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Bur n. 48 del 26 maggio 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI CEREA (VERONA)

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Statuto comunale approvato con deliberazioni di consiglio comunale n. 92 del 21.12.2005 e n. 93 del 22.12.2005

INDICE
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto dello Statuto
Art. 2 - Il Comune di Cerea
Art. 3 - Finalità ed obiettivi dell'azione comunale
TERRITORIO, SEDE ED INSEGNE DEL COMUNE
Art. 4 - Territorio
Art. 5 - Sede
Art. 6 - Stemma e gonfalone
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
Art. 7 - Gli organi del Comune
Art. 8 - Il Consiglio comunale: elezione e composizione
Art. 9 - Il Presidente del Consiglio comunale
Art.10 - Vicepresidenti del Consiglio
Art.11 - Revoca e dimissioni
Art.12 - Diritti e poteri dei consiglieri
Art.13 - Doveri dei consiglieri comunali
Art.14 - Gruppi consiliari
Art.15 - Dimissioni dei consiglieri
Art.16 - Le competenze del Consiglio comunale
Art.17 - Lavori del Consiglio
Art.18 - Prima seduta del Consiglio
Art.19 - Convocazioni del Consiglio Comunale
Art.20 - Termini: regole generali
Art.21 - Esposizione delle bandiere
Art.22 - Ordine del giorno delle sedute
Art.23 - Pubblicità delle sedute
Art.24 - Voto palese e voto segreto
Art.25 -
Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
Art.26 -
Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni
Art.27 - Astenuti, schede bianche e nulle
Art.28 - Processi verbali
Art.29 - Consigliere anziano
Art.30 - Disposizioni sulle commissioni consiliari
Art.31 - Commissione per lo statuto ed i regolamenti
Art.32 - Commissioni di indagine
Art.33 - Nomina dei rappresentanti del Consiglio
Art.34 - Regolamento interno
Art.35 - Composizione della Giunta
Art.36 - Nomina degli assessori
Art.37 - Indirizzi generali di governo
Art.38 - Cessazione dalla carica di assessore
Art.39 - Durata in carica della Giunta comunale
Art.40 - Mozioni di sfiducia
Art.41 - Competenze generali della Giunta
Art.42 - Attribuzioni della Giunta
Art.43 - Norme sul funzionamento della Giunta
Art.44 - Il Sindaco
Art.45 - Durata in carica del Sindaco
Art.46 - Dimissioni del Sindaco
Art.47 - Competenze del Sindaco
Art.48 -
Competenze del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo
Art.49 - Il Vicesindaco
Art.50 - Incarichi e deleghe agli assessori
Art.51 - Obbligo di astensione
Art.52 - Nomine e designazioni
Art.53 - Divieto di assunzione di incarichi e consulenze
Art.54 - Scioglimento e sospensione del Consiglio
Art.55 - Rimozione e sospensione degli amministratori
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art.56 - Libere forme associative
Art.57 - Registro delle libere forme associative
Art.58 - Consultazioni popolari
Art.59 - Consulte
Art.60 - Istanze, proposte e petizioni
Art.61 - Difensore civico pluricomunale
Art.62 - Diritto di accesso e di informazione
Art.63 - Pubblicità degli atti del Comune e albo pretorio
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE
Art.64 - Principi organizzativi
Art.65 - Ordinamento degli uffici e del personale
Art.66 - Il Segretario comunale
Art.67 - Funzioni
Art.68 - Il Vicesegretario
Art.69 - I dirigenti
Art.70 - Rappresentanza legale in giudizio
Art.71 - Patrocinio legale
SERVIZI
Art.72 - Servizi pubblici locali
Art.73 -
Gestione dei servizi pubblici comunali a rilevanza economica
Art.74 -
Gestione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica
Art.75 - Gestione in economia
Art.76 - La concessione a terzi
Art.77 - Le aziende speciali
Art.78 - Le Istituzioni
Art.79 - Associazioni e fondazioni
Art.80 - Le società per azioni e a responsabilità limitata
Art.81 -
Disposizioni generali in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni
Art.82 - Promozione di forme associative
Art.83 -
Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative
PATRIMONIO, FINANZE, BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE
Art.84 - I beni comunali
Art.85 - I beni demaniali
Art.86 - I beni patrimoniali
Art.87 - Inventari
Art.88 - Autonomia impositiva e finanziaria
Art.89 - Programmazione
Art.90 - Collegamento fra programmazione e bilanci
Art.91 - Bilanci e programmazione finanziaria
Art.92 - Servizio di tesoreria
Art.93 - Controllo di gestione
Art.94 - Collegio dei revisori contabili
FUNZIONE NORMATIVA
Art.95 - Approvazione e revisione dello statuto
Art.96 - Entrata in vigore
Art.97 - Regolamenti
TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Oggetto dello Statuto
Il presente statuto detta le disposizioni fondamentali e non derogabili per l'organizzazione del Comune di Cerea.
I principi fondamentali dettati dalla legge e dal presente statuto, vengono attuati con appositi regolamenti.
Art. 2
Il Comune di Cerea
Il Comune di Cerea è l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
E' dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia finanziaria ed impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
E' titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Concorre alla elaborazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.
Attua un decentramento delle funzioni e delle attività mediante l'istituzione di organismi di partecipazione, definiti da appositi regolamenti di funzionamento.
Art. 3
Finalità ed obiettivi dell'azione comunale
1. Il Comune di Cerea fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di pace indicati dalla Costituzione per l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
2. Il Comune di Cerea riconosce la dignità della persona umana, senza distinzione di sesso, razza e religione. A tal fine promuoverà iniziative per favorire la civile convivenza, ripudiando ogni forma di intolleranza e di razzismo.
3. Il Comune tutela la vita umana in tutte le sue espressioni. E' al servizio della persona, del cittadino e della famiglia, a partire da coloro che si trovano in difficoltà.
Pertanto:
- promuove per tutti i cittadini il godimento dei servizi sociali;
- sviluppa efficienti servizi ed attività di promozione ed assistenza sociale agli anziani;
- tutela l'infanzia ed i minori e, riconoscendo alle famiglie un ruolo fondamentale nella educazione dei figli, assicura l'erogazione dei servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito.
1. Il Comune di Cerea riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
2. Il Comune di Cerea ispira la propria azione alla promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
3. Il Comune di Cerea favorisce la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Concorre a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi della cultura, e adotta misure atte a garantire a tutti a possibilità di accesso alla scuola di ogni ordine e grado.
4. La salute pubblica, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ed agli emarginati, appartengono alla sfera dei diritti della persona umana. Il Comune di Cerea concorre nelle forme ritenute idonee ad assicurare ai cittadini che ne hanno la necessità, il godimento di tali diritti.
5. Il Comune di Cerea riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria rappresentativi su base territoriale e presenti con le loro strutture organizzative.
6. Il Comune di Cerea si impegna ad operare per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità tra donna e uomo nella vita sociale, culturale, economica, promuovendo anche la parità di accesso alle cariche elettive.
7. Il Comune di Cerea si impegna a garantire l'accoglienza e l'integrazione fra persone, popoli e culture diverse, ed a riconoscere la priorità della persona umana rispetto ai sistemi sociali e politici nazionali ed internazionali.
8. Il Comune promuove i valori del rispetto e della tutela degli animali, anche attraverso il contrasto dei fenomeni di maltrattamento ed abbandono. Promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali del territorio.
TITOLO II
TERRITORIO, SEDE ED INSEGNE DEL COMUNE
Art. 4
Territorio
Il Comune di Cerea comprende la parte del suolo nazionale individuato dal piano topografico adottato ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Il territorio del Comune comprende, oltre che il capoluogo sede del Municipio, anche le frazioni Asparetto e Aselogna e le località Palesella e Santa Teresa in Valle.
Art. 5
Sede
1. Il Municipio di Cerea è sito nel capoluogo, in via XXV Aprile n. 52. La sede del Comune può essere trasferita con delibera del Consiglio.
2. Il Consiglio si riunisce ordinariamente nella sala consiliare presso il Centro Civico di Cultura e Servizi Sociali, in Viale della Vittoria n.18.
3. Le riunioni del Consiglio possono essere trasferite in altri edifici siti nel territorio comunale:
- in via straordinaria, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta;
- in via ordinaria, con deliberazione del Consiglio.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Capo del Governo del 13 gennaio 1937.
2. Nelle cerimonie ufficiali e in altre pubbliche ricorrenze il Comune esibisce il gonfalone, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.
Le caratteristiche del gonfalone, allegato con lo stemma al presente statuto, sono stabilite con Regio Decreto del 26 dicembre 1936.
3. E' vietato l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali. Il Sindaco, su richiesta motivata di associazioni ed enti operanti nel territorio del Comune, può consentirne l'utilizzo.
TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
Art. 7
Gli organi del Comune
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la
Giunta ed il Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 8
Il Consiglio comunale: elezione e composizione.
1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, nel momento in cui viene adottata la relativa delibera.
4. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Sono atti urgenti quelli che, se non compiuti tempestivamente, possono arrecare danno al Comune o alla cittadinanza; sono, invece, atti improrogabili quelli la cui adozione è soggetta a termini di decorrenza o di decadenza.
Art. 9
Il Presidente del Consiglio comunale
1. E' istituita la figura del Presidente del Consiglio comunale. Egli è eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio, con scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. In fase di prima applicazione il Presidente viene eletto successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Se nessun candidato ottiene la suddetta maggioranza si procede immediatamente ad un'ulteriore votazione in cui risulterà eletto colui che otterrà la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Nel caso in cui ancora nessun candidato risulti eletto si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il consigliere più anziano, come definito dall'art. 29.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio e ha il compito di assicurare il corretto funzionamento dell'organo nonché di organizzarne il lavoro.
Il Presidente:
- assicura un'adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- dirige i lavori del Consiglio accordando o negando la parola, dichiarando aperta o chiusa la discussione delle proposte in esame, dichiarando aperta o chiusa la votazione, proclamando l'esito delle votazioni, disciplinando la discussione relativa ad interpellanze, interrogazioni mozioni, dichiarando esaurito l'ordine del giorno e sciogliendo la seduta;
- convoca le conferenze dei Capigruppo e trasmette alle Commissioni le proposte.
4. Egli è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il Presidente ha inoltre poteri di polizia all'interno dell'edificio in cui si tengono le riunioni nel caso in cui si verifichino situazioni che non consentano un ordinato e libero svolgimento dei lavori del Consiglio.
6. Al Presidente del Consiglio spetta un'indennità omnicomprensiva pari a quella di un assessore. Fino alla tornata elettorale successiva alla fase transitoria di cui all'art. 9 comma 1, l'indennità è pari al 10% di quella prevista per il Sindaco, come previsto dall'art.5 del D.M. 4.4.2000 N.119.
Art. 10
Vicepresidenti del Consiglio
1. Subito dopo l'elezione del Presidente si procede, con due distinte votazioni, all'elezione del Vicepresidente Vicario e di un ulteriore Vicepresidente. Almeno uno di essi deve essere eletto in rappresentanza della minoranza consiliare.
Risulta eletto nella rispettiva carica il candidato che ottiene il maggior numero di voti e in caso di parità si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di ulteriore parità risulterà eletto il consigliere più anziano, come definito nell'art. 30.
Art. 11
Revoca e dimissioni
1. Il Presidente ed i Vicepresidenti possono essere revocati per giustificati motivi.
La proposta di revoca, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre quaranta giorni successivi alla sua presentazione.
La delibera di revoca in prima votazione deve essere approvata con voto palese dei due terzi dei consiglieri assegnati. La proposta di revoca può essere riproposta con le stesse modalità e termini ed in tal caso per la sua validità è sufficiente sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Le eventuali dimissioni dalla carica di Presidente o Vicepresidente, presentate al protocollo del Comune, sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci sin dal momento della loro presentazione.
3. In caso di morte, dimissioni o revoca il Presidente o i Vicepresidenti vengono surrogati nella prima seduta del consiglio comunale successiva all'evento con le stesse modalità di elezione.
Art. 12
Diritti e poteri dei consiglieri
1. I consiglieri:
a. hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato;
b. hanno diritto di iniziativa in merito ad ogni questione sottoposta al Consiglio;
c. hanno il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni ed esercitare eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
d. nel numero di un quinto dei consiglieri in carica, hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri, i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale e dei dirigenti.
3. Il regolamento consiliare disciplina in concreto le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.
Art. 13
Doveri dei consiglieri comunali
1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.
La proposta di decadenza si esercita d'ufficio e deve essere notificata al consigliere almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame in Consiglio comunale.
4. I consiglieri hanno il dovere di mantenere il segreto sulle informazioni e notizie acquisite ai sensi dell'art. 12, comma 1, dagli uffici del Comune, dalle loro aziende ed enti dipendenti.
Art. 14
Gruppi consiliari
1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti ed eleggono il loro capogruppo.
2. Il gruppo consigliare può anche essere formato da uno o due consiglieri nel caso in cui siano gli unici eletti nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale. I candidati Sindaci non eletti possono costituire un proprio gruppo consiliare.
3. Le modalità di formazione e funzionamento dei gruppi e della conferenza dei capigruppo sono stabiliti dal regolamento.
Art. 15
Dimissioni dei consiglieri
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo generale dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla relativa presentazione, prima di assumere deliberazioni nelle materie di competenza, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.
Art. 16
Le competenze del Consiglio comunale
1. Il Consiglio è l'organo a cui la legge attribuisce la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Consiglio gode di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio ha competenza esclusiva e limitata ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salva la competenza della Giunta in merito all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio; criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione ed eventuali deroghe ad essi, nonché in merito ai pareri da rendere per dette materie;
c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione delle forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui e aperture di credito non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le convenzioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e di servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso i medesimi ad esso espressamente riservata dalla legge.
Art. 17
Lavori del Consiglio
1. Le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
3. Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta l'anno per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risulta dalla relazione della Giunta.
4. Quando venga esercitato un diritto di iniziativa il Consiglio deve essere riunito entro 60 giorni.
Art. 18
Prima seduta del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, si deve procedere:
- Alla convalida degli eletti previo esame della loro condizione ovvero, se ne ricorrono i presupposti, alla dichiarazione di ineleggibilità ed alla loro surroga;
- all'elezione del Presidente del Consiglio comunale e dei Vicepresidenti;
- all'elezione della commissione elettorale comunale;
- all'elezione della Commissione per la tenuta degli elenchi dei Giudici Popolari;
- al giuramento del Sindaco;
- alla comunicazione della nomina dei componenti della Giunta;
- alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo;
- alla determinazione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Art. 19
Convocazioni del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.
2. In caso di convocazione ordinaria l'avviso deve essere notificato ai consiglieri almeno quattro giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
3. In caso di convocazione d'urgenza il termine previsto nel secondo comma è ridotto a 24 ore.
4. La notifica dell'avviso di convocazione può essere eseguita:
a) mediante messo comunale;
b) mediante consegna a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
c) mediante raccomandata;
d) mediante fax, posta elettronica, o mezzi equipollenti previsti nel regolamento purchè autorizzati dagli interessati.
Art. 20
Termini: regole generali
1. I giorni indicati ai fini del computo dei termini si intendono liberi ed interi, con esclusione dei festivi, che non si contano.
2. Nell'ambito di un procedimento regolato dal presente statuto non rilevano ai fini del computo dei termini né il giorno iniziale né quello finale previsti per il compimento di atti o per il verificarsi di fatti o situazioni, salvo il caso previsto dal 3° comma dell'art.19.
Art. 21
Esposizione delle bandiere
1. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione europea e quella della Regione Veneto.
Art. 22
Ordine del giorno delle sedute
1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno, redatto dal Presidente del Consiglio.
2. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere depositata almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta del Consiglio.
3. Il Consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, ad eccezione degli argomenti oggetto di mozioni presentate dai consiglieri dopo la pubblicazione dell'ordine del giorno, che vengono inseriti nello stesso successivamente.
Art. 23
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilite limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.
Art. 24
Voto palese e voto segreto
1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, eccetto i casi in cui le deliberazioni hanno ad oggetto persone, o i casi in cui sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza o la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali dei consiglieri.
2. La proposta di votazione a scrutinio segreto deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Art. 25
Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco.
Art. 26
Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo che siano richiesti dalla legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.
2. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 27
Astenuti, schede bianche e nulle
1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti solo ai fini della validità della seduta, ai fini della votazione è invece considerato assente, cosicché la deliberazione sarà assunta a maggioranza dei presenti-votanti.
E' ugualmente computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il consigliere che seppur presente non renda dichiarazioni di voto o non depositi la scheda nell'urna in caso di votazione segreta.
2. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
3. In caso di votazione segreta le schede bianche o nulle vanno computate nel numero dei votanti ai fini della determinazione della maggioranza.
Art. 28
Processi verbali
1. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio, redatti dal Segretario comunale, devono indicare i nominativi dei presenti e degli assenti, i punti principali della discussione, il numero dei voti a favore e contro ogni proposta, nonché i nominativi dei consiglieri o dei gruppi che si sono astenuti o che hanno espresso voto contrario alla proposta.
2. Ogni consigliere ha diritto di far risultare chiaramente nel verbale la sua dichiarazione di voto e ha diritto di chiedere eventuali ed opportune rettifiche per precisare meglio la propria posizione in merito alla deliberazione.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale.
Art. 29
Consigliere anziano
1. E' consigliere anziano colui che nella elezione del Consiglio comunale ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
2. Nel caso di impedimento od impossibilità del primo degli eletti è nominato consigliere anziano il secondo degli eletti e così via.
Art. 30
Disposizioni sulle commissioni consiliari
1. Il Consiglio può istituire commissioni permanenti per determinate materie con funzioni istruttorie o consultive.
2. Il Consiglio può inoltre istituire commissioni temporanee per il compimento di affari particolari indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo il caso di proroga o di rinnovo dello stesso da parte del Consiglio.
3. Gli organi e gli uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni, nonché le copie degli atti e dei documenti in loro possesso necessari al compimento delle funzioni attribuite alle commissioni.
4. Il regolamento consiliare disciplinerà nel dettaglio il funzionamento delle commissioni.
Art. 31
Commissione per lo statuto ed i regolamenti
1. Il Consiglio può istituire una commissione permanente incaricata di garantire il costante aggiornamento dello statuto e dei regolamenti comunali.
La commissione presenta al Consiglio una relazione periodica in cui illustra le proposte di modifica, tenendo conto anche delle segnalazioni degli uffici del Comune.
Art. 32
Commissioni di indagine
1. Il Consiglio può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei membri, una o più commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Ogni commissione è composta da cinque consiglieri, tre designati dalla maggioranza consiliare e due dalla minoranza, a quest'ultima spetta la presidenza della commissione stessa.
3. Le commissioni così costituite:
- possono accedere, senza alcuna limitazione, agli atti e documenti oggetto dell'indagine;
- hanno facoltà di interrogare dipendenti e rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine;
- presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento che le istituisce, tali osservazioni andranno poi inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva al loro deposito.
4.Gli ulteriori aspetti del funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento.
Art. 33
Nomina dei rappresentanti del Consiglio
1. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni viene effettuata con voto limitato, secondo le modalità previste dal regolamento, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.
2.Costituiscono minoranza i Consiglieri che non esprimono in Consiglio voto favorevole agli indirizzi generali di governo.
Art. 34
Regolamento interno
1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 35
Composizione della Giunta
1. La Giunta è l'organo di programmazione esecutiva del Comune.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sette, tra cui il Vicesindaco.
Art. 36
Nomina degli assessori
1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
Il Sindaco comunica l'avvenuta nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
Qualora un consigliere assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
L'incompatibilità di cui al secondo comma del presente articolo si applica a partire dalla tornata elettorale successiva alla fase transitoria di cui all'art.9 comma 1.
Art. 37
Indirizzi generali di governo
1. La proposta di indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco presso l'ufficio del Segretario comunale almeno tre giorni utili prima di quello previsto per la seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva alle elezioni.
2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
Dopo l'esposizione del Sindaco il Presidente dichiara aperto il dibattito che si conclude con la votazione sulla proposta degli indirizzi generali di governo.
Art. 38
Cessazione dalla carica di assessore
1. Gli assessori cessano dalla carica in caso di:
revoca
dimissioni
decadenza
morte
2. Il Sindaco può, in qualsiasi momento, revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Le dimissioni dalla carica di assessore, presentate al Sindaco, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
5.L'assessore decade dalla carica nei casi previsti dalla legge.
Art. 39
Durata in carica della Giunta comunale
1. La Giunta di norma dura in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza decesso del Sindaco, la Giunta rimane in carica sotto la presidenza del Vicesindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta.
Art. 40
Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
La mozione deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.
Art. 41
Competenze generali della Giunta
1. La Giunta:
a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune, in particolare garantisce l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
b) svolge attività consultiva nei confronti del Sindaco attraverso l'espressione di pareri su determinati oggetti, (programma di mandato da sottoporre al Consiglio, nomina e revoca del direttore generale, revoca del Segretario comunale) ferme restando le autonome determinazioni del capo dell'amministrazione;
c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività;
d) opera attraverso deliberazioni collegiali nello svolgimento delle funzioni che le sono conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
e) compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale o dei dirigenti, previste dalla legge o dallo statuto.
Art. 42
Attribuzioni della Giunta
1. Spetta alla Giunta la predisposizione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservate dalla legge, nonché l'adozione dei seguenti atti:
a) i provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico, il trattamento economico del personale dipendente e le determinazioni sulle assunzioni;
b) il recepimento dei contratti ed accordi decentrati sottoscritti in sede di delegazione trattante;
c) la definizione della dotazione organica e relative variazioni del piano occupazionale triennale;
d) l'approvazione del piano esecutivo di gestione;
e) l'utilizzazione del fondo di riserva;
f) la predisposizione e la presentazione al Consiglio dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale;
g) la decisione di ricorrere ad anticipazioni della tesoreria;
h) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
i) le variazioni urgenti del bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
j) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
k) la determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
l) le determinazioni in materia di toponomastica;
m) la programmazione delle manifestazioni indette dall'amministrazione comunale;
n) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente alla locazione di immobili ed alla fornitura di beni e servizi di carattere continuativo;
o) l'indicazione delle priorità relative ai programmi, con particolare riferimento agli acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
p) la fissazione dei criteri per l'erogazione dei contributi;
q) l'approvazione del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
r) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
s) l'emissione di atti di indirizzo in relazione alla promozione delle liti, costituzione in giudizio, nomina dei difensori, transazione e rinuncia agli atti, previa acquisizione del parere della struttura organizzativa interessata;
t) altri atti di alta amministrazione.
Art. 43
Norme sul funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche, ma il Sindaco può invitare tutti coloro che ritenga opportuno.
3. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.
4. Per tutto ciò che concerne la modalità di votazione, la maggioranza richiesta ai fini della validità delle sedute e quella prevista per l'approvazione delle deliberazioni, il computo dei membri astenuti, il valore attribuito alle schede bianche e nulle e la redazione dei processi verbali, si osservano le disposizioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio.
IL SINDACO
Art. 44
Il Sindaco
1. Il Sindaco è l'organo di governo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Art. 45
Durata in carica del Sindaco
1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, alla scadenza del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.
Art. 46
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni del Sindaco determinano lo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
Art. 47
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco:
a) rappresenta la comunità locale, anche legalmente, fatte salve le competenze dei dirigenti stabilite dallo statuto e dai regolamenti;
b) ha la rappresentanza processuale del Comune, da esercitarsi secondo le modalità stabilite nel presente statuto;
c) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni;
d) convoca e presiede la Giunta;
e) può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
f) può conferire incarichi attinenti alle singole competenze istituzionali dell'Ente a singoli consiglieri;
g) convoca la prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni;
h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
i) nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo e gestione esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
j) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità indicate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Al fine di garantire continuità ed efficienza dei servizi, all'inizio di un nuovo mandato e salvo diverso provvedimento, resta prorogata per la durata di giorni 60 l'efficacia degli atti di nomina del Direttore Generale e dei responsabili degli uffici.
n) presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Consiglio nella seduta di insediamento;
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
In caso di inosservanza dei suddetti termini il difensore civico regionale adotta i provvedimenti sostitutivi.
3. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti.
Nel caso in cui l'emergenza interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.
Art. 48
Competenze del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo
1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti.
Per l'esecuzione degli ordini, laddove occorra, può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.
Se l'ordinanza adottata nei confronti di persone determinate non viene da queste ottemperata, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
Art. 49
Il Vicesindaco
1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa tra gli assessori il Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco fino all'elezione del nuovo, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
Art. 50
Incarichi e deleghe agli assessori
1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e alla Giunta.
2. Il Sindaco può altresì delegare agli assessori il compimento di particolari atti purché non riservati, dalla legge o dallo statuto, alla sua esclusiva competenza.
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 51
Obbligo di astensione
1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, nonché i consiglieri e gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo suddetto non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale.
Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
4. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
Art. 52
Nomine e designazioni
1. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
2. Le nomine e le designazioni riservate al Consiglio, devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno tre giorni utili prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.
Art. 53
Divieto di assunzione di incarichi e consulenze
1. Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 54
Scioglimento e sospensione del Consiglio
1. I casi e le modalità nonché le conseguenze dello scioglimento e della sospensione del consiglio comunale sono definiti dalla legge.
Art. 55
Rimozione e sospensione degli amministratori
1. Con decreto del Ministro dell'Interno il Sindaco, i consiglieri e gli assessori possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere i soggetti indicati al primo comma qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 56
Libere forme associative
1. Il Comune di Cerea valorizza le libere forme associative, le libere organizzazioni di volontariato, i comitati anche a livello territoriale (di quartiere, di frazione) e le istituzioni private indicate d'ora in avanti come "libere forme associative"; ne riconosce l'importanza sociale promuovendo idonee forme di collaborazione.
2. A tale fine promuove la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente, attraverso gli apporti consultivi, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione comunale inoltre può intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme in apposita convenzione. I Comitati di quartiere o frazioni sono tenuti annualmente a presentare al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sul programma futuro.
4. Viene istituito, con deliberazione del Consiglio comunale, il "registro comunale delle libere forme associative" operanti nel territorio comunale al fine di consentire una corretta politica di sviluppo di tali forme associative.
5. A domanda, sono iscritte al Registro le forme associative che:
- svolgono l'attività, almeno in parte ed in modo non occasionale, nel territorio del Comune, ed in esso mantengono attiva una sede od un recapito;
- perseguono fini di utilità sociale, di beneficenza, di assistenza, di cultura, di ricreazione, di promozione o di svolgimento di attività sportiva, di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, o comunque fini di pubblico interesse;
- svolgono attività non in contrasto con le disposizioni di legge, e le elezioni alle cariche sociali avvengono con metodo democratico;
- non hanno fini di lucro.
6. Il Comune di Cerea può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico o per la realizzazione di specifiche iniziative.
7. Il Comune di Cerea può riconoscere alla Pro Loco il ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell'associazionismo locale e può affidare la gestione di alcuni servizi comunali. Per l'espletamento della sua attività, la Pro Loco è esente da alcune tasse comunali (plateatico, rifiuti solidi, affissioni), e gode di un contributo annuale iscritto in apposito capitolo di bilancio.
8. Le consultazioni degli organi associativi possono essere promosse ed attuate dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale o dalle Commissioni Consiliari, anche su richiesta delle Associazioni. Gli esiti delle consultazioni sono verbalizzati e riportati negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
Art. 57
Registro delle libere forme associative
1. Presso il Comune di Cerea è istituito un registro delle libere forme associative operanti nel territorio comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle stesse.
L'iscrizione al registro è disciplinata da apposito regolamento.
Art. 58
Consultazioni popolari
1. Le consultazioni popolari, promosse dall'Amministrazione, possono avere ad oggetto solo materie di esclusiva competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. Le consultazioni possono svolgersi secondo le forme del sondaggio d'opinione, del questionario o del confronto diretto in assemblea e possono essere limitate a parte del territorio o a particolari categorie di cittadini.
Art. 59
Consulte
1. Al fine di realizzare un'effettiva partecipazione alle politiche di intervento nei vari ambiti dell'amministrazione comunale, possono essere istituite consulte per temi di carattere generale o settoriale nelle materie economiche, sociali, sportive e culturali, anche con l'obiettivo di perseguire il fine dell'integrazione delle diverse etnie presenti sul territorio.
2. Le consulte sono chiamate ad esprimere pareri e a formulare proposte sull'azione amministrativa, sugli indirizzi politici e su tutte le questioni di rilevante interesse comune.
Art. 60
Istanze, proposte e petizioni
1. Tutti i cittadini hanno facoltà di presentare istanze, proposte e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
Art. 61 Difensore civico pluricomunale
1. Il Comune di Cerea può accordarsi con altri Comuni per nominare un'unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i comuni interessati.
2. I rapporti tra i comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.
Art. 62
Diritto di accesso e di informazione
1. Il Comune di Cerea considera l'informazione elemento essenziale per il corretto sviluppo dei rapporti tra amministratori e cittadini.
2. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo quanto previsto da apposito regolamento comunale.
3. L'informazione deve essere completa, corretta e tempestiva, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto all'informazione.
Art. 63
Pubblicità degli atti del Comune e albo pretorio
1. Presso la sede municipale viene individuato un apposito spazio destinato ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale, avvalendosi della collaborazione di un messo, cura l'affissione degli atti all'albo pretorio dell'ente e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Tutte le deliberazioni degli organi di governo e le determinazioni dei responsabili dei servizi sono pubblicate mediante affissione per 15 giorni all'albo pretorio dell'ente, salvo specifiche disposizioni di legge.
5. Le ordinanze del Sindaco, notificate personalmente ai diretti destinatari delle stesse, vengono parimenti affisse all'albo pretorio.
TITOLO V
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE
Art. 64
Principi organizzativi
1. Il Comune pone a fondamento della propria organizzazione i principi di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione, trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa, nonché professionalità e responsabilità dei dipendenti.
Art. 65
Ordinamento degli uffici e del personale
1. L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività in modo da consentire la completezza dei procedimenti e l'individuazione delle relative responsabilità.
2. Le competenze di indirizzo e controllo attribuite agli amministratori sono distinte da quelle di gestione assegnate ai dirigenti.
3. All'ordinamento degli uffici e del personale, compresi i dirigenti ed il Segretario comunale, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Art. 66
Il Segretario comunale
1. Il Segretario, nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.
2. Salvo il caso di revoca, la durata in carica del Segretario è corrispondente al mandato del Sindaco che lo ha nominato.
Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
Art. 67
Funzioni
1. Il Segretario:
a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio, curandone la verbalizzazione;
b) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco nell'ambito delle competenze non attribuite ad altri organi.
2. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale.
Art. 68
Il Vicesegretario
1. Il Comune ha un Vicesegretario, che coadiuva e sostituisce il Segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento.
2. Il Vicesegretario è nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali di unità organizzative, in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.
Art. 69
I dirigenti
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco nel rispetto dei criteri di legge e di contratto, nonché delle disposizioni del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e possono essere revocati dal capo dell'amministrazione nei casi stabiliti dalla legge a:
- personale interno in possesso della relativa qualifica;
- soggetti esterni alla dotazione organica mediante contratto a tempo determinato.
2. Nei settori privi di personale di qualifica dirigenziale i suddetti incarichi sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.
3. Ai dirigenti e a coloro che ricoprono incarichi dirigenziali è attribuita la direzione degli uffici e dei servizi a cui sono preposti e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli stessi, esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. Ai dirigenti spettano tutti i compiti non ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario comunale o del Direttore Generale, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
5. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo e in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
Art. 70
Rappresentanza legale in giudizio
1. Un dirigente, incaricato dal Sindaco, rappresenta il Comune in giudizio, anche per singoli procedimenti.
Il dirigente della struttura organizzativa che cura gli affari legali adotta i provvedimenti di promozione delle liti, ovvero di costituzione in giudizio e di nomina dei difensori, nonché di transazione e rinuncia agli atti. Tali provvedimenti sono emessi sulla base di specifici atti di indirizzo, formulati dalla Giunta previa acquisizione del parere della struttura organizzativa interessata. Sono fatte salve diverse modalità di costituzione in giudizio disposte per legge in relazione a particolari materie.
Le presenti modalità di esercizio della rappresentanza in giudizio si estendono alle fasi successive di procedimenti non conclusi in cui l'Ente sia parte.
Art. 71
Patrocinio legale
1. Il Comune, anche attivando idonee forme assicurative, assume l'onere della difesa dei dipendenti e amministratori sottoposti a procedimento civile o penale, accollandosi le relative spese di assistenza di un legale di comune gradimento, a condizione che:
a) i fatti o gli atti generatori di responsabilità siano stati posti in essere nell'espletamento dell'ufficio, del servizio o del mandato;
b) il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato, o comunque non si pervenga alla declaratoria di responsabilità per dolo o colpa grave;
c) non si profili una situazione di conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post a conclusione del procedimento.
TITOLO VI
SERVIZI
Art. 72
Servizi pubblici locali
1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a rea-lizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuo-vi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella co-munità e di stabilire le modalità per la loro ge-stione; sono di competenza dello stesso Consi-glio comunale le modifiche alle forme di gestio-ne dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Art. 73
Gestione dei servizi pubblici comunali a rilevanza economica
1. Nel rispetto delle specifiche discipline di settore e della vigente normativa, la gestione dei servizi comunali a rilevanza economica può avvenire mediante conferimento della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa interna e comunitaria in tema di tutela della concorrenza;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che il Comune e gli eventuali altri enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri ser-vizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune e con gli eventuali altri enti pubblici che la controllano.
2. La gestione dei servizi di cui al presente articolo può essere affidata direttamente anche a società di capitali partecipate da società di cui il Comune e/o altri enti pubblici detengano la totalità del capitale sociale, purchè l'ente comunale eserciti, attraverso misure idonee, un adeguato potere di verifica sulla gestione delle società individuate per l'affidamento del servizio.
3. L'oggettiva impossibilità o non convenienza di individuare il socio privato tramite procedure di evidenza pubblica deve essere motivata con deliberazione del Consiglio comunale.
Art. 74
Gestione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi comunali privi di rilevanza economica che il Comune ritenga di gestire mediante affidamento diretto sono conferiti a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che il Comune e gli eventuali altri enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune e con gli eventuali altri enti pubblici che la controllano;
d) società a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa interna e comunitaria in tema di tutela della concorrenza;
e) associazioni o fondazioni costituite o partecipate dal Comune.
2. L'oggettiva impossibilità o non convenienza di individuare il socio privato tramite procedure di evidenza pubblica deve essere motivata con deliberazione del Consiglio comunale.
Art. 75
Gestione in economia
1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratte-ristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un'azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il conteni-mento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.
Art. 76
La concessione a terzi
1. Il Consiglio comunale, quando sussistano adeguate motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare in concessione la gestione di servizi pubblici comunali.
2. La concessione è regolata da condizioni che devo-no garantire l'espletamento del servizio a livel-li qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi so-stenuti dal Comune e dall'utenza e la realizza-zione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condi-zioni più favorevoli per l'ente.
Art. 77
Le aziende speciali
1. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. Sono organi dell'azienda: il consiglio di ammini-strazione, il presidente ed il direttore.
3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Sindaco, sulla scorta degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale in materia di nomina e di designazione dei rappre-sentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la dire-zione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubbli-co concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'ob-bligo del pareggio dei costi e dei ricavi, com-presi i trasferimenti.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, ve-rifica i risultati della gestione e provvede al-la copertura di eventuali costi sociali.
7. Lo statuto delle aziende speciali prevede un ap-posito organo di revisione dei conti e forme au-tonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certifica-zione del bilancio.
8. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.
Art. 78
Le Istituzioni
1. Per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del consiglio di ammi-nistrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfidu-cia del Presidente e del Consiglio di amministra-zione, si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al qua-le compete la direzione gestionale dell'istitu-zione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istitu-zioni è stabilito dal presente statuto e dai re-golamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, effi-cienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pa-reggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, com-presi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finan-ziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; appro-va gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, che approva il regolamento di gestione.
Art. 79
Associazioni e fondazioni
1. Le associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune sono soggetti di diritto privato regolate dalle norme del codice civile e dalle disposizioni previste per specifici settori. Esse conseguono il riconoscimento della personalità giuridica secondo le modalità previste dal DPR 361/2000.
2. Soci delle associazioni e delle fondazioni di cui al presente articolo possono essere sia soggetti pubblici che privati.
Art. 80
Le società per azioni e a responsabilità limitata
1. Per la gestione di attività o servizi locali di rilevante importanza e consistenza che richie-dono investimenti finanziari elevati ed appro-priata organizzazione imprenditoriale, il Consiglio comunale può promuovere la costituzio-ne o aderire a società per azioni o a responsabi-lità limitata secondo le disposizioni contenute nell'ordinamento vigente.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della so-cietà ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo societario sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
4. I rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale dell'organismo societario sono nominati dal Sindaco.
5. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, può costituire so-cietà per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attua-zione degli strumenti urbanisti vigenti. La scelta dei soci privati avviene di norma tramite procedure di evidenza pubblica.
Art. 81
Disposizioni generali in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni
1. Al Consiglio comunale spetta la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, è competente in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
3. I rappresentanti vengono scelti tra coloro che sono in possesso di specifiche competenze tecniche, comprovate da un curriculum sottoscritto e depositato presso la segreteria del Comune.
4. In attuazione dell'art. 67 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso enti, consorzi, aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni e società di capitali a partecipazione comunale sia maggioritaria che minoritaria, dipendenti o soggetti a controllo e/o vigilanza del Comune, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato elettivo. I soggetti sopraindicati possono comunque assumere incarichi in società per azioni con capitale del Comune fino al 50% ovvero in ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza in cui vi sia una partecipazione inferiore al 20%.
5. Le deliberazioni che approvano la costituzione o la partecipazione a enti, consorzi, aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni e società di capitali a partecipazione comunale sia maggioritaria che minoritaria, ovvero successive deliberazioni consiliari se tali soggetti siano già costituiti o il Comune già vi abbia partecipazione, motivano la sussistenza delle ragioni che giustificano il conferimento degli incarichi e delle funzioni in questione.
6. Per le eventuali situazioni pregresse di incompatibilità, le deliberazioni di cui al comma precedente possono essere adottate in tempi successivi.
7. La durata in carica dei rappresentanti del Consiglio o del Comune è quella stabilita dagli atti costitutivi dei vari enti, aziende ed istituzioni, salva possibilità di revoca motivata da parte dell'organo a cui è demandato il potere di nomina degli stessi.
8. I rappresentanti di enti, aziende ed istituzioni cessano dalla carica al momento della nomina dei successori.
Art. 82
Promozione di forme associative
Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.
Art. 83
Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative
1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitale e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un suo delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.
TITOLO VII PATRIMONIO, FINANZE, BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 84
I beni comunali
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone, che si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve far riferimento alle leggi speciali che regolano la materia.
Art. 85
I beni demaniali
1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono alla tipologia indicata negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
Art. 86
I beni patrimoniali
1. I beni appartenenti al Comune che non sono soggetti al regime di demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione riveste carattere di pubblica utilità immediata in quanto destinati ad un pubblico servizio o in quanto rivestono carattere pubblico.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile, i beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto favoriscono mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.
Art. 87
Inventari
1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, che va compilato secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.
2. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
3. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti concernenti l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione, l'utilizzazione e l'eventuale dismissione dei beni stessi, nonché le modalità di tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario sono disciplinati da apposito regolamento. Art. 88 Autonomia impositiva e finanziaria
1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio entro il termine stabilito dalla legge osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Dovrà essere redatto in forma da consentire una chiara lettura.
3. Il bilancio è corredato di una relazione revisionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza.
Art. 89
Programmazione
1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 90
Collegamento fra programmazione e bilanci
1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti di programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni di bilancio pluriennale e del bilancio annuale, devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione revisionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare il documento disciplina:
a. il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;
b. l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.
3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione ed il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni ed i dati consuntivi.
Art. 91
Bilanci e programmazione finanziaria
1. Nessun impegno di spesa può essere attuato senza indicazione della relativa copertura finanziaria da attuarsi a cura del responsabile del servizio finanziario. In difetto di ciò, l'atto è nullo.
2. Il conto consuntivo va corredato di una relazione illustrativa della Giunta ed è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo. Deve contenere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il conto consuntivo va predisposto almeno 30 giorni prima della riunione fissata per l'approvazione dello stesso.
3. I risultati gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e certificati dai revisori dei conti.
Art. 92
Servizio di tesoreria
1. Il Comune ha un proprio servizio di tesoreria consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da impegni contrattuali.
2. Il servizio di tesoreria è gestito con le modalità indicate dal titolo V del T.u.e.l.
Art. 93
Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, si applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal titolo V del decreto legislativo n. 267 del 2000, dallo statuto e regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Comune, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Art. 94
Collegio dei revisori contabili
1. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due componenti, scelti: uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che svolge le funzioni di presidente del collegio, uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera e i suoi membri sono rieleggibili una volta sola.
3. I casi di revoca e cessazione dalla carica di revisore sono stabiliti dalla legge.
4. Il collegio dei revisori svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) emette pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
d) predispone la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e dalla legge;
e) presenta un referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione e, se si configurano ipotesi di responsabilità, sporge denuncia agli organi giurisdizionali competenti;
f) provvede alle verifiche di cassa previste dalla legge.
5. Per l'adempimento delle sue funzioni l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e può partecipare alla riunione del Consiglio per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
Il collegio dei revisori è inoltre dotato di tutti i mezzi necessari per l'espletamento dei propri compiti.
6. I revisori contabili rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, nonché sono tenuti alla riservatezza su fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 95
Approvazione e revisione dello statuto
1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le precedenti disposizioni si applicano anche in caso di modifica statutaria.
Art. 96
Entrata in vigore
1. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
Art. 97 Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono approvati dall'organo competente con voto palese e a maggioranza assoluta.
3. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione degli stessi.
4. In caso di urgenza la deliberazione di approvazione dei regolamenti può essere dichiarata immediatamente eseguibile con voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

(seguono allegati)

16-Stemmi_189160.PDF

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