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Bur n. 52 del 09 giugno 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI TREBASELEGHE (PADOVA)

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17 marzo 2006)

Statuto

Premessa
Trebaseleghe è un Comune storico importante, il cui toponimo si può far derivare dalla forma dialettale di “tre basiliche” di significato ancora controverso.
Il suo territorio è situato nel settore nord-orientale della provincia di Padova, ai confini con le province di Venezia e Treviso.
Ecclesiasticamente appartiene alla diocesi di Treviso.
Il suo territorio, ricco di acqua sorgiva e solcato dai fiumi Dese, Draganziolo e Marzenego, era abitato fin dai tempi antichi e sicuramente lo era in epoca romana.
Il Congresso di Vienna del 1815 assegnò Trebaseleghe e il suo territorio all’Austria che lo incluse nel Regno Lombardo – Veneto a cui appartenne fino al 1866 quando, plebiscitariamente, la sua gente decretò l’annessione all’Italia; da allora la sua storia si identifica con quella nazionale e le vicende che seguirono si confondono con la cronaca.
Celebre la Fiera annuale (che si svolge tutt’ora a settembre), documentata già nel 1338 quando Ziliolo, fratello di Guecello Tempesta, signore di Noale, liberato dalle prigioni, si recò in processione alla Chiesa di S. Maria di Trebaseleghe per adempiere ad un voto.
Con le frazioni di Silvelle, S.Ambrogio e Fossalta, Trebaseleghe è oggi in pieno sviluppo sia dal punto di vista demografico che economico.
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI
Art. 1
Statuto
1. Il presente Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia del Comune di Trebaseleghe nell’ambito dei principi dettati dalla Costituzione, dall’Ordinamento degli enti locali, compresa la Carta Europea dell'Autonomia Locale.
2. Il Consiglio Comunale conformerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, garantendo l’adeguamento delle disposizioni statutarie alle condizioni sociali, economiche e civili della collettività.
Art. 2
Identificazione del Comune
1. Il Comune di Trebaseleghe è costituito dai cittadini del capoluogo e delle frazioni di Fossalta, Silvelle e Sant’Ambrogio.
2. Il territorio comunale è delimitato dai confini con i comuni di Camposampiero, Massanzago, Piombino Dese, Noale, Scorzè, Morgano e Zero Branco.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
Art. 3
Stemma e gonfalone
1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica n. 2216 del 09.07.1983.
2. L’uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all’Amministrazione Comunale.
3. La stessa può autorizzare la riproduzione e l’uso dello stemma del Comune in particolari occasioni, ove sussista un pubblico interesse.
Art. 4
Finalità
1. Il Comune di Trebaseleghe rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, economico e culturale ispirandosi ai valori della Costituzione, in attuazione delle leggi dello Stato, della Regione e della Comunità Europea.
2. Per il conseguimento di dette finalità, il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà e le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti comunali.
Art. 5
Autonomia del Comune in ambito nazionale e sovranazionale
1. Il Comune di Trebaseleghe, nell’ambito della propria autonomia, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione Veneto, della Provincia di Padova e delle Unioni dei Comuni e ne promuove, per quanto di sua competenza, la loro specificazione ed attuazione.
2. Al fine di diffondere una civiltà di accoglienza e di pace, di serena e civile convivenza può promuovere incontri con altri comuni e in particolare con quelli della Comunità Europea, con cui può stringere forme di gemellaggio.
Art. 6
Principi e metodi dell’azione comunale
1. L’azione comunale si informa ai principi di solidarietà e di pari opportunità ed opera per affermare i diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell’ambito comunale.
2. Il Comune, ferma restando la sua funzione di indirizzo, si ispira al principio di sussidiarietà quale criterio dei rapporti con tutti gli altri soggetti pubblici e privati ed in particolare, nella propria attività, coopera con altri Comuni, Provincia, Regione e Stato.
3. Il Comune informa la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, come fondamento per l’azione efficiente ed efficace dei pubblici poteri e riconosce le disposizioni previste dallo statuto dei diritti dei contribuenti.
Art. 7
La partecipazione popolare
1. Il Comune di Trebaseleghe promuove la partecipazione dei cittadini, singolarmente o in forma associata, al fine di consentire l’incontro di persone, culture e forze politiche diverse e per contribuire alle scelte di politica amministrativa del Comune.
2. Il Comune valorizza le libere forme associative e collabora con esse; attribuisce particolare rilievo alle organizzazioni di volontariato, in quanto portatrici dei valori della solidarietà tra le persone e dell’impegno sociale.
3. Il Comune ripudia qualsiasi forma di violenza e considera il dialogo e il rispetto reciproco condizione fondamentale della convivenza civile e dell’azione politica. Sostiene, inoltre, il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. A tale scopo, può attivare e sostenere iniziative per favorire la promozione dei diritti umani, la convivenza pacifica e la solidarietà tra i popoli, riconoscendo la pace un diritto fondamentale di tutti.
Art. 8
Tutela della persona e della salute
1. Il Comune di Trebaseleghe considera la politica sociale un investimento mirato a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, mediante la realizzazione e l’erogazione di adeguati servizi.
2. Il Comune di Trebaseleghe concorre a tutelare, nell’ambito delle sue competenze, il diritto primario alla salute ed al benessere psico-fisico della persona, autonomamente o in collaborazione con l’Azienda U.L.S.S., altri Enti preposti ed associazioni.
3. Il Comune promuove e sostiene iniziative ed azioni di informazione, educazione e prevenzione.
4. Tutela i diritti delle persone e delle famiglie, promuovendo azioni a favore della loro integrazione sociale, lavorativa e del loro benessere, con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e disagiate, anche attivando un sistema globale e integrato di sicurezza sociale.
5. Il Comune promuove azioni a favore dei cittadini extra comunitari per la loro integrazione nell’ambiente sociale e lavorativo.
Art. 9
Pari opportunità
1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile, sociale e lavorativa.
2. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari, ove esistenti, negli altri organi collegiali, nonché nelle aziende, istituzioni ed enti partecipati, controllati o dipendenti dal Comune, è promossa la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.
Art. 10
Pubblica istruzione, Cultura, Sport e Tempo libero
1. Consapevole del particolare rilievo che assume il settore della Pubblica Istruzione, il Comune collabora con i soggetti operanti nel territorio comunale, sostenendo iniziative volte a migliorare l’attività educativa e l’assistenza scolastica.
2. Favorisce ricerche e studi sulla storia, gli usi e le tradizioni locali e cura la conservazione del suo archivio storico.
3. Promuove e incentiva la pratica sociale dello sport, con particolare attenzione all’età evolutiva, delle attività ricreative e del tempo libero.
4. Il Comune valorizza la presenza e le iniziative delle associazioni culturali e sportive, presenti nel territorio, come fattore di crescita umana e civile dei cittadini.
Art. 11
Tutela dell’ambiente, del patrimonio e del territorio
1. Il Comune di Trebaseleghe considera l’ambiente ed il territorio bene prezioso della collettività da conservare e tramandare.
2. Il Comune riconosce il valore del patrimonio artistico e storico come bene essenziale della comunità, ne assume la salvaguardia come obiettivo generale della propria azione amministrativa; raccoglie, conserva e valorizza gli usi, le tradizioni e i costumi della comunità.
3. Il Comune ispira la propria azione alla tutela, valorizzazione, ripristino e manutenzione del territorio, delle risorse naturali e del paesaggio nella sua complessità, al fine di assicurare ai cittadini condizioni di benessere e di miglior qualità della vita.
4. Per le suddette finalità, il Comune collabora anche con istituzioni pubbliche competenti e con le associazioni interessate, consapevole che le azioni devono rispettare gli interessi di tutta la collettività.
5. Favorisce lo sviluppo economico-sociale salvaguardando il territorio quale bene della comunità e il rispetto della vita di tutti gli esseri viventi.
6. Promuove la tutela delle risorse ambientali e naturali, preservandole da ogni forma di utilizzo che comprometta l’integrità e gli equilibri biologici del territorio.
Art. 12
Sviluppo economico
1. Il Comune di Trebaseleghe favorisce uno sviluppo produttivo e commerciale che si integri in modo armonico con gli insediamenti residenziali e sia compatibile con il rispetto dell'ambiente e dell’uomo.
2. Sostiene iniziative di promozione delle produzioni locali, valorizzando i settori emergenti.
Art. 13
Principio della programmazione
1. Il Comune, per l’esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento delle sue finalità, adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. In particolare, il presente statuto disciplina anche le modalità mediante le quali il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche.
TITOLO II
ORGANI DI DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA
Capo I Organi del Comune
Art. 14
Organi del Comune
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. Sono altresì organi del Comune, nell’ambito del Consiglio Comunale, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.
3. Le rispettive competenze e attribuzioni sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
Art. 15
Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio Comunale.
1. La composizione, l’elezione, la convalida ed eventuale surrogazione degli eletti, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalla legge.
Art. 16
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale è diretta espressione della comunità, ha potestà statutaria e regolamentare, esplica le sue funzioni nell’interesse della cittadinanza, per mezzo di atti fondamentali.
2. E’ organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ha funzioni di verifica sulla attività della Giunta e del Sindaco.
3. Indirizza la propria azione e quella dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità amministrativa.
4. Il Consiglio Comunale richiede al Sindaco di relazionare sull’attuazione degli atti consiliari di indirizzo.
5. Spetta al Consiglio Comunale decidere, in via pregiudiziale, se un argomento, inserito all’ordine del giorno, debba essere discusso ovvero se ne debba rinviare la discussione.
6. Per materie di interesse intercomunale, il Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio, può promuovere, in accordo con i Sindaci dei Comuni interessati, la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli Comunali.
Art. 17
Organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce le risorse adeguate ad assicurare il funzionamento, le iniziative e l'informazione sull’attività del Consiglio Comunale, secondo lo spirito della legge vigente.
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio che fissa l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno, deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima. Il regolamento del Consiglio stabilisce le modalità della convocazione.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; tuttavia il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta, su proposta di un Consigliere, di riunirsi in seduta non pubblica.
4. Per la validità delle sedute in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco; per la validità delle sedute in seconda convocazione è richiesta la maggioranza dei 2/5 dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice e con voto palese sugli argomenti di sua competenza, salvo che la legge o lo statuto dispongano altrimenti. Il presidente del Consiglio proclama l’esito della votazione subito dopo il suo svolgimento.
6. Il Consiglio Comunale garantisce la rappresentanza delle minoranze in seno a organi collegiali con il sistema del voto segreto limitato, sempreché la legge o lo statuto non dispongano diversamente.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, qualora lo richieda un terzo dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. Spetta al Consiglio deliberare se discutere gli argomenti richiesti.
Art. 18
Linee programmatiche di mandato. Presentazione e verifica.
1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di insediamento.
2. Il Consiglio Comunale provvede periodicamente, e comunque in sede di approvazione del bilancio di previsione, a verificare l’attuazione di tali linee, nonché la coerenza degli atti gestionali con i documenti di programmazione, apportando ad esse eventuali integrazioni o adeguamenti, sulla base delle esigenze che dovessero emergere e secondo le modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. Al termine del mandato politico-amministrativo, entro la data di indizione dei comizi, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Art. 19
Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale. Elezione.
1. Il Presidente del Consiglio viene eletto in seduta pubblica, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nella prima seduta successiva alle elezioni, ovvero in una seduta successiva alla istituzione della figura o al verificarsi della vacanza della carica.
2. Qualora in prima votazione non si raggiunga il suddetto quorum, nella seconda o successive votazioni il Presidente verrà eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
3. Eletto il Presidente, si procede immediatamente e con le medesime modalità all’elezione del Vice Presidente.
4. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica per dimissioni volontarie, rimozione, decadenza, mozione di sfiducia presentata dalla metà dei Consiglieri e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri. Essi possono altresì essere revocati su proposta motivata di almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati ed approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
Art. 20
Funzioni del Presidente e Vice Presidente
del Consiglio Comunale.
1. Il Presidente del Consiglio Comunale esercita le seguenti funzioni:
- convoca il Consiglio Comunale, previa intesa con il Sindaco;
- predispone, d’intesa con il Sindaco, l’ordine del giorno del Consiglio;
- presiede i lavori del Consiglio e ne garantisce il funzionamento e l’ordine pubblico;
- promuove e coordina i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, i Capigruppo e le Commissioni consiliari;
- presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- quale rappresentante istituzionale del Consiglio, può partecipare alle manifestazioni ufficiali del Comune;
- assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto;
- assicura un’adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio, d’iniziativa o su richiesta, durante la seduta, può dare la parola a funzionari dell’Amministrazione, ad esperti o a rappresentanti di enti, associazioni, aziende e organizzazioni interessati agli argomenti da trattare, quando ne ravvisi l’utilità in relazione all’argomento in discussione.
4. Il Vice Presidente del Consiglio esercita tutte le funzioni spettanti al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 21
Consiglieri
1. I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti e disciplinati dalla legge. In particolare i Consiglieri esercitano azione di impulso e vigilanza sull’attività della Giunta; essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal regolamento del Consiglio. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
3. I Consiglieri, fatte salve le prerogative della Giunta, possono essere incaricati dal Sindaco a seguire e trattare determinate materie.
4. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e alle Commissioni di cui fanno parte.
5. Nei confronti del Consigliere assente, senza giustificato motivo e per un intero semestre, alle sedute del Consiglio, il Presidente del Consiglio, accertata l’assenza maturata, provvede a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo di decadenza.
6. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, comunque non inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Art. 22
Interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo dei Consiglieri
1. Nell’esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo stabilite dall’ordinamento, i Consiglieri comunali rivolgono al Sindaco interrogazioni ed altre istanze di sindacato ispettivo relative all’amministrazione del Comune. Tali interrogazioni ed istanze vengono presentate al Presidente, il quale, entro 3 giorni, provvede ad inoltrarle al Sindaco. Nell’interrogazione o istanza dovrà essere indicato se è richiesta risposta scritta ovvero se deve essere riferito in Consiglio. In mancanza di indicazioni la risposta è data per iscritto.
2. Il Sindaco, o l’Assessore competente per materia, risponde all’interrogazione od all’istanza secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La risposta è data entro 30 giorni. Copia della risposta scritta è inviata al Presidente del Consiglio. Nel caso in cui sia richiesto di riferire in Consiglio, questo avverrà nella prima adunanza utile.
Art. 23
Gruppi consiliari
1. Tutti i Consiglieri si costituiscono in Gruppo consiliare, composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Nella prima seduta, ovvero all’atto di costituzione del Gruppo durante il mandato, ciascun Gruppo indica il Capogruppo e l’eventuale sostituto.
3. E’ riconosciuta la formazione di nuovi Gruppi consiliari costituiti stabilmente da almeno due Consiglieri che lasciano i gruppi di origine.
4. E’ possibile, altresì, la costituzione di un Gruppo misto, formato da due o più Consiglieri comunali, il quale gode delle medesime prerogative riservate agli altri Gruppi consiliari.
5. I Capigruppo costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. La convocazione della Conferenza dei Capigruppo è disciplinata dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Art. 24
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio delibera l’istituzione di Commissioni consiliari su materie di interesse del Comune.
2. Esse promuovono e favoriscono la partecipazione all’amministrazione del Comune.
3. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dallo statuto, il regolamento ne stabilisce numero, composizione, organizzazione, funzionamento, materie di competenza e forme di pubblicità degli atti e dei lavori.
Art. 25
La Giunta. Nomina e competenze.
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.
2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Esercita i poteri di indirizzo e di controllo propri del livello funzionale che le compete, ai sensi di legge.
4. Compie gli atti di amministrazione e di indirizzo gestionale che per loro natura debbono essere adottati dall’organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
5. Il Sindaco delega ai singoli Assessori competenze per alcuni settori di materia.
6. Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta e, con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l’adozione dei conseguenti atti di amministrazione.
Art. 26
Composizione e funzionamento della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di 5 Assessori ad un numero massimo previsto dalla legge, tra cui il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco ha facoltà di chiamare alle funzioni di Assessore da 1 a 2 cittadini esterni al Consiglio Comunale, assicurando la nomina di 5 Assessori tra i componenti del Consiglio. I cittadini di nomina esterna devono avere requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità a Consigliere comunale.
3. Gli Assessori extra consiliari partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di prendere parola e di presentare emendamenti, ma senza diritto di voto. Al pari dei Consiglieri, possono presentare proposte al Consiglio e accedere alle informazioni.
4. L’atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.
5. La Giunta, nella sua attività, si uniforma al principio della collegialità. L’esercizio delle funzioni delegate dal Sindaco ai singoli Assessori avviene nel rispetto di tale principio.
6. La Giunta è convocata dal Sindaco, a cui spetta anche la determinazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno senza formalità.
Art. 27
Disposizioni comuni agli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali, salva diversa disposizione di legge o di statuto, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Nelle deliberazioni per la nomina di persone, è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità di voti la votazione dovrà essere ripetuta.
3. Qualora una proposta di deliberazione ottenga uguale numero di voti favorevoli e contrari, può essere posta nuovamente in votazione nella stessa seduta.
4. I verbali delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono redatti a cura del Segretario Comunale, con le modalità che lo stesso riterrà più idonee a garantire la fedeltà degli interventi, e sono sottoscritti dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, per i rispettivi verbali di competenza, e dallo stesso Segretario. Nei verbali del Consiglio devono constare i voti espressi dai Consiglieri.
Art. 28
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale, se diverso dal Segretario Generale, e ai responsabili degli Uffici/servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nel rispetto del principio della separazione dei ruoli e responsabilità tra organi politico-amministrativi.
3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti ed ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività delle strutture gestionali.
4. Il Sindaco assicura l’unità di indirizzo della Giunta, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori.
5. Presiede il Consiglio fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
Art. 29
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito, o sospeso dall’esercizio delle funzioni. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età tra quelli di nomina non esterna.
Art. 30
Ineleggibilità ed incompatibilità
1. Gli incarichi e le funzioni conferite ai Consiglieri, ai componenti della Giunta e al Sindaco non costituiscono cause di ineleggibilità od incompatibilità con la carica comunale, quando il loro conferimento è ritenuto necessario per la tutela degli interessi dell’ente e/o per assicurare l’esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell’interesse generale della comunità.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I Uffici
Art. 31
Disposizioni generali
1. L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è costituito nel rispetto dei criteri generali formulati dal Consiglio, dalle disposizioni del presente statuto e da quelle definite nel regolamento di organizzazione. Il Comune pone alla base dell’organizzazione degli uffici e dei servizi i principi contenuti nel presente titolo, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica.
2. Il Comune orienta l’organizzazione delle persone e delle risorse strumentali a soddisfare i bisogni della comunità, in particolare quelli primari, e ad erogare servizi di qualità per i cittadini nel rispetto degli equilibri di bilancio, in base alle decisioni assunte dagli organi di governo.
Art. 32
Principio del buon andamento
1. Il Comune garantisce il buon andamento, l’imparzialità e la rispondenza della pubblica amministrazione all’interesse pubblico anche attraverso:
a) Il miglioramento della comunicazione interna ed esterna e l’interconnessione, mediante sistemi informativi, tra i diversi uffici e servizi;
b) iniziative a carattere inter-funzionale, orientate ad obiettivi specifici, garantendo la piena autonomia e responsabilità operativa e gestionale dei responsabili di posizione organizzativa nel rispetto degli indirizzi programmatici;
c) la predisposizione di un sistema di garanzia della trasparenza, mediante istituzione di apposita struttura per l’informazione ed il monitoraggio delle richieste dei cittadini;
d) il sostegno ai cambiamenti culturali migliorativi del clima lavorativo, da incentrare sulla collaborazione solidale, le capacità di relazione interpersonali, il lavoro condiviso, la riconsiderazione continua dei processi lavorativi e dei comportamenti che diano maggiore coerenza all’azione amministrativa, rendendola più efficiente ed efficace.
Art. 33
Il modello organizzativo
1. L’Ente riconosce, come canone fondante l’azione amministrativa, quello di direzione funzionale; definisce la struttura operativa orientata all’attuazione del programma amministrativo, verifica e razionalizza sistematicamente la funzionalità della stessa azione, individuando il modello organizzativo e gestionale più adeguato, nel rispetto dello statuto e dei criteri generali formulati dal Consiglio.
Art. 34
La promozione dei dipendenti
1. Al fine di ottenere il massimo rendimento dei dipendenti, il Comune ne promuove la crescita professionale e culturale, mette a punto, anche in convenzione con altri enti, strategie di sviluppo delle conoscenze e delle abilità possedute dal personale, e favorisce le condizioni di pari dignità ed opportunità tra donne e uomini nell’accesso al lavoro, nei compiti e nel trattamento economico.
2. Nell’organizzazione del lavoro individuale e collettivo saranno rispettate le norme stabilite dalle leggi dello Stato e dalla disciplina contrattuale.
Art. 35
Incarichi a contratto
1. Per prestazioni che le figure professionali del Comune non sono in grado di svolgere, sia per ragioni qualitative che quantitative, possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna di elevata professionalità, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di legge e di quanto previsto nel regolamento di organizzazione, mediante stipula di contratti che indichino le modalità ed i criteri di svolgimento dell’incarico, la temporaneità, nonché la proporzionalità del compenso rispetto alla prestazione effettivamente resa.
Art. 36
Valutazione e controllo
1. Le funzioni di controllo si esplicano attraverso le forme di controllo interno, indicate nel presente statuto e nel regolamento di organizzazione, per garantire il funzionamento del Comune secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione si esplicano attraverso:
a) la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi;
b) la valutazione della rispondenza dei risultati della gestione e dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti;
c) la verifica della funzionalità dell’organizzazione dell’ente, riscontrando l’esistenza di tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo attraverso l’analisi delle componenti dei costi, delle funzioni dei servizi e della loro produttività qualitativa e quantitativa;
d) la valutazione delle prestazioni del personale ed il grado di conformazione dell’azione svolta ai principi di professionalità e responsabilità;
e) il controllo del rispetto delle fasi e dei tempi intermedi dei programmi.
Art. 37
Rappresentanza legale
1. Nel rispetto delle funzioni di rappresentanza generale dell’Ente, spettanti al Sindaco, è riconosciuta ai responsabili di posizione organizzativa, previa autorizzazione della Giunta o in caso di urgenza del Sindaco, l’esercizio della rappresentanza sostanziale che li legittima processualmente a decidere sulla costituzione in giudizio.
Art. 38
Direttore Generale
1. Compito della Direzione Generale è tradurre le scelte e gli indirizzi contenuti nella pianificazione strategica dell’ente in piani operativi, sovrintendere all’attuazione degli indirizzi e delle scelte del Comune e garantire la coerenza tra gli indirizzi e l’attività amministrativa.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina il ruolo e le funzioni del Direttore Generale.
Art. 39
Il Segretario generale
1. Il Comune ha un Segretario Generale che esercita tutte le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitigli dal Sindaco. In particolare svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente.
2. Il Sindaco può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale.
3. Il Sindaco può conferire, con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione, l’incarico di Vice Segretario Generale.
Art. 40
Attribuzioni e competenze dei responsabili di servizio e/o ufficio
1. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite secondo il principio del buon funzionamento dell’organizzazione comunale e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione, applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
1. Essi sono responsabili della gestione dei servizi di rispettiva competenza ed in tale ambito adottano gli atti non riservati agli organi di governo, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, definiscono gli obiettivi operativi e i programmi di lavoro, organizzano gli uffici e i servizi destinandovi il personale e le risorse assegnate, secondo i criteri di efficienza ed efficacia.
Art. 41
Comitato dei responsabili
1. Al fine di garantire l’effettivo esercizio del coordinamento fra i responsabili delle posizioni organizzative, è istituito il comitato dei responsabili, convocato e presieduto dal Segretario Generale o dal Direttore Generale. Il regolamento di organizzazione specifica le competenze spettanti al comitato.
Capo II Servizi
Art. 42
Forme di gestione
1. Il Comune provvede a gestire i servizi pubblici locali con forme e attraverso strutture atte a garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
2. La scelta della forma di gestione deve evidenziare gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti ed i vantaggi di economicità ed efficienza del servizio.
3. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l’adesione a società per azioni, a società a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.
4. Nel caso di società partecipate, le determinazioni inerenti soltanto l’entità della partecipazione societaria, che non incidono sulla qualità di socio, sono adottate dalla Giunta.
Art. 43
Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza economica
1. Il Comune effettua la gestione dei servizi privi di rilevanza economica, fatto salvo quanto eventualmente stabilito da norme speciali:
a) in economia, secondo apposito regolamento, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non risulti opportuno procedere all’affidamento ai soggetti di seguito indicati;
b) mediante affidamento a istituzioni comunali, ad aziende speciali, anche consortili, a società di capitali, costituite o partecipate dal Comune, e a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
Art. 44
Contratto di servizio
1. I rapporti tra Comune e soggetto erogatore del servizio sono regolati da un contratto di servizio che deve prevedere i seguenti elementi minimi:
a) Gli standards quali - quantitativi minimi del servizio;
b) Le modalità di determinazione del corrispettivo del servizio;
c) Le garanzie che devono essere prestate dal gestore;
d) Le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.
Art. 45
Carta dei servizi pubblici
1. La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo ed assicura la piena informazione agli utenti.
2. Qualora il soggetto erogatore di un servizio adotti una carta dei servizi, questa deve ricevere l’esplicito assenso dei rappresentanti del Comune in seno allo stesso soggetto erogatore.
Art. 46
Istituzione
1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi il Consiglio Comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d’Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. L’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono stabiliti da apposito regolamento.
4. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 47
Società di capitali
1. Il Comune può costituire e partecipare a società per azioni con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, anche a partecipazione pubblica prevalente, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico.
2. Nell’atto costitutivo e nello statuto della società sono specificate le forme di controllo, vigilanza e coordinamento rispetto agli indirizzi ed alle direttive dell’ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione.
Art. 48
Forme associative
1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche. Può ricorrere alle seguenti forme associative: protocolli d’intesa, convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni.
2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione delle funzioni e/o dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
3. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’
Capo I Principi
Art. 49
Programmazione
1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Gli atti principali attraverso i quali si esplica, sono:
a) Le linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale;
b) La relazione previsionale e programmatica ed i bilanci di previsione annuale e triennale predisposti dalla Giunta ed approvati dal Consiglio;
c) Il piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta con cui vengono attribuite le risorse e le responsabilità di gestione ai responsabili di servizio/ufficio.
3. Gli atti predetti devono essere fra loro coerenti e redatti in modo da consentirne la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
4. Il bilancio di previsione e gli altri documenti di programmazione di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale.
5. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.
Art. 50
Finanza locale
1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha altresì potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
Capo II Controllo interno
Art. 51
Revisori dei conti
1. I Consiglieri comunali eleggono, ognuno con voto limitato a due componenti, il collegio dei Revisori composto da tre membri.
2. I componenti il collegio dei Revisori sono scelti, secondo le modalità indicate dalla Legge, tenuto conto delle ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla Legge stessa.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze. La loro rielezione è consentita per una sola volta.
4. La revisione della gestione economico-finanziaria è svolta dal collegio dei Revisori mediante un’attività rivolta sia alla verifica dei risultati gestionali complessivi sia di singole realtà organizzative.
5. I Revisori dei conti collaborano con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo e relazionano allo stesso, su argomenti di loro competenza, ogni qual volta il Consiglio ne faccia richiesta o quando essi lo ritengano opportuno.
6. L’attività del collegio dei Revisori ed il relativo funzionamento sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto del principio dell’autonomia della funzione da essi esercitata.
Art. 52
Controllo di gestione
1. Il Comune pone in essere il controllo di gestione, al fine di valutare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’attività svolta.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I Rapporti con la comunità
Art. 53
Principio della partecipazione
1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, al fine di garantire la discussione e il confronto sui problemi connessi alla realizzazione dei propri fini istituzionali e dei propri programmi, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.
2. A tal fine possono essere istituiti organismi associativi su base di località o di frazione.
Art. 54
Valorizzazione delle associazioni
1. Il Comune sostiene e valorizza le forme associative nel rispetto delle finalità e regole stabilite in particolare da leggi statali e regionali, ritenendole strumenti dei cittadini per la crescita e lo sviluppo civile, morale e culturale della comunità locale.
2. L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie finalità, favorisce la realizzazione di manifestazioni ed iniziative congiunte con associazioni di cittadini nei rispettivi campi di azione, con priorità per quelle presenti sul territorio comunale.
3. L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della valorizzazione delle associazioni di volontariato senza fini di lucro, esprime particolare sensibilità verso quelle impegnate nell’ambito socio educativo e nell’assistenza di cittadini in situazioni di disagio.
4. Il regolamento disciplina i criteri di erogazione di contributi, di servizi e di collaborazione del Comune ad iniziative e progetti, promossi da associazioni, valutandone la rilevanza e l’interesse collettivo.
Art. 55
Registro municipale delle associazioni.
1. Il registro municipale delle associazioni ha lo scopo di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione e il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività.
2. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l’iscrizione al registro municipale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni l’accesso alle strutture ed ai servizi municipali.
Art. 56
Consulte comunali
1. Il Consiglio Comunale può istituire Consulte tematiche al fine di favorire la partecipazione all’amministrazione locale e di creare una sede di scambio di opinioni, di proposte e di informazioni tra l’Amministrazione Comunale ed i cittadini.
2. Le Consulte possono essere formate da rappresentanti delle associazioni iscritte al Registro Municipale delle Associazioni e da cittadini che in diverse forme risultano impegnati attivamente nell’ambito del sociale, della cultura e in quello assistenziale.
3. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:
- esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti del Comune;
- esprimere proposte agli organi per l’adozione di atti;
- esprimere proposte per la gestione e l’uso di servizi e beni comunali.
4. L’organizzazione e le modalità di funzionamento delle singole Consulte, gli obiettivi, gli obblighi e i diritti dei partecipanti sono determinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
Art. 57
Informazione – Accesso alle strutture comunali e agli atti amministrativi.
1. Il Comune informa tempestivamente i cittadini sui servizi forniti dall’Amministrazione Comunale con forme di pubblicità idonee ad indicare la natura delle prestazioni erogate e le modalità con cui si può ottenere o richiedere la prestazione.
2. Il Comune consente e garantisce a chiunque il diritto di accedere alle strutture e agli edifici comunali negli orari prescritti e di godere, ove sussistano le relative condizioni, dei servizi espletati dall’Amministrazione Comunale.
3. Le condizioni per l’accesso ai servizi sono prescritte con disposizioni generali.
4. Allo scopo di conferire la massima efficacia ai provvedimenti amministrativi, il Comune assicura, attraverso apposito regolamento, e nel rispetto della normativa sulla privacy, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso.
Capo II Partecipazione collaborativa
Art. 58
Istanze, petizioni, proposte
1. Tutti coloro, singoli o associati, che siano residenti o abbiano domicilio o comunque studino o lavorino nel Comune possono rivolgere agli organi elettivi comunali istanze, petizioni o proposte intese a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un determinato oggetto ed è inoltrata, in forma scritta, al Sindaco che provvede ad esaminarla tempestivamente e a darvi risposta, sempre in forma scritta, entro il termine di 30 giorni.
3. La petizione, sottoscritta da almeno 100 aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un determinato oggetto ed è inoltrata, in forma scritta, al Sindaco che provvede eventualmente alla tempestiva assegnazione alla Giunta e/o al Consiglio, ove competenti. Il Sindaco trasmette ai Capigruppo consiliari le petizioni di competenza del Consiglio.
4. Il termine per fornire risposta in forma scritta alla petizione è di 30 giorni in caso di competenza del Sindaco e/o della Giunta e di 60 giorni in caso di competenza del Consiglio.
5. La proposta, sottoscritta da almeno 300 elettori residenti nel Comune, consiste nella proposta di adozione di un provvedimento amministrativo di competenza comunale su un determinato oggetto. E' presentata in forma scritta e deve contenere la valutazione, anche sommaria, delle eventuali spese presunte che l'intervento proposto comporta e l'indicazione dei mezzi con cui farvi fronte.
6. Il provvedimento proposto è adottato, anche con modifiche rispetto alla proposta originaria, o motivatamente respinto, entro 30 giorni in caso di competenza del Sindaco o della Giunta ed entro 60 giorni in caso di competenza del Consiglio.
7. L'Amministrazione Comunale assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte.
8. L'eventuale disciplina integrativa è contenuta nel regolamento.
Art. 59
Comitato biblioteca
1. Il Comune può istituire, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini allo sviluppo del servizio bibliotecario, un Comitato della Biblioteca, rappresentativo della realtà socio-culturale.
2. Il Comitato della Biblioteca viene eletto dal Consiglio Comunale con voto limitato in modo da favorire la rappresentanza delle minoranze. Possono partecipare all’attività del Comitato rappresentanti di associazioni culturali locali e del mondo della scuola.
3. L’organizzazione, le modalità di funzionamento e i compiti del Comitato sono determinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
Art. 60
Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l’elezione del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi frequentanti non oltre l’ultima classe della scuola secondaria di primo grado.
2. Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, in qualità di interprete degli interessi della comunità, e in particolare di quella coetanea, ha il compito di deliberare in via propositiva nelle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, giochi, associazionismo, cultura, pubblica istruzione, sociale, rapporti con l’Unicef.
3. Il Consiglio Comunale incontra il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi.
4. Le relative modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.
Capo III Partecipazione consultiva
Art. 61
Consultazione popolare
1. Il Comune promuove e garantisce, su materie di esclusiva competenza locale, forme di consultazione della popolazione al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali.
2. La consultazione è indetta dal Sindaco e può avvenire attraverso assemblee o sondaggi d’opinione da praticarsi mediante questionari o altri mezzi, ivi compresi quelli telematici.
3. La consultazione può riguardare l’intera popolazione comunale residente o essere limitata agli abitanti di singola località, singole categorie o fasce di età, in ragione dell’oggetto della consultazione.
4. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti all’adozione degli atti a cui la consultazione si riferisce e vengono resi noti con adeguata pubblicità alla cittadinanza.
Art. 62
Referendum
1. Il Sindaco può indire referendum consultivi o abrogativi su materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l’intero territorio.
2. I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative ed il riconoscimento del comitato promotore sono stabiliti in apposito regolamento.
Capo IV Garanzie per i cittadini
Art. 63
Difensore civico
1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale può essere istituito l’ufficio del difensore civico.
2. La funzione di difensore civico può essere svolta a livello intercomunale, tramite la stipula di apposita convenzione approvata a maggioranza qualificata dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.
TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 64
Norme transitorie
1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto compatibili.

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