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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 52 del 09 giugno 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI CEGGIA (VENEZIA)

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Modifiche Statuto Comunale approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2006.

Articolo 61
Le Istituzioni.
  1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali, educativi, dello sport e tempo libero senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale , fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 38, può costituire “istituzioni”, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
  2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d’amministrazione è stabilito dal Regolamento.
  3. Il Sindaco nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.
  4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.
  5. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione della istituzione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti necessari da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio stesso.
  6. Il Direttore è nominato dal Sindaco anche fra i dirigenti e/o funzionari incaricati di uffici e servizi dell’Ente. Tale funzione può essere conferita temporaneamente dal Sindaco anche al segretario generale ai sensi dell’articolo 97, comma 4 lettera d) del D.Lgs. 267/2000 Il Direttore è’ l’organo cui compete di dirigere tutta l’attività dell’istituzione; è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi ed adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Istituzione.
  7. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti istitutivi delle stesse.Le istituzioni perseguono nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
  8. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
  9. L’organo di revisione contabile del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
  10. La costituzione delle “istituzioni” è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione che dovrà sempre e comunque contenere opportune disposizioni transitorie atte ad assicurare la continuità dei servizi comunali anche nella fase del trasferimento alle Istituzioni delle competenze gestionali , del personale e delle risorse finanziarie e strumentali .“
 

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