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Bur n. 69 del 04 agosto 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI NOALE (VENEZIA)

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Statuto Comunale APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 29.05.2006

INDICE GENERALE
Titolo I - Principi fondamentali

Art. 1 - Oggetto dello Statuto

Art. 2 - Finalità e obiettivi dell’azione comunale

Art. 3 – Titolo di Città - Stemma gonfalone e festività

Art. 4 - Territorio e sedi comunali

Art. 5 - Forme di partecipazione e di informazione

Art. 6 – Pari opportunità

Titolo II - Organi elettivi del Comune

Capo I - II Consiglio Comunale
Sezione I - I Consiglieri Comunali

Art. 7 - I Consiglieri Comunali

Art. 8 - Diritti dei Consiglieri

Art. 9 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

Art. 10 - Dimissioni da Consigliere

Sezione II - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 11 - Presidente del Consiglio Comunale

Art. 12 - Competenze e poteri del Presidente

Sezione III - Disciplina del Consiglio Comunale

Art. 13 - Lavori del Consiglio

Art. 14 - Linee programmatiche di mandato

Art. 15 - Iniziativa delle proposte di deliberazione

Art. 16 - Consigliere anziano

Art. 17 - Commissioni consiliari

Art. 18 - Commissione per lo Statuto e i regolamenti

Art. 19 - Nomine e revoche di competenza del Consiglio

Art. 20 - Regolamento interno

Capo II - La Giunta
Sezione I - Formazione della Giunta

Art. 21 - Composizione della Giunta

Art. 22 - Incompatibilità

Art. 23 - Durata in carica e surrogazioni

Art 24 - Forme di presentazione delle dimissioni

Sezione II - Attribuzioni e funzionamento della Giunta

Art. 25 - Indirizzi per l’esercizio delle competenze della Giunta

Art. 26 - Adunanze e deliberazioni

Capo III - Il Sindaco

Art. 27 - Funzioni del Sindaco

Art. 28 - Sostituto del Sindaco

Art. 29 - Incarichi e deleghe

Art. 30 - Nomine revoche di competenza del Sindaco

Capo IV - Disposizioni Comuni

Art 31 - Astensione obbligatoria

Art. 32 - Pubblicità delle spese elettorali

Art. 33 – Rappresentanza legale dell’Ente - Patrocinio legale

Art. 33-bis - Patrocinio Comunale

Titolo III - Istituti di partecipazione

Art. 34 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del comune

Art. 35 - Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 36 - Valorizzazione del libero associazionismo

Art. 36-bis – Consiglio Comunale dei Ragazzi

Art. 37 - Consultazione della popolazione del comune

Art. 38 - Referendum consultivo

Art. 39 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

Art. 40 - Difensore civico

Titolo IV - Uffici e personale

Art. 41 - Unità organizzative dell’Amministrazione Comunale

Art. 42 - Segretario comunale

Art. 43 - Il Direttore Generale

Art. 44 - Vicesegretario

Art. 45 - Funzionari apicali

Art. 46 - Incarichi a tempo determinato

Titolo V - Servizi

Art. 47 - Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

Art. 48 - Istituzioni

Art. 49 - Partecipazione a società di capitali

Art. 50 - Promozione di forme associative, di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e area metropolitana

Art. 51 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

Art. 52 - Rappresentanti comunali

Titolo VI - Finanze e contabilità

Art. 53 – Controlli interni

Art. 54 - Collegio dei revisori dei conti

Art. 55 - Motivazione delle deliberazioni

Titolo VII - Norme transitorie

Art. 56 - Regolamenti comunali anteriori

Art. 57 - Interpretazione dello Statuto

Art. 58 - Rinvio ai regolamenti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo I - Principi fondamentali
Art. 1 - Oggetto dello Statuto

1. Le popolazioni delle comunità di Briana, Cappelletta, Moniego, Noale e i territori in cui sono insediate, costituiscono il Comune di Noale che è Ente autonomo secondo i principi della Costituzione Repubblicana e delle leggi dello Stato.

2. Il Comune di Noale, con il presente Statuto, nel quale si riconosce e si identifica, adotta norme di autonomia e di organizzazione nel rispetto dei valori peculiari delle comunità che lo costituiscono e della loro storia.

Istituisce nuove forme di partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, rimuovendo gli impedimenti anche di natura culturale, per consentire a tutti, uomini e donne, di essere protagonisti delle scelte fondamentali che li riguardano.

Art. 2 - Finalità e obiettivi dell’azione comunale

1. II Comune di Noale ribadisce il valore della famiglia e della persona umana senza distinzione di cultura, fede, ideologia, sesso, ceto sociale, nazionalità, etnia, promuovendo, per quanto in suo potere, il rispetto dei diritti umani fondamentali e i nuovi diritti di cittadinanza.

2. II Comune di Noale, conservando e valorizzando le radici storico-culturali e le tradizioni delle genti venete, riconosce e promuove la colIaborazione e I’integrazione tra i popoli e favorisce forme di apertura alle comunità contermini, a quelle europee ed extra nel rispetto e attuazione dei principi di amicizia, solidarietà, democrazia, giustizia e libertà.

3. II Comune di Noale svolge, oltre alle funzioni attribuite dalle leggi nazionali e salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, tutte quelle che ritiene di interesse della propria comunità, allo scopo di promuoverne la crescita umana, lo sviluppo socio-economico, puntando sulla solidarietà, sull’onesta, sulla operosità e sulla responsabilità diffusa.

4. II Comune di Noale garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla gestione della cosa pubblica per attuare i principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Per conseguire questo fine riconosce l’importanza dell’informazione e favorisce l’accesso dei cittadini alle strutture dell’ente, attivando una adeguata organizzazione per la divulgazione delle procedure e degli atti, nella più estensiva applicazione delle leggi vigenti.

5. II Comune di Noale si propone inoltre di valorizzare, fatte salve le competenze riservate dalla legge ad altri soggetti, i seguenti aspetti particolari della comunità:

a) diffondere una civiltà di accoglienza e di pace, di serena e civile convivenza, attuando scambi culturali, sportivi, turistici e anche gemellaggi, favorendo l’integrazione razziale e la coesistenza delle fedi religiose;

b) rendere effettivo il diritto alla vita e alla salute in tutte le sue espressioni, tutelando particolarmente la maternità, l’infanzia e la terza età. Si attiverà anche per garantire la salute nel posto di lavoro;

c) vigilare e difendere i cittadini, soprattutto i giovani, da diffuse e pericolose forme di deviazione e di dipendenza, in particolare la droga e l’alcolismo, attivando forme di educazione preventiva;

d) conservare e proteggere l’ambiente con l’impegno della riduzione progressiva, fino all’eliminazione, delle fonti di inquinamento, divulgando in tutti gli strati sociali una cultura di rispetto e di armonia tra l’uomo e l’ambiente, rivalutando anche il ruolo primario dell’agricoltore in questo campo;

e) garantire il diritto allo studio, promuovendo anche iniziative di educazione permanente;

f) organizzare, in collaborazione con le famiglie, le scuole, le associazioni socio-culturali corsi di educazione civica per maturare le coscienze al rispetto a alla difesa del bene pubblico;

g) incoraggiare la conoscenza e la diffusione della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio noalese. Promuovere il recupero e la conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, monumentale, rurale con particolare riguardo per il Centro Storico, le Torri, la Rocca, le zone umide, i corsi d’acqua, favorendone la fruizione e promuovendone la valorizzazione turistica;

h) attuare una politica di grande attenzione verso i giovani, gli anziani e le categorie di popolazione più esposte al rischio dell’emarginazione;

i) stimolare iniziative di socializzazione, incoraggiando prioritariamente la pratica dello sport in tutte le sue forme e il turismo sociale e giovanile;

j) valorizzare il ruolo storico che il Comune ha nel comprensorio e nelle zone limitrofe nel settore dell’attività commerciale (in particolare il mercato del giovedì) e nei servizi (in particolare l’Ospedale “P.F. Calvi”);

k) tutelare e migliorare la qualità della vita in ogni comunità, rimuovendo gli ostacoli che impediscono ai cittadini delle frazioni di usufruire dei servizi funzionanti nel Capoluogo;

l) promuovere una cultura di pari opportunità tra uomo e donna nelle forme e con gli istituti che saranno individuati e attivati allo scopo.

6. Il Comune valuta l’opportunità dl esercitare le funzioni proprie e i servizi pubblici nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell’omogeneità dell’area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti, delle economie di gestione conseguibili e di quanto stabilito nel successivo comma 8.

7. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i comuni contermini.

8. Il Comune di Noale, nel rispetto delle diverse competenze sancite dalla normativa vigente, assume come metodi di lavoro la programmazione e il coordinamento sia per quanto attiene alle scelte fondamentali sia per quanto attiene all’azione amministrativa e a tale scopo, promuove forme di collaborazione e cooperazione con i Comuni, le Province, la Regione, con la città metropolitana e con altri enti pubblici.

9. II Comune di Noale, nelle sue scelte fondamentali, ispira la propria azione amministrativa alla prevalenza dell’interesse pubblico collettivo.

Art. 3 - Titolo di Città - Stemma, gonfalone e festività

1. Noale ha acquisito il Titolo di Città con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 1999.

2. Noale ha diversi stemmi antichi a testimonianza della sua lunga storia. Lo stemma che il Comune adotta è stato concesso dal Presidente della Repubblica con D.P.R. del 9 gennaio 2001, che così dispone: “ STEMMA: di rosso, alla croce diminuita di argento, accantonata nei cantoni primo e secondo dalla stella di cinque raggi, d’oro, nel cantone terzo dalla lettera C, d’oro, nel cantone quarto dalla lettera maiuscola N, dello stesso. Ornamenti esteriori da Città”.

3. Il Gonfalone del Comune di Noale è stato concesso dal Presidente della Repubblica con D.P.R. del 9 gennaio 2001, che così dispone: “GONFALONE: drappo di azzurro, riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Città. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’oro”.

4. II Comune di Noale riconosce quali festività proprie della comunità di appartenenza nelle sue articolazioni: Briana, 1° Maggio; Cappelletta, 16 Luglio (Madonna del Carmine); Moniego, 25 maggio (Sant'Urbano); Noale, prima domenica di Ottobre (Madonna del Rosario).

5. II Comune di Noale è gemellato con il Comune di Arta Terme; può gemellarsi con altri enti o amministrazioni ove con gli stessi si condividessero finalità e obiettivi previsti nei rispettivi statuti.

Art. 4 - Territorio e sedi comunali

1. II territorio del Comune di Noale appartiene alla Regione del Veneto e alla Provincia di Venezia: il capoluogo del Comune è Noale.

2. Le frazioni del Comune di Noale sono: Briana Cappelletta Moniego

3. Gli organi e gli uffici comunali hanno sede unica nel Capoluogo.

4. Gli organi del Comune e gli uffici possono essere convocati e aperti anche in luoghi diversi dal Capoluogo.

Art. 5 - Forme di partecipazione e di informazione

1. Agli abitanti delle frazioni e del Capoluogo sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Viene istituito un “Notiziario Comunale” allo scopo di informare la popolazione sulle attività intraprese e su ogni altro argomento di generale interesse, al fine di rendere effettiva la trasparenza dell’attività amministrativa secondo le modalità stabilite nel Regolamento comunale.

3. II Comune istituisce appositi spazi nel Capoluogo e nelle frazioni per consentire ai singoli e alle associazioni di affiggere documentazioni o comunicati di pubblico interesse.

4. II Regolamento stabilirà modi, tempi e forme relative.

Art. 6 - Pari opportunità

1. L’Amministrazione comunale si impegna ad attivare tutte le forme possibili di iniziativa per la tutela del rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne, all’interno del proprio territorio coinvolgendo tutte le forze politiche, sociali, economiche, religiose ed istituzionali esistenti.

2. In ogni caso deve essere promossa la partecipazione di entrambi i sessi all’interno della Giunta, degli altri organi collegiali comunali e nelle nomine presso enti, aziende e istituzioni.

3. Potrà prevedersi l’istituzione di un comitato per le pari opportunità anche in forma associata con altri Comuni.

Titolo II - Organi elettivi del Comune
Capo I - II Consiglio Comunale
Sezione I - I Consiglieri Comunali
Art. 7 - I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge.  II consigliere è espressione diretta della cittadinanza e svolge le proprie funzioni senza vincolo di mandato, al solo scopo di promuovere il benessere dell’intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.

3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, con deliberazione del consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco (o, se previsto, il Presidente del Consiglio Comunale), a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco (o al Presidente) eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 8 - Diritti dei Consiglieri

1. Sono attinenti al mandato di ciascun consigliere:

a) II diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

b) La presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal Regolamento;

c) II diritto di ottenere tempestivamente da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli Enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. II Regolamento disciplina le forme e i modi per l’esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 9 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti. Il gruppo consiliare può essere formato anche da un solo consigliere, se unico eletto in una lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

2. I consiglieri comunali che non intendono più aderire al gruppo consiliare nel quale sono stati eletti e non aderiscono ad altro gruppo presente in Consiglio confluiscono nel gruppo misto. Il gruppo misto è unico e può essere costituito anche da un solo consigliere.

3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio, se eletto.     In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo il consigliere anziano. In caso di gruppo formato da un solo componente, questi assume le funzioni di capogruppo.

4. Il Sindaco – o il Presidente del Consiglio, se eletto - e i capigruppo costituiscono la conferenza dei capigruppo.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei gruppi e della conferenza dei capigruppo sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 10 - Dimissioni da Consigliere

1. Il Consigliere Comunale indirizza per iscritto le proprie dimissioni al Consiglio Comunale.

2. Le dimissioni sono assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l’ordine temporale di presentazione.

3. Le dimissioni sono immediatamente efficaci, irrevocabili e non necessitano di presa d’atto.

4. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l’ordine di presentazione delle dimissioni che risulta dal protocollo del Comune.

Sezione II - Presidenza del Consiglio Comunale
Art. 11 - Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti, può eleggere, tra i suoi componenti, un Presidente.

2. La votazione di cui al comma 1 avviene a scrutinio segreto. E’ richiesta la maggioranza favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

4. Il Presidente del Consiglio resta in carica quanto l’organo che l’ha eletto.

5. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio, con la stessa maggioranza prescritta per l’elezione, per gravi violazioni di legge, dello statuto o del regolamento, e per gravi motivi connessi con l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 - Competenze e poteri del Presidente

1. Il Presidente è espressione del Consiglio ed in quanto tale:

a) predispone l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, componendolo con gli argomenti e le urgenze comunicatigli per iscritto dal Sindaco, con gli oggetti che ritiene di inserire di propria iniziativa e con quelli richiesti dai Consiglieri secondo le norme previste dallo Statuto e dal regolamento;

b) convoca e presiede le riunioni consiliari e la conferenza dei capigruppo;

c) attiva il lavoro delle commissioni consiliari e ne riceve le conclusioni;

d) fissa la data delle riunioni del Consiglio d’intesa con il Sindaco;

e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all’ordine del giorno e proclama la volontà consiliare;

f) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l’accesso del pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;

g) accerta che le proposte di deliberazione presentate al Consiglio siano munite dei pareri previsti dalla legge.

2. Il Presidente, nell’adempimento delle sue funzioni, utilizzando le prerogative ed i poteri della sua carica, assicura che il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento dei suoi lavori avvengano nel rispetto del regolamento e dei diritti di ogni consigliere e siano finalizzati al buon andamento dell’attività amministrativa del Comune.

3. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Presidente del Consiglio si avvale - raccordandosi con il Direttore Generale, se nominato, con il Segretario Generale ed il funzionario competente per materia - delle strutture operative che, secondo l’organizzazione interna e la suddivisione delle funzioni, sono deputate a supportare il Consiglio, la sua presidenza e le sue altre articolazioni previste dallo statuto.

Sezione III - Disciplina del Consiglio Comunale
Art. 13 - Lavori del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono annunciate alla cittadinanza all’inizio della giornata con l’esposizione del tricolore, della bandiera europea e di quella della Regione Veneto, nonché da ogni altra forma di pubblicità.

2. Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tale prima seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. II Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte all’anno per l’esame e l’approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

4. II Consiglio deve, inoltre, essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato il diritto di iniziativa su problematiche di interesse generale delle frazioni da parte di un decimo dei residenti nelle frazioni stesse che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e su problematiche di interesse generale della comunità, da parte di un decimo dei residenti nell’intero comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. II Regolamento stabilirà il numero minimo di firme necessarie per accedere all’istituto.

5. II Regolamento stabilisce le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri.

6. II Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.

7. Almeno una volta all’anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione, risultanti dalla relazione della Giunta.

8. Il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta “aperta” per discutere problemi di generale interesse.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco o, se nominato, dal Presidente del Consiglio, nonché dal Segretario Comunale.

10. Sono organismi interni del Consiglio: la Conferenza dei Capigruppo consiliari e le Commissioni consiliari.

Art. 14 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. E’ facoltà del Consiglio provvedere, nel corso della durata del mandato, ad adeguamenti strutturali e/o modifiche delle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 15 - Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla Giunta Municipale, al Sindaco, a ciascun consigliere e ai cittadini nei casi previsti dall’art. 13 comma 4.

2. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari dell’iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e ogni altro requisito previsto dallo Statuto e dalla legge.

3. Ai piani e ai programmi settoriali da presentare al Consiglio Comunale devono essere allegate relazioni tecniche che illustrino la fattibilità dei piani stessi in ordine agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la loro realizzazione. Il Segretario si avvarrà degli uffici comunali per il parere di competenza secondo la normativa vigente.

Art. 16 - Consigliere anziano

1. Si intende per consigliere anziano il consigliere che è individuato secondo il criterio della cifra individuale maggiore. A parità di cifra individuale, le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

2. Nel caso di impedimento o di impossibilità del predetto le funzioni sono esercitate dal secondo degli eletti e così di seguito.

Art. 17 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari permanenti, per materie determinate, con compiti istruttori e consultivi e con esclusione di compiti deliberativi.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale, dagli organi e dagli uffici, dagli enti e dalle aziende dipendenti, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone per riferire circa l’Amministrazione comunale, la gestione del bilancio e del patrimonio comunale in relazione all’espletamento dei loro compiti.

3. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d’ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 1 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

4. II Consiglio Comunale può costituire altresì Commissioni temporanee e speciali su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, per svolgere indagini, inchieste, per funzioni di controllo o di garanzia o per altri motivi, sull’attività amministrativa del Comune, entro un termine stabilito dallo stesso Consiglio.

5. Le Commissioni temporanee e speciali sono sciolte in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarle o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l’incarico.

6. I membri delle Commissioni permanenti, temporanee, speciali vengono stabiliti in numero proporzionale rispetto alla rappresentanza politica.

7. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

8. Il Regolamento disciplinerà gli aspetti relativi al funzionamento e l’attuazione delle disposizioni sulle Commissioni consiliari.

9. Quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo si applica anche alle Commissioni temporanee e speciali.

10. La delibera di istituzione delle commissioni di cui al presente articolo, nonché della commissione per lo statuto ed i regolamenti, dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 18 - Commissione per lo Statuto e i regolamenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione consiliare per l’aggiornamento e il riesame dei Regolamenti comunali e dello Statuto che provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti e dei cittadini e/o associazioni, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentare al Consiglio Comunale quando se ne verifichi la necessità.

2. In materia di regolamenti anche la Commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

3. La Commissione dura in carica quanto l’organo che l’ha eletta.

Art. 19 - Nomine e revoche di competenza del Consiglio

1. Nel caso in cui la nomina di un componente di un organo collegiale sia di competenza del Consiglio Comunale e sia prevista la rappresentanza delle minoranze, si procede con voto limitato secondo le modalità stabilite nel Regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

2. II Consiglio dispone la revoca dei componenti i collegi di cui al comma 1, per gravi violazioni di legge o dello statuto, per documentata inefficienza o per il mancato rispetto degli indirizzi relativi all’attività da svolgere.

3. La delibera di revoca è adottata, su proposta della Giunta comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La revoca e l’elezione del sostituto avvengono nella stessa seduta con separate votazioni.

Art. 20 - Regolamento interno

1. Il Consiglio comunale adotta il regolamento per il proprio funzionamento come previsto dal vigente ordinamento istituzionale degli enti locali e richiamato nel presente statuto.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 e le sue eventuali modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo II - La Giunta
Sezione I - Formazione della Giunta
Art. 21 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 7. Possono essere nominati assessori anche cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere e che abbiano particolari competenze.

2. Gli assessori esterni al Consiglio comunale sono nominati contestualmente agli altri assessori.

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

Art. 22 - Incompatibilità

1. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte della Giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune.

 2. Per quanto non espressamente previsto al precedente comma 1 del presente articolo, valgono le cause di incompatibilità previste dalle restanti disposizioni vigenti in materia.

Art. 23 - Durata in carica e surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori continuano a svolgere le loro funzioni fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

2. L’Assessore che senza giustificato motivo non partecipi a 3 sedute di Giunta consecutive viene dichiarato decaduto dal Sindaco. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte dell’assessore interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. L’assessore ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Sindaco esamina e infine decide, tenuto conto delle cause giustificative presentate dall’assessore interessato.

Art 24 - Forme di presentazione delle dimissioni

1. Le dimissioni del Sindaco sono indirizzate al Consiglio comunale e quelle degli assessori al Sindaco. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo comunale.

Sezione II - Attribuzioni e funzionamento della Giunta
Art. 25 - Indirizzi per l’esercizio delle competenze della Giunta

1. La Giunta collabora col Sindaco nell’amministrazione del Comune. Essa attua i programmi e i piani deliberati dal Consiglio Comunale nel rispetto dei bilanci e degli indirizzi contenuti negli atti riservati alla competenza del Consiglio.

2. Alla Giunta compete l’adozione di tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non rientrino nella competenza del Consiglio Comunale, del Sindaco e degli organi burocratici.

3. II Sindaco, coadiuvato dalla Giunta comunale, vigila sull’attività gestionale di competenza degli organi burocratici, ferma restando la responsabilità individuale dei funzionari prevista dalle vigenti disposizioni in materia di ordinamento delle autonomie locali.

Art. 26 - Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta comunale e la presidenza delle riunioni spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale o loro sostituti.

Capo III - Il Sindaco
Art. 27 - Funzioni del Sindaco

1. II Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. Egli interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune e rappresenta il Comune.

2. II Sindaco ha potere d’ordinanza, assume e promuove tutte le iniziative necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale.

3. II Sindaco può adottare in via d’urgenza ogni provvedimento amministrativo di competenza comunale, salvo quelli che la legge, lo Statuto o qualsiasi altro provvedimento normativo qui non espressamente menzionato riservino alla competenza del Consiglio, della Giunta, del Segretario Generale, del Direttore Generale e degli altri organi burocratici.

4. II Sindaco espleta tutti gli altri compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto.

Art. 28 - Sostituto del Sindaco

1. II Sindaco designa fra gli assessori il Vice Sindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.

2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.

3. Nel caso di assenza o impedimento degli assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Consigliere anziano.

Art. 29 - Incarichi e deleghe

1. II Sindaco, in conformità di quanto disposto dal documento programmatico, incarica singoli assessori di curare determinati settori dell’attività della Giunta.

2. II Sindaco può altresì delegare gli assessori a compiere gli atti di sua competenza.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti di Giunta e individualmente delle funzioni e competenze delegate dal Sindaco in particolari materie.

4. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.

5. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può incaricare singoli consiglieri per l’espletamento di compiti connessi a problemi specifici.

Art. 30 - Nomine e revoche di competenza del Sindaco

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

2. La revoca viene disposta per grave violazione di legge o dello Statuto, per documentata inefficienza o per il mancato rispetto degli indirizzi relativi all’attività da svolgere.

Capo IV - Disposizioni Comuni
Art 31 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado.

2. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. L’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario Comunale o suo sostituto.

Art. 32 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendano vincolarsi.

2. Tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.

3. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Art. 33 - Rappresentanza legale dell’Ente – Patrocinio legale

1. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio e firma il mandato alla lite.

2. Compete alla Giunta Comunale l’adozione della delibera in ordine a tutte le iniziative giudiziarie in cui il Comune sia parte attiva o passiva, qualsiasi sia il grado di giudizio e la scelta del difensore.

3. Nei casi in cui è possibile agire o resistere in giudizio senza difensore iscritto all’Albo, la rappresentanza processuale può essere conferita, con delega del Sindaco, al responsabile apicale o ad altro funzionario comunale, attribuendogli ogni facoltà nei limiti e nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. Ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa nei confronti di un suo consigliere o assessore o del Segretario comunale per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento dei compiti d’istituto, il Comune assumerà a proprio carico a condizione che non sussista conflitto d’interessi ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il consigliere o l’assessore o il Segretario comunale da un legale di comune gradimento.

5. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave l’Ente ripeterà dal consigliere o dall’assessore o dal Segretario comunale tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 33-bis - Patrocinio Comunale

1. Il Patrocinio Comunale è una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, sportive, artistiche, scientifiche, ecc., e viene concesso nei casi di interesse comunale.

2. Non possono essere prese in considerazione iniziative che perseguono fini unicamente lucrativi.

3. La concessione del patrocinio spetta alla Giunta. Il conferimento di esso comporta per il destinatario l’obbligo di citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli, pubblicazioni, cataloghi e carta intestata, ecc.).

Titolo III - Istituti di partecipazione

Art. 34 - Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del comune

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici.

2. E’ garantito ai cittadini singoli o associati che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso alla visione e la possibilità di acquisizione di copia dei documenti e degli atti in possesso del Comune.

3. Sono fatti salvi i casi in cui l’Amministrazione, con atto motivato, eccepisce una delle limitazioni di segretezza previste dalla legge.

4. II regolamento stabilirà tempi e modalità di accesso e acquisizione.

Art. 35 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Il Comune di Noale garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo volto all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

2. L’avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o per regolamento hanno diritto di intervenirvi ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall’emanazione dell’atto finale.

3. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

4. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

5. Per quanto qui non espressamente disposto e nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge, il regolamento stabilisce i tempi e le modalità del procedimento amministrativo individuandone i responsabili.

Art. 36 - Valorizzazione del libero associazionismo

1. II Comune, ai fini di garantire il concorso della comunità all’azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative.

2. II Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3. II Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione dei pubblici servizi.

4. E’ in facoltà della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari promuovere e attuare la consultazione degli organismi associativi in ogni caso in cui lo ritengano opportuno.

5. II Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può richiedere il parere delle rappresentanze dell’associazionismo; assicura loro l’accesso alle strutture e ai servizi.

6. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nel settore sociale, educativo, dell’ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

7. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell’associazionismo.

8. II Consiglio Comunale, sentiti gli organismi di partecipazione, istituisce consulte di settore, assicurando loro l’esercizio di funzioni consultive e di iniziativa su problematiche specifiche che necessitano di valutazioni prevalentemente tecniche.

9. II regolamento determina le modalità attraverso cui le associazioni, le organizzazioni, i movimenti o i comitati di cittadini che ne facciano richiesta possano accedere alle strutture e ai servizi del Comune.

10. Presso il Comune di Noale può essere istituito l’Albo delle associazioni comunali al quale possono iscriversi, eventualmente in sezioni differenti, associazioni, organizzazioni, i movimenti o i comitati di cittadini.

Tali associazioni, ai fini sopra indicati, debbono: operare prevalentemente nell’ambito territoriale del Comune; non avere scopo di lucro; essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca l’eleggibilità con metodo democratico delle cariche sociali; tenere ordinati atti contabili; enunciare le proprie finalità che devono essere coerenti con quelle stabilite all’art.2 dello Statuto.

Art. 36-bis - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. La Città di Noale riconosce, promuove ed istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi quale organismo di avvicinamento dei giovani alla vita civile e amministrativa del Comune.

Art. 37 - Consultazione della popolazione del comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione viene richiesta da non meno del dieci per cento dei cittadini che abbiano compiuto almeno il diciottesimo anno di età e appartengano alla popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, che fisserà anche la soglia minima di accesso. Lo stesso argomento potrà essere riproposto non prima di dieci mesi.

3. La consultazione riguarda o l’intera popolazione del Comune o gli abitanti del capoluogo, o di una frazione, o di una zona omogenea, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4. La consultazione deve essere indetta dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta e il Segretario comunale o suo delegato redige il verbale dell’assemblea. II Comune assicura un’adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell’assemblea.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti, e vengono resi noti con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

6. In presenza di particolari problematiche si potranno stabilire forme diverse di consultazione (questionari, consultazione a mezzo di mass media, ecc.).

7. Per fini meramente conoscitivi rispetto a problemi specifici l’Amministrazione Comunale può indire una consultazione a cui possono partecipare i cittadini del Comune, nonché i domiciliati, anche se non abbiano raggiunto la maggiore età. La consultazione, in tal caso, può avvenire in uno dei seguenti modi: audizione diretta: invito ad esprimere per iscritto entro un termine determinato pareri, proposte ed osservazioni; invio di apposito questionario con invito a restituirlo entro un termine determinato. La consultazione è disposta dal Sindaco che vi procede su richiesta del Consiglio o della Giunta.

Art. 38 - Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo, che non potrà avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto in materia elettorale.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica.

3. Non è ammesso il Referendum consultivo nelle seguenti materie: tributi e tariffe; provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4. Per un periodo di almeno tre anni dallo svolgimento di un Referendum, non è ammessa la proposizione di altro Referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal dieci per cento di cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto almeno il diciottesimo anno di età. In ogni caso il Consiglio Comunale ne delibera anche l’ammissibilità, la data e le sedi di effettuazione.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. Entro trenta giorni l’esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, che dovrà farne oggetto di discussione, e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

8. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento del referendum consultivo.

Art. 39 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. I cittadini singoli o associati possono proporre istanze, petizioni e proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, indirizzate al Sindaco che ne informerà la Giunta comunale e ne promuoverà il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione, il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell’istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso completa e adeguata motivazione degli eventuali dinieghi.

3. II Sindaco fornisce puntuale informazione sull’esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 40 - Difensore civico

1. Il Difensore Civico esercita le funzioni conferitegli dalla legge.

2. In particolare, il Difensore Civico è il garante dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di realizzare l’efficienza dell’azione amministrativa, il corretto rapporto con i cittadini, nonché la tutela degli interessi protetti.

3. La sua attività si esplica nell’esaminare e segnalare, anche di propria iniziativa ovvero su istanza dei cittadini interessati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi della Pubblica Amministrazione verso il cittadino.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dell'ottanta per cento dei consiglieri assegnati, sentite le associazioni di cui all’art. 36 su una rosa di nominativi.

5. II Difensore Civico resta in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e comunque fino ad 1 anno dall’elezione del nuovo Consiglio, salvo sospensione, revoca o decadenza.

6. E’ dovere del Sindaco e degli uffici di adottare adeguati provvedimenti immediatamente dopo le segnalazioni del Difensore Civico, formulando motivate risposte entro trenta giorni e comunicando il tutto all’interessato e al Difensore Civico.

7. Sono requisiti per la carica: essere cittadino italiano, non avere procedimenti penali, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica, non ricoprire incarichi politici. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.

8. II Consiglio Comunale può, con la stessa maggioranza prescritta per l’elezione, revocare il Difensore Civico per gravi violazioni di legge, dello Statuto o del Regolamento e per gravi motivi connessi con l’esercizio delle sue funzioni.

9. Con la stessa maggioranza di cui al precedente comma 8, il Consiglio Comunale delibera la decadenza del Difensore Civico in caso di perdita dei requisiti per la carica.

10. Il Difensore Civico invia al Sindaco, ai capigruppo consiliari, ai Revisori dei Conti, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nel precedente anno solare, corredata da suggerimenti e osservazioni. Della relazione il Consiglio dovrà prendere atto nella prima seduta utile.

11. Al Difensore Civico dovrà essere trasmessa, a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, copia della relazione sulla gestione prevista dalla legge.

12. II Difensore Civico deve dare, per il prestigio e l’attività svolta nella società civile, garanzia di indipendenza e obiettività di giudizio.

13. Il Difensore Civico ha la propria sede nel palazzo comunale.

14. II Consiglio Comunale all’atto della nomina definisce il compenso spettante al Difensore Civico che non può comunque superare l’indennità di carica prevista dalla legge per gli assessori.

15. Il Difensore Civico si avvarrà, per l’espletamento del suo incarico, degli uffici comunali secondo modalità stabilite nel regolamento.

16. Il Comune di Noale può stipulare apposita convenzione con altri enti per l'esercizio delle funzioni di Difensore Civico.

Titolo IV - Uffici e personale
Art. 41 - Unità organizzative dell’Amministrazione Comunale

1. L’Amministrazione Comunale si articola in settori comprendenti attività omogenee che, al loro interno, si ripartono in servizi, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascun settore e la individuazione delle relative responsabilità.

2. L’attività gestionale dell’ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Direttore Generale, se nominato o se siano state conferite le relative funzioni al Segretario Comunale, e ai responsabili apicali dell’ente, che la esercitano in base alla legge, allo Statuto e ai regolamenti conformemente agli indirizzi del Consiglio comunale e alle direttive del Sindaco.

3. Ciascun settore utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi, secondo criteri di economicità e svolge il suo lavoro in sedi adeguate.

4. I responsabili dei settori, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizzano il lavoro, secondo criteri di efficienza e di responsabilità.

5. Al fine di un migliore impiego delle risorse umane, si ricorrerà alla mobilita interna fra settori, nel rispetto dei limiti alla mobilità posti dai contratti collettivi di lavoro.

6. I settori, coordinati dal Direttore Generale o dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo, entro l’organico dell’ente, unità speciali per progetti determinati. In tal caso la Giunta, sempre entro l’organico dell’ente, può individuare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi e le strutture necessarie.

7. I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle istituzioni.

8. II regolamento disciplina, in conformità con lo Statuto, il funzionamento dei settori e dei servizi, nonché la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 42 - Segretario comunale

1. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito albo.

2. Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente comma 1, il Comune di Noale può stipulare apposita convenzione con uno o più Comuni, per la gestione dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. II Segretario Comunale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o attribuitigli dal Sindaco e assiste gli organi del Comune nell’azione amministrativa.

4. II Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta; cura, anche a mezzo di funzionari, la redazione dei relativi verbali, esercita in tale veste funzioni consultive e propositive oltreché referenti e di assistenza.

5. Qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, spetta al Segretario sovrintendere allo svolgimento delle funzioni di dirigenti o funzionari di settore apicali dell’ente e coordinarne le attività secondo modalità da stabilirsi nel regolamento.

6. II Segretario comunale ha il potere di compiere gli atti, anche a rilevanza esterna, attribuitigli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, o dal Sindaco.

7. Al Segretario comunale compete la responsabilità dell’istruttoria dell’attività deliberativa; cura e promuove l’attuazione dei provvedimenti unitamente ai funzionari preposti, la rogazione dei contratti nei quali l’ente è parte, ha interesse o è destinatario; la funzione certificativa che dalla legge o dal presente Statuto non è attribuita ad altro soggetto, cura tutte le attività per assicurare la pubblicità e l’informazione sugli atti e i provvedimenti.

Art. 43 - Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione di Giunta, può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

2. Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente comma 1, il Comune di Noale può stipulare apposita convenzione con uno o più Comuni, in modo da raggiungere complessivamente almeno la soglia dei 15.000 abitanti, per l’esercizio delle funzioni di Direttore Generale.

3. La delibera approvativa della convenzione di cui al comma 2 deve avere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Il Direttore Generale - scelto tra soggetti che per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di competenza in relazione al posto da ricoprire - esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal regolamento, dal Sindaco, nonché da qualsiasi altro provvedimento vigente in materia.

Art. 44 - Vicesegretario

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario comunale, lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, ed è responsabile del settore segreteria e affari generali.

2. La nomina del Vicesegretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario comunale nonché la qualifica funzionale corrispondente al posto da ricoprire. Il posto, previsto in pianta organica, è ricoperto da un funzionario con qualifica direttiva apicale nelle forme di legge.

Art. 45 - Funzionari apicali

1. Ai responsabili di settore apicali dell’ente è assegnato il compito di trasformare in attività gestionale concreta la generale attività di indirizzo degli organi collegiali, secondo le direttive impartite dal Sindaco e gli orientamenti concordati con il Direttore Generale o con il Segretario comunale.

2. Spetta ad essi la gestione amministrativa del Comune, in base a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché da qualsiasi altro provvedimento qui non espressamente menzionato e in base alle direttive degli organi di governo.

3. Il responsabile di settore organizza i servizi e gli uffici cui è preposto, ne dirige il funzionamento nel rispetto delle direttive impartite dagli organi di governo, dal Direttore Generale o dal Segretario Comunale, e degli accordi sindacali nazionali o decentrati e risponde del buon andamento.

4. II regolamento disciplina l’attribuzione delle responsabilità gestionali ai funzionari apicali dell’ente.

5. I funzionari apicali rispondono dei risultati della loro azione amministrativa.

6. In caso di vacanza del posto, qualora non sia possibile attribuire, con delibera di Giunta, le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale anche se appartenente ad altra struttura organizzativa, ovvero a dipendente di qualifica immediatamente inferiore della medesima struttura operativa, queste possono essere transitoriamente affidate mediante incarico a tempo determinato a soggetti esterni, con l’osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.

7. E’ istituita la conferenza dei responsabili apicali di settore funzionale con compiti di coordinamento, programmazione e semplificazione della gestione amministrativa del Comune; a tale conferenza partecipano altresì per materia specifica i responsabili dei servizi. La conferenza è presieduta dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario comunale o suo delegato.

Art. 46 - Incarichi a tempo determinato

1. Il Comune di Noale può stipulare, al di fuori della dotazione organica, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dal regolamento, nonché dagli altri provvedimenti in materia, contratti a tempo determinato per il reclutamento di personale dirigenziale ad alta specializzazione o funzionari dell’area direttiva, nonché convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati.

Titolo V - Servizi
Art. 47 - Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. II Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 48 - Istituzioni

1. L’istituzione e organo strumentale del Comune di Noale che viene istituita per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale tramite delibera del Consiglio Comunale che ne approva il regolamento.

2. L’attività dell’Istituzione deve informarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 49 – Partecipazione a società di capitali

1. II Comune può partecipare a società per azioni, nonché alle altre forme societarie consentite dalla legge e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Sindaco, ai sensi del Codice Civile.

Art. 50 - Promozione di forme associative, di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e area metropolitana

1. II Comune promuove forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche.

2. Partecipa agli accordi di programma per l’azione integrata e coordinata delle stesse.

3. Promuove la costituzione di Consorzi tra enti e di Unioni di Comuni. Gli atti importanti dei Consorzi e delle Unioni di Comuni debbono essere pubblicati agli albi pretori degli enti che ne fanno parte e resi noti anche in altre forme alla cittadinanza.

4. II Comune di Noale, nel caso di appartenenza all’area metropolitana, informa la sua azione alla nuova realtà impegnandosi a svolgere un ruolo attivo e propositivo per un migliore assetto delle comunità e dei territori ricompresi nell’area.

Art. 51 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. II rappresentante del Comune nell’assemblea delle Società di capitali e nelle strutture associative è nominato dal Sindaco.

Art. 52 - Rappresentanti comunali

1. II Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell’attività ai quali si devono uniformare i rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e nelle strutture associative.

2. La Giunta comunale esercita la vigilanza sull’attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito a ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

Titolo VI - Finanze e contabilità
Art. 53 - Controlli interni

 1. I controlli interni sono esercitati in conformità alla normativa vigente in materia.

 2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico.

Art. 54 - Collegio dei revisori dei conti

1. II Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. II collegio dei revisori dei conti ha la collaborazione del Direttore Generale, ove nominato, del segretario comunale e degli uffici competenti, che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili; può acquisire documenti e atti del Comune; può, inoltre, chiedere informazioni e chiarimenti ai rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni, società o altri organismi.

3. II Sindaco può invitare il Collegio dei revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, il Collegio, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce relazioni tecniche.

4. II collegio dei revisori può richiedere al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

Art. 55 - Motivazione delle deliberazioni

1. II Consiglio Comunale, nell’esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

Titolo VII - Norme transitorie
Art. 56 - Regolamenti comunali anteriori

1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto vengono applicati per le parti in cui non siano incompatibili con esso fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Art. 57 - Interpretazione dello Statuto

1. Spetta al Consiglio Comunale l’interpretazione delle norme del presente Statuto che viene assunta con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 58 - Rinvio ai regolamenti

1.   Quanto previsto dallo statuto verrà disciplinato con Regolamenti.

2. L’iniziativa per la revisione dei Regolamenti di competenza del Consiglio spetta alla Giunta Municipale, ai consiglieri comunali, alla Commissione di cui all’art. 18 e a 1/20 dei cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

3. Le varie proposte di revisione dei regolamenti di competenza del Consiglio verranno esaminate dalla apposita Commissione che redigerà un’unica bozza di regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale.

4. I regolamenti conseguono efficacia dopo il trentesimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo termine diverso stabilito nel provvedimento di approvazione.

5. Nel caso di urgenza i regolamenti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell’organo competente ad approvarli.

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