi della gestione.
6.     Il regolamento di contabilità stabilisce la periodicità minima delle presenze del revisore, le modalità per la verbalizzazione dei lavori, i libri che deve obbligatoriamente tenere e le modalità per la pronuncia di decadenza.
7.     Il revisore esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni con le stesse modalità fissate dal presente articolo.
8.     Il revisore ha diritto di acceso agli atti e ai documenti del Comune e diritto di ottenere dal Segretario comunale e dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l’espletamento dei suoi compiti.
 
Art. 75/bis
Disciplina del potere sostitutivo per l’approvazione del bilancio e per l’adozione di provvedimenti di riequilibrio
 
1.     Qualora l’ente non approvi il bilancio preventivo o non assuma i provvedimenti di riequilibrio di bilancio stesso nei termini di legge, l’organo di revisione contabile, d’ufficio o su istanza di parte, diffida il Consiglio perché entro 20 giorni provveda alla sua approvazione.
2.     Decorso inutilmente il termine, l’organo di revisione contabile, provvede la nomina di un commissario ad acta, con il compito di predisporre e adottare l’atto entro il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello di legge.
3.     Il commissario è scelto di norma tra membri degli organi di revisione di altri enti locali.
4.     L’onere per la predisposizione è a carico del bilancio dell’ente in misura pari ad 1/12 dell’indennità del proprio revisore o presidente dell’organo di revisione.
5.     È esclusa ogni altra ipotesi di esercizio di potere esecutivo riferita all’art. 136 del D.Lgs. 267/00.
 
Art. 76
Controllo economico della gestione
 
1.     I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2.     Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, è rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottare sentito il revisore.
 
  
Titolo XI
DISPOSIZIONI FINALI
 
Art. 77
Violazioni di norme comunali – Sanzioni
 
1.     Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell’ordinanza.
2.     Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a € 30,00 né superiore a € 500,00
3.     In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l’aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
4.     Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.
5.     Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 30,00 e massima di € 500,00.
 
Art. 78
Violazione alle norme di legge – Sanzioni
 
1.    In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all’art.108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.
 
  
Art. 79
Entrata in vigore
 
1.     Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2.     Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio del Comune.
3.     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
 
Art. 80
Revisione dello Statuto
 
1.    Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.    Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3.    L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4.    Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.
5.    La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisce il precedente; l’abrogazione ha effetto dal giorno dell’entrata in vigore del nuovo Statuto.
 
Art. 81
Regolamenti comunali
 
1.     Il Comune nel rispetto della legge e delle norme del presente Statuto adotta regolamenti per disciplinare la sua organizzazione, le materie di sua competenza, l’esercizio delle sue funzioni e le materie a essi demandate dalla legge e dallo Statuto.
2.     La disciplina dei contratti del Comune è fissata nel regolamento dei contratti che, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico, stabilisce:
a)     le forme di contrattazione per i vari tipi di contratto, nei casi in cui la legge non disponga una determinata forma;
b)     le modalità di pubblicità degli avvisi di gara, a integrazione e specificazione di quelle previste dalla legge o dai regolamenti generali;
c)      i lavori, le provviste e i servizi, che possono essere eseguiti in economia, i soggetti che possono disporre la loro esecuzione, le modalità per il loro svolgimento e i limiti di spesa entro cui è possibile provvedere.
3.     Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare adottano, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie di loro competenza.
4.     Ogni regolamento è pubblicato all’albo pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per 15 giorni consecutivi.
5.     I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio.
 
Art. 82
Abrogazioni

1.    
Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2.     Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.
 
Art. 83
Norme transitorie
 
1.     Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli necessari alla sua attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.
 
 
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1            Autonomia statutaria
Art. 2                        Finalità
Art. 3                        Territorio e sede comunale
Art. 4                        Stemma e gonfalone
Art. 5                        Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
                        Coordinamento degli interventi
Art. 6                        Conferenza Stato – Città – Autonomie locali
Art. 7                        Tutela dei dati personali
 
 TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI
 
Capo I
 
Art. 8                        Elezione – Composizione - Consigliere Anziano- Competenze
Art. 9                        Consiglieri comunali – convalida
Art. 10          Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 11          Funzionamento
Art. 12          Sessioni del Consiglio
Art. 13          Pubblicità e spese elettorali
Art. 14          Decadenza Consiglieri per assenza ingiustificata
Art. 15          Commissioni Consiliari permanenti
Art. 16          Commissione per lo Statuto e le designazioni
 
Capo II
 
Art. 17          Costituzioni e Commissioni speciali
Art. 18          Indirizzi per le nomine e le designazioni
Art. 19          Elezione del Sindaco
Art. 20          Indirizzi generali di Governo
Art. 21          Dimissioni del Sindaco
Art. 22          Delegati del Sindaco
Art. 23          Vice Sindaco
Art. 24          Divieto generale di incarichi e consulenze
Art. 25          Nomina della Giunta
Art. 26          La Giunta. Composizione e presidenza
Art. 27          Competenze della Giunta
Art. 28          Funzionamento della Giunta
Art. 29          Cessazione della carica di assessore
Art. 30          Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia
  
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO
 
Capo I
Partecipazione dei cittadini–riunioni - assemblee–consultazioni–
istanze e proposte
 
Art. 31          Partecipazione dei cittadini
Art. 32          Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 33          Riunioni e assemblee
Art. 34          Consultazioni
Art. 35          Istanze e proposte
Art. 36          Valorizzazione del libero associazionismo
 
Capo II
Referendum consultivo
 
Art. 37          Referendum consuntivo
 
Capo III
Il difensore civico
 
Art. 38          Difensore civico
Art. 39          Difensore civico pluricomunale
  
TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
 
 Art. 40          Albo pretorio – Ripubblicazione dei regolamenti
Art. 41          Svolgimento dell’attività amministrativa
Art. 42          Statuto dei diritti del contribuente
  
TITOLO V
PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA’
 
Art. 43          Demanio e patrimonio
Art. 44          Ordinamento finanziario e contabile
Art. 45          Revisione economica – finanziaria
  
TITOLO VI
I SERVIZI
 
Art. 46          Forma di gestione
Art. 47          Gestione in economia
Art. 48          Aziende speciali
Art. 49          Istituzioni
Art. 50          Società miste
Art. 51          Concessioni a terzi
Art. 52          Gestione dei servizi
Art. 53          Servizi pubblici di rilevanza industriale
Art. 54          Servizi pubblici privi di rilevanza industriale
Art. 55          Tariffe dei servizi
  
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI IN PROGRAMMA
 
 Art. 56          Principi
Art. 57          Convenzioni, consorzi, unioni di comuni
Art. 58          Accordi di programma
  
TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE
 
Capo I
Organizzazione degli uffici e personale
  
Art. 59          Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Art. 60          Criteri generali in materia di organizzazione
Art. 61          Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 62          Organizzazione del personale
Art. 63          Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 64          Incarichi esterni
Art. 65          Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 66          Ufficio di staff
 
Capo II
Segretario Comunale – Vice Segretario
 
Art. 67          Segretario Comunale – Stato giuridico,
                         trattamento economico e funzioni
Art. 68          Vice Segretario comunale
Art. 69          Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 70          Rappresentanza del Comune in giudizio
 
 TITOLO IX
RESPONSABILITA’
 
Art. 71          Responsabilità verso il Comune
Art. 72          Responsabilità verso i terzi
Art. 73          Responsabilità dei contabili
  
TITOLO X
CONTABILITA’
 
Art. 74          Controllo interno
Art. 75          Revisore dei conti
Art. 75/bis Disciplina del potere sostitutivo per l’approvazione del bilancio
e per l’adozione di provvedimenti di riequilibrio
Art. 76          Controllo economico della gestione
  
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
 
Art. 77          Violazioni di norme comunali – Sanzioni
Art. 78          Violazione alle norme di legge – Sanzioni
Art. 79          Entrata in vigore
Art. 80          Revisione dello Statuto
Art. 81          Regolamenti comunali
Art. 82          Abrogazioni
Art. 83          Norme transitorie
 



 
 

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