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Bur n. 65 del 21 luglio 2006


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 27 marzo 2006

Classificazione amministrativa delle strade comunali - D.Lgs. n. 285/1992 (art. 2, commi 5-8) - D.P.R. n. 495/1992 (art. 2, comma 6).

La Giunta Comunale
 
       Premesso:
-          che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 28.07.1965 veniva approvato l’elenco delle strade comunali;
-          che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 28.07.1965 veniva approvato l’elenco delle strade vicinali di uso pubblico;
-          che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16.04.1971 veniva approvato l’aggiornamento dell’elenco delle strade comunali;
      Considerato che dato il notevole sviluppo urbanistico del Comune la rete stradale ha subito un sostanziale cambiamento sia sotto l’aspetto estensivo sia di destinazione;
      Ritenuto opportuno aggiornare l’elenco delle strade comunali e vicinali alla situazione attuale, nonché procedere alla classificazione amministrativa della viabilità esistente ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 5 e 8 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del comma 6 dell’art. 2 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
      Vista la legge regionale 13.04.2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112”, in particolare l’art. 94, comma 2: “Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza”;
      Vistol’allegato elenco della viabilità comunale e la relativa classificazione amministrativa predisposto dall’ufficio Urbanistica - Territorio - Ambiente del Comune, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
      Accertata la sussistenza sulle strade classificate come vicinali e private di uso pubblico interne al centro abitato, dei requisiti di passaggio esercitato da una collettività di persone, la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento alla via pubblica, esigenze di uso pubblico, nonché l’esercizio ultraventennale dello stesso;
      Vistoil D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
      Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
      Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 01 giugno 2001 “Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successine modificazioni”;
      Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
      Visto ed acquisito il parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica previsto dall’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
      Conl’assistenza del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
      Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano ai sensi della vigente normativa;
 
delibera
 
      1. di approvare l’allegato elenco della viabilità comunale esistente e la relativa classificazione amministrativa, predisposto dall’ufficio Urbanistica - Territorio - Ambiente del Comune (allegato A) ed annessa restituzione cartografica in scala 1:10.000 (allegato B), ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 5 e 8 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del comma 6 dell’art. 2 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
      2. di dare atto che il presente provvedimento divenuto definitivo sarà trasmesso alla Regione del Veneto per gli adempimenti di competenza;
      3. che il provvedimento di classificazione avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R..

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