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Bur n. 26 del 17 marzo 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI DUE CARRARE (PADOVA)

Articoli dello statuto modificati con delibera di c.c. n. 58 del 12.12.2005.

Art. 1
La Comunità di Due Carrare
1. La Comunità di Due Carrare riconosce la centralità della persona e della famiglia nonché il valore del lavoro e delle imprese che operano nel proprio territorio e orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella Carta Costituzionale Europea.
2. La comunità di Due Carrare riconosce ed avvalora la scelta di unità espressa dai cittadini dei due precedenti Comuni di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano e pone in essere tutte le iniziative volte a rinforzare i legami di amicizia e di convivenza tra le varie località e frazioni del territorio.
3. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.
5. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
6. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono e valorizzano le risorse e i beni ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all¿'elevazione della loro qualità di vita.

Art. 4
Il ruolo del Comune
1. Il Comune di Due Carrare coordina l'attività dei propri organi nelle forme idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
2. Garantisce condizioni di pari dignità ai cittadini, di qualsiasi provenienza e stato sociale, e ne tutela il godimento dei diritti fondamentali.
3. Ispira la sua azione a principi di equità e richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di solidarietà.
4. Promuove la realizzazione della persona favorendo l'accesso allo studio, allo sport e alle attività ricreative.
5. Promuovere la tutela della vita umana e il diritto della vita umana al suo inizio, della persona e della famiglia come prima comunità, valorizzazione sociale della maternità e della paternità sostenendo i genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli anche tramite adeguate strutture per i servizi sociali ed educativi.
6. Valorizza il proprio territorio delinenandone uno sviluppo economico che favorisca l'occupazione e che sia compatibile con il rispetto dell'ambiente.
7. Promuove la cultura e le condizioni di pari opportunità nel mondo del lavoro e in tutti gli ambiti della convivenza familiare e sociale.
8. Promuove e attua iniziative di solidarietà e di assistenza alle persone in stato di effettivo bisogno per favorire il superamento di situazioni di emarginazione e di devianza.
9. Riconosce il ruolo fondamentale di tutte le attività ed istituzioni culturali ed in particolare delle istituzioni scolastiche, con le quali collabora attivamente, nel pieno rispetto della loro autonomia, e della biblioteca civica che svolge un ruolo importante nell'ambito dell'informazione e della promozione culturale.
10. Tutela il patrimonio storico ed artistico del paese contribuendo alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni e delle opere d'arte che hanno contribuito a dare carattere e lustro alla comunità carrarese.
11. Sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale della comunità.

Art. 6
L'attività amministrativa e rapporti con il cittadino contribuente
1. Il Comune si attiene al criterio della distinzione del ruolo di indirizzo, controllo e governo proprio degli organi politici, dal ruolo di gestione di competenza degli uffici.
2. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
3. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza.
4. Il Comune si attiene al principio del riconoscimento dei diritti dei cittadini-utenti.
5. I rapporti tra cittadino contribuente e Amministrazione comunale sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
6. L'informazione all'utenza viene garantita mettendo a disposizione di tutti i contribuenti i regolamenti tributari ed agevolandone la consultazione.
7. Il Comune promuove e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti Locali per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, maggiori economie di gestione ed un miglioramento dei servizi.

Art. 11
I Regolamenti Comunali
1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli uffici e degli organismi di partecipazione.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto.
3. L'approvazione, modifica ed abrogazione dei Regolamenti spetta al Consiglio Comunale, salvo diversa disposizione di legge, e richiede la maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. I Regolamenti sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all' ultimo di pubblicazione.

Art. 24
Elezione, ruolo e funzioni
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
2. Il Sindaco è l¿'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La presentazione della proposta delle linee programmatiche dovrà avvenire entro 3 mesi dalle elezioni.
4. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici per lo svolgimento di particolari attività.
5. L'attività svolta dai Consiglieri incaricati non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo statuto e regolamenti comunali.
8. Il Sindaco può nominare il Direttore Generale, secondo quanto stabilito dalla legge, previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazione assommate raggiungano i 15.000 abitanti. La convenzione stabilirà criteri e modalità per la nomina. In assenza di detta nomina le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.
9. Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni tecnico-consultive i cui componenti devono essere scelti secondo criteri di competenza professionale e non di rappresentanza politica, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dalla Giunta Municipale.

Art. 27
Vicesindaco e deleghe
1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. Viene designato nel decreto di nomina.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel decreto di nomina, ordine che determina l'anzianità degli Assessori.
3. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori la firma di atti o altre specifiche attribuzioni che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.
4. L'atto di delegazione specifica i compiti, gli atti anche per categorie e l'area di attività e contiene l'accettazione del delegato.
5. La delega può essere revocata per iscritto dal Sindaco o alla stessa può rinunciare, sempre per iscritto il destinatario in qualsiasi momento e con effetto immediato.
6. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categoria, al Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi e ai Funzionari, se presenti.
7. Il Sindaco può delegare al Segretario e ad impiegati, funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.
8. Le deleghe di cui al presente articolo, conservano efficacia anche in caso di assenza o impedimento del delegante sino alla revoca, o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Art. 36
Norme generali di funzionamento del Consiglio
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e per la trattazione di tutte le materie demandate in via ordinaria ed esclusiva dalla Legge alla competenza del consiglio stesso.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco in seduta straordinaria quando sia richiesto da un quinto dei Consiglieri Comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere riunita entro venti giorni dal ricevimento della richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il Consiglio Comunale è convocato d' urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili.
6. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno, notificato ai consiglieri comunali e pubblicizzato nelle forme previste dal Regolamento.
7. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale.
10. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 37
Deliberazioni del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale delibera validamente con l¿'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto, in seconda convocazione dovrà esserci la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale, fermo restando che si computano nel quorum strutturale, ai fini della validità delle sedute. Lo stesso vale, in caso di votazione segreta, per le schede bianche o nulle.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.


Art. 38
Composizione e nomina
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sei assessori, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Possono essere nominati assessori, cittadini non facenti parte del consiglio, nel numero massimo di tre, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che non siano stati candidati all'elezione del consiglio in carica senza risultarne eletti.
3. Nella composizione della Giunta vanno favorite le scelte ispirate al principio delle pari opportunità.
4. Non possono essere membri della Giunta Comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, ascendenti e discendenti di primo grado, affini di primo grado, adottanti e adottati.
5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 39
Attribuzioni
1. Gli indirizzi generali di governo possono contenere l'indicazione delle aree organiche di indirizzi e di controllo alle quali sono preposti i singoli componenti della Giunta, pur operando in maniera collegiale.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali ad alto contenuto discrezionale.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale, dei Funzionari o dei Responsabili dei Servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
4. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti, sul bilancio e sullo stato di attuazione del programma pluriennale delle opere pubbliche e sui singoli piani.
6. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta comunale, spetta a questa:
a) proporre al consiglio i regolamenti e gli argomenti su cui deliberare;
b) approvare gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale con allegata la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al consiglio;
c) adottare lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; approvare i progetti preliminari, e definitivi di opere pubbliche, con esclusione dei progetti in variante al P.R.G. la cui approvazione è attribuita al consiglio; approvare le varianti ai progetti di lavori pubblici che non rientrino nelle competenze del responsabile del procedimento;
d) adottare i piani attuativi ed i provvedimenti di cui alla L.R. 11/2004 "Norme per il governo del Territorio";
e) approvare i protocolli di intesa o convenzioni con Comuni, Provincia ed altri Enti che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedano specifiche forme di consultazione degli enti contraenti;
f) approvare il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi _ P.R.O. - con cui determina e affida ai responsabili dei servizi e al direttore generale, ove nominato, gli obiettivi gestionali ai fini dell'attuazione dei programmi approvati annualmente dal consiglio con il bilancio di previsione; stabilire il grado di importanza degli obiettivi gestionali individuando le priorità; vigilare sul conseguimento degli obiettivi ed adeguare gli stessi nel corso dell'esercizio finanziario;
g) fissare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali nel rispetto dei relativi regolamenti;
h)determinare le tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali nel rispetto della disciplina generale fissata dal consiglio;
i) adottare d'urgenza, salvo ratifica del Consiglio Comunale, le variazioni di bilancio;
j) autorizzare l'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo dei fondi vincolati;
k) disporre l'utilizzo del fondo di riserva;
l) approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
m) approvare la dotazione organica, il programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale;
n) costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alla concertazione nelle materie previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali;
o) costituire delegazione di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale dipendente e autorizzare la stessa alla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati integrativi;
p) nominare le commissioni di concorso;
q) autorizzare la mobilità di personale da o verso l'ente;
r) esprimere il proprio parere in ordine alla revoca del Segretario Comunale;
s) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di mobili;
t) definire i criteri generali ovvero quantificare l'entità delle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi ed interventi economici di qualsiasi genere a favore di enti e persone, quando l'apposito regolamento comunale non abbia stabilito le modalità della loro quantificazione;
u) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio e promuovere e resistere alle liti, provvedendo alle nomine dei legali, nonché conciliare e transare nell'interesse del Comune;
v) approvare il programma e impartire indirizzi, ovvero definire le modalità di realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili, non previste nel P.R.O.;
w) adottare gli atti deliberativi in materia di toponomastica;
x) provvedere alle proposte di rettifiche dell'addizionale IRPEF.

Art. 40
Esercizio delle funzioni
1. Le modalità di funzionamento e di convocazione della Giunta sono stabilite dal Sindaco
2. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
3. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore che segue secondo l'ordine di elencazione nel decreto di nomina.
4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
5. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità a questa connesse. Partecipa alle adunanze della Giunta con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 42
Adunanze e deliberazioni
1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti, funzionari del Comune, od esperti. Alle sedute della Giunta comunale possono essere presenti anche i Consiglieri incaricati per riferire delle attività a loro assegnate. La loro partecipazione ha carattere meramente consultivo e di relazione. Ogni determinazione dovrà essere assunta dalla Giunta Comunale.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, anche i Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. Tutti i soggetti estranei alla Giunta dovranno comunque assentarsi dalla sala delle riunioni prima della votazione.
5. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 67
Revisione dello statuto
1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto, secondo il disposto dell'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato o modificato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono inviate, in copia, ai consiglieri comunali e depositate presso la Segreteria Comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento, almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo.
5. I cittadini singoli e le associazioni possono proporre modifiche al presente statuto che saranno esaminate dalla commissione statuto e proposte al Consiglio Comunale.



Art. 68
Entrata in vigore
1. Il presente statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Si promuoveranno le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

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