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Bur n. 42 del 05 maggio 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA)

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Pubblicazione statuto comunale.

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 4 del 30.1.2006

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

CAPO I
LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO, I REGOLAMENTI

Art. 1
La comunità
1. La comunità locale è autonoma, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dall'ordinamento giuridico e dalle norme del presente Statuto che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia e di libertà. Il principio di autonomia ed i diritti che esso assicura ai cittadini sono le linee¿guida per la redazione e l'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti.
L'ordinamento e lo Statuto assicurano l'effettiva partecipazione, libera e democratica, dei cittadini all'attività del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali ed economici che rappresentano il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i livelli più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
3. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2
L'autonomia
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo Statuto ed i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della Comunità.
L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia conferisce agli organi elettivi e al personale posto al vertice dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto ed i regolamenti, osservando i principi dì equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini le finalità enunciate nel precedente articolo.
3. L'ordinamento del Comune e l'attività degli organi preposti ad attuarlo si ispirano ai principi e alle norme stabilite dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con L. 30 dicembre 1989, n. 439.

Art. 3
Lo Statuto
1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la propria comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio Comunale, con la partecipazione della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
2. Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell'organizzazione operativa del Comune sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della legge.
3. Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza fra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

Art. 4
I Regolamenti comunali
1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati, se la legge non dispone diversamente, dal Consiglio Comunale, al quale compete modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
3. I Regolamenti diventano esecutivi dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita dagli stessi.

CAPO II
IL COMUNE

Art. 5
Ruolo e funzioni generali
1. Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente rappresentativo di ogni interesse della Comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
2. Il Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale senza distinzioni di razza e credo religioso.
3. Il Comune esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte dei cittadini e della Comunità delle seguenti finalità:
a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
b) assunzione di iniziative per migliorare la qualità della vita nella Comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;
c) tutela della famiglia di diritto e di fatto e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;
d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto alla salute, al lavoro, alla casa, all'istruzione;
e) incentivazione di iniziative e scambi socio-culturali tra comunità locali di diversa nazionalità al fine di promuovere l'integrazione tra culture diverse.
f) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
g) tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Comunità valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
h) tutela del patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico del territorio valorizzando e rendendo fruibili gli ambienti che lo costituiscono;
i) promozione di una cultura di pace e cooperazione tra i popoli;
j) promozione di una cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità dei cittadini migranti volta a favorirne la piena integrazione nella comunità locale;
k) promozione della tutela e del rispetto degli animali in quanto autonomi esseri viventi, il cui maltrattamento costituisce offesa al sentimento comune;
l) promozione di attività culturali, del tempo libero e sportive con particolare attenzione alle azioni di socializzazione delle persone giovani ed anziane;
m) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione per favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
Le iniziative e gli interventi sopra indicati e ogni altra azione del Comune si propongono di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà richiamando ciascuno all'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza.
4. Promuove e partecipa ad accordi con la Regione, la Provincia, i Comuni e con altri soggetti pubblici o privati compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
5. Attua i principi contenuti nello Statuto del contribuente per rendere più trasparente l'operato dell'Amministrazione e contribuire ad aumentare nei cittadini la consapevolezza dei loro effettivi diritti e doveri.
6. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
7. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale.

Art. 6
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune si estende per 25,35 Kmq, confina con i Comuni di Campagna Lupia, Fossò, Camponogara, Sant'Angelo di Piove e Piove di Sacco.
2. Capoluogo è Campolongo Maggiore. Frazioni sono Bojon, Liettoli e Santa Maria Assunta. Bosco di Sacco è località.
3. L'istituzione di nuove frazioni e/o località, la soppressione delle attuali o la modifica della loro denominazione è disposta dal Consiglio Comunale.
4. Il Palazzo Municipale, sede comunale, è ubicato in via Roma n. 68.
5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
6. Nel territorio comunale non è consentito, per quanto rientra nelle attribuzioni del Comune, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento od il transito di ordigni nucleari e scorie radioattive.
7. Nel territorio comunale non è consentito, per quanto rientra nelle attribuzioni del Comune, l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.
8. Il Comune, per affinità storico-culturale ed omogeneità geografica si riconosce nell'area della Riviera del Brenta, e ricerca e promuove rapporti di fattiva collaborazione con i Comuni della Saccisica.

Art. 7
Stemma e gonfalone
1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di "Comune di Campolongo Maggiore".
2. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone, concessi con Regio Decreto del 5.2.1931.
3. Lo stemma del Comune raffigura uno scudo sannita riproducente tre rami di quercia legati da un nastro rosso, circondato da un ramo di lauro ed un ramo di quercia e legati da un nastro rosso, e sormontato da una corona con nove punte turrite.
4. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore azzurro con ricami d'argento con al centro lo stemma sopra descritto.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone del Comune. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali.

TITOLO II
ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

CAPO I
GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 8
Norme generali
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi da essi impartiti.

Art. 9
Norme di comportamento e pari opportunità
1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato al perseguimento del bene comune, all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di indirizzo e controllo di loro competenza e quelle gestionali proprie dei dirigenti e responsabili.
2. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. L'espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire cariche presso il Comune ma costituisce un divieto che gli Amministratori hanno l'obbligo di osservare.
3. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per i piani urbanistici.
4. Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine e promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e nelle designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri rappresentanti. Il Sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

Art. 10
Le spese di propaganda elettorale
1. Il deposito delle liste e delle candidature per le elezioni a Sindaco ed a Consigliere comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa al cui rispetto i candidati e le liste devono vincolarsi con dichiarazione sottoscritta apposta sullo stesso. Tale documento è reso pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del Comune dal giorno successivo al deposito, fino a quello di conclusione della consultazione elettorale. Nello stesso modo deve essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste che è pubblicato all'albo comunale per trenta giorni decorrenti da quello successivo al deposito. Il deposito dei due documenti è effettuato presso l'ufficio del Segretario comunale che dispone la pubblicazione ed invia copia degli stessi al Presidente del Consiglio comunale. Gli originali, concluse le pubblicazioni, sono conservati nell'archivio comunale.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Competenze generali
1. Il Consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo politico - amministrativo generale del Comune.
2. Approva lo Statuto, adotta gli atti fondamentali e gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza esclusiva dalle leggi.
3. Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali.
4. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Verifica periodicamente l'attuazione dei programmi da parte del Sindaco e dei singoli Assessori ed i risultati accertati con il controllo della gestione.
5. Le modalità per la partecipazione del Consiglio alla programmazione dell'attività del Comune e per l'attività di controllo della sua attuazione sono stabilite nei successivi articoli.
Art. 12
Composizione e durata in carica
1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge in rapporto alla classe demografica del Comune.
2. Il Consiglio comunale dura in carica cinque anni.

Art. 13
Presidenza del Consiglio ¿Vicepresidenza
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio, lo sostituiscono, nell'ordine, il ViceSindaco e l'Assessore più anziano di età a condizione che gli stessi ricoprano anche la carica di Consigliere comunale.

Art. 14
Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio
1. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Il Presidente promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali che l'ordinamento attribuisce al Consiglio ed assicura con le modalità previste dal presente Statuto la partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di mandato.
4. Il Presidente del Consiglio:
- programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle richieste e delle proposte dell'Assemblea e della Giunta, che risultano istruite ai sensi di legge;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
- propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
- promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto;
- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto disposto dalla legge ed in conformità allo Statuto ed all'apposito Regolamento;
- cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico finanziaria e con il Difensore Civico, ove istituito, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 15
Consiglieri comunali - Prerogative
1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della deliberazione di surroga, le proprie funzioni.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni detenute e prodotte utili all'espletamento del loro mandato, secondo quando previsto dal relativo Regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico¿amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.
5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal Regolamento, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.
6. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.
7. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri, sono comprese nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione alla Presidenza che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge.

Art. 16
Consiglieri comunali - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze
1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura dì cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.
2. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente, udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

Art. 17
Consiglieri comunali: cessazione dalla carica, sospensione
1. Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso sottoscritte, indirizzate al Consiglio e presentate personalmente al protocollo del Comune nel quale sono immediatamente registrate nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l'ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.
2. Nel caso dì sospensione dalla carica di un Consigliere, adottata ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surroga.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto per una delle cause previste dagli artt. 141, 142 e 143 del TUEL n. 267/2000, esso rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di scioglimento, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. In tutti gli altri casi nei quali la legge prevede che con lo scioglimento del Consiglio viene nominato un Commissario per la temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio è sciolto ed i Consiglieri cessano dalla carica e dalle funzioni dalla data di notifica del decreto di scioglimento.
6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 18
Regolamento del Consiglio Comunale
1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
3. Il Regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite e disciplina la gestione delle risorse stesse.

Art. 19
Attività d'indirizzo politico¿amminístrativo del Consiglio comunale
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Direttore Generale, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
n) definizione dell'importo del gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, nonché delle altre commissioni previste dalla legge e dai regolamenti.
o) Ogni altro atto espressamente previsto dalla legge.
3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza

Art. 20
Attività di controllo del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività comunale, su quella delle istituzioni e delle aziende, attraverso:
a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal Regolamento, dello stato di attuazione dei programmi correlati alle linee programmatiche generali, da parte del Sindaco e degli Assessori
b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma¿elenco annuale dei lavori pubblici;
c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
e) la relazione annuale del Difensore Civico, se istituito, e del Collegio dei revisori dei conti.
2. L'attività di controllo è funzione che compete al Consiglio comunale ed a tutti i Consiglieri.

Art. 21
Conferenza permanente dei Capigruppo
1. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, ì gruppi consiliari, costituiti in conformità al Regolamento, comunicano alla Presidenza il Consigliere da ciascuno di essi eletto Presidente del gruppo.
2. I Presidenti dei gruppi consiliari costituiscono una Commissione consiliare permanente. La Commissione è coordinata dal Presidente del Consiglio ed assume la denominazione di Conferenza permanente dei Capigruppo. E' convocata per l'esame di proposte relative alle modalità ed all'ordine dei lavori del Consiglio, alla interpretazione di norme dello Statuto e del Regolamento consiliare ed in ogni altra occasione nella quale risulti necessaria la consultazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari.
3. Il Regolamento ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 22
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio dei provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre all'esame ed alle decisioni dell'Assemblea consiliare, procede alla costituzione, oltre alla Conferenza di cui al precedente art. 21, di Commissioni consiliari permanenti, i cui membri siano eletti nel proprio seno con criterio proporzionale, assicurando la partecipazione delle minoranze e stabilendo per ciascuna Commissione le competenze per materie e funzioni in rapporto organico con la ripartizione delle stesse fra i settori dell'organizzazione dell'ente.
2. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme dì pubblicità dei lavori.

Art. 23
Commissioni consiliari temporanee
1. Il Consiglio comunale su proposta motivata avanzata per iscritto da almeno un quinto dei componenti può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni temporanee di controllo, d'indagine, di inchiesta, di garanzia e di studio sull'attività dell'Amministrazione.
2. Le Commissioni sono composte da cinque Consiglieri, due dei quali scelti fra le minoranze.
3. Le Commissioni eleggono il Presidente, il quale, a sua volta, nomina il Segretario.
4. Le Commissioni svolgono la propria attività collegialmente ed hanno accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro atto connesso del quale l'ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire.
5. Le Commissioni riferiscono al Consiglio sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al Presidente apposita convocazione dello stesso, in seduta segreta.
6. Il Regolamento prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento della Commissione d'indagine.

Art. 24
Consiglio comunale ¿ Prima seduta
1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco, che la presiede.
3. Il Consiglio comunale, nella prima riunione, procede all'esame della posizione degli eletti ed alla convalida della elezione, riceve il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana e la comunicazione dei componenti della Giunta, dallo stesso nominati, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti. del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.

Art. 25
Consiglio comunale ¿ Indirizzi generali per la convocazione
1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal Regolamento nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. La trasmissione degli avvisi può avvenire anche per via telematica.
b) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;
c) l'avviso dì convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto a) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione da parte del Presidente delle questioni sottoposte al Consiglio;
d) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso dì convocazione all'albo comunale, e dell'eventuale invio alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, agli organi rappresentativi di categorie di cittadini interessate ad argomenti da discutere nell'adunanza, agli organi d'informazione;
e) la forma con la quale un quinto dei Consiglieri chiede al Presidente la convocazione entro venti giorni del Consiglio, indicando gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno ed il termine per l'invio delle proposte e documentazioni relative alle questioni delle quali viene richiesta la trattazione.

Art. 26
Numero legale dei Consiglieri
1. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale si rimanda a quanto disposto dall'apposito Regolamento.

Art. 27
Adunanze del Consiglio e delle Commissioni ¿ Pubblicità
1. Le adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. Il Regolamento stabilisce gli argomenti per la cui trattazione le adunanze del Consiglio e delle Commissioni devono tenersi in forma segreta.
3. In occasione della riunione del Consiglio comunale vengono esposte all'esterno dell'edificio, ove si tiene l'adunanza, la bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Veneto per il tempo in cui il Consiglio esercita le proprie funzioni e attività.

Art. 28
Obbligo di astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione di argomenti ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 29
Votazioni dei Consiglieri comunali
1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.
3. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 30
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.
1. Qualora gli organi competenti del Comune, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico Regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato Regionale di Controllo. Il Commissario ad acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31
Composizione e nomina
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori dallo stesso nominati fino ad un massimo di sei, tra i quali un ViceSindaco.
2. La nomina deve essere comunicata al Consiglio subito dopo il giuramento del Sindaco.
3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non consiglieri, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
4. Gli Assessori non consiglieri possono partecipare al Consiglio ed intervenire nella discussione, senza diritto di voto.

Art. 32
Assessori comunali ¿ Divieti - Durata in carica - Revoca
1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco e degli Assessori.
2. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. I componenti della Giunta comunale, nell'ambito nel territorio da essi amministrato, devono astenersi dall'esercitare attività professionale nelle materie di competenza assessorile loro delegate dal Sindaco.
4. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori. Della revoca viene data comunicazione al Consiglio.


Art. 33
Convocazione e presidenza
1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale. Nel caso di sua assenza od impedimento a tali funzioni assolve il ViceSindaco.

Art. 34
Numero legale dei componenti
2. Per la validità delle adunanze della Giunta comunale è necessaria la presenza della metà degli Assessori incaricati arrotondando l'eventuale frazione per eccesso, senza computare il Sindaco.

Art. 35
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco e dei Dirigenti o dei Responsabili dei servizi.
3. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale o su specifiche materie per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio del potere di promuovere e resistere alle liti, di competenza dirigenziale.
4. La Giunta collabora con il Sindaco:
- per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
- per la realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione espressi dal Consiglio;
- per la valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
- esprimendosi, con proprie deliberazioni motivate, sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore generale, se istituito;
5. La Giunta adotta:
- il Regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;
- le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- le deliberazioni di indirizzo per la concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal Regolamento comunale e nei limiti da questo disposti, destinati alla realizzazione d'iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità e che non rientrano nelle funzioni di gestione;
- le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare.
6. La Giunta:
- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione e la relazione previsionale e programmatica, presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- fissa, in base alla legge ed in presenza degli stanziamenti adeguati sullo specifico intervento di bilancio, l'importo mensile dell'indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori;
- definisce, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento degli uffici e dei servizi, il piano esecutivo di gestione dell'esercizio.
7. Nel caso di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.


CAPO IV
IL SINDACO

Art. 36
Ruolo e funzioni
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta.
2. Il Sindaco esercita tali compiti armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
3. Valorizza e promuove la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, attivando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
4. Promuove le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni.
6. Quale organo responsabile dell'amministrazione, esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Quale ufficiale del Governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi.
7. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Art. 37
Giuramento del Sindaco
1. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 38
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta d'insediamento del Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale.
2. Fra i componenti della Giunta il Sindaco nomina il ViceSindaco che lo sostituisce nel caso di assenza od impedimento, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento.
3. Per gli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità è da loro dichiarato, con l'accettazione della nomina.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta, la composizione della Giunta comunale.
5. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti per settori dell'attività del Comune precisati nell'atto di delega da lui sottoscritto, controfirmato dal delegato e conservato nell'archivio dell'ente dal Segretario comunale.

Art. 39
Linee programmatiche del Sindaco
1. Il Sindaco, entro tre mesi dall'insediamento, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato.
2. Entro il termine suddetto il Sindaco promuove, sul documento di programma a egli elaborato, la partecipazione e la valutazione del Consiglio comunale, che in apposita adunanza esprime proposte, contributi e osservazioni. Alla riunione del Consiglio comunale partecipano, oltre al Sindaco, gli Assessori.

Art. 40
Linee programmatiche ¿ Attuazione ¿ Verifica
1. Entro il 30 maggio e il 30 settembre di ogni anno, la Commissione consiliare permanente competente provvede alla verifica dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle linee programmatiche e riferisce, entro 20 giorni dalla conclusione della verifica, al Consiglio comunale, con una relazione sullo stato di avanzamento delle azioni e dei progetti compresi nelle linee programmatiche e della corrispondenza dei costi sostenuti alle previsioni. Copia della relazione è inviata almeno 10 giorni prima dell'adunanza consiliare, al Sindaco e per suo tramite alla Giunta, che comunicano al Consiglio le loro deduzioni sull'esito della verifica.

Art. 41
Linee programmatiche ¿ Adeguamento
1. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e alle modifiche ritenute necessarie predisponendo il documento di adeguamento del programma di mandato e, entro venti giorni, lo sottopone all'esame dell'Assemblea consiliare perché esprima le proprie osservazioni e proposte. Alla seduta partecipano gli Assessori.

Art. 42
Interrogazioni ed interpellanze ¿ Risposta
1. Il Sindaco, o per sua delega l'Assessore competente per materia, risponde alla interrogazione od alla istanza presentata dai Consiglieri fornendo in forma esauriente, per iscritto o verbalmente, tutte le informazioni, dati ed altri elementi e documenti, in copia informale, richiesti secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 43
Orario delle attività, dei servizi e degli uffici
1. Il Sindaco coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 44
Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 45
Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi
1. Il Sindaco è membro di diritto delle Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi che non hanno carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare alle Assemblee, con pieni poteri, un Assessore od un Consigliere comunale.
Art. 46
Partecipazione alla Conferenza dei Sindaci dell'ASL
1. Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta al funzionamento della Azienda Sanitaria Locale, rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune in ordine alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.
2. Provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale delle prestazioni sociali a carattere sanitario di competenza comunale.
3. Riferisce periodicamente alla Giunta sull'attività svolta e valuta con la stessa le problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune.
4. Può delegare a partecipare alla Conferenza, con pieni poteri, un Assessore od un Consigliere comunale.

Art. 47
Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
a) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 48
Durata in carica
1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica secondo le disposizioni vigenti.
Art. 49
Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

Art. 50
Dimissioni del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.
2. Il ViceSindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento dello stesso Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

TITOLO III
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E GARANZIA

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE, AUTONOMIA, SUSSIDIARIETA'

Art. 51
Diritti di partecipazione popolare
1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del Comune, comprendente:
a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni d'età;
c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune e iscritti all'anagrafe comunale da almeno tre anni;
d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale ed imprenditoriale.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati individualmente o in forma associata.


Art. 52
Associazioni e organismi di partecipazione - Riconoscimento e promozione.
1. Il Comune riconosce e afferma il valore delle libere e autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.
2. Con apposito Regolamento sono determinate le modalità per la loro iscrizione in apposito albo comunale, allo scopo di mantenere attivi i rapporti di collaborazione con l'ente per l'attuazione delle iniziative di informazione e collaborazione di cui ai successivi articoli.

Art. 53
Associazioni e organismi di partecipazione - Rapporti con il Comune
1. Il Comune assicura alle associazioni tempestive informazoni sulle attività e iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione, promuovendo ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento della qualità dei servizi forniti ai cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi.
2. La Giunta, prima di assumere iniziative o adottare provvedimenti di rilevante interesse generale, può indire la riunione dei rappresentanti di tutte le Associazioni iscritte all'albo.

Art. 54
Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni sociali
1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa conforma la propria azione al principio cosituzionale di sussidiarietà, adottando iniziative volte alla sua valorizzazione e concreta applicazione.
2. I Regolamenti ed i provvedimenti di carattere generale ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con la finalità di garantire la rapida, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione dei servizi dagli stessi disposti.
3. Il presidente del Consiglio comunale, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio, riunisce la Conferenza dei Capigruppo con il compito di redigere la "Carta dei diritti dei cittadini" di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e la "Carta dei servizi sociali" di cui all'art. 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I diritti affermati nelle carte suindicate, dopo l'approvazione delle stesse da parte del Consiglio comunale, costituiranno principio ispiratore per l'attività del Comune.
4. Il Sindaco, nell'ambito del documento contenente le linee programmatiche delle attività da realizzare nel corso del mandato, da sottoporre al Consiglio comunale, può individuare e propoporre i programmi che possono essere adeguatamente esercitati dalla autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidarietà ed in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma quinto, dell'ordinamento degli enti locali.

CAPO II
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 55
Consultazioni
1. L'amministrazione comunale o i suoi organi possono indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite con Regolamento.

Art. 56
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse diffuso o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo contenente le richieste indirizzate all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente.
4. Il contenuto dell'eventuale provvedimento adottato, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito telematico comunale, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti gli interessati.

Art. 57
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta scritta all'interrogazione deve essere motivata e fornita, ove richiesta, nei termini regolamentari previsti.

Art. 58
Proposte
1. Qualora un numero di cittadini, non inferiore a 200, inoltri al Sindaco, proposte scritte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e, tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere tecnico dei Dirigenti o Responsabili dei servizi interessati trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire una delegazione dei proponenti ed in caso di accoglimento deve adottare le proprie determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate nelle forme di cui all'art. 63.

Art. 59
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20%, arrotondato per eccesso, degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di competenza comunale, con esclusione di quelle indicate al comma successivo.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a. Statuto comunale;
b. Regolamento del Consiglio comunale;
c. Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d. Regolamento di contabilità;
e. Bilancio preventivo e rendiconto di gestione;
f. Atti relativi al personale del Comune;
g. Atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
3. Il Consiglio comunale delibera l'indizione di referendum a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Sono ammesse anche richieste di referendum aventi come oggetto atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
6. Le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, le modalità di svolgimento delle consultazioni e di individuazione della data, la loro validità e la proclamazione del risultato sono disciplinati da apposito Regolamento.
7. Qualora il Consiglio comunale recepisca con proprio provvedimento il contenuto essenziale della proposta referendaria entro 60 giorni dalla sua presentazione, il referendum proposto dagli elettori non viene indetto.
8. Il Consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, con proprio atto formale, disponendo contestualmente le azioni conseguenti, ovvero ne rigetta le indicazioni con proprio atto adeguatamente motivato ed approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Il referendum è valido se partecipa alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
10. I referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali..



Art. 60
Azione popolare e delle Associazioni di protezione ambientale
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in sede sia amministrativa, sia civile, che penale. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo il caso in cui il Comune si sia costituito in giudizio volontariamente o in forza del contradditorio ordinato dal Giudice oppure abbia fatte proprie le azioni e i ricorsi promossi dall'elettore. Le Associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale.

Art. 61
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti prodotti o detenuti stabilmente dall'amministrazione comunale e dai soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici,
2. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 62
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati, nei limiti e conformemente alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito telematico comunale nonché, se del caso, mediante le forme ritenute più efficaci ad assicurare adeguata divulgazione delle informazioni.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

Art. 63
Pubblicazione dei provvedimenti
1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito telematico comunale a tempo indeterminato. Contestualmente all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Tutte le determinazioni comunali sono pubblicate in elenco mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi.

Art. 64
Centro Servizi Unificato - URP
1. Al fine di rendere effettive le politiche di trasparenza, informazione, comunicazione e semplificazione nell'accesso ai servizi da parte di cittadini ed imprese, il Comune, nell'esercizio della propria potestà organizzativa, provvede al potenziamento del Centro Servizi Unificato - URP secondo i seguenti criteri:
a. garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione
b. agevolare l'accesso ai servizi offerti ai cittadini;
c. promuovere e consolidarne la vocazione di Centro servizi unificato, primo interfaccia dell'Amministrazione con il cittadino, soddisfacendo direttamente le richieste di minima e media complessità e indirizzando verso gli uffici competenti le richieste di massima complessità.
d. promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
e. attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
f. garantire l'interoperabilità fra il Centro Servizi - URP e le altre strutture operative dell'amministrazione.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 65
Elezione
1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni della Provincia di Venezia, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato Difensore Civico:
- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- i dipendenti del Comune di Campolongo Maggiore, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi.
- chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
- chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o con il Segretario comunale.

Art. 66
Decadenza e revoca
1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione ostativa alla sua nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di uno dei suoi componenti.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi inadempienze o per accertata inerzia con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri comunali.
4. La proposta di revoca, debitamente motivata, va notificata all'interessato che potrà controdedurre entro dieci giorni dalla comunicazione mediante apposita memoria da protocollarsi e da depositarsi agli atti del Consiglio, che la valuterà contestualmente all'esame della proposta di revoca.

Art. 67
Funzioni
1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del Comune con compiti di garanzia in merito all'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché per assicurare il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene siano stati violati la legge, lo Statuto o i Regolamenti.
3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque gli si rivolga; deve inoltre essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno la settimana.
6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali secondo i principi e le modalità previste dalla legge.

Art. 68
Facoltà e prerogative
1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli, inoltre, può convocare il Dirigente o Responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che ritiene opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 69
Relazione annuale
1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione inerente l'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuno allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio.

Art. 70
Indennità di funzione
1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio Comunale.

Art. 71
Disposizioni
1. Le procedure di nomina e le modalità di esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono disciplinati da apposito Regolamento.

CAPO IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 72
Diritto di intervento nei procedimenti.
1. Chiunque, portatore di un diritto o di un interesse legittimo, sia coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.
2. L'amministrazione comunale rende pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 73
Procedimenti su istanza di parte.
1. Nel caso di procedimenti su istanza di parte il soggetto istante può chiedere di essere sentito dal funzionario che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario deve sentire l'interessato nei termini temporali stabiliti dal Regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nei termini temporali stabiliti dal Regolamento, fatte salve disposizioni di legge diversamente stabilenti.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 74
Obiettivi dell'attività amministrativa.
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, ed ai criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza.
2. Il Comune, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
3. Gli organi istituzionali del Comune, i Dirigenti o Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 75
Servizi pubblici comunali.
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 76
Forme di gestione dei servizi pubblici.
1. Il Consiglio comunale delibera l'istituzione e le modalità di esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse con il perseguimento dei suoi fini istituzionali avvalendosi degli strumenti di diritto comune.

Art. 77
Aziende speciali.
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione o compartecipazione ad aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 78
Struttura delle aziende speciali.
1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
5. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 79
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 80
Società per azioni o a responsabilità limitata.
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere all'adozione degli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 81
Convenzioni ed accordi
1. Allo scopo di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati il Consiglio Comunale può deliberare apposite Convenzioni tra Comuni e tra Comuni e Provincia, nonché appositi accordi per la costituzione e la modificazione di forme associative con amministrazioni statali, altri enti pubblici o soggetti privati.
2. Al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, la Giunta può deliberare appositi accordi tra l'ente ed altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati.
3. Le convenzioni e gli accordi devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra i soggetti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 82
Consorzi.
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 63 comma 2, del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato appartiene di diritto all'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 83
Accordi di programma.
1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi di legge,.
2. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art. 84
Principi organizzativi.
1. La struttura organizzativa del Comune persegue l'obiettivo della buona amministrazione ed è improntata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
c) adozione di modelli organizzativi idonei ad assicurare il raggiungimento dell'operatività unitaria della struttura burocratica;
d) dilatazione dell'utilizzo delle tecnologie informatiche, telematiche e di rete;
e) adozione di misure organizzative finalizzate ad agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, miglioramento della qualità delle prestazioni e riduzione dei tempi di risposta.
Art. 85
Organizzazione degli uffici e del personale.
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, sulla base della distinzione tra la funzione di indirizzo e controllo attribuita agli organi politici, e la funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, se istituito, ai Dirigenti o ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, e secondo i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità operativa.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base delle esigenze dei cittadini, opportunamente individuate, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni della comunità e del territorio.
4. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi aperti si conformano alle esigenze dei cittadini.

Art. 86
Regolamento degli uffici e dei servizi.
1. Il Comune con apposito Regolamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore se istituito e gli organi politici.
2. I Regolamenti si uniformano al principio di separazione che assegna agli organi di governo la funzione politica di indirizzo e di controllo; al direttore ed ai Dirigenti o Responsabili il perseguimento degli obiettivi assegnati e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo criteri di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
4. L'organizzazione si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità e funzionalità, in strutture progressivamente più ampie, se opportuno anche trasversali o intersettoriali, come disposto dall'apposito Regolamento.
5. Il Regolamento degli uffici e servizi disciplina inoltre le modalità di accesso esterno e di progressione della carriera, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali.
6. Il Regolamento viene periodicamene aggiornato alle nuove e diverse esigenze organizzative, nonchè alle nuove e diverse disposizioni normative e contrattuali.

Art. 87
Diritti e doveri dei dipendenti.
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabiliti dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Risponde direttamente al Dirigente o Responsabile competente.

CAPO II
DIRETTORE GENERALE, DIRIGENTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 88
Direttore Generale
1. Il Sindaco, ai sensi della vigenti disposizioni normative, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore generale coordina la gestione degli uffici e dei servizi, affidata ai Dirigenti o Responsabili.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, si può procedere alla nomina di un Direttore generale anche in convenzione con altri Comuni. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
4. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
5. Quando il Direttore generale non sia stato nominato, ovvero non sia stata stipulata la convenzione di cui al precedente comma 3, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 89
Compiti e funzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore generale:
a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
b) sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
c) predispone il piano dettagliato di obiettivi nonché la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti o Responsabili dei servizi dell'ente, ad eccezione del Segretario del Comune;
2. Il Direttore generale esercita inoltre le seguenti funzioni:
a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) Coordina e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti o Responsabili dei servizi;
e) Riesamina annualmente, sentiti i Dirigenti o Responsabili, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 90
Dirigenti o Responsabili dei servizi
1. I Dirigenti e i Responsabili dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nominati dal Sindaco.
2. I Dirigenti o i Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, ovvero dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 91
Funzioni dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi.
1. I Dirigenti o i Responsabili dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, provvedono, in particolare, a svolgere le seguenti funzioni:
a) dirigono gli uffici e i servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai Regolamenti, nel rispetto del principio che assegna i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai Dirigenti o Responsabili medesimi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
b) eseguono tutti i compiti, inclusa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale.
c) eseguono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente:
- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco .
2. I Dirigenti o i Responsabili dei servizi provvedono inoltre:
a) a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
b) a fornire, nei termini di cui al Regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
c) ad autorizzare le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente;
3. Il Sindaco può assegnare ai Dirigenti o Responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
4. Le attribuzioni dei Dirigenti o Responsabili dei servizi possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. I Dirigenti o Responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. Sono pertanto tenuti a eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
6. Per la valutazione dei Dirigenti o dei Responsabili dei servizi si applicano le disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 92
Rappresentanza dell'ente
1. Il Sindaco assolve le funzioni di rappresentanza istituzionale dell'ente.
2. La rappresentanza sostanziale verso l'esterno è attribuita alla dirigenza, quale espressione della competenza ad impegnare l'ente verso l'esterno. L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuita al Dirigente o Responsabile del servizio legale sulla base di espressa delega rilasciata dal Sindaco.
3. Ai Dirigenti o Responsabili è altresì attribuita la rappresentanza dell'ente per il compimento dei seguenti atti:
a) stipulazioni di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati
b) stipulazione di atti costitutivi e relative modificazioni, in società ed aziende alle quali partecipi l'ente.
4. Compete al Sindaco la rappresentanza nei seguenti atti caratterizzati esclusivamente da una funzione politico-istituzionale:
a) rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;
b) stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi e unioni di comuni;
c) stipulazione di accordi di programma
d) atti di gemellaggio.

Art. 93
Costituzione in giudizio
1. I Dirigenti o Responsabili promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l'incarico al protrocinatore dell'ente.
2. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie, rivolti ai Dirigenti per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.

Art. 94
Incarichi a contratto.
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine.
3. Le norme regolamentari disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione.

Art. 95
Ufficio di indirizzo e di controllo.
1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato.

CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 96
Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. I rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale, se nominato, sono disciplinati dal Regolamento degli uffici e dei servizi secondo i criteri generali fissati dallo Statuto, e nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli.

Art. 97
Funzioni del Segretario comunale
1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente e degli uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, e ne cura la verbalizzazione.
3. Il Segretario comunale, quando richiesto, informa il Consiglio su aspetti giuridici, tecnico-amministrativi e finanziari¿contabili relativi ai provvedimenti in trattazione.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti o Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del medesimo ente;
b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
c) esercita le funzioni di Direttore generale nell'ipotesi di conferimento delle stesse.

Art. 98
Vicesegretario comunale
1. Le funzioni di Vice-Segretario possono essere attribuite dal Sindaco, con proprio provvedimento, ad un Responsabile d'Area.
2. In caso di Segreteria convenzionata con altro Ente, l'identificazione e le funzioni del Vice-Segretario saranno definite nella relativa convenzione.

CAPO IV
LA RESPONSABILITÀ

Art. 99
Responsabilità verso il Comune.
1. Gli amministratori e i dipendenti sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio dovuti a dolo o colpa grave.
2. Chiunque venga a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità per violazioni di obblighi di servizio dovuti a dolo o colpa grave, deve farne denuncia alla Procura competente.

Art. 100
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori e i dipendenti che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave un danno ingiusto, ne sono responsabili.
2. Ove il Comune abbia corrisposto ad un terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro quest'ultimo a norma di legge.
3. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 101
Responsabilità contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

CAPO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 102
Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 103
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per Regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe tenendo conto dei servizi erogati e privilegiando le categorie più deboli della popolazione.
5. L'istituzione e il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale riferita ai soggetti ad imposizione tributaria e agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
6. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi del Comune.

Art. 104
Amministrazione dei beni comunali
1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al Dirigente o Responsabile competente dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali possono, di regola, essere dati in locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso a fronte di canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, stato, nell'estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 105
Bilancio annuale
1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, 'integrità e pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
5. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.


Art. 106
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonchè la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 107
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. L'attività contrattuale è disciplinata da appositi Regolamenti.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
4. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 108
Collegio dei revisori dei conti.
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Art. 109
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 110
Controlli interni
1. Il Comune individua appositi strumenti e metodologie atti a:
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, come disposto dalla legge nonché in base ai criteri fissati nel Regolamento di contabilità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e dei responsabili dei servizi;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
3. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, può essere istituito un ufficio tra più enti locali, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 111
Revisione ed abrogazione dello Statuto.
1. La proposta di revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale nelle forme che la legge dispone per la sua approvazione.
2. La proposta di abrogazione dello Statuto segue la medesima procedura prevista per la sua revisione.
3. La proposta di abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto, ed ha efficacia al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
4. Ai fini della revisione o abrogazione dello Statuto, è istituita con specifico atto consiliare apposita Commissione Consiliare temporanea.

Art. 112
Entrata in vigore dello Statuto.
1. Dopo l'espletamento dei controlli di legge, il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Abo Pretorio del Comune.

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