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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 36 del 14 aprile 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI SCORZE' (VENEZIA)

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Pubblicazione articoli dello statuto modificati.

TITOLO II
GLI ORGANI DEL COMUNE
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 4 Composizione ed Attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai membri eletti, il cui numero è determinato dalla legge.
2. La carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. In particolare discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato proposti dal Sindaco, sentita la Giunta, nella prima seduta successiva all'elezione.
4. Il Consiglio determina annualmente mediante deliberazione gli adempimenti di carattere generale che il Comune si impegna a realizzare, tenendo conto delle risorse finanziarie e della capacità di risposta della struttura organizzativa.
5. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi alle norme, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto.
6. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
ART. 5 Sedute
1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla sindaci risultati non eletti, ha riportato la maggior somma di voti addizionando ai voti di lista i voti proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio. E' Consigliere Anziano colui che, con esclusione del Sindaco e dei candidati di preferenza, e a parità di voti il più anziano di età. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che segue nella graduatoria di anzianità.
1 bis. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede, in seduta pubblica e con voto palese, alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo eventuali surrogazioni. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente, con due votazioni separate e a voto palese. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza, impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente provvede ad esercitare le relative funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente che avverrà entro 20 giorni dall'insorgere dei casi previsti dal presente comma.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa la data, l'ora, ne redige l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
3. Sono ordinarie le sedute convocate per deliberare su:
a) i programmi e le relazioni previsionali e program-
matiche;
b) i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche;
c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
d) i conti consuntivi;
e) i piani territoriali ed urbanistici;
f) i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie, secondo quanto stabilito dall'art. 42, lett. b) del D.Lgs. 267/2000.
4. Sono straordinarie le sedute convocate per deliberare su argomenti diversi da quelli indicati dal comma
precedente.
5. Sono d'urgenza le sedute convocate per deliberare su argomenti relativi alla salute pubblica, a calamità naturali e a fatti gravi e imprevisti.
6. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento che detta le norme di funzionamento e definisce composizione e competenze delle proprie strutture interne.
7. Il regolamento e le eventuali sue modifiche vengono adottati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
ART. 6 Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti o temporanee.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, delle pari opportunità e delle eventuali forme di pubblicità.
3. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
4. Compito delle commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio comunale.
5. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
ART.6 bis Commissioni Consiliari di controllo o di garanzia
1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 267/2000.
2. La presidenza di dette commissioni è attribuita ad un consigliere di minoranza secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.
ART. 8 Diritti e Doveri del Consigliere
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità - alla quale costantemente rispondono - ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ogni Consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento e nell'adempimento delle civiche funzioni, ha piena libertà d'azione, di espressione, di opinione e di voto.
3. Ha diritto in particolare di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
b) formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
c) ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000.
4. Il Sindaco o gli assessori delegati devono rispondere, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
5. Le mozioni saranno inserite nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale immediatamente successivo alla presentazione.
6. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute consiliari e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
7. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale determinata nei modi di cui all'art. 73 del D.Lgs. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
ART. 8 bis Decadenza
1. I consiglieri comunali che per tre volte consecutive non intervengono alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. A tale fine, il Presidente del Consiglio, previo accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, entro i successivi dieci giorni, il Consiglio esamina gli atti e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
ART. 11 Composizione
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali del Governo.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori pari a sette (art. 47 TUEL), salvaguardando il principio delle pari opportunità. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. Al Sindaco ed agli Assessori, come pure ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.
ART. 13 Decadenza
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco (art. 52, c. 2 TUEL), e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.
CAPO IV
IL SINDACO
ART. 14 Attribuzioni
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e lo rappresenta ad ogni effetto di legge.
2. Il Sindaco sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio.
3. Il Sindaco, salvo quanto attiene alla competenza dei dirigenti, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in qualità di rappresentante della comunità locale.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, servizi e uffici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
6. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, ai consiglieri e ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione.
7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede, entro i termini previsti dalla legge, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
9. Il Sindaco, rappresenta l'Ente di fronte agli organi giurisdizionali, e previa autorizzazione della Giunta, ricorre e resiste in giudizio nell'interesse del Comune, salvo che la legge non preveda tale competenza in capo ai dirigenti.
ART. 14 bis Attribuzioni di Ufficiale di Governo
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
2. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
3. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
4. allo svolgimento, in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
5. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
6. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
7. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO II
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 20 Procedimento Amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli sia di soggetti rappresentativi di interessi collettivi.
3. Il responsabile del procedimento, individuato come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e dai regolamenti comunali, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste per legge.
4. Qualora sussistano esigenze particolari è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo con altri mezzi comunque atti a garantire l'informazione.
5. I soggetti interessati hanno altresì il diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento.
6. L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, e dai regolamenti comunali.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
ART. 23 Nomina e durata in carica
1. Il Comune di Scorzè istituisce l'ufficio del Difensore Civico.
2. L'incarico è conferito dal Consiglio Comunale, con deliberazione, adottata a maggioranza dei 2/3 per due votazioni dei consiglieri assegnati e a scrutinio segreto, ad un cittadino italiano avente i requisiti per la nomina a consigliere comunale e, in via preferenziale, con competenze specifiche su materie amministrative o giuridiche. Alla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta.
3. Può essere eletto difensore civico anche chi esercita tale funzione presso Comuni vicini.
4. Il difensore civico dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una volta.
5. Il Consiglio Comunale può stabilire di avvalersi del Difensore Civico di altre amministrazioni comunali della Provincia di Venezia, o della Provincia stessa, precisandone, nella relativa convenzione, le funzioni e la durata in modo conforme al presente statuto.
CAPO V
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
ART. 27 Principi Generali
1. Ai cittadini singoli o associati, portatori di interessi giuridicamente rilevanti, è garantito il diritto d'accesso e il diritto di informazione sugli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento. dall'art. 10 del D.Lgs. 267/2000, e dalla L. 241/1990 e successive modifiche.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il Comune sviluppa di propria iniziativa forme tese a garantire l'informazione ai cittadini sulla propria attività. Il Sindaco e la conferenza dei capigruppo ne garantiscono l'imparzialità e la correttezza.
4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito nel tempo e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
TITOLO IV
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CAPO III
SEGRETARIO COMUNALE
ART. 30 Criteri Generali
1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo politico amministrativo e funzione di gestione amministrativa, è attribuita ai Dirigenti/Responsabili.
ART. 31 Attribuzioni Gestionali
1. Ai Dirigenti/Responsabili competono le funzioni gestionali attribuite dalla legge, dal regolamento e inoltre la responsabilità della fase istruttoria e l'emissione del provvedimento formale, quando questo non sia riservato per legge ad altri organi, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza; tale provvedimento assume la denominazione di "deteminazione".
2. Il Segretario comunale sovrintende e coordina i responsabili degli uffici o dei servizi sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento.
ART. 32 Segretario comunale
1. Il Segretario comunale esercita tutte le funzioni previste dalla legge, quelle attribuitegli dallo Statuto, dai regolamenti e quelle conferitegli dal Sindaco.
CAPO IV
I DIRIGENTI, I RESPONSABILI DI AREA, SETTORE, SERVIZI O UFFICI
ART. 33 bis FUNZIONI
1. Salvo quanto disposto dal successivo secondo comma, l'accesso ai posti d'organico inquadrati nella qualifica dirigenziale avviene per pubblico concorso.
2. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di responsabili di area, settori, servizi o uffici, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire disciplinati nel Regolamento di cui al comma successivo, può avvenire mediante stipulazione di contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, di durata non superiore al mandato del Sindaco e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
3. Le norme per il conferimento ai dirigenti/responsabili della titolarità degli uffici sono stabilite dal Regolamento degli uffici e servizi.
4. I dirigenti/responsabili nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. I dirigenti/responsabili, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
6. L'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, delle direttive, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalla legge, dallo statuto o da regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative e ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.
7. Il Regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione per la verifica dei risultati dell'attività dei dirigenti/responsabili e per gli altri compiti ad esso demandati.
TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ART. 34 Criteri Generali
1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, gestisce i servizi pubblici locali.
2. La gestione può essere effettuata a scelta del Consiglio comunale in economia o in affidamento a terzi.
3. La concessione a terzi avverrà sulla base di prefissati criteri di valutazione delle convenienze che giustifichino dal punto di vista tecnico e socio-economico tale affidamento.
4. Il Consiglio comunale delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi a rilevanza imprenditoriale.
5. Il Consiglio comunale, per l'esercizio dei servizi sociali culturali ed educativi che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto, previa redazione di un piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
6. I servizi pubblici possono essere altresì gestiti a mezzo di società per azioni in cui la partecipazione pubblica sia prevalente.
7. I regolamenti comunali disciplinano le procedure per gli affidamenti a terzi e i poteri di sorveglianza e controllo riservati al Comune.
TITOLO VI
FORME DI COLLABORAZIONE FRA ENTI
CAPO I
COOPERAZIONE
ART. 37 Accordi di Programma
1. Il Comune, per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale.
TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'
CAPO I
ORDINAMENTO FINANZIARIO
ART. 39 Contratti
1. La stipula dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
2. Sono di competenza dei Dirigenti e dei Responsabili di settore i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento per la disciplina dei contratti.

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