Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 69 del 04 agosto 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO (VICENZA)

---

STATUTO del COMUNE di ASIGLIANO VENETO – VI. Approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 30.9.2002.

PREAMBOLO

Il Comune di Asigliano Veneto è l'Ente che rappresenta, storicamente e culturalmente, tutta la Comunità individuata nel suo rapporto organico con il territorio, nell'accoglimento e nel rispetto di tutte le tradizioni e le particolarità locali. Il Comune esercita le proprie funzioni al servizio del cittadino e della sua famiglia, in collaborazione con le varie forme associative ponendosi come obiettivo generale una amministrazione onesta e imparziale della collettività. Nel Comune ha sede la Parrocchia, giuridicamente riconosciute col nome di “S. Martino Vescovo”. Ad essa si riconosce la cura degli interessi spirituali, morali e sociali dei fedeli e la promozione di iniziative di volontariato e solidarietà. Il Comune si impegna a salvaguardare il valore della vita dal concepimento fino alla morte naturale, attivando servizi e opere per uno sviluppo civile ed economico equilibrato in tutto il territorio che migliori la qualità della vita di ogni cittadino.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dello Statuto

1.          Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l’organizzazione del Comune di Asigliano Veneto nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione, in attuazione del T.U. della legge sull’ordinamento degli enti locali 18 Agosto 2000, n. 267.

2.          I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1.          Il Comune di Asigliano Veneto promuove lo sviluppo ed il progresso civile, economico-sociale e culturale della Comunità locale, al fine di valorizzare la persona secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.

2.          Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3.          In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi :

a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b)           Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d)           Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

e) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

f)  Promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, in particolare nei settori dell’agricoltura ed artigianato, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

g)Tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi ; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

h)Salvaguardia del territorio, individuandone modalità coerenti di gestione e di utilizzo, nella prospettiva di consegnarlo alle generazioni future quanto più integro possibile.

Art. 3 - Collaborazione

1.          Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e di cooperazione previste dalla Legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili ed in vista di possibili unioni di Comuni contermini.

Art. 4 - Stemma e gonfalone

1.          Lo stemma del Comune è rappresentato da un Castello di colore giallo e marrone in campo verde con base in colore azzurro.

2.          Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa/cerimonia, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone nella foggia autorizzata.

3.          La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussiste un pubblico interesse.

TITOLO II

IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 5 - Sede comunale

1.          Il Comune ha sede nel capoluogo di Asigliano Veneto.

2.          Gli Organi del Comune, in particolari circostanze e previa approvazione del Consiglio Comunale, possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo, purché nell'ambito del territorio comunale.

Art. 6 - Albo Pretorio

1.          Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2.          La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3.          Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO III
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
SEZIONE I
FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 7 - Funzioni

1.          Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2.          Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera Comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

3.          Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4.          L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono stabiliti dalla legge.

5.          Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri Comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.

6.          Il regolamento disciplinerà le forme e il modo per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

SEZIONE II
I CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 8 - Diritti e poteri dei Consiglieri Comunali

1.          Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2.          Sono inerenti al mandato di ciascun consigliere:

a) Il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

b)           La presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

c) Il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune, le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

Art. 9 - Doveri dei Consiglieri Comunali

1.          Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell’intera comunità locale.

2.          I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, delle quali siano membri.

3.          I Consiglieri Comunali che non intervengano alle sessioni del Consiglio Comunale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.90 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo, il Consiglio esamina e infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 10 - Gruppi Consiliari

1.          I Consiglieri sì riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

2.          Ciascun gruppo può anche esser formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3.          Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

SEZIONE III
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11 – Lavori del Consiglio

1.          Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2.          Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte all’anno per l’esame e l’approvazione dei Bilanci, dei piani, dei programmi e almeno una vola all’anno per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.

3.          Il Consiglio Comunale deve essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato il diritto di iniziativa.

4.          Quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta per l’esame delle questioni proposte.

5.          Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 12 - Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale

1.          L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.          Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3.          Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.          La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5.          La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

6.          L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7.          L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso eccezionale d’urgenza, e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8.          La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima, nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9.          Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10.      La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11.      In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.

Art. 13 - Voto palese e segreto

1.          Le deliberazioni consiliari sono assunte, di regola, con votazione palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.          Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 14 - Consigliere Anziano

1.          E’ consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei canditati alla carica di Sindaco proclamati eletti. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano di età.

Art. 15 - Linee programmatiche di mandato

1.          Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2.          Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3.          Con cadenza almeno annuale, il Consiglio Comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio Comunale provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4.          Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 16 - Disposizioni generali sulle commissioni consiliari.

1.          Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita delibera, commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori, consultivi e propositivi.

2.          Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine e d’inchiesta, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

3.          La commissione temporanea o speciale è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine di cui al comma 2, salvo che il Consiglio delibera di prorogarla o, se il termine è scaduto, di rinnovare l’incarico.

4.          Tutte le commissioni consiliari sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

5.          Gli organi ed uffici del Comune, degli enti e delle aziende e strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

6.          Il funzionamento, la composizione e i poteri delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

7.          La deliberazione consiliare di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

Art. 17 - Rappresentanza delle minoranze

1.          Quando una norma richieda che un organo Comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni od altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel Regolamento salvo diverse disposizioni di legge.

2.          I rappresentanti della minoranza vengono espressi dalla medesima, ove esista e sia presente.

Art. 18 - Regolamento interno

1.          Il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per legge al Comune.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE
SEZIONE I
FUNZIONI DELLA GIUNTA
Art. 19 - Giunta Comunale

1.          La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2.          La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3.          La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 20 - Composizione della Giunta

1.          La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, compreso il Vice-Sindaco;

2.          In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.

Art. 21 - Incompatibilità

1.          Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 22 - Nomina della Giunta e sua durata in carica

1.          Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione.

2.          E’ facoltà del Sindaco individuare e nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale fra cittadini comunque in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3.          Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4.          La legge regola la durata in carica della Giunta.

Art. 23 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

1.          Gli assessori cessano dalla carica per:

a)     Morte
b)    Dimissioni
c)     Revoca
d)    Decadenza

2.          Le dimissioni da assessore sono presentate alla Segreteria Generale del Comune e dal Segretario trasmesse al Sindaco.

3.          Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

4.          La decadenza degli assessori, nei casi previsti dalla legge, è accertata e dichiarata dal Sindaco.

5.          Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra qualsiasi causa, provvede il Sindaco.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 24 - Funzionamento della Giunta

1.          La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 3 componenti.

2.          Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabiliti in maniera informale dalla Giunta stessa.

3.          La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ivi compreso il Sindaco.

4.          Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

5.          Le votazioni della Giunta sono sempre palesi. In casi eccezionali, per votazioni relative a persone, il Sindaco può disporre che la votazione avvenga in forma segreta.

6.          Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri previsti dalla legge.

7.          Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e può richiedere la presenza del vice segretario e/o di altro funzionario direttivo o responsabile del servizio.

8.          Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 25 - Competenza della Giunta

1.          La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2.          La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3.          La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) Propone al Consiglio i regolamenti;

b) Adotta i provvedimenti di mobilità esterna, di distacco e di riassunzione del personale già dimissionario volontariamente;

c) Approva i progetti, i programmi esecutivi, le perizie di variante, che non rientrano nelle competenze del responsabile del procedimento dei lavori pubblici, in conformità al programma triennale ed all'elenco annuale dei lavori pubblici , i certificati di regolare esecuzione o di collaudo delle opere pubbliche e adotta tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;

d)  Modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

e) Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili e la costituzione di servitù attive e passive di qualsiasi genere;

f)  Delibera in materia di toponomastica stradale;

g)Nomina le commissioni di gara e dei concorsi pubblici, qualora le relative procedure non siano disciplinate da apposita norma di legge o regolamento;

h)Concede l’autorizzazione a stare in giudizio o a transigere ed effettua la scelta del legale di fiducia;

i)   Delibera le anticipazioni e approva il rendiconto annuale dei fondi economali;

j)   Delibera in materia di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi, quando non siano determinati dalla legge, da norme regolamentari o da contratti;

k)Autorizza le missioni del Sindaco al di fuori del territorio Regionale e/o di durata superiore alle 24 ore;

l)   Delibera le spese a carattere pluriennale ai sensi dell’art. 183 - comma 6 - del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;

m)         Approva gli accordi di contrattazione decentrata e decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;

n)Approva le deliberazioni di atti politici discrezionali, gemellaggi e convenzioni con enti di volontariato ed associazioni;

o) Esprime pareri ad enti ed organi esterni al Comune, che la legge non attribuisce alla competenza del Sindaco e o del Consiglio;

p) Fissa la data dei comizi per i referendum di iniziativa locale e costituisce, l’Ufficio Comunale per le Elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

q) Approva i protocolli d'intesa o convenzioni con Comuni, Provincia ed altri enti che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedano specifiche forme di consultazione tra gli enti contraenti.

CAPO III
IL SINDACO
Art. 26 - Funzioni del Sindaco

1.          Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.          Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3.          Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4.          Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5.          Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6.          Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 27 - Attribuzioni di amministrazione

1.          Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

a) Dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

d) Adotta le ordinanze di sua competenza previste dalla legge;

e) Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) Conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g)Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili .

h)Rappresenta il Comune in giudizio sia come attore che come convenuto; può delegare, con proprio atto, la rappresentanza processuale ai responsabili di servizi;

i)   Indice la conferenza dei servizi per interventi di competenza del Comune, ove la legge non attribuisca tale competenza al responsabile del servizio o del procedimento;

j)   Costituisce l'ufficio elettorale comunale in occasione di consultazioni elettorali;

k)Presenta istanza allo Stato, alla Regione o ad altri soggetti per la concessione di contributi al Comune;

l)   Stipula in rappresentanza del Comune le convenzioni riguardanti l'assunzione di obblighi tra soggetti pubblici e sottoscrive gli accordi di programma.

Art. 28 - Attribuzioni di vigilanza

1.          Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2.          Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.          Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 29 - Attribuzioni di organizzazione

1.          Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) Stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 30 - Vice – Sindaco

1.          Il Sindaco designa fra gli assessori il Vice - Sindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento;

2.          Nei casi di impedimento o di assenza contestuale del Sindaco o del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età;

3.          Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’Albo Pretorio.

Art. 31 - Mozione di sfiducia

1.          Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2.          Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3.          La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.32

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

 

1.          Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2.          L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3.          La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4.          La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5.          Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 33 - Incarichi agli assessori

1.          Gli assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.

2.          Il Sindaco incarica singoli assessori di curare determinati settori omogenei dell’attività della Giunta.

3.          Il Sindaco può altresì delegare gli assessori a compiere atti di sua competenza.

4.          La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 34 - Astensione obbligatoria

1.          Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al 4° grado.

2.          L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3.          L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della delibera e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini sino al quarto grado.

4.          L’astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

5.          Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 35 - Nomine

1.          Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende speciali e istituzionali vengono effettuate dal Sindaco sulla base dell’esame del curriculum di ciascun candidato, e sulla scorta degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2.          Il Consiglio Comunale nomina i rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende speciali e istituzioni, ad esso espressamente riservati dalla legge.

3.          I rappresentanti di cui ai commi precedenti, decadono con il rinnovo del Consiglio Comunale, ma restano in carica fino alla loro sostituzione, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13 della legge 25.3.1993, n. 81.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 36 - Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune

1.          Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2.          Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3.          La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4.          Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Art. 37 - Valorizzazione del libero associazionismo

1.          Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione, valorizza le libere forme associative.

2.          Il Comune agevola gli organismi associativi, che svolgono attività di interesse locale, con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3.          La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni.

Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4.          Il Comune secondo le modalità previste dai Regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell’associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.

5.          Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale, sanitario, religioso, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6.          Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7.          Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 38 - Consultazione della popolazione del Comune

1.          La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materia di esclusiva competenza locale.

2.          La consultazione viene richiesta da almeno il venti per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3.          La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4.          La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

5.          Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti con adeguata pubblicità alla cittadinanza interessata.

6.          Partecipano alla consultazione i cittadini residenti maggiori di 18 anni.

Art. 39 - Referendum consultivo

1.          In materia di esclusiva competenza Comunale è ammesso il referendum consultivo.

2.          Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3.          Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

a) tributi e tariffe;

b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4.          Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5.          Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal venti per cento dei cittadini residenti nel Comune.

6.          Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7.          Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, che dovrà farne oggetto di discussione, e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 40 - Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1.          I1Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell’assistenza e della gestione del territorio.

2.          Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.

3.          Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.

4.          L'elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del Regolamento.

Art. 41 - Istanze, petizioni, proposte dei cittadini singoli o associati

1.          Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2.          Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3.          Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 42 - Consigli Comunali aperti

1.          In relazione ad argomenti di interesse generale o di particolare gravità può essere indetto un Consiglio Comunale aperto in luogo adatto a consentire la partecipazione e l'intervento della popolazione e delle associazioni. Le modalità di convocazione e di svolgimento di tali Consigli Comunali aperti saranno stabilite dal Regolamento.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
UFFICI

Art. 43 - Principi strutturali ed organizzativi

1.          L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) Un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) L’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) L’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 44 - Organizzazione degli uffici e del personale

1.          Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2.          Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3.          I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4.          Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 45 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1.          Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.

2.          I regolamenti si uniformano al principio della separazione delle competenze.

3.          L’organizzazione del Comune si articola in unità operative, che sono strutturate secondo criteri di omogeneità.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 46 - Direttore Generale

1.          Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2.          In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 47 - Compiti del Direttore Generale

1.          Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2.          Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3.          La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità .

4.          Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 48 - Funzioni del Direttore Generale

1.          Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2.          Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a)Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c)Verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e)Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g)Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h)Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i)   Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 49 - Responsabili degli Uffici e Servizi

1.          I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.          I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3.          Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 50 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.

1.          I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2.          Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a)Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f)  Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco e delle norme regolamentari;

g)Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000;

h)Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i)   Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j)   Forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k)Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l)   Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m)         Rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3.          I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 51 -Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.          La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità

2.          La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n° 267/2000.

3.          I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 52 - Collaborazioni esterne

1.          Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2.          Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 53 - Uffici di indirizzo e di controllo

1.          Il Regolamento può prevedere la costituzione di uno o più uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta comunale e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2.          Essi sono costituiti da dipendenti dall'Amministrazione comunale o da collaboratori assunti a tempo determinato, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi in situazione strutturalmente deficitaria.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 54 - Nomina e funzioni

1.          Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2.          Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’Ufficio del Segretario comunale.

3.          Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

4.          Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

5.          Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli Consiglieri;

6.          Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal regolamento e dal Sindaco.

Art. 55 - Vicesegretario comunale

1.          La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea.

2.          Il vicesegretario Comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO VI
SERVIZI

Art. 56 - Servizi pubblici comunali

1.          Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.          I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 57 - La gestione dei servizi pubblici a rilevanza industriale

La gestione dei servizi pubblici a rilevanza industriale, come individuati dal regolamento di cui all'art. 35, comma 16, della legge 28.12.2001, n. 448, è regolata dalle disposizioni contenute all'art. 113 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2002, come introdotto dall'art. 35, comma 1, della Legge n. 448/2001.

Art. 58 - La gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale

La gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale è regolata dalle disposizioni contenute all'art. 113-bis del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 35, comma 15, della Legge n. 448/2001.

Art. 59 - Aziende speciali

1.          Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2.          Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3.          I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 60 - Struttura delle aziende speciali

1.          Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, in funzionamento, le attività e i controlli.

2.          Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3.          Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4.          Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5.          Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi

6.          Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7.          Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 61 - Istituzioni

1.          Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2.          Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3.          Gli organi delle istituzioni sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4.          Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5.          Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione, deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6.          Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 62 - Società per azioni o a responsabilità limitata

1.          Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2.          Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3.          L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4.          Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5.          I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6.          Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

7.          Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 63 - Convenzioni

1.          Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2.          Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 64 - Consorzi

1.          Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2.          A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3.          Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 65 - Accordi di programma

1.          Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2.          L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza, ed è approvato ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

3.          Qualora l’accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 66 - Controllo economico interno della gestione

1.          Il controllo economico interno è svolto dal Revisore dei Conti.

2.          Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da conseguire tecniche di controllo economico di gestione.

3.          I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo della gestione.

Art. 67 - Revisore dei conti

1.          Il Revisore dei Conti svolge le funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto.

2.          Esercita il controllo di gestione, esaminando in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.

3.          Il Revisore dei Conti ha la collaborazione del Segretario comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.

4.          Il Revisore dei Conti nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.

5.          Il Sindaco può invitare il Revisore dei Conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.

6.          Il Revisore dei Conti può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

Art. 68 - Motivazione delle deliberazioni consiliari

1.          Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni e le proposte del Revisore dei Conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

Art. 69 - Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento

1.          Qualora nei termini fissati dal D.Lgs. n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento come segue.

2.          Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3.          Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, scegliendolo tra segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto un incarico almeno triennale completo presso enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4.          Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa immediatamente dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

5.          Il Commissario, nel caso in cui la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6.          Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni, invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7.          Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO VIII

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 70 - Informazione del contribuente

1.          Il Comune recepisce e fa propri i principi generali dell'ordinamento tributario fissati dalla legge 27.07.2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente.

2.          E' demandata al regolamento la disciplina attuativa di tali principi, con particolare riferimento all'attività amministrativa ed organizzativa, nonché di tutela dei diritti dei contribuenti.

3.          L’Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione dei testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso l’ufficio tributi comunale.

4.          L’Amministrazione Comunale deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

5.          Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di notifica degli atti tributari.

6.          L’Amministrazione Comunale deve invitare il contribuente, con i mezzi ritenuti più idonei, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta, prima di procedere alla liquidazione di tributi comunali risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze rilevanti della dichiarazione.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 71 - Regolamenti comunali

1.          I regolamenti comunali entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.

 Art. 72 - Regolamenti comunali anteriori

1.          I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all’entrata in vigore di nuovi regolamenti.

Art. 73 -Norme finali

1.          Con l’entrata in vigore del presente Statuto, viene abrogato lo statuto approvato con deliberazione Consiliare n. 11 del 4.5.1994 e successive modifiche.

Torna indietro